CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 marzo 2009
154.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.40.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 2042 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, il quale, approvato in prima lettura dal Senato, reca l'adesione dell'Italia al Trattato di Prüm, concluso il 27 maggio 2005, relativo al contrasto del terrorismo, della criminalità transfrontaliera e della migrazione illegale. Esso reca, inoltre, l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale del DNA, la delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria nonché modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. Con riferimento ai profili di

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interesse della Commissione bilancio, dopo aver ricordato che il disegno di legge di iniziativa governativa confluito, con altre proposte, nel testo unificato in esame, reca la relazione tecnica, che risulta pienamente utilizzabile anche in relazione al disegno di legge in esame, rileva in primo luogo che l'articolo 4 prevede l'obbligo dello Stato italiano di risarcire i danni causati da personale straniero, operante sul territorio italiano in base al Trattato in esame, limitatamente a quelli causati dalle attività svolte conformemente al Trattato. Al riguardo, osserva che la disposizione appare suscettibile di recare un aggravio di oneri in relazione ai quali il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito alle modalità di copertura.
Con riferimento poi all'articolo 5, che dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, della banca dati nazionale del DNA e, presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Dal momento che la relazione tecnica non è esplicita sul punto, ritiene necessario che il Governo chiarisca se e in quale modo i costi esposti dalla relazione tecnica sono da suddividere tra le due strutture istituite dall'articolo in esame presso il Ministero dell'interno e presso il Ministero della giustizia.
Con riferimento poi all'articolo 15, che prevede che il controllo sulla banca dati del DNA è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali e quello sul laboratorio centrale è esercitato dal Comitato nazionale per la biosicurezza, ritiene necessario che il Governo espliciti i costi che il Comitato dovrà sostenere.
Per quanto concerne l'articolo 17, comma 3, che prevede che, fino all'istituzione e al funzionamento del laboratorio centrale, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dal successivo articolo 32, convenzioni, non rinnovabili e di durata di massima tre anni, con istituzioni di elevata specializzazione, per l'esecuzione dell'attività di tipizzazione del DNA, e con singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione e addestramento, rileva che, mentre la disposizione fa riferimento, quale limite di spesa, alle risorse complessivamente autorizzate per la copertura del provvedimento, la relazione tecnica riferisce il limite di spesa agli 800.000 euro da essa quantificati per la stipula delle convezioni. Pertanto, al fine di evitare interpretazioni estensive della disposizione, ritiene opportuno che il Governo confermi che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria deve fare riferimento a tale ultimo limite di spesa.
Con riferimento all'articolo 18, che delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per provvedere all'integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nell'attività del laboratorio centrale, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'onere quantificato dalla relazione tecnica corrisponda alla pianta organica degli istituendi ruoli tecnici. Tale assicurazione è necessaria in quanto l'eventuale futuro venire meno del blocco delle assunzioni attualmente vigente potrebbe comportare un aumento degli oneri in relazione a nuove assunzioni, ulteriori rispetto a quelle definite dalla relazione tecnica.
Per quanto concerne gli articoli 21 del disegno di legge e 17 del Trattato, i quali, rinviando l'applicazione della disciplina a successivi accordi separati, prevedono l'utilizzo di funzionari di polizia o agenti di pubblica autorità debitamente formati e preposti al mantenimento della sicurezza a bordo degli aeromobili, ritiene opportuni chiarimenti in ordine agli eventuali oneri per la formazione specifica delle figure professionali in esame e per eventuali indennità collegate alla funzione in esame.
Si sofferma poi sull'articolo 32 che, al comma 1, per l'istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del

