CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 9 marzo 2009
147.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Lunedì 9 marzo 2009. - Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. - Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 17.15.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, informa che sono stati presentati 603 emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge C 2105 (vedi allegato), alcuni dei quali sono inammissibili, in quanto vertenti su materie che non appaiono riconducibili a quelle del provvedimento, ovvero in quanto prive di adeguata copertura finanziaria.
Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del Regolamento medesimo, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile. Al riguardo va altresì ricordato che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

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Per quanto concerne i profili finanziari, la citata disposizione dell'articolo 123-bis del Regolamento comporta che alle proposte emendative riferite al presente provvedimento debba applicarsi l'obbligo di compensatività degli effetti finanziari.
Alla luce di tali criteri, risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:
Ria 1.01, 1.02 e 1.03 i quali recano una delega al Governo per la revisione del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
Messina 2.64, il quale introduce tra i principi di delega la soppressione delle Comunità montane, dei Consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, delle autorità d'ambito territoriale ottimale;
Baretta 11.02 il quale reca disposizioni volte a consentire la stipula di accordi tra regioni e province autonome al fine di assicurare servizi omogenei nei comuni contermini;
Borghesi 22.01, il quale modifica i requisiti previsti dal Testo unico per gli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, per la costituzione delle circoscrizioni;
Barbato 23.03, Cambursano 23.06, Messina 23.04, Borghesi 23.01 e Cambursano 23.05 i quali sopprimono, rispettivamente, le Autorità di ambito territoriale, i Consorzi di bonifica, i Consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani e le Comunità montane.

Tali emendamenti sono tutti volti a dettare disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali senza un collegamento diretto con il tema del federalismo fiscale. È evidente come in tal modo si amplierebbe in maniera significativa l'oggetto del provvedimento al nostro esame, coinvolgendo una materia obiettivamente estranea e, peraltro, di notevole complessità, che merita di essere affrontata in tutti i suoi aspetti ma in una sede propria.
Risultano, invece, inammissibili per carenza di compensazione le seguenti proposte emendative:
l'emendamento Commercio 2.120, che introduce una deroga di carattere generale al patto di stabilità interno, senza prevedere alcuna forma di compensazione;
l'emendamento Calvisi 20.22, il quale sopprime il patto di stabilità interno per le regioni, di cui all'articolo 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008, senza prevedere alcuna forma di compensazione;
l'emendamento Ciocchetti 23.3 che al comma 26 autorizza un contributo in favore della città di Roma di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 23, senza prevedere la relativa copertura finanziaria;
gli emendamenti Rubinato 20.11, 20.13, 20.14, 20.15 e 20.16, i quali prevedono interventi di riequilibrio finanziario in favore degli enti locali finanziariamente sottodotati, e che recano una copertura realizzata sulla Tabella C, indeterminata nell'ammontare.

Informa quindi che eventuali ricorsi in merito alle declaratorie di ammissibilità potranno essere presentate entro le ore 19,30 della giornata odierna.
Avverte inoltre che nella giornata di oggi, come già preannunciato ai componenti delle Commissioni, non avranno luogo votazioni, e che gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, sono convocati al termine della seduta, per stabilire come organizzare il prosieguo dei lavori.

Alberto FLUVI (PD), riservandosi ulteriori valutazioni sulle dichiarazioni di inammissibilità testé pronunciate, ritiene comunque singolare che si richieda ai presentatori delle proposte emendative di indicare la compensazione finanziaria dei

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propri emendamenti, laddove invece il Governo non ha nemmeno quantificato gli effetti finanziari del disegno di legge.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 9 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.25 alle 18.