CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2009
157.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 133

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Mercoledì 25 marzo 2009. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Davide CAPARINI, presidente, avverte che la Commissione deve procedere alla votazione per l'elezione di un Segretario e che risulterà eletto Segretario colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Indìce quindi la votazione per l'elezione di un Segretario.
Comunica il risultato della votazione:
Presenti e votanti 22
Hanno riportato voti:
Vaccari 15
Pili 1
Schede bianche 6

Proclama eletto Segretario il senatore Vaccari.

Hanno preso parte alla votazione di un Segretario i deputati: Caparini, Ceroni, Cristaldi, Duilio, Gottardo, Lisi, Melis, Pili, Pizzetti, Scalera e Zeller, nonché i senatori: Bassoli, Bertuzzi, Bevilacqua, Caligiuri, De Lillo, Fosson, Latronico, Saia, Tancredi, Vaccari e Vitali.

La seduta termina alle 15.

Pag. 134

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 marzo 2009. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 15.

Sull'ordine dei lavori.

Davide CAPARINI, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento S. 1264 Governo.

La Commissione concorda.

Legge quadro sulla qualità architettonica.
S. 1264 Governo.

(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, che si propone di valorizzare il profilo della qualità dell'architettura, dell'urbanistica, degli spazi urbani e del territorio attraverso il perseguimento di più elevati standard di progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture, al fine di contribuire alla salvaguardia del paesaggio. Rileva che l'articolo 1 evidenzia le finalità del disegno di legge; con riferimento all'articolo 9 della Costituzione, si richiama il concetto di qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, tese a contribuire alla salvaguardia del paesaggio, allo sviluppo sostenibile, al miglioramento della vivibilità dell'ambiente urbano e della qualità della vita. Fa notare che il comma 2 specifica gli obiettivi che le amministrazioni pubbliche devono perseguire: promuovere la qualità del progetto e dell'opera architettonica; promuovere lo strumento del concorso di architettura per la progettazione degli interventi; sostenere l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico; promuovere l'alta formazione e la ricerca; tutelare e valorizzare gli archivi di architettura contemporanea costituendo appositi centri di documentazione. Sottolinea che il comma 3 dell'articolo 1 precisa che le regioni esercitano la propria potestà legislativa concorrente nell'ambito dei principi desumibili dalla presente legge. Osserva che l'articolo 2 indica quale ambito di applicazione della legge i progetti di trasformazione del territorio e, quindi, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, la realizzazione e la modernizzazione delle infrastrutture, mentre l'articolo 3 è volto a promuovere i concorsi di architettura, favorendo la partecipazione di giovani progettisti. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che prevede l'attivazione di procedure di riconoscimento delle opere di architettura contemporanea, utilizzando lo strumento della dichiarazione di importante carattere artistico prevista dall'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore: tale riconoscimento consente di accedere ai contributi previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Evidenzia che l'articolo 5 prevede premi e riconoscimenti ai progetti ed alle opere di architettura; fa notare che la previsione è limitata ai riconoscimenti dati dallo Stato. Sostiene che l'articolo 6 disciplina la conoscenza e la promozione delle opere di architettura di particolare valore artistico mentre l'articolo 7 prevede la promozione dell'alta formazione finalizzata alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le regioni e gli enti locali. Rileva che l'articolo 8 delinea il ruolo del Centro nazionale per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, con riferimento al settore

Pag. 135

dell'architettura mentre l'articolo 9 prevede la redazione del Piano per la qualità architettonica delle costruzioni pubbliche, elaborato dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di individuare le linee prioritarie di intervento; fa notare che la previsione si riferisce ai soli interventi statali. Evidenzia che l'articolo 10 dispone che le amministrazioni pubbliche, per la realizzazione di tutte le opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, destinino una quota, non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista per la realizzazione delle opere, all'inserimento di nuove opere d'arte negli stessi edifici, secondo le linee guida emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Conclude rilevando che l'articolo 11 concerne la potestà statutaria in materia da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), ritenendo opportuno svolgere un approfondimento dei contenuti del provvedimento, avanza la richiesta di rinviarne l'esame ad altra seduta.