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DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui all'articolo 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, autorizza la spesa di euro 11.184.200 per l'anno 2008, di euro 6.210.000 per l'anno 2009, di euro 4.910.000 per l'anno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.892.100 per l'anno 2008 e euro 3.205.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a euro 5.292.000 per l'anno 2008 e euro 3.005.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a euro 4.910.000 a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003. Il comma 2, dispone che agli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003, vale a dire il fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro.
Al riguardo, rileva in primo luogo che gli accantonamenti del fondo speciale utilizzati recano, sia con riferimento all'anno 2008 che all'anno 2009, la necessaria disponibilità. In relazione agli oneri relativi all'anno 2008, osserva che gli stessi sono indicati nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, ma risultano imputati interamente ai fondi speciali relativi al Ministero degli affari esteri, presumibilmente in quanto dicastero di competenza. A tale proposito ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la ripartizione delle predette risorse fra gli accantonamenti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, come previsto dalla disposizione in esame, possa intendersi come sostanzialmente riferita al Ministero degli affari esteri trattandosi del resto di finanziare obblighi di carattere internazionale. Con riferimento agli oneri relativi all'anno 2009, rileva che la clausola di copertura di cui ai commi 1 e 2 è riferita ai fondi speciali di parte corrente relativi al triennio finanziario 2008-2010, in quanto il provvedimento è stato approvato in prima lettura dal Senato e trasmesso alla Camera il 23 dicembre 2008. Tuttavia, in considerazione del fatto che il provvedimento è in seconda lettura presso la Camera e, in quanto connesso all'adempimento di obblighi internazionali necessita di tempi rapidi di approvazione, e tenuto conto dell'approvazione della tabella A annessa alla legge finanziaria 2009, l'utilizzo dei fondi speciali dovrebbe intendersi riferito a quelli relativi al triennio 2009-2011. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003 rileva l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle relative risorse e alla possibilità di utilizzarle per le finalità del presente provvedimento, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Dal punto di vista formale, rileva che la norma non indica puntualmente, ad eccezione dell'articolo

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17, comma 3, in materia di convenzioni con istituzioni e singole forze di polizia, a quali articoli del provvedimento siano riconducibili gli oneri, ma fa riferimento al solo titolo della relativa spesa. Osserva, comunque, che la relazione tecnica permette l'individuazione di tali ulteriori articoli: l'articolo 5, che prevede l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale; l'articolo 18, in materia di oneri relativi al personale e l'articolo 20 in materia di scambio informativo dei dati del DNA. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che gli oneri richiamati dalla norma in esame siano riconducibili agli articoli sopra citati.
Per quanto concerne poi gli articoli 6, 11, 12, 15, 19, 22 e 23 del Trattato, che, in relazione a previsioni specifiche del Trattato, quali la trasmissione dei dati relativi al DNA (articolo 6); la trasmissione dei dati dattiloscopici (articolo 11); la trasmissione dei dati sui veicoli (articolo 12); la trasmissione di dati, personali e non personali, in occasione di grandi manifestazioni (articolo 15); l'attuazione delle missioni delle guardie armate a bordo degli aeromobili (articolo 19); la missione dei consulenti sui documenti falsi (articolo 22); le misure di allontanamento(articolo 23), prevedono l'individuazione di punti o uffici nazionali di contatto per l'attuazione delle singole previsioni, ritiene opportuni chiarimenti sugli eventuali oneri derivanti dall'individuazione e dal funzionamento delle strutture in esame.
Con riferimento agli articoli 20 e 21 del Trattato, i quali prevedono missioni fuori dal territorio nazionale per i consulenti preposti all'accertamento dei documenti falsi, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito al potenziale numero delle missioni ed ai conseguenti oneri nonché alla loro modalità di copertura.
Per quanto concerne l'articolo 23 del Trattato, che prevede il sostegno reciproco delle Parti contraenti durante le misure di allontanamento, attraverso incontri regolari di esperti, ritiene opportuno un chiarimento del Governo sugli eventuali oneri derivanti dalle spese per missione degli esperti facenti parte dei gruppi di lavoro.
Con riferimento all'articolo 24 del Trattato, che prevede, tra l'altro, la possibilità delle Parti contraenti di costituire pattuglie comuni nonché altre forme di intervento comuni, all'interno delle quali dei funzionari o altre autorità pubbliche partecipano agli interventi nel territorio di un'altra Parte contraente, chiede che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali oneri per le missioni in esame e alla relativa modalità di copertura.
Per quanto concerne l'articolo 26 del Trattato, che, nel caso di manifestazioni di massa e altri eventi di vaste proporzioni nonché in occasione di catastrofi ed incidenti gravi, prevede, tra l'altro, l'invio di funzionari, di specialisti e di consiglieri nonché la messa a disposizione di oggetti facenti parte dell'attrezzatura, chiede al Governo di chiarire se la disposizione prevede interventi già attuati a normativa vigente o se si configurano nuovi o maggiori oneri.
Con riferimento poi all'articolo 40 del Trattato, che prevede, tra l'altro, il diritto della persona interessata di fare valere anche per via giudiziaria il diritto al risarcimento o ad una forma di riparazione nonché il rimborso integrale della Parte contraente interessata delle somme eventualmente versate da altra Parte contraente e titolo di riparazione, chiede chiarimenti degli eventuali effetti di spesa determinati dalla disposizione.
Per quanto concerne l'articolo 43 del Trattato, che prevede l'istituzione di un Comitato di Ministri delle Parti contraenti e di un gruppo di lavoro comune, composto dai rappresentanti delle Parti contraenti e convocato su richiesta di una di loro, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine agli eventuali oneri connessi alle missioni all'estero dei rappresentanti di parte italiana del gruppo di lavoro.
Con riferimento infine all'articolo 46 del Trattato, che prevede che ogni Parte contraente si faccia carico dei costi derivanti per le sue autorità dall'applicazione del Trattato, richiama le considerazioni

