CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° aprile 2009
160.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1o aprile 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento Dis.1.1 del Governo, interamente sostitutivo del testo del decreto-legge n. 5 del 2009, sul quale è stata preannunziata da parte del Governo l'apposizione della questione di fiducia. L'emendamento riprende, con alcune modificazioni, il testo del decreto-legge n. 5 del 2009, in materia di incentivi alle imprese, come approvato dalle Commissioni di merito, e riproduce, inoltre, alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 4 del 2009 in materia di quote latte, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, ma con le modifiche introdotte allo stesso dalla Commissione di merito anche in accoglimento delle condizioni ex articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenute nei pareri espressi dalla Commissione bilancio.
Per quanto riguarda il testo del decreto-legge n. 5 del 2009, segnala che, all'articolo 3, sono stati inseriti i commi dal 4-quater al 4-sexies che disciplinano i contenuti essenziali del contratto di rete

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tra due o più imprese, con particolare riferimento ai diritti e agli obblighi assunti dalle imprese partecipanti e le modalità di esecuzione dei contratti stessi. La disposizione prevede che alle reti di impresa si applichino le disposizioni amministrative, ma non quelle finanziarie e fiscali, previste dall'articolo 1, comma 368, lettera b) della legge finanziaria per il 2006. Con riferimento all'articolo in esame, segnala che alla luce delle predette esclusioni, la norma non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, chiede una conferma da parte del Governo. Rileva inoltre che è stato inserito l'articolo 5-bis che prevede, a determinate condizioni, che, per la riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con oli combustibili al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o da altro combustibile solido, si proceda in deroga alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale. Al riguardo, giudica opportuno una conferma che le deroghe previste non siano in contrasto con la normativa comunitaria al fine di evitare l'applicazione di sanzioni. All'articolo 6, è stato inserito il comma 1-quinquies che modica l'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, prevedendo che i beneficiari di contributi pluriennali (ex limiti d'impegno) possono richiedere il finanziamento da parte della BEI nei limiti di quanto previsto dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge n. 350 del 2003, legge finanziaria per il 2004. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla norma possano derivare effetti negativi, in termini di indebitamento e di debito, qualora tra i soggetti autorizzati a contrarre finanziamenti presso la BEI rientrino enti facenti parte del comparto della Pubblica Amministrazione. Osserva ancora che all'articolo 7, comma 3-bis, la lettera b) è stata modificata rispetto al testo approvato dalle commissioni di merito nel senso di prevedere che ai Commissari di cui all'articolo 20, del decreto-legge n. 185 del 2008, appartenenti ad amministrazioni pubbliche collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico, al momento del loro rientro sia attribuito uno dei posti disponibili o che gli stessi, in mancanza di posti, siano collocati in posizione soprannumeraria da riassorbire al verificarsi di cessazioni, e i relativi oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilità di posti di livello dirigenziale equivalenti dal punto di vista finanziario. Rispetto al testo della Commissione di merito come modificato a seguito di una condizione espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione nel parere reso dalla Commissione bilancio, è venuta meno la previsione secondo la quale la compensazione doveva essere effettuata con l'indisponibilità di posti effettivamente ricoperti. La disposizione come modificata, tuttavia, specifica che deve essere assicurato il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali finalità a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la nuova formulazione della disposizione garantisce l'invarianza degli effetti finanziari. All'articolo 7-ter, oltre a modifiche di carattere formale, è stato inserito il comma 18-quater che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies, del decreto-legge n. 207 del 2008, si applichino, nei limiti delle risorse stanziate dalla medesima norma, esclusivamente ai soggetti occupati in lavori socialmente utili presso i comuni da almeno tre anni o comunque utilizzati dai comuni stessi sulla base di apposite convenzioni di cui articolo 2, commi 550 e 551 della legge n. 244 del 2007. All'articolo 7-quater sono state apportate alcune modificazioni che appaiono di natura essenzialmente formale. All'articolo 7-quinquies, sono stati modificati i commi 5 e 8 indicando esplicitamente gli incrementi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 266 del 1997 previsti dalle medesime disposizioni che devono ritenersi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'articolo 11, comma 5 del decreto-legge n. 185 del 2008; analoga modifica è stata introdotta all'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo. È, inoltre, modificato il comma 11 nel senso di prevedere che la dotazione

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del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale prevista dalla delibera CIPE del 6 marzo 2009 sia rideterminata tenendo conto anche delle riduzioni del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 7-octies. Con riferimento a tale ultima modifica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, con riferimento all'anno 2012, anno cui si riferisce la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 7-octies, quale sia la dotazione del Fondo strategico sulla base della richiamata delibera CIPE.
Rileva che all'articolo 7-sexies, comma 3, è stata inserita una previsione in base alla quale i trattamenti in deroga di cassa integrazione straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale previsti dal comma 36 dell'articolo 2, della legge finanziaria per il 2009, possono essere erogati anche al personale del Gruppo Tirrenia. La norma non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto che la disposizione si applichi nel limite degli stanziamenti già previsti, allo scopo, a legislazione vigente, Al riguardo, chiede una conferma da parte del Governo. Osserva poi che è stato introdotto l'articolo 7-octies, il quale attribuisce, a particolari condizioni, ai titolari di alcune obbligazioni emesse da Alitalia il diritto di cedere tali obbligazioni al Ministero dell'economia e delle finanze in cambio di titoli di Stato di nuova emissione senza cedola con scadenza al 31 dicembre 2012; agli oneri derivanti dalla disposizione, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse, provenienti dai cosiddetti «conti dormienti», affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge finanziaria per il 2006. Si prevede, inoltre, l'istituzione, nell'anno 2012, di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro, per il rimborso dei titoli di cui all'articolo in esame. Al relativo onere si provvede mediante una riduzione di pari importo del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002. Ricorda che la relazione tecnica non fa riferimento alla norma in esame. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti rispetto ad alcuni profili. In primo luogo fa riferimento all'operazione di accollo delle obbligazioni Alitalia che appare suscettibile di determinare un incremento del debito lordo pari a 100 milioni di euro in quanto realizzata mediante emissione netta di nuovi titoli di Stato. La medesima operazione appare altresì suscettibile di determinare un incremento dell'indebitamento netto nel 2009 in quanto configurabile come operazione straordinaria di accollo di debito. Ritiene quindi necessario che il Governo chiarisca le modalità per compensare i predetti effetti negativi sulla finanza pubblica e se anche alla luce dei criteri indicati al comma 3, lettera b), dell'articolo in esame l'onere possa configurarsi in termini di limite massimo di spesa. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se le entrate delle quali è previsto l'utilizzo siano effettivamente disponibili e possano effettivamente essere utilizzate a copertura. Con riferimento al decreto-legge n. 4 del 2009, l'emendamento riproduce, agli articoli da 8-bis a 8-decies, alcune disposizioni contenute nel predetto decreto. In particolare, viene ripristinato il testo approvato dal Senato in materia di quote latte, fatta eccezione per alcune limitate modifiche. In particolare, al comma 3 del già citato articolo 8-bis è stato recepito il contenuto degli emendamenti 1.201 e 1.202 della Commissione volti ad apportare correzioni formali al testo, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 26 marzo 2009. È stata inoltre recepita la modifica introdotta dalla Commissione agricoltura della Camera in sede referente, volta a fissare al 15 aprile 2009 il termine per le comunicazioni ai beneficiari delle assegnazioni delle quote latte, sulla quale la Commissione bilancio non ha formulato rilievi. Il comma 7 del medesimo articolo 8-quinquies modifica il termine di decorrenza della revoca delle quote assegnate, stabilendolo al momento

