CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 febbraio 2009
136.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 9.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
C. 2105 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, illustra i contenuti del provvedimento che, all'articolo 1, definisce l'ambito d'intervento generale del disegno di legge, l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, individuando, quali tratti caratterizzanti dell'intervento, la garanzia dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali ed il rispetto dei principi di solidarietà e coesione sociale. Evidenzia che obiettivi del provvedimento sono il graduale superamento del criterio della spesa storica per tutti i livelli di governo; la massima responsabilizzazione dei livelli di governo medesimi; la garanzia dell'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti, nonché la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante; gli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione; il finanziamento di Roma Capitale. Rileva che l'articolo 2 indica l'oggetto e le finalità della delega legislativa, stabilendo i principi e i criteri direttivi che dovranno essere osservati dal Governo nell'esercizio della delega; precisa che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, mediante uno o più decreti legislativi da emanarsi entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, persegue il fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Richiama i principi e criteri direttivi di portata generale che dovranno essere seguiti nell'emanazione

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dei decreti legislativi, cui si aggiungono quelli specifici, indicati nei singoli articoli del testo. Fa notare che i commi da 3 a 7 della disposizione recano la procedura di adozione dei decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Gli schemi di decreto legislativo, osserva, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Sottolinea la previsione secondo cui almeno uno dei decreti attuativi sia adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del testo in esame. Illustra l'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, volto ad istituire un organismo consultivo a livello parlamentare, la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, con il compito di pronunciarsi sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega e di verificare lo stato di attuazione della riforma, nonché assicurare il raccordo con le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni attraverso la consultazione di un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali. Si sofferma sull'articolo 4, che dispone l'istituzione di un organismo tecnico, la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, e sull'articolo 5, che demanda ai decreti legislativi l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che svolge la funzione di organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica e di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 6, che amplia le competenze della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, dell'articolo 7, che reca disposizioni concernenti i principi e i criteri direttivi cui dovranno conformarsi i decreti legislativi in materia di fiscalità regionale, dell'articolo 8, che indica i principi e criteri direttivi per il finanziamento delle spese connesse a materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, nonché dell'articolo 9, che completa con la disciplina della perequazione la definizione delle entrate da assegnare alle regioni in relazione alla natura e all'entità delle spese che esse devono sostenere per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate. Osserva che l'articolo 10 indica i principi e i criteri direttivi cui devono essere informati i decreti legislativi di attuazione per quanto attiene al finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni; l'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi per quanto concerne il finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane; l'articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi di delega per quanto attiene al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali; l'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per i comuni, le province e le Città metropolitane. Si prevede l'istituzione di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle Città metropolitane. Evidenzia i contenuti dell'articolo 14, che prevede l'approvazione di uno specifico decreto legislativo per assicurare il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane, anche mediante l'attribuzione di specifici tributi, e dell'articolo 15, recante i principi e criteri direttivi a cui dovranno conformarsi i decreti legislativi attuativi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, quali la definizione delle modalità per cui gli interventi saranno finanziati con contributi speciali del bilancio statale, con finanziamenti dell'Unione europea e con cofinanziamenti nazionali. Passa ad illustrare l'articolo 16, che reca i principi e criteri direttivi con riguardo al coordinamento

