CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 6 aprile 2009
162.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Lunedì 6 aprile 2009. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi.
C. 2353 Paolo Russo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Monica FAENZI (PdL), relatore, sottolinea che con l'iniziativa legislativa in esame si intende rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, per la parte specificamente destinata agli incentivi assicurativi, ovvero alle misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi per i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali (articoli 3, comma 1, lettera a), e 15).
Il sistema assicurativo agevolato istituito nel 2004 ha dato risultati considerati generalmente positivi, anche sul piano dell'efficienza della spesa. Infatti, grazie al contributo statale sui premi assicurativi offerto dal Fondo, si è assistito ad una crescita sia del numero delle imprese e sia dei valori assicurati, e ad una costante diminuzione delle tariffe assicurative, in ragione del processo di liberalizzazione del settore. Inoltre, si è registrato un consistente risparmio nella

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spesa dello Stato per l'indennizzo ex post dei danni da calamità atmosferiche e eventi sanitari.
Appare pertanto necessario ed urgente garantire che tale sistema assicurativo possa continuare a funzionare, salvaguardando la continuità della tutela dei redditi aziendali dalle avversità meteo-climatiche e sanitarie. Infatti, lo stanziamento di 66 milioni di euro per il 2008, previsto nel corso dell'esame parlamentare della legge 30 dicembre 2008, n. 205, di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, non è risultato sufficiente a far fronte alle esigenze finanziarie per il 2008, mentre per il 2009, ora che sta iniziando la campagna assicurativa annuale, non è previsto alcuno stanziamento.
La proposta di legge si compone di un unico articolo.
Il comma 1 ridefinisce la dotazione del Fondo in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009. Il comma 2 prevede che le disponibilità iscritte nell'apposita voce di bilancio possano finanziare i costi relativi ai fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi. I commi 3, 4 e 5 disciplinano la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal rifinanziamento del suddetto Fondo.

Paolo RUSSO, presidente, rileva che, come testimoniato chiaramente dal fatto che la proposta di legge è stata sottoscritta dai rappresentanti in Commissione di tutti i gruppi parlamentari, su di essa vi sono condizioni di consenso talmente ampio da renderne possibile la discussione in sede legislativa. Pertanto, considerata l'urgenza dell'intervento legislativo, ritiene che si possa procedere subito alla verifica formale dei requisiti per il trasferimento alla sede legislativa, stabiliti all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), osservato che la proposta risulta sottoscritta dal Presidente della Commissione, dai rappresentanti dei gruppi e da alcuni altri commissari, ritiene che sarebbe preferibile fosse sottoscritta da tutti i componenti la Commissione.
Dichiara quindi che il suo gruppo è favorevole al trasferimento in sede legislativa della proposta, pur nella consapevolezza che lo stanziamento previsto è insufficiente rispetto alle esigenze e che la relativa copertura finanziaria è per alcuni aspetti discutibile.

Paolo RUSSO, presidente, invita tutti i colleghi ad aggiungere la propria firma alla proposta di legge.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel manifestare l'assenso del suo gruppo al merito della proposta di legge e al suo trasferimento alla sede legislativa, deve tuttavia sottolineare che l'iniziativa legislativa in esame si è resa necessaria per effetto del maxiemendamento presentato dal Governo e dalla connessa questione di fiducia, che non hanno consentito il regolare iter del testo già approvato dalla Commissione in sede di conversione del decreto-legge n. 4 del 2009, che conteneva appunto la norma di cui oggi si discute.

Fabio RAINIERI (LNP) dichiara il consenso del suo gruppo sulla proposta di legge e sulla sua sollecita discussione in sede legislativa, sottolineando tuttavia che la questione del rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale avrebbe potuto essere già risolta se i gruppi di opposizione, e qualche settore della maggioranza, non avessero tenacemente contrastato la conversione in legge del decreto-legge in materia di quote latte.