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fatte in precedenza in ordine alla opportunità che il Governo fornisca chiarimenti sui costi, non considerati dalla relazione tecnica, che riguarda esclusivamente il disegno di legge, ma che potrebbero insorgere dall'applicazione del Trattato in esame.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiede il rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 marzo 2009.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS deposita la documentazione predisposta al fine di fornire risposta alle richieste di chiarimento avanzate con riferimento all'articolo 6 (vedi allegato). In proposito, segnala che, con riferimento ai tributi dovuti agli enti locali da parte delle imprese che entrino a far parte del distretto, le disposizioni rimettono ogni competenza agli enti interessati, che procedono alla determinazione in cifra unica annuale del quantum dovuto previa consultazione dei distretti e delle categorie interessate.

Chiara MORONI (PdL), relatore, alla luce della documentazione depositata nella seduta di ieri dal rappresentante del Governo, nonché degli ulteriori elementi forniti nell'odierna seduta, segnala che risultano chiariti i principali profili problematici del provvedimento. In particolare, sono stati forniti chiarimenti in ordine ai criteri prudenziali seguiti nella quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, e 2 del decreto-legge. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, si evidenzia che il rispetto del limite di spesa previsto dalla predetta disposizione è garantito dall'obbligatorietà dell'accesso alla tassazione su base concordataria per i distretti produttivi. Con riferimento all'articolo 4, il Governo ha provveduto, in conformità a quanto evidenziato nella nota tecnica, a modificare la quantificazione dell'onere che, relativamente all'anno 2014, era stata, in termini di perdita di gettito per cassa, sovrastimata. Di tale nuova quantificazione si terrà conto nella proposta di parere. Con riferimento alla formulazione della clausola di copertura finanziaria prevista dall'articolo 8, ribadisce l'opportunità di indicare esplicitamente le disposizioni alle quali sono ascrivibili gli oneri del provvedimento in esame, evidenziando distintamente quelli riconducibili a limiti di spesa da quelli riconducibili a previsioni di spesa. A tale proposito evidenzia l'opportunità, dal punto di vista meramente formale, di riferire solo a questi ultimi la clausola di monitoraggio prevista dal comma 3 dell'articolo 8. Infine, sempre con riferimento alla clausola di copertura, al fine di evidenziare in modo più trasparente gli oneri recati dal provvedimento, si rileva l'opportunità che questa faccia riferimento agli oneri complessivi, indicando in tal modo anche gli effetti di maggior gettito indotti dalle misure recate dal decreto-legge. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, segnala la necessità che il Ministero dello sviluppo economico proceda tempestivamente agli adempimenti formali necessari alla revoca delle agevolazioni, ai fini dell'iscrizione delle relative risorse alla contabilità speciale prevista dalla lettera a), del comma 1, dell'articolo 8. Prende atto, inoltre, dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale le autorizzazioni di spesa delle quali è prevista la riduzione con finalità di copertura, ai

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sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), recano le necessarie disponibilità.