Davide CAPARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento della lingua italiana dei segni.
Testo unificato S. 37 Peterlini ed abb.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, che si propone di dare pieno riconoscimento alla lingua italiana dei segni (LIS), lingua visivo-gestuale adoperata dalle comunità dei sordi in Italia. Ricorda che in Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento con due risoluzioni del Parlamento europeo, del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998. Il provvedimento, rileva, al fine di rafforzare la protezione e promozione dei diritti umani delle persone con disabilità e per abbattere la barriera della comunicazione, intende dare alla LIS pieno riconoscimento nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Evidenzia che l'articolo 1 dispone che la legge promuove la rimozione degli ostacoli che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva: a tal fine, il provvedimento intende promuovere l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l'impiego delle tecnologie disponibili per l'informazione e la comunicazione; la disposizione stabilisce altresì che la lingua italiana dei segni (LIS) è riconosciuta come lingua propria della comunità dei sordi e nella Provincia autonoma di Bolzano la lingua dei segni è riconosciuta anche nell'uso corrispondente al gruppo linguistico tedesco. È consentito l'uso della LIS in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni. Osserva che l'articolo 2 stabilisce che, nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con uno o più regolamenti, da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione della legge. Riferisce che tali regolamenti recano disposizioni volte a disciplinare gli interventi diagnostici, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui

Pag. 136

all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; determinano le modalità dell'insegnamento della LIS per gli alunni sordi nella scuola dell'obbligo; promuovono, nel rispetto dell'autonomia universitaria, l'insegnamento della disciplina della LIS all'interno dei corsi di laurea; recano disposizioni volte a promuovere l'uso effettivo della LIS e di ogni altra soluzione tecnica idonea a favorire la comunicazione delle persone sorde in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che la disciplina oggetto del provvedimento è connessa al profilo della «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) si associa alle considerazioni del relatore, reputando il testo in esame un utile strumento di contrasto alle condizioni di emarginazione nella comunicazione in cui versano i destinatari del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) esprime il proprio parere favorevole sul testo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche.
Testo unificato S. 392 Bassoli ed abb.

(Parere alla 11a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, che si propone il riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla somma delle disabilità della sordità e della cecità che la compongono, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004. rileva che gli articoli 1 e 2 recano norme sulle finalità del provvedimento e sulla definizione della sordocecità. Evidenzia che l'articolo 3 stabilisce che l'accertamento della sordocecità è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica che procede alla valutazione della disabilità multipla, mentre l'articolo 4 prevede che i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale. Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 5, che dispone che, nell'ambito delle proprie autonome competenze in materia sanitaria e di formazione professionale, le regioni organizzano specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che la disciplina oggetto del provvedimento è connessa al profilo della «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta favorevolmente il contenuto del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) dichiara di condividere le finalità cui si ispira il testo in esame.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) ritiene utile che nella proposta di parere del relatore sia precisato che il provvedimento si colloca nel quadro delle previsioni della «Dichiarazione scritta sui diritti

Pag. 137

delle persone sordocieche», approvata dal Parlamento europeo nel 2004, e della «Carta dei diritti delle persone con disabilità» adottata dall'Onu.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) si associa alla considerazione svolta dalla senatrice Bassoli e richiama l'impegno profuso dalle associazioni di volontariato nell'assistenza alle condizioni di disagio oggetto del testo in esame.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), relatore, sulla base delle osservazioni svolte nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico.
S. 979 Ranucci.

(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente e relatore, richiama i contenuti della relazione da lui svolta lo scorso 17 marzo sul provvedimento in esame, che si propone di promuovere un progetto di infrastrutturazione leggera delle isole minori italiane e delle altre aree marine di pregio naturalistico, che le doti di campi ormeggio attrezzati nelle aree ove maggiore è la pratica del diporto, anche a fini di tutela del fondale marino. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione. La disciplina appare peraltro connessa al profilo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Illustra quindi la proposta di parere favorevole con osservazione da lui predisposta (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI