CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 febbraio 2009
136.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.15 e dalle 18.50 alle 19.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.15.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri sono stati esaminati gli emendamenti agli articoli 1, 2 e 3, ed è stato avviato l'esame degli emendamenti all'articolo 4.
Ricorda inoltre che, al fine di un ulteriore approfondimento, sono stati accantonati gli emendamenti Bergamini 2.13 e gli articoli aggiuntivi Vietti 2.01 e Sisto 2.02.
L'emendamento Lo Presti 2.39 è stato invece accantonato in quanto presuppone l'esame dell'emendamento 5.37 presentato sempre dall'onorevole Lo Presti.
Inoltre, a seguito della riformulazione su invito del relatore e del Governo, è stato accantonato il subemendamento 0.3.600.41 sulle intercettazioni ambientali in riferimento a gravi reati, tra i quali quelli di mafia e terrorismo. A seguito della nuova riformulazione il subemendamento è ora riferito al comma 3-bis dell'articolo 267, così come modificato dall'emendamento del Governo 4.600. Il subemendamento, quindi, riferendosi all'emendamento del Governo ha assunto il numero 0.4.600.500. Ricorda che la scorsa seduta è stata interrotta mentre era in corso l'intervento dell'onorevole Ferranti.

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Donatella FERRANTI (PD) prosegue l'intervento sul suo subemendamento 0.4.600.20, ricordando come nella seduta di ieri avesse già manifestato tutte le perplessità sull'emendamento 4.600 del Governo. Illustra quindi i motivi che rendono assolutamente necessaria la soppressione non solo delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, secondo la disciplina prevista dall'emendamento 4.600 del Governo, ma anche le successive lettere c) e d). La disciplina di cui alla lettera c), in particolare, determina una sorta di privatizzazione delle indagini contro ignoti, paralizzando sostanzialmente il potere investigativo. Appare infatti del tutto inadeguata la previsione secondo la quale nei procedimenti contro ignoti l'autorizzazione a disporre le intercettazioni sia data, su richiesta della persona offesa, sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa al solo fine di identificare l'autore del reato. Altrettanto inaccettabile è la disposizione secondo cui nei procedimenti contro ignoti l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico è consentita solo per identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso. Appare infatti evidente che le predette limitazioni rendono ancor più inefficaci le intercettazioni, facendo venire meno, tra l'altro, il fattore sorpresa e l'immediatezza, nonchè l'acquisizione dei tabulati telefonici.
Rileva come anche le disposizioni in esame siano ascrivibili alla logica, assolutamente non condivisibile, secondo la quale l'utilizzo delle intercettazioni debba essere razionalizzato, rendendo sostanzialmente impossibile ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova. In tale contesto ricorda di avere illustrato nella seduta di ieri una serie di notizie di stampa che evidenziavano una serie di gravi fatti di criminalità che non potranno più essere contrastati avvalendosi dello strumento delle intercettazioni, ove fosse applicata la disciplina prevista dal provvedimento in esame. Ribadisce l'importanza che tutti siano consapevoli di come in concreto la disciplina in esame possa incidere negativamente sulla sicurezza dei cittadini.

Luigi VITALI (PdL) ritiene necessario che siano chiarite anche alcune questioni politiche. Ricorda quindi di avere ritirato tutti i suoi emendamenti riferiti all'articolo 4, auspicando che il Governo possa comunque riflettere ulteriormente sul relativo contenuto e che non vi sia bisogno di ripresentarli in Assemblea. Ribadisce che la soluzione del giudice monocratico appare nettamente preferibile a quella del giudice collegiale. Dichiara altresì di ritirare anche i suoi subemendamenti all'emendamento 4.600 del Governo, preannunciando in questo caso la ripresentazione degli stessi in Assemblea. Ribadisce infatti di condividere la ratio di quell'emendamento, ma di temere degenerazioni interpretative che possano vanificare la predetta ratio.
Con riferimento ai colleghi dell'opposizione, sottolinea come sia contraddittorio accusare la maggioranza ed il Governo di voler distruggere l'istituto delle intercettazioni, che se, da un lato, è certamente fondamentale per l'attività investigativa, dall'altro è a tutti noto come sia stato oggetto di gravissimi abusi e prassi degenerative. Ritiene evidente che la presentazione dell'emendamento 4.600 del Governo, che ha per certi versi modificato i presupposti di ammissibilità rispetto a quanto previsto nella originaria formulazione del disegno di legge, rappresenta anche una conseguenza del comportamento dell'opposizione, che sin dall'inizio ha manifestato l'intenzione di non voler aprire un dibattito costruttivo sull'iniziale formulazione del testo. Sottolinea infatti come l'approccio dell'opposizione sia stato più politico che tecnico e come tale atteggiamento abbia prodotto degli effetti controproducenti.