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e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, introducendo il principio della garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione ed il principio del rispetto degli obiettivi del conto consuntivo a garanzia dell'osservanza del patto di stabilità da parte di ciascuna regione e ciascun ente locale. Sottolinea che l'articolo 17, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede un nuovo istituto, denominato «Patto di convergenza», volto a garantire un «coordinamento dinamico» della finanza pubblica e finalizzato ad agevolare il riallineamento dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo; il Governo, previa valutazione in sede di Conferenza unificata e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi enunciati nel DPEF, è tenuto a proporre, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica. Dopo aver richiamato l'articolo 18, che reca i principi e criteri direttivi finalizzati all'attribuzione alle Regioni e agli Enti locali di un proprio patrimonio, si sofferma sull'articolo 19, che disciplina le modalità ed i termini secondo cui il fondo perequativo, dalla sua fase di avvio, continua a garantire alle regioni a statuto ordinario somme corrispondenti alla spesa sostenuta all'atto della cessazione del precedente sistema di finanziamento ed agli stanziamenti statali sostituiti da entrate di natura tributaria; si prevede un periodo transitorio di cinque anni in cui attuare progressivamente il passaggio dal finanziamento della spesa storica al finanziamento dei costi standard ed alla perequazione della capacità fiscale per abitante. Riferisce sull'articolo 20 che, al comma 1, reca i principi e i criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi recanti le norme transitorie per gli enti locali, sull'articolo 21, recante le modalità di attuazione degli interventi a finalità vincolata di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, limitatamente al profilo della dotazione infrastrutturale, sull'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame del Senato, che prevede una disciplina transitoria che consente una prima istituzione delle città metropolitane situate nelle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di Roma. Osserva che l'articolo 23 disciplina l'ordinamento transitorio, non limitato ai profili finanziari, della capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, in attesa dell'adozione ed attuazione di una disciplina organica sulle città metropolitane. Rileva che l'articolo 24 indica i principi e criteri direttivi a cui si devono conformare i decreti legislativi di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione per quanto attiene alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni; l'articolo 25 adatta alle regioni a statuto speciale il procedimento di attuazione del federalismo fiscale ed elenca i principi ed i criteri direttivi che potranno applicarsi; l'articolo 26, modificato dal Senato, reca norme sulla salvaguardia finanziaria, stabilendo che l'attuazione della legge debba essere compatibile con gli impegni finanziari derivanti dal Patto europeo di stabilità e di crescita e l'articolo 27 prevede che i decreti legislativi debbano individuare le disposizioni incompatibili con il testo legislativo in esame, disponendone l'abrogazione esplicita. Apprezza i contributi forniti da tutti i gruppi parlamentari e dal Governo nel corso dell'esame al Senato del provvedimento in titolo.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel rilevare l'importanza di riforma che delinei una corretta e condivisa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sostiene che il testo in esame rappresenta un passo in avanti rispetto alla versione originaria del disegno di legge presentato dal Governo. Evidenzia il valore dell'autonomismo, cui deve ispirarsi la complessiva riforma, che si declina nell'autogoverno delle regioni e degli enti locali. Fa notare che il provvedimento in esame assegna un ruolo centrale, nella fase attuativa della riforma, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5, mentre limita il ruolo della Commissione per le questioni regionali, i cui lavori rischiano peraltro di sovrapporsi a quelli della predetta Conferenza.

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Manifesta preoccupazione per il profilo generico dei contenuti della legge delega, che reca principi e criteri direttivi privi di un'adeguata indicazione dei dati e degli elementi di ordine economico-finanziario che connotano la riforma in essere. Richiama al riguardo la posizione espressa dalla Corte dei conti, da cui si evincono talune riserve in ordine alla mancanza di elementi informativi analitici e di dati numerici in relazione alla definizione dei costi standard. Evidenzia ulteriori profili di criticità che caratterizzano il provvedimento in esame, tra cui l'assenza di una legge generale della contabilità pubblica dello Stato che si rende ormai opportuna per conseguire il necessario coordinamento della finanza pubblica. Aggiunge che l'articolo 2, comma 2, lettera h), relativo alla individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare che la registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni sia eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita, esige un completamento normativo in ordine alla disciplina della contabilità. Reputa inoltre poco chiari i riferimenti all'indicatore della determinazione del costo e del fabbisogno standard contemplato dalla lettera f) della medesima norma. Considera altresì di ostica interpretazione i rinvii ai riferimenti normativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), punti 1 e 2. Fa notare che l'articolo 119 della Costituzione, nella versione antecedente alla riforma del Titolo V, contemplava un richiamo al Mezzogiorno d'Italia; l'attuale formulazione della norma pare invece non attribuire lo stesso rilievo a tale profilo. Sostiene la necessità, in merito alla perequazione infrastrutturale, di definire in via preventiva le effettive esigenze delle comunità territoriali cui si riferiscono le corrispondenti disposizioni recate dal provvedimento. Evidenzia, in conclusione, la necessità che sia approvato dalle Camere un testo ispirato, nei suoi contenuti, ai principi della sussidiarietà, dell'autogoverno delle autonomie e della solidarietà tra i diversi livelli di governo del territorio.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, si riserva di valutare con attenzione, ai fini della predisposizione della proposta di parere, i diversi contributi che saranno forniti nel corso del dibattito.

Davide CAPARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.