CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 febbraio 2009
134.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 12.40.

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq.
C. 2037 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, presidente, in sostituzione del relatore Torazzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge di ratifica del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq.
Il Trattato in esame è stato firmato a Roma il 23 gennaio 2007 sulla base degli impegni assunti nel corso di una visita compiuta in Iraq nel giugno 2006 dall'allora Ministro degli esteri, Massimo D'Alema. L'intesa è stata siglata subito dopo la conclusione della partecipazione italiana alla missione militare in Iraq, che ha avuto luogo dal maggio 2003 al dicembre 2006.
Il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione ha quindi l'obiettivo di lanciare e dare un quadro giuridico a nuove forme di collaborazione sul piano bilaterale, in alcuni importanti settori, e di strutturare la partecipazione italiana alla ricostruzione di quel Paese. Il Consiglio di Presidenza iracheno ha approvato il 18 agosto 2008 la legge che ratifica il Trattato con l'Italia.
In proposito, ricorda che il nostro Paese, che è uno dei principali partner per la stabilizzazione in Iraq, partecipa all'International Compact with Iraq, un'iniziativa congiunta del governo iracheno e delle

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Nazioni Unite, che fissa gli obiettivi di sviluppo e riforma economica dell'Iraq. Il nostro Paese contribuisce inoltre all'IRFFI (International Reconstruction Fund Facility for Iraq), uno strumento finanziario multilaterale per la ricostruzione dell'Iraq che opera attraverso due fondi fiduciari amministrati dalle Nazioni Unite e dalla Banca Mondiale.
Passando ai contenuti del Trattato, esso si compone di 17 articoli, preceduti da un Preambolo che delinea i principi generali cui esso si ispira: innanzitutto il rispetto della legalità internazionale, nel quadro della comune visione della centralità dell'ONU e dell'adesione alla Carta delle Nazioni Unite e alle altre Convenzioni in ambito di relazioni internazionali. Vengono poi affermati i principi del rispetto dell'uguaglianza sovrana degli Stati, del non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza dell'altra Parte e della non ingerenza - diretta o indiretta - negli affari interni della controparte. Si enuncia il principio della cooperazione per la crescita socio-economica, in base al quale l'Italia metterà a disposizione esperti e militari per ridurre il divario di sviluppo. Viene affermato l'impegno al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché quello alla soluzione pacifica delle eventuali controversie.
Le Parti si impegnano inoltre ad adottare iniziative atte alla creazione di uno spazio culturale comune all'interno del quale si possa sviluppare il dialogo tra le due culture. Per realizzare la cooperazione, l'articolo 1 prevede riunioni periodiche, da tenersi alternativamente nei due Paesi, sia tra capi di governo sia tra ministri degli esteri, sia tra vice ministri o funzionari di alto livello.
Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano la cooperazione economica e finanziaria attribuendo un particolare interesse ai settori delle fonti energetiche, della generazione elettrica, dei trasporti, delle comunicazioni, della tutela dell'ambiente, della lotta all'inquinamento, delle opere idrauliche e dei poli tecnologici. Le Parti favoriscono l'attuazione di Piani di Azione a favore delle piccole e medie imprese. La cooperazione nel campo della sicurezza prevede scambi fra personale delle Forze armate e di polizia, corsi di formazione, addestramento ed esercitazioni congiunte. Tali attività saranno condotte a livello multilaterale oltre che bilaterale. La cooperazione investirà anche il settore industriale della sicurezza (articolo 5). L'articolo 6 promuove la cooperazione per la crescita socio-economica mirata particolarmente allo sviluppo della condizione delle donne, dei bambini e delle fasce più deboli della popolazione.
Alla cooperazione in campo culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico sono dedicati gli articoli 7, 8 e 9. È previsto che la cooperazione in questi campi avvenga attraverso l'insegnamento, anche delle due lingue, e lo scambio di studenti, professori, formatori, ricercatori e artisti. Saranno favoriti i rapporti tra Università e istituti culturali dei due paesi, anche attraverso la concessione di borse di studio, ed è previsto un rafforzamento della collaborazione già esistente nel settore media-audiovisivo. L'articolo 10 promuove la cooperazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Sono previsti, tra l'altro, il potenziamento del Sistema Nazionale iracheno per la tutela del patrimonio e la creazione del Sistema Nazionale iracheno per il catalogo dei beni culturali materiali e immateriali. La cooperazione si svolgerà nel settore museale, archeologico, architettonico, delle biblioteche, della musica e dello spettacolo.
La cooperazione nel settore medico-sanitario stabilita all'articolo 11, prevede sostanzialmente il potenziamento dell'offerta di servizi sanitari iracheni, attraverso l'adeguamento degli ospedali, sia generali che specializzati, nonché di tutte le altre strutture del sistema sanitario. Il Trattato prevede anche un rafforzamento delle relazioni consolari (articolo 12) e la cooperazione nel settore legale, giudiziario e amministrativo (articolo 13).
Per conseguire l'attuazione del Trattato, viene istituita una Commissione mista ad alto livello, copresieduta dai Ministri