Maino MARCHI (PD) osserva che non è stata data risposta alla richiesta di chiarimento avanzata con riferimento all'andamento tendenziale del gettito IVA stimato dal Governo, segnalando come tale chiarimento risulti indispensabile, alla luce dell'attuale situazione di crisi, nonché per comprendere la base rispetto alla quale è stato calcolato il maggior gettito indotto dal provvedimento. Rileva poi che non risultano ancora del tutto chiari, nonostante gli ulteriori elementi forniti dal rappresentante del Governo, gli effetti che l'articolo 6 avrà sulle entrate degli enti locali.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene sia inopportuno che la Commissione bilancio esprima il proprio parere sul decreto-legge già nella seduta di oggi, in quanto il Governo non ha fornito chiarimenti soddisfacenti con riferimento alle molteplici osservazioni formulate dal relatore e dai componenti della Commissione nella seduta di ieri. In particolare, ritiene che il Governo avrebbe dovuto fornire maggiori rassicurazioni con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, sottolineando come essa rappresenti una autentica forzatura delle vigenti regole di contabilità. Osserva, peraltro, che non appare utile esprimere un parere su un testo che le Commissioni di merito stanno radicalmente modificando, introducendo disposizioni che intervengono sulle più disparate materie, dagli ammortizzatori sociali alla finanza locale e ai canoni demaniali. Ritiene, piuttosto, opportuno considerare con maggiore attenzione le disposizioni già contenute nel testo del decreto-legge, segnalando come all'articolo 6 si torni ad intervenire sulla disciplina della SACE S.p.A., attribuendole il compito di intervenire nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto dei veicoli che fruiscono degli incentivi di cui all'articolo 1, distogliendo la società dalla sua funzione principale di concessione di garanzie e crediti alle esportazioni. Anche alla luce di tali considerazioni, ritiene insoddisfacenti i contenuti della proposta di parere preannunciati dal relatore, che non recepiscono, se non in minima parte, le osservazioni formulate nella seduta di ieri.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene opportuno esprimere il parere sul testo originario del decreto-legge, fermo restando che la Commissione tornerà ad esprimersi sul testo come modificato dalle Commissioni.

Chiara MORONI (PdL), relatore, sottolinea come il testo approvato dalle Commissioni di merito sarà esaminato dalla Commissione bilancio ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea e, in quella sede, potranno essere analizzati i profili finanziari delle disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente. Sottolinea, in ogni caso, come nella proposta di parere che si accinge a formulare, al termine di un'approfondita istruttoria, siano contenuti elementi di particolare rilievo, in quanto, con un'innovazione rispetto alla prassi vigente, si prevede di condizionare il parere all'indicazione nella clausola di copertura dell'onere complessivo del provvedimento e degli effetti di maggior gettito indotti dalle misure recate dal decreto-legge, consentendo di individuare in modo trasparente gli effettivi oneri derivanti dal provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD), ritenendo non sufficienti gli elementi adottati dal relatore, e confermando le perplessità sul provvedimento, annuncia che il suo gruppo non parteciperà al voto.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che, al di là di ogni considerazione sul merito del provvedimento, è del tutto inutile procedere all'espressione di un parere sul testo originario del decreto-legge, che, a quanto pare, sarà profondamente modificato dalle Commissioni di merito. Annuncia, pertanto, che non parteciperà al voto sulla proposta di parere.

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Chiara MORONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (C. 2187);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
nella quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, e 2 del decreto-legge sono stati seguiti criteri prudenziali;
il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 3, comma 4, è garantito dall'obbligatorietà dell'accesso alla tassazione su base concordataria per i distretti produttivi le cui imprese abbiano optato per la tassazione unitaria;
tra le poste affrancabili ai sensi dell'articolo 4 non rientra quella relativa all'avviamento;
la quantificazione dell'onere indicata nella relazione tecnica, con riferimento all'articolo 4, è sovrastimata per l'anno 2014;
gli interventi della SACE S.p.A. di cui all'articolo 6, non sono assistiti da garanzie dello Stato;
le autorizzazioni di spesa delle quali è prevista la riduzione con finalità di copertura, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), recano le necessarie disponibilità;

