CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 aprile 2009
163.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 aprile 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 8.50.

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
Emendamenti C. 2232-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rilevato che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili problematici per quanto attiene al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla sosta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 aprile 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.50.

Legge comunitaria 2008.
C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Pierguido VANALLI (LNP), relatore, ricorda che il disegno di legge comunitaria 2008 è stato largamente modificato nel corso dell'esame al Senato e consta attualmente di 46 articoli, suddivisi in quattro Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano rispettivamente 8 e 42 direttive da recepire mediante decreti legislativi.
Il provvedimento interviene, come di consueto, in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.
La relazione di accompagnamento evidenzia che il testo riproduce in gran parte il contenuto del disegno di legge comunitaria per il 2008 presentato in Parlamento nel corso della XV legislatura (C. 3434), che non è divenuto legge a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Dal testo in questione sono state tuttavia espunte le disposizioni che nelle more della ripresa dell'attività parlamentare hanno trovato collocazione in altri provvedimenti.
Al contempo, sempre secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, si è provveduto ad inserire nel disegno di legge le disposizioni la cui adozione è stata resa necessaria dall'evoluzione del quadro normativo comunitario, nonché ad aggiornare gli allegati contenenti le direttive da recepire mediante decreti legislativi.
Per quanto riguarda le disposizioni che trattano materie di competenza della Commissione Affari costituzionali, queste sono agli articoli 26, 27, 33 e 45, i quali individuano principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio di singole deleghe, quelle per l'attuazione degli atti comunitari di cui si dirà; si tratta quindi di principi e criteri direttivi che si aggiungono a quelli generali, ossia validi per tutte le deleghe previste dal provvedimento, previsti dall'articolo 2.
In particolare, l'articolo 26 individua principi e criteri specifici per il recepimento della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici:

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il fine è anche quello di coordinare le norme di recepimento di tale direttiva con quelle nazionali vigenti in materia di sicurezza delle fabbriche, dei depositi e degli esercizi di vendita, anche sotto il profilo della prevenzione incendi.
La direttiva in questione - che è compresa nell'Allegato B al disegno di legge, vale a dire nell'allegato che elenca le direttive da recepire tramite decreto legislativo il cui schema viene sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti - fissa in sostanza i requisiti di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato. Essa colma un vuoto legislativo, in quanto la direttiva 93/15/CEE, relativa agli esplosivi per uso civile, escludeva gli articoli pirotecnici dal suo campo di applicazione.
La direttiva effettua una accurata classificazione in categorie degli articoli pirotecnici, a seconda del loro utilizzo, della loro finalità e del livello di rischio potenziale, compreso il livello di rumorosità, ed impone ai fabbricanti di sottoporre i prodotti ad un organismo di controllo e certificazione, che dovrà apporre il marchio CE prima della commercializzazione. La direttiva impone anche il rispetto di alcuni limiti di età per l'acquisto di articoli pirotecnici, diversi a seconda della categoria di prodotti.
L'articolo 27 individua principi e criteri specifici per il recepimento della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.
La direttiva in questione - che è ricompresa nell'Allegato A al presente disegno di legge, vale a dire nell'allegato che elenca le direttive da recepire con decreto legislativo senza parere delle competenti Commissioni parlamentari - ha istituito un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile ed è stata adottata dagli organismi comunitari in funzione di contrasto nei confronti del terrorismo.
L'identificazione e la tracciabilità di un esplosivo, dal sito in cui è prodotto fino all'utilizzatore finale e all'occasione in cui viene impiegato, dovrebbe costituire un deterrente contro furti e abusi o, quanto meno, aiutare le autorità a stabilire nei tempi più rapidi possibili la provenienza di esplosivi smarriti o rubati.
Nella direttiva 2008/43/CE la predisposizione di criteri per l'identificazione univoca del materiale è accompagnata dalla previsione di registri degli esplosivi prodotti.
Ai sensi della direttiva, gli Stati membri impongono alle imprese produttrici la marcatura degli esplosivi mediante un sistema di identificazione univoca comprendente una serie di informazioni, tra le quali il nome del fabbricante ed un codice alfanumerico leggibili dall'uomo e un codice identificativo a barre leggibile elettronicamente.
Nel caso di esplosivi di provenienza esterna all'Unione Europea, l'importatore contatta lo Stato membro nel quale intende importare il prodotto per richiedere l'assegnazione di un codice.
Ai fini della raccolta ed archiviazione di dati, gli Stati membri provvedono a che le imprese del settore degli esplosivi istituiscano un sistema di raccolta dei dati relativi ai loro prodotti, che comprenda la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo. I dati raccolti vanno conservati per un periodo di 10 anni a partire dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo (se quest'ultima è nota), anche nel caso di imprese che abbiano cessato l'attività. Gli Stati membri sono incaricati di verificare e controllare periodicamente che le imprese adempiano ai loro obblighi.
L'entrata in vigore della nuova regolamentazione sarà in ogni caso graduale.
L'articolo 33 reca l'elencazione di principi e criteri direttivi ulteriori per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE.
La direttiva in questione - che è compresa nell'allegato B del disegno di legge - apporta una serie di modifiche alla direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, le quali hanno due finalità: la prima è quella di tenere conto della sopravvenuta

