CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 marzo 2009
159.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 31 marzo 2009. - Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 16.15.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2009.

Jole SANTELLI, presidente, avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio sul provvedimento in esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.
C. 2258, approvata dal Senato, e C. 1511 Grimoldi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2009.

Jole SANTELLI, presidente, preso atto che non vi sono richieste di intervento sul merito delle proposte di legge, ricorda che la relatrice, deputata Pastore, nel rappresentare le ragioni di urgenza per l'approvazione del provvedimento, ha proposto di chiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, sollecitando quindi i gruppi a manifestare la propria posizione al riguardo. Ricorda altresì che il Governo, nella persona del sottosegretario Davico, ha preannunciato il proprio assenso al trasferimento di sede. Invita pertanto i rappresentanti dei gruppi presenti a pronunciarsi.

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David FAVIA (IdV) dichiara che il suo gruppo non è contrario al trasferimento di sede dell'esame.

Roberto ZACCARIA (PD), premesso che si riserva di acquisire sul punto le valutazioni della collega Amici, rappresentante del gruppo in Commissione, ritiene che non vi siano da parte del suo gruppo ragioni ostative al trasferimento di sede dell'esame.

Giuseppe CALDERISI (PdL) si riserva di comunicare la posizione del suo gruppo nella giornata di oggi.

Mario TASSONE (UdC) ritiene che da parte del suo gruppo non si ravvisino difficoltà al trasferimento di sede dell'esame. Si riserva tuttavia di verificarlo e di farlo sapere alla presidenza il prima possibile.

Raffaele VOLPI (LNP), nel ringraziare i colleghi per la disponibilità dimostrata, segnala l'esigenza di procedere con la massima celerità possibile, atteso che, se si vuole consentire alle popolazioni dei comuni interessati di partecipare alle elezioni degli organi della provincia di Monza e della Brianza fin dalle prossime consultazioni di giugno, occorre che il provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale non più tardi dell'11 aprile.

Il sottosegretario Michelino DAVICO precisa che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deve avvenire non più tardi del 7 aprile prossimo, considerato che, per i diversi adempimenti, occorre un anticipo di almeno sessanta giorni rispetto alla data delle elezioni.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, nel ringraziare per la collaborazione i deputati intervenuti, conferma il consenso della Lega Nord Padania al trasferimento di sede dell'esame.

Jole SANTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.
C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario TASSONE (UdC), relatore, ricorda che la proposta di legge della quale la Commissione inizia oggi l'esame aggiunge un nuovo articolo 114-bis al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, col fine di estendere a tutti i reati indicati dal medesimo testo unico le disposizioni recate dall'articolo 100 del testo unico per le elezioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, il quale, al primo comma, dà facoltà a qualunque elettore di «promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile», per i reati elettorali contemplati dal testo unico, e, al secondo comma, dispone che, per i medesimi reati, «l'azione penale» «si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione». Lo scopo dell'intervento è in sostanza quello di applicare anche alle elezioni politiche - nonché alle elezioni europee ed alle consultazioni referendarie, la cui disciplina fa rinvio a quella del testo unico per l'elezione della Camera - la disciplina in materia di prescrizione dei reati elettorali che il citato articolo 100 pone per i reati commessi in occasione delle elezioni amministrative, eliminando in questo modo una ingiustificata disparità di trattamento.
Fa presente che si tratta di una proposta semplice e circoscritta, sulla quale auspica un confronto aperto e sereno con contributi da parte di tutti i gruppi.

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Giuseppe CALDERISI (PdL), premesso di nutrire alcune perplessità di fondo sul merito complessivo della proposta in esame, chiede al Governo in primo luogo di chiarire quali sarebbero le ripercussioni sul procedimento elettorale dell'eventuale approvazione della disciplina in discussione e in secondo luogo di esplicitare l'effettiva portata normativa della proposta.
Quanto al primo punto, teme infatti che consentire a tutti i cittadini di promuovere l'azione penale in relazione alle elezioni politiche possa provocare una paralisi dei procedimenti elettorali.
Quanto invece al secondo punto, osserva che la possibilità di un'azione penale popolare dovrebbe ritenersi oggi esclusa a seguito dell'abrogazione delle disposizioni che prevedono l'esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero, intervenuta con l'entrata in vigore dell'articolo 231 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989. Ricorda inoltre che negli ultimi anni la giurisprudenza della Cassazione ha assunto orientamenti non univoci sul secondo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960. A lungo infatti la giurisprudenza, d'accordo con la dottrina, ha interpretato i due commi dell'articolo 100 come disciplinanti fattispecie diverse: il primo comma introdurrebbe semplicemente la possibilità del cittadino di costituirsi parte civile, nel caso di un procedimento già iniziato; il secondo comma fisserebbe un termine di prescrizione più breve per i reati connessi alle elezioni amministrative, in deroga alla disciplina generale del codice penale. Il riferimento alla prescrizione dell'azione penale, anziché del reato, era considerato un mero errore terminologico. Due pronunce più recenti della Cassazione, però, hanno mutato radicalmente l'orientamento, riferendo il termine ridotto di cui all'articolo 100 alla prescrizione dell'attivazione dell'azione penale popolare di cui al primo comma del medesimo articolo 100, e non alla prescrizione del reato; ne conseguirebbe che anche ai reati elettorali compiuti in occasione delle elezioni amministrative dovrebbe applicarsi il termine ordinario di prescrizione, come avviene oggi per le elezioni politiche; tale linea interpretativa, però, non è tenuta del tutto ferma dalla Cassazione. Alla luce di tali dati normativi, è indispensabile che il Governo chiarisca quale sia la portata normativa della novella proposta dalla deputata Formisano.

Il sottosegretario Michelino DAVICO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una successiva seduta.

Jole SANTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
Testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2009.

Jole SANTELLI, presidente, ricorda che il 12 febbraio scorso la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti ed il testo risultante è stato inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Ad oggi sono pervenuti i pareri della Commissione Giustizia (favorevole con due condizioni) e della Commissione Affari sociali (favorevole con un'osservazione). Quanto al parere della Commissione Bilancio, con lettera del 19 marzo 2009 il presidente Giorgetti ha informato che la Commissione da lui presieduta aveva deliberato di richiedere al Governo, al fine dell'espressione del parere, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame. Con una successiva

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lettera del 25 marzo, il presidente Giorgetti ha comunicato che nella seduta dello stesso giorno il rappresentante del Governo, nel segnalare che la relazione tecnica non era stata ancora predisposta, aveva rilevato l'opportunità di definire meglio le fattispecie di soggetti beneficiari del provvedimento, al fine di agevolare la redazione della medesima relazione ed in particolare le operazioni di quantificazione dei relativi oneri finanziari. Specificatamente veniva rilevato che il riferimento, contenuto nel testo, «agli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorino risulti impossibile o comporti il rilevato rischio di un sensibile aggravamento» non renderebbe agevole la quantificazione della platea di soggetti potenzialmente interessati e dei conseguenti oneri. Su tale valutazione conveniva il relatore del provvedimento in Commissione Bilancio. Il Presidente Giorgetti conclude quindi la sua lettera comunicando che, sulla base di quanto esposto, la Commissione Bilancio ha preferito segnalare le questioni emerse, al fine di una valutazione della Commissione Affari costituzionali in merito all'opportunità di apportare al testo le modifiche necessarie allo scopo di superare le difficoltà evidenziate.
Quindi, rilevata l'assenza del relatore, il quale ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.