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degli esteri dei due Paesi, che si riunirà almeno una volta l'anno alternativamente in Italia e in Iraq (articolo 14).
Infine, l'articolo 15 disciplina la cooperazione finanziaria in base alla quale l'Italia si impegna a fornire strumenti creditizi ed assicurativi alle imprese italiane che intendano realizzare progetti di sviluppo in Iraq, mentre l'Iraq concederà alle stesse imprese le facilitazioni possibili per eseguire tali progetti. Con l'articolo 16, l'Italia si impegna a rendere disponibili un massimo di 400 milioni di euro in crediti di aiuto entro il triennio che seguirà l'entrata in vigore del Trattato. Tale importo sarà rinnovabile per identico periodo. L'articolo 17 contiene le disposizioni finali.
Il Trattato è di durata illimitata, salvo la denuncia di una delle due Parti, che avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica dall'altra Parte, ed entrerà in vigore alla ricezione della seconda comunicazione circa l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica.
Il disegno di legge di ratifica è composto di tre articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con l'Iraq, e l'entrata in vigore della legge di ratifica.
Nella relazione introduttiva al provvedimento si sottolinea che l'applicazione del Trattato non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In particolare:
la cooperazione nel campo della sicurezza (articolo 5), che comporta attività svolte in via ordinaria, verrà attuata dal Ministero della difesa con l'utilizzo delle disponibilità ad esse destinate;
le attività previste agli articoli 6, 7 e 10 (cooperazione in campo socio-economico, culturale, scientifico, tecnologico e per la tutela del patrimonio culturale) saranno realizzate nell'ambito delle competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;
le riunioni della Commissione mista di cooperazione ad alto livello (articolo 14) saranno svolte con le risorse ordinarie del Cerimoniale diplomatico. L'attività del Segretariato esecutivo della suddetta Commissione sarà invece sostenuta dagli ordinari stanziamento di bilancio del Ministero degli affari esteri;
l'impegno finanziario dell'Italia, che metterà a disposizione dell'Iraq fino a 400 milioni di euro a titolo di crediti di aiuto (articolo 16) sarà a carico delle risorse disponibili del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge n. 49 del 1987 (Fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale che concede crediti finanziari agevolati a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo).

A questo proposito ricorda, infine, che nel corso dell'esame presso la commissione di merito il sottosegretario Alfredo Mantica ha evidenziato che l'Italia ha già versato, per obiettivi di ricostruzione industriale, circa un quarto delle risorse previste dal Trattato, la cui ratifica diviene a questo punto assai urgente e che il Trattato permette al Paese di avere una parte attiva per la stabilizzazione dell'Iraq, Paese di cui l'Italia riconosce a pieno il valore geostrategico per gli equilibri della regione.
Anche alla luce delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone di esprimere un parere favorevole.

Ludovico VICO (PD), nel manifestare l'orientamento favorevole del proprio gruppo alla proposta di parere formulata, sottolinea che i settori di cooperazione tra Italia e Iraq sono particolarmente significativi nell'ambito economico e finanziario. Sussistono, infatti, tra i due Paesi intense relazioni sia sul versante dei prodotti petroliferi sia su quello dello sviluppo delle piccole e medie imprese, cui è specificamente dedicato l'articolo 3 del Trattato. Ricorda altresì che all'articolo 6 le parti si impegnano a incoraggiare la cooperazione per la crescita socio-economica, con particolare riferimento alla condizione delle

