CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 marzo 2009
150.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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Giovedì 12 marzo 2009. - Presidenza del presidente Franco STRADELLA.

La seduta comincia alle 9.20.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
Esame C. 2232 - Governo.

(Parere alla Commissione II).
(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge di conversione in titolo.

Doris LO MORO, relatore, nel ricordare come il provvedimento abbia contenuti che sono oggetto di ampio dibattito politico, i cui principali aspetti hanno animato anche la discussione sulla questione pregiudiziale di costituzionalità respinta nella seduta dell'Assemblea del giorno precedente, rileva che esso non presenta invece profili particolarmente critici sul piano della redazione del testo e del complessivo confezionamento delle norme.
Occorre tuttavia soffermarsi su un fenomeno che, pur non essendo inedito, si evidenzia tuttavia in modo particolarmente palese nel decreto-legge in esame, ovvero la presenza in esso, in massima parte, di disposizioni già oggetto di esame e di voto in una delle due Camere. Intende evidenziare tale questione, conformemente ai precedenti, in termini neutri nella parte premissiva della sua proposta di parere, dal momento che non si è prodotta una reale sovrapposizione tra norme vigenti. Tuttavia, si viene comunque a determinare una sovrapposizione di procedimenti legislativi su cui occorrerà in futuro sviluppare una complessiva valutazione in questa

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sede, anche con riguardo alle specifiche problematiche connesse all'ipotesi, in cui, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, vi siano evidenti difformità tra i contenuti dei decreti-legge e le precedenti deliberazioni assunte in uno dei rami del Parlamento.
Ritiene, inoltre, di indicare in premessa anche due ulteriori elementi che, pur non pregiudicando una corretta interpretazione delle norme, sicuramente appaiono imprecisi o generici. Si riferisce, in primo luogo, all'articolo 7, che presenta un'imperfezione nella definizione della nuova fattispecie delittuosa in quanto non chiarisce che la persona per la cui incolumità la vittima dello stalking ha fondato timore è quella legata da relazione affettiva alla vittima stessa e non quella legata da una relazione affettiva con il prossimo congiunto, come invece sembrerebbe suggerire l'attuale formulazione letterale dell'articolo. Il secondo rilievo riguarda la genericità della locuzione presente all'articolo 6, comma 8, che si limita a prevedere che il termine di sette giorni per la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza sia derogabile ove emergano non meglio specificate «speciali esigenze di ulteriore conservazione», e quindi sostanzialmente attribuendo la facoltà di deroga alla piena discrezionalità degli organi deputati alla tutela della sicurezza urbana.

Lino DUILIO, con riguardo a tale ultima considerazione, evidenzia come essa indichi la sussistenza di elementi di incertezza, sia pure non assoluta, su un profilo di particolare delicatezza del provvedimento. A suo avviso, sarebbe quindi comunque utile richiamare la Commissione ad operare con la massima attenzione nella definizione di questi aspetti e, pertanto, propone di formulare sul punto una specifica osservazione.

Doris LO MORO, relatore, verificato che non vi sono elementi ostativi all'accoglimento di tale suggerimento, su cui conviene anche la Presidenza, formula conseguentemente la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2232 e rilevato che:
esso reca disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività mediante misure dirette ad un più efficace contrasto della violenza sessuale e degli atti persecutori configuranti il cosiddetto stalking e ad una più efficace azione di controllo del territorio e di contrasto all'immigrazione clandestina;
come esplicitamente indicato nella relazione illustrativa, il provvedimento in esame riproduce integralmente disposizioni già approvate dalla Camera dei Deputati lo scorso 29 gennaio in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1440, recante «Misure contro gli atti persecutori» (in particolare, gli articoli 7, 8 e 9 hanno contenuto identico agli articoli 1 e 2 del citato disegno di legge C. 1440), nonché diversi articoli contenuti nel disegno di legge S. 733, ora C. 2180, già approvato dal Senato lo scorso 5 febbraio ed attualmente all'esame della Camera (segnatamente, le lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1, sono identiche all'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 8 del disegno di legge C. 2180; gli articoli 3 e 4 coincidono con l'articolo 41, commi 1 e 4, del disegno di legge C. 2180; gli articoli 10, 12 e 13 riproducono in maniera identica gli articoli 4 e 6); inoltre, l'articolo 5, in materia di prolungamento del periodo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, introduce una disposizione simile - ma non coincidente - ad una contenuta nel testo originario del disegno di legge S. 733, poi soppressa durante l'esame in Assemblea; infine, l'articolo 6, ai commi da 3 a 6, riprende, definendola ulteriormente, una misura già contenuta nell'articolo 52 del disegno di legge C. 2180;
inoltre, il decreto-legge reca, al medesimo articolo 6, una disciplina transitoria

