CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 marzo 2009
148.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 marzo 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie
C. 2227-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, rileva che il provvedimento, che dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 3 del 2009, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 26 febbraio 2009. In quella occasione, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento. In pari data, la Commissione affari costituzionali ha concluso l'esame del provvedimento, in sede referente, senza apportare modifiche al testo significative sotto il profilo finanziario. La Commissione, infatti, si è limitata a sopprimere l'articolo 1-bis, introdotto al Senato, durante l'esame in prima lettura, in materia di contributi per le elezioni europee. Il provvedimento all'esame dell'Assemblea

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non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo.
Relativamente agli emendamenti la cui quantificazione o copertura appaiono carenti o inidonee, rileva che l'articolo aggiuntivo 1.0131 modifica i criteri per la determinazione dell'ammontare dei rimborsi elettorali relativi alle consultazioni per il rinnovo della Camera, del Senato, dei Consigli regionali e del Parlamento europeo. In particolare, la proposta emendativa prevede che l'ammontare dei fondi sia pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di due euro per il numero degli iscritti nelle liste elettorali relative a ciascun organo da rinnovare, mentre in base alla legislazione vigente l'importo dei fondi risulta, in ciascuna legislatura, dalla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera. Al riguardo rileva che l'applicazione di tale nuovo parametro sembra determinare nel primo anno della legislatura maggiori oneri privi di copertura finanziaria. Segnala ancora che l'emendamento 2.11 rende permanenti le disposizioni, limitate all'anno 2009, in materia di voto dei cittadini temporaneamente all'estero per le consultazioni del Parlamento europeo, senza prevedere alcuna copertura finanziaria.
Con riferimento alle proposte per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala che gli articoli aggiuntivi 1.033, 1.034, 1.035, 1.036, 1.037, 1.038, 1.039, 1.041, 1.042, 1.043, 1.044, 1.045, 1.047, 1.048, 1.049, 1.052, 1.053, 1.054, 1.055, 1.056, 1.059, 1.060, 1.061, 1.063, 1.064, 1.065, 1.068, 1.069, 1.070, 1.071, 1.072, 1.075, 1.076, 1.077, 1.079, 1.080, 1.081, 1.084, 1.085, 1.086, 1.087, 1.088, 1.091, 1.092, 1.093, 1.095, 1.096, 1.097, 1.0100, 1.0101, 1.0102, 1.0103, 1.0104, 1.0107, 1.0108, 1.0109, 1.0111, 1.0112, 1.0113, 1.0116, 1.0118, 1.0120, 1.0122, 1.0124, 1.0126 e 1.0127 e 1.031 modificano i criteri per la determinazione dell'ammontare del fondo per i rimborsi elettorali relativi alle consultazioni per il rinnovo del Parlamento europeo. In particolare, le proposte emendative, pur non modificando espressamente l'articolo 1 della legge n. 157 del 1999, sembrano prevedere che il rimborso avvenga in una unica soluzione, anziché in un numero di annualità pari alla durata della legislatura. I contributi da erogare sono determinati nella misura massima di due o tre euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute, maggiorate del 5 o del 10 per cento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità che dall'applicazione di tali criteri di determinazione dei rimborsi derivi, in particolare nel primo anno di legislatura, la necessità di incrementare la dotazione del Fondo per i rimborsi riferiti all'elezione del Parlamento europeo. Ricorda ancora gli articoli aggiuntivi 1.018 e 1.021, che prevedono, in particolare, la costituzione, presso gli uffici consolari, di un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal Console o da un suo rappresentante e da componenti designati dai Comites e da ciascuna lista elettorale. Inoltre, l'articolo aggiuntivo 1.021 modifica le modalità di invio del plico elettorale ai cittadini residenti all'estero prevedendo che esso possa anche essere consegnato a mano e che l'invio avvenga, ove possibile, con modalità che consentano l'identificazione del ricevente. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie delle proposte emendative. Segnala ancora che l'articolo aggiuntivo 1.019 modifica le modalità di invio del plico elettorale ai cittadini residenti all'estero prevedendo che esso possa anche essere consegnato a mano e che l'invio avvenga necessariamente con posta raccomandata o con altro mezzo che consenta l'identificazione del ricevente. Segnala ancora che gli emendamenti 2.37, 2.10, 2.34 e 2.35 ampliano le categorie di soggetti ai quali applicare le disposizioni di cui all'articolo 2 in materia di voto dei cittadini temporaneamente all'estero, rispettivamente, a particolari categorie di pubblici dipendenti, agli studenti