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adesione della Comunità europea al protocollo contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi, loro componenti e munizioni, firmato nel gennaio 2002 ed allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata; la seconda è quella di aggiornare le disposizioni precedenti, anche in considerazione delle problematiche attuative inerenti alla direttiva modificata, il cui scopo è quello di contemperare le libertà di acquisto, detenzione e circolazione delle armi da un lato, con la tutela della sicurezza pubblica dall'altro.
La direttiva mira all'identificazione di ciascuna arma da fuoco ed alla sistematica tracciabilità del suo percorso dal produttore all'acquirente, mediante marcature e registrazioni. Entro la fine del 2014 gli Stati membri dovranno istituire un archivio computerizzato che registri e conservi le informazioni identificative di ciascuna arma, per un periodo di almeno 20 anni: si tratta del doppio del minimo richiesto dal protocollo allegato alla convenzione delle Nazioni Unite di cui si è detto. L'archivio sarà accessibile alle autorità autorizzate. Anche gli armaioli devono tenere un proprio registro e, in caso di cessazione dell'attività, consegnarlo all'autorità nazionale competente.
Quanto agli intermediari, la direttiva invita gli Stati membri ad esaminare l'istituzione di un regolamento per le loro attività, e fornisce qualche indicazione in proposito.
Altra rilevante disposizione è l'assoggettamento delle vendite di armi tramite mezzi di comunicazione a distanza (innanzitutto, Internet) all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE che prevede «un rigoroso controllo» da parte degli Stati membri sui contratti a distanza a tutela dei consumatori.
L'articolo 45 reca i princìpi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
La decisione quadro in questione mira a stabilire le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge possono scambiarsi le informazioni e l'intelligence esistenti efficacemente e rapidamente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale.
La decisione quadro lascia impregiudicati gli accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi e gli strumenti dell'Unione europea riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all'utilizzo delle informazioni già fornite.
Essa non impone alcun obbligo per gli Stati membri di raccogliere e conservare informazioni e intelligence allo scopo di fornirle alle autorità di altri Stati membri; né di fornire informazioni e intelligence da utilizzare come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria; né di ottenere con mezzi coercitivi qualsiasi informazione o intelligence.
Gli Stati membri devono invece assicurare che la comunicazione di informazioni e intelligence alle autorità di altri Stati membri non sia soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale. In particolare, è vietato subordinare ad un accordo o ad un'autorizzazione giudiziari la trasmissione a un'autorità straniera di informazioni o intelligence alle quali l'autorità nazionale possa accedere in una procedura interna senza accordo o autorizzazione giudiziari. Qualora, invece, la legislazione nazionale dello Stato membro cui è fatta la richiesta consenta all'autorità di accedere alle informazioni o all'intelligence oggetto della richiesta solo con l'accordo o l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, l'autorità nazionale alle quale è stata inoltrata la richiesta da altro Stato membro è tenuta a chiedere all'autorità giudiziaria competente l'accordo o l'autorizzazione ad accedere e a scambiare le informazioni richieste.
Per quanto riguarda invece la Relazione annuale, si tratta di quella trasmessa dal Governo riguarda la partecipazione

