CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 febbraio 2009
144.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per l'anno 2009.
Atto n. 60.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno.

Fabio GARAGNANI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame reca l'elenco dei comitati e delle edizioni nazionali - sia nuovi che confermati - fra i quali, in attuazione della legge n. 420 del 1997, la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali ha ripartito i fondi per l'anno 2009, con indicazione dei fondi assegnati, per ciascuno dei comitati. Il provvedimento indica altresì le somme accantonate per le spese di funzionamento della Consulta nonché del comitato nazionale per le celebrazioni di Bernardino Telesio. Precisa che, come richiesto dalla Commissione cultura con i pareri resi nella scorsa legislatura, il Governo si è fatto carico in questa occasione di trasmettere in allegato allo schema di decreto in esame anche i verbali delle riunioni della Consulta del 23 luglio, del 24 settembre, del 29 ottobre e del 25 novembre 2008; la copia delle schede descrittive delle istanze esaminate; nonché il materiale informativo sull'attività svolta dai comitati nazionali nel 2008. Si tratta di un importante precedente che consente di completare la conoscenza delle decisioni assunte dal Governo, sulla base dei criteri di

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valutazione seguiti nella ripartizione degli stanziamenti erogati. Sottolinea che in questo senso, emerge dagli atti che la Consulta, a fronte di alcune nuove richieste provenienti da alcuni comitati, ha operato nel senso di favorire sinergie e collaborazioni all'interno di comitati già esistenti, prendendo in esame le richieste di celebrazioni ricorrenti nel 2009, con un rinvio al 2010 delle altre istanze esistenti, nove. Aggiunge che sono stati quindi precisati, finalmente, i criteri da seguire ai fini della formulazione dell'elenco, individuati in una ricorrenza centenaria, salvo i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale, peraltro, di fatto, non ravvisati; nella capacità di reperire risorse sul territorio; la valenza nazionale delle celebrazioni; la qualità e il rilievo culturale delle iniziative proposte; la durata delle manifestazioni; la serietà e il prestigio delle istituzioni proponenti; il livello scientifico degli studiosi coinvolti. Evidenzia quindi che sulla base di queste preliminari delibere, a fronte dello stanziamento disponibile, la Consulta, nella seduta del 29 ottobre 2008, ha deliberato di approvare alcune iniziative ma, come precisato nel verbale, di elevato livello e di interesse nazionale. Per quanto riguarda i rifinanziamenti di comitati già operanti, la Consulta ha quindi deciso di prestare attenzione ai comitati istituiti nel 2008, avviati con limitate risorse.
Sottolinea quindi che la Consulta ha, conseguentemente, accolto le richieste per la costituzione di tredici nuovi comitati nazionali, per un totale di euro 1.150.000 - 1.148.978 a seguito dell'accantonamento - concedendo altresì un contributo per ventuno comitati già esistenti, per un totale di euro 1.470.000 - 1.468.789 a seguito dell'accantonamento; complessivamente, quindi, nel 2009 si riconosce un contributo a trentaquattro comitati nazionali, per un importo, considerato l'accantonamento, pari ad euro 2.617.667. Ricorda che per il 2008 la Consulta ha accolto altresì le richieste per la costituzione di ventiquattro nuovi comitati nazionali per un totale, considerato l'accantonamento, di euro 2.517.033, concedendo un contributo a ventidue comitati già esistenti per un totale, sempre considerato l'accantonamento, pari a euro 2.517.388, per un numero complessivo di quarantasei comitati ed un importo di euro 5.034.421. Segnala, in particolare, che in riferimento al Comitato nazionale per le celebrazioni di Bernardino Telesio, la Consulta ha deciso di accantonare euro 83.913,00 - 83.883 a seguito dell'accantonamento disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze -, da erogare una volta definito il ricorso attualmente pendente presso il TAR di Catanzaro. Nel verbale della riunione del 23 luglio 2008, infatti, si dà notizia del fatto che il Comune di Cosenza e l'Università degli Studi della Calabria hanno presentato ricorso contro il decreto ministeriale 20 marzo 2008, istitutivo del Comitato nazionale celebrativo del V centenario della nascita di Bernardino Telesio, contestando l'interpretazione della circolare n. 84 del 2006 circa la scadenza del termine di presentazione delle istanze, con la relativa sospensione, a scopo cautelativo, del citato decreto fino al 30 settembre. Nella seduta del 29 ottobre 2008, la Consulta ha quindi respinto 23 richieste di nuova istituzione di comitati nazionali, con le motivazioni di mancanza di rilevanza nazionale; tipologie di intervento non corrispondenti alla legge; mancanza di adesione da parte degli studiosi; ricorrenze diverse dal centenario; nonché genericità, oggetto già studiato da altri comitati; presentazione fuori tempo. Ricorda che la Consulta nel verbale del 29 ottobre 2008 ha, inoltre, ritenuto di non assegnare il contributo al comitato per le celebrazioni del centenario del grande terremoto di Messina e Reggio Calabria, poiché il Comitato non è operativo, e - come si legge nel verbale - in assenza della nomina del Presidente, prevista dalla legge 420 del 1997, non è stato erogato il contributo per l'anno 2008. Evidenzia che nella medesima seduta, la Consulta ha ritenuto, infine, di non accogliere 16 richieste di contributo provenienti da comitati già esistenti - alcuni dei quali operanti dal 2005 e uno