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(avente dunque rango di fonte primaria), destinata tuttavia ad operare nelle more dell'adozione di un decreto ministeriale attuativo di disposizioni contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008, per la cui emanazione non è peraltro fissato alcun termine;
il provvedimento adotta espressioni generiche, imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad esempio: l'articolo 6 consente la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza per soli sette giorni «fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione», senza che tali esigenze vengano in alcun modo specificate né motivate; inoltre, nella formulazione dell'articolo 7, comma 1, non emerge chiaramente che la persona per la cui incolumità la vittima dello stalking ha fondato timore è quella legata da relazione affettiva alla vittima stessa, sembrando invece riferirsi ad una relazione affettiva con il prossimo congiunto);
il disegno di legge di conversione presentato dal Governo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti - rispettivamente - dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 8, commi 3 e 4 - che dispongono, rispettivamente, un aumento della pena e la procedibilità d'ufficio qualora «il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo» - dovrebbe valutarsi l'esigenza di effettuare un coordinamento con la nuova previsione codicistica del reato introdotta dal precedente articolo 7, in quanto il nuovo articolo 612-bis del codice penale, da un lato, fissa la regola della procedibilità a querela di parte, salvo che in alcuni casi espressamente previsti (tra i quali non è però menzionato quello introdotto dal successivo articolo 8, comma 4) e, dall'altro lato, fissa l'entità della pena ed i casi in cui essa è aumentata, senza però richiamare anche la previsione del comma 3 dell'articolo in commento, che prevede anch'esso un aumento di pena senza indicarne l'entità, e dunque configurando una circostanza aggravante ai sensi dell'articolo 64 del codice penale (Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 4 - che novella l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al fine di consentire alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l'accesso al gratuito patrocinio «anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto» dovrebbe valutarsi l'opportunità di circoscrivere il riferimento al medesimo articolo 76 ed al successivo articolo 77, atteso che esse sono le uniche disposizioni che, nell'ambito del testo unico, individuano e disciplinano i limiti di reddito per accedere al gratuito patrocinio;
all'articolo 6, comma 8, valuti la Commissione l'opportunità di indicare elementi di specificazione relativi alle «speciali esigenze» che giustificano la conservazione per un termine superiore ai sette giorni, fissati dal medesimo comma, dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza.».

Il Comitato approva la proposta di parere.

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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.
Esame C. 2263 - Governo - Approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione XIII).
(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge di conversione in titolo.

Lino DUILIO, relatore, ricorda che il provvedimento in esame consegue ad un incremento delle quote di produzione assegnate all'Italia in virtù di recenti decisioni assunte in ambito comunitario. Si è quindi ritenuto di disciplinare nuove modalità di attribuzione delle suddette quote tra i produttori nazionali, in un ottica di definitivo superamento delle note vicende che hanno per un lungo arco di tempo investito il settore produttivo interessato.
Dopo aver illustrato i principali contenuti del decreto-legge, illustra la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2263 e rilevato che:
esso reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto a disciplinare l'assegnazione alle aziende produttrici di latte dell'aumento della quota nazionale attribuita all'Italia risultante da recenti provvedimenti comunitari ed a regolare diversi profili di situazioni maturate nel settore lattiero-caseario connesse a questo aspetto; non appaiono tuttavia strettamente aderenti all'oggetto principale del decreto-legge gli articoli 6-bis e 6-ter, aggiunti al Senato, che invece recano disposizioni in materia di previdenza per gli operai agricoli e le imprese agricole;
intervenendo su una materia già oggetto di numerosi provvedimenti urgenti a partire dal 1994, il testo in esame procede correttamente a novellare, in via principale, il decreto-legge n. 49 del 2003, nel quale si rinviene una complessiva riforma della normativa in materia di quote latte e su cui sono successivamente intervenuti gli ulteriori provvedimenti urgenti successivi (i decreti n. 16 e 157 del 2004; il decreto n. 22 del 2005 e, da ultimo, il decreto-legge n. 2 del 2006);
il testo reca una disposizione, all'articolo 3, comma 3, che fissa una disciplina destinata ad entrare a regime solo a partire dal 1o gennaio 2013, ma che tuttavia appare idonea ad esplicare i suoi effetti in modo immediato, atteso che essa opera con riguardo al tasso di riferimento base per la rateizzazione del prelievo supplementare, che ha durata pluriennale e riguarda un arco di tempo fino a trenta anni;
esso proroga, all'articolo 6-ter, comma 1, un termine già prorogato da ultimo con il recente decreto-legge n. 171 del 2008, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di certezza e semplificazione della legislazione;
il provvedimento contiene inoltre una disposizione di interpretazione autentica (articolo 6-bis), in materia di prestazioni pensionistiche degli operai agricoli a tempo determinato;
il decreto-legge effettua, al comma 7 dell' articolo 4, un rinvio normativo interno impreciso, in quanto il richiamo all'articolo 1, comma 2, andrebbe sostituito con quello all'articolo 10-bis del decreto-legge n. 49 del 2003, che viene introdotto dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame;
il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
esso non è infine provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal recente «regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione» (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente

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che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3, del citato regolamento, in questi casi, «la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative», elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 8 - che affida ad un decreto del Ministro dell'economia il compito di dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di stabilire un termine per l'emanazione del decreto ministeriale ivi previsto;
all'articolo 4, comma 3 - ove si prevede che la sospensione delle procedure di recupero di crediti vantati dall'AGEA e l'interruzione dei relativi termini di impugnazione «proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6» - dovrebbe valutarsi l'esigenza di chiarire a quale termine si intenda fare riferimento, atteso che esso non è desumibile in modo univoco dal comma 6 (che infatti prevede l'adozione e la comunicazione di un provvedimento, da parte di un Commissario straordinario appositamente istituito, per i casi di mancato pagamento del prelievo latte, di omessa presentazione della richiesta di rateizzazione entro i termini prestabiliti, di rigetto della richiesta di rateizzazione o, infine, per il caso di rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del suddetto provvedimento).».

Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Esame C. 2105 - Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e conclusione - Parere con condizione e osservazioni).

Vincenzo GIBIINO, relatore, nel dar conto della circostanza che il testo del provvedimento, già approvato dal Senato, è attualmente oggetto di esame presso le Commissioni di merito, illustra la seguente proposta di parere, formulata con riferimento al testo trasmesso al Comitato per la legislazione lo scorso 3 marzo e corrispondente a quello approvato dal Senato.
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2105 e rilevato che:
esso reca un'ampia delega legislativa al Governo in materia di federalismo fiscale, i cui oggetti ed i cui principi e criteri direttivi sono indicati in termini generali dall'articolo 2 e più analiticamente specificati nei successivi articoli dedicati alle regioni (articolo 7: tributi delle regioni e compartecipazione al gettito; articolo 8: esercizio delle competenze legislative e mezzi di finanziamento; articolo 9: fondo perequativo; articolo 10: finanziamento delle funzioni trasferite) ed agli altri enti locali (articolo 11: finanziamento delle funzioni; articolo 12: autonomia di entrata e di spesa; articolo 13: fondi perequativi; articolo 14: finanziamento delle città metropolitane), nonché nelle disposizioni relative a tutti i livelli di governo (articolo 15: destinazione di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione; articolo 16: coordinamento e disciplina fiscale; articolo 18: patrimonio degli enti locali) ed,