Federico PALOMBA (IdV) si rammarica di dover constatare come sul tema delle intercettazioni non sia possibile instaurare tra maggioranza e opposizione lo stesso rapporto di collaborazione costruttiva che

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si è invece verificato nel costo dell'esame di altri provvedimenti.
La disciplina che il Governo sottopone all'esame parlamentare presenta profili estremamente gravi ed inquietanti, giacché non è volta a limitare l'abuso delle intercettazioni, ma a rendere impossibile o inutile ovvero estremamente limitato il ricorso ad un fondamentale mezzo di ricerca della prova. Un simile obiettivo deve essere contrastato con forza. Non è infatti sufficiente estendere la platea dei reati intercettabili o prevedere il cosiddetto «doppio binario» per i reati particolarmente gravi, per compensare il vulnus che questa disciplina reca all'ordinamento. I reati di corruzione, estorsione, rapina, violenza sessuale, nonché i reati finanziari, fiscali e societari restano al di fuori di questa disciplina. Il che appare in contrasto con quanto enunciato dalla maggioranza fin dalla campagna elettorale, in merito alla presunta centralità che si sarebbe attribuita al tema della sicurezza. Questo testo, infatti, riduce la sicurezza dei cittadini ed appare idoneo a determinare un aumento dei fenomeni di criminalità. Evidenzia come episodi di criminalità molto gravi, come i recenti fatti di Guidonia, nonché le rapine in ville, molto frequenti nell'Italia del Nord, rimarrebbero oggi impuniti. In tutti questi casi, infatti, è stata fondamentale l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico e, in seconda battuta, lo svolgimento delle operazioni di intercettazioni. Esprime quindi stupore per il fatto che alcuni gruppi di maggioranza, che hanno fatto della sicurezza il proprio vessillo, siano disposti a fare un simile regalo alla criminalità. Rileva come i gravi indizi di colpevolezza debbano costituire il punto di arrivo, l'obiettivo delle operazioni di intercettazione: non certamente il presupposto. Una volta acquisiti i gravi indizi di colpevolezza, ovviamente, non saranno disposte le intercettazioni bensì una misura cautelare o addirittura il rinvio a giudizio.
Critica pertanto con estrema severità l'atteggiamento di chiusura del Governo e della maggioranza, nonché la sostanziale blindatura del testo e sottolinea come non si possa attribuire all'opposizione una presunta indisponibilità al dialogo. Ribadisce quindi la ferma contrarietà del suo gruppo all'intero provvedimento e, in particolare, all'emendamento 4.600 del Governo che ne costituisce il fulcro.
Ritiene lodevole l'intervento emendativo dell'onorevole Contento sul comma 3-bis dell'articolo 267, anche se ritiene che un simile correttivo sia comunque insufficiente. Ritiene altresì che l'attribuzione della competenza ad autorizzare le intercettazione al giudice in composizione collegiale, non potrà non comportare problemi organizzativi gravissimi, soprattutto nei tribunali di piccole dimensioni. Il che, come ha correttamente osservato l'onorevole Luigi Vitali, costituirà un ulteriore grave ostacolo alla possibilità di disporre le intercettazioni.
Ricorda conclusivamente come tutti gli operatori del diritto e delle forze dell'ordine abbiano rilevato come questo testo costituisca un forte arretramento nella lotta contro la criminalità.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, pur comprendendo che le questioni poste dall'articolo in esame richiedano degli interventi particolarmente articolati, tuttavia invita i colleghi, per quanto possibile, alla sintesi. È infatti necessario che si svolga un articolato dibattito su tutti gli aspetti del provvedimento e tale obiettivo potrebbe essere raggiunto non svolgendo molteplici interventi che abbiano ad oggetto le medesime argomentazioni.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ribadisce come l'articolo 4 rappresenti il fulcro del provvedimento e come il presupposto dei «gravi indizi di colpevolezza» limiti oggettivamente e concretamente l'utilizzo delle intercettazioni. In tale contesto, appare evidente che non possano essere prese seriamente in considerazione le argomentazioni che l'onorevole Ghedini ha più volte illustrato, anche nel corso di trasmissioni televisive, volte sostanzialmente ad equiparare i gravi indizi di colpevolezza ai gravi indizi di reato, per dimostrare l'indimostrabile, ovvero che la disciplina in esame non introduca delle

