CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 febbraio 2009
145.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Fiamma NIRENSTEIN. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 10.15

DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento dell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.
C. 2227 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo PICCHI (PdL), relatore, osserva che il decreto-legge, nel testo approvato dal Senato, si compone di nove articoli, intesi a disciplinare lo svolgimento contemporaneo delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni amministrative, che si terranno nel corso del 2009. Essa prevede tra l'altro che le operazioni di voto si svolgano, diversamente da quanto solitamente previsto, dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica. In particolare, l'articolo 2 prevede che i cittadini che si trovino temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali possano votare per corrispondenza, all'estero, per le circoscrizioni del territorio nazionale. La disciplina troverà applicazione esclusivamente in occasione delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Ricorda che disposizioni analoghe a quella in esame sono state adottate nelle due passate legislature (articolo 3-sexies del decreto-legge n. 1 del 2006 ed articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2008). Diversamente

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da quanto previsto nelle due precedenti occasioni, la disciplina in esame non si applica anche ai cittadini italiani che temporaneamente si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea (per motivi di lavoro o di studio); ad essi, e ai loro familiari conviventi, è infatti offerta a domanda la possibilità di votare presso le sezioni elettorali istituite in loco e destinate agli elettori italiani residenti in tali Stati, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitare in essi il diritto di voto (articolo 3, comma 3, decreto-legge n. 408/1994). Il comma 1 individua i soggetti ai quali è destinato l'intervento normativo. Si tratta del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente fuori dall'Unione europea in missioni internazionali (comma 1, lettera a)); dei dipendenti di amministrazioni dello Stato, nonché delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che per ragioni di servizio si trovino fuori dall'Unione europea in via transitoria, purché la durata prevista del soggiorno, attestata dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi (comma 1, lettera b)); dei professori universitari (ordinari e associati), dei ricercatori e dei professori aggregati in servizio presso istituti universitari e di ricerca fuori dall'Unione europea per almeno sei mesi, purché, alla data di indizione delle elezioni, si trovino all'estero da almeno tre mesi (comma 1, lettera c)); dei familiari conviventi dei dipendenti pubblici e dei professori e ricercatori di cui ai due punti precedenti, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (comma 1, lettere b) e c)). Rileva, con riferimento a quest'ultimo punto, che gli elettori iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero risultano soggetti alla disciplina sul voto degli italiani all'estero di cui alla legge n. 459 del 2001 ; quest'ultima legge peraltro ammette tali elettori al voto per corrispondenza (nella circoscrizione Estero) per le sole elezioni politiche e per i referendum abrogativi e costituzionali (legge n. 459 del 2001, articolo 1), non per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Il comma 2 precisa che in via generale, il voto è esercitato nella circoscrizione del territorio nazionale in cui è compreso il comune di Roma (si tratta della Circoscrizione III - Italia centrale); fa eccezione il personale appartenente alle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, impegnato in missioni internazionali, il quale sia effettivo in grandi unità (reggimenti, battaglioni e equivalenti) o unità navali impiegate in modo organico nelle missioni stesse; tali elettori sono ammessi a votare per le circoscrizioni in cui è compreso il comune ove hanno sede dette unità. Ai sensi dei commi 3 e 4, l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione degli interessati. Il comma 7 precisa che gli elettori che non abbiano fatto pervenire la domanda nei termini o che l'abbiano revocata potranno esercitare il diritto di voto solo in Italia, nella circoscrizione relativa al comune di residenza. Gli altri elettori potranno esercitare il diritto di voto solo per corrispondenza: è tuttavia prevista un'eccezione per gli elettori impegnati in missioni internazionali (comma 1, lettera a)): essi potranno votare in Italia qualora, per cause di forza maggiore, non abbiano potuto votare all'estero, previa apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego. Per quanto attiene alle operazioni di voto, ai sensi del comma 8, entro il 26o giorno antecedente la data del voto (entro il 12 maggio 2009), il Ministero dell'interno consegna al Ministero per gli affari esteri le liste di candidati e il modello della scheda elettorale relative alla circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma. La stampa del materiale elettorale è predisposta dalle rappresentanze diplomatiche e consolari; l'invio all'elettore del plico contenente la scheda elettorale e il restante materiale deve aver luogo non oltre 18 giorni prima della data fissata per le votazioni in Italia (cioè entro il 20 maggio 2009). L'elettore, dopo aver espresso il suo voto, deve spedire la busta contenente la scheda elettorale all'ufficio consolare entro il 10o giorno antecedente la data delle votazioni in Italia (entro il 28

