CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 marzo 2009
149.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 marzo 2009. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Giuseppe BERRETTA (PD), pur ricordando che il concetto di autonomia dei territori locali rientra a pieno titolo nella tradizione culturale dei partiti della sinistra, nonché in quella delle forze politiche di ispirazione cattolico-democratica, esprime perplessità sul provvedimento in esame, paventando il rischio che dall'attuazione della delega in esso prevista possano derivare conseguenze negative soprattutto per le regioni meridionali. Ritiene infatti che, per una riforma in senso federale delle istituzioni, non si possa prescindere da una attenta valutazione dello stato attuale di svantaggio delle regioni del Mezzogiorno, che invece alcune forze politiche - propugnatrici della riforma - sembrerebbero non prendere nella debita considerazione. Precisa che a destare la sua preoccupazione non è solo il contenuto della legge di delegazione in esame, ma l'insieme dei provvedimenti che il Governo ha inteso adottare nei primi mesi di legislatura, che denotano una scarsa propensione dell'Esecutivo a valutare le reali problematiche del Sud Italia. Rileva, infatti, che gran parte degli strumenti normativi utilizzati per far fronte alla crisi economica sono stati finanziati attingendo al Fondo per le aree sottosviluppate, con ciò privando

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tali zone di un sostegno fondamentale nella prospettiva di un loro effettivo rilancio. Fa notare, invece, che solo attribuendo priorità alla questione meridionale nella predisposizione delle politiche pubbliche si può garantire al Paese una sollecita fuoriuscita dalla crisi economica in atto.
Manifesta poi una profonda contrarietà rispetto all'assunto ideologico da cui ritiene siano partiti i fautori della presente riforma, che fa riferimento al concetto di residuo fiscale pro capite ed a presunte esigenze di redistribuzione delle risorse tra i territori del Nord e quelli del Sud. Ritiene inaccettabile la volontà di favorire i territori del settentrione sulla base dell'argomentazione che essi, pur essendo maggiormente produttivi e dotati di maggior capacità fiscale, con l'attuale assetto istituzionale riceverebbero meno risorse in vista del finanziamento dei servizi da erogare. Al riguardo, fa notare che i territori geografici non possono essere considerati unità di riferimento fiscale, considerato che spetta invece ai cittadini - veri produttori di reddito - il ruolo di contribuire alla collettività in ragione delle proprie capacità e secondo criteri di progressività. Inoltre, rileva che, a rigor di logica, se proprio si volesse portare all'estremo l'impostazione di fondo presente nel provvedimento in esame, si dovrebbe giungere alla conclusione di applicare il criterio di progressività nell'imposizione fiscale anche alle unità territoriali, con la conseguenza che le zone maggiormente produttive sarebbero sottoposte ad una maggiore tassazione. Ritiene pertanto che la filosofia ispiratrice del presente provvedimento, anziché porre al centro della riforma federalista i bisogni delle persone e i diritti di cittadinanza, mini alla radici le ragioni di appartenenza alla comunità nazionale, facendo venir meno quel patto di convivenza che tiene unite popolazioni residenti in parti diverse del territorio.
Nel dare atto al presidente di aver colto nella sua relazione l'esigenza di valorizzare il sistema delle autonomie territoriali in un quadro unitario di sviluppo sostenibile e solidale del Paese, paventa dunque il rischio che il provvedimento in esame costituisca uno dei tanti atti di noncuranza nei confronti del Mezzogiorno posto in essere dallo Stato; quest'ultimo, nel corso degli anni, con il concorso negativo delle classi dirigenti locali, avrebbe infatti contribuito al rafforzamento dello stato di emarginazione di vaste zone del territorio nazionale.
Pur ravvisando l'esigenza di provvedere ad una riqualificazione della spesa, soprattutto in taluni settori pubblici, come quello della sanità, sottolinea la necessità di garantire pari diritti di cittadinanza in tutto il territorio del Paese, anche in un quadro di riorganizzazione in senso federale dello Stato. Fa notare infatti che da ricerche empiriche e oggettive risulta evidente che dietro l'applicazione di modelli rigidamente federalisti si celi il rischio di determinare un progressivo aumento delle disuguaglianze nei territori più poveri, con un costante loro arretramento sul piano dei diritti civili e sociali, come è avvenuto in Paesi come Cina e Brasile, nei quali sono state attuate varie forme di decentramento dei poteri.
Con riferimento alle parti di più stretta competenza della XI Commissione, si sofferma poi sull'articolo 2, comma 2, lettera ff), che prospetta il conferimento ai diversi livelli di governo di una apposita autonomia nella gestione della contrattazione collettiva, introducendo nell'ordinamento un decentramento sempre più spinto in materia di disciplina del pubblico impiego. In tale contesto, rileva una contraddizione con il contenuto della legge di delegazione proposta dal Ministro Brunetta in tema di lavoro pubblico, recentemente approvata dal Parlamento, che mirerebbe invece ad un potenziamento del ruolo della legislazione in materia di disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, in luogo della contrattazione tra le parti.
Ritiene in conclusione che il disegno di legge in esame possa mettere a repentaglio l'intero sistema di welfare e lo stesso diritto al lavoro dei cittadini, attese le difficoltà di gestire l'erogazione dei servizi sociali e i rapporti sindacali ad un livello sempre più decentrato e disarticolato, come previsto dal modello federalista,