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significative differenze nei presupposti di ammissibilità delle intercettazioni.
La disciplina che la Commissione si trova ad esaminare è anche affetta da una grave incoerenza politica poiché, rispetto al fine dichiarato di evitare abusi e tutelare la privacy, è evidente che il reale obiettivo sia solo quello di impedire le intercettazioni. La maggioranza è l'unica responsabile di questa disciplina, senza che alcuna correità possa essere in alcun modo imputata all'opposizione. Ricorda d'altra parte come la maggioranza smentisca e contraddica se stessa nel sostenere un provvedimento che si pone diametralmente in contrasto con quello elaborato in un clima di generale condivisione nel corso della precedente legislatura.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che il Governo e la maggioranza debbano ancora fornire una adeguata spiegazione del motivo che ha determinato un così radicale cambiamento di rotta in merito ai presupposti delle intercettazioni. Ricorda infatti che l'originaria formulazione del disegno di legge prevedeva che presupposto per le intercettazioni fossero i gravi indizi di reato, mentre l'emendamento 4.600 del Governo sovverte questa prospettiva introducendo i gravi indizi di colpevolezza. È certo comunque che un simile cambio di prospettiva non sia stato determinato dal comportamento, sempre corretto, dell'opposizione.
Sottolinea come i gravi indizi di colpevolezza non solo impediscano di fatto lo svolgimento delle intercettazioni, ma le snaturino, trasformandole da mezzo di ricerca della prova a mezzo di completamento ed integrazione della prova. Sottolinea altresì come il provvedimento non tenga presente le rilevazioni statistiche dalle quali emergono la sostanziale riduzione del numero delle intercettazioni negli ultimi anni, nonché una serie di altri dati estremamente rilevanti per comprendere quali siano gli interventi più idonei per affrontare e risolvere il problema.
Evidenzia quindi l'incoerenza della disciplina sulle intercettazioni nei procedimenti contro ignoti, che diventano del tutto inutili ed inefficaci. Quanto all'attribuzione al giudice collegiale della competenza ad autorizzare le intercettazioni, ricorda come sia ben noto il problema di organico che affligge la magistratura, sottolineando come anche in questo caso la norma appaia priva di buon senso e di concretezza.

Alfonso PAPA (PdL) ritiene che le argomentazioni dell'opposizione sull'emendamento 4.600 del Governo siano prive di pregio e di fondatezza. Ricorda infatti che la disciplina in esame si pone assolutamente in linea con l'impostazione impressa alla disciplina delle intercettazioni nei più importanti paesi occidentali. L'Italia, in particolare, si colloca fra i paesi dell'Unione europea che prevede la più ampia platea di reati intercettabili. La definizione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza rappresenta una indicazione saldamente connessa alla metodologia oggettiva e soggettiva di ricerca della prova.

Rita BERNARDINI (PD) rileva che il Governo non ha chiarito se la disciplina in esame, una volta entrata in vigore, sarebbe o meno applicabile ai vari episodi di criminalità citati da alcuni esponenti dell'opposizione. Ritiene in particolare opportuno chiarire se l'applicazione di tale disciplina avrebbe consentito di identificare e assicurare alla giustizia i responsabili dei recenti fatti di Guidonia.
Più in generale rileva la sostanziale inutilità di irrigidire la disciplina penale, tramite l'aumento nelle pene o l'inasprimento delle norme procedurali, se non si provvede preliminarmente a realizzare riforme sostanziali e strutturali della giustizia. Ricorda che il vero deterrente contro la criminalità è rappresentato dalla certezza, per i colpevoli, di essere perseguiti e scoperti. Occorre quindi attribuire la giusta rilevanza all'obiettivo della prevenzione dei delitti.
Ritiene opportuno tenere presenti i rilievi dell'Unione delle camere penali in ordine alla norma che attribuisce al giudice in composizione collegiale la competenza

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ad autorizzare intercettazioni, poiché appare concreto il rischio che il giudizio del collegio possa costituire un pregiudizio in ordine alla colpevolezza dell'indagato nelle ulteriori fasi del procedimento penale.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.4.600.20.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) invita il relatore ed il rappresentante del Governo a modificare il proprio parere sul suo subemendamento 0.4.600.11, essendo questo strettamente connesso all'articolo aggiuntivo 16.02 sul tetto di spese alle intercettazioni, per il quale è stato espresso parere favorevole. Rileva che il subemendamento in questione è diretto ad attribuire al capo dell'ufficio del pubblico ministero o ad un suo delegato la competenza in relazione alla richiesta di autorizzazione a disporre le intercettazioni, in quanto, secondo il richiamato articolo aggiuntivo 16.02, spetta proprio a tale soggetto il compito di gestire le spese per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione nell'ambito di uno stanziamento prestabilito.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ritiene che sarebbe opportuno accantonare il subemendamento 0.4.600.11 per votarlo solo dopo che sia stato eventualmente approvato l'articolo aggiuntivo 16.02. Propone quindi di accantonare il predetto subemendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di accantonamento del subemendamento Vietti 0.4.600.11 e respinge il subemendamento Bernardini 0.4.600.1.

Federico PALOMBA (IdV), intervenendo sul suo subemendamento 0.4.600.51, diretto a ripristinare la competenza del giudice per le indagini preliminari in relazione all'autorizzazione delle intercettazioni, invita il Governo a chiarire come la scelta di attribuire tale competenza al tribunale in composizione collegiale possa non creare irrisolvibili problemi funzionali nei tribunali di piccole dimensioni.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.4.600.51.