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della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento (il testo approvato dal Senato prevedeva che la revoca avesse effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso alla comunicazione del provvedimento). Ricorda poi che all'articolo 8-sexies sono state recepite le modifiche approvate dalla Commissione agricoltura della Camera nel corso dell'esame in sede referente, sulla quale la Commissione bilancio non ha formulato rilievi. Al riguardo, rileva che le modifiche sopra esposte non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto, chiede, comunque, una conferma del Governo. Con riferimento invece ai profili di copertura finanziaria, segnala il comma 2 dell'articolo 8-septies, che recepisce il contenuto dell'emendamento 6.200 della Commissione alla cui approvazione il parere reso dalla Commissione bilancio nella seduta del 25 marzo 2009 aveva subordinato il parere favorevole sul testo all'esame dell'Assemblea, integrato dal subemendamento 0.6.200.201, il quale a sua volta recepisce la riformulazione del subemendamento 0.6.200.200 a cui la Commissione bilancio aveva subordinato il parere favorevole sullo stesso, in materia di accesso al credito per i produttori che hanno acquistato quote latte. Osserva poi che l'articolo 8-nonies stabilisce, in conformità al testo approvato dal Senato, al 31 dicembre 2009 la proroga delle agevolazioni previdenziali di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge n. 4 del 2009, termine che l'emendamento 6-ter.200 della Commissione di merito alla cui approvazione la Commissione bilancio ha subordinato il parere favorevole sul testo nella seduta del 25 marzo 2009 aveva, invece, stabilito al 30 settembre 2009. Conseguentemente l'onere della disposizione viene quantificato in 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, anziché in 103 milioni di euro come previsto dal suddetto emendamento, inoltre, la copertura a valere sul fondo dei conti dormienti, e la corrispondente riduzione del fondo delle aree sottoutilizzate per rifinanziare il fondo dei conti dormienti nell'anno 2011, viene conseguentemente elevata da 51,5 milioni di euro a 103 milioni di euro. In proposito ritiene necessario che il Governo confermi che il fondo dei conti dormienti presenta disponibilità sufficienti a far fronte all'incremento dell'onere.

Antonio BORGHESI (IdV) intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'esigenza che venga messa a disposizione della Commissione una completa tavola di raffronto tra il contenuto dell'emendamento Dis. 1.1., da un lato, e i testi dei disegni di legge C. 2187-A e C. 2263.

Gian Luca GALLETTI (UdC) sottolinea come in questa sede non si possano che formulare osservazioni frammentarie sul contenuto del provvedimento, in quanto pressoché nessuno ha preso visione del testo che sarà posto in votazione. Si tratta, a suo giudizio, di un metodo di legiferare profondamente sbagliato, che determinerà l'insorgere di rilevanti problemi interpretativi nella fase attuativa delle disposizioni affrettatamente introdotte nell'emendamento in esame. Con particolare riferimento alle modalità di copertura previste nell'emendamento, osserva come non si possa attingere continuamente alle risorse provenienti dai cosiddetti «conti dormienti», poiché tali risorse, delle quali è già previsto l'utilizzo per il riconoscimento di indennizzi ai risparmiatori che avevano investito in titoli Cirio e Parmalat e per il finanziamento della social card, rischiano di assicurare una copertura meramente virtuale degli oneri della disposizione in esame. Rileva, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 7-quater in materia di patto di stabilità interno 2009 non recepiscono affatto i contenuti delle mozioni approvate in materia il 17 marzo 2009. Con le disposizioni introdotte nel decreto-legge si rende possibile utilizzare per investimenti solo ulteriori 250 milioni di euro, che saranno suddivisi tra oltre 8.000 enti locali, per i quali l'effettivo incremento delle risorse sarà pertanto particolarmente esiguo. Segnala, altresì, che le risorse escluse dal computo del saldo rilevante ai fini del

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rispetto del patto di stabilità interna per il 2009 dovranno trovare idonea compensazione attraverso la rimodulazione degli obiettivi della regione di appartenenza, la quale entro un termine strettissimo, che sarà estremamente difficile rispettare, dovranno definire l'ammontare dei pagamenti che potranno essere esclusi dal saldo finanziario.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede le ragioni per le quali nel maxiemendamento sia stato soppresso l'articolo 5-bis recante disposizioni in materia turistica e di canoni demaniali marittimi, che peraltro riprende il contenuto di un accordo tra il sottosegretario Brambilla e le regioni, e risulta indispensabile per consentire l'avvio della stagione turistica.