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dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2007, vale a dire della relazione presentata il 31 gennaio 2008 dall'allora Ministro per le politiche europee Bonino e formalmente ripresentata nella legislatura in corso dal Ministro Ronchi il 6 ottobre 2008.
La relazione contiene quindi un resoconto delle attività svolte dal Governo nel 2007 nonché alcune indicazioni sugli orientamenti che il Governo stesso avrebbe inteso seguire nel 2008. È pertanto un documento che reca indicazioni in gran parte superate e, in ogni caso, definite dal Governo precedente.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 aprile 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa.
Atto n. 69.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento è volto a realizzare le finalità di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della Difesa. Il regolamento in esame dà attuazione alle già richiamate disposizioni recate sia dall'articolo 1, commi 404-416 e comma 897 della legge finanziaria 2007, sia dall'articolo 74 del decreto-legge 112 del 2008.
Nel corso della XV legislatura, in data 7 marzo 2008, era stato presentato alle Camere uno schema di decreto recante regolamento di organizzazione del Ministero della difesa, di contenuto sostanzialmente identico al provvedimento in esame. Su tale provvedimento la Commissione Affari costituzionali, nella seduta del 27 marzo 2008, aveva espresso parere favorevole con condizioni e un'osservazione; una delle condizioni recepiva i rilievi formulati dalla Commissione bilancio la quale, nel rendere il proprio parere favorevole sul provvedimento - nella seduta del 18 marzo 2008 - aveva rilevato la necessità di modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria.
Nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame si sottolinea che, a seguito dell'anticipata conclusione della XV legislatura, non è stata possibile la definitiva deliberazione, da parte del Consiglio dei Ministri, su tale schema di decreto n. 237. La relazione illustrativa al provvedimento in esame evidenzia, inoltre, che il testo del regolamento ha subito una riformulazione conseguente alla necessità di tenere conto anche delle disposizioni introdotte dall'articolo 74 del decreto-legge 112 del 2008 «medio tempore entrato in vigore».
Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 (commi 1-3) dispone l'articolazione ordinamentale del Ministero in un Segretariato generale, dieci direzioni generali espressamente individuate, e due uffici centrali.
Il comma 4 prevede che con decreti ministeriali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, si provveda all'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, in numero massimo di trecentoventicinque, nonché alla definizione dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali.
L'articolo 2 reca disposizioni riguardanti il Segretariato generale. Il comma 1, relativo alla modalità di nomina e alle attribuzioni in campo nazionale, internazionale e tecnico del Segretario generale, nonché ai due incarichi di vice segretario

