CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 febbraio 2009
134.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO
Pag. 4

SEDE REFERENTE

Martedì 10 febbraio 2009. - Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 16.35.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 2042, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 1146 Di Pietro e C. 2069 Minniti).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

Alessandro MARAN (PD), relatore per la III Commissione, segnala che il Trattato in esame, firmato tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005 a Prüm, in Germania, è volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina.
Rileva preliminarmente che il Trattato è un trattato multilaterale di diritto internazionale, sottoscritto soltanto da alcuni degli Stati membri dell'Unione europea.
Per quanto concerne ai suoi contenuti, in estrema sintesi, osserva che il Trattato ha ad oggetto particolari tipi di informazioni (DNA, dati relativi alle impronte digitali e all'immatricolazione dei veicoli), in applicazione di quello che viene definito data field-by-data field approach (approccio per singoli campi di dati). È altresì scopo del Trattato che si realizzi una rete di punti di contatto nazionali che dovranno essere dichiarati al momento del deposito dell'atto di ratifica, approvazione o adesione (articolo 41). Ciò configura una soluzione intermedia tra quella degli ordinari canali diplomatici e il contatto diretto tra le singole autorità interessate. Il Trattato infine attua il principio in base al quale i dati e le informazioni contenuti nelle banche dati devono essere conservati

Pag. 5

in modo che siano accessibili on-line solo gli indici di consultazione ad esso relativi.
Passa quindi all'illustrazione del Trattato che si compone di un Preambolo e di 52 articoli raggruppati in otto capitoli.
Il Capitolo 1 è formato dal solo articolo 1 che delinea le finalità del Trattato e i principi generali della cooperazione in esso disciplinata. L'articolo prevede fra l'altro che la cooperazione non interferisca con il diritto dell'Unione europea e che, anzi, a tre anni dall'entrata in vigore del Trattato, sarà presentata una valutazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione di esso, ai fini della sua integrazione nell'acquis comunitario. Per la stessa ragione, l'articolo 1 prevede che il Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati membri dell'Unione.
Il Capitolo 2 disciplina l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari al fine di prevenire e perseguire i crimini legati al terrorismo, alla immigrazione clandestina e alle attività criminali transfrontaliere, venendo incontro ad un orientamento espresso dal Consiglio dell'Unione europea, con una risoluzione del 9 giugno 1997. Le Parti si impegnano inoltre a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali) e consentono ai Punti di contatto nazionale designati dai singoli Stati contraenti l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.
Più in dettaglio, gli articoli da 2 a 7 sono volti alla creazione di banche dati nazionali di analisi del DNA al fine di perseguire le violazioni penali e di garantire la disponibilità dei dati indicizzati (che, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali non devono consentire l'identificazione diretta della persona interessata) alle altre Parti. L'accesso alle informazioni avviene attraverso la consultazione automatizzata dei data base da parte dei punti di contatto nazionali designati da ciascuna parte contraente, competenti anche riguardo la comparazione dei profili DNA.
Gli articoli da 8 a 11 consentono analoghe forme di cooperazione e di scambio di informazioni circa il contenuto delle banche dati delle impronte digitali, sempre per il tramite dei punti di contatto nazionali. L'articolo 12 consente inoltre la consultazione automatizzata dei dati contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, al fine di prevenire e perseguire comportamenti penalmente punibili e per contribuire al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico. L'articolo 13 consente la trasmissione di dati a carattere non personale utili a prevenire violazioni dell'ordine pubblico in caso di grandi manifestazioni a carattere transfrontaliero mentre, nello stesso caso, l'articolo 14 consente la trasmissione di dati personali in presenza di condanne definitive o di altri fatti che facciano temere reati da parte delle persone di cui vengono trasmessi i dati.
Il Capitolo 3 contiene misure volte a prevenire i reati terroristici.
In base all'articolo 16 le Parti hanno la facoltà, anche se non richieste, di trasmettere dati personali quando ritengano che le persone interessate possano commettere reati quali quelli previsti agli articoli 1, 2 e 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio dell'UE, in data 13 giugno 2002, che - lo ricordo - elenca agli articoli da 1 a 3 una lunga serie di reati terroristici, o riconducibili ad un'organizzazione terroristica o connessi ad attività terroristiche, chiedendo a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie affinché siano considerati tali nei rispettivi ordinamenti nazionali. Gli articoli da 17 a 19 disciplinano la presenza di guardie armate a bordo di aeromobili (air marshals) con funzioni di prevenzione di atti terroristici e di mantenimento della sicurezza del volo.
Il Capitolo 4 contiene misure relative alla lotta contro la migrazione illegale.
Gli articoli 20 e 21 riguardano l'invio di consulenti sui documenti falsi nei Paesi di origine o di transito di migranti illegali. Tra i compiti dei consulenti, la formazione