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dal 2003 - sulla base del fatto che la legge n. 420 del 1997 nonché la circolare n. 84 del 2006 prevedono contributi e non finanziamenti, e in particolare la circolare indicata limita al triennio la durata delle attività, salvo casi di eccezionale interesse e complessità organizzativa. Aggiunge, in merito alle edizioni nazionali, che nella seduta del 25 novembre 2008, a fronte di 13 domande di istituzione di nuove edizioni nazionali, la Consulta ne ha accolte 3, per complessivi euro 75.000 - 74.933 a seguito dell'accantonamento - accantonando altresì la somma di euro 245.000 - 244.804 a seguito dell'accantonamento disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - per le edizioni nazionali già operanti. Ricorda, in proposito, che per l'anno 2008 sono state accolte 3 domande per l'istituzione di nuove edizioni nazionali, per complessivi 142.651 euro e sono stati accantonati 419.587,51 euro per le edizioni già operanti. Rileva quindi che la Consulta, nel verbale del 25 novembre 2008, ha motivato la scelta di limitare il numero delle domande accolte per l'anno in corso in considerazione del fatto che risultano operanti numerose edizioni nazionali istituite - sia anteriormente, che dopo la legge n. 420 del 1997 - i cui lavori si protraggono da lungo tempo e la cui conclusione, per la maggior parte dei casi, non è prevista a breve termine; situazione, questa, alla quale corrispondono d'altra parte anche esigue risorse finanziarie stanziate. La somma di 8.356 euro - 8.348 a seguito dell'accantonamento - è stata, infine, accantonata per spese di funzionamento della Consulta, a fronte dei 37.223 euro accantonati nel 2008. Precisa che, a quanto gli risulta, in generale non vi è stata una sospensione di contributi a favore di enti locali per la celebrazione di centenari, richiamando le motivazioni già illustrate che hanno determinato la scelta di eventuali esclusioni o riduzioni di stanziamenti a favore di comitati già istituiti. Ritiene, in ogni caso, che ulteriori chiarimenti al riguardo debbano essere forniti dal rappresentante del Governo competente. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere, tenendo conto delle eventuali considerazioni che emergeranno nel corso dell'esame.

Antonio PALMIERI (PdL) ringrazia il relatore per il completo lavoro svolto, ritenendo che la ripartizione è stata fatta in modo equo, fermo restando che l'entità delle risorse dovrebbe naturalmente e auspicabilmente essere aumentata. Considera peraltro necessario tenere presente che la Consulta nazionale deve muoversi nell'ambito delle risorse assegnate.

Manuela GHIZZONI (PD) stigmatizza la mancata presenza del rappresentante del Governo sul provvedimento in esame, ricordando invece che la sua presenza è stata assicurata al Senato proprio in riferimento ad esso. Rileva, nel merito del provvedimento, riservandosi di intervenire anche nella prossima seduta, che ad alcuni comitati istituiti nel 2007 non sono stati assegnati stanziamenti di competenza, senza che siano state indicate motivazioni ragionevoli, visto che gli stessi comitati ne avrebbero avuto diritto rientrando ancora nel periodo dei tre anni di operatività previsti dalla normativa vigente. Sottolinea, in particolare, che come emerge dal verbale del 29 ottobre 2008 della Consulta, sussistono infatti ancora i requisiti per l'assegnazione dei contributi ai comitati relativi alle celebrazioni quali ad esempio quelli su Prampolini, Pinturicchio e Guareschi. Auspica quindi che il relatore tenga conto di questa esigenza nella proposta di parere che sottoporrà all'esame della Commissione. Evidenzia, inoltre, che il collega Garagnani non ha evidenziato nella sua relazione che le risorse complessive sono state ridotte per un importo pari al del 46 per cento; sarebbe stato invece necessario farlo, anche in considerazione del fatto che la riduzione dei finanziamenti disponibili era stata adeguatamente evidenziata anche nella passata legislatura. Rileva, al riguardo, che si tratta di una sottolineatura che appare ancora più necessaria, ove si consideri che anche i verbali della Consulta fanno cenno a tale

