CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 febbraio 2009
143.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 febbraio 2009. - Presidenza del vicepresidente Mario PEPE (PD).

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
C. 2105 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, al fine di fornire un ulteriore contributo all'esame del provvedimento in titolo, richiama il contenuto del parere reso dalla Commissione, in data 16 dicembre 2008, alle Commissioni riunite 1a (Affari Costituzionali), 5a (Bilancio) e 6a (Finanze e tesoro) del Senato sul testo del disegno di legge S. 1117, recante delega sul federalismo fiscale ed approvato, con modificazioni, dal Senato. Richiama quindi le condizioni e le osservazioni apposte al predetto parere, specificando quali delle medesime sono state accolte o parzialmente recepite nel testo approvato dal Senato. Rileva che delle anzidette condizioni sono state accolte o parzialmente recepite le seguenti, che invitavano le Commissioni di merito a: ridurre il previsto termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del testo per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega; ridurre la pressione fiscale complessiva; perseguire l'armonizzazione dei bilanci pubblici, secondo modalità definite e uniformi, riconducibili ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita e attivare strumenti volti al coordinamento della finanza pubblica, con particolare riferimento alla armonizzazione delle fonti di conoscenza sui dati essenziali e sui flussi finanziari; prevedere modalità e strumenti per la fissazione di un più preciso termine temporale per la conclusione della fase transitoria, in modo da unire la gradualità del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di federalismo fiscale alla certezza sui tempi; affiancare al costo standard delle prestazioni erogate il piano di riallineamento definito per obiettivi e risorse certe tenendo conto di un riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo, compensativo e permanente in relazione alle specificità insulari e montane

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particolarmente svantaggiate. Evidenzia che non sono state invece accolte le condizioni volte a richiedere che: all'articolo 2, comma 4, del testo, sia chiarita la portata e le modalità di svolgimento della collaborazione tra Governo ed enti territoriali nella fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo; all'articolo 6, comma 1, lettera b), siano definiti i parametri del costo standard e l'intervento perequativo statale che, ai sensi della relazione illustrativa al disegno di legge, riflette il fabbisogno reale e non incorpora, come la spesa storica, i livelli di inefficienza; alla lettera d) della medesima norma sia precisato cosa si intende per tributi regionali considerato che se valutati con aliquota e base imponibile uniforme potrebbero apparire incompatibili con i tributi regionali «propri». Sottolinea quindi il mancato accoglimento anche della condizione tesa a richiedere che l'approvazione della delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione avvenga contestualmente all'esame della delega per l'individuazione e l'allocazione delle funzioni fondamentali in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, relativamente all'individuazione e all'allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Segnala che delle osservazioni apposte al menzionato parere sono state accolte o parzialmente recepite le seguenti, volte a raccomandare alle Commissioni di merito che: si precisi, all'articolo 2, comma 2, lettera m), che l'accesso diretto alle anagrafi e ad ogni altra banca-dati utile alle attività di gestione tributaria debba assicurare comunque il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; si definisca la portata della lettera n) prevedendo un sistema di sanzioni efficaci a carico degli enti inadempienti e l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, l'adozione di provvedimenti sostitutivi nonché, nei casi di gravi violazioni, lo scioglimento degli organi inadempienti e l'ineleggibilità dei rappresentanti politici; si preveda un sistema di incentivi per gli enti che conseguono gli obiettivi programmati, in particolare rispetto alla lotta all'evasione fiscale; si precisi, all'articolo 2, comma 2, lettera q), il principio della trasparenza del prelievo nei confronti del contribuente; siano altresì precisati i termini delle prescrizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera u), ove si connette alla più ampia autonomia di entrata degli enti territoriali un'adeguata riduzione della imposizione fiscale statale ed una correlata riduzione delle risorse statali umane e strumentali; si precisi il tenore dell'articolo 5, comma 1, lettera c), secondo cui le Regioni possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legge statale per una parte «rilevante» dei tributi propri derivati e delle aliquote riservate; si preveda un sistema di tributi propri dei comuni riconducibile in via prioritaria all'imposizione immobiliare; si attivino strumenti di rilevazione e di proiezione dei dati essenziali al fine di poter efficacemente comparare i costi standard dei servizi essenziali in materia di sanità, di istruzione, di assistenza sociale e di trasporto pubblico locale, nonché in relazione al finanziamento delle funzioni fondamentali ed ulteriori funzioni delegate agli enti locali; siano potenziati gli strumenti di valutazione dei risultati e dei costi delle politiche pubbliche secondo parametri omogenei e comparabili; si promuovano strumenti di monitoraggio della legge che prevedano collegamenti o raccordi tra i livelli territoriali e intese ed accordi che coinvolgono la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata; si istituisca un organo in sede parlamentare di puntuale accompagnamento e verifica degli atti del Governo. Fa notare che non sono state accolte invece le seguenti osservazioni, volte a richiedere che: al fine di procedere ad una pronuncia uniforme ed omogenea in sede di espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo, si preveda che i medesimi schemi siano sottoposti all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali; che si chiarisca il profilo dell'articolo 2, comma 2, lettera v), ove

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si richiede la definizione di una disciplina dei tributi locali tale da consentire anche una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; all'articolo 8, comma 1, lettera d), ove si prevede una verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard per le spese «essenziali», si precisi in che termini la congruità dei tributi possa essere valutata in correlazione con le funzioni svolte; all'articolo 20, comma 2, si precisi la portata del termine «finanza» elevato a parametro di raffronto tra le Regioni a statuto speciale e l'aggregato finanziario pubblico complessivamente inteso; si preveda, nella definizione della fase di transizione, la regolamentazione delle forme di federalismo differenziato previste al comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione; sia meglio definito il principio della territorialità delle imposte, principalmente in relazione alla prevista competenza dello Stato in materia di perequazione, e si delinei altresì una concezione dinamica dei livelli essenziali tale da definire anche da un punto di vista qualitativo le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni; si configuri il fondo di perequazione in analogia al modello europeo basato sul sistema del patto di convergenza affinché non si determinino meccanismi perequativi tali da delinearsi quali strumenti di sanatoria delle amministrazioni locali meno virtuose; nell'ambito della riforma del bicameralismo perfetto e dell'istituzione di una Camera rappresentativa delle regioni e delle autonomie locali, si valuti che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella composizione integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possa qualificarsi come organo consultivo rappresentativo delle molteplici istanze provenienti dalle autonomie territoriali.

Mario PEPE (PD), presidente, ringrazia il relatore e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.