Pag. 6

delle istituzioni del Paese ospite competente per i controlli di polizia alle frontiere.
Anche in questo caso le Parti contraenti designano punti nazionali di contatto, responsabili della concertazione sull'invio dei consulenti sui documenti falsi (articolo 22). L'articolo 23 prevede il reciproco sostegno tra le Parti nel corso dell'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento di migranti illegali.
Il Capitolo 5 stabilisce ulteriori forme di cooperazione. In particolare, l'articolo 24 prevede forme di pattugliamento congiunto nell'ambito della cooperazione di polizia, che si sostanziano nella partecipazione di funzionari designati dalle singole Parti contraenti ad interventi che si svolgano nel territorio di un'altra Parte contraente. In base all'articolo 25, è previsto lo sconfinamento - senza preventiva autorizzazione - di funzionari di una Parte sul territorio di una Parte confinante, qualora vi sia l'urgenza di adottare misure provvisorie per scongiurare pericoli imminenti riguardanti la vita o l'integrità fisica di persone. L'articolo 26 riguarda la reciproca assistenza durante manifestazioni di massa, grandi eventi e catastrofi, mentre l'articolo 27 prevede l'assistenza reciproca su richiesta in base all'articolo 39, par. 1, 1 frase, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
Il Capitolo 6 contiene norme riguardanti la presenza di funzionari di una Parte sul territorio di un'altra Parte nell'ambito di un intervento comune.
Il Capitolo 7 reca disposizioni generali relative alla protezione dei dati. L'articolo 33 contiene la definizione di alcuni termini utilizzati nel Trattato e il suo ambito di applicazione. Il livello di protezione dei dati (articolo 34) non può essere inferiore a quello che risulta dalla Convenzione europea del 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento informatizzato dei dati. L'articolo 35 definisce le finalità di utilizzo dei dati personali, specificando che questi sono trattabili dalla Parte destinataria per i soli scopi esplicitati nel Trattato, salvo che non vi sia l'autorizzazione della Parte che gestisce i dati ad effettuare un utilizzo diverso. Gli articoli 37 e 38 contengono norme circa l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché le misure per garantire la protezione dei dati. L'articolo 40 sancisce il diritto delle persone interessate ad essere informate dall'autorità competente sui dati trattati che le riguardano e sulle finalità del trattamento.
Il Capitolo 8 contiene le disposizioni applicative e conclusive. L'articolo 42 stabilisce che al momento del deposito dello strumento di ratifica ogni Parte consegni una dichiarazione che indica le autorità competenti per l'applicazione del Trattato (ossia, tra gli altri, i punti di contatto per l'analisi del DNA, per i dati dattiloscopici, per i dati del registro di immatricolazione dei veicoli, per lo scambio di informazioni durante i grandi eventi). Le autorità competenti potranno in seguito concludere accordi riguardanti l'attuazione del Trattato stesso (articolo 44). L'articolo 43 istituisce un Comitato dei Ministri delle Parti, coadiuvato da un gruppo di lavoro comune, che adotta le decisioni necessarie all'applicazione del Trattato. L'articolo 47 stabilisce la prevalenza del diritto dell'Unione europea sulle disposizioni del Trattato se, in futuro, dovessero rivelarsi incompatibili.
Il Trattato entra in vigore tra le Parti che lo hanno ratificato 90 giorni dopo il deposito del secondo strumento di ratifica, e 90 giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica per le altre Parti. Il depositario è il governo della Repubblica di Germania (articoli 49 e 50).
Il Trattato ha durata illimitata e può essere denunciato per via diplomatica (articolo 52).
Per quanto attiene ai contenuti del disegno di legge di competenza della Commissione affari esteri, ricorda che, come di consueto, l'articolo 1 del progetto di legge autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire al Trattato di Prüm, mentre l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione. Ricorda altresì che il 4 luglio 2006, a Berlino, l'allora Ministro dell'interno italiano, Giuliano Amato, ha sottoscritto, unitamente