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generale, fa rinvio alla normativa vigente, ovvero all'articolo 5 della legge n. 25 del 1997, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999.
Il comma 2 dispone che l'ordinamento e i compiti del Segretariato generale, composto da cinque strutture di livello dirigenziale generale, sia disciplinato dall'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999, e successive modificazioni, così come modificato dal comma 4 dell'articolo in commento; a un decreto ministeriale di natura non regolamentare è demandata, inoltre, l'individuazione di 38 uffici di livello dirigenziale non generale con le relative competenze.
Il comma 3 dispone la soppressione, a decorrere dal 1o maggio 2009, dell'ufficio di livello dirigenziale generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, che l'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 28 novembre 1997 n. 459 aveva posto alle dipendenze del Segretario generale della difesa.
Come accennato, il comma 4 modifica l'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999; viene soppresso il numero 6) del comma 1 che riguarda il V Reparto-Ricerca tecnologica, di livello dirigenziale generale, che risulta pertanto soppresso; viene altresì trasferita dal I al VI Reparto la competenza in materia di antinfortunistica e prevenzione e al medesimo VI Reparto è altresì conferita la competenza sulla gestione dell'area tecnico-industriale.
Il soppresso V Reparto, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadiere generale o gradi corrispondenti, ha competenza in materia di predisposizione di piani di ricerca nei settori scientifico e tecnologico e armonizzazione degli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale; coordinamento e controllo relativo allo studio e sperimentazione nei settori scientifico e tecnologico per la realizzazione dei progetti di ricerca e predisposizione, relativamente ai programmi internazionali, degli accordi tecnici.
Ai sensi del comma 5 i compiti del soppresso V Reparto sono attribuiti ad altri uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale.
L'articolo 3 disciplina le competenze della Direzione generale per il personale militare, relative soprattutto al reclutamento ed allo stato giuridico ed economico dei militari. La struttura è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente e si articola in 27 uffici dirigenziali non generali i cui compiti saranno definiti con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare.
L'articolo 4 detta analoghe disposizioni per quanto concerne la Direzione generale per il personale civile, che è articolata in ventuno uffici dirigenziali non generali - i cui compiti saranno definiti con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare - ed è diretta da un dirigente civile di ruolo del Ministero.
Con riguardo alle competenze delle Direzioni generali per il personale militare e civile (articoli 4 e 5 dello schema di decreto in esame) la relazione introduttiva sottolinea l'introduzione di quella concernente la cura delle politiche per le pari opportunità.
Gli articoli 5, 6 e 7 regolano le competenze delle tre Direzioni generali degli armamenti (terrestri, navali e aeronautici). Ognuna di esse è incaricata di curare l'approvvigionamento dei materiali di armamento e delle dotazioni accessorie, di sovrintendere alle attività di ricerca e sviluppo nel settore di competenza, di concorrere alla formazione del relativo personale, di disporre indagini tecniche e di gestire il contenzioso nel proprio ambito tecnico.
Le Direzioni generali sono dirette, rispettivamente, da un ufficiale generale dell'Esercito, da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare. Ogni Direzione si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non

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regolamentare, in numero di 20 per la Direzione generale degli armamenti terrestri e 21 sia per la Direzione generale degli armamenti navali, sia per la Direzione generale degli armamenti aeronautici. Da ogni Direzione dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari - 2 dalla Direzione generale degli armamenti terrestri, 3 dalla Direzione generale degli armamenti navali e 3 Direzione generale degli armamenti aeronautici -, preposti all'attuazione di programmi di cooperazione per l'acquisizione di sistemi forniti dall'industria nazionale ed estera, al controllo sull'esecuzione dei relativi contratti e alla certificazione di qualità e conformità delle forniture e dei prodotti.
L'articolo 8 reca norme di analogo tenore per la Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate nel settore di competenza. La Direzione generale è affidata a un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e si articola in 19 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare; dalla Direzione dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari preposti all'attuazione di programmi di cooperazione per l'acquisizione di sistemi forniti dall'industria nazionale ed estera, al controllo sull'esecuzione dei relativi contratti e alla certificazione di qualità e conformità delle forniture e dei prodotti.
L'articolo 9 riguarda la Direzione generale dei lavori e del demanio, alla quale vengono attribuite funzioni in materia di costruzioni edili, gestione dei beni demaniali, servitù militari e contenzioso. La Direzione generale è diretta da un militare di grado non inferiore a generale ed è articolata in ventitré uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
Nella relazione illustrativa si legge che, a differenza di quanto previsto per tutte le Direzioni generali e gli Uffici centrali, la Direzione generale dei lavori e del demanio non concorre all'«abbattimento complessivo del quindici per cento delle posizioni dirigenziali non generali». Anzi, nella prospettiva delle «numerose e complesse attività di competenza» legate all'attuazione dell'articolo 14-bis del decreto-legge 112 del 2008» si è proceduto all'incremento di una posizione dirigenziale non generale nel rispetto, in ogni caso, della aliquota di riduzione complessiva del quindici per cento».
L'articolo 14-bis del decreto-legge 112 del 2008, novella in più parti il comma 13-ter dell'articolo 27 del decreto legge n. 269 del 2003 che, tra l'altro, ha attribuito al Ministero della difesa il compito di individuare i beni immobili non più utili ai propri fini istituzionali, da dismettere e consegnare all'Agenzia del demanio. Le modifiche riguardano, tra l'altro, la previsione che la riallocazione degli immobili possa avvenire anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con società a partecipazione pubblica e con soggetti privati nonché l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un fondo in conto capitale e di un fondo di parte corrente destinati sia al finanziamento della suddette riallocazioni, sia alle esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione dei mezzi delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri. I fondi sono determinati dalla legge finanziaria. Inoltre, al comma 3, si attribuisce al Ministero della difesa il compito di individuare, con apposito decreto, ulteriori immobili da alienare, non ricompresi negli elenchi di cui al citato articolo 27, comma 13-ter del decreto legge n. 269 del 2003, stabilendo, al riguardo, le procedure concernenti le operazioni di vendita, permuta, valorizzazione e gestione dei citati beni. I proventi derivanti dalle suddette procedure possono essere destinati al soddisfacimento delle esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa verifica della compatibilità finanziaria e dedotta la quota che può essere destinata agli enti territoriali interessati.
L'articolo 10 dà ulteriore attuazione alla norma di cui al comma 897 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007,