Chiara MORONI (PdL), relatore, ad integrazione degli elementi già forniti alla Commissione, osserva che il maxiemendamento ripropone all'articolo 8-quater, comma 4, la disposizione in materia di tassi di riferimento da applicare ai fini della rateizzazione, già soppressa dalla Commissione Agricoltura della Camera. Tale soppressione seguiva ad una dichiarazione del Governo al Senato che aveva tale misura di maggior favore rispetto a quella che sarebbe adeguata ai tassi in esame. Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo sulle conseguenze finanziarie di tale previsione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di compiere approfondimenti sulle richieste di chiarimento avanzate dal relatore. Ricorda poi che il testo recepisce il decreto-legge «quote latte» nel rispetto dei criteri delineati dalla Presidenza della Camera. Rileva infine che l'articolo 5-bis è stato espunto perché poneva problemi di copertura finanziaria e risultava di difficile applicazione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce della richiesta formulata dal rappresentante Governo, sospende l'esame che riprenderà al termine della seduta in sede consultiva già convocata per le ore 14.20.

La seduta, sospesa alle 13.35, è ripresa alle 14.30.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 3, commi da 4-quater a 4-sexies, conferma che la norma non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, anche perché la copertura prevista dalla legge finanziaria per il 2006 è formulata in termini di limite di spesa. Con riguardo all'articolo 5-bis, dà assicurazione che la normativa è compatibile con la normativa europea e quindi non sussiste il paventato pericolo di procedura di infrazione. L'articolo 6, comma 1-quinquies non presenta aspetti da cui possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto. L'articolo 7, comma 3-bis, lettera b), è stato riformulato in modo da assicurare in ogni caso il rispetto del limite di spesa sostenuto per le finalità previste dalle norme a legislazione vigente e pertanto la stessa formulazione garantisce nel complesso l'invarianza degli effetti finanziari. Infatti, il collocamento fuori ruolo non determina oneri posto che in base al regime limitativo delle assunzioni i nuovi ingressi possono avvenire soltanto nel rispetto dei vincoli di spesa previsti a legislazione vigente. Peraltro, i compensi dei commissari sono a valere sulle risorse per la realizzazione dell'intervento come previsto dall'articolo 20, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008. Inoltre, nel caso in cui al rientro dal fuori ruolo non vi siano posti disponibili, il dipendente viene temporaneamente collocato in soprannumero fino al verificarsi della prima cessazione dal servizio. Questa posizione di soprannumero temporaneo non determina oneri, in quanto l'indisponibilità di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, alla luce dell'ulteriore limite della spesa sostenuta per gli incarichi dirigenziali a legislazione vigente - risulta idonea a compensare la maggiore spesa, anche alla luce delle cessazioni che si verificheranno in ragione dell'elevata età media nella qualifica dirigenziale per effetto delle disposizioni previste

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a legislazione vigente. Per quanto concerne le perplessità relative all'articolo 7-quinquies, si conferma che il fondo strategico ha sufficiente dotazione per far fronte alla prevista rideterminazione. L'articolo 7-sexies, comma 3, trovando applicazione nel limite degli stanziamenti già previsti a tal fine a legislazione vigente, non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. Per quanto concerne l'articolo 7-octies conferma, come rilevato dalla Commissione bilancio, che la disposizione determina un incremento del debito lordo nonché un incremento dell'indebitamento netto nel 2009. Per tali motivi la disposizione provvede a coprire tali oneri finanziari mediante le risorse rivenienti dal Fondo cosiddetti «Conti dormienti» per il 2009 e per il 2012 a valere sulle risorse FAS. In merito agli articoli 8-decies e 8-nonies conferma che le disposizioni non presentano profili critici dal punto di vista finanziario e che le disponibilità presenti sono sufficienti a soddisfare le esigenze della norma. Infine, con riferimento all'articolo 8-quater, comma 4, tenuto conto che il tasso di interesse previsto dal comma da sopprimere sarebbe di maggior favore rispetto alla normativa a regime, rileva che ciò comporta effetti pregiudizievoli sulla finanza pubblica e concorda quindi con le criticità segnalate dalla Commissione bilancio.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che la risposta del sottosegretario è formale e non esaurisce le richieste di chiarimento. In particolare, non sono stati forniti dati attuali delle disponibilità del fondo dei «conti dormienti», mentre il Governo dovrebbe quanto meno indicare l'attuale dotazione del fondo dopo il primo afflusso di risorse. Sul punto, ritiene che il Governo continua a ricorrere a coperture fasulle in contrasto con dichiarazioni del Presidente del Consiglio che finalmente, con mesi di ritardo rispetto alle prese di posizione del suo gruppo, anche in Commissione bilancio, riconosce l'esigenza di modificare esplicitamente ed in maniera trasparente il livello del debito.
Giudica poi non rispettoso del Parlamento l'espunzione dal testo del maxiemendamento dell'articolo 5-bis. Lo ritiene grave nel metodo e nel merito in quanto si vanifica il lavoro di mesi, a partire da risoluzioni parlamentari fino all'accordo tra il sottosegretario Brambilla e le regioni. Rileva peraltro che dal punto di vista finanziario la norma prorogava il termine per l'emanazione del regolamento di attuazione della revisione dei canoni demaniali marittimi, rimanendo però all'interno della medesima annualità e quindi evitando l'insorgenza di profili problematici di carattere finanziario.