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donne, della prima infanzia, dei giovani e delle fasce più deboli. Pari importanza assume, a suo avviso, l'articolo 10 che riguarda la cooperazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, in cui è ricompresa la tutela di importanti siti archeologici dell'antica Mesopotamia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina.
C. 2013 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Monica FAENZI (PdL), relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla III Commissione affari esteri sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS), stipulato a Kiev il 1o dicembre 2005 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.
L'Accordo appartiene alla categoria degli accordi «misti», cioè conclusi nei settori di competenze concorrenti dalla Comunità europea, e sottoposti successivamente per la ratifica anche agli Stati membri.
La relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica sintetizza efficacemente la cornice nella quale l'Accordo con l'Ucraina si inquadra: esso è il quarto in ordine cronologico stipulato nella stessa materia dall'Unione europea e, finora, nessuno degli Accordi (in tutto sei) è entrato in vigore. L'Accordo UE-Ucraina risulta a tutt'oggi ratificato, oltre che dalla controparte Ucraina, da 17 Stati membri della UE, mentre tra le ratifiche mancanti vi è quella della stessa Comunità europea.
L'Accordo fa parte del processo di internazionalizzazione del sistema europeo di navigazione satellitare, discusso e approvato in sede comunitaria, che ha consentito la definizione di una strategia di allargamento delle alleanze in ambito mondiale e la definizione di un testo di accordo base valido per gli accordi internazionali in generale.
Secondo la relazione illustrativa del provvedimento la cooperazione in ambito GALILEO conferisce ai Paesi che vi aderiscono l'opportunità di partecipare alla costituzione, allo sviluppo e alla gestione di un'infrastruttura strategica, nonché di contribuire a promuovere un uso ampio e innovativo dei servizi offerti dal sistema per scopi commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e per la misurazione del tempo. L'Ucraina, in particolare, figura tra gli otto Paesi più importanti al mondo in materia di programmi spaziali e le sue attività nel campo della navigazione satellitare sono molto avanzate. L'industria spaziale ucraina, inoltre, è un leader mondiale nella progettazione e nella produzione di veicoli di lancio e di componenti dei sistemi GNSS.
L'Accordo con l'Ucraina è composto da 17 articoli.
L'articolo 1 dichiara che scopo dell'Accordo è la facilitazione e il miglioramento alla cooperazione fra le due Parti in riferimento al sistema di navigazione satellitare civile.
L'articolo 2 fornisce la definizione dei termini contenuti nell'Accordo, per facilitarne la comprensione. Viene tra l'altro spiegato che GALILEO è un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi di navigazione satellitare globale. L'esercizio del sistema GALILEO, che è stato progettato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, può essere trasferito a privati.
L'articolo 3 elenca i principi che le Parti applicheranno, tra i quali la partnership nel Programma GALILEO, la reciprocità nell'offerta di opportunità per

