CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 6 aprile 2009
162.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO ALL'8 APRILE 2009

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SEDE CONSULTIVA

Lunedì 6 aprile 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 19.35.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
Testo base C. 63 e C. 177.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 marzo 2009.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che nella seduta del 26 febbraio 2009, la Commissione bilancio aveva deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978 sulla proposta in esame.
Nella successiva seduta del 25 marzo, la Commissione, ricordando che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea era previsto per il 30 marzo, aveva deliberato, in analogia a quanto previsto dall'articolo 79, comma 6, del Regolamento per le Commissioni permanenti competenti in sede referente, di richiedere la predisposizione della relazione tecnica entro il termine del 30 marzo.
In proposito, ricorda che, al fine di perfezionare il procedimento, la relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni

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competenti deve essere positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di consentire ulteriori approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.
Testo base C. 907 e C. 1643.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 marzo 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella seduta del 18 marzo 2009, la Commissione bilancio aveva deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978 sulla proposta in esame e che nella successiva seduta del 25 marzo, il rappresentante del Governo, nel segnalare che la relazione tecnica non era stata predisposta, ha rilevato l'opportunità di definire meglio le fattispecie di soggetti beneficiari del provvedimento, al fine di agevolare la redazione della medesima relazione ed in particolare le operazioni di quantificazione dei relativi oneri finanziari. A seguito di questa ultima seduta, su mandato della Commissione, ha provveduto a segnalare le questioni emerse al Presidente della Commissione affari costituzionali, in modo da consentire alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di apportare al testo le modifiche necessarie al fine di superare le difficoltà evidenziate. In data 2 aprile 2009, il presidente della Commissione affari costituzionali ha segnalato che nella seduta svoltasi il 1o aprile presso la Commissione da lui presieduta, il Sottosegretario per l'interno Davico aveva fatto presente che il Ministro dell'interno ha inviato già da tempo la relazione sul provvedimento, rinnovando la richiesta che la Commissione bilancio esprima con sollecitudine il parere sul testo trasmesso. Segnala, tuttavia, che, al fine di perfezionare il procedimento, la relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti deve essere positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale verifica non è allo stato intervenuta, né ci sono elementi nuovi rispetto a quelli già evidenziati nella seduta dello scorso 25 marzo. Propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il sottosegretario Luigi CASERO ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze ha richiesto al Ministero dell'interno talune precisazioni, con particolare riferimento ai costi assicurativi degli scrutatori addetti al voto domiciliare

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ritiene necessario che il provvedimento continui ad essere iscritto all'ordine del giorno delle prossime sedute della Commissione, per confermare la ferma volontà della stessa di individuare in tempi rapidi una soluzione ai profili problematici di carattere finanziario del provvedimento.

Lino DUILIO (PD), dopo aver ricordato che già nelle scorse settimane il presidente della Commissione ha provveduto ad iscrivere ripetutamente il provvedimento all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, rileva che proprio l'approfondimento di istruttoria fin qui compiuto consente di affermare che la mancata predisposizione della relazione tecnica deve essere attribuita a difficoltà burocratiche di comunicazione tra i diversi dicasteri coinvolti. Al riguardo, ritiene quindi doveroso che il Governo si impegni formalmente a far sì che entro le prossime elezioni i cittadini oggetto del provvedimento

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possano vedere effettivamente riconosciuto il loro diritto al voto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, conviene sulla necessità di una rapida individuazione di una soluzione ai profili problematici di carattere finanziario del provvedimento. A tal fine lo stesso rimarrà iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Il sottosegretario Luigi CASERO si impegna a sollecitare la presentazione della relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di mercoledì.

Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte».
Nuovo testo C. 867.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO, fa presente che il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso una relazione tecnica sul provvedimento che è stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, la quale ha rappresentato che nulla osta all'ulteriore corso della proposta in esame. In ordine al testo del provvedimento, ed in particolare all'articolo 3, concernente la copertura finanziaria, Fa presente che, a seguito del ridimensionamento degli oneri recati dal disegno di legge in materia di sicurezza pubblica (C. 2180), l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze presenta la necessaria disponibilità per la copertura dell'onere previsto, pari a 160.000 euro a decorrere dall'anno 2009. Segnala inoltre la necessità di modificare la disposizione di copertura in modo da configurare l'onere come limite massimo di spesa. Rileva, infine, che nel testo andrebbero specificate le modalità con cui le risorse saranno destinate alla copertura degli interventi previsti dal provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
La V Commissione, esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 867, recante istituzione del premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte»;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo i quali la Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente la relazione tecnica predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali;
rilevata la necessità di modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di risorse da destinare all'organizzazione del premio annuale «Arca dell'arte» e di individuare le modalità di utilizzo di dette risorse;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 1 premettere il seguente:
«01. A decorrere dall'anno 2009, è autorizzata una spesa annua di 160.000 euro da corrispondere al Comune di Sassocorvaro per l'organizzazione del premio annuale "Arca dell'arte". L'attribuzione delle predette risorse ha luogo subordinatamente all'approvazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano finanziario predisposto dal comune di Sassocorvaro con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3.».

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Conseguentemente, al comma 1 del medesimo articolo, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del comma 01.

La Commissione approva la proposta di parere.

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.
Testo base C. 2258.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito agli effetti finanziari che potrebbero derivare dalla disposizione nella fase di transizione. In particolare, andrebbero chiariti i profili finanziari relativi agli atti e alle operazioni di carattere economico eventualmente pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione, nonché agli adempimenti necessari a regolare il nuovo assetto amministrativo dei territori interessati. In proposito, chiede di chiarire, fra l'altro, su quali enti debbano gravare gli oneri connessi agli adempimenti necessari al trasferimento delle pratiche amministrative tra gli enti territoriali interessati. Ricorda inoltre che nell'ambito di iniziative legislative di analogo tenore erano previste clausole di invarianza finanziaria. In merito alla modifica apportata al Senato, ritiene che andrebbe meglio precisato a quali disposizioni della legge n. 146 del 2004 si faccia riferimento nel determinare il trasferimento di risorse dalla provincia di Milano a quella di Monza e della Brianza. In proposito, ritiene che tale riferimento appare presumibilmente limitato al solo articolo 5 della citata legge che prevede i criteri per il riparto dei trasferimenti erariali fra le due province.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Amedeo CICCANTI (UdC) chiede preliminarmente se i comuni interessati avevano deliberato la richiesta di trasferimento alla nuova provincia. Rileva poi che per la valutazione dei costi si deve tenere conto del fatto che la provincia di Monza non è ancora operativa e pertanto si dovrà fare riferimento ai trasferimenti futuri.

Lino DUILIO (PD) rileva che la proposta in esame, in relazione alla prossima istituzione della provincia di Monza e della Brianza, prevede che taluni dei comuni inizialmente inseriti nella provincia di Milano siano aggregati a tale ultima provincia. In particolare, segnala che il comune di Caponago inizialmente aveva manifestato l'intenzione di permanere nella provincia di Milano, ma successivamente, per ragioni di carattere funzionale, ha richiesto di essere aggregato alla provincia di nuova istituzione e che un analogo percorso hanno seguito anche altri comuni considerati nella proposta in esame. Ritiene che la volontà degli enti locali di essere inclusi nell'ambito della nuova provincia debba essere adeguatamente considerata ed invita pertanto il rappresentante del Governo a voler completare le verifiche in ordine agli eventuali profili di onerosità della proposta prima dell'avvio della prossima campagna elettorale amministrativa, sottolineando come allo stato tali comuni non sappiano quale amministrazione provinciale saranno chiamati ad eleggere. In ogni caso, rileva che l'aggregazione alla nuova provincia intende determinare effetti di risparmio per la finanza pubblica e che i profili finanziari della proposta sono già stati valutati presso l'altro ramo del Parlamento, che ha approvato il provvedimento in sede deliberante, con l'assenso del Governo.

Amedeo CICCANTI (UdC) precisa che il trasferimento dei comuni da una provincia all'altra va ad incidere sulla delimitazione

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delle circoscrizioni elettorali, che tuttavia sono già definite ai fini delle prossime elezioni amministrative ed europee.