Maino MARCHI (PD) rileva come, con il decreto-legge in esame, il Governo stia dando attuazione al nuovo indirizzo di politica indicato ieri dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha affermato che il Governo per far fronte alla crisi economica in atto è pronto a finanziare in deficit le proprie politiche di sostegno all'economia. Sottolinea, peraltro, che tale finanziamento in deficit non è realizzato attraverso una esplicita e trasparente assunzione di responsabilità da parte dell'Esecutivo, che continua invece a puntare su misure prive di adeguata copertura finanziaria, che determinano in modo strisciante un peggioramento dei saldi di finanza pubblica. In particolare, ricorda come le disposizioni inizialmente contenute nel decreto-legge n. 5 del 2009 prevedessero un incremento delle entrate IVA dovuto alle agevolazioni alla rottamazione degli autoveicoli che probabilmente sono più che compensate dal calo delle entrate a tale titolo dovuto all'attuale ciclo economico. Ricorda, inoltre, come anche l'utilizzo delle risorse conseguenti alle revoche delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415 del 1992 rappresenti una forma di copertura finanziaria estremamente problematica, che si aggiunge alle molte coperture «virtuali» già utilizzate dall'Esecutivo nella presente legislatura. Sempre con riferimento alle modalità di copertura finanziaria, sottolinea che il Governo, dopo aver saccheggiato il Fondo per le aree sottoutilizzate, che peraltro continua

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ad utilizzare anche nel provvedimento in esame, attinge ora con costanza alle risorse rivenienti dai cosiddetti «conti dormienti», delle quali non è apprezzabile l'ammontare, in quanto il Governo non ha mai fornito informazioni in ordine alla loro quantificazione. In sostanza, ritiene si stia prefigurando un sensibile incremento del deficit pubblico, in assenza di specifiche previsioni al riguardo e di un serio esame degli andamenti di finanza pubblica.
Osserva, inoltre, che il maxiemendamento presentato dal Governo reca qualche miglioramento al testo del decreto-legge in materia di quote latte, in quanto sostanzialmente si ritorna al testo approvato dal Senato, sopprimendo le disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione agricoltura della Camera che presentavano evidenti problemi di quantificazione e copertura finanziaria. In particolare, prende atto con soddisfazione del ripristino della disposizione, ora contenuta nel comma 9 dell'articolo 8-quinquies, che prevede che la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dall'attribuzione delle quote latte aggiuntive consegua alla mancata effettuazione del versamento anche di una sola delle rate dovute dagli allevatori. Nel complesso esprime, tuttavia, una valutazione assai critica sui profili finanziari dell'emendamento in esame, ribadendo come il Governo non abbia fornito alcuna indicazione in ordine alle risorse derivanti dai cosiddetti «conti dormienti».

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva preliminarmente la singolarità dell'iter del provvedimento, in quanto con il maxiemendamento un decreto-legge confluisce nell'altro e sullo stesso si mette la fiducia, rendendo nei fatti inutile l'esame della Commissione bilancio. Dopo aver richiamato la gravità della situazione economica generale, alla luce degli ultimi dati degli organismi internazionali, sottolinea l'aleatorietà delle coperture utilizzate, osservando che ormai si ricorre quasi esclusivamente all'utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate e del fondo «conto dormienti» sulla cui entità manifesta forti perplessità.
Si interroga quindi sulla perdita di ruolo della Commissione, che oramai si colloca all'interno di una più generale perdita di ruolo del Parlamento, tale da indurre perfino un rappresentante della maggioranza, come l'ex Presidente del Senato Pera, a parlare di un'«avventura alle porte», espressione rispetto alla quale preferisce invece usare l'espressione di un «regime alle porte», ricordando come l'Italia abbia già dovuto in passato combattere per liberarsi di un regime.

Amedeo CICCANTI (UdC) ricorda di aver chiesto la relazione tecnica sullo stato dell'utilizzo del fondo dei conti dormienti, che non è stata predisposta. Rileva che si tratta di una grave mancanza di trasparenza da parte del Governo, che ritiene non avere precedenti, almeno con riferimento alla sua esperienza nella XIV e nella XV legislatura al Senato e denuncia che, in questo modo, si sta palesemente violando la Costituzione e il suo articolo 81. Si sofferma poi sull'articolo 8, comma 11, che riduce le risorse del fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale nel 2012, senza che siano note le conseguenze di tale riduzione sull'operatività del fondo.
Ritiene poi grave l'utilizzo del fondo per le aree sottoutilizzate per il rimborso degli obbligazionisti Alitalia. La disposizione inoltre determina un incremento del debito pubblico. In proposito rileva che si è di fronte ad una politica di deficit spendine surrettizia in violazione della Costituzione.

Chiara MORONI (PdL) formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta emendativa in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
considerato che la disposizione di cui all'articolo 8-quater, comma 4, che riproduce

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il contenuto dell'articolo 3, comma 4 del testo approvato dal Senato, prevede l'applicazione di un tasso di interesse di maggior favore rispetto a quello previsto dal comma 3, con effetti pregiudizievoli sulla finanza pubblica;
nel presupposto che l'articolo 7-octies, pur in assenza di indicazioni specifiche nella relazione tecnica, consenta di soddisfare il diritto di cui al comma 3, lettera a), entro il limite di spesa di cui al comma 2 del medesimo articolo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 8-quater, sopprimere il comma 4.

Antonio BORGHESI (IdV), a nome del proprio gruppo, annuncia il voto contrario sulla proposta di parere, sottolineando come il Governo non abbia fornito alcuna indicazione in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede una spiegazione in ordine alla condizione recata dalla proposta di parere.

Chiara MORONI (PdL) specifica che la disposizione della quale si richiede la soppressione è appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura.

Pier Paolo BARETTA (PD) intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo.

Amedeo CICCANTI (UdC), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni prevenute, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.
C. 1994.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo BITONCI (LNP) illustra il contenuto del provvedimento che reca disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva preliminarmente che la Federazione italiana rugby non rientra fra gli enti i cui conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato della PA. Infatti pur essendo, come le altre federazioni sportive, sottoposta al controllo di un'amministrazione pubblica (CONI), la Federazione rugby - a differenza di quelle inserite nell'elenco aggiornato annualmente dall'Istat - risulta finanziata prevalentemente da settori diversi dalla pubblica amministrazione. In termini generali e a determinate condizioni, quindi, un'operazione finanziaria effettuata dalla predetta Federazione non dovrebbe incidere sui saldi di finanza pubblica, fatta salva la possibilità di eventuali riclassificazioni, da parte di Eurostat, in considerazione delle caratteristiche dell'operazione medesima. Nel caso in esame, tuttavia, essendo previsto il ricorso ad una garanzia dello Stato, ritiene necessario acquisire alcuni chiarimenti da parte del Governo al fine di valutare gli eventuali riflessi sulla finanza pubblica. In

