CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 febbraio 2009
132.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 26 FEBBRAIO 2009

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Mercoledì 4 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Franco STRADELLA.

La seduta comincia alle 15.50.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.
Esame C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge di conversione in titolo.

Franco STRADELLA, presidente, nel ringraziare i colleghi per aver convenuto sull'esigenza di anticipare la seduta già prevista per il giorno successivo, venendo così incontro alla richiesta delle Commissioni assegnatarie del provvedimento in sede referente, comunica che svolgerà le funzioni di relatore in sostituzione dell'onorevole Lo Moro, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna.
Illustra quindi la proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2031, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2009, e rilevato che:
esso è finalizzato a definire una nuova disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e della relativa contrattazione collettiva, mediante il conferimento di cinque deleghe legislative nelle seguenti materie: contrattazione nel settore pubblico e riforma dell'ARAN (articolo 2), valutazione delle prestazioni e del personale (articolo 3), introduzione di strumenti per la valorizzazione del merito e l'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa (articolo 4), disciplina della dirigenza pubblica (articolo 5), sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti (articolo 6); a queste norme di delega si affiancano, inoltre, disposizioni immediatamente applicative volte a disciplinare competenze di organi di rilievo costituzionale quali il CNEL e la Corte dei conti (articoli 8 e 9), nonché ad intervenire

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in modo puntuale su una norma relativa alla vicedirigenza (articolo 7) e sulla disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente con almeno quaranta anni di anzianità contributiva, al solo fine di escluderne l'operatività per i dirigenti di strutture ospedaliere (articolo 5, comma 3); le Commissioni di merito hanno aggiunto, infine, due ulteriori articoli: uno diretto a permettere deroghe alle disposizioni normative da parte dei contratti o accordi collettivi solo ove sia espressamente previsto dalla legge (articolo 01) e l'altro destinato a modificare l'articolo 3, comma 68, della legge finanziaria 2008 n. 244 del 2007, concernente le forme di comunicazione alle Camere di informazioni sull'azione dei ministeri (articolo 8-bis);
nel formulare prevalentemente principi e criteri direttivi delle deleghe ivi contenute, il provvedimento in esame, per la parte immediatamente dispositiva, non procede ad un adeguato coordinamento con la disciplina vigente delle nuove norme sull'organizzazione ed il funzionamento della Corte dei Conti di cui all'articolo 9, e modifica in modo non testuale, con l'articolo 3, comma 8, il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003), compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un «codice» riferito ad un determinato settore disciplinare;
inoltre, al sopra citato comma 3 dell'articolo 5, il disegno di legge in esame incide su una disposizione di recente approvazione, contenuta nel decreto-legge n. 112 del 2008, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
il testo reca, all'articolo 7, una disposizione di interpretazione autentica che espressamente contiene la clausola, priva di una reale portata normativa, secondo cui «sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge»;
il disegno di legge, presentato dal Governo al Senato in data antecedente rispetto alla messa a regime della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), non è corredato di nessuna delle due relazioni;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
si sopprima l'articolo 9, comma 5, quarto periodo - che disciplina una materia già oggetto dell'articolo 3 del regolamento di delegificazione n. 388 del 1995, recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
al medesimo articolo 9, si proceda ad aggiornare la disposizione di copertura degli oneri (che il comma 8 riferisce alla legge finanziaria dello scorso anno), nonché a correggere il riferimento alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 117 del 1988 (recato dal secondo periodo del comma 6), in quanto tale disposizione risulta già implicitamente abrogata dall'articolo 18, commi 1 e 3, della legge n. 205 del 2000, come si desume anche dalla circostanza che, in occasione dell'ultimo rinnovo del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, i quattro membri di spettanza parlamentare non sono stati nominati dai Presidenti delle Camere (come previsto dal citato articolo 10 della legge n. 117 del 1988) bensì eletti secondo quanto previsto dalla legge n. 205 del 2000

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(rispettivamente, dal Senato il 3 marzo 2005 e dalla Camera l'8 marzo 2005).