Pag. 7

alle autorità tedesche, una dichiarazione nella quale manifestava l'intenzione della Repubblica italiana di aderire al Trattato di Prüm, previo espletamento delle necessarie procedure di adeguamento dell'ordinamento interno. A tale dichiarazione è stata allegata una lista di osservazioni italiane riguardanti punti specifici del Trattato.
Sottolinea quindi che il 18 luglio 2007 il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione ha approvato, all'unanimità, il testo di una risoluzione che impegnava il Governo a prendere, entro il 30 settembre 2007, le opportune iniziative volte e ratificare il Trattato di Prüm, ad intervenire sulla normativa nazionale in materia, in modo da consentire una rapida adesione dell'Italia al Trattato. Alla luce di quanto sopra, il Governo Prodi, in data 13 novembre 2007, aveva presentato al Senato un disegno di legge il cui iter di approvazione non è stato avviato per la fine anticipata della legislatura.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore per la II Commissione, osserva che, come è stato evidenziato dal relatore per la III Commissione, onorevole Maran, il Trattato di Prum, impegna, tra l'altro, le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari al fine di prevenire e perseguire i crimini legati al terrorismo, alla immigrazione clandestina e alle attività criminali transfrontaliere. Il disegno di legge si compone di cinque capi. Il secondo ed il terzo sono dedicati alla istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed allo scambio di informazioni e altre forme di cooperazione, mentre il quarto contiene le modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.
Ricorda che nella scorsa legislatura la Camera dei deputati approvò pressoché all'unanimità la proposta di legge n. 782, sulla quale fu relatore l'onorevole Palomba, volta ad introdurre nel codice di procedura penale la disciplina per regolare gli accertamenti tecnici da compiere coattivamente incidendo sulla libertà personale del soggetto sottopostovi. Non furono introdotte le norme sulla istituzione della banca dati sul DNA, in quanto si era in attesa di un disegno di legge del Governo, più volte preannunciato, che avrebbe disposto in tal senso. Per quanto attiene alle disposizioni in comune tra i testi della scorsa legislatura e di questa, vi è una sostanziale coincidenza, come si esporrà in seguito. Il Senato, a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere, non fu in grado di arrivare all'approvazione finale. Inoltre, sempre nella XV legislatura, il Governo presento al senato il disegno di legge S. 1877, volto proprio all'adesione al Trattato di Prum e, quindi, all'istituzione di una banca dati sul DNA. Il testo non arrivò neanche all'approvazione di un ramo del Parlamento.
La ragione per la quale nella scorsa legislatura si sentì l'esigenza di introdurre delle disposizioni procedurali dirette a disciplinare la materia dell'accertamento tecnico coattivo volto ad accertare il DNA di soggetti coinvolti in procedimenti penali era quella di colmare una lacuna nel nostro ordinamento che si era venuta a creare con la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 9 luglio 1996, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 224, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui consentiva al giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, di disporre misure che incidevano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste, nei casi e nei modi, dalla legge. La questione fu sollevata nell'ambito del procedimento che si riferiva alla vicenda conosciuta come quella della Madonnina di Civitavecchia. Si tratta, quindi, di colmare un vuoto normativo che limita significativamente l'attività di indagine della magistratura, privandola di un importante mezzo di ricerca della prova. In particolare, in assenza di una legge che disciplini specificamente la