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che ha abrogato gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 216 del 2005 al fine di conseguire il ripristino della Direzione generale di commissariato e di servizi generali: la Direzione, già prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 264 del 1997, era infatti stata suddivisa in due autonome strutture con il successivo decreto legislativo n. 216 del 2005.
Tale Direzione, già ricondotta ad unità per effetto del decreto ministeriale 29 marzo 2007, torna quindi ad occuparsi organicamente della gestione dei materiali di equipaggiamento e casermaggio e delle incombenze amministrative correlate ai trasporti, ivi comprese la formazione del relativo personale e la cura del contenzioso di competenza. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile di ruolo del Ministero e si articola in quattordici uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare. Dalla Direzione dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi di cooperazione per l'acquisizione di sistemi forniti dall'industria nazionale ed estera, al controllo sull'esecuzione dei relativi contratti e alla certificazione di qualità e conformità delle forniture e dei prodotti.
L'articolo 11 affida alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, i tradizionali compiti connessi all'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva, al trattamento di pensione per il personale militare, al riscatto ed al riconoscimento dei periodi di servizio a fini previdenziali, nonché agli adempimenti derivanti da causa di servizio e dal contenzioso nella materie di competenza. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo del Ministero e si articola in diciannove uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
L'articolo 12 conferma l'attività sanitaria militare quale principale attribuzione della Direzione generale della sanità militare. La Direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e si articola in dieci uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
L'articolo 13 individua le funzioni della Direzione centrale del bilancio e degli affari finanziari: tra queste spicca la formazione dello schema di stato di previsione della spesa del Ministero con le relative proposte di variazione. La Direzione centrale, inoltre, predispone gli atti connessi alla attribuzione degli stanziamenti, cura attività di consulenza finanziaria ed economica, promuove direttive in relazione all'esercizio del bilancio, monitora i flussi dei singoli capitoli e, tra l'altro, svolge attività amministrativa nella problematiche di natura fiscale in ambito comunitario. La Direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro della difesa. Essa si articola in undici uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
L'articolo 14 disciplina le peculiari funzioni ispettive conferite all'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, che è dotato di poteri di accertamento in collaborazione con le omologhe strutture del Ministero dell'Economia e delle finanze. L'Ufficio centrale è diretto da un dirigente civile del ruolo del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio è articolato in diciotto uffici dirigenziali non generali, compresi quelli costituenti il nucleo ispettivo, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
Tale ufficio, già riordinato con decreto ministeriale del 25 ottobre 2005, espleta le sue funzioni su circa 650 enti e distaccamenti della Difesa, al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure, rilevare e perseguire eventuali irregolarità e promuovere azioni idonee a migliorare l'attività amministrativa.
L'articolo 15 disciplina il Consiglio Superiore delle Forze armate e gli organismi