Massimo VANNUCCI (PD), nel rilevare come fattispecie analoghe a quelle affrontate dalla proposta in esame si pongono anche con riferimento a comuni che hanno richiesto di essere aggregati all'istituenda provincia di Fermo, sottolinea come sia necessario prendere atto della volontà manifestata dagli enti locali interessati, consentendo una rapida definizione dell'iter del provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, invita a distinguere tra il diritto dei comuni a trasferirsi da una provincia all'altra e l'effettiva possibilità che ciò avvenga in tempo utile per le prossime elezioni amministrative.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, evidenzia come il provvedimento si faccia carico di una esigenza fortemente sentita a livello territoriale, sollecitando pertanto il rappresentane del Governo a voler completare l'istruttoria sugli effetti finanziari della proposta entro questa settimana, in modo da consentire una sua rapida approvazione in via definitiva.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
C. 2232-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, presidente in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame, di conversione in legge del decreto-legge n. 11 del 2009, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio da ultimo nella seduta del 26 marzo 2009. In quella occasione la Commissione, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo che ha specificato che le somme di denaro confiscate che risultano versate all'entrata del bilancio dello Stato, successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, quindi di pertinenza del Fondo unico giustizia, ammontano a circa 112 milioni di euro, ha espresso parere favorevole formulando alcune condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In particolare, ricorda che tali condizioni erano volte, in primo luogo, a ripristinare, con riferimento alle riassegnazioni al Ministero dell'interno di risorse oggetto di confisca di cui all'articolo 6, comma 2, il limite di 100 milioni di euro già previsto dal testo del decreto-legge e successivamente incrementato a 150 milioni nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia in sede referente. Le condizioni intendevano, inoltre, apportare alcune correzioni di carattere formale alla clausola di copertura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), nonché inserire, dopo il comma 4 dell'articolo 13, una clausola volta a prevedere il monitoraggio, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, delle misure di cui all'articolo 4 concernenti l'estensione del gratuito patrocinio a persone offese da taluni reati a sfondo sessuale, anche in deroga ai limiti di reddito previsti a legislazione vigente.
La Commissione, con una specifica osservazione allegata al parere espresso nella seduta del 26 marzo 2009, ha inoltre invitato la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare la Tabella 1 prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), al fine di ridurre opportunamente l'utilizzo nell'anno 2010 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, eventualmente utilizzando altri accantonamenti

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del medesimo fondo speciale che presentino adeguate disponibilità, al fine di assicurare risorse adeguate a far fronte all'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.
La Commissione giustizia, nella seduta del 26 marzo 2009, ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modificazioni rispetto al testo già esaminato dalla Commissione bilancio e quindi senza recepire le condizioni espresse nel parere volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che dovrebbero pertanto essere ribadite ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Segnala, altresì, che l'Assemblea ha trasmesso in data 3 aprile 2009, il fascicolo n. 2 degli emendamenti, nonché in data odierna l'emendamento 3.600 della Commissione. Al riguardo, osserva che talune proposte emendative sembrano presentare una quantificazione o una copertura finanziaria inidonea. In questo ambito, segnala in primo luogo l'emendamento Gianni Farina 4.300, che estende il gratuito patrocinio alle persone offese dal reato di atti persecutori, nonché l'emendamento Concia 4.301, che sembra attribuire la facoltà di concedere il gratuito patrocinio alle persone offese dal reato di atti persecutori titolari di un reddito non superiore alla metà del limite di reddito previsto a legislazione vigente. Segnala altresì l'emendamento Vietti 6.9, che modifica il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 disponendo l'innalzamento del limite di spesa per l'assunzione straordinaria di personale di corpi dello Stato. In particolare tale limite di spesa viene portato da 100 a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e la copertura ivi prevista, viene modificata ponendo i relativi oneri sia a carico delle somme indicate al comma 17 del predetto articolo 61, sia, per un importo di 90 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle risorse del Fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008. Rileva, inoltre, che la proposta emendativa innalza da 150 a 200 milioni di euro l'ammontare delle risorse da riassegnare al Ministero dell'interno ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto. Al riguardo segnala che il Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, non reca le necessarie disponibilità per l'anno 2009, rilevando inoltre che, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio, non appare sostenibile l'incremento della riassegnazione di risorse al Ministero dell'interno in quanto le risorse di pertinenza del Fondo unico giustizia, ammonterebbero a circa 112 milioni di euro. Rileva, inoltre, che l'emendamento Golfo 6.304 assegna ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero della difesa. In proposito, rileva che il Ministero della difesa non presenta accantonamenti in conto capitale nel suddetto fondo speciale. Segnala altresì che l'articolo aggiuntivo Laboccetta 6.050 autorizza il Corpo forestale dello Stato ad avviare corsi di formazione biennale riservato al ruolo direttivo dei funzionari prevedendo che ai relativi oneri si provveda, per gli anni 2009 e 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge finanziaria per il 2008 e per l'anno 2011 mediante utilizzo del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, si rileva che tale fondo non reca le necessarie disponibilità.
Fa inoltre presente che l'articolo aggiuntivo Livia Turco 12.013 dispone l'istituzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di sportelli di ascolto