Donatella FERRANTI (PD) contesta la scelta del Governo di attribuire ai giudici collegiali le competenze in materia di intercettazioni attualmente spettanti al giudice per le indagini preliminari, che peraltro la stessa avvocatura ha criticato, ritenendo che sia irrazionale specie se si tiene in considerazione che una novità del genere presuppone un organico dei tribunali di almeno sedici magistrati. Invita il Governo a chiarire come si possa evitare la paralisi di tutti quei tribunali che non raggiungono tale organico. Raccomanda quindi l'approvazione del suo subemendamento 0.4.600.21.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che la scelta del Governo appena contestata dall'onorevole Ferranti svilisca gli effetti benefici sull'amministrazione della giustizia che aveva prodotto la riforma del giudice unico di primo grado. Esprime la propria contrarietà alla sostituzione del giudice monocratico con il giudice collegiale, per quanto il giudice collegiale per ragioni di organizzazione degli uffici giudiziari. Non condivide invece le critiche a tale scelta che si basano sull'errata convinzione che un giudizio collegiale, effettuato in una fase incidentale del procedimento, possa costituire una sorta di pregiudizio per ulteriori decisioni, specie quando queste sono prese da un giudice monocratico. In realtà il giudizio collegiale, come nel caso di una eventuale riforma delle misure cautelari, garantisce un maggiore approfondimento del caso da giudicare e una più marcata indipendenza del giudice. Tuttavia, per poter addivenire ad una riforma in tal senso sarebbero necessarie delle misure sull'organico dei tribunali, prevedendo ad esempio l'accorpamento in un unico organico del personale di tribunali limitrofi. Quest'ultima soluzione consentirebbe di scongiurare

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tutti quei problemi di incompatibilità che invece si avrebbero se fosse approvata la proposta del Governo. Conclude sottolineando come la scelta del Governo possa creare una situazione di vera e propria paralisi dei tribunali più piccoli.

Cinzia CAPANO (PD), condividendo le osservazioni dei deputati che l'hanno preceduta, osserva come l'attribuzione di competenze al giudice collegiale in materia di intercettazioni possa essere compatibile solamente con una organizzazione degli uffici giudiziari in cui l'organico di ogni tribunale contempli almeno sedici magistrati. La realtà è invece ben diversa. Non condivide quindi la posizione di chiusura della maggioranza e del Governo nonché la scelta dell'onorevole Vitali di ritirare gli emendamenti diretti a confermare la competenza del giudice per le indagini preliminari.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.4.600.21.

Federico PALOMBA (IdV) osserva che il rappresentante del Governo continua a non fornire alcuna soluzione al rischio di una paralisi dei tribunali di minori dimensioni a causa della scelta di attribuire ad un organo collegiale la competenza ad autorizzare le intercettazioni.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, replicando all'onorevole Palomba, ricorda che l'emendamento del Governo 4.600 prevede che la competenza del tribunale con sede distrettuale e quindi di un ufficio giudiziario che non può essere definito di piccole dimensioni.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.4.600.52.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione dei subemendamenti del suo gruppo volti a ripristinare il parametro dei gravi indizi di reato in luogo di quello dei gravi indizi di colpevolezza. Tali subemendamenti non si limitano a ripristinare tale parametro, ma individuano una serie di condizioni che debbono risultare dal decreto di autorizzazione delle intercettazioni. La realizzazione di queste condizioni consentirebbe di evitare il rischio delle cosiddette intercettazioni a rete. Si tratta di soluzioni che tengono conto di tutte le diverse esigenze, bilanciando anche interessi contrapposti ed evitando l'azzeramento dello strumento delle intercettazioni, come invece comporta il testo del Governo. In particolare sarebbe sufficiente prevedere che nella motivazione del decreto il giudice dia dettagliatamente conto delle specifiche ragioni che giustificano l'intercettazione di una determinata utenza.

Lanfranco TENAGLIA (PD), condividendo in pieno quanto affermato dall'onorevole Ferranti, evidenzia come il parere contrario del Governo sugli emendamenti dell'opposizione in relazione al contenuto del decreto di autorizzazione delle intercettazioni sia indicativo di un atteggiamento di totale chiusura della maggioranza, che contraddice anche le scelte da questa effettuata nella scorsa legislatura, in occasione dell'approvazione alla Camera del disegno di legge sulle intercettazioni, quando era opposizione.

Marilena SAMPERI (PD) ribadisce le ragioni di contrarietà al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza emerse chiaramente nel corso del dibattito in Commissione. Il testo del Governo, qualora venisse approvato, vanificherebbe e svuoterebbe lo strumento delle intercettazioni. Ritiene che il vero problema sia quello di evitare gli abusi nelle pubblicazioni di intercettazioni, senza per questo mortificare tale strumento di indagine. Occorre quindi rendere più cogente il divieto di pubblicazione, senza tuttavia azzerare il diritto di cronaca e quindi il diritto dell'opinione pubblica ad essere informata. Ritiene a tale proposito che spesso in Italia il vero problema non siano le leggi quanto piuttosto la loro applicazione o, per meglio dire, la loro disapplicazione.

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La Commissione con distinte votazioni respinge i subemendamenti Ferranti 0.4.600.24 e 0.4.600.25.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.600.2 volto ad evitare che le motivazioni del decreto di autorizzazione delle intercettazioni non siano fittizie.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.4.600.2.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.600.10, diretto a meglio formulare la parte del testo del Governo ove viene fatto riferimento al decreto di autorizzazione motivato contestuale. Rileva che la contestualità del decreto non risulta di facile comprensione, pertanto ritiene che si potrebbe prevedere che il decreto debba essere motivato contestualmente.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, e il sottosegretario Giacomo CALIENDO modificano il loro parere sul subemendamento Vietti 0.4.600.10, esprimendo parere favorevole.

