CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 6 aprile 2009
162.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 124

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 6 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.25.

Variazione nella composizione della Commissione

Donato BRUNO, presidente, comunica che per il gruppo Unione di Centro, è entrato a far parte della I Commissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento, il deputato Pierluigi Mantini e che contemporaneamente ha cessato di farne parte il deputato Luca Volontè. Avverte inoltre che il gruppo parlamentare Unione di Centro ha comunicato con lettera in data 1o aprile 2009, che il deputato Mario Tassone ricoprirà l'incarico di capogruppo nella I Commissione in sostituzione del deputato Luca Volontè.

SEDE REFERENTE

Lunedì 6 aprile 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.25.

Pag. 125

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7o giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2262 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ZACCARIA (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame. Al riguardo osserva preliminarmente che la libertà religiosa è una delle libertà alle quali la Costituzione dedica maggiore attenzione, principalmente con gli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20, ma anche con numerosi altri articoli che se ne occupano indirettamente. Rileva in via generale, infatti, che già i cardini dell'ordinamento costituzionale, vale a dire gli articoli 2 e 3, da una parte riconoscono i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, «sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» e, dall'altra stabiliscono il principio di eguaglianza che pone il divieto assoluto di discriminazione in base a ragioni legate al sesso alla razza, alla lingua, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e, appunto, alla religione. In particolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione, che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose, sebbene questo debba intendersi come fonte di «uguaglianza nella libertà» e non come uguaglianza nel trattamento giuridico, che nell'applicazione legislativa è stato modulato, ragionevolmente, anche alla luce del numero degli aderenti, delle radici sociali e delle tradizioni storiche di ciascun culto. Viene riconosciuta alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ed è posto il principio secondo il quale i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
A partire dal 1984, lo Stato italiano, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ha proceduto a stipulare intese con alcune confessioni religiose. In particolare l'intesa con la Tavola valdese è stata approvata con la legge n. 449 del 1984, integrata con la legge n. 409 del 1993, mentre l'intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno è stata approvata con la legge n. 516 del 1988, modificata dalla legge n. 637 del 1996. Sono state approvate con legge anche le intese con le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia e la Chiesa evangelica luterana in Italia. Ricorda inoltre che esiste una serie di intese con confessioni religiose concluse e non ancora ratificate dal Parlamento. Si tratta delle due modifiche alle intese con la Tavola valdese e con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, firmate il 4 aprile 2007, all'esame della Commissione e delle intese con la Chiesa apostolica in Italia, con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Mormoni), con la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, con la Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, con l'Unione buddista italiana (UBI) e con l'Unione induista italiana.
Fa presente che nella XV legislatura il Governo non ha presentato alle Camere i disegni di legge di approvazione delle intese sopra citate.
Nella legislatura in corso sono stati assegnati alla Commissione Affari costituzionali della Camera i due disegni di legge di iniziativa governativa oggi in esame, già approvati dalla 1a Commissione affari costituzionali del Senato in sede deliberante. Osserva che il dibattito al Senato si è svolto in un clima di collaborazione e che entrambi i provvedimenti sono stati approvati in sede deliberante all'unanimità e in tempi brevi. Nel caso di quella sui Valdesi è stato anche accolto un emendamento del relatore, relativo al periodo d'imposta di riferimento.

Pag. 126

Si sofferma sulle confessioni religiose con le quali sono in corso trattative per la stipulazione dell'intesa, riferendosi in particolare all'Istituto buddista italiano Soka Gaai. Dal punto di vista tecnico-giuridico, non sono state avviate, fino ad oggi trattative per la conclusione di intese, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, con associazioni islamiche.
Fa inoltre presente che la procedura per la stipulazione delle intese non è disciplinata in via legislativa. Si è formata peraltro, a partire dal 1984, data della prima attuazione del dettato costituzionale in tale materia, una prassi consolidata. Le trattative vengono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica nel nostro Paese ai sensi della legge n. 1159 del 1929. Tale riconoscimento presuppone che sia stata già effettuata una verifica della compatibilità dello statuto dell'ente rappresentativo della confessione con l'ordinamento giuridico italiano, così come richiesto dallo stesso articolo 8, comma 2, della Costituzione.
L'esame di compatibilità viene condotto sia dal Ministero dell'interno, competente per l'istruttoria volta al riconoscimento, sia dal Consiglio di Stato, il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito. Come in precedenza ricordato, il parere del Consiglio di Stato in materia non è obbligatorio, pur essendo sempre riservata all'Amministrazione la facoltà di richiederlo. concernente anche il carattere confessionale dell'organizzazione richiedente.
La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipulazione di tali intese, spetta al Governo: a tal fine, le confessioni interessate che hanno conseguito il riconoscimento della personalità giuridica si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio.
L'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose è affidato dal Presidente del Consiglio al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, il quale si avvale di una apposita Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la stessa Presidenza.
La Commissione, su indicazione del Sottosegretario, predispone le bozze di intesa unitamente alle delegazioni delle confessioni religiose che ne hanno fatto richiesta, sulle quali esprime il proprio preliminare parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri e operante presso la Presidenza del Consiglio.
La Commissione consultiva per la libertà religiosa ha funzioni di studio, informazione e proposta per tutte le questioni attinenti all'attuazione dei principi della Costituzione e delle leggi in materia di libertà di coscienza, di religione o credenza e procede alla ricognizione e all'esame dei problemi relativi alla preparazione di intese con le Confessioni religiose, elaborando orientamenti di massima in vista della loro stipulazione. Essa si esprime, altresì, su questioni attinenti alle relazioni tra Stato e confessioni religiose in Italia e nell'Unione europea che le vengono sottoposte dal Presidente del Consiglio dei ministri e segnala, a sua volta, problemi che emergono in sede di applicazione della normativa vigente in materia, anche di derivazione internazionale.
Dopo la conclusione delle trattative, le intese sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio.
Una volta che siano state firmate dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della confessione religiosa, le intese sono trasmesse al Parlamento per l'approvazione con legge.
Rileva, infatti, che l'articolo 8 della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: si tratta quindi di una riserva di legge rinforzata, essendo caratterizzata da aggravamenti procedurali, che non consente