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presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza. Ai relativi oneri, che non vengono quantificati, si provvede a valere degli stanziamenti del Fondo nazionale contro la violenza sessuale di genere e del Fondo per le pari opportunità, istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nei capitoli n. 493 e n. 496, i quali hanno una disponibilità di competenza pari a circa 120 milioni di euro per l'anno 2009. Segnala, inoltre, l'articolo aggiuntivo Samperi 12.06 il quale dispone che, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle pari opportunità, siano previste modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo massimo di sei mesi per le lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi di malattia, vittime di alcun tipologie di reato quali gli atti persecutori. La proposta emendativa prevede che all'attuazione delle suddette disposizioni si provveda nei limiti delle risorse derivanti da uno specifico gettito contributivo da determinare con il suddetto decreto. Rileva, infine, che l'articolo aggiuntivo Samperi 12.010 dispone, che le aziende sanitarie locali, istituiscano appositi servizi opportunamente dislocati sul territorio nazionale al fine di fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori, e di avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria.
Con riferimento agli effetti finanziari di ulteriori proposte emendative, ritiene sia opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo. In questo ambito, segnala in primo luogo che l'emendamento Bernardini 5.4 attribuisce al tribunale, anziché al giudice di pace, la competenza a decidere sulla richiesta del questore di proroga del trattenimento presso un centro di identificazione e di espulsione per un periodo ulteriore di sessanta giorni, prevista dal comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Tale sostituzione di competenza viene estesa anche alle disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 14, concernenti la convalida del provvedimento di trattenimento adottato dal questore, prevedendo in particolare che l'organo giudicante competente sia il tribunale in composizione monocratica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo se la sostituzione in via generale dell'organo giudicante possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ricorda, infatti, che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, quantifica oneri con riferimento alle convalide del trattenimento da parte del giudice di pace
Segnala altresì l'emendamento D'Ippolito Vitale 6.100, il quale, nell'integrare con un comma aggiuntivo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 6, concernenti un piano straordinario di assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, indica come priorità per la Polizia di Stato la graduale assunzione , entro l'anno 2009, degli idonei, non vincitori di specifici concorsi interni, per l'accesso alla qualifica di commissario. Al riguardo, valuta opportuno che il Governo chiarisca se tale modalità di assunzione sia suscettibile di determinare effetti finanziari ulteriori rispetto al previsto limite di spesa di 100 milioni di euro previsto dal comma 22 dell'articolo 61 del decreto legge n. 112 del 2008.
Con riferimento all'emendamento 6.500 del Governo, che riduce le sanzioni previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 196 del 2003 per i casi in cui il trattamento di dati personali sia effettuato in violazione delle misure volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali e dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 196 del 2003 per il trattamento illecito dei dati. Al comma 8-ter si prevede, inoltre, che alcune sanzioni recentemente rimodulate possano essere applicate, se più favorevoli, anche a violazioni commesse antecedentemente all'entrata in vigore della norma che provvedeva a detta rimodulazione. Al riguardo, osserva che la riduzione di sanzioni già