La Commissione approva il subemendamento Vietti 0.4.600.10 (vedi allegato)

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, constatata l'assenza del presentatore del subemendamento 0.4.600.40, avverte che si intende che questi vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.4.600.66, Ferranti 0.4.600.22, Di Pietro 0.4.600.54 e 0.4.600.53, Mannino 0.4.600.15 e Di Pietro 0.4.600.55.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento volto a prevedere come presupposto delle intercettazioni i sufficienti indizi di colpevolezza, anziché i gravi indizi. Tale subemendamento limiterebbe i danni di una scelta comunque non condivisa di assumere la colpevolezza come presupposto delle intercettazioni.

Federico PALOMBA (IdV), dopo aver ribadito la propria contrarietà al parametro della colpevolezza, raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.600.56 che consente le intercettazioni almeno nel caso in cui gli indizi di colpevolezza siano sufficienti, anziché gravi.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara la contrarietà del gruppo del PD ad ogni emendamento che, indipendentemente dalle intenzioni, mantenga nel testo il parametro della colpevolezza.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Bernardini 0.4.600.4 e Di Pietro 0.4.600.56, nonché, con distinte votazioni, i subemendamenti Ferranti 0.4.600.26 e 0.4.600.23.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.600.58 diretto a sostituire, per tutte le ragioni da lui più volte ribadite nel corso del dibattito, il parametro della colpevolezza con il parametro del reato.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara la propria astensione sugli emendamenti volti a sostituire il parametro dei gravi indizi di colpevolezza, invitando comunque il Governo a riflettere sull'opportunità di trovare una soluzione diversa ma che comunque consenta di contrastare il fenomeno dell'abuso delle intercettazioni.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Bernardini 0.4.600.3 e Di Pietro 0.4.600.58 nonché, con distinte votazioni i subemendamenti Di Pietro 0.4.600.59, 0.4.600.64 e 0.4.600.65 e gli identici subemendamenti Ferranti 0.4.600.27 e Di Pietro 0.4.600.67.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.600.28 diretto a eliminare la prassi delle motivazioni per relationem nei decreti

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di autorizzazione delle intercettazioni.

La Commissione con distinte votazioni respinge i subemendamenti Ferranti 0.4.600.28, Di Pietro 0.4.600.60, Ferranti 0.4.600.29, Di Pietro 0.4.600.61, 0.4.600.62 e 0.4.600.63.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo subemendamento 0.4.600.41, invitando comunque il Governo a riflettere, in vista dell'esame in Assemblea, sull'opportunità di prevedere che gli elementi sui quali si fonda la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni non siano limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 0.4.600.30, identico all'emendamento appena ritirato dall'onorevole Contento, che elimina una disposizione fortemente e irragionevolmente limitativa della possibilità di svolgere intercettazioni.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) dichiara di astenersi sul subemendamento 0.4.600.30.

La Commissione respinge con distinte votazioni i subemendamenti Ferranti 0.4.600.30 e Di Pietro 0.4.600.68, 0.4.600.73, 0.4.600.72, 0.4.600.70, 0.4.600.71 e 0.4.600.69.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo subemendamento 0.4.600.44.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.600.31, volto ad eliminare la necessità che vi sia la richiesta della persona offesa per poter effettuare intercettazioni, o acquisire tabulati, delle utenze o dei luoghi nella disponibilità della medesima. Ritiene infatti irragionevole prevedere che il potere del pubblico ministero sia condizionato ad un comportamento attivo dell'offeso, che è comunque soggetto debole della vicenda criminosa, vittima del comportamento illecito altrui. È infatti prevedibile che in moltissime circostanze l'offeso, per timore, sceglierebbe di non rivolgersi al pubblico ministero.

Lanfranco TENAGLIA (PD) auspica che vi sia un ripensamento del Governo e del relatore, poiché il parere contrario al subemendamento 0.4.600.31 appare incomprensibile. Risulta quantomeno improbabile che, a titolo esemplificativo, la vittima di una violenza sessuale o di una estorsione si trovino nelle condizioni di chiedere che sia disposta l'intercettazione, in considerazione della posizione di fragilità psicologica o comunque di intimidazione nella quale normalmente si trova. Invita quindi il Governo a valutare in modo più approfondito come le norme che propone incidano sulla vita concreta dei cittadini.

Marilena SAMPERI (PD) condivide le osservazioni degli onorevoli Ferranti e Tenaglia, sottolineando come le intercettazioni debbano essere in ogni caso attivate a prescindere dalla volontà della vittima ed evidenzia come ciò costituisca una fondamentale forma di tutela per la vittima che si trovi in una condizione di intimidazione. Raccomanda, quindi, l'approvazione del subemendamento Ferranti 0.4.600.31, volto a correggere una norma che indebolisce ulteriormente le attività investigative.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva che la disciplina proposta dal Governo sulle intercettazioni nei procedimenti contro ignoti appare strettamente coerente con l'impianto complessivo del provvedimento, la cui ratio è quella di far cedere il diritto alla riservatezza solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza. Nel caso in questione si tratta di disporre intercettazioni nei confronti della persona offesa, che non è un soggetto indiziato. In base a questa impostazione, e nel rispetto dell'articolo 15 della Costituzione, il consenso della persona offesa sarà quindi necessario per disporre le intercettazioni e giustificare la conseguente invasione della sua privacy.