Carlo NOLA (PdL) esprime l'assenso del suo gruppo sulla proposta di legge e sul suo trasferimento alla sede legislativa, ricordando che la campagna assicurativa per il 2009 è in corso di svolgimento con l'adesione di un gran numero di aziende. In proposito, sottolinea altresì che il raggiungimento di una adeguata massa critica delle imprese assicurate consente anche di ottenere dalla compagnie di assicurazione migliori condizioni.

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Gian Pietro DAL MORO (PD), nel ribadire che il suo gruppo ritiene necessario e urgente il rifinanziamento del Fondo in discussione, sottolinea esso avrebbe potuto essere disposto anche indipendentemente dal decreto-legge in materia di quote latte. Ricordato che il Fondo era stato ampiamente finanziato dal Governo Prodi, ricorda altresì che le risorse indicate dalla proposta di legge sono appena sufficienti ad affrontare i costi per la campagna 2008, mentre per le esigenze del 2009 sarà necessario individuare ulteriori risorse.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, sottolineando l'apprezzabile ruolo svolto dalla Commissione con l'iniziativa legislativa in discussione, rileva che lo stanziamento relativo al Fondo di solidarietà nazionale, istituito con un provvedimento voluto dall'allora Ministro Alemanno, è stato azzerato per il 2009 dall'ultima legge finanziaria del Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa.
Con riferimento alle considerazioni del deputato Nola e richiamando lo sconcerto suscitato nel mondo agricolo dalla vicenda complessiva della norma in questione, invita a inquadrare il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in una prospettiva diversa, di carattere pluriennale. In proposito, ricorda la possibilità di utilizzare per gli incentivi assicurativi anche parte delle risorse comunitarie di cui alla Politica agricola comune (PAC), derivanti dalla cosiddetta modulazione.

Paolo RUSSO, presidente, preso atto dell'orientamento emerso dal dibattito, si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento, ai fini della trasmissione alla Presidenza della Camera della richiesta di trasferimento in sede legislativa. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 6 aprile 2009. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.15.

Legge comunitaria 2008.
C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che la trattazione degli atti all'ordine del giorno ha luogo congiuntamente fino al termine dell'esame preliminare. Successivamente, si procederà prima all'esame del disegno di legge comunitaria, con la votazione degli emendamenti eventualmente presentati e della relazione della Commissione, e successivamente all'espressione del parere sul Doc. LXXXVII, n. 1. La relazione al disegno di legge comunitaria, con gli eventuali emendamenti approvati, e il parere sul Doc. LXXXVII, n. 1 saranno trasmessi alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.
Ricorda quindi che la disciplina dell'esame del disegno di legge comunitaria dettata dal regolamento della Camera prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed eventualmente approvare emendamenti; gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono quindi esaminati dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, che può respingerli per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

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La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è peraltro sottoposta a regole rigorose.
In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.
Saranno pertanto considerati ammissibili gli emendamenti volti a dare attuazione a direttive comunitarie che non sono state ancora recepite ovvero a modificare o abrogare disposizioni vigenti che sono oggetto di procedure di infrazione, perché in contrasto con la normativa comunitaria.
Saranno invece considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio della legge comunitaria gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi recanti modifiche di discipline vigenti per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. Pertanto sono da ritenersi inammissibili anche gli emendamenti che modificano disposizioni attuative di direttive comunitarie (sia pure previste da precedenti leggi comunitarie) che non siano incluse nel disegno di legge in esame, salvo che, come detto, gli emendamenti siano riferiti a norme oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.
Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo base da licenziare per l'Assemblea; sarà invece necessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento.
In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini che saranno stabiliti da quest'ultima.
Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore, invece, non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
Per quanto riguarda gli emendamenti presentati direttamente presso la XIV Commissione, questi saranno successivamente trasmessi alle competenti Commissioni di settore per l'acquisizione dei pareri.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge comunitaria 2008, come modificato nel corso dell'esame al Senato, consta di 46 articoli, suddivisi in quattro capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (rispettivamente, 8 e 42 direttive). Osserva inoltre che la relazione illustrativa reca, altresì, l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome.
Il provvedimento interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora

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modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.
Come di consueto, le parti del disegno di legge comunitaria che interessano le competenze della Commissione agricoltura sono assai numerose e spaziano su di una molteplicità di argomenti. Ciò vale sia per l'articolato, sia per l'elenco delle direttive ricomprese negli allegati A e B.
In particolare, l'articolo 7, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, reca una delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi, da esercitare entro due anni dall'entrata in vigore della legge, mediante l'emanazione di uno o più decreti legislativi, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per gli interventi adottati sulla base delle leggi annuali di semplificazione e di riassetto normativo. Il riordino, oggetto della delega, è finalizzato a coordinare la disciplina interna non costituente attuazione di normativa comunitaria - e non abrogata successivamente in quanto non contrastante con il diritto comunitario - con quella che ha recepito la direttiva 2004/41/CE nonché con i regolamenti comunitari in materia, che sono direttamente applicabili (comma 1). Al comma 2 sono poi stabiliti alcuni principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, tra i quali: l'adeguamento della normativa vigente in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle imprese (lettera c)); la revisione dell'apparato sanzionatorio secondo alcuni limiti e principi espressamente stabiliti (lettera d)); semplificazione delle procedure di autocontrollo applicate alle micro e piccole imprese (lettera f)); la semplificazione delle procedure in materia di registrazione e riconoscimento delle imprese del settore alimentare e mangimistico (lettera g)); il coordinamento e la collaborazione tra le pubbliche amministrazioni aventi competenza in materia (cfr. le lettere h), i), m) e n)); l'individuazione, mediante decreti di natura non regolamentare, di alcune prescrizioni tecniche igienico sanitarie (lettera l)); la programmazione di un'azione formativa e informativa, rivolta a tutti i soggetti interessati dalle norme in esame (lettera o)).
L'articolo 11 reca una modifica all'articolo 5 della legge n. 164 del 1992, che disciplina le denominazioni d'origine dei vini, allo scopo di meglio definire le modalità di produzione delle due tipologie di vino Chianti DOCG: il «Chianti» ed il «Chianti classico». Più precisamente l'articolo in esame proibisce di piantare vigneti del Chianti DOCG, di iscrivere all'albo dei vigneti i vigneti del Chianti DOCG o di produrre vini Chianti DOCG all'interno della zona riservata al «Chianti classico», nell'intento - asserisce la relazione illustrativa - di ottenere una migliore produzione dei due vini «Chianti» e «Chianti classico», i cui disciplinari di produzione sono autonomi e separati.
L'articolo 12 delega il Governo ad adottare - senza oneri a carico della finanza pubblica - un decreto legislativo di riordino della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi che prescrivono l'adeguamento alle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 2003/2003; contestualmente viene abrogato, con decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo decreto, il decreto legislativo n. 217 del 2006 che ha recato la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, proprio per adeguarla alla nuova disciplina comunitaria della materia, recata appunto dal regolamento (CE) n. 2003/2003.
L'abrogazione del decreto legislativo n. 217 del 2006 ed il conferimento di una nuova delega al Governo per l'adeguamento della normativa interna ai principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2003/2003 devono essere posti in connessione con la procedura di infrazione n. 2007/4535 avviata dalla Commissione europea in relazione al citato decreto legislativo, la quale si basa sull'inosservanza dell'obbligo