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comminate, disposta dal comma 8-ter, appare suscettibile di determinare oneri essendo le sanzioni stesse già iscritte nei bilanci relative ad anni finanziari ormai conclusi. Per quanto concerne, invece, la riduzione delle sanzioni da applicare nel corso dell'anno 2009, il Governo dovrebbe chiarire se tale riduzione sia compatibile con le attuali previsioni di bilancio.
Per quanto attiene, poi, all'emendamento 6.501 del Governo, che modifica il limite di età per il collocamento in congedo per i generali di brigata del ruolo aeronavale della Guardia di finanza, di cui alla tabella 5 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, portandolo da 62 a 63 anni, fa presente che la relazione tecnica, peraltro non verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, allegata alla proposta emendativa afferma che sotto il profilo finanziario la disposizione risulta complessivamente neutra in quanto non provocherebbe alcun effetto sul personale dirigente del ruolo aeronavale in termini di collocamento in aspettativa per riduzione quadri, a motivo, in particolare, del periodo di permanenza minima del grado di colonnello, pari a 11 anni, previsto dalla tabella 2 allegata citato al decreto legislativo n. 69 del 2001. Sempre secondo la relazione tecnica, la disposizione non comporterebbe un incremento degli organici del grado di generale di brigata del ruolo aeronavale, pari a 4 unità in base alla tabella 2 del predetto decreto legislativo, così risultando priva di effetti di «trascinamento verso l'alto» degli ufficiali dei gradi inferiori. La disposizione consentirebbe inoltre, secondo la relazione tecnica, di beneficiare per un ulteriore anno delle prestazioni lavorative del personale interessato, con effetti di riduzione della spesa pensionistica e di rinvio della liquidazione del trattamento di fine servizio e dell'indennità di ausiliaria. Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito alla effettiva neutralità finanziaria della disposizione anche con riferimento ad un profilo ultra annuale.
Segnala, inoltre, l'articolo aggiuntivo 6.0500 del Governo, che apporta modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133, che disciplina gli incentivi attribuiti ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate. La proposta emendativa prevede, tra l'altro, che il Consiglio superiore della magistratura individui annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta, ed indichi tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a centocinquanta unità in luogo delle cento previste dalla normativa vigente. A tali cinquanta unità aggiuntive dovranno essere corrisposti gli incentivi previsti dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, al magistrato trasferito d'ufficio compete, per quattro anni, una indennità mensile pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con 3 anni di anzianità. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, spetta altresì l'indennità di prima sistemazione, finalizzata a compensare i costi del mutamento di sede: tale indennità compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento. In proposito, rammenta che la normativa vigente, e in particolare l'articolo 5, comma 2 della legge n. 133 del 1998, prevede anche che, qualora la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata superi i 4 anni, il magistrato abbia diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze. L'emendamento prevede che la maggior spesa quantificata dalla relazione tecnica, pari a 2.861.633 per il 2009 e a 2.510.045 a decorrere dal 2010, sia coperta a valere sulle risorse del Ministero della giustizia iscritte nel Fondo unico giustizia. In proposito, fa presente che la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dall'adeguamento della indennità mensile prevista per il servizio prestato dal personale di magistratura nelle sedi disagiate. Il nuovo importo della indennità è determinato

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sulla base dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità pari a 45.512,66 euro. Pertanto l'onere, a decorrere dal 2009, risulta dal prodotto di 45.512,66 euro per 50 unità ed è quindi pari a 2.275.633 euro. Per quanto concerne l'indennità di prima sistemazione si suppone che la stessa venga erogata, nel primo anno, a 50 ulteriori unità di magistrati da assegnare alle sedi disagiate, rispetto alle 100 previste a legislazione vigente, nella misura di 11.720,61 euro una tantum. Il valore di 11.720,61 euro è pari a nove volte l'ammontare dell'indennità integrativa speciale corrisposta ad un magistrato ordinario dopo la prima valutazione di professionalità. Per gli anni successivi al primo si suppone un turn over annuale di trasferimenti non superiore alle 20 unità. Pertanto l'onere per il 2009 è pari a 11.720,61 euro per 50 cinquanta unità ed è pertanto pari a 586.030,50 euro. A decorrere dal 2010 l'onere per il turn over annuo ammonta a euro 11.720,61 per 20 unità ed è pertanto pari ad euro 234.412,20. La somma dei due oneri determina la maggior spesa quantificata dalla relazione tecnica pari a 2.861.633 per il 2009 e a 2.510.045 a decorrere dal 2010. Al riguardo, in relazione ai profili di quantificazione degli oneri, rileva che i parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri coincidono con quelli da ultimo proposti dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 143 del 2008. Tale provvedimento introduceva nel nostro ordinamento la disciplina relativa agli incentivi che l'emendamento in esame estende ad altri cinquanta soggetti. A tal proposito si osserva che le retribuzioni dei magistrati sono adeguate annualmente con meccanismo automatico. Ne consegue che lo stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità potrebbe essere stato, nel frattempo, aggiornato ovvero essere destinato ad aggiornamento entro breve tempo e non corrispondere più alla cifra di 45.512,66 euro. Sul punto ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo. Osserva, inoltre, che le modifiche ampliano la platea dei magistrati che possono essere assegnati in soprannumero alle sedi di provenienza e che tale assegnazione, qualora si concretizzi effettivamente, è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti nonostante sia previsto il riassorbimento con le successive vacanze. Ciò in quanto non viene meno la possibilità di porre comunque a concorso i posti vacanti in organico, nonostante la necessità di retribuire posizioni soprannumerarie. Con riferimento ai profili di copertura, giudica necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla idoneità della copertura utilizzata per la corresponsione degli incentivi ai magistrati che verranno destinati alle nuove sedi disagiate. In particolare chiede chiarimenti sulla opportunità di prevedere la copertura di oneri aventi carattere permanente a valere sul predetto Fondo, alimentato da risorse caratterizzate da margine di variabilità nel loro ammontare e di difficile quantificazione per gli anni a venire. Si tratta infatti delle somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali, e in particolare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, i proventi relativi a titoli al portatore, le somme depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari non riscossi o non reclamati entro cinque anni dalla data in cui il provvedimento si è estinto o comunque definito, e da risorse derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative, oltre che dalle risorse derivanti dalle misure di prevenzione previste dalla legge n. 575 del 1965 recante disposizioni contro la mafia.
Fa inoltre presente che l'articolo aggiuntivo 6.0501 del Governo prevede che, nell'anno 2009, l'Arma dei carabinieri possa procedere all'immissione in servizio permanente degli ufficiali in ferma prefissata di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 215 del 2008, nel limite del contingente di personale stabilito dall'articolo 66, comma 5, del decreto-legge n. 112 del 2008, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Al riguardo, giudica opportuno