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soprattutto in quei territori dove la presenza delle organizzazioni sindacali è più debole.

Elisabetta RAMPI (PD), nel ringraziare il presidente per la puntuale ed equilibrata relazione svolta nella seduta di ieri, invita a riflettere con cautela sulla materia recata dal provvedimento in esame, evitando di esasperare gli aspetti ideologici e valorizzando, invece, il sistema delle autonomie locali, attraverso l'introduzione di un federalismo realmente responsabile, basato sul principio costituzionale di sussidiarietà. In tal senso, auspica che il disegno di legge in titolo possa essere migliorato e reso più coerente sotto i profili richiamati, in modo che ad esso possano anche seguire una seria riforma delle autonomie e il superamento del bicameralismo perfetto, con l'introduzione di un Senato federale in grado di diventare la sede di compensazione delle istanze locali.
Rileva, quindi, che il testo all'esame della Camera presenta numerosi aspetti contraddittori e non coglie la forte esigenza di sburocratizzazione proveniente dai cittadini, che richiedono un'amministrazione più semplice e più vicina ai loro bisogni. Per tali ragioni, ritiene che vi sia l'evidente rischio di un abbassamento del livello dei servizi, della creazione di sovrastrutture amministrative, della complicazione nell'uso delle risorse e, in ultima analisi, della nascita di una nuova «casta» politica a livello territoriale. In proposito, pertanto, segnala la necessità di muoversi verso un obbligo di trasparenza assoluta (ad esempio, generalizzando la consultazione su Internet dei bilanci degli enti locali), nonché verso un allineamento della spesa che sia ispirato dalla valutazione del livello dei servizi resi ai cittadini. Osserva che, al contrario, il disegno di legge approvato dal Senato e le altre iniziative adottate dal Governo in materia sembrano non andare in questa direzione, se è vero che - anche di recente - i comuni più virtuosi sono stati penalizzati rispetto a quelli più disinvolti e che gli stessi comuni non possono neanche contare su risorse certe, sia a causa del mancato gettito sostitutivo delle risorse perse con l'abolizione dell'ICI sia in ragione della previsione per cui lo Stato continua a distribuire gli introiti tra i vari livelli di governo territoriale.
Passando alle parti del testo di più diretto interesse della XI Commissione, si sofferma anzitutto sull'articolo 2, comma 2, lettera ff), che introduce un principio di decentramento della contrattazione da valutare - a suo avviso - con estrema cautela. Segnala, infatti, che l'avere un livello di contrattazione collettiva legato al territorio può costituire una buona occasione per rendere più partecipi i lavoratori al raggiungimento degli obiettivi, ma che, al contempo, il meccanismo federalista non può in sé garantire la soluzione del problema, se non è accompagnato da una riflessione con le parti sociali su ambiti e criteri di applicazione. Rileva, inoltre, la problematicità dell'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 3) del testo, il quale introduce il principio di territorialità dei tributi, che giudica astrattamente corretto sotto un profilo generale, ma suscettibile di creare possibili squilibri soprattutto nel caso di aziende - anche a carattere multinazionale - con unità produttive dislocate in diversi ambiti territoriali.
Quanto, poi, all'articolo 15 del disegno di legge in esame, dichiara di condividerne l'impostazione complessiva, ma di temere che - come avvenuto anche di recente - esso possa dare luogo a vere e proprie regalie da parte del Governo nei confronti di taluni enti locali meno meritevoli, penalizzando i più virtuosi. A tale riguardo, invita a riflettere sull'esigenza di arricchire la disposizione con l'indicazione di criteri più certi, individuando altresì le aree con maggiori sofferenze. Si sofferma, infine, sulle disposizioni del testo che disciplinano il trasferimento del personale, segnalando che si tratta di materie da sottoporre alla contrattazione con le parti sociali, che va valorizzata per ricostruire - al pari del complesso del provvedimento - basi solide di coesione sociale.