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di notifica preventiva alla Commissione Europea, previsto dalla direttiva n. 98/34 sulle regolamentazioni tecniche.
L'articolo 13 detta disposizioni attuative della recente riforma della OCM vitivinicola adottata in sede comunitaria, per quanto riguarda in particolare: la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate senza disporre del relativo diritto; le sanzioni per mancata estirpazione delle superfici irregolari; le comunicazioni relative al ricorso alla vendemmia verde o alla distillazione.
In particolare, i commi da 1 a 5 dispongono che i produttori possano regolarizzare le superfici vitate, impiantate prima del 1o settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, con il versamento di una somma pari a 6.000 euro per ettaro; nel caso che tale versamento non venga effettuato entro il 31 dicembre 2009, o la superficie irregolare non sia estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica una sanzione pari a 12.000 euro per ettaro. La medesima sanzione si applica alle superfici vitate illegali impiantate a partire dal 1o settembre 1998 e che non siano state estirpate alla data del 31 dicembre 2008, e si applica in ogni caso agli impianti illegalmente realizzati successivamente al 3 luglio 2008.
L'articolo 14 novella con il primo comma le norme che disciplinano la classificazione delle carcasse bovine, recate dalla legge n. 213 del 1997 e con il secondo comma le disposizioni sull'etichettatura delle carni bovine e suoi derivati, regolata dal decreto legislativo n. 58 del 2004 allo scopo di disciplinare anche i bovini al di sotto dei 12 mesi.
L'articolo 15 reca alcune modifiche all'articolo 2 della legge n. 898 del 1986 estendendo in primo luogo la disciplina sanzionatoria ivi prevista per l'indebito conseguimento dei contributi o delle erogazioni a carico del «Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia» anche ai medesimi fatti commessi in danno dei due fondi di nuova istituzione, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). L'importo al di sotto del quale si applica la sola sanzione amministrativa, sinora espresso in lire, viene quindi convertito in euro sostituendo la cifra di lire 7.745.000 con quella di euro 3.999,96, in conformità anche a quanto previsto dall'articolo 316-ter del codice penale per il reato di «Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato».
L'articolo 16 modifica la legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di adeguarla alla direttiva 79/409/CE del Consiglio e superare le censure formulate dalla Commissione europea nel parere motivato adottato il 28 giugno 2006 nell'ambito della procedura d'infrazione 2006/2131. In particolare, il comma 1, lettera a), aggiunge dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 157 un ulteriore comma ove si prevede, parafrasando in parte l'articolo 2 della direttiva n. 409, che lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si adoperino per assicurare un livello della popolazione della fauna selvatica corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto degli aspetti economici e ricreativi; le iniziative in materia dovranno peraltro seguire i dettami della «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli», pubblicata dalla Commissione nel febbraio 2008, che assume la veste di documento di orientamento per un prelievo praticato in forma sostenibile. Con la lettera b) viene inserito dopo il comma 7 dell'articolo 1 della citata legge n. 157 un comma aggiuntivo, ove si prevede che il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmetta alla Commissione europea tutte le informazioni utili per le ricerche riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della legge. La modifica è volta, come precisato nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, a superare la censura circa il mancato recepimento della direttiva 79/409/CE