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collegiali ad elevata specializzazione tecnica che concorrono al conseguimento degli obiettivi istituzionali del Ministero.
In particolare, il comma 1 dopo aver definito il Consiglio Superiore delle Forze armate quale organo di alta consulenza del Ministro della difesa (previsto dall'articolo 9 della legge n. 25 del 1997), richiama, per la disciplina del medesimo Consiglio l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999. Nel Consiglio operano sei dirigenti di livello dirigenziale non generale con funzioni di relatore per gli affari militari, tecnici e amministrativi.
Il comma 2 ribadisce che nell'ambito del Ministero della difesa operano gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica per la realizzazione delle finalità istituzionali del Ministero, che sono stati oggetto di provvedimento di riordino con decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2007. La relazione illustrativa riporta l'elenco puntuale di tali organismi (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 88 del 2007).
L'articolo 16 contiene disposizioni transitorie e finali.
In particolare, al comma 1, si rideterminano le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali del Ministero a seguito della riduzione imposta con il regolamento in esame, in ottemperanza al più volte citato articolo 1, comma 404, lettera a) della legge finanziaria 2007 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e comma 4 del decreto-legge 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Le dotazioni organiche complessive dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1-dirigenti vengono rideterminate in riduzione secondo la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del provvedimento, e sono comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale (venticinque presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area della giustizia militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro).
Al riguardo va detto che l'Allegato A riporta la dotazione organica complessiva dei dirigenti cui si applica il CCNL area-1 in numero di 179 unità complessive, di cui 11 di prima fascia e 168 di seconda fascia.
L'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge finanziaria 2007 ha disposto la riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento. L'articolo 74, comma 1, lettera a) del decreto-legge 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. prevede la riduzione del 20 per cento del numero degli uffici dirigenziali di livello generale e del 15 per cento di quelli di livello non dirigenziale; il comma 4 prevede che nel processo di riorganizzazione possono essere computate le riduzioni derivanti dai regolamenti di riassetto dei ministeri emanati in attuazione dei (sopra ricordato) articolo 1, comma 404 e seguenti delle legge finanziaria 2007.
Il comma 2 dispone, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto-legge 112 del 2008, la rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del Ministero secondo le tabelle di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del provvedimento, in modo da realizzare la riduzione del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico di tale personale.
L'Allegato B espone le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero della difesa che ammonta complessivamente in 37.242 unità, compresi 61 professori e ricercatori e 37 unità del comparto ricerca.
L'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto-legge 112 del 2008 appena richiamato dispone la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, con una riduzione non

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inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
Il comma 3 rinvia a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero tenendo conto delle riduzioni e delle consistenze risultanti dagli allegati A e B di cui ai precedenti commi 1 e 2.
Il comma 4 precisa che, alla determinazione del numero complessivo di riduzioni delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale da realizzare ai sensi del predetto articolo 1, comma 404, lettera a) della legge n. 296 del 2007 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e comma 4 del decreto-legge 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concorrono le soppressioni di un ufficio dirigenziale di livello generale e di sette uffici di livello dirigenziale non generale determinate con il già ricordato decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007 emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 897 della medesima legge finanziaria 2007.
Il comma 5 precisa che, fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, comma 4 dello schema di regolamento in esame, continuano ad applicarsi le normative vigenti.
Il comma 6, infine reca la clausola di invarianza finanziaria precisando che dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Nella relazione illustrativa si precisa che la formulazione della clausola corrisponde alla richiesta formulata dalla I Commissione in occasione dell'esame dello schema di regolamento di organizzazione n. 237, presentato nel corso della XV legislatura e non giunto ad emanazione, cui si è già fatto cenno.
L'articolo 17, infine, in attuazione al comma 406 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, elenca le disposizioni abrogate o soppresse con l'entrata in vigore del regolamento: trattandosi di regolamento di delegificazione, sono abrogati anche atti di normazione primaria, quali i decreti legislativi n. 264 del 1997 e n. 216 del 2005, nonché una parte del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 459 del 1997. Viene altresì soppresso, a decorrere dal 1o maggio 2009, il decreto del Ministro della difesa 25 gennaio 1999, recante l'istituzione dell'ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 aprile 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2009.