Pag. 8

materia, è venuta meno la possibilità di effettuare accertamenti quali il prelievo di materiale biologico al fine della individuazione del profilo genetico dell'individuo e del successivo raffronto con il profilo genetico ricavato dalle tracce del reato. Ricorda, tuttavia, che nel 2005 il legislatore è parzialmente intervenuto su tale argomento, in occasione dell'introduzione di nuove norme di contrasto al terrorismo, prevedendo che il prelievo obbligatorio di saliva o capelli, anche in mancanza di consenso dell'interessato, sia possibile ma ai soli fini identificativi della persona nei cui confronti le indagini sono svolte e non già a fini probatori. Inoltre, alla polizia giudiziaria è stato dato il potere di procedere a prelievi di capelli e saliva sia nei confronti dell'indagato, sia nei confronti di persona non sottoposta ad indagini - ad esempio, persona offesa o testimone - quando il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero quando non ha ancora assunto la direzione delle indagini e sempre nel rispetto del presupposto che vi debba essere pericolo che le cose, tracce e luoghi indicati dall'articolo 354, comma 1, si alterino o si disperdano o, comunque, si modifichino.
Il disegno di legge in esame contiene anche la normativa sull'istituzione della banca dati sul DNA e sulla cooperazione internazionale relativa alle diverse banche dati istituite nei diversi Paesi aderenti al Trattato. La raccolta dei dati del DNA in una banca dati, secondo il Trattato, ha la finalità di permettere la comparazione dei profili del DNA di persone già implicate in procedimenti penali con i profili del DNA ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un reato (omicidi, violenza sessuale, rapine, sequestri, ecc.) per poter risalire all'autore dello stesso (analogamente a quanto già accade con le impronte digitali). Più in particolare, il Capo II del disegno di legge (artt. 5-19) contiene disposizioni relative all'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati del DNA.
In realtà, nel nostro ordinamento l'istituzione della banca dati del DNA è resa necessaria non solo dalla volontà di aderire al Trattato di Prüm ma anche dall'esigenza di regolamentare una realtà che, nei fatti, è già esistente. Come nel 2007 evidenziava il Ministro dell'interno, Giuliano Amato, «La banca dati c'è, ma anche qui si rischia di far finta di non vedere... in altri termini, esiste, ormai, una banca dati del DNA, ma non la sua regolamentazione: l'assenza della regolamentazione non è assenza della banca, quindi auspichiamo la regolamentazione e l'utilizzazione di questi dati». In sostanza, dunque, oggi nel nostro Paese esistono indagini sul DNA che poi vengono archiviate, in assenza di un'espressa regolamentazione. Nella relazione sull'attività del Garante per la protezione dei dati personali relativa all'anno 2006, si menziona l'attività ispettiva compiuta dal Garante presso il RIS di Parma, che «ha fatto toccare con mano l'esistenza di banche dati di campioni e di codici genetici, conservati da strutture con compiti investigativi e di polizia giudiziaria». Il Garante per la privacy - nel corso dell'audizione innanzi al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen del 16 maggio 2007 - ha inoltre affermato che «Nel nostro Paese, dal punto di vista formale ed ufficiale, non esiste alcuna banca dati di campioni genetici - o in senso proprio anche solo di sequenze identificative - basata su una norma legislativa. Non esiste infatti alcuna legge nel nostro Paese che preveda l'istituzione di banche dati DNA».
L'articolo 5 del progetto di legge, in attuazione dell'articolo 2 del Trattato di Prüm prevede, quindi, l'istituzione della banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell'interno (Dipartimento della pubblica sicurezza) e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero della giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). La disposizione specifica che la finalità dell'istituzione della banca dati del DNA è quella di «di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti». Detta finalità è richiamata anche dal successivo articolo 12, comma 2, del disegno di legge, che precisa che «l'accesso ai dati contenuti

Pag. 9

nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia».
Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge presentato al Senato si legge, in merito alla creazione della banca dati del DNA e del relativo laboratorio presso amministrazioni diverse (Interni e Giustizia), che la finalità è di mantenere elevato il livello delle garanzie, tenendo distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili del DNA (banca dati nazionale del DNA) dal luogo di estrazione dei predetti profili e di conservazione dei relativi campioni biologici (laboratorio centrale presso l'Amministrazione penitenziaria), nonché dal luogo di estrazione dei profili provenienti da reperti (laboratori delle forze di polizia o altrimenti specializzati, es. R.I.S. di Parma), evitando promiscuità che si potrebbero rivelare pregiudizievoli per la genuinità dei dati raccolti e analizzati.
L'articolo 6 fornisce le definizioni, ai fini del disegno di legge in esame, dei seguenti termini: DNA; profilo del DNA; campione biologico; reperto biologico; trattamento; accesso; dati identificativi; tipizzazione.
L'articolo 7 illustra le attività che è chiamata a svolgere la banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell'interno e ne chiarisce i margini di operatività.
La banca dati provvede alla raccolta del profilo del DNA dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale nei casi previsti dall'articolo 9, di quelli relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 10 e di quelli di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati. Inoltre alla banca dati è dato il compito di raffronto del DNA a fini di identificazione.
L'articolo 8 illustra invece le finalità del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, istituito presso il Ministero della giustizia. Si tratta della tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9 del progetto di legge e della conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA. Ai sensi dell'articolo 6 sono campioni biologici le sostanze biologiche prelevate sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA.
Alla luce di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 le forze di polizia (Ministero dell'interno) dovranno custodire, per la successiva consultazione e gli immediati raffronti, solo i dati relativi ai profili del DNA, mentre al Ministero della giustizia viene riservata l'estrazione del profilo del DNA, che provvederà successivamente a trasmettere per via informatica alla banca dati. Il laboratorio svolgerà le sue funzioni solo per quanto riguarda le sostanze biologiche (campioni biologici) prelevate dalle persone sottoposte a prelievo ai sensi dell'articolo 9; per quanto concerne invece i reperti biologici acquisiti nel corso dei procedimenti penali, questi verranno tipizzati a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione e poi inviati direttamente alla banca dati del DNA, ai sensi del successivo articolo 10 del progetto di legge.
L'articolo 9 riguarda i prelievi di campioni biologici che dovranno concorrere (con i reperti biologici e i profili di DNA degli scomparsi, dei loro consanguinei o dei cadaveri) ad alimentare la banca dati nazionale del DNA. Coloro che dovranno essere sottoposti a prelievo sono individuati dal comma 1 della disposizione in commento, in presenza dei presupposti di cui al successivo comma 2. In particolare, ai sensi del comma 1, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici: i soggetti ai quali si applica la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari; i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo (dopo la convalida del da parte dei giudice, ai sensi del comma 3); i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile per un delitto non colposo; i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile per un delitto non colposo; i soggetti ai quali sia applicata, in