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nella parte in cui impone agli Stati membri l'obbligo di trasmettere alla Commissione europea tutte le informazioni utili per coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della legislazione nazionale. Il comma 2 ed il comma 3 dell'articolo in esame modificano l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, che individua le specie cacciabili per periodi di attività venatoria, sostituendo il primo ed il terzo periodo del comma 2. Il testo proposto, pur continuando a consentire alle regioni di modificare il calendario stabilito dal primo comma (in dipendenza delle diverse realtà territoriali), stabilisce che i diversi termini per l'esercizio della caccia debbano anche garantire la tutela delle diverse specie durante il periodo della nidificazione o durante le fasi della riproduzione e della dipendenza, ovvero, per quanto concerne le specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazione, e debbono in ogni caso garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE (così il nuovo terzo periodo). Secondo la relazione, la modifica consentirebbe al disegno di legge di superare la censura, contenuta nel parere motivato del giugno 2006, circa la non corretta trasposizione dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 79/409/CE. Il comma 4 dell'articolo 16 modifica il comma 3 dell'articolo 20 della legge n. 157, richiedendo che l'introduzione dall'estero della fauna selvatica, che, si ricorda, è consentita a scopo di miglioramento genetico, possa avvenire dietro autorizzazione, nel rispetto non solo delle convenzioni internazionali, ma anche - secondo la modifica introdotta - previa consultazione della Commissione europea. La modifica dovrebbe ovviare alla censura contenuta nel parere motivato del giugno 2006 per la non completa trasposizione dell'articolo 11 della direttiva. Il comma 5 dell'articolo 16 modifica l'articolo 21, comma 1, della citata legge n. 157, inserendo espressamente il divieto di distruzione e danneggiamento deliberato dei nidi e delle uova ed il divieto di disturbare deliberatamente le specie di uccelli protette, fatte salve le deroghe dalla stessa legge n. 157 previste, nonché il divieto di trasporto per la vendita, con ciò recependo quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 paragrafo 1 della direttiva uccelli. Va segnalato che presso il Senato sono stati presentati numerosi disegni di legge di totale revisione della legge n. 157 che, dopo essere stati esaminati congiuntamente in una prima seduta tenutasi il 22 ottobre 2008, sono confluiti in un testo unificato proposto dal relatore nella seduta dell'11 marzo 2009.
L'articolo 17 abroga l'articolo 2 del decreto legislativo n. 49 del 2004 che consente l'aggiunta di vitamine nella produzione di alcuni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all'alimentazione umana. Mediante tale abrogazione - chiarisce la relazione illustrativa - viene parzialmente attuata la direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che, a seguito dell'approvazione del regolamento 1925/2006 concernente l'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, ha modificato la direttiva 2001/114/CE che stabilisce norme comuni per la composizione, le caratteristiche di fabbricazione e l'etichettatura dei menzionati tipi di latte destinati all'alimentazione, sopprimendo l'articolo 2 che consentiva agli Stati membri di autorizzare l'aggiunta di vitamine. Le restanti modifiche, apportate alla direttiva 2001/114/CE dalla direttiva 2007/61/CE, incidono sulla denominazione e definizione dei prodotti e poiché richiedono un adeguamento tecnico delle norme interne saranno recepite con semplici provvedimenti amministrativi.
L'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato e del quale si è ampiamente discusso in questi giorni sugli organi di informazione, abroga l'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286. La disposizione abrogata vieta la colorazione delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto

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di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, se non contengono succo di agrumi in misura pari almeno al 12 per cento.
L'articolo 24 recependo la direttiva n. 2007/68/CE modifica l'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari, che viene integrato con taluni degli ingredienti in precedenza temporaneamente esclusi da tale classificazione in quanto oggetto di valutazione scientifica. Per la restante parte degli ingredienti oggetto di studio, viene escluso, invece, in via definitiva, il carattere allergenico. Tali riclassificazioni corrispondono a quelle operate dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007.
L'articolo 25 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89 (con la quale l'Italia è stata condannata per aver assoggettato lo smercio di estratti alimentari e di prodotti affini, di origine animale o vegetale, legalmente fabbricati e messi in commercio in altri Stati membri, a restrizioni relative alla composizione, alla denominazione e alla confezione, subordinandone inoltre lo smercio ad autorizzazione), con particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, attualmente regolate dalla legge 6 ottobre 1950, n. 836. Il comma 2 reca l'autorizzazione al Governo a modificare il relativo regolamento di esecuzione, così consentendo la completa revisione del quadro normativo nazionale in materia di estratti alimentari.
L'articolo 34, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, al comma 1, che i centri d'imballaggio delle uova che non soddisfino le condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 589/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura vengano sanzionati con la revoca o la sospensione dell'autorizzazione. Il comma 2 introduce le sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni in materia, comunitarie e nazionali, a carico, tra l'altro, di chi: effettui l'imballaggio oppure raccolga, produca o commercializzi uova senza le prescritte autorizzazioni; mescoli le uova di gallina con quelle di altre specie; ometta di comunicare agli enti competenti le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività; violi le norme relative all'indicazione della durata minima, al reimballaggio, alla stampigliatura delle uova importate, all'uso di diciture obbligatorie e facoltative, all'indicazione del tipo di alimentazione.
L'articolo 37 prevede che sia i laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari, sia i laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari debbano essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 («Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»), da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 («Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità»). L'articolo rinvia inoltre ad apposito accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché di effettuazione delle verifiche ispettive; le spese relative alle procedure di riconoscimento, iscrizione, aggiornamento e cancellazione dagli elenchi suddetti dovranno essere poste a carico delle imprese secondo tariffe da stabilire sulla base del costo effettivo del servizio.
Si rammentano infine le direttive recepite dalla legge comunitaria in esame, tra le quali, in primo luogo, la direttiva 2005/94, che detta una nuova disciplina, sostitutiva della direttiva 92/40/CEE (della quale viene disposta l'abrogazione con decorrenza dal 1o luglio 2007). La direttiva abrogata, recepita nel nostro ordinamento dal decreto del Presidente della Repubblica