Donato BRUNO, presidente, avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio. Ricorda che la Commissione medesima aveva richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, specificando che tale relazione avrebbe dovuto pervenire entro il 30 marzo. Come risulta dal resoconto, nella seduta della Commissione Bilancio di ieri, il rappresentante del Governo, sottosegretario Casero, ha chiesto un rinvio dell'esame

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al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.
Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o aprile 2009.

Donato BRUNO, presidente, avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio. Comunica che, come convenuto nella seduta del 1o aprile 2009, ha scritto al presidente della V Commissione per informarlo che nel corso della predetta seduta il rappresentante del Governo, sottosegretario Michelino Davico, ha fatto presente che il Ministro dell'interno ha inviato già da tempo la relazione sul provvedimento e per rinnovare quindi la richiesta che la V Commissione esprima il parere sul testo base. Come risulta dal resoconto, nella seduta di ieri, lunedì 6 aprile, il presidente della V Commissione ha segnalato che, allo stato, non è ancora pervenuta la verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, necessaria al perfezionamento della relazione istruita dall'amministrazione dell'interno. Nel corso delle medesima seduta, in ogni modo, il rappresentante del Governo, sottosegretario Casero, si è impegnato a sollecitare la presentazione della relazione tecnica.
Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.
Testo base C. 2258, approvata dal Senato, e C. 1511 Grimoldi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Donato BRUNO, presidente, ricorda che, anche per quanto riguarda il provvedimento in titolo, non è ancora pervenuto il parere della V Commissione. Come risulta dal resoconto, nella seduta della V Commissione di ieri, lunedì 6 aprile, l'esame del provvedimento, su richiesta del rappresentante del Governo, è stato rinviato ad altra seduta al fine della predisposizione, da parte del Governo, dei necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore in corso di seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 aprile 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia.
Testo unificato C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame prevede che il cosiddetto «favismo», ossia la carenza totale o parziale dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi), non possa essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento nelle forze armate e nelle forze di polizia, salvo che nei casi in cui il deficit dell'enzima abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche.

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Fa presente che attualmente la materia non è disciplinata in modo specifico né a livello legislativo né a livello regolamentare. Peraltro, con riferimento alle forze armate, la disciplina amministrativa di riferimento già prevede la dichiarazione di idoneità per i soggetti affetti da favismo che documentino l'assenza di precedenti manifestazioni emolitiche, mentre, per quanto riguarda l'accesso alle forze di polizia, il giudizio di idoneità non contempla oggi l'accertamento circa la carenza dell'enzima. Di conseguenza, il testo unificato in esame non comporterebbe innovazioni rispetto all'attuale disciplina amministrativa per l'accesso alle forze armate, mentre comporterebbe una restrizione dell'accesso alle forze di polizia riguardante i soggetti fabici nei quali il deficit abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche. Per tali ragioni propone di esprimere parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1) volta a invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre in via legislativa una limitazione all'accesso alle forze di polizia da parte dei soggetti fabici.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.
C. 1994 Fava.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, rilevato che esso è riconducibile alla materia «sistema contabile dello Stato», di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. Quindi, considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 aprile 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 17.40.

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
Emendamenti C. 2232-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rilevato che gli emendamenti 2.600 della Commissione e i subemendamenti Giachetti 0.2.600.2 e 0.2.600.3 nonché il subemendamento 0.3.600.600 della Commissione non presentano profili problematici per quanto attiene al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla sosta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 17.45.

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AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7o giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione.
C. 2262 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2321 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.