Teresa BELLANOVA (PD), dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni

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espresse dai deputati Berretta e Rampi, esprime apprezzamento per il contenuto della relazione svolta dal presidente, che testimonia, a suo avviso, un approccio alla materia scevro da condizionamenti ideologici. Si domanda, tuttavia, se la maggioranza nella sua interezza intenda tenere un comportamento dello stesso tenore e, dunque, manifestare una disponibilità ad avviare un confronto costruttivo sul merito del provvedimento, evitando di porre in essere atteggiamenti meramente propagandistici.
Nel soffermarsi sull'impianto generale del provvedimento, ritiene infatti che esso rechi un contenuto non pienamente condivisibile, atteso che rimangono alcuni nodi irrisolti che fanno riferimento soprattutto alle oggettive condizioni di svantaggio delle regioni meridionali. Pur condividendo in linea di principio l'esigenza di superare il concetto di spesa storica in favore di quella standard, si interroga su come poter conciliare tale impostazione, che presuppone una parità di trattamento sul fronte della spesa pubblica, con l'esigenza di mantenere lo stesso livello dei servizi in territori che presentano una capacità fiscale estremamente ridotta, nonché un gap elevato in termini di infrastrutture e di sviluppo economico.
Ritiene, in proposito, che il modello federalista proposto nel provvedimento in esame possa aumentare la distanza tra regioni settentrionali e Mezzogiorno d'Italia, soprattutto nel campo dei servizi sociali e delle opportunità per le donne, anche considerato che - ad esempio - l'offerta di asili nido nel Sud risulta, ad oggi, assai inferiore e che vi sono minori opportunità sul versante dell'occupazione femminile: in tal senso, evidenzia come l'attestarsi sulla spesa standard possa provocare una sostanziale incapacità delle regioni meridionali di risollevarsi sotto il profilo delle risorse pubbliche destinate ai servizi, condannandole a rimanere ancorate ai livelli attuali.
In conclusione, nel ritenere che i cittadini delle zone più arretrate del Paese non possano scontare in modo così evidente le gravi mancanze delle classi dirigenti che si sono succedute nel tempo a livello locale, invoca decisioni chiare e sollecite a sostegno dei territori più svantaggiati. In particolare si tratterebbe, a suo avviso, di scegliere tra un incremento generalizzato della spesa pubblica complessiva e il richiamo ad un maggior senso di responsabilità di quei territori più sviluppati, che sono chiamati ad un maggior sacrificio in nome dell'interesse dell'intera Nazione, a vantaggio delle zone più arretrate del Paese. Auspica pertanto che su tali tematiche i gruppi di maggioranza - che sono i primi a dover fornire le risposte più adeguate - siano disponibili ad una seria interlocuzione politica in Commissione.