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che il Governo chiarisca se la previsione che l'immissione in servizio avvenga nei limiti dei contingenti previsti dall'articolo 66, comma 5, del decreto-legge n. 112 del 2008, sia idonea a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con particolare riferimento alla previsione della collocazione in soprannumero.
Segnala, poi, che l'articolo aggiuntivo 6.0600 della Commissione reca una interpretazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, in base alla quale non rientrano tra risorse destinate al Fondo unico di giustizia le somme di denaro e i proventi derivanti da provvedimenti di sequestro o confisca aventi ad oggetto complessi aziendali. Al riguardo, considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto in esame, le risorse del Fondo unico di giustizia oggetto di confisca sono riassegnate al Ministero dell'interno per un importo di 150 milioni di euro, e tenuto conto anche di quanto chiarito dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio, secondo cui le risorse derivanti da confische che possono essere riassegnate in realtà ammonterebbero a circa 112 milioni di euro, si rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo circa gli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. In particolare occorre che il Governo chiarisca se l'esclusione delle confische aventi ad oggetto complessi aziendali sia suscettibile di pregiudicare la possibilità di rassegnare le risorse stesse al Ministero dell'interno nell'ammontare previsto dal citato articolo 6, comma 2.
Fa, altresì, presente che l'emendamenti Ferranti 9.3 estende le fattispecie di reati e i soggetti ai quali si applicano le disposizioni che prevedono le audizioni protette, quali ad esempio quelle realizzate in sedi diverse dal tribunale e mediante l'uso di un vetro specchio o di un impianto citofonico. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla necessità di adeguare le strutture nelle quali prevedere le audizioni protette.
Con riferimento all'articolo aggiuntivo Melis 12.011, il quale prevede che siano programmati, annualmente, dagli organismi della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari corsi specifici di formazione e di aggiornamento del personale impegnato nelle attività di contrasto e repressione degli atti di violenza sessuale, violenza familiare e comportamenti persecutori, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato o se agli interventi dallo stesso previsti possa provvedersi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
L'articolo aggiuntivo Tidei 12.012, che modificando il decreto legislativo n. 198 del 2006, prevede che i mezzi di comunicazione promuovano la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro, attribuendo, in particolare, all'autorità garante delle comunicazioni il potere di inibire le forme di pubblicità che utilizzano in modo vessatorio o discriminatorio l'immagine della donna. Al riguardo, fermo rimanendo che l'articolo 58 del Codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 prevede una clausola di invarianza di carattere generale, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la stessa sia idonea a garantire che dalla proposta emendativa non derivino effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.
Osserva, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Bossa 12.030 prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle pari opportunità e dell'istruzione dell'università e della ricerca, promuovano, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari.