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ordine all'operazione finanziaria delineata dal testo, la relazione illustrativa si limita ad affermare che la Federazione italiana dovrà assumere l'impegno a corrispondere all'International Rugby Board un determinato importo (80 o 100 milioni di sterline) «ai fini della partecipazione alla selezione». Sembrerebbe quindi che la Federazione italiana, per partecipare alla selezione, dovrà limitarsi a formulare un impegno, senza alcun esborso di denaro. Sul punto chiede una conferma, chiarendo se tali somme dovranno essere corrisposte all'IRB soltanto in caso di avvenuta aggiudicazione all'Italia della manifestazione: il che implica, al contrario, che - in caso di esito negativo della candidatura italiana - gli importi non sarebbero corrisposti. Chiede che sia precisata la natura di tale operazione, anche al fine di escludere che la partecipazione dello Stato come titolare della garanzia possa determinare effetti negativi sulla finanza pubblica (in relazione, per esempio, ai profili di rischio connessi all'eventuale escussione della garanzia). Con riferimento ad altre possibili voci di spesa non considerate dal testo e dalla relazione illustrativa, osserva che gli adempimenti e gli interventi necessari per l'organizzazione di un evento sportivo possono richiedere la partecipazione di finanziamenti pubblici. Tuttavia la relazione illustrativa non fornisce - circa i costi connessi all'organizzazione della manifestazione - elementi e dati quantitativi in ordine all'impegno complessivo che potrebbe rendersi necessario e ai possibili conseguenti effetti finanziari sui conti della PA. Chiede quindi di precisare quali spese per adeguamenti degli impianti e delle infrastrutture dovrebbero essere sostenute una volta eventualmente aggiudicata all'Italia l'ospitalità della manifestazione; secondo quali tempi e a valere su quali risorse (per esempio mediante accensione di prestiti presso istituti di credito), nonché da parte di quali soggetti (per esempio con parziale o totale partecipazione pubblica alla realizzazione delle opere) tali spese dovrebbero essere sostenute. In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 2 dispone che agli eventuali oneri, derivanti dalla previsione della garanzia dello Stato per gli impegni che la Federazione italiana rugby dovrà assumere per la candidatura dell'Italia, si provveda mediante prelievo dal Fondo spese obbligatorie e d'ordine, con l'imputazione delle somme prelevate all'unità previsionale di base 8.1.7 del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale unità previsionale di base è specificatamente destinata a far fronte agli oneri derivanti dall'escussione della garanzia statale e reca uno stanziamento, per l'anno 2009, pari a euro 79.017.906. Si tratta di oneri che hanno natura obbligatoria: pertanto, qualora se ne presentasse l'esigenza, è consentito il prelevamento di ulteriori risorse, come previsto anche dal comma 2 della norma in esame, dal Fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine. Il Fondo spese obbligatorie presenta, nell'anno 2009, una disponibilità di competenza pari a circa 431,5 milioni di euro. Al riguardo osserva che, se dal punto di vista formale il disposto del comma 2 risponde all'esigenza di assicurare la copertura finanziaria delle garanzie patrimoniali concesse dallo Stato, dal punto di vista sostanziale appare tuttavia necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine al grado di probabilità di una eventuale escussione della garanzia, che appare destinata a riflettersi sull'onerosità della stessa. Ricorda che in casi analoghi la previsione della garanzia da parte dello Stato è stata accompagnata dalla predisposizione di un'apposita relazione tecnica, ovvero da chiarimenti del Governo dai quali si evincesse che l'escussione costituiva un'evenienza altamente improbabile. Il Governo dovrebbe, inoltre, chiarire se negli anni nei quali potrebbe essere escussa la garanzia statale che, come presumibile dal testo del comma 1, appaiono essere il 2015 e il 2019, gli stanziamenti relativi all'unità previsionale di base 8.1.7 del Ministero dell'economia e delle finanze e del Fondo spese obbligatorie e d'ordine terranno conto anche della disposizione in esame.

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Il sottosegretario Alberto GIORGETTI condivide l'esigenza che il provvedimento sia corredato di apposita relazione tecnica che chiarisca l'entità e il profilo temporale della spesa a carico della Federazione italiana di rugby e fornisca elementi atti a suffragare la sostenibilità finanziaria dell'evento senza il ricorso a contributi statali. Tali elementi potrebbero essere forniti anche sotto forma di piano economico-finanziario, predisposto dalla predetta Federazione. Rileva infatti che, in assenza di elementi e dati quantitativi attendibili che dimostrino che la Federazione potrà con ragionevole certezza far fronte agli impegni assunti nei confronti dell'International Rugby Board, tenuto conto che il «Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine» di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978, da utilizzare a copertura degli eventuali oneri, ha capienza limitata rispetto alla portata complessiva delle garanzie già concesse, la disposizione dovrà prevedere specifica forma di copertura finanziaria, che consideri anche gli eventuali scostamenti nel rapporto di cambio.

Massimo VANNUCCI (PD), pur prendendo atto delle esigenze di una più precisa quantificazione degli oneri manifestata dal rappresentate del Governo, sottolinea la particolare rilevanza della proposta in esame, che a suo giudizio non presenta significativi problemi di copertura finanziaria. Ritiene, infatti, che l'eventualità dell'escussione della garanzia dello Stato sia estremamente improbabile, in quanto gli introiti che deriveranno dalla vendita dei biglietti supereranno di gran lunga le somme che la Federazione italiana rugby dovrà versare in relazione alla partecipazione alla selezione e, pertanto, non vi sarà alcun reale esborso a carico della finanza pubblica. Sottolinea, infine, come sia necessario consentire una rapida conclusione dell'iter del provvedimento in esame, in modo da consentire la presentazione della candidatura italiana, che dovrà avvenire nel prossimo mese di maggio.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva come sia necessario un approfondimento delle implicazioni finanziarie della proposta, che, qualora la garanzia dello Stato fosse escussa, potrebbe determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto delle esigenze manifestate dal rappresentante del Governo, propone di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, evidenziando, tuttavia, la necessità che in tale richiesta sia precisato che la relazione tecnica dovrà essere predisposta in tempo utile a consentire il perfezionamento dell'iter legislativo entro il termine previsto per la presentazione della candidatura italiana.