considerato che l'utilizzo, con finalità di copertura, delle risorse iscritte in bilancio come residui impegnati può ritenersi idoneo solo una volta venuto meno il titolo giuridico sulla base del quale si è proceduto al loro impegno;
rilevata l'opportunità:
al fine di evidenziare in modo più trasparente gli oneri recati dal provvedimento, che, innovando la prassi finora vigente, la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 8, evidenzi, da un lato, l'onere complessivo e, dall'altro, anche gli effetti di maggior gettito indotti dalle misure recate dal presente decreto-legge;
di indicare esplicitamente, nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 8, le disposizioni alle quali ascrivere gli oneri derivanti dal provvedimento, anche distinguendo quelli relativi a previsioni di spesa e a limiti di spesa;

nel presupposto che il Ministero dello sviluppo economico proceda immediatamente, e in ogni caso non oltre la conclusione dell'esame del provvedimento presso questo ramo del Parlamento, agli adempimenti formali necessari alla revoca delle agevolazioni ai fini dell'iscrizione delle relative risorse alla contabilità speciale prevista dalla lettera a), del comma 1, dell'articolo 8;
esprime
PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 8, comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: "Agli oneri derivanti dall'articolo 1, ad eccezione del comma 11, dall'articolo 2, dall'articolo 4, e dall'articolo 5, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:".

Conseguentemente, al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: rispettivamente quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni;
b) al medesimo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) quanto a

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726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2, e 5";
c) comma 3, sostituire le parole: di cui al presente decreto, con le seguenti: di cui agli articoli 1, ad eccezione del comma 11, 2, 4 e 5, del presente decreto;

e con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 4, specificando, in linea con quanto affermato dalla relazione tecnica, che dai beni immateriali ai quali si applicano le suddette disposizioni sono esclusi quelli relativi all'avviamento».

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni.
C. 1889 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame ulteriore nuovo testo e conclusione - Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che nella seduta del 24 febbraio scorso, dopo che il rappresentante del Governo ha fornito indicazioni circa le disponibilità iscritte sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, del quale era previsto l'utilizzo dal provvedimento in esame, la Commissione bilancio, valutata l'insufficienza delle risorse ancora disponibili sul suddetto Fondo a far fronte agli oneri quantificati dal provvedimento in misura di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, ha inviato alla Commissione di merito una lettera volta a segnalare l'opportunità di modificare la quantificazione dell'onere al fine di renderla coerente con le disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica o di provvedere ad individuare una diversa modalità di copertura finanziaria. Segnala quindi che la Commissione di merito, in data 18 marzo 2009, ha trasmesso un ulteriore nuovo testo nel quale, fermo rimanendo l'utilizzo del suddetto Fondo per interventi strutturali di politica economica, si è proceduto ad una rideterminazione dell'onere derivante dall'istituzione del fondo speciale previsto dall'articolo 3, in 250.000 euro per l'anno 2009 e in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Segnala, inoltre, che la Commissione di merito ha proceduto anche a specificare all'articolo 4, comma 2-bis, che agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse del fondo speciale di cui all'articolo 3. Alla luce di queste considerazioni, rileva che qualora il Governo confermasse la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, la Commissione potrebbe esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, con riferimento all'articolo 3, rileva che la dotazione del fondo speciale per la realizzazione del progetto è stata rideterminata in 250.000 euro per l'anno 2009 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. In proposito, conferma che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 15, del decreto-legge n. 182 del 2004, a carico del quale è posta la copertura, presenta le necessarie disponibilità. Con riferimento all'articolo 4, ritiene che le spese di funzionamento dell'istituendo Comitato nazionale per la realizzazione del progetto non possano trovare copertura sulle risorse del Fondo istituito dall'articolo 3, come rappresentato anche dal Ministero per i beni e le attività culturali e tenuto conto dell'esiguità della dotazione del Fondo in relazione alla quale si renderebbe opportuno, peraltro, il

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ridimensionamento degli obiettivi del progetto così come delineati dall'articolo 2. Pertanto, ai fini dell'invarianza della spesa, il comma 2-bis dell'articolo dovrebbe essere riformulato nel senso di prevedere che ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti e alle spese di funzionamento dello stesso si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione presso la quale il Comitato è istituito.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che l'iter del provvedimento in esame ha sempre proceduto di pari passo con quello della proposta relativa all'istituzione del premio annuale «Arca dell'arte», di cui è primo firmatario, sulla quale la Commissione bilancio nella seduta del 24 febbraio 2009 ha richiesto al Governo la predisposizione della relazione tecnica. Auspica, pertanto, che il cammino delle due proposte non debba ora disgiungersi, sollecitando quindi il Governo a voler predisporre celermente la relazione tecnica richiesta.