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Federico PALOMBA (IdV) ritiene che la norma in questione comporti un ulteriore intollerabile arretramento dello Stato dall'esercizio della propria pretesa punitiva. Ricorda che, a prescindere dal consenso della persona offesa, esiste comunque un dovere di collaborazione da parte di quest'ultima nei confronti dello Stato che eserciti la pretesa punitiva. La norma deve essere pertanto soppressa poiché renderà sostanzialmente impossibile disporre intercettazioni in procedimenti contro ignoti in tutti i casi in cui la vittima sia sottoposta a qualche forma di intimidazione.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che le argomentazioni dell'onorevole Contento non siano convincenti e che le stesse non siano comunque in grado di giustificare l'ulteriore limitazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso «1-ter», secondo il quale nei procedimenti contro ignoti l'autorizzazione a disporre le operazioni è data al solo fine di identificare l'autore del reato.
Sottolinea, a titolo esemplificativo, come gli incendi boschivi dolosi siano un tipico caso di procedimento contro ignoti, nel quale per altro generalmente non sussiste una persona offesa. Di fronte a questa ipotesi la norma in esame dimostra tutta la sua inadeguatezza.

Anna ROSSOMANDO (PD) manifesta la propria totale contrarietà alla norma in esame, raccomandando l'approvazione del subemendamento Ferranti 0.4.600.31.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che le argomentazioni dell'onorevole Contento siano suggestive ma non convincenti dal momento che l'articolo 15 della Costituzione non prevede nessuna forma di autorizzazione da parte della persona il cui bene sia leso, poiché il bene della riservatezza è tutelato in assoluto attraverso la riserva di giurisdizione. D'altra parte non è assolutamente detto che nei procedimenti contro ignoti si utile intercettare l'utenza della persona offesa, piuttosto che altre e diverse utenze.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO nel condividere le argomentazioni dell'onorevole Contento, invita ad una lettura del provvedimento che sia priva di preconcetti. La struttura è chiara ed inequivocabile. I gravi indizi di colpevolezza costituiscono la regola generale e per i reati più gravi sono previsti i sufficienti indizi di reato. Per le intercettazioni nei procedimenti contro ignoti occorre il consenso della persona offesa, altrimenti si utilizzano i tabulati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ferranti 0.4.600.31 e Di Pietro 0.4.600.74.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo subemendamento 0.4.600.45.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Pietro 0.4.600.76 e 0.4.600.77, gli identici subemendamenti Ferranti 0.4.600.32 e Di Pietro 0.4.600.75, l'emendamento Di Pietro 0.4.600.78, gli identici subemendamenti Ferranti 0.4.600.33 e Di Pietro 0.4.600.79, nonché il subemendamento 0.4.600.80.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.4.600.46.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.4.600.81.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) illustra il suo subemendamento 0.4.600.12 che, incidendo sul comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, è volto a stabilire che nei casi di urgenza l'intercettazione sia disposta dal pubblico ministero in persona del capo dell'ufficio o di un suo delegato, nonché a precisare che l'intercettazione sia disposta con decreto, motivato contestualmente.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime forte perplessità sulla prima parte del subemendamento 0.4.600.12, che non tiene conto delle disposizioni del decreto legislativo n. 106 del 2006, in materia di

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organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, chiarisce che la questione trattata dalla prima parte del subemendamento in esame è identica all'oggetto del subemendamento 0.4.600.11, che è stato accantonato in attesa di esaminare l'articolo aggiuntivo Vietti 16.02. Per quanto attiene alla seconda parte, questa sembra essere consequenziale all'approvazione del subemendamento Vietti 0.4.600.10. Pertanto, invita il presentatore a riformulare il sub 0.4.600.12, limitandolo alla seconda parte.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC)accoglie la proposta del relatore e riformula il subemendamento 0.4.600.12 (vedi allegato).