Stefano SAGLIA, presidente e relatore, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, avverte che al termine del dibattito di carattere generale, prima di formalizzare una proposta di parere sul provvedimento in titolo, si riserva di svolgere proprie considerazioni sulle diverse questioni sollevate.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Stefano SAGLIA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri ha già avuto luogo un ampio dibattito, nel corso del quale - dopo lo svolgimento della relazione introduttiva - i gruppi di opposizione hanno posto diverse questioni di merito.
Considerato, peraltro, che l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella prossima settimana e che non vi sono, al momento, ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 marzo 2009. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 15.15.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 344 Bellotti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, osserva che la proposta di legge n. 344 è volta a disciplinare - ponendo ordine in maniera completa e adeguata alla relativa normativa - una categoria di lavoratori sottoposti a condizioni di attività e operazioni usuranti; infatti, le disposizioni in esame intendono definire lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche, dettando la legislazione di principio ed individuando gli obblighi posti in capo agli operatori e alle imprese. Fa presente, quindi, che il provvedimento riproduce, in ampia misura, il testo di altre proposte di legge discusse nelle passate legislature: la proposta di legge in esame si compone di 25 articoli, suddivisi in quattro Capi.
Rileva che il Capo I definisce l'oggetto e la finalità del provvedimento e l'ambito di applicazione, delimitando il concetto di «attività subacquee» distinte in due differenti settori (lavori subacquei ed iperbarici, servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo); il Capo II, con riferimento ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina l'attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche.
Osserva che, in primo luogo, si prevede l'istituzione di elenchi e l'introduzione di specifici documenti per la regolamentazione e il controllo dei diversi profili delle attività del settore. In particolare, viene istituito anzitutto l'elenco regionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, presso gli assessorati competenti delle singole regioni, con la possibilità per l'operatore iscritto in una regione di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea (articolo 4). L'elenco è articolato in qualifiche professionali (articolo 5). L'iscrizione all'elenco diviene requisito necessario per l'esercizio di attività professionali di operatore subacqueo e iperbarico.
Al riguardo, evidenzia l'opportunità di valutare la disposizione alla luce della costante giurisprudenza dell'Autorità antitrust, la quale in varie occasioni ha ribadito che la previsione dell'iscrizione ad albi, registri o elenchi quale condizione per l'esercizio di una professione configura, di norma, una indebita restrizione della concorrenza. Ricorda, peraltro, che il provvedimento dispone anche la creazione dell'elenco regionale delle imprese subacquee ed iperbariche, presso gli assessorati competenti delle singole regioni (articolo 7), con la possibilità per l'impresa iscritta in una regione di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea, nonché del registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti usati nelle attività subacquee dalle imprese (articolo 9, comma 2) e del libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici, dove devono essere annotati l'idoneità medica, eventuali infortuni e le immersioni effettuate (articolo 10).
Fa presente che, in secondo luogo, si provvede all'individuazione dei requisiti di istruzione e formazione e dell'idoneità medica per svolgere l'attività di operatore subacqueo ed iperbarico e dei requisiti di sicurezza e qualità delle imprese subacquee ed iperbariche, in sede di prima applicazione della legge e a regime. A regime, gli «operatori subacquei ed iperbarici», per essere iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4, devono essere in possesso, tra l'altro, del certificato di abilitazione professionale rilasciato da istituti legalmente riconosciuti e dell'idoneità psico-attitudinale, attestata da apposito certificato medico rilasciato da medici specializzati (articolo 6). In sede di prima applicazione della legge, possono iscriversi

