CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2009
140.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di nomina del professor Giuliano Amato a Presidente dell'Istituto Enciclopedia italiana.
Nomina n. 32.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2009.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, anche alla luce delle indicazioni emerse nel corso della seduta di ieri propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Eugenio MAZZARELLA (PD) preannuncia, anche nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di nomina in esame, in considerazione delle competenze del professor Amato, che è uno dei maggiori costituzionalisti italiani. Ritiene che il lavoro che andrà a svolgere il professor Amato è in linea con il suo profilo intellettuale. Ritiene in particolare che il professor Amato sia uno studioso di fama mondiale e può contribuire a dare lustro al Paese.

Fabio GARAGNANI (PdL) intenderebbe conoscere le motivazioni della scelta del Governo, rilevando che vi erano candidature altrettanto autorevoli. Ritiene inoltre

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che chi ha assunto cariche politiche per lungo tempo potrebbe anche farsi da parte per un periodo, lasciando spazio a personalità tecniche di alto profilo. Chiede pertanto, a titolo personale, ulteriori delucidazioni sulla proposta di nomina in esame.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di nomina in esame che condivide, ricordando la caratura culturale del professor Amato, che sembra essere la persona giusta al posto giusto.

Paola GOISIS (LNP) rileva che, effettivamente, potevano esservi perplessità in merito alla proposta di nomina in esame perché altri candidati importanti erano in corsa; evidentemente è stato raggiunto un accordo, che appare soddisfacente. Sottolinea peraltro che anche il professor Pera era stato autorevolmente candidato a ricoprire il ruolo oggetto della proposta di nomina. Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Eugenio MAZZARELLA (PD) riconosce il valore del professor Pera, ma ribadisce il proprio voto favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di nomina in esame. Ricorda d'altra parte che il professor Amato era stato designato dal sindaco di Roma come Presidente di una importante Commissione di esperti presso l'amministrazione comunale, a dimostrazione della sua competenza e esperienza.

Giuseppe GIULIETTI (IdV) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di nomina in esame in quanto a prescindere dall'attività politica svolta, il professor Amato ha svolto attività scientifica e didattica importante, ricordando che vi è da parte sua una competenza tecnica specifica e non solo politica. Ritiene quindi che vi siano fondate ragioni biografiche e professionali e non politiche che legittimano la scelta effettuata dal Governo.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, precisa di essere senz'altro al corrente delle motivazioni che hanno portato il Governo a scegliere il professore Amato; trattandosi di una nomina governativa ritiene peraltro che debbano essere illustrate dal rappresentante del Governo competente. Ribadisce quindi la propria proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame, sottolineando che la scelta fatta dal Governo è stata comunque discussa e approfondita. Ritiene comunque importante che anche l'opposizione abbia condiviso la scelta fatta dall'Esecutivo.

Valentina APREA, presidente, ribadisce il proprio voto favorevole sulla proposta di nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, presidente, comunica il risultato della votazione:

Presenti 29
Votanti 29
Maggioranza 15
Hanno votato 29
(La Commissione approva).

Valentina APREA, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.
Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbieri, Caldoro, Carlucci, Ceccacci Rubino, Centemero, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Garagnani, Ghizzoni, Giammanco, Giulietti, Goisis, Granata, Levi, Maccanti,

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Mazzarella, Mazzuca, Murgia, Palmieri, Parisi, Pes, Rivolta, Rossa, Siragusa e Zazzera.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato e abbinata C. 1311 Farina Coscioni.

(Parere alle commissioni riunite III e XII).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2009.

Erica RIVOLTA (LNP), relatore, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Maria Letizia DE TORRE (PD) sottolinea l'importanza della Convenzione in esame, in quanto con essa si riconosce che i diritti delle persone con disabilità sono molto importanti, si affrontano temi assai rilevanti che riguardano la Commissione, come l'integrazione degli studenti disabili nella scuola. Ricorda, in particolare, che l'Italia su questi temi è senz'altro all'avanguardia. Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata. Rileva, in particolare, che si tratta di un provvedimento che va oltre gli schieramenti di appartenenza, in quanto promuove l'integrazione dei disabili, argomento delicato e importante che è molto rilevante per la Commissione cultura.

Erica RIVOLTA (LNP), relatore, auspica che i valori espressi dalla Convenzione possano essere attuati presto anche sul piano concreto.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato.
C. 1929 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2009.