La Commissione approva il subemendamento Vietti 0.4.600.12, come riformulato (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, secondo quanto concordato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la seduta viene sospesa per riprendere al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 12.55, riprende alle 18.05.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che secondo quanto concordato con i rappresentanti dei gruppi, la seduta si concluderà alle ore 19.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha espresso forte preoccupazione e allarme per la disciplina che la Commissione si sta apprestando ad approvare, chiedendo un incontro urgente. Ritiene pertanto opportuno disporre una audizione.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che si debba concludere l'esame del provvedimento nei tempi concordati.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il 30 luglio 1998 la Commissione ha audito la Federazione nazionale della stampa italiana, il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e la Federazione italiana editori giornali. Ricorda, inoltre, che è in distribuzione presso la segretaria della Commissione anche la documentazione fornita dall'Associazione italiana editori. Rileva quindi che sulle parti del provvedimento di interesse della stampa, sono state introdotte modifiche migliorative.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo subemendamento 0.4.600.34, volto ad apportare dei correttivi all'articolo 4, capoverso, comma 1, lettera e), che introduce nell'articolo 267 del codice di procedura penale un limite temporale perentori, invalicabile e irragionevole alla durata delle intercettazioni, impedendo la verifica e l'approfondimento di elementi emersi nel corso dell'indagine. Il termine previsti dall'emendamento del Governo si rivelerà, in concreto, del tutto inadeguato. Occorre quindi prevedere la possibilità di ulteriori proroghe, per periodi di 15 giorni, che potranno essere autorizzate dal giudice qualora siano emersi nuovi elementi specificamente indicati nel provvedimento di proroga, oltre agli elementi di cui al comma 1 del citato articolo 267.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ferranti 0.4.600.34 e Di Pietro 0.4.600.82.

Federico PALOMBA (IdV) ritira il subemendamento 0.4.600.83, del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.4.600.84.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il subemendamento Di Pietro 0.4.600.85, del quale è cofirmatario, volto a stabilire che le intercettazioni possono essere disposte fin quando siano in corso le indagini preliminari. È del tutto irragionevole, infatti, comprimere

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le attività investigative entro un termine burocraticamente stabilito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Pietro 0.4.600.85, Ferranti 0.4.600.35 e Di Pietro 0.4.600.89.

Anna ROSSOMANDO (PD) illustra l'emendamento Ferranti 0.4.600.36, del quale è cofirmataria, che è volto ad eliminare il termine complessivo di 60 giorni per intercettare, rimuovendo il limite massimo di proroghe dell'intercettazioni. Al ricorrere di nuovi elementi l'organo giurisdizionale potrà concedere tante proroghe quante siano strettamente necessarie al completamento dell'indagine.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Ferranti 0.4.600.36 e i subemendamenti Di Pietro 0.4.600.86, 0.4.600.87 e 0.4.600.88.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.4.600.47, invitando comunque il Governo ad una riflessione sulla possibilità di migliorare la formulazione lessicale della norma.

Roberto RAO (UdC) illustrando il suo subemendamento 0.4.600.13 sottolinea come questo estenda al decreto di proroga tutti quei requisiti che deve avere il decreto originario di autorizzazione delle intercettazioni in relazione alla motivazione. Ciò risponde alla esigenza di scongiurare il rischio di proroghe non sufficientemente motivate.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere il subemendamento in esame, rilevando come questo, da un lato, preveda ulteriori vincoli per le proroghe rispetto a quelli già previsti per l'autorizzazione originaria alle intercettazioni e, dall'altro, confermi la scelta del Governo di creare un limite invalicabile per le intercettazioni.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO invita il presentatore a ritirare il subemendamento 0.4.600.13, in quanto questo è sostanzialmente recepito nell'emendamento del Governo 4.600, dove è data particolare attenzione all'esigenza di assicurare completezza alla motivazione del decreto sia di autorizzazione che di proroga delle intercettazioni.

Roberto RAO (UdC), anche alla luce dei chiarimenti del rappresentante del Governo, ritira il suo subemendamento 0.4.600.13.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo subemendamento 0.4.600.42, in quanto è stato sostanzialmente recepito nel comma 3-ter introdotto nell'articolo 267 dall'emendamento 4.600 del Governo

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.4.600.5 volto a sopprimere il nuovo comma 3-bis dell'articolo 267 che è espressione rafforzata del principio del doppio binario, secondo il quale per alcuni reati le norme penali, sia processuali che sostanziali, e le norme penitenziarie si differenziano a seconda dei reati, con una forte riduzione delle garanzie costituzionali per alcuni di essi. Il comma 3-bis è emblematico in quanto in esso il Governo, in riferimento ad alcuni reati, ha incluso tutti quei principi in materia di intercettazioni attualmente vigenti, che sono stati ritenuti la causa del fenomeno dell'abuso e della strumentalizzazione delle intercettazioni.

La Commissione respinge i subemendamenti Bernardini 0.4.600.5 e 0.4.600.6.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo subemendamento 0.4.600.43.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione dei subemendamenti 0.4.600.38 e 0.4.600.37, entrambi diretti ad includere ulteriori gravi reati nell'ambito della disciplina delle intercettazioni prevista per i reati di criminalità organizzata e terrorismo. Ciò al fine di estendere ad ulteriori reati la disciplina derogatoria di

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cui al comma 3-bis, che consente di disporre le intercettazioni quando sussistano sufficienti indizi di reato nonché di prorogarle senza un limite temporale invalicabile.

La Commissione respinge i subemendamenti 0.4.600.38 e 0.4.600.37 e Di Pietro 0.4.600.90, nonché approva il subemendamento del Governo 0.4.600.200 (vedi allegato).