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all'elenco regionale tutti gli operatori subacquei ed iperbarici che, entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco, dimostrino di possedere una specifica professionalità documentata attraverso al presentazione del libretto individuale (articolo 12, comma 1).
Segnala, inoltre, che a regime possono essere iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 7 le imprese che posseggano appositi requisiti di sicurezza e di qualità e che abbiano stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai lavoratori e ai terzi dalle attività subacquee ed iperbariche (articolo 7). Al contempo, si prevede che in sede di prima applicazione della legge le imprese potranno continuare ad operare sino a dodici mesi dall'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 7, anche se non iscritte; inoltre possono ottenere l'iscrizione nell'elenco le imprese che - come sembrerebbe, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 7 - dimostrino di aver operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici (articolo 12, commi 2 e 3).
Infine, rileva che il provvedimento introduce norme per la sicurezza degli operatori nello svolgimento di attività subacquee ed iperbariche, prevedendo la certificazione medica dello stato di salute dell'operatore (articolo 6, comma 1, lettera e), l'obbligo per le imprese subacquee ed iperbariche di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 8, comma 1) e l'obbligo in capo agli operatori subacquei ed iperbarici (sia imprenditori sia lavoratori dipendenti) di frequentare corsi di aggiornamento teorico pratico con particolare riguardo alle tecniche di supporto cardio-circolatorio e nell'ambito della sicurezza (articolo 8, comma 2).
Sottolinea, poi, che il Capo III disciplina i servizi subacquei turistico-ricreativi. In tale ambito, l'articolo 14, con riferimento a tali servizi, definisce: le immersioni subacquee a scopo turistico-ricreativo, escludendo dall'applicazione del provvedimento le attività subacquee di tipo agonistico; il brevetto subacqueo; l'istruttore subacqueo; la guida subacquea; i centri di immersione e di addestramento; le organizzazioni didattiche subacquee. Al contempo, l'articolo 15 prevede l'istituzione degli elenchi regionali degli operatori subacquei del settore turistico ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni: istruttori subacquei; guide subacquee; centri di immersione e di addestramento; enti no profit.
Osserva che l'articolo 16 disciplina l'attività degli istruttori subacquei e delle guide subacquee, subordinandola all'iscrizione nell'elenco regionale apposito. A tal fine, gli istruttori e le guide devono essere in possesso, tra l'altro, di un brevetto apposito rilasciato, al termine di un apposito corso, da una delle organizzazioni didattiche di cui all'articolo 19, di una copertura assicurativa per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività subacquee, dell'idoneità medica attestata da apposito certificato medico specialistico.
Fa presente, altresì, che l'articolo 17 detta i requisiti per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento, subordinandola all'iscrizione nell'elenco regionale. A questo scopo, i centri devono essere in possesso, tra l'altro, della disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee e in perfetto stato di funzionamento e di attrezzature di primo soccorso. I centri sono inoltre tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa per incidenti connessi alle attività svolte. Inoltre, i centri devono avvalersi, per la propria attività, esclusivamente degli istruttori e delle guide iscritti in uno degli elenchi regionali. Ricorda, inoltre, che l'articolo 18 prevede che anche le associazioni no profit possano svolgere attività di centro di immersione in modo continuativo, purché iscritte nell'apposito elenco regionale (a tal fine devono essere in possesso, tra l'altro, di attrezzature specifiche per le immersioni, di attrezzature di primo soccorso e di una copertura assicurativa). Osserva quindi che, anche con riferimento all'obbligo di

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iscrizione negli elenchi regionali previsti dai summenzionati articoli 17, 18 e 19, andrebbe valutata la problematicità con riferimento alla costante giurisprudenza dell'Autorità antitrust, la quale in varie occasioni ha ribadito che la previsione dell'iscrizione ad albi, registri o elenchi quale condizione per l'esercizio di una professione configura, di norma, una indebita restrizione della concorrenza.
Si sofferma, infine, sull'articolo 19, che prevede l'istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche per le attività subacquee del settore turistico ricreativo, a cui è riservato il rilascio del brevetto di istruttore o di guida subacquea, nonché sull'articolo 20, che dispone in merito all'uso delle denominazioni. Rileva poi che: l'articolo 21 prevede che le attrezzature usate nell'attività subacquea devono rispondere a determinati standard di sicurezza ed affidabilità e, a tal fine, prevede l'obbligo di tenere un apposito registro; l'articolo 22 istituisce il libretto individuale di immersione degli istruttori e delle guide, dove annotare le immersioni effettuate; l'articolo 23 dispone in merito alla disciplina transitoria per i servizi subacquei turistico-ricreativi, mentre il capo IV detta le disposizioni finali, stabilendo che il provvedimento non deve determinare oneri per la finanza pubblica (articolo 24) e disponendo in merito all'entrata in vigore del provvedimento (articolo 25).

Stefano SAGLIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.
C. 717 Fedi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2009.