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maggio 2009). Il comma 9 demanda ai comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e ai titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, il compito di garantire in ogni modo il rispetto dei princìpi costituzionali della libertà, personalità e segretezza del voto. Disposizioni particolari prevede il comma 12 per quanto concerne il voto del personale appartenente alle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, impegnato in missioni internazionali, che sia effettivo in grandi unità o unità navali impiegate in modo organico nelle missioni stesse: a differenza degli altri elettori temporaneamente all'estero essi, come si è detto, non votano per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma, bensì per le circoscrizioni in cui è compreso il comune ove ha sede il reparto di appartenenza. Per tali elettori si prevede l'adozione di specifiche intese tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno per definire, in considerazione delle diverse situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative della formazione dei plichi (inclusa, è da ritenere, la stampa delle schede elettorali), del loro recapito all'estero, della raccolta dei plichi contenenti le schede votate e della consegna di questi ai presidenti dei competenti uffici elettorali circoscrizionali ai fini dello scrutinio delle schede, consegna che sarà curata dal Ministero della difesa.
L'ultimo periodo del comma ne estende la portata normativa, disponendo che le intese in esso previste siano effettuate anche per consentire l'esercizio del diritto di voto: al restante personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia impegnato nello svolgimento di missioni internazionali: si tratta del personale che, non impiegato in unità organiche, è chiamato a votare per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune di Roma; agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi. L'ultimo periodo del comma in esame precisa che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo in commento, non trova applicazione l'articolo 19 della legge n. 459 del 2001, sul voto degli italiani all'estero. Le schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero ammessi al voto per corrispondenza vengono scrutinate da seggi costituiti negli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 408 del 1994 (comma 10). Si tratta dei seggi elettorali istituiti presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale (un seggio per ogni 2.000 elettori residenti all'estero), aventi il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti espressi dagli elettori italiani residenti in altri Paesi membri dell'Unione, che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare in essi il diritto di voto. Le buste, contenenti le schede, inviate dagli elettori e pervenute agli uffici consolari entro le ore 16 del giovedì (4 giugno) precedente la data del voto sono inoltrate al presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello di Roma. Quelle pervenute successivamente sono immediatamente distrutte (comma 11).
Secondo la procedura dettagliatamente illustrata ai commi 13, 14, 15 e 16, nella domenica fissata per la votazione si provvede all'apertura dei plichi contenenti le schede, previamente assegnati ai singoli seggi individuati ai sensi del comma 10. In ciascuno di essi, le schede sono inserite nelle urne ivi in uso, così da poter successivamente procedere, in modo congiunto e indistinto, allo scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea. Lo scopo di tale procedura è quello di offrire la più ampia garanzia alla segretezza del voto. Il comma 17 fa rinvio: per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza e per le operazioni preliminari allo scrutinio, alle disposizioni di cui alla citata delle n. 459 del 2001 sul voto degli italiani all'estero e al relativo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104), in quanto compatibili (ma si veda quanto detto innanzi con riguardo all'ultimo periodo del comma