Pag. 127

la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione.
Si sofferma quindi, in generale, sui contenuti essenziali delle intese approvate. Al riguardo osserva che le intese finora intervenute danno atto della autonomia e della indipendenza degli ordinamenti religiosi diversi da quello cattolico. Ciascuna intesa contiene disposizioni dirette a disciplinare i rapporti tra lo Stato e quella confessione religiosa che ha stipulato l'intesa. Si tratta, pertanto, di norme specifiche, spesso finalizzate a tutelare aspetti particolari, peculiari della confessione interessata. Si possono tuttavia individuare alcuni elementi ricorrenti: quasi tutte le intese recano disposizioni per l'assistenza individuale nelle caserme, negli ospedali, nelle case di cura e di riposo e nei penitenziari, per l'insegnamento della religione nelle scuole, per il matrimonio, per il riconoscimento di enti con fini di culto, istruzione e beneficenza, per il regime degli edifici di culto e per i rapporti finanziari con lo Stato nella ripartizione dell'8 per mille del gettito IRPEF e, infine, per le festività.
In generale, tali disposizioni concorrono a definire un regime più indipendente rispetto a quello valido per le confessioni prive di intesa.
In questo senso particolarmente significative sono le disposizioni relative ai ministri del culto: per le confessioni che hanno stipulato le intese cessano di avere efficacia le norme sui «culti ammessi», che prevedono l'approvazione governativa delle nomine dei ministri, le confessioni nominano pertanto i propri ministri senza condizioni, salvo l'obbligo di registrazione in appositi elenchi.
Inoltre, diversa è la procedura relativa al riconoscimento della personalità giuridica degli istituti di culto: per quelli afferenti alle confessioni religiose che per prime hanno stipulato l'intesa, il procedimento ricalca quella per i «culti ammessi», mentre per gli istituti di culto delle Chiese battista e luterana è prevista una procedura semplificata di emanazione con decreto ministeriale e non con decreto del Presidente della Repubblica.
Passa ad esaminare il provvedimento in esame. In proposito rileva che l'intesa firmata il 4 aprile 2007, che il Parlamento è chiamato ad approvare con il disegno di legge in esame, modifica l'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 con l'Unione italiana delle Chiese avventiste del 7o giorno, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516. Tale intesa ha come obiettivo la modifica dell'articolo 14, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 516 («Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiane delle Chiese avventiste del 7o giorno»).
L'attuale articolo 14, comma 1, consente il riconoscimento dei «diplomi di teologia e di cultura biblica rilasciati, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, dall'Istituto avventista di cultura biblica». La modifica che l'intesa firmata il 7 aprile 2007 intende introdurre è quella di consentire il riconoscimento anche delle lauree in teologia conferite dall'Istituto avventista di cultura biblica («sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore»).

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2321 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 128

Roberto ZACCARIA (PD), relatore, dopo essersi richiamato alle considerazioni generali svolte con riferimento all'A.C. 2262, illustra i contenuti del provvedimento in esame. In proposito osserva che l'intesa firmata con la Tavola valdese ha come obiettivo la modifica dell'articolo 4, comma 3, della legge 5 ottobre 1993, n. 409 («Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»).
L'articolo 4, comma 1, dispone la concorrenza della Tavola valdese (insieme ai soggetti stipulanti analoghi accordi) alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle espresse dichiarazioni annuali dei contribuenti. Si tratta di un meccanismo di ripartizione oggi previsto con riferimento alla Chiesa cattolica, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane (non è invece previsto nell'intesa sottoscritta dall'Unione cristiana evangelica battista d'Italia). Lo stesso comma precisa che «la Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.»
L'attuale articolo 4, comma 3, dispone invece la non partecipazione della Tavola valdese alla quota «relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito». Analoga rinuncia espressa alla partecipazione a tale quota è prevista con riferimento alle Assemblee di Dio in Italia. La partecipazione alla ripartizione di tale ulteriore quota (non prevista con riferimento alla sola Unione cristiana evangelica battista d'Italia), è invece prevista con riferimento alla Chiesa cattolica, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste, la Chiesa evangelica luterana in Italia e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.
La modifica che l'intesa firmata il 7 aprile 2007 intende introdurre è quella di consentire l'attribuzione alla Tavola valdese anche delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza. Tale attribuzione verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 1o aprile 2009.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere della V Commissione. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.
Testo base C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta dell'1 aprile 2009.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso il prescritto parere sul provvedimento in esame, mentre non è ancora pervenuto il parere della V Commissione. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

Pag. 129

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Lunedì 6 aprile 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
Emendamenti C. 2232-A Governo.

(Parere all'Assemblea)
(Esame e conclusione - Parere).

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.