Pag. 10

via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva per aver commesso un delitto punito nel massimo con almeno tre anni di reclusione.
Il comma 2 circoscrive l'ambito di applicazione della disposizione precedente, affermando che i soggetti di cui al comma 1 possono essere sottoposti a prelievo esclusivamente qualora nei loro confronti si proceda per delitti non colposi per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza (dunque solo in casi ritenuti di particolare gravità). Si deve, quindi, trattare di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di una serie di delitti,quali: peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 codice penale; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli artt. 319, comma 4, e 321 codice penale; violenza o minaccia a pubblico ufficiale di cui all'articolo 336, comma 2, codice penale; commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli artt. 443 e 444 codice penale; corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 codice penale; lesione personale prevista dall'articolo 582 codice penale; furto previsto dall'articolo 624 codice penale; danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635, comma 2, codice penale; truffa prevista dall'articolo 640 codice penale; appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 codice penale; offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articolo 600-ter, quarto comma, e 600-quater codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 codice penale; alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110; fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis codice penale.
Tuttavia, ai sensi del secondo periodo del comma in esame, il prelievo non può essere effettuato se si procede per i seguenti delitti: delitti contro l'attività giudiziaria, tranne che se si procede per calunnia (articolo 368 codice penale), false informazioni al pubblico ministero (371-bis codice penale), false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter codice penale), falsa testimonianza (articolo 372 codice penale), frode processuale aggravata (artt. 374 e 375 codice penale), favoreggiamento personale (articolo 378 codice penale) e favoreggiamento reale (articolo 379 codice penale); delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie, tranne che se si procede per procurata inosservanza di pena (articolo 390 codice penale); falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, tranne che se si procede per falsificazione di denaro ai sensi dell'articolo 453 codice penale; falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione e riconoscimento; delitti contro l'economia pubblica, tranne che se si procede per distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione ai sensi dell'articolo 499 codice penale; delitti contro l'industria e il commercio, tranne che se si procede per illecita concorrenza con minacce e violenza (articolo 513-bis codice penale); delitti contro il matrimonio; reati fallimentari; reati societari; reati tributari.
Ai sensi del comma 3, in caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.
Quanto ai soggetti competenti a svolgere il prelievo, il comma 4 li individua nel personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o nel personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria. In ordine alle modalità è disposto che l'accertamento consista nell'acquisizione di un campione di mucosa del cavo orale (comma 4), da effettuarsi nel rispetto