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 2 - che disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dalla legge, prevedendo in particolare, «relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, lettera a), 3, 4 e 5», la previa intesa in sede di Conferenza unificata - dovrebbe verificarsi l'opportunità di chiarire la natura dell'intesa e gli effetti della sua eventuale mancanza sull'esercizio della delega, al fine di evitare dubbi interpretativi che potrebbero ingenerarsi tenendo conto che in analoghi precedenti piuttosto recenti la delega non è stata esercitata (articolo 24, comma 2, della legge n. 328 del 2000; articolo 1, comma 2, della legge n. 53 del 2003; articolo 6 della legge n. 56 del 2005) ovvero è stata esercitata sulla base del parere, in luogo dell'intesa, della Conferenza unificata (articolo 6 della legge n. 171 del 2005) o addirittura è stata esercitata anche in presenza di un esplicito diniego di intesa sul provvedimento (alla delega di cui all'articolo 4 della citata legge n. 53 del 2003, in materia di alternanza scuola-lavoro, è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 77 del 2005, il cui preambolo dà conto della «mancata intesa»); peraltro, la previa intesa prevista, finalizzata ad una stesura di un testo condiviso tra Governo statale e Giunte regionali, rende potenzialmente meno incisivo il successivo parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
all'articolo 3, comma 8 - secondo cui «le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;
all'articolo 9 - che reca una complessiva ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni della Corte dei Conti, senza operare i necessari coordinamenti testuali con una disciplina preesistente già stratificata che poggia, principalmente, sulla legge n. 20 del 1994 («Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti») e sul testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al regio decreto n. 1214 del 1934, nonché sull'estensione alla Corte dei conti di un complesso normativo originariamente dettato per i soli organi di governo della giustizia amministrativa - dovrebbe valutarsi l'opportunità di effettuare un'opera di coordinamento complessivo della normativa esistente, evitando il perpetuarsi del meccanismo di estensione alla Corte dei conti di disposizioni riguardanti il Consiglio di Stato (come si verifica nuovamente nell'ultimo periodo del comma 5), nonché ulteriori modifiche e integrazioni non testuali rilevabili, in particolare:
a) al comma 4, che integra il comma 8 dell'articolo 3 della citata legge n. 20, con riguardo alla possibilità per la Corte di acquisire atti, documenti o notizie anche se «formati o conservati in formato elettronico»;
b) al comma 5, nel quale il primo periodo incide indirettamente sull'articolo 3, comma 63, della legge finanziaria per il 2008, il sesto periodo modifica indirettamente disposizioni contenute nel citato testo unico (segnatamente, all'articolo 41), ed, infine, il settimo periodo - che attribuisce al presidente della Corte ogni decisione concernente la composizione nominativa delle sezioni riunite - innova quanto attualmente disposto all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 543 del 1996, che invece affidava tale designazione al consiglio di presidenza;

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sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 5 - ove si prevede che «le disposizioni della presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se si intenda fare riferimento anche ai decreti legislativi che saranno adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge; peraltro, dal momento che la disciplina della Presidenza del Consiglio è contenuta in due provvedimenti a carattere tendenzialmente organico, andrebbe verificata l'opportunità di prevedere la novellazione diretta di tali testi normativi, così da evitare margini di dubbio interpretativo su quali siano le disposizioni compatibili con la specificità del relativo ordinamento;
all'articolo 3, comma 2, lettera i) - che individua tra i soggetti nei cui confronti può essere esperita la cosiddetta class action anche i concessionari di servizi pubblici - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la disposizione con quanto statuito dal comma 1 del medesimo articolo, nel quale le Commissioni di merito hanno espunto il riferimento ai concessionari di pubblico servizio tra i soggetti nei cui confronti sono esperibili mezzi di tutela giurisdizionale;
all'articolo 3, comma 3 - che affida ad un decreto ministeriale le modalità di organizzazione e la fissazione dei compensi per i componenti di un organismo di nuova istituzione - dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicarne i termini di adozione, con riguardo all'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega prevista dal medesimo articolo 3;
all'articolo 5, comma 2, lettera f) - che include tra i principi e criteri direttivi della delega prevista dal medesimo articolo in materia di dirigenza pubblica, anche il «prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente (...)» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare l'espressione utilizzata con parametri numerici o altri elementi indicativi della fissazione di limiti superiori o inferiori a quelli attualmente operanti».

Roberto ZACCARIA, concorda con i contenuti della proposta di parere. Con riguardo alla sua formulazione, avendo rilevato che in esso sono presenti due condizioni riferite a tre diversi commi dell'articolo 9, suggerisce di articolare i medesimi rilievi in tre specifiche condizioni, così da renderne più agevole la comprensione e l'accoglimento da parte delle Commissioni di merito.
Richiama inoltre l'innovazione recata dall'articolo 5, comma 3, sulla disciplina in materia di collocamento a riposo di dipendenti pubblici, citata nella premessa del parere in ragione del fatto che essa modifica una disposizione di recente approvazione, contenuta nel decreto-legge n. 112 del 2008; ricorda che il suddetto comma 3, nella sua versione originaria, escludeva dall'applicazione delle norme che consentono, a determinate condizioni, il collocamento a riposo di dipendenti pubblici, anche i «primari ospedalieri», usando dunque un'espressione normativa ormai superata.

Roberto OCCHIUTO, ritiene che la disposizione richiamata dall'onorevole Zaccaria, e