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12); per le operazioni di scrutinio e la proclamazione dei risultati, al sopra citato articolo 6 del decreto-legge n. 408 del 1994, che definisce le modalità di scrutinio dei voti espressi dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea. Una disposizione introdotta nel corso dell'esame al Senato, introduce una deroga al disposto dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 408/1994, concernente la ripartizione degli elettori residenti in altri Stati membri dell'Unione europea tra le sezioni elettorali istituite in tali Stati. Ai sensi della disciplina vigente, gli elettori sono infatti ripartiti tra le sezioni estere dalla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, che assegna ad ogni sezione un numero di elettori compreso tra 200 e 1.600; il comma 17-bis, per le sole elezioni da tenersi nel 2009, innalza a 3.000 il numero massimo di elettori da assegnare ad ogni sezione. L'articolo 3, analogamente all'articolo 2, persegue la finalità di consentire il voto per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali; le sue disposizioni sono però riferite al voto per i referendum abrogativi, ex articolo 75 Costituzione, che si terranno nel corso del 2009.
Destinatarie della disposizione sono (comma 1) le stesse categorie di elettori individuate dall'articolo 2 (vedi supra), con la differenza che in questo caso si fa riferimento alla permanenza «all'estero» e non al di «fuori dal territorio dell'Unione europea». Il comma 2 opera un rinvio quanto alle modalità di richiesta del voto per corrispondenza e alle garanzie per il personale militare e di polizia, alle disposizioni di cui al precedente articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 (in precedenza descritti); con riguardo all'esercizio del diritto di voto, allo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, alle disposizioni della L. 459/2001 sul voto degli italiani residenti all'estero e al relativo regolamento di attuazione, in quanto compatibili. Ai sensi del comma 3 negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di «attività istituzionali», per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese, precisa il testo, sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto - nella modalità per corrispondenza, deve intendersi - anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata con lo Stato di residenza o qualora la situazione politico-sociale dello Stato non garantisca l'esercizio del diritto di voto: condizioni che, secondo l'articolo 19, commi 1 e 4, della legge n. 459 del 2001 escluderebbero l'applicabilità della relativa disciplina per il voto dei residenti all'estero. Il comma 4 reca le disposizioni operative finalizzate all'effettuazione dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza da tutti gli italiani all'estero, ossia dai residenti e dai presenti in via temporanea per motivi di servizio o missioni internazionali. Il comma 5 reca disposizioni motivate da finalità di economia procedurale, da applicare nell'ipotesi in cui le consultazioni europee e referendarie non siano fissate in date distanti più di quindici giorni l'una dall'altra. Ove possibile - aggiunge il comma - agli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazione verrà inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione. L'articolo 4-bis - introdotto nel corso dell'esame al Senato - consente, anche in occasione delle elezioni e dei referendum abrogativi da tenersi nel

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2009, come già avvenuto per le elezioni politiche del 2006 e del 2008, l'ammissione ai seggi elettorali di osservatori internazionali in attuazione dell'impegno assunto al riguardo dall'Italia, con la sottoscrizione del Documento di Copenhgen del 1990, nell'ambito della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Con questo Documento ciascuno Stato partecipante ha infatti assunto l'impegno (successivamente confermato anche nella Carta sulla sicurezza europea di Istanbul del 1999) di invitare le istituzioni OSCE e gli altri Stati partecipanti a monitorare i processi elettorali. Uno specifico intervento normativo in tal senso si rende necessario perché nel nostro ordinamento è consentito l'accesso alla sala dell'elezione, oltre agli elettori, unicamente ai soggetti espressamente indicati dalla legge (ufficiali giudiziari per la notifica di atti, forza pubblica a richiesta del presidente del seggio, componenti e rappresentanti di lista, ecc.). L'articolo prevede, quindi, che in occasione delle elezioni e dei referendum, regolati da leggi statali, da tenersi nel 2009 sia ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali che siano stati preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri ed i cui nominativi siano stati, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmessi al Ministero dell'interno per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci. Si stabilisce, inoltre, che la presenza degli osservatori non possa in alcun modo interferire con le operazioni di votazione e di scrutinio che si svolgono nei seggi. L'articolo in esame riproduce testualmente la disposizione contenuta nel decreto-legge. 1/2006 e nel decreto-legge. 24/2008 che consentivano la partecipazione degli osservatori OSCE alle elezioni politiche tenutesi nel 2006 e nel 2008. La missione del 2006 faceva seguito ad un invito da parte del Governo italiano (formulato anche in considerazione della recente riforma elettorale), formalizzato con una lettera del Capo della rappresentanza permanente d'Italia presso l'OSCE del 15 febbraio 2006. L'invito all'OSCE per le elezioni politiche del 2008 è stato inoltrato dal rappresentante italiano il 14 febbraio 2008. Alla luce di tali considerazioni, propone che la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Marco ZACCHERA (PdL), nell'esprimere il proprio orientamento favorevole al provvedimento in esame nelle sue finalità generali e in particolare per le parti di competenza della III Commissione, non può tuttavia esimersi dall'evidenziare il proprio dissenso sulle modalità spesso incoerenti con quali si procede nel nostro paese in occasione delle diverse tornate elettorali.
Ritiene peraltro incomprensibili le ragioni alla base delle diverse modalità di espressione del voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti nelle anagrafi dei residenti all'estero, per i quali è previsto il voto per posta se trattasi di elezioni politiche o di referendum abrogativi mentre tali modalità non sono consentite per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Rileva inoltre l'eccessività dei costi che si dovranno sostenere per allestire le circa 4.000 sezioni elettorali presso i consolati per consentire a quei pochi cittadini italiani - circa un 10 per cento - che andranno a votare e che si trovano temporaneamente in Stati membri dell'Unione europea, quando invece in base al decreto-legge in esame quelli che si trovano in paesi non membri dell'Unione europea potranno votare per posta. Sarebbe stato molto più coerente e agevole, a suo avviso, consentire anche ai cittadini che si trovano temporaneamente in paesi membri dell'UE di votare per posta.