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realizzare attività di cooperazione per scopi civili della CE, dei suoi Stati membri o dell'Ucraina, nonché lo scambio di informazioni attinenti alle attività di cooperazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
L'ambito della cooperazione, nel settore della navigazione satellitare e della generazione di segnali orari, è precisato nell'articolo 4. Si tratta della ricerca scientifica, della produzione industriale, della formazione, dello sviluppo dei servizi e del mercato, del commercio, degli aspetti legati allo spettro-radio, nonché della normalizzazione, certificazione e regolamentazione del sistema e del recupero dei costi. Unione internazionale delle telecomunicazioni
L'articolo 6 impegna le Parti a continuare nella cooperazione, già avviata in seno all' Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) nel campo dello spettro-radio, con particolare riguardo alla ricerca e all'eliminazione delle interferenze. La cooperazione bilaterale non dovrà in nessun caso derogare alle pertinenti disposizioni e ai regolamenti della UIT.
Con l'articolo 7 le Parti si impegnano a promuovere la ricerca scientifica nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile, anche attraverso l'utilizzo del programma-quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo e dei programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea, nonché dei programmi a cura delle competenti agenzie ucraine.
In base agli articoli 8 e 9, le Parti sosterranno le rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento della joint venture, nonché il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare delle due Parti. Le Parti si sforzeranno altresì di accrescere il coinvolgimento del pubblico nelle attività di navigazione satellitare, anche eventualmente istituendo un forum comune degli utenti GNSS.
Più in particolare, si prevede una efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale correlati allo sviluppo del sistema GALILEO, conformemente agli standard nazionali più elevati e che le esportazioni di beni e tecnologie «sensibili» dell'Ucraina verso Paesi terzi siano sottoposte ove previsto all'autorizzazione preventiva dell'Autorità per la sicurezza del programma GALILEO.
In base all'articolo 10, in relazione ai servizi GNSS, le Parti favoriscono un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione, anche allo scopo di favorire l'interoperabilità con altri sistemi GNSS.
L'articolo 11 incoraggia lo sviluppo di sistemi GNSS globali e regionali - anche con la realizzazione di un sistema di potenziamento terrestre in Ucraina - che offrano garanzie ottimali di integrità e continuità con il sistema GALILEO.
Con l'articolo 12, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tal fine, la UE e l'Ucraina stabiliranno mediante specifico accordo canali di consultazione per affrontare le questioni legate alla protezione del sistema GNSS.
Dopo l'articolo 13, dedicato alla cooperazione delle Parti in materia di responsabilità e di recupero dei costi; l'articolo 14 prevede che le autorità che presiedono alla realizzazione delle attività di cooperazione sono, da un lato, il Governo dell'Ucraina e dall'altro la Commissione europea. Tali autorità costituiranno un Comitato direttivo GNSS, responsabile della gestione dell'Accordo. Il Comitato direttivo, composto da funzionari designati dalle Parti, si riunisce di norma una volta all'anno, alternativamente nel territorio delle due Parti stesse, e vi sono previsioni concernenti le spese dell'attività del Comitato.
L'articolo 15, in materia di finanziamenti, stabilisce che un accordo distinto regolerà la quantificazione e le modalità del contributo dell'Ucraina al Programma GALILEO. Sono peraltro previste una serie

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di agevolazioni fiscali, doganali e relative all'ingresso e soggiorno, con riferimento a persone, capitali e attrezzature impiegati nelle attività di cooperazione per l'attuazione dell'Accordo in esame.
Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo sono composte in via amichevole, secondo l'articolo 16, che tuttavia non esclude il ricorso ai meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall'Accordo in esame: vi è qui probabilmente un'aporia del testo, poiché si opera un rinvio a meccanismi non ulteriormente determinati, e quindi di nuovo alla procedura amichevole dalla quale si era partiti.
L'articolo 17, infine, contiene le clausole finali sull'entrata in vigore, la denuncia e la durata, prevista in cinque anni, e con successiva proroga consensuale delle Parti. L'eventuale denuncia dell'Accordo sarà inoltrata per iscritto almeno con tre mesi di preavviso. L'Accordo potrà inoltre essere modificato mediante intesa scritta tra le Parti.
Il disegno di legge di ratifica in esame consta invece di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Comunità europea e Ucraina relativo al sistema GALILEO, e il relativo ordine di esecuzione, mentre il terzo dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La relazione introduttiva al disegno di legge specifica che dalla ratifica dell' Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma GALILEO, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea (ESA).
Ricorda che il sottosegretario Alfredo Mantica, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di ratifica presso la Commissione di merito, ha sottolineato che l'Italia figura tra i sette Paesi che non hanno ancora ratificato l'Accordo.
In conclusione, anche alla luce di questa ultima valutazione, formula una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni.
Nuovo testo C. 1889 Cirielli e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA), relatore, fa presente che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla VII Commissione Cultura sul nuovo testo della proposta di legge C. 1889 e abbinate, recante «Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni», come risultante dalle modifiche approvate in sede referente.
Il provvedimento in esame, che si compone di 5 articoli, prevede all'articolo 1 la realizzazione di un progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, per il recupero della sua memoria storica e per il rilancio della sua funzione civile e religiosa, in occasione della ricorrenza del millenario del complesso benedettino, fondato nel 1011.
L'articolo 2 definisce le linee generali del progetto prevedendo in particolare interventi di ristrutturazione architettonica, di restauro dei manufatti, dei dipinti e degli affreschi, nonché di valorizzazione culturale, ambientale e turistica dell'Abbazia, finalizzati alla realizzazione dei seguenti obiettivi: a) analisi dello stato di conservazione dell'Abbazia, rilievo degli stati di degrado, di quiescenza degli elementi strutturali e decorativi, e conseguente restauro; b) interventi di risanamento e di muratura degli intonaci interessati da fenomeni di infiltrazioni e di umidità da risalita delle sale limitrofe al