Roberto RAO (UdC) ritira il suo subemendamento 0.4.600.14.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che si passa all'esame del subemendamento Contento 0.4.600.500 (ex 0.3.600.41). Si tratta di un subemendamento riformulato su invito del relatore e del Governo, che è stato accantonato in quanto riferito, proprio a seguito della riformulazione, all'emendamento 4.600 anziché all'emendamento 3.600. In particolare, considerato che il subemendamento stabilisce che le intercettazioni ambientali in riferimento a gravi reati, tra i quali quelli di mafia e terrorismo, non debbano sottostare alle condizioni previste in via generale per gli altri reati dal comma 2 dell'articolo 266, si è ritenuto opportuno riferire il subemendamento in esame al comma 3 bis dell'articolo 267, che prevede, per quanto attiene ai presupposti ed ai tempi delle intercettazioni, un regime particolare.

I deputati Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), Nicola MOLTENI (LNP), Carolina LUSSANA (LNP), Francesco Paolo SISTO (PdL), Salvatore TORRISI (PdL) e Enrico COSTA (PdL) aggiungono la loro firma al subemendamento Contento 0.4.600.500 (ex 0.3.600.41).

Federico PALOMBA (IdV), per quanto il subemendamento rappresenti un miglioramento rispetto al testo in esame, tuttavia questo non può non essere considerato senza tener conto dell'intera portata del provvedimento, e quindi che, per tutti i reati, salvo che per quelli di cui al comma 3-bis, le intercettazioni ambientali sono praticamente azzerate. Vi è una fortissima contrarietà al disegno di legge del Governo che non consente al Gruppo Italia dei Valori di votare a favore del subemendamento in esame. Tuttavia, in considerazione che esso migliora comunque un testo inaccettabile, dichiara di non votare contro tale subemendamento, ma di astenersi.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver condiviso le critiche apportate al disegno di legge del Governo dall'onorevole Palomba, che certamente non si può considerare sanato nei suoi gravi vizi dall'approvazione del subemendamento in esame del quale se ne condivide la ratio, sottolinea come sia del tutto errata la scelta del Governo di limitare ai soli reati di mafia e terrorismo una disciplina meno penalizzante per le indagini rispetto a quella prevista per tutti gli altri reati. Osserva che se si vuole veramente indagare sulla mafia si deve prima indagare sui cosiddetti reati-satellite rispetto ai reati di associazione di stampo mafioso. Proprio attraverso l'accertamento di quei reati è possibile far emergere i legami di stampo mafioso. Non è quindi sufficiente prevedere per i soli reati tipicamente di mafia una disciplina delle intercettazioni meno rigorosa rispetto a quella generale. Con il testo del Governo, invece, non si potranno effettuare più intercettazioni ambientali per quei reati che sono il presupposto dei reati di stampo mafioso.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime una forte meraviglia per la contrarietà dell'opposizione ad un subemendamento volto a confermare l'attuale disciplina delle intercettazioni ambientali per i reati di criminalità organizzata e di terrorismo. Osserva che questo subemendamento estende la predetta disciplina anche ad altri reati, che sono compresi nell'elenco di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ma che sono diversi dai reati di mafia.

Donatella FERRANTI (PD) stigmatizza l'intervento del rappresentante del Governo,

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che, avendo evidenziato la contrarietà dell'opposizione al subemendamento in esame, dimostra di non aver molto prestato attenzione agli interventi che si sono appena svolti. In realtà, l'opposizione non è contraria ad un miglioramento del testo del Governo al fine di consentire le intercettazioni ambientali per i casi in cui tale testo non le prevede, quanto piuttosto è convinta che con tale subemendamento non si risolvano tutte le questioni che impediranno di indagare in maniera adeguata sui reati di mafia.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, dichiara di condividere pienamente il subemendamento in esame, che avrebbe sottoscritto, qualora non avesse svolto il ruolo di relatore. Ricorda di aver presentato un emendamento di contenuto sostanzialmente identico rispetto al subemendamento in esame, che ha ritirato insieme a tutti i suoi emendamenti quando il Governo ha presentato i propri emendamenti e ha rilevato che l'onorevole Contento aveva presentato un subemendamento diretto a confermare l'attuale disciplina delle intercettazioni ambientali relativamente ai reati di mafia e terrorismo, nonché ad altri gravi reati.

La Commissione approva il subemendamento Contento 0.4.600.500 (ex 0.3.600.41) (vedi allegato) e respinge i subemendamenti Di Pietro 0.4.600.91, 0.4.600.92, 0.4.600.96, 0.4.600.93, 0.4.600.94 e 0.4.600.95.

Giulia BONGIORNO, presidente, pone in votazione l'emendamento del Governo 4.600, come modificato dai subemendamenti approvati.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 4.600 (vedi allegato), come modificato dai subemendamenti approvati.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 4.600, sostitutivo dell'articolo 4, non verranno posti in votazione tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4. Secondo quanto disposto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricorda che è convocata una ulteriore riunione del medesimo al fine di determinare l'ulteriore prosecuzione dell'esame degli emendamenti. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 135 dell'11 febbraio 2009, a pagina 17, seconda colonna, quarantatreesima riga, le parole «che sono» sono soppresse.