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fuori sede, ai dipendenti italiani dell'ONU e delle relative agenzie, ai funzionari esperti e ai consulenti impegnati in missioni temporanee per organizzazioni internazionali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'ampliamento della platea dei destinatari disposto dalle proposte emendative determini un incremento degli oneri derivanti dall'articolo 2, già quantificati nella relazione tecnica. Segnala poi che gli emendamenti 2.13 e 2.15 riducono la durata della permanenza all'estero dei dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome e dei professori universitari e dei ricercatori ai quali si applica l'articolo 2 recante la disciplina del voto dei cittadini temporaneamente all'estero. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la riduzione della durata della permanenza all'estero dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 2, determini un ampliamento della platea dei destinatari suscettibile di determinare un incremento degli oneri derivanti dall'articolo 2, già quantificati nella relazione tecnica. Segnala ancora che l'emendamento 2.33 elimina la qualifica di «grandi» alle unità militari ai quali devono appartenere i componenti delle forze armate ai quali si applica l'articolo 2, recante la disciplina del voto dei cittadini temporaneamente all'estero. Al riguardo, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se tale modifica determini un ampliamento della platea dei destinatari suscettibile di incrementare gli oneri derivanti dall'articolo 2, già quantificati nella relazione tecnica. Con riferimento agli emendamenti 2.27, 2.28, 2.29 e 2.30, rileva che le proposte emendative riducono da 3.000, a, rispettivamente, 2.500, 2.000, 1.500 e 1.000 il numero di elettori da assegnare alle sezioni di raccolta estere ai sensi del comma 17-bis, dell'articolo 2. Al riguardo, fermo rimanendo che la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione dei seggi di scrutinio e non delle sezioni di raccolta, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità che dalle proposte emendative derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato connessi agli adempimenti amministrativi relativi all'istituzione di un numero maggiore di sezioni. Peraltro, ricorda che, in base alla legislazione vigente, ad ogni sezione è assegnato un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200.
Ricorda ancora che gli articoli aggiuntivi 2.010, 2.011, 2.012, 2.013, 2.014, 2.015, 2.016 e 2.017 sopprimono i commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge n. 470 del 1988, che limitano la platea dei soggetti che possono iscriversi all'AIRE e riducono, rispettivamente, da dodici a quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci mesi la durata delle attività all'estero svolte dai cittadini ai fini dell'esenzione dall'iscrizione degli stessi alla suddetta anagrafe. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se l'ampliamento dei soggetti da iscrivere nell'anagrafe dei residenti all'estero sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento 3.10 Tassone, che include gli studenti fuori sede tra le categorie di soggetti ai quali applicare le disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di voto dei cittadini temporaneamente all'estero anche agli studenti fuori sede, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'ampliamento della platea dei destinatari previsto dalla proposta emendativa determini un incremento degli oneri derivanti dall'articolo 3, già quantificati nella relazione tecnica. Segnala ancora gli articoli aggiuntivi 3.012, 3.015 e 3.016, che appaiono ampliare la platea dei soggetti ammessi al voto nella propria abitazione, prevedendolo per «gli elettori affetti da infermità - ovvero, negli articoli aggiuntivi 3.016 e 3.015, «gravissime infermità» - tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento» e non solamente per «gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali», come attualmente

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previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2006. Segnala, altresì, l'articolo aggiuntivo 3.011, il quale analogamente amplia la platea dei soggetti ammessi al voto nella propria abitazione, a quei soggetti per i quali l'allontanamento dalla dimora è reso impossibile per la presenza di barriere o perché «lo spostamento comporterebbe seri rischi di aggravamento dello stato di salute». La proposta emendativa specifica, inoltre, che la grave infermità rilevante al fine dell'ammissione al voto dalla propria dimora è quella di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che fa riferimento ad «una minorazione» tale da ridurre «l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente». Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 3.010 che specifica che la grave infermità rilevante al fine dell'ammissione al voto dalla propria dimora è quella di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che fa riferimento ad «una minorazione» tale da ridurre «l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente». Sul punto, chiede di acquisire l'avviso del Governo. Segnala poi gli articoli aggiuntivi 3.013 e 3.014, che prevedono che siano ammessi al voto nella propria abitazione anche i soggetti in regime permanente di assistenza domiciliare. Segnala infine l'articolo aggiuntivo 4.01, che prevede il differimento del termine per la presentazione delle domande per i rimborsi elettorali riferiti alle consultazioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige del 9 novembre 2008, consentendo altresì che le quote di rimborso relative all'anno 2008 vengano corrisposte in un'unica soluzione entro 45 giorni dalla scadenza del termine differito. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta, anche in considerazione del fatto che in base alla legislazione vigente non è prevista l'erogazione di quote di rimborsi per il rinnovo del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige con riferimento all'anno 2008.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con il relatore per quel che concerne l'assenza di profili problematici di carattere finanziario del testo del provvedimento. Chiede, invece, un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate con riferimento alle proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza segnalata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata per le ore 9 di domani.