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n. 656 del 1996 (regolamento che stabilisce le norme di polizia veterinaria da applicare in caso di comparsa dell'influenza aviaria nei soli allevamenti di volatili da cortile) conteneva la prescrizione delle misure da adottare nei casi riguardanti sia la sospetta diffusione del virus aviario negli allevamenti di pollame sia la presenza confermata dello stesso virus. Tale normativa prevedeva, altresì, il coordinamento tra autorità comunitarie e nazionali per il monitoraggio dell'influenza aviaria, l'assistenza e l'individuazione delle possibili sorgenti di diffusione della malattia e la preparazione di esperti della materia. In particolare, gli Stati membri avevano il compito di individuare i centri di referenza per la diagnostica e la sperimentazione di vaccini antinfluenzali, al fine di cooperare con il laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria. Gli Stati membri dovevano preparare un piano di emergenza di contrasto alla diffusione della malattia, specificando gli interventi previsti in caso di scoppio epidemico.
La direttiva 2005/94/CE aggiorna le misure che i singoli Stati membri devono adottare per la prevenzione e l'eliminazione dei rischi di diffusione della malattia, al fine di garantire la massima adeguatezza delle misure adottate in rapporto al livello di pericolosità di ciascuna manifestazione infettiva e limitare, al tempo stesso, le probabili ricadute economiche e sociali dei provvedimenti adottati sul comparto agricolo e sugli altri settori interessati. L'oggetto delle misure risulta ampliato rispetto alla normativa precedente. In particolare, esse riguardano non solo il pollame, ma anche altri volatili in cattività. In presenza di influenza ad alta patogenicità (IAAP) l'autorità competente controlla che vengano applicate le misure seguenti: abbattimento del pollame e degli altri volatili in cattività; eliminazione delle carcasse, sotto sorveglianza ufficiale; sorveglianza del pollame nato prima dell'attuazione delle prime misure; individuazione ed eliminazione della carne del pollame abbattuto e delle uova raccolte prima dell'attuazione delle prime misure; trattamento appropriato delle sostanze che possono essere state contaminate; pulitura e disinfezione del letame, della lettiera, del concime e di tutta l'attrezzatura che può essere stata contaminata; sorveglianza dei movimenti degli animali che entrano ed escono dall'azienda; isolamento del virus, secondo la procedura di laboratorio più appropriata. Vengono inoltre adottate misure specifiche nelle zone più vicine all'azienda interessata. Le misure attuate in tali zone riguardano, tra l'altro, il censimento delle aziende, le visite di controllo effettuate dal veterinario ufficiale, il trasporto dei volatili, delle uova, della carne di pollame e delle carcasse. Sono altresì previste misure per evitare la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad altre specie. Altre norme sono intese alla protezione dagli agenti patogeni minori di influenza aviaria - i quali potrebbero mutare geneticamente (e perciò divenire altamente pericolosi) - e ad una maggiore flessibilità nelle provviste nazionali di vaccini. Un'ulteriore innovazione riguarda la costituzione di una banca comunitaria per le riserve di vaccini, cui gli Stati membri possono accedere a richiesta, e di banche nazionali (destinate allo stesso scopo). I piani nazionali di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria, adottati in base alla precedente direttiva 92/40/CEE e in vigore al 1o luglio 2007, restano applicabili. Tuttavia, entro il 30 settembre 2007, gli Stati membri presentano alla Commissione modifiche dei suddetti piani, al fine di renderli conformi alla presente direttiva. Il termine per il recepimento della direttiva 2005/94/CE è scaduto il 1o luglio 2007.
Ancora, la direttiva 43/2007 (Norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne), recepita nella legge comunitaria, stabilisce le norme minime per la protezione dei polli da carne, in precedenza disciplinati dalla direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce le norme minime che si applicano in qualunque allevamento in mancanza di norme specifiche. In particolare,

