CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 marzo 2009
154.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 marzo 2009. - Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 109 del 2007, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo.
Atto n. 62.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, rileva come le Commissioni siano chiamate ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo (Atto n. 62), recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 109 del 2007, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2005/60/CE.
Il provvedimento in esame, che si compone di due soli articoli, è stato predisposto in forza della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 29 del 2006, secondo cui l'Esecutivo può apportare disposizioni correttive ai decreti legislativi attuativi delle direttive indicate dalla stessa legge n. 29, tra i quali è compreso il predetto decreto legislativo n. 109 del 2007.
L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo modifica il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2007.

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Ricorda che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, al quale spetta in particolare il compito di monitorare l'attuazione delle misure di congelamento dei fondi sospetti di essere utilizzati per il finanziamento del terrorismo, nonché di designare i soggetti o enti sospettati di terrorismo, sempre ai fini del congelamento delle risorse finanziarie, anche mediante segnalazione al procuratore della Repubblica competente.
Il Comitato è composto dal Direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri.
Tali componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.
Il comma 4 del predetto articolo 3 prevede che il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato, e che ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese. Tale decreto del Ministro dell'economia non è stato ancora emanato, e l'attività del Comitato si è svolta sinora in base a regole interne frutto dell'autodeterminazione dell'organo.
Tornando al contenuto dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame, esso, novellando il richiamato comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 109, include fra le materie disciplinate dal decreto ministeriale non solo il funzionamento interno del Comitato, ma anche i procedimenti di competenza del Comitato stesso, nonché l'individuazione delle categorie di documenti formati, o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la legge n. 241 del 1990, prevede, all'articolo 24, comma 1, lettera a), e comma 2, la possibilità di escludere dall'accesso i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo o individuati dalle singole pubbliche amministrazioni.
La previsione introdotta dallo schema di decreto intende dunque disciplinare, con specifico riferimento all'attività del Comitato e con il medesimo decreto che ne regola l'attività, tali fattispecie, in ragione dell'esigenza di colmare il vuoto normativo sussistente in materia ed in considerazione dalla delicatezza delle tematiche affrontate dal Comitato.
L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della disposizione contenuta nel decreto legislativo, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A tale riguardo segnala, sotto il profilo della formulazione tecnica, l'opportunità di far riferimento all'entrata in vigore del decreto legislativo e non della disposizione in esso contenuta.
Ritiene altresì utile segnalare al Governo l'opportunità di integrare l'articolo 1, lettera c), alinea, e d), del decreto legislativo n. 109 del 2007, recanti definizioni utilizzate dal decreto legislativo, nel senso di far riferimento anche alle attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, nonché alle risorse economiche che possono essere utilizzate anche

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per interposta persona fisica o giuridica, e di integrare altresì l'articolo 4 del medesimo decreto n. 109, nel senso prevedere che il congelamento, disposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, può riguardare anche fondi e risorse economiche detenuti anche per interposta persona fisica o giuridica.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.