La seduta termina alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 marzo 2009 - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione.
Atto n. 64.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Remigio CERONI (PdL), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione.Segnala, in particolare, che il decreto introduce il divieto di impiegare aerei subsonici civili a reazione con massa a decollo uguale o superiore a 34 tonnellate

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o la cui configurazione massima certificata corrisponda a più di 19 posti passeggeri, al fine di assicurarne un minore impatto ambientale secondo quanto previsto dalla disciplina internazionale vigente. Più specificamente, si prevede, agli articoli 2, 5 e 6, l'individuazione dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) quale soggetto responsabile dell'applicazione del decreto in esame e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie - da 30.000 a 150.000 euro - nel caso d'impiego dei suddetti aerei in modo non conforme alle prescrizioni internazionali. L'articolo 7 prevede, inoltre, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo speciale, da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, per la promozione e lo sviluppo di studi finalizzati alla prevenzione degli effetti connessi all'impiego dei suddetti aerei. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente sono definite le modalità di destinazione al fondo speciale e di impiego delle predette entrate. L'articolo 9 prevede, infine, l'obbligo di neutralità finanziaria, in base al quale l'ENAC dovrà dare attuazione ai compiti derivanti dalla disciplina in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, ritiene, in primo luogo, che, al fine di confermare l'effettiva idoneità della clausola di neutralità finanziaria ad evitare l'insorgenza di maggiori oneri a carico dell'ENAC, andrebbe chiarita, anche alla luce del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 7, l'effettiva possibilità di far fronte all'assegnazione dei nuovi compiti di vigilanza e controllo, previsti dalla disciplina in esame, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Poiché, infatti, le entrate da sanzioni costituiscono, a legislazione vigente, una delle fonti di finanziamento dell'Ente, andrebbe confermato che - come implicitamente stabilito dall'articolo 9 del testo - l'ENAC sia in grado di esercitare i compiti di nuova attribuzione nell'ambito delle dotazioni disponibili e, quindi, senza la necessità di utilizzare gli introiti delle nuove sanzioni di cui all'articolo 5. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, ricorda che la relazione illustrativa precisa che l'articolo 7 è volto a dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 34 del 2008 (legge comunitaria per il 2007), le quali prevedono che le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo confermi che si tratti di sanzioni di nuova istituzione e che chiarisca che la disposizione in esame, assegnando le somme derivanti dalle suddette sanzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia coerente con la previsione contenuta nella legge comunitaria per il 2007, e precedentemente richiamata, la quale dispone che le somme derivanti dalle sanzioni siano assegnate «alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse». Valuta, infine, opportuno che il Governo chiarisca se sia opportuno riformulare la disposizione in esame prevedendo, esplicitamente, il previo versamento delle somme derivanti dalle sanzioni all'entrata del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate, conferma che l'ENAC è in grado di esercitare i compiti derivanti dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala inoltre che l'assegnazione dei proventi delle sanzioni all'ENAC, ai sensi dell'articolo 7 del decreto, è coerente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 34 del 2008 e, in questa ottica, valuta opportuno prevederne il versamento

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all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Osserva sul punto che le sanzioni di cui all'articolo 5, essendo di nuova istituzione, non sono già scontate nel bilancio dello Stato.

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
l'ENAC è in grado di esercitare i compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
l'assegnazione dei proventi delle sanzioni all'ENAC, ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto, è coerente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 34 del 2008;
nel presupposto che le sanzioni di cui all'articolo 5, essendo di nuova istituzione, non siano già scontate nel bilancio dello Stato.

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
sostituire l'articolo 7 con il seguente: «Art. 7 (Istituzione fondo) 1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati ad uno specifico fondo da istituire, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la promozione e lo sviluppo di studi finalizzati alla prevenzione degli effetti connessi all'impiego degli aerei subsonici.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità di impiego delle risorse iscritte nel fondo di cui al comma 1».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.
Atto n. 63.

(Rilievi alle Commissioni II e III).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, nel segnalare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, rileva che l'articolo 1, comma 2, prevede la designazione del Ministero dello sviluppo economico quale Autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 423/2007, in quanto Autorità nazionale competente all'applicazione del regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. Inoltre, il successivo comma 3 dispone l'acquisizione da parte dell'Autorità competente, del parere obbligatorio ma non vincolate del Comitato consultivo per

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l'esportazione dei beni a duplice uso ai fini dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione, diniego, revoca, modifica o sospensione. L'articolo 3 prevede l'obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dall'articolo 2 per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007, all'Autorità competente, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato di sicurezza finanziaria, mentre l'articolo 4 prescrive un obbligo di neutralità finanziaria, in base al quale le amministrazioni interessate devono provvedere all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme, limitandosi a confermarne la neutralità finanziaria e il connesso obbligo a provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili. Al riguardo, segnala che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, nel presupposto che il Ministero dello sviluppo economico sia in grado di garantire l'espletamento dei nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, non pregiudicando lo svolgimento di altre attività. Sul punto, chiede di acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula una proposta di valutazione favorevole sul testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.