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essa fissa una densità massima d'allevamento e impone il rispetto delle norme tecniche riportate nell'allegato I della direttiva stessa (abbeveratoi, alimentazione, lettiere, ventilazione, rumori, luce, eccetera). Se però l'allevatore si impegna a rispettare le norme più restrittive riportate nell'allegato II della direttiva, gli Stati membri possono stabilire una densità massima d'allevamento maggiore. Un ulteriore possibile aumento della densità massima può essere concesso nel caso in cui vengano soddisfatti i criteri riportati nell'allegato V della direttiva, relativi al monitoraggio dell'azienda e alla bassa mortalità dei polli. Notevole rilevanza viene inoltre data agli aspetti della formazione e dell'orientamento del personale che si occupa degli animali, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di linee guida alle buone pratiche di gestione dell'allevamento. La direttiva, che si applica alle aziende con almeno 500 polli, non si applica ai capi allevati in modo estensivo al coperto e all'aperto in conformità ai requisiti stabiliti nell'allegato IV del Regolamento CEE n. 1538/91 di applicazione del Regolamento CEE n. 1906/90 che ha definito le norme per la commercializzazione delle carni di pollame (recepito con decreto ministeriale n. 465 del 10 settembre 1999), e a quelli allevati secondo il metodo biologico in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91, abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2009. e sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007. Agli Stati membri, che sono tenuti a recepire la direttiva entro giugno 2010, spetta di stabilire le sanzioni da irrogare, che dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Infine, alla luce dell'esperienza conseguente all'applicazione in taluni Stati membri di sistemi facoltativi di etichettatura, la Commissione dovrà presentare, entro il 2009, una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio a livello comunitario per la carne, i prodotti e le preparazioni a base di carne di pollo.
La legge comunitaria recepisce altre cinque direttive di interesse della Commissione. In primo luogo, si tratta della direttiva 2008/71 (Identificazione e registrazione dei suini), che stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini al fine di facilitare i controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari degli animali e dei prodotti da essi derivati. L'identificazione serve anche a ricostruire rapidamente e accuratamente i movimenti degli animali all'interno del mercato unico. In secondo luogo, la direttiva 2008/73 (Informazioni in campo veterinario e zootecnico) risponde all'esigenza di armonizzare le procedure nelle diverse fasi di registrazione e redazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione degli elenchi in campo veterinario e zootecnico, al fine di limitare l'incertezza che può derivare dalla coesistenza di procedure diverse. È poi prevista l'attuazione della direttiva 2008/62 (Deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole e per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata), che consente di derogare alle condizioni generali richieste per la coltivazione e la commercializzazione di varietà di sementi e di tuberi di patata da semina considerata l'importanza sempre maggiore attribuita alla difesa della biodiversità e alla conservazione delle risorse fitogenetiche, e per garantire in particolare un utilizzo sostenibile di varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali ma che siano minacciate di erosione. A tal fine sono previste deroghe per quanto riguarda sia l'inserimento di tali «varietà da conservare» nei cataloghi nazionali delle varietà di specie di piante agricole, che per la produzione e la commercializzazione delle sementi e dei tuberi di patata delle stesse. Si prevede altresì l'attuazione della direttiva 2008/90 (Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto), riguardante la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto

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destinate alla produzione di frutti e nasce dall'esigenza di rifondere, per motivi di chiarezza, la direttiva 92/34/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, più volte modificata in modo sostanziale, con ulteriori modifiche che ora si rendono necessarie. Infine, la direttiva 2008/97 (Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto) interviene a modifica del divieto assoluto di immissione sul mercato e somministrazione negli animali di talune sostanze nocive, quali le sostanze ad azione ormonica, tierostatica e le sostanze ß-agoniste, stabilito dalla direttiva 96/22/CE, circoscrivendo tale divieto alla somministrazione delle sostanze incriminate ai soli animali produttori di alimenti, e pertanto consentendolo negli animali da compagnia.
Insieme con il disegno di legge comunitaria, la Commissione è chiamata ad esaminare la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. La Relazione all'ordine del giorno si riferisce all'anno 2007 ed è stata presentata il 31 gennaio 2008 dall'allora Ministro per le politiche europee Bonino e formalmente ripresentata nella legislatura in corso dal Ministro Ronchi il 6 ottobre 2008. Essa contiene un resoconto delle attività svolte dal Governo nel 2007 nonché alcune indicazioni sugli orientamenti che il Governo stesso avrebbe inteso seguire nel 2008. Tale documento giunge pertanto all'esame della Camera ben oltre l'anno di riferimento e reca pertanto indicazioni non più attuali.
Si riserva infine di formulare le sue proposte conclusive all'esito del dibattito in Commissione.

Paolo RUSSO, presidente, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato per mercoledì 15 aprile, alle ore 18, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 6 aprile 2009. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto ministeriale per il riparto dei residui dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente contributi da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi per il 2008.
Atto n. 68.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Nunzia DE GIROLAMO (PdL), relatore, ricorda che è sottoposto al parere parlamentare lo schema di decreto predisposto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, che ha disciplinato il sistema di riparto delle risorse che lo Stato assegna agli enti e agli organismi indicati dalla legge medesima.
Lo schema di decreto provvede a ripartire per il 2008 la disponibilità residua, pari a 302.715,65 euro, sullo stanziamento iscritto sul capitolo 2200 (Somme da erogare ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con il precedente decreto (sul cui schema la Commissione agricoltura aveva espresso parere favorevole nella seduta del 15 ottobre 2008), si era già provveduto al riparto della somma di euro 6.543.450 a valere sul predetto stanziamento per il 2008.
In occasione del primo riparto, l'accantonamento disposto in base all'articolo 1,

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comma 507. della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007)era stato quantificato sul capitolo 2200 in 1.176.550 euro. A seguito di quanto disposto dall'articolo 63, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, tale accantonamento si è ridotto a euro 873.834,35; conseguentemente si è reso disponibile per ulteriori attribuzioni la residua somma di euro 302.715,65.
Il provvedimento di riparto in esame propone di attribuire i 302 mila euro agli stessi soggetti (con la sola esclusione degli enti ed uffici internazionali) che hanno beneficiato dell'iniziale assegnazione di contributi per l'esercizio 2008, ed in modo proporzionale alle attribuzioni proposte con il precedente provvedimento, sul quale entrambi i rami parlamentari hanno espresso il proprio parere favorevole.
Il riparto è conseguentemente effettuato in favore dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), per euro 41.312,70, per coprire in parte le spese di funzionamento dell'ente, che funge anche da organo di collegamento dello Stato italiano con l'Unione europea per la gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA); dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) a parziale copertura delle spese relative agli stipendi del personale, per euro 152.575,31; del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici, per la prosecuzione e l'avvio di nuovi progetti di formazione e ricerca, per euro 14.935,15, e infine, in favore dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), che beneficia di un ulteriore stanziamento di euro 93.892,50, che va ad integrare la quota statale destinata alla ristrutturazione dell'ippodromo di Merano, restando a carico del comune e della relativa provincia il restante impegno finanziario pari a 25 milioni di euro.
Da ultimo, gli enti e uffici internazionali (quali l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante, la Commissione di irrigazione e bonifica idraulica di New Delhi e la Federazione europea di zootecnia di Roma), che svolgono attività interessanti l'agricoltura in attuazione di apposite disposizioni legislative o accordi internazionali, non sono assegnatari di ulteriori risorse, ma dispongono delle somme attribuite con il precedente riparto per il 2008.
Si riserva infine, all'esito del dibattito in Commissione, di formulare una proposta di parere.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, ricordando che, considerato il termine assegnato per l'espressione del parere e secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione dovrà esprimere il parere entro la settimana.

La seduta termina alle 13.45.