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ancora, nelle norme che definiscono discipline transitorie e le fasi di prima applicazione delle nuove previsioni (articoli 19, 20, 21, 22 e 23: disciplina transitoria per le regioni, gli enti locali, le città metropolitane ed introduzione dell'ordinamento transitorio di Roma capitale); infine, gli articoli 24 e 26 specificano principi e criteri direttivi della delega in relazione alla gestione dei tributi e alla salvaguardia finanziaria;
alle richiamate norme concernenti la delega legislativa, il provvedimento affianca disposizioni immediatamente operative volte ad istituire nuovi organismi (gli articoli 3, 4 e 5 istituiscono, rispettivamente, una Commissione bicamerale, una Commissione tecnica paritetica ed una Conferenza permanente) o modificare competenze di organi parlamentari già esistenti (l'articolo 6 amplia i compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria), nonché a definire nuovi impegni per l'Esecutivo (l'articolo 17 impegna il Governo a proporre, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, «norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica» e l'attivazione di un «piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza») ed a fissare obiettivi di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale e le province autonome (articolo 25);
nel prevedere l'adozione di una disciplina innovativa in materia di rapporti tra lo Stato e gli enti locali, il disegno di legge prefigura un coordinamento con l'ordinamento vigente affidando, con l'articolo 26, ai decreti legislativi il compito di individuare ed abrogare le norme preesistenti ritenute incompatibili; inoltre, l'articolo 24, comma 8, fissa il divieto di operare modifiche, deroghe o abrogazioni implicite delle norme sull'ordinamento transitorio di Roma capitale, divieto che tuttavia ha ovviamente una valenza solo monitoria nei confronti del legislatore, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente;
il disegno di legge disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dalla legge, prevedendo che su di essi sia acquisita la «previa intesa» in sede di Conferenza unificata e, successivamente, sia attivato il procedimento volto all'espressione di un doppio parere da parte di una Commissione bicamerale appositamente costituita e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, vincolando l'Esecutivo a comunicare alle Camere le «specifiche motivazioni» di difformità dall'intesa ovvero che hanno determinato la mancata intesa; sul punto - come già rilevato dal Comitato in analoga circostanza - nei più recenti precedenti in cui è stata prevista la previa intesa per l'esercizio della delega, essa non è stata esercitata (articolo 24, comma 2, della legge n. 328 del 2000; articolo 1, comma 2, della legge n. 53 del 2003; articolo 6 della legge n. 56 del 2005) ovvero è stata esercitata sulla base del parere, in luogo dell'intesa, della Conferenza unificata (alla delega di cui all'articolo 6 della legge n. 172 del 2003 è stata data attuazione con il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 che richiama in premessa solo l'acquisizione del parere reso dalla Conferenza) o addirittura è stata esercitata anche in presenza di un esplicito diniego di intesa sul provvedimento (alla delega di cui all'articolo 4 della citata legge n. 53 del 2003, in materia di alternanza scuola-lavoro, è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 77 del 2005, il cui preambolo dà conto della «mancata intesa»); peraltro, la previa intesa prevista, finalizzata ad una stesura di un testo condiviso tra Governo statale e Giunte regionali, rende potenzialmente meno incisivi i successivi pareri parlamentari;
inoltre, il disegno di legge prevede, all'articolo 5, l'istituzione nell'ambito della Conferenza unificata della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, superando quindi la cornice tracciata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che individua nelle tre Conferenze ivi previste (Stato-Regioni, Stato-città

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e autonomie locali ed Unificata) gli unici soggetti chiamati ad intervenire in tutti i processi decisionali di interesse regionale e delle autonomie;
il provvedimento adotta espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad esempio, all'articolo 2, comma 2, lettera b), si utilizza l'espressione lealtà istituzionale in luogo di quella, più usuale, di leale cooperazione; alla lettera o) del medesimo comma compare la locuzione «continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri»; l'articolo 4 prevede che alla Commissione tecnica paritetica ivi prevista partecipi anche un rappresentante tecnico per ciascun ramo del Parlamento, senza chiarire se esso debba essere dipendente dell'organo che lo designa; l'articolo 12, alla lettera l), richiama la «premialità ai comuni», mentre invece dovrebbe riferirsi a tutti gli enti locali; l'articolo 15 indica tra i parametri di valutazione degli interventi statali ivi previsti anche la «considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo... ai diritti della persona»; l'articolo 24, comma 1, lettera a) si riferisce alle «Agenzie regionali delle entrate» e non, come sarebbe corretto, alle «Direzioni regionali»;);
il disegno di legge presentato dal Governo al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); quest'ultima risulta redatta secondo il modello antecedente a quello attualmente in vigore in quanto il disegno di legge è stato presentato prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 6 - secondo cui «almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» - si proceda a definire, in conformità al dettato costituzionale, gli oggetti del decreto legislativo ivi previsto, per la cui adozione viene fissato un termine più breve di esercizio rispetto a quello entro cui spetta al Governo l'esercizio del potere legislativo relativo alla delega conferita dall'articolo in esame, salvo che non si intenda unificare il termine di esercizio della delega al fine di evitare incertezze rispetto al fattore temporale.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2, commi 3 e 4 - ove si definiscono i meccanismi procedurali per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreti legislativi - dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere, sia per il primo che per il secondo parere, che le Commissioni possano attivare un meccanismo di proroga del termine, analogamente a quanto è consentito alla Commissione bicamerale di cui al successivo articolo 3; dovrebbe altresì precisarsi se la richiesta di proroga possa essere avanzata, oltre che nel caso in cui la materia oggetto degli schemi di decreto legislativo sia particolarmente complessa oppure quando si verifichi l'assegnazione contemporanea alla Commissione per l'espressione del parere di un elevato numero di atti, anche per l'ipotesi in cui gli schemi di decreto siano presentati in prossimità della scadenza del termine per l'esercizio della delega, come viene ordinariamente previsto in presenza di disposizioni di delega complesse;
all'articolo 17 - ove si impegna il Governo a proporre, nell'ambito del disegno di legge finanziaria «norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica» e l'attivazione di un «piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza»