Remigio CERONI (PdL) formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1889 e abb., recante Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le necessarie disponibilità;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sostituire l'articolo 4, comma 2-bis, con il seguente: "Ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti e alle spese di funzionamento dello stesso si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione presso la quale il Comitato è istituito".».

La Commissione approva la proposta di parere.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio.
Testo unificato C. 1421 e C. 1827.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame testo unificato e rinvio - Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, illustra il contenuto del testo unificato in esame il quale reca disposizioni per l'estensione, in favore dei superstiti dei grandi invalidi per servizio, del diritto all'assegno supplementare, attualmente corrisposto ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra. In particolare, la norma dispone, in aggiunta al trattamento spettante a normativa vigente, la liquidazione ai coniugi superstiti dei mutilati o invalidi per servizio di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, anche di un assegno supplementare pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità. L'assegno compete anche al coniuge superstite al quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme attualmente in vigore (articolo 1, comma 1). Infine, la norma prevede la corresponsione dell'assegno supplementare e di quello previsto dall'articolo 4 della legge n. 656/1986 in favore delle vedove dei grandi invalidi di guerra anche ai figli minori di età, qualora siano privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire l'assegno o ne perda il diritto. Lo stesso diritto è riconosciuto agli orfani maggiorenni iscritti all'università o ad istituti

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superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età (articolo 1, comma 5).
L'onere per l'attuazione del provvedimento in esame è valutato in 5.773.000 euro nel 2009 e in 5.952.000 euro annui a decorrere dal 2010. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio segnala che il testo non è corredato di relazione tecnica.
Ciò premesso, ritiene necessario che il Governo fornisca dati puntuali idonei a quantificare gli effetti delle singole disposizioni del testo in esame, che reca considerevoli modifiche rispetto all'A.C. 1421. Ricorda che, con riferimento a tale provvedimento, i relativi oneri erano quantificati in maniera corrispondente a quelli indicati dal testo unificato in esame, che tuttavia estende ulteriormente la platea dei beneficiari. Pertanto, ritiene necessario che il Governo fornisca dati con riferimento alle ulteriori fattispecie di spesa previste dal testo unificato in esame, quali, ad esempio, il numero complessivo di superstiti di grandi invalidi per servizio a cui il provvedimento riconosce il diritto al beneficio in esame (coniugi e figli) nonché la consistenza degli arretrati eventualmente da liquidare. Su tale ultimo punto, infatti, non appare chiaro se l'estensione del diritto all'assegno supplementare ai superstiti che già percepiscono la pensione sulla base della normativa vigente comporti la liquidazione del beneficio con decorrenza dalla data di liquidazione del trattamento principale. Se fosse confermata tale interpretazione, quindi, rileva che l'onere quantificato per il primo anno dovrebbe essere sensibilmente superiore a quello degli anni successivi. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che la norma dispone, al comma 1, che agli oneri derivanti dal presente provvedimento, valutati in 5.773.000 euro per l'anno 2009 e 5.952.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il comma 2 prescrive - ai sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 - la consueta clausola di salvaguardia prevista nei casi in cui si sia in presenza di una previsione di spesa, per il monitoraggio degli oneri e la compensazione degli effetti che eventualmente eccedano la previsione medesima. Al riguardo, rileva che presso il suddetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente risultano, al momento, sussistere le necessarie disponibilità di risorse finanziarie, pur in assenza di una specifica voce programmatica. Sul punto chiede di acquisire conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che il provvedimento presenta profili problematici per quel che attiene la quantificazione dell'onere per cui potrebbe risultare opportuna la predisposizione di una relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pone quindi in votazione la proposta di richiedere la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

La Commissione delibera quindi di richiedere la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.