Marco FEDI (PD), dopo aver preannunciato il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, esprime apprezzamento per la relazione dell'onorevole Picchi, evidenziando tuttavia l'esigenza politica di una revisione complessiva della materia sia per i cittadini che si trovano temporaneamente all'estero sia per quelli che vi vivono stabilmente. Osserva inoltre

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che le norme recate dal decreto-legge in esame non tengono conto di alcuni cittadini che non sono compresi tra quelli interessati dall'articolo 2, non essendo dipendenti pubblici.
Inoltre, sarebbe a suo avviso utile che il Governo procedesse a campagne informative per diffondere la conoscenza delle modalità di esercizio del voto.

Paolo CORSINI (PD), nel condividere sia le osservazioni del deputato Fedi che quelle del deputato Zacchera, ritiene che la definizione del sistema elettorale sembra rispondere purtroppo ad esigenze momentanee e contingenti, così come dimostra il provvedimento in esame, laddove prevede che tre domeniche consecutive siano interessate, rispettivamente, dalla consultazione elettorale per le europee e amministrative la prima, per il referendum abrogativo la seconda e per la seconda tornata per le elezioni amministrative la terza. Tale organizzazione non appare razionale anche sotto il profilo del risparmio economico, rispondendo, come già detto, a logiche momentanee e personali. Ciò premesso, dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Gianpaolo DOZZO (LNP), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo al provvedimento in esame, tiene ad evidenziare la necessità di una razionalizzazione anche per le elezioni per il Parlamento europeo, come peraltro fatto rilevare da più parti. Pur riconoscendo in parte le ragioni di chi, anche sulla stampa, ha ritenuto che sarebbe stato forse più opportuno svolgere il referendum nella medesima giornata prevista per le altre consultazioni elettorali, osserva tuttavia che lo strumento referendario è stato spesso usato impropriamente. Per quanto riguarda le considerazioni relative ai costi delle diverse tornate elettorali, ritiene che un taglio delle spese si sarebbe potuto ottenere più utilmente se il Senato non avesse introdotto l'articolo 1-bis sui rimborsi ai partiti per le elezioni europee, non legando tale rimborso al superamento della soglia di sbarramento.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI ritiene che le ragionevoli osservazioni emerse nel corso della discussione potranno essere utilmente approfondite e sviluppate in altre sedi.

Guglielmo PICCHI (PdL), relatore, ribadisce la proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.36.

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 26 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.

La seduta comincia alle 11.20.

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.
Audizione di rappresentanti del Social Watch.
(Svolgimento e conclusione).

Enrico PIANETTA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Sabina SINISCALCHI, rappresentante della Fondazione Culturale Responsabilità Etica, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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Intervengono altresì Jana SILVERMAN, rappresentante del Segretariato Internazionale del Social Watch, Jason NARDI, Coordinatore della coalizione italiana del Social Watch, Farida BENA, rappresentante dell'UCODEP (Unità e cooperazione per lo sviluppo dei popoli) e Tommaso RONDINELLA, rappresentante dell'Associazione Lunaria.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Matteo MECACCI (PD) ed Enrico PIANETTA, presidente.

Sabina SINISCALCHI, rappresentante della Fondazione Culturale Responsabilità Etica e Tommaso RONDINELLA, rappresentante dell'Associazione Lunaria, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Enrico PIANETTA, presidente, ringrazia gli intervenuti all'audizione e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione del Sindaco di Milano, Letizia Moratti, Commissario straordinario del Governo per la realizzazione dell'Expo Milano 2015.
(Svolgimento e conclusione).

Enrico PIANETTA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Svolge quindi un intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione.

Letizia MORATTI, Sindaco di Milano e Commissario straordinario del Governo per la realizzazione dell'Expo Milano 2015, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Piero FASSINO (PD), Marco ZACCHERA (PdL), Maurizio BERNARDO (PdL), Matteo MECACCI (PD), Claudio D'AMICO (LNP), Guglielmo PICCHI (PdL), Laura MOLTENI (LNP), Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) e Chiara MORONI (PdL),

Letizia MORATTI, Sindaco di Milano e Commissario straordinario del Governo per la realizzazione dell'Expo Milano 2015, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico PIANETTA, presidente, dopo avere svolto considerazioni conclusive, ringrazia e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.