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rilevante decurtazione delle risorse. Aggiunge, inoltre, che già lo scorso anno, a fronte della riduzione degli stanziamenti a disposizione, si erano privilegiati comitati che celebravano figure eminenti italiane e fenomeni culturali. Riterrebbe quindi a tale ultimo riguardo opportuno che venissero chiariti i criteri che hanno portato al riconoscimento di un contributo al comitato istituito per la celebrazione del centenario dell'Aeronautica militare.

Emerenzio BARBIERI (PdL), ringraziando il relatore, ricorda che la previsione di tagli per un ammontare pari al 46 per cento è sicuramente rilevante, anche se ritiene che la sua mancata menzione nella relazione non sia di per sé importante, dato che si tratta di un fatto implicito e notorio, ampiamente discusso in tutte le sedi e stigmatizzato dalla stessa maggioranza. Si tratta infatti di tagli che derivano sicuramente dalle disposizioni dell'ultima legge finanziaria. Ritiene peraltro corretto e opportuno comprendere meglio quali siano stati i criteri adottati dal Governo nell'assegnazione dei contributi, soprattutto giustificando l'entità degli importi indicati nel provvedimento in esame; ritiene, ad esempio, non giustificato il taglio operato alle risorse stanziate a favore delle celebrazioni in onore di Enrico Prampolini. Auspica, quindi, che già nella seduta prevista per domani il rappresentante del Governo partecipi ai lavori della Commissione per chiarire le motivazioni a sostegno dei tagli rilevanti di risorse destinate a comitati che hanno bene operato.

Renato FARINA (PdL) si associa alle considerazioni in precedenza espresse dai colleghi, ricordando che Bernardino Telesio è stato un filosofo naturalista di grande importanza.

Giancarlo MAZZUCA (PdL) rileva che i criteri seguiti per le assegnazioni delle risorse a comitati celebrativi andrebbero chiariti meglio; in particolare non appaiono giustificati i tagli riguardanti la cattedrale di Sarsina, a fronte delle cospicue risorse assegnate alle celebrazioni di Cesarotti in confronto a quelle destinate alle celebrazioni per i centenari di Marconi e Carducci.

Paola GOISIS (LNP) si associa ai ringraziamenti rivolti al relatore, esprimendo peraltro profonde riserve sull'attribuzione di risorse al comitato celebrativo del centenario della CGIL. Riterrebbe inoltre opportuno che venissero meglio specificati i criteri seguiti nell'assegnazione dei contributi.

Paola FRASSINETTI (PdL), presidente, ricorda che i criteri seguiti dalla Consulta sono stati correttamente ricordati dal collega Garagnani nella sua relazione.

Fabio GARAGNANI (PdL), relatore, ribadisce che i criteri adottati dalla Consulta nazionale sono stati segnalati nella sua relazione che richiama. Concorda peraltro sul fatto che non sia equo rifinanziare per un importo pari a 75 mila euro le celebrazioni del centenario della nascita di Fanfani e 100 mila per il quarto centenario della morte di Caravaggio. Per quel che riguarda le osservazioni formulate dalla collega Ghizzoni, ritiene che anche se alcune assegnazioni di risorse possono essere riconsiderate, nel complesso lo stanziamento è avvenuto con equità e seguendo i criteri da lui ricordati. Ribadisce in ogni caso che la competenza a fornire i chiarimenti richiesti è del competente rappresentante del Governo.

Paola FRASSINETTI (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Renato FARINA (PdL) sollecita la discussione della sua risoluzione n. 7-00031 in materia di riconoscimento dello status di «monumento nazionale» alle «Malghe di Porzus» in provincia di Udine, convocata al termine della seduta odierna.

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Paola FRASSINETTI (PdL), presidente, ricorda che la sua richiesta sarà affrontata nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 15.

DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.
C. 2227 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, reca misure urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. Sottolinea quindi che il decreto-legge consta di nove articoli, tre dei quali - articoli 1-bis, 1-ter e 4-bis - sono stati inseriti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. Per quel che riguarda le disposizioni che riguardano più direttamente le competenze della VII Commissione, ricorda che l'articolo 2 - che disciplina il voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea, per motivi di servizio o missioni internazionali, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nell'anno 2009 - prevede alla lettera c) del comma 1 che esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo i professori universitari, ordinari ed associati, nonché i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell'Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovino all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi. Aggiunge che l'articolo 3, che riguarda invece il voto dei cittadini temporaneamente all'estero, per motivi di servizio o missioni internazionali, in occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, prevede alla lettera c) del comma 1 che esercitano il voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate dallo stesso articolo 3, i professori universitari, ordinari ed associati, nonché i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovino all'estero da almeno tre mesi; nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi. Ricorda che nella scorsa legislatura nel corso dell'esame del decreto-legge n. 24 del 2008 recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche e amministrative nell'anno 2008, la Commissione VII aveva approvato un parere favorevole con una condizione volta a estendere il diritto di votare per corrispondenza all'estero anche agli studenti universitari temporaneamente iscritti ad università straniere nel quadro del programma europeo Erasmus. Rileva quindi che si valutare l'opportunità di prevedere, anche in riferimento al provvedimento in

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esame, la possibilità di estendere il diritto di votare per corrispondenza all'estero agli studenti universitari temporaneamente iscritti ad università straniere nel quadro del programma europeo Erasmus. Si riserva in ogni caso di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con il relatore sull'esigenza di garantire il diritto di voto per corrispondenza all'estero anche agli studenti universitari del programma europeo Erasmus. Auspica quindi che una condizione in tal senso sia inserita nella proposta di parere. Aggiunge, in riferimento all'articolo 1, che il riferimento alle «norme regionali» potrebbe essere non opportuno in quanto le regioni speciali hanno un'autonomia che non consente interventi da parte dello Stato.

Paola FRASSINETTI (PdL), presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a pronunciarsi solo sui profili di sua competenza.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che occorrerebbe estendere la previsione ricordata dal collega Barbieri e dal relatore, anche a chi ricopre incarichi di ricerca all'estero, nonché agli studenti e agli insegnanti che in generale si trovino all'estero per periodi di studio.

Paola FRASSINETTI, presidente, ricorda che solo la materia attinente la ricerca universitaria è di competenza della Commissione.

Paola GOISIS (LNP) ritiene opportuno estendere anche a studenti, insegnanti e docenti, che siano all'estero in ragione della propria attività scolastica o universitaria, la possibilità del voto per corrispondenza.

Paola FRASSINETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
C. 2105 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erica RIVOLTA (LNP), relatore, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame per la storia del movimento cui appartiene. Ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, delega il Governo a dare attuazione alla disciplina definita dall'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale. Il provvedimento consta di 27 articoli. Sottolinea quindi che l'articolo 1 definisce l'ambito d'intervento generale del disegno di legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, individuando la garanzia dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali ed il rispetto dei principi di solidarietà e coesione sociale, quali aspetti principali. Obiettivi sono il graduale superamento del criterio della spesa storica incrementale per tutti i livelli di governo; la maggiore responsabilizzazione dei livelli di governo; la garanzia di effettività e trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti, nonché la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante; gli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione; nonché il finanziamento di Roma Capitale. Evidenzia che il successivo articolo 2 indica quindi l'oggetto e le finalità della delega legislativa, stabilendo i principi e i criteri direttivi che dovranno essere osservati dal Governo nell'esercizio della delega. Con l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, mediante uno o più decreti legislativi da emanarsi entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, si persegue quindi il fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della

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finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Ricorda in particolare, i commi da 3 a 7 dell'articolo 2 fissano la procedura di adozione dei decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge; si stabilisce che gli schemi di decreto legislativo, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Rileva che l'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, istituisce infatti un organismo consultivo a livello parlamentare, la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, con il compito di pronunciarsi sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega e di verificare lo stato di attuazione della riforma, nonché assicurare il raccordo con le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni attraverso la consultazione di un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali. Segnala che l'articolo 4 dispone invece l'istituzione di un organismo tecnico, la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alla quale è affidato il compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, mentre il successivo articolo 5 demanda all'adozione di successivi decreti legislativi l'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica rappresentativa dei diversi livelli istituzionali di governo. Aggiunge che l'articolo 6, al quale rinvia, amplia invece le competenze della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, mentre il successivo articolo 7 reca disposizioni concernenti i principi e i criteri direttivi cui dovranno conformarsi i decreti legislativi in materia di fiscalità regionale. L'articolo 8 indica, quindi, i principi e criteri direttivi per il finanziamento delle spese connesse a materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, allo scopo di prevedere un adeguamento delle regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni nonché al principio di autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione. In particolare il comma 1, lettera a), dell'articolo in commento indica i criteri per la classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, in funzione dell'individuazione della relativa forma di finanziamento. In questo senso, le spese sono classificate in spese inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, cosiddette spese essenziali, tra le quali rientrano per le materie di competenza della Commissione quelle relative all'istruzione, con particolare riferimento ai servizi e alle prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 8 stabilisce inoltre che nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, si provvederà al relativo finanziamento secondo quanto previsto per le spese inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni. Le spese inerenti ai livelli non essenziali delle prestazioni, cosiddette spese non essenziali, sono quindi individuabili per esclusione, come quelle non riconducibili alle categorie indicate. La norma fa anche riferimento alle spese finanziate con contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti previsti dal successivo articolo 15.