La Commissione delibera di richiedere la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.
C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, fa presente che il disegno di legge comunitaria per il 2008 è già stato approvato dal Senato e, come di consueto, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala, in primo luogo, che l'articolo 1, comma 4, prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano oneri finanziari debbono essere corredati dalla relazione tecnica e che sui medesimi sia richiesto anche il parere delle Commissioni

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parlamentari competenti per i profili finanziari. Al riguardo, ritiene che al fine di consentire una verifica puntuale in sede parlamentare delle conseguenze finanziarie derivanti dal recepimento delle direttive previste dal disegno di legge in esame, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di integrare la disposizione, indicando le direttive per il cui recepimento si applicano le procedure ivi previste.
Rileva che le disposizioni in esame si applicano in virtù di un'esplicita previsione in tal senso disposta dal comma 2 dell'articolo 10, per lo schema di decreto recante l'attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente, e dall'articolo 43, comma 5, per gli schemi di decreti per l'attuazione delle decisioni quadro nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria e in materia penale. Le restanti direttive aventi conseguenze di carattere finanziario per le quali i relativi schemi di decreto devono essere corredati dalla relazione tecnica e trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, saranno individuate in sede di attuazione del provvedimento.
Segnala, inoltre, che l'articolo 2, prevedono, alla lettera a), le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie con le ordinarie strutture amministrative; nella successiva lettera d) si dispone che eventuali oneri non contemplati dalla legislazione vigente e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previsti nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi posti dalle direttive; alla copertura di tali oneri, qualora non si possa provvedere con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si fa fronte a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. A tale ultimo riguardo, ricorda che la norma in esame appare di contenuto identico all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge comunitaria per il 2007, che non prevedeva un limite massimo di utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. A tale proposito, osserva che precedenti leggi comunitarie recavano invece un limite massimo di ricorso al Fondo di rotazione, stabilito in 50 milioni di euro. In presenza di un provvedimento per il quale la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione in merito agli eventuali oneri da sostenere, rimandando all'adozione degli specifici schemi di decreto il momento della quantificazione degli eventuali oneri, la previsione di un limite di spesa sembrerebbe, a suo avviso, corrispondere all'esigenza sia di delineare il quadro finanziario entro il quale dovrebbero trovare attuazione le direttive comunitarie, sia di limitare il ricorso alle risorse del Fondo di rotazione. In merito a tali profili, osserva che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato sono stati richiesti chiarimenti al Governo sull'ordine di grandezza delle eventuali spese non contemplate da leggi vigenti da porre a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Il rappresentante del Governo, in risposta, non ha fornito elementi di quantificazione di tali eventuali oneri ma ha osservato che le direttive da attuare intervengono in settori già ampiamente disciplinati a legislazione vigente e l'attuazione delle disposizioni in esse contenute può avvenire nell'ambito delle risorse previste nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, confermando il ruolo residuale attribuito al Fondo dalla norma in esame. Osserva che al predetto Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, affluisce, ai sensi della tabella F allegata alla legge finanziaria 2009, a carico del bilancio dello Stato, un importo di 6.872.286 mila euro per l'anno 2009. Al riguardo, pur prendendo atto delle affermazioni del Governo in ordine all'adeguatezza delle risorse previste a legislazione vigente per le amministrazioni interessate al fine del recepimento delle direttive comunitarie oggetto del presente provvedimento, ritiene comunque opportuno acquisire dal Governo una stima delle eventuali ulteriori spese che non troverebbe capienza nei predetti

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stanziamenti a legislazione vigente al fine di verificare la congruità delle risorse del Fondo di rotazione a far fronte a tali eventuali oneri senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse. Al fine di garantire la operatività del predetto Fondo, il Governo dovrebbe comunque assicurare che l'eventuale utilizzo delle risorse del Fondo per dare attuazione alle direttive in oggetto sia tale da garantire comunque la giacenza media di cassa del Fondo stesso.
In merito all'articolo 2, comma 1, lettera c), che reca principi e criteri direttivi generali in materia di riassegnazione del gettito delle sanzioni, valuta opportuno che il Governo confermi che la destinazione alla spesa di entrate derivanti da nuove sanzioni non determini, anche in ragione della modulazione temporale della spesa stessa, incrementi rispetto ai livelli di erogazione complessivi scontati nei tendenziali di finanza pubblica.
Con riferimento ai profili di copertura finanziaria dei commi 1, 4 e 5 dell'articolo 7, osserva che la clausola di invarianza di cui al comma 4, riferita all'intero articolo 7, potrebbe assorbire la previsione dell'invarianza degli oneri per la finanza pubblica disposta al comma 1 in relazione all'adozione dei decreti delegati. Al fine di coordinare le disposizioni in esame ritiene dovrebbe pertanto valutarsi l'opportunità di modificare il testo prevedendo una unica clausola di invarianza, così come disposto ad esempio dagli articoli 8, comma 4, e 12, comma 3.
Per quanto concerne la revisione delle norme sulla pubblicità disposta dall'articolo 8, segnala che l'eventuale individuazione delle fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale potrebbe recare una riduzione delle entrate per tariffe in favore del Ministero della salute. Sul punto, ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento del Governo.
In merito all'articolo 10, osserva che le norme non recano un criterio direttivo che preveda l'attuazione della delega senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pur essendo previsto la presentazione di relazioni tecniche a corredo degli schemi di decreto legislativo. A suo avviso quindi dovrebbe essere chiarito se siano previsti eventuali oneri derivanti dall'esercizio della delega e, in caso di conferma, quali siano le risorse con cui si prevede di farvi fronte.
Per quanto riguarda l'articolo 13, rileva che andrebbe chiarito se gli interventi sostitutivi delle regioni che si rendessero necessari in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di estirpazione da parte dei produttori, di cui al comma 13, possano determinare oneri a carico di tali enti territoriali, dovute sia all'anticipo delle spese che saranno poste a carico dei relativi produttori, sia all'eventualità di un mancato o parziale recupero delle stesse.
Con riferimento all'articolo 22, comma 4, lettera e), che modifica l'articolo 38-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, estendendo l'ambito delle operazioni effettuate dal soggetto non residente, in relazione alle quali è possibile chiedere il rimborso dell'IVA detraibile assolta a monte, a tutte le operazioni effettuate nel territorio dello Stato che diano luogo all'assolvimento dell'IVA a carico del cessionario o committente,rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti sui profili finanziari delle modifiche introdotte. Tali modifiche, di fatto, ampliano l'ambito oggettivo delle operazioni effettuate in Italia a fronte delle quali i soggetti stabiliti in altri Stati membri possono richiedere il rimborso dell'IVA assolta sui beni e servizi acquistati o importati. Al riguardo, rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti sui profili finanziari delle modifiche introdotte che, di fatto, ampliano l'ambito oggettivo delle operazioni effettuate in Italia a fronte delle quali i soggetti stabiliti in altri Stati membri possono richiedere il rimborso dell'IVA assolta sui beni e servizi acquistati o importati.
In merito alle disposizioni del comma 4, lettera f) e comma 5 dell'articolo 22, evidenzia giudica opportuno che il Governo chiarisca se nella formulazione delle previsioni tendenziali del gettito derivante dall'attività di accertamento, formulate per