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Al riguardo, ritiene che il Governo debba chiarire se la previsione in base alla quale all'attuazione della proposta emendativa si provvede nei limiti delle risorse disponibili sia idonea a garantire che dall'attuazione della stessa non derivino effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.
Ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca se possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica dall'articolo aggiuntivo Ferranti 12.03, il quale dispone che le prefetture promuovano protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali e del volontariato volti, tra le altre cose, a monitorare il fenomeno degli atti persecutori e di violenza sulle donne, a sviluppare azioni di prevenzione, a formare gli operatori del settore e ad assistere le vittime delle violenze.
Al riguardo, appare opportuno.
Segnala, inoltre che l'articolo aggiuntivo Cuperlo 12.04 prevede che l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicuri, con cadenza almeno biennale, lo svolgimento di una rilevazione degli atti persecutori anche al fine di misurare le caratteristiche fondamentali e di individuare le categorie di vittime più a rischio. Al riguardo, ritiene sia necessario che il Governo chiarisca se la previsione in base alla quale all'attuazione della proposta emendativa si provvede nei limiti delle risorse disponibili sia idonea a garantire che dall'attuazione della stessa non derivino effetti negativi a carico della finanza pubblica.
Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo Murer 12.08, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i centri di accoglienza possano presentare progetti a tutela delle vittime di violenza e discriminazione da finanziare a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e specificamente nel capitolo n. 493, che risulta avere una disponibilità di competenza pari a circa 120 milioni di euro per l'anno 2009, possa provvedere al funzionamento di tali progetti senza pregiudizio per le altre finalità del Fondo stesso.
Segnala, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Concia 12.051 prevede che il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuova l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità di analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi e che le istituzioni scolastiche verifichino che il materiale scolastico adottato dai docenti non contenga stereotipi sessisti o discriminatori e promuova la pari dignità di uomini e donne. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.
Fa altresì presente che l'articolo aggiuntivo 12.0600 della Commissione reca una norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disponendo che le disposizioni di cui agli articolo 1 e 4 del decreto del Presidente delle Repubblica n. 1124 del 1965, non si applichino al personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti. Si ricorda che l'articolo 1 del citato decreto del Presidente delle Repubblica n. 1124 dispone l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone addette a macchine, apparecchi e impianti e delle persone addetti a lavori di costruzione, manutenzione e simili. L'articolo 4 indica le categorie di lavoratori compresi nell'assicurazione. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo se la proposta emendativa possa comportare conseguenze negative per la finanza pubblica.
Richiede infine un chiarimento sui possibili effetti finanziari dell'articolo aggiuntivo Cassinelli 12.052, che novella le

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disposizioni dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 in materia di società pubbliche.
I restanti emendamenti trasmessi non presentano, a suo avviso, profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto ritiene, comunque, necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere contrario, in quanto suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, sugli emendamenti 4.300, 4.301, 6.9 e 6.304. Chiede invece di rinviare l'espressione del parere sull'articolo aggiuntivo 6.050 riservandosi un approfondimento in merito. Esprime altresì parere contrario sugli articoli aggiuntivi 12.013, 12.06 e 12.010. Rileva poi che l'emendamento 5.4 non presenta profili problematici di carattere finanziario nel presupposto che lo stesso venga riformulato mediante l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Esprime ancora parere contrario sull'emendamenti 6.100, mentre chiede la possibilità di approfondire, ai fini dell'espressione del parere, l'emendamento 6.500. Ritiene che l'emendamento 6.501 non presenti profili problematici di carattere finanziario. Si riserva quindi di esprimere parere anche sugli articoli aggiuntivi 6.0500 e 6.0501; esprime invece il nulla osta del Governo, per i profili finanziari, sull'articolo aggiuntivo 6.0600 della Commissione. Esprime parere contrario sull'emendamento 9.3, richiedendo invece, ai fini dell'espressione del nulla osta per i profili finanziari, una riformulazione dell'articolo aggiuntivo 12.011, volta a garantire l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria; analoga previsione dovrebbe essere inserita nell'articolo aggiuntivo 12.012. Esprime infine parere contrario sugli articoli aggiuntivi 12.030, 12.03, 12.04, 12.08 e 12.051, mentre chiede di sospendere l'esame, al fine di compiere ulteriori approfondimenti, sull'articolo aggiuntivo 12.0600. Il parere è pure contrario sull'articolo aggiuntivo 12.052, così come sull'emendamento 3.301.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al rappresentante del Governo di esprimere le proprie valutazioni in ordine al testo del provvedimento, alla luce delle considerazioni del presidente sul mancato recepimento da parte della Commissione di merito delle condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81 quarto comma della Costituzione contenute nel precedente parere della Commissione.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che le condizioni debbano essere ribadite nel parere che la Commissione è chiamata a rendere.

