CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2009
157.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 7

Mercoledì 25 marzo 2009. - Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.05.

Comunicazioni del presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, ricorda che nella seduta del 26 febbraio 2009 la Giunta concordò di invitare il deputato Volonté e la senatrice Bonino a ricercare una conciliazione extragiudiziale della controversia sui fatti oggetto della quale la Giunta era stata invitata a deliberare. Al riguardo, fa presente che la senatrice Bonino gli ha fatto pervenire una lettera (copia della quale è a disposizione), nella quale si dichiarava disposta a una conciliazione, purché l'on. Volonté smentisse ogni illazione circa suoi pretesi interessi economici nella distribuzione della RU486, diffondendo in tal senso una dichiarazione «almeno con lo stesso mezzo utilizzato per rilasciare le dichiarazioni» oggetto della querela.
A sua volta il collega Maurizio Turco lo ha informato che, con una nota inviata a Radio Radicale, il deputato Volonté ha reso la seguente affermazione: «Un anno [fa], nelle polemiche sull'introduzione in Italia della pillola RU486, polemizzai con l'allora ministro Emma Bonino, ora vicepresidente del Senato. È di tutta evidenza che non era mia intenzione accusare la senatrice Bonino di essere coinvolta in affari con l'azienda produttrice, essendo la sua integrità morale e politica nota e riconosciuta da tutti».
Ha domandato alla senatrice Bonino se tale dichiarazione sia sufficiente per una rimessione della querela, al fine di poter cancellare dall'ordine del giorno della Giunta la domanda di deliberazione dell'on. Volonté. Una conferma in tal senso è pervenuta nel pomeriggio di ieri. Se non vi sono obiezioni, l'affare si considererà senz'altro estinto.
(Così rimane stabilito).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, fa altresì presente che sono pervenuti gli atti relativi a un procedimento penale (il n. 48128/04 RGNR-Roma) a carico di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. Dalla consultazione degli atti è emerso che il difensore di Vittorio Sgarbi ha eccepito in giudizio l'applicabilità dell'istituto dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo

Pag. 8

3, commi 1 e 2, della legge n. 140 del 2003. Su tale eccezione, il giudice procedente non appare essersi pronunciata espressamente. Ella si è limitata a trasmettere gli atti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della predetta legge.
Ricorda che tale disposizione reca testualmente: «Se non ritiene di accogliere l'eccezione... il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera...».
Nella costante prassi della Giunta, tale disposizione è stata interpretata nel senso che per una pronuncia della Giunta e della Camera sull'insindacabilità di opinioni espresse e oggetto di contenzioso giudiziario, occorra l'eccezione di parte convenuta o querelata e la pronuncia del giudice procedente, che non ritenga di accoglierla (v. sedute della Giunta del 3 marzo 2004 e del 10 maggio 2007). Ha pertanto chiesto, con nota del 25 febbraio 2009, al giudice procedente, dell'VIII sezione penale del tribunale di Roma, di essere informato se ella effettivamente abbia respinto l'eccezione della difesa di Sgarbi.
Con nota pervenuta agli uffici il 16 marzo 2009, il giudice ha confermato che il suo invio degli atti «ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003» è da intendersi come implicito rigetto dell'eccezione formulata. Nel frattempo, il difensore dell'on. Sgarbi, ha ribadito per le vie brevi la sua insistenza sull'eccezione, tanto che ha preannunziato l'inoltro di un'istanza diretta al Presidente della Camera ex articolo 3, comma 7, della legge in questione. Tale istanza è stata deferita alla Giunta nel pomeriggio di ieri (ricorda al proposito che i precedenti di sovrapposizione di eccezione in giudizio e richiesta di deliberazione ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 sono molteplici).
Non vi sono dunque equivoci sul fatto, da un lato che il deputato interessato voglia giovarsi del procedimento parlamentare previsto dalle regole sull'insindacabilità e, dall'altro, che il giudice procedente non abbia accolto la sua eccezione. Se non vi sono obiezioni, l'affare verrà trattato nella prossima seduta, con relatore il collega Fabio Gava.
(Così rimane stabilito).

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico di Luigi Pepe, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Taranto (proc. n. 890/06 N RGPM - n. 2150/07 RG GUP) (doc. IV-ter, n. 7).
(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, ricorda che gli atti relativi al procedimento in titolo erano già pervenuti alla Camera dei deputati nella XV legislatura. Nella seduta del 10 maggio 2007, la Giunta constatò unanimemente che il giudice procedente, il dott. Tommasino, nell'udienza del 27 marzo 2007 aveva però accolto l'eccezione di insindacabilità del Pepe. Sicché non v'era materia per una deliberazione della Giunta e della Camera. Oggi risulta che il giudizio, proseguito nel dibattimento e poi regredito all'udienza preliminare per la posizione di Luigi Pepe, abbia visto la reiterazione dell'eccezione da parte dell'ex deputato. Il nuovo giudice, la dott.ssa Ingenito, ha invece rigettato l'eccezione con provvedimento espresso.
La vicenda è dunque ben radicata nella competenza della Giunta. Ritualmente invitato a essere ascoltato, l'ex deputato Pepe ha tuttavia chiesto un rinvio dell'audizione, ciò che - come di consueto - gli verrà accordato. Chiede al relatore Zinzi se intenda rinviare anche la sua illustrazione dei fatti.

Domenico ZINZI (UDC), relatore, illustra brevemente che la vicenda trae origine da una querela sporta dall'allora Presidente della Giunta regionale della Puglia Raffaele Fitto (oggi deputato e ministro degli Affari regionali) nei confronti dell'allora deputato Luigi Pepe. Il

Pag. 9

capo di imputazione inerisce a frasi da quest'ultimo scritte in un articolo per il «Quotidiano di Puglia», edizione di Lecce, del 30 ottobre 2003. Convocato per l'audizione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera - come già anticipato dal Presidente - l'ex deputato Pepe ha chiesto un rinvio cui non ha motivo di opporsi. Svolgerà pertanto una relazione più completa in esito alla sua audizione.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, concordando la Giunta, rinvia l'esame alla seduta che convoca fin da adesso per mercoledì 1o aprile 2009, alle ore 9.15.

La seduta termina alle 9.25.