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l'esercizio in corso e per gli esercizi successivi, si sia tenuto conto della necessità di sopprimere le disposizioni antielusive in questione. Nel caso in cui le previsioni di gettito siano state formulate in base al criterio della normativa vigente, la soppressione di tali disposizioni potrebbe determinare effetti di perdita di gettito, peraltro di non lieve entità, come si afferma nella nota dell'Agenzia delle entrate trasmessa nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, che risultano non quantificati e privi di copertura. Rileva, inoltre, che la soppressione delle norme antielusive appare suscettibile di determinare anche una perdita di gettito a titolo di imposte ordinarie, in quanto la presenza di tali norme poteva costituire un efficace deterrente per il contribuente a non dichiarare corrispettivi delle transazioni che si discostassero in modo significativo dal valore normale.
Per quanto riguarda l'articolo 22, comma 7, lettera a), rileva che, poiché l'innalzamento della soglia in capo ai soggetti acquirenti che non possono integralmente detrarre l'IVA, recata dalle disposizioni, appare suscettibile di determinare un effetto di perdita di gettito, tale effetto, anche se di misura non rilevante, dovrebbe comunque essere stimato nel suo importo.
In merito all'articolo 22, comma 7, lettere b) e c) evidenzia che appare opportuno che il Governo fornisca elementi quantitativi in merito agli effetti di gettito connessi all'innalzamento della soglia di non imponibilità in Italia degli acquisti da altro Stato membro, effetti che la relazione tecnica valuta di importo irrilevante. Sottolinea, infatti, come la relazione tecnica non esplicita, in particolare, a quale periodo d'imposta si riferiscano i dati alla base di tale valutazione e se i medesimi, quindi, incorporino o meno gli effetti connessi al recente sviluppo degli acquisti in rete.
Con riferimento alle disposizioni in materia di esercizio dei giochi a distanza contenute nei commi da 11 a 34 dell'articolo 22, osserva, in ordine alla metodologia di stima delle maggiori entrate quantificate dalla relazione tecnica, che l'attendibilità delle previsioni formulate dal Governo è collegata alle ipotesi poste alla base della stima medesima, ed in particolare a quella riferita all'effettiva entità del mercato irregolare, valutata dalla relazione tecnica in circa 2 miliardi di euro. Assumono altresì rilevanza le ipotesi assunte dalla relazione tecnica con riferimento all'efficacia delle misure di controllo e di contrasto al mercato irregolare per determinare lo spostamento di una rilevante quota delle giocate verso il mercato legale e all'andamento degli altri fattori che possono incidere sulla crescita o, quanto meno, sulla stabilità della domanda di mercato, quali in particolare il reddito disponibile, la tassazione, i montepremi, la concorrenza di altre forme di gioco e i possibili effetti di sostituzione. In proposito, osserva che il trend crescente della raccolta registrato negli ultimi anni è in prevalenza attribuito alle misure di contrasto al gioco illegale, alla più favorevole imposizione fiscale e all'arricchimento del palinsesto dell'offerta legale con il lancio operativo di nuovi giochi di abilità on line. Poiché i più recenti dati disponibili confermano questa tendenza favorevole, si deve assumere - al fine di garantire i risultati di gettito previsti dalla relazione tecnica - che tale andamento risulti sufficientemente stabile da consentire il finanziamento di oneri, quali quelli derivanti dai commi da 1 a 3 e dal comma 32 dell'articolo in esame, che hanno carattere permanente. Ciò implica, fra l'altro, che altre condizioni di contesto eventualmente meno favorevoli e apparentemente non considerate dalla relazione tecnica, come, per esempio, il reddito disponibile e la propensione alla spesa del pubblico non vadano a compensare in negativo le dinamiche di raccolta scontate a legislazione vigente. Sul punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo, tenuto conto che, in via generale, non appare prudenziale destinare al finanziamento di oneri permanenti entrate caratterizzate, in sé, da un elevato grado di aleatorietà e di variabilità. Osserva inoltre, con particolare riferimento alla significativa quota di raccolta che secondo la relazione tecnica dovrebbe essere sottratta al mercato irregolare per confluire in quello legale, che non