Pag. 11

della dignità e della riservatezza di chi vi è sottoposto e redigendo un verbale (comma 5).
Il comma 6 prevede che il campione prelevato sia immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale istituito presso il DAP del Ministero della giustizia che procederà alla tipizzazione del profilo del DNA e alla trasmissione alla banca dati del DNA istituita presso il Ministero dell'interno.
Si segnala che vi potrebbero essere delle sovrapposizioni sulle norme che lo stesso disegno di legge introduce nel codice di procedura penale sull'accertamento tecnico.
L'articolo 10 del progetto di legge disciplina la raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali (sulla scena del delitto o comunque su cose pertinenti al reato).
In particolare, il comma 1 è relativo all'ipotesi in cui reperti biologici siano stati acquisiti nel corso del procedimento penale per tipizzare il DNA attraverso un accertamento tecnico, una consulenza tecnica o una perizia; in tal caso, l'autorità giudiziaria procedente dispone la trasmissione del profilo del DNA direttamente alla banca dati nazionale che, ai sensi dell'articolo 7 del progetto di legge procede alla raccolta ed ai confronti.
Se la tipizzazione dei reperti non è stata invece effettuata, il comma 2 prevede che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza (o l'emanazione del decreto di archiviazione), il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione possa chiedere a quest'ultimo di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia, ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione, affinché si proceda alla tipizzazione dei profili e alla successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.
L'articolo 11 stabilisce che l'analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, per la successiva trasmissione alla banca dati nazionale, deve essere eseguita in laboratori certificati a norma ISO/IEC e sulla base di parametri riconosciuti a livello internazionale, in modo da assicurare la uniformità dei dati acquisiti.
L'articolo 12 regola il trattamento dei dati, l'accesso e la tracciabilità dei campioni. In particolare il comma 1 stabilisce che i profili ed i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono la diretta identificazione del soggetto cui sono riferiti. Si tratta, quindi, di un accesso di secondo livello; sicché la polizia giudiziaria ovvero la stessa autorità giudiziaria dovranno prima richiedere di effettuare il confronto e, solo se esso è positivo, potranno essere autorizzati a conoscere il nominativo del soggetto cui appartiene il profilo. Peraltro, opportunamente si introduce la necessità di identificare sempre e comunque l'operatore che ha consultato la banca dati, nonché di registrare ogni attività concernente i profili e i campioni.
Con riferimento al comma 2 dell'articolo in esame andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento con la legge 7 dicembre 2000, n. 397, recante «Disposizioni in materia di indagini difensive» con particolare riguardo ai difensori di parti interessate nell'ambito di investigazioni difensive.
L'articolo 13 stabilisce la durata e i presupposti della conservazione dei dati. In primo luogo, la disposizione prevede la cancellazione del profilo del DNA e la distruzione del relativo campione biologico, quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle modalità di cui all'articolo 9 (comma 3). Inoltre, la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologi deve essere disposta, anche d'ufficio, a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso (comma 1).
Per quanto riguarda invece i profili di DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri o resti cadaverici non identificati, la disposizione (comma 2) prevede la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche d'ufficio, a seguito di identificazione

Pag. 12

del cadavere o dei resti cadaverici, di ritrovamento della persona scomparsa.
Al di fuori di queste ipotesi, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre 40 anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento.
In merito al termine quarantennale, il Garante per la protezione dei dati personali nel parere sulla Banca dati DNA del 15 ottobre 2007 aveva osservato che «si tratta di un termine indubbiamente molto ampio e di dubbia conformità rispetto al principio di proporzionalità secondo cui i dati personali in materia andrebbero conservati solo per il tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita» Il campione biologico viene invece conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre 20 anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.
Ai sensi dell'articolo 14, il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione della legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 3 anni (comma 1). Per la fattispecie colposa, la sanzione è la reclusione fino a sei mesi (comma 2). Le sanzioni previste dalla disposizione in commento sono identiche a quelle previste nei confronti del pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» (articolo 12). Il codice penale prevede invece all'articolo 326 la reclusione da 6 mesi a 3 anni per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivela notizie d'ufficio (reclusione fino a un anno per l'ipotesi colposa).
L'articolo 15 attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali le funzioni di controllo sulla banca dati del DNA (comma 1).
Per quanto concerne invece il laboratorio centrale, è il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV).
L'articolo 16 del progetto in commento demanda a un regolamento di delegificazione la disciplina attuativa della legge.
L'articolo 17 reca disposizioni transitorie, finalizzate ad evitare di disperdere i profili di DNA acquisiti nel corso di procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.
In particolare, ai sensi del comma 1, i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima dell'entrata in vigore della legge, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale. Il trasferimento dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in funzione della banca dati e previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria. Il comma 2 stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore della legge si dovrà procedere, a cura del personale di polizia penitenziaria, al prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, già detenuti o internati al momento dell'entrata in vigore della legge.
Il comma 3 disciplina il periodo che intercorrerà tra l'entrata in vigore della legge e la piena operatività dell'istituendo laboratorio centrale per la banca dati del DNA. In tale lasso di tempo - e, comunque, entro un anno dall'entrata in vigore della legge - il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia potrà stipulare convenzioni per svolgere per svolgere le seguenti funzioni: tipizzare il profilo del DNA dei soggetti individuati dall'articolo 9, commi 1 e 2; svolgere programmi specifici di formazione e addestramento. Le convenzioni potranno essere stipulate con singole forze di polizia.
L'articolo 18 delega il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei

Pag. 13

quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale.
Il Capo III è dedicato alla disciplina dello scambio di informazioni e delle altre forme di cooperazione tra gli Stati contraenti. Prima di passare alle disposizioni contenute in tale capo è opportuno soffermarsi sul Capo IV che ha per oggetto le modifiche al codice di rito sugli accertamenti tecnici volti ad identificare il DNA e che non era previsto nell'originario disegno di legge del Governo.
Come si è detto le differenze con il testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura sono minime. A parte le differenze sulla distruzione dei dati, dovuta alla circostanza che nella scorsa legislatura non si prevedeva una banca dati sul DNA, la maggiore differenziazione è data dalla scelta di non differenziare i casi di prelievo coattivo a seconda che si tratti o meno di persona indagata ovvero imputata da quelli in cui la persona sia diversa. La mancata differenziazione si riduce comunque ad una mancata informazione di alcuni dati nell'ordinanza che dispone l'accertamento anche coattivo. In particolare, nella scorsa legislatura si prevedeva che nell'ordinanza dovesse essere inserito anche l'avviso alla persona interessata della facoltà di farsi accompagnare e assistere da un esperto o da persona di sua fiducia, dalla stessa indicati.
Per quanto attiene alle modifiche al codice di procedura, l'articolo 24 introduce nel codice di procedura penale l'articolo 224-bis, che disciplina la perizia che comporta l'esecuzione di atti idonei a incidere sulla libertà personale. I presupposti per poter procedere all'accertamento sono i seguenti: si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore, nel massimo, a 3 anni, ovvero per un delitto per il quale sia espressamente prevista dalla legge tale possibilità (in merito si veda quanto disposto dall'articolo 9 della proposta di legge); l'accertamento è assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
La disposizione descrive dunque i tipi di prelievo da effettuare ai fini della determinazione del profilo del DNA o dell'esecuzione di accertamenti medici, individuandoli nel prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale. Su questo punto sembrerebbe esservi uno scostamento da quanto il disegno di legge prevede all'articolo 9, comma 4, in relazione alla banca dati, ove le operazioni sembrerebbero litarsi al prelievo di mucosa dal cavo orale.
In tutti questi casi, il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione della perizia, anche in via coattiva.
L'ordinanza, che deve essere notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore, nonché alla persona offesa, almeno 3 giorni prima rispetto a quello stabilito per la perizia (comma 3), deve indicare specificatamente, oltre al prelievo o all'accertamento da effettuare, le ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. Deve anche essere indicato il luogo, il giorno e l'ora stabiliti per il compimento dell'atto e le relative modalità. L'interessato deve inoltre essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia (comma 2): la presenza del difensore - di fiducia, o nominato d'ufficio - è infatti obbligatoria, pena la nullità della perizia (comma 7). Nell'ordinanza, tra l'altro, deve essere dato avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta ad un legittimo impedimento, nei confronti della persona che vi si deve sottoporre potrà essere disposto l'accompagnamento coattivo (disciplinato dal comma 6).
La disposizione precisa che non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastino con espressi divieti disposti dalla legge o che possano mettere in pericolo la vita o la salute dell'interessato, ovvero che possano provocare sofferenze di non lieve entità (comma 4). In ogni caso, a parità di risultato il giudice deve prescegliere le tecniche meno invasive e più rispettose della dignità e del decoro della persona (comma 5).
L'articolo 25 inserisce nel codice di rito l'articolo 359-bis, rubricato Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi.

Pag. 14

Si tratta dell'ipotesi in cui il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, intende procedere a un prelievo del tipo di quelli indicati all'articolo 224-bis, coattivamente, cioè senza il consenso dell'interessato. In primo luogo, la nuova disposizione fa salvo quanto già attualmente previsto dall'articolo 349, comma 2-bis, in ordine al prelievo coattivo di saliva o capelli ai soli fini identificativi della persona nei cui confronti le indagini sono svolte: in tal caso infatti procede la polizia giudiziaria previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero. In secondo luogo, l'articolo 359-bis prevede, come regola generale, che il PM possa procedere solo previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, che disporrà con ordinanza (comma 1). In caso d'urgenza - ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave e irreparabile danno per le indagini - il PM potrà disporre l'accertamento con proprio decreto motivato (contenete tutti gli elementi che l'articolo 224-bis prescrive per l'ordinanza del giudice), eventualmente disponendo anche l'accompagnamento coattivo dell'indagato; entro le 48 ore successive il PM dovrà richiedere al GIP la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo e quest'ultimo dovrà pronunciarsi al più presto e, comunque, entro le 48 ore successive, dandone immediatamente avviso al PM e al difensore (comma 2). In caso di mancata osservanza dei presupposti e dei tempi stabiliti dal codice di rito, tanto quanto all'accertamento (articolo 224-bis, commi 2, 4 e 5), tanto quanto all'accompagnamento coattivo (articolo 132, comma 2), il prelievo è inutilizzabile (comma 3) e ciò è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (ex articolo 191, comma 2).
Gli articoli 26 e 27 novellano, con finalità di coordinamento, gli articoli 133 e 354 del codice di procedura penale. La novella dell'articolo 133, comma 1, è volta a inserire anche «la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato» nell'elenco di soggetti nei confronti dei quali può essere disposto l'accompagnamento coattivo». La novella dell'articolo 354 sopprime l'ultimo periodo del comma 3. Si tratta della disposizione, introdotta nel 2005, che consente agli agenti di polizia giudiziaria di compiere accertamenti e rilievi urgenti sulle persone nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 349, comma 2-bis. Tale disposizione viene soppressa in quanto assorbita dalla nuova disciplina di cui all'articolo 359-bis codice procedura penale.
L'articolo 28 modifica l'articolo 392, comma 2, del codice di rito, in tema di incidente probatorio così da consentire l'uso di tale strumento di anticipazione nella raccolta della prova anche per l'espletamento di una perizia ai sensi dell'articolo 224-bis codice procedura penale.
L'articolo 29 interviene invece sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introducendovi tre nuovi articoli. In particolare, si prevede l'articolo 72-bis, sul prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette; l'articolo 72-ter, sulla redazione del verbale delle operazioni e l'articolo 72-quater, sulla distruzione dei campioni biologici. Quest'ultima disposizione disciplina la sorte dei campioni biologici prelevati, prevedendo che in caso di archiviazione del procedimento, ovvero di sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, gli stessi debbano essere immediatamente distrutti, a meno che il giudice non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. Alla distruzione dovranno provvedere il consulente o il perito che hanno proceduto alle relative analisi, che dovranno altresì redigere un verbale da allegare agli atti (comma 1). La disposizione esclude comunque la distruzione del campione biologico che sia stato prelevato nel luogo del delitto per il quale si procede (comma 2).
Come già detto, il Capo III è dedicato alla disciplina dello scambio di informazioni e delle altre forme di cooperazione tra gli Stati contraenti
In particolare, l'articolo 20 specifica che le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio

Pag. 15

informativo dei profili del DNA, quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, lo scambio dei profili contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive - di cui agli artt. 8, 9, 12 e 15 del Trattato - devono essere applicate conformemente al c.d. Codice della privacy, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'articolo 21 riguarda le disposizioni del Trattato (artt. 17-19) che disciplinano l'impiego di guardie armate sui voli con funzione di prevenzione degli atti terroristici e, più in generale, di prevenzione di quelle condotte che possono mettere in pericolo la sicurezza del volo.
L'articolo 22 reca disposizioni finalizzate all'attuazione dell'articolo 24 del Trattato, il quale prevede che le Parti contraenti, al fine del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e per prevenire i reati, possano istituire pattuglie comuni o altre (non specificate) forme di intervento comuni, nell'ambito delle quali funzionari o altri agenti di autorità pubblica partecipano ad interventi sul territorio di un'altra Parte.
L'articolo 23 dà attuazione dell'articolo 25 del Trattato, il quale stabilisce che in situazioni d'urgenza, i funzionari di una Parte contraente possano attraversare, senza previa autorizzazione dell'altra Parte contraente, la frontiera comune con lo scopo di adottare, in zona di confine sul territorio dell'altra Parte contraente e nel rispetto del diritto nazionale di questa, delle misure provvisorie necessarie ad allontanare ogni attuale pericolo per la vita e l'integrità fisica delle persone.
Il Capo V della proposta di legge reca disposizioni finali.
L'articolo 30 pone a carico del Ministro dell'interno un obbligo di comunicazione annuale al Parlamento. Il Ministro dovrà, in particolare, informare il cd. Comitato parlamentare Schengen (Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione) sullo stato di attuazione del Trattato di Prum, con particolare riferimento agli accordi che possono essere conclusi tra le competenti autorità amministrative degli Stati ai sensi dell'articolo 44 del Trattato.
Ai sensi dell'articolo 31, l'attuazione delle norme del provvedimento dovrà avvenire in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.
L'articolo 32 reca la copertura finanziaria del provvedimento per quanto riguarda soprattutto i costi connessi all'istituzione e al funzionamento della banca dati nazionale per il DNA.
Infine, l'articolo 33 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che al disegno di legge in esame sono abbinate le proposte di legge C. 1146 Di Pietro e C. 2069 Minniti, vertenti sulla medesima materia.
In considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.10.