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chiostrino e nel Museo; c) restauro dei manufatti e degli affreschi ottocenteschi dell'archivio dell'Abbazia; d) predisposizione di interventi mirati a delineare e ad ampliare la zona pedonale entro la quale è ubicata l'Abbazia, garantendo la necessaria distanza dal centro abitato, dagli uffici e dalle attività commerciali, per restituirle il dovuto silenzio e la necessaria solennità; e) individuazione e restauro di tratti dell'antico tracciato viario che conduceva all'Abbazia al fine di migliorarne le possibilità di visita; f) inventario e digitalizzazione dei documenti scritti o editi dalla fine del Medioevo all'epoca attuale su Cava de' Tirreni e sulla sua Congregazione al fine di consentire una corretta e funzionale fruizione da parte di studiosi e di turisti; g) organizzazione di eventi culturali, scientifici e mediatici per la celebrazione dell'anno millenario dell'Abbazia; h) realizzazione di nuove strutture turistiche e ricettive che garantiscano l'ospitalità a studiosi e a turisti, dando priorità agli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-architettonico; i) restauro di elementi architettonici e manufatti afferenti ad edifici di culto di cui siano stati storicamente attestati l'appartenenza o un legame culturale, economico o sociale al movimento benedettino; l) attività di promozione turistica e del territorio.
Per la realizzazione dei descritti obiettivi, l'articolo 3 dispone l'istituzione di un fondo speciale, nello stato di previsione di competenza del ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio finanziario 2009-2011.
L'articolo 4 prevede l'istituzione di un comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo speciale, posto sotto la vigilanza del ministero per i beni e le attività culturali. Del comitato fanno parte, fra gli altri,il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sindaco del comune di Cava de' Tirreni o un suo delegato, esperti e ricercatori universitari, nonché un componente designato dall'Abate dell'Abbazia. Al comitato spetta, altresì, il compito di organizzare e di predisporre eventi scientifico-culturali per la celebrazione del millenario dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni nell'anno 2011 e di stabilire il relativo calendario dei lavori.
L'articolo 5 reca, infine, la clausola di copertura finanziaria dell'onere derivante dal citato articolo 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio finanziario 2009-2011 cui si provvede a valere del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Andrea GIBELLI, presidente, ritiene opportuno approfondire il contenuto del provvedimento in esame che, pur recando disposizioni condivisibili nel merito, non sembra soddisfare ai necessari requisiti di generalità ed astrattezza tipici del provvedimento legislativo. Ricorda di aver presentato, nel corso della XIV legislatura, una proposta di legge recante disposizioni per la valorizzazione e il rilancio delle cinte murarie. Si trattava, in quel caso, di promuovere la tutela di importanti testimonianze storiche presenti su tutto il territorio nazionale, anche ricorrendo a fonti di finanziamento europee e alla sensibilizzazione di soggetti privati per la salvaguardia dell'inestimabile patrimonio culturale italiano. Il provvedimento in esame si concentra invece su un obiettivo circoscritto per il quale si deve valutare l'opportunità di un intervento legislativo.

Andrea LULLI (PD) manifesta imbarazzo per il contenuto estremamente circoscritto della proposta di legge in esame che dovrebbe essere più opportunamente definito in un provvedimento del Governo.

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Si tratta, infatti, della valorizzazione di una singola struttura, sia pure millenaria, che non giustifica tuttavia un intervento legislativo, soprattutto in un territorio come quello italiano che presenta la più elevata concentrazione, a livello mondiale, di siti di interesse storico e artistico. Condivide la proposta del presidente di non procedere immediatamente alla votazione del parere e chiede se sia possibile trovare una modalità per esprimere alla VII Commissione una contrarietà all'intervento con legge, pur essendo personalmente favorevole al finanziamento dei restauri dell'Abbazia di Cava de' Tirreni.

Ludovico VICO (PD), nel condividere le osservazioni del collega Vico, sottolinea che il nuovo testo in esame ha recepito, all'articolo 4, emendamenti volti a prevedere forme di coinvolgimento sia comune sia della regione nel comitato nazionale per la realizzazione del progetto al fine di rispettare pienamente il disposto dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA) si dichiara disponibile ad integrare la proposta di parere con eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Andrea GIBELLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.