Stefano SAGLIA, presidente, con riferimento al provvedimento all'esame della Commissione, segnala preliminarmente che, anche in occasione delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva, era stata prospettata, a taluni degli interlocutori coinvolti, la questione dell'effettiva necessità del ricorso a un intervento di carattere legislativo primario per la soluzione del problema affrontato dal progetto di legge in titolo. Al riguardo, fa presente che è stato da più parti confermato che non risulta allo stato possibile risolvere il problema con un atto amministrativo o con una determinazione pattizia tra le parti, essendo rimesso alla legge il compito di superare gli ostacoli esistenti all'esercizio di determinate prerogative sindacali da parte delle categorie interessate dal provvedimento medesimo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, intende anzitutto ricordare che il progetto di legge in esame si muove in uno spirito bipartisan, tanto che su questo argomento sono state proposte anche altre iniziative in diverse sedi. Nell'auspicio, dunque, che il lavoro sul testo sia condiviso e ispirato a principi di cooperazione, ricorda che la Commissione ha avuto modo di confrontarsi con alcune considerazioni degli organismi competenti (in particolare, dell'ARAN) in merito alla rappresentanza sindacale del personale a contratto in servizio presso la rete diplomatica. Da tale confronto, emerge che - non essendoci una disposizione di legge che riconosca alla categoria in esame la possibilità di esercitare le prerogative sindacali nei termini richiamati dal provvedimento - l'agente negoziale nazionale non può intervenire autonomamente su una tipologia di personale disciplinata in ambito pubblicistico, rendendosi dunque necessario il ricorso ad un atto normativo di modifica della legislazione vigente.
Ricorda, peraltro, che il diritto di elettorato attivo e passivo in ambito sindacale spetta, secondo le sedi, a circa il 50-60 per cento dei dipendenti in servizio, essendo

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escluso dal diritto di voto il personale in possesso di contratto regolato dalla legge locale: tale situazione creerebbe il paradosso di dipendenti che sarebbero sollecitati a chiedere la tutela delle organizzazioni sindacali del luogo, con evidenti problemi almeno in alcune aree territoriali del mondo, guidate da sistemi politici nei quali gli impiegati a legge locale dovrebbero essere rappresentati dal sindacato unico ivi presente. Per tali ragioni, ritiene utile dare forza al sindacato italiano, riconoscendogli il potere di mediazione al fine di risolvere eventuali contrasti senza ricorrere agli organismi locali.

Lucia CODURELLI (PD), preso atto dei chiarimenti forniti dal relatore, che possono aiutare ad interpretare in modo appropriato l'iniziativa legislativa in questione, invita la Commissione a vagliare con attenzione anche i profili di merito che emergono da altri interventi in itinere, che - senza alcun intendimento dilatorio - possono contribuire a rendere ancor più condiviso il percorso di approvazione di una eventuale normativa nella materia.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, nel condividere le considerazioni testé svolte, intende comunque sottolineare l'esigenza di non perdere un'ottima occasione per dare segnali di attenzione alle categorie oggetto del provvedimento in esame, atteso anche che sembrerebbe poter emergere un orientamento positivo dello stesso Ministero degli affari esteri per la tutela dei contrattisti a legge locale.

Stefano SAGLIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Marialuisa GNECCHI (PD) segnala che il suo gruppo - in considerazione dell'accelerazione che sembra caratterizzare l'ipotesi del Governo di differire a 65 anni l'età per il pensionamento delle donne nel pubblico impiego - intende presentare urgentemente un atto di sindacato ispettivo, nel quale prospettare anche la possibilità di contestare la stessa sentenza pronunciata sulla materia in sede comunitaria. A tal fine, intende comprendere se vi siano, nell'organizzazione dei lavori della prossima settimana, spazi per la trattazione dell'argomento in questione.

Stefano SAGLIA, presidente, ritiene che - atteso l'impegnativo calendario che si prevede per la prossima settimana - appare molto difficile fissare una seduta da dedicare ad interrogazioni a risposta immediata, per le quali la prima data utile sembrerebbe essere quella di martedì 24 marzo. Nel riservarsi di verificare, per detta data, la disponibilità del dicastero competente, invita pertanto i rappresentanti del gruppo del Partito Democratico - in caso di effettiva urgenza della questione - a valutare l'opportunità di presentare i preannunciati atti di sindacato ispettivo direttamente in Assemblea.

La seduta termina alle 15.40.