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- dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in esame come novella dell'articolo 11 della legge di contabilità generale n. 468 del 1978, atteso che la norma in esame prefigura nella sostanza un ampliamento del contenuto tipico della legge finanziaria; al riguardo, dovrebbe altresì verificarsi l'opportunità di precisare quali siano gli strumenti giuridici attivabili nel corso del procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza»;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 2 - ove si indicano i principi e criteri direttivi generali della delega - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare quale sia la reale portata normativa delle lettere i) e m), che, rispettivamente, impongono al legislatore delegato «la coerenza con i principi di cui all'articolo 53 della Costituzione» ed il «rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», trattandosi evidentemente di principi costituzionali la cui osservanza prescinde da una specifica previsione;
all'articolo 10 - ove sono stabiliti i principi e criteri direttivi specifici concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni - dovrebbe precisarsi che il primo comma e la rubrica dell'articolo si riferiscono alle sole funzioni amministrative trasferite alle regioni;
all'articolo 11, comma 1, lettera g) - ove si indica come principio di delega la «valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, dei territori montani e delle isole minori» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se si tratti di due diversi criteri di valutazione tra cui effettuare una ponderazione, atteso che in esso appaiono emergere finalità tra loro divergenti: mentre per «l'ottimale svolgimento» delle funzioni la dimensione demografica deve essere in via generale consistente (per consentire, ad esempio, la prestazione di servizi a costi unitari minori), la salvaguardia dei piccoli comuni richiede invece che vengano tutelate anche le dimensioni demografiche numericamente esigue;
all'articolo 13, comma 1, lettere f) e h), nonché all'articolo 20, comma 1, lettera c) - ove si dispone in merito di fondi perequativi - dovrebbe integrarsi il riferimento agli enti locali con un espresso riferimento anche alle città metropolitane, in coerenza con quanto statuito alla lettera a) del citato articolo 13, che infatti istituisce due fondi perequativi: uno a favore dei comuni ed uno a favore delle province e delle città metropolitane;
all'articolo 22 - che reca una normativa transitoria per le città metropolitane «fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge» - dovrebbe individuarsi con maggiore chiarezza l'efficacia temporale delle disposizioni che riguardano le funzioni e l'attribuzione delle risorse alle medesime città metropolitane di nuova istituzione, dal momento che la formulazione letterale del comma 9 non consente di definire in modo univoco se esso sia immediatamente operativo (sia pure in via provvisoria) ovvero se la sua efficacia risulti subordinata all'attuazione della nuova legge in materia, circostanza che inciderebbe sulla stessa finalità della disposizione transitoria in oggetto; infatti la disposizione in commento fissa la propria efficacia «dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi», che dovrebbero dunque essere quelli indicati dal comma 7 (La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge) e che presuppongono l'avvenuta adozione della suddetta disciplina organica;

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analogamente, all'articolo 23 - volto ad introdurre l'Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, anche in questo caso fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane - dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire con maggiore nettezza l'ambito temporale di vigenza della disciplina che, da un lato, appare immediatamente operativa in quanto consente al Consiglio comunale (che assume il nome di Assemblea capitolina) di adottare appositi regolamenti per lo svolgimento di ulteriori funzioni amministrative e dall'altro lato stabilisce, al medesimo comma 4, che il nuovo Statuto di Roma capitale possa essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo che, ai sensi del comma 5, disciplina «l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale»;
al medesimo articolo 23, comma 4 - ove si prevede «lo statuto di Roma capitale che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» - dovrebbero verificarsi le ragioni giustificative della deroga alla disposizione secondo cui «le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto» (articolo 10 delle preleggi); dovrebbe inoltre valutarsi l'esigenza di incidere testualmente sul testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, ove è contenuto l'elenco degli atti da pubblicare nella «Gazzetta Ufficiale»;
all'articolo 26, comma 2, lettera c) - secondo cui i decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che «siano previsti adeguati meccanismi diretti a coinvolgere e cointeressare regioni ed enti locali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale e nel contrasto all'elusione fiscale» - dovrebbe verificarsi se sia necessaria tale disposizione che appare meramente ripetitiva dei principi e criteri direttivi già indicati all'articolo 2, comma 2, lettera d), volti a prevedere il «coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale» e ancora ripetuta, in termini diversi, dall'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 5), sia dall'articolo 26, comma 2, lettera c).».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.