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sono stati forniti gli elementi posti alla base di questa previsione, che interessa nel primo anno il 35 per cento e nel secondo anno il 50 per cento del gioco illegale stimato. In ordine, infine, all'effettiva possibilità che nell'esercizio in corso possano essere integralmente conseguiti i risultati di maggior gettito ascritti alle norme in esame, andrebbe acquisita una valutazione del Governo, tenuto conto che i commi 18, 22 e 30 prevedono tempi di istruttoria e di esecuzione della nuova disciplina (nonché sospensioni dei termini in caso di incompletezza della documentazione) che potrebbero incidere negativamente sul raggiungimento dei predetti obiettivi di gettito.
Per quanto attiene ai profili relativi alla copertura finanziaria dei commi 32 e 33 dell'articolo 22 rileva che dal tenore della disposizione di cui al comma 32, le maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 30 del medesimo articolo dovrebbero fornire la copertura non solo degli oneri quantificati dalla norma, ma anche di quelli corrispondenti ai costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti. Al fine di verificare la corrispondenza tra i predetti oneri e le risorse utilizzate a copertura, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di informazione sia in merito ai costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici, di cui non vi è alcuna quantificazione nella relazione tecnica, sia in merito all'ammontare complessivo delle maggiori entrate che si prevede di incassare in virtù delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 30 dell'articolo in esame.
Con riferimento alle disposizioni in materia di servizi di pagamento nel mercato interno contenute nell'articolo 29, evidenzia che, sebbene il maggior ricorso a strumenti di pagamento elettronici da parte delle pubbliche amministrazioni potrebbe indurre ad una riduzione dei costi di transazione, l'esigenza, per le pubbliche amministrazioni, di disporre delle dotazioni necessarie alle nuove modalità di pagamento potrebbe determinare, soprattutto nella fase di avvio, oneri non immediatamente compensati da una riduzione dei costi di transazione. Inoltre la Banca d'Italia svolgerà attività di vigilanza nuove e aggiuntive rispetto a quelle assegnate. Pertanto, attesa la presenza di profili di carattere finanziario e di una clausola di neutralità nelle disposizioni di delega, ritiene opportuno acquisire elementi volti a suffragare che la delega sia attuata senza oneri per la finanza pubblica.
In merito all'articolo 30, che reca disposizioni in materia di contratti di credito al consumo, rileva che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la possibilità di esercizio della delega senza nuovi o maggiori oneri con particolare riferimento ai compiti attributi alla Banca d'Italia relativi al procedimento sanzionatorio e di irrogazione delle eventuali sanzioni, e con riferimento all'istituzione di nuovi organismi associativi previsti dalla norma.
Con riferimento all'articolo 38, rileva che il comma 1, lettera a), qualifica come attinente ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m) della Costituzione la disciplina in esame, con particolare riferimento alla necessità di garantire condizioni di pari opportunità e corretto funzionamento del mercato, e di assicurare agli utenti uniformi condizioni di accesso all'acquisto dei servizi sul territorio nazionale. Ritiene, quindi, necessario un chiarimento da parte del Governo circa la compatibilità del principio del rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui alla richiamata norma costituzionale con la clausola di invarianza di cui al comma 3.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1o aprile 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa.
Atto n. 69.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-
ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il provvedimento il quale reca lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa ed è emanato a norma dell'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897 della legge n. 296/2006 e dell'articolo 74 del decreto-legge 112 del 2008 e risulta corredato di relazione tecnica, vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato. Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione bilancio, con riferimento all'ammontare complessivo dei risparmi stimati, rileva in via preliminare che gli importi indicati dalla relazione tecnica si riferiscono ad effetti che dovrebbero prodursi dal 1 aprile 2009, presumendo l'entrata in vigore del provvedimento in esame a tale data. Poiché allo stato questa ipotesi non risulta praticabile, la stima dei risparmi andrebbe rivista prudenzialmente al ribasso.In merito al raggiungimento dell'obiettivo previsto dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 74, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 112 del 2008, circa la riduzione del 20 per cento degli uffici dirigenziali generali e del 15 per cento di quelli non generali, l'articolo 16, comma 4, dello schema di decreto in esame precisa, come affermato nella relazione tecnica, che tali riduzioni tengono conto di quelle già operate per effetto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 897, della legge 296 del 2006. Al riguardo, ricorda quanto osservato dal Consiglio di Stato nel parere reso il 2 marzo 2009, secondo cui la metodologia utilizzata per il raggiungimento delle percentuali di abbattimento del numero di uffici non è condivisibile: per rispondere all'esigenza di contenimento della spesa, cui le norme richiamate sono dirette, la riduzione in parola «non può non avere a parametro la struttura amministrativa in essere al momento nel quale la riorganizzazione è stata prevista, momento che è temporalmente e logicamente successivo a quello dell'intervento legislativo di accorpamento (di due direzioni generali in un'unica direzione) effettuato dal comma 897, il quale non può, quindi, essere computato nella operazione di riduzione affidata alla fonte regolamentare. Resta ferma dunque l'esigenza di operare un ulteriore taglio di posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, al fine di ottemperare al disposto dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 74, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 112 del 2008. Osserva, inoltre, che la quantificazione dei risparmi ascritti alla soppressione degli uffici dirigenziali non generali è stata effettuata dalla relazione tecnica a fronte della riduzione di n. 30 posizioni. Tuttavia, la stessa relazione tecnica afferma che di tali posizioni solo 10 risultano effettivamente coperte. I suddetti risparmi, pertanto, potrebbero essere destinati a non sostanziarsi in maniera effettiva, dal momento che la soppressione di posizioni non coperte non dovrebbe dar luogo a risparmi. Sul punto ritiene necessario un chiarimento del Governo. Con riferimento alla quantificazione dei risparmi sulle spese di funzionamento conseguenti alle soppressioni delle strutture dirigenziali generali, sarebbero opportuni maggiori dettagli

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volti a chiarire i dati illustrati nella tabella 4 che, inoltre, sembrerebbero parzialmente in discrasia con quelli riportati nella tabella riassuntiva riportata in calce alla relazione tecnica. In particolare, l'importo del risparmio per costi di funzionamento relativi al 2009, indicato nella tabella riassuntiva (euro 878.759) non corrisponde a quello riportato in altra tabella (807.500) contenuta nella stessa relazione tecnica. Infine, rileva che detta tabella riassuntiva non riporta effetti nel triennio 2007-2009 conseguenti all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto-legge 112/2008. Sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.