Lino DUILIO (PD), rilevato che il rappresentante del Governo ha evidenziato la necessità di un maggiore approfondimento dei profili finanziari di talune proposte emendative, segnala l'opportunità di un ulteriore valutazione degli effetti finanziari anche dell'articolo aggiuntivo Livia Turco 12.013, che prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza siano istituiti sportelli di ascolto contro la violenza alle donne e ai minori. In proposito, rileva come la proposta non determina necessariamente maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto all'istituzione potrà provvedersi nell'ambito delle risorse esistenti a legislazione vigente. In ogni caso, l'articolo aggiuntivo prevede che agli eventuali oneri si provveda a valere sugli stanziamenti del Fondo nazionale contro la violenza sessuale di genere e del Fondo per le pari opportunità.

Giulio CALVISI (PD) segnala come l'espressione da parte della Commissione bilancio del parere sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito e sugli emendamenti ad esso riferiti prima dell'avvio dei lavori della seduta di domani, si renda necessaria al fine di consentire l'ordinato procedere dei lavori dell'Assemblea della Camera, anche in considerazione del fatto che la Commissione giustizia non ha adeguato il testo alle condizioni formulate dalla Commissione

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bilancio. Ritiene, quindi, necessario che la Commissione giustizia provveda a recepire con appositi emendamenti le condizioni formulate a suo tempo nel parere della Commissione bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che in ogni caso, ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento, quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole con condizioni motivate con riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e la Commissione di merito non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo. Ciò premesso, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11/2009, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (2232-A);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole:
150 milioni con le seguenti: 100 milioni;
all'articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire le parole: dello stanziamento del conto capitale con le seguenti: della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale;
all'articolo 13, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.";

e con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di modificare la Tabella 1 prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto-legge riducendo opportunamente l'utilizzo nell'anno 2010 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, eventualmente utilizzando altri accantonamenti del medesimo fondo speciale che presentino adeguate disponibilità.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea (ad eccezione dell'emendamento 6.500 e degli articoli aggiuntivi 6.050, 6.0500, 6.0501, 12.013 e 12.0600, sui quali la commissione si riserva di esprimersi):

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.301, 4.300, 4.301, 6.9, 6.100, 6.304, 9.3 e sugli articoli aggiuntivi 12.03, 12.04, 12.06, 12.08, 12.010, 12.030, 12.051, 12.052, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'emendamento 5.4, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
dopo le parole: al tribunale aggiungere le seguenti: che vi provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente;

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NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 12.011, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
dopo la parola: programmano aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 12.012, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 1, capoverso Art. 24-ter, comma 1, dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, sul subemendamento 0.3.600.1 e sull'emendamento 3.600.

Giulio CALVISI (PD) intervenendo per dichiarazione di voto, esprime apprezzamento per la decisione del Presidente di ribadire, al fine dell'espressione del parere all'Assemblea, le condizioni contenute nel parere già reso alla Commissione di merito, richiama le considerazioni critiche espresse del suo gruppo in quella occasione, che avevano spinto ad esprimere allora un voto contrario alla proposta di parere, e annuncia il voto di astensione sulla proposta di parere.

Renato CAMBURSANO (IdV) ricorda come il proprio gruppo avesse espresso con convinzione un voto contrario sulla proposta di parere elaborata dal relatore con riferimento al testo del provvedimento trasmesso dalla Commissione giustizia. A nome del proprio gruppo, conferma il voto contrario anche sulla proposta di parere appena formulata, sottolineando comunque la particolare gravità della circostanza che la Commissione di merito non abbia recepito il parere espresso dalla Commissione bilancio.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 20.35.