Valentina APREA, presidente, avverte che le Commissioni II e III hanno trasmesso il nuovo testo come risultante dagli emendamenti approvati del disegno di legge in esame.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), relatore, ricorda che le modifiche apportate al disegno di legge in esame non riguardano articoli di stretta competenza della Commissione. Si tratta infatti di alcune limitate modifiche agli articoli 6 e seguenti del disegno di legge, che riguardano le fattispecie penali. Ribadisce pertanto la

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proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
Nuovo testo C. 1415 Governo e abbinate.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio LAINATI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Segnala, per i profili di competenza, che l'articolo 2, comma 1, modificando l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevede il divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Il successivo comma 1-bis del medesimo articolo, introduce quindi il comma 6-ter al citato articolo 114, prevedendo altresì che è vietata la pubblicazione e la diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Si stabilisce che il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato. Sottolinea che il comma 2 dell'articolo in commento, novella quindi il comma 7 dell'articolo 114, ai sensi del quale è altresì vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione. La disposizione indicata si coordina inoltre con quella prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera 0a), ai sensi della quale si inserisce un nuovo comma all'articolo 617 del codice penale che prevede che salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pubblicazione di intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Rileva inoltre che l'articolo 15 introduce alcune modifiche all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 recante disposizioni sulla stampa. Dopo il comma terzo dell'indicato articolo 8 è quindi inserito un nuovo comma in base al quale per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche devono essere effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Aggiunge che si prevede che per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche, che devono essere pubblicate senza commento, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. È quindi inserito un nuovo comma dopo il comma quarto dell'articolo 8 della legge sulla stampa, ai sensi del quale per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione è fatta su richiesta della persona offesa, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale dalla stessa indicati e deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica,

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facendo chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Si stabilisce in ogni caso che della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.
Per completezza segnala anche quanto previsto dall'articolo 17 del disegno di legge presentato dal Governo, adottato come testo base dalla Commissione, che non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, che introduce alcune modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Segnala in particolare la novella del comma 5 dell'articolo 139 del codice indicato, recante il Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche, in base al quale si prevede ora che in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco. Rileva che si aggiunge poi un nuovo comma 5-bis ai sensi del quale il Garante nell'esercizio dei compiti ad esso spettanti in materia di procedimento per reclami - di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c) - e di sottoscrizione di codici, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera e), può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione. In questi casi si prevede altresì che il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti, anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti. In ogni caso, la pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284, regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, che prevede la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese dell'operatore pubblicitario del provvedimento con cui dichiara l'ingannevolezza della pubblicità o l'illiceità della pubblicità comparativa, determinando il mezzo e le modalità di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Giuseppe GIULIETTI (IdV) ritiene che sarebbe opportuno verificare innanzitutto se è stata assegnata alla VII Commissione una sua proposta di legge (C. 1460) in materia di riforma del sistema radiotelevisivo, che contiene anche tematiche connesse con l'oggetto del provvedimento in esame. Nel merito del provvedimento esprime un giudizio fortemente contrario, pur ringraziando il relatore per il lavoro svolto. Ricorda in particolare che andrebbero fatte alcune correzioni: innanzitutto rileva che si è posta una pietra tombale sulla cronaca giudiziaria per tutti i giornali. La tutela della privacy è importante soprattutto in ordine all'esercizio del diritto di rettifica di notizie inesatte e l'impossibilità di diffondere notizie sulla vita privata di terzi, che si poteva raggiungere peraltro perseguendo l'obiettivo in un altro modo. Aggiunge, in particolare, che la previsione del carcere per i giornalisti che diffondono notizie relative alle intercettazioni

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costituisca una rottura politica anche rispetto al passato e alle soluzioni che erano già state studiate e perseguite dagli stessi editori; ritiene che ciò non eviterà che vengano diffuse comunque le notizie riguardanti i procedimenti penali e le intercettazioni telefoniche con altri mezzi, in particolare con quelli telematici, arrivando ad un mercato nero, clandestino delle notizie, ancora più dannoso. Sottolinea quindi che per tutelare la privacy si possono utilizzare altri strumenti anche perché non ha senso non poter dare notizie addirittura nel caso in cui gli atti non sono più secretati. Ritiene invece che le restrizioni siano troppo cogenti: non si può sopprimere il diritto di cronaca come fa il provvedimento in esame. Riterrebbe opportuno quindi che il sottosegretario Bonaiuti intervenisse in Commissione al fine di esprimere la propria posizione, anche perché il Consiglio superiore della magistratura ha rilevato che attraverso il provvedimento in esame vi è una violazione palese dell'articolo 21 della Costituzione. Segnala che anche vari costituzionalisti e giornalisti hanno rilevato i rischi di compromissione del diritto di cronaca derivanti dal provvedimento in esame e che sarebbe interessante ascoltare la loro opinione. Sottolinea infine l'importanza che il provvedimento in esame assume per le competenze della Commissione, invitando tutti i colleghi a riflettere a fondo sulla questione e ad approvare un parere che possa stimolare il cambiamento dei punti critici evidenziati.

Valentina APREA, presidente, precisa che la proposta di legge C. 1460 a firma del collega Giulietti reca disposizioni non inerenti il provvedimento in esame essendo stata assegnata all'esame in sede referente alle Commissioni riunite VII e IX.

Ricardo Franco LEVI (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, che presenterà una proposta di parere contrario sul provvedimento in esame, ricordando che questo provvedimento è gravemente lesivo della libertà d'informazione. Sottolinea in particolare che il provvedimento cozza contro la libertà di informare e il diritto ad essere informati dei cittadini; libertà e diritto garantititi dall'articolo 21 della Costituzione. Sottolinea che si tratta di una lesione di portata costituzionale, come tale considerata e censurata dallo stesso Consiglio superiore della magistratura che si determina, in particolare, attraverso tre specifiche previsioni del disegno di legge. Si prevede, innanzitutto, un divieto di pubblicazione di tutti gli atti delle indagini preliminari, anche nel caso in cui gli atti non sono più secretati. Ciò significa che fin quando inizia il processo non si possono dare più notizie di rilevanti fatti giudiziari come ad esempio nel recente caso della violazione dei diritti dei cittadini in materia di trattamenti sanitari obbligatori, verificatisi in una clinica di Milano. Aggiunge peraltro che - come rilevato dal collega Giulietti - è senz'altro possibile che le notizie vengano poi date con altri strumenti, considerando le tecniche e la facilità di diffusione di dati che avviene oggi giorno via internet. Ricorda quindi che un secondo elemento grave è la previsione del carcere per i giornalisti che diffondono notizie relativamente alle intercettazioni, in quanto così facendo si comprime il diritto di cronaca. Rileva inoltre che un terzo punto critico è costituito dall'estensione della responsabilità per l'eventuale reato di indebita pubblicazione all'editore attraverso la previsione di ammende salatissime e tali da compromettere l'equilibrio finanziario dell'impresa editrice. In considerazione del fatto che già attualmente è largamente adottata la pratica, da parte di chi si sia sentito offeso da una pubblicazione, di ricercare soddisfazione per il torto subito in un procedimento civile per danni anziché in un più lungo procedimento penale, sottolinea che, così come prevista dal disegno di legge in esame, l'estensione della responsabilità all'editore comporterà un controllo permanente dell'editore sul direttore, spossessando di fatto il direttore responsabile della sua funzione. Ritiene che si colpisca così un caposaldo della libertà di informazione.

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Valentina APREA, presidente, pur prendendo atto delle ferme posizioni espresse da alcuni colleghi, auspica che si possa arrivare alla stesura di un parere condiviso tra maggioranza ed opposizione.

Giancarlo MAZZUCA (PdL) ritiene che si sia arrivati ad un eccesso di pubblicazione di intercettazioni ed era quindi necessario un giro di vite per evitare gossip inutili: occorreva mettere dei paletti. Sottolinea però che con questo provvedimento si va da un eccesso a un altro; il carcere per i giornalisti appare una soluzione estremamente grave, visto che è praticamente impossibile che un direttore possa conoscere alla lettera le notizie pubblicate dai suoi capiservizio. Rileva inoltre che le intercettazioni vengono normalmente pubblicate in forma anonima e è impossibile esercitare un controllo su tutto quello che viene pubblicato nelle singole sedi provinciali.

Valentina APREA, presidente, ribadisce l'importanza di predisporre una proposta di parere eventualmente con osservazioni o condizioni, ove necessario, che possa essere condivisa da tutti i gruppi.

Emerenzio BARBIERI (PdL) rileva che il mondo della stampa esprime molte perplessità sul provvedimento in esame, rilevando che se tale provvedimento fosse già legge, non sarebbe stato possibile essere a conoscenza di alcuni importanti fatti di cronaca relativi a vicende giudiziarie, come ad esempio quelli recenti verificatisi a Napoli. Ritiene quindi che occorrerebbe riflettere sul testo di un provvedimento molto delicato. Sottolinea in conclusione l'importanza e il ruolo dei giornali locali, che danno grande spazio a vicende giudiziarie fondamentali per l'affermazione del diritto di cronaca.

Valentina APREA, presidente, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi, sulle problematiche connesse al settore dello spettacolo, con particolare riferimento al cinema.