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Evidenzia quindi che l'articolo 9 completa, con la disciplina della perequazione, la definizione delle entrate da assegnare alle regioni in relazione alla natura e all'entità delle spese che esse devono sostenere per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate; il successivo articolo 10 indica invece i principi e i criteri direttivi cui devono essere informati i decreti legislativi di attuazione per quanto attiene al finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni; mentre l'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi in materia di finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane. Ricorda che l'articolo 12 fissa quindi i principi e i criteri direttivi di delega per quanto attiene al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, mentre il successivo articolo 13 stabilisce i principi e i criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per i comuni, le province e le Città metropolitane. Si prevede in questo senso l'istituzione di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle Città metropolitane. Segnala quindi che l'articolo 14 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per assicurare il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane, anche mediante l'attribuzione di specifici tributi, mentre l'articolo 15 fissa i principi e criteri direttivi a cui dovranno conformarsi i decreti legislativi attuativi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, in materia di definizione delle modalità in base alle quali gli interventi saranno finanziati con contributi speciali del bilancio statale, con finanziamenti dell'Unione europea e con cofinanziamenti nazionali. Evidenzia inoltre che l'articolo 16 fissa i principi e criteri direttivi in materia di coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, introducendo il principio della garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, nonché il principio del rispetto degli obiettivi del conto consuntivo a garanzia dell'osservanza del patto di stabilità da parte di ciascuna regione e ciascun ente locale. L'articolo 17, anch'esso inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede invece il cosiddetto «Patto di convergenza», volto a garantire un coordinamento dinamico della finanza pubblica e finalizzato ad agevolare il riallineamento dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo. Il Governo, previa valutazione in sede di Conferenza unificata e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi enunciati nel documento di programmazione economico-finanziaria, è tenuto a proporre, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica. Ricorda che il successivo articolo 18 stabilisce invece i principi e criteri direttivi finalizzati all'attribuzione alle regioni e agli enti locali di un proprio patrimonio, mentre il successivo articolo 19 disciplina le modalità ed i termini in base ai quali il fondo perequativo, dall'avvio, continui a garantire alle regioni a statuto ordinario somme corrispondenti alla spesa sostenuta all'atto della cessazione del precedente sistema di finanziamento ed agli stanziamenti statali sostituiti da entrate di natura tributaria. Norme transitorie sono dettate dall'articolo 20, mentre l'articolo 21 disciplina le modalità di attuazione degli interventi a finalità vincolata di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, limitatamente al profilo della dotazione infrastrutturale.
Rileva che il successivo articolo 22, introdotto nel corso dell'esame del Senato, prevede l'istituzione delle città metropolitane situate nelle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di Roma, mentre l'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame al Senato, disciplina al comma 1 transitoriamente l'ordinamento della capitale della Repubblica, non limitato ai profili finanziari, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, in attesa dell'adozione e attuazione di una disciplina organica sulle città metropolitane. Si configura così, in luogo del comune di Roma, il nuovo ente territoriale «Roma capitale», l'ordinamento del quale è in parte direttamente introdotto dall'articolo medesimo, acquistando pertanto immediata

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efficacia; in parte, è rimesso al Governo che è delegato ad adottare uno specifico decreto legislativo sulla base dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2; in parte è definito mediante richiamo ad altre leggi, vigenti o da adottare. Con particolare riferimento alle competenze della Commissione, si osserva che il comma 3, dell'articolo in commento, dispone l'attribuzione a Roma capitale di una serie dettagliata di funzioni amministrative, tra le quali il concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di appositi regolamenti adottati dal consiglio comunale di Roma; quest'ultimo, organo del nuovo ente territoriale, assume la denominazione di «Assemblea capitolina». Segnala che l'articolo 24 definisce quindi i principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di gestione dei tributi e delle compartecipazioni; l'articolo 25 adatta alle regioni a statuto speciale il procedimento di attuazione del federalismo fiscale e elenca i principi ed i criteri direttivi che potranno applicarsi; l'articolo 26, modificato dal Senato, reca norme sulla salvaguardia finanziaria, stabilendo che l'attuazione della legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari derivanti dal Patto europeo di stabilità e di crescita, mentre l'articolo 27 prevede che i decreti legislativi debbano individuare le disposizioni incompatibili con il testo legislativo in esame, disponendone l'abrogazione esplicita.
Intende infine sottolineare l'importanza di un provvedimento che assume per la sua parte politica una rilevanza storica soprattutto perché scaturisce da un lavoro condiviso tra tutte le forze politiche al Senato. Si tratta di una prima tappa del più importante traguardo del federalismo che appare ormai peraltro sempre stagliarsi più all'orizzonte in maniera nitida e chiara. I tempi sono infatti maturi perché l'Italia si trasformi in un Paese moderno ed efficiente con un ordinamento costituzionale adeguato alle esigenze che rendano il territorio più omogeneo e solidale. Auspica quindi che non solo la maggioranza, ma anche la minoranza possa convergere costruttivamente sulla riforma in esame per assicurare al Paese un futuro migliore. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel corso dell'esame del provvedimento, tenendo conto delle eventuali osservazioni che saranno rappresentate dai colleghi.

Emerenzio BARBIERI (PdL) rileva che il dibattito sul federalismo fiscale è importante in quanto è un tema di grande rilievo politico che investe diversi profili. Aggiunge, peraltro, che i pochi aspetti di competenza della Commissione, ben evidenziati dalla collega Rivolta, non consentono di valutare materie che attengono a competenze di altre Commissioni. Non vorrebbe, quindi, che l'esame del provvedimento si svolgesse su aspetti non di stretta attinenza alle materie di competenza della Commissione.

Paola FRASSINETTI (PdL), presidente, assicura che l'esame del provvedimento si svolgerà secondo tempi e modi compatibili con le competenze della Commissione.

Fabio GARAGNANI (PdL) mostra sincero apprezzamento per la relazione svolta dalla collega Rivolta che ha ben evidenziato l'importanza della soluzione prevista per il riconoscimento di livelli essenziali nell'esercizio del diritto allo studio. Ricorda al proposito di aver da tempo presentato una proposta di legge in materia di cui sollecita l'avvio dell'esame.

Paola FRASSINETTI (PdL), presidente, assicura che della questione sarà investito l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione convocata al termine dei lavori parlamentari della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD), riservandosi di intervenire nel corso della prossima seduta, conviene con il collega Barbieri in merito all'opportunità di circoscrivere la discussione in Commissione del provvedimento

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in esame nell'ambito delle materie di stretta competenza della VII Commissione. Ricorda che la VII Commissione del Senato non ha espresso il proprio parere sul provvedimento in esame, rilevando pertanto che la discussione che si svolgerà in questa sede costituisce l'unica occasione di approfondimento sulle materie che attengono all'istruzione e alla cultura. Segnala, in particolare, che è opportuno che la Commissione non esprima il proprio parere sul provvedimento in esame nel corso di questa settimana, in quanto le Commissioni competenti nel merito concluderanno l'esame degli emendamenti la settimana prossima.

Giuseppe GIULIETTI (IdV) rileva che il provvedimento in esame affronta tematiche fondamentali. Sottolinea che la questione di «Roma Capitale» va seguita con delicatezza anche perché ciò potrebbe dare avvio all'approvazione di norme diverse a secondo delle regioni di riferimento dei singoli beni culturali, archeologici e fluviali. Ricorda, per esempio, che sul tema dei beni culturali ci sono al momento diversi interventi da parte del Governo che andrebbero tenuti in debita considerazione. Occorre evitare inoltre che ci siano corsie diverse per differenti città, in quanto Roma deve essere tutelata ma tenendo conto di un panorama più generale di tutela che non sottragga competenze allo Stato su temi così delicati. Ritiene quindi opportuno che sul tema indicato sia svolto un confronto con il Ministro competente e con i soggetti che se ne occupano, al fine di meglio comprendere quali siano i termini dell'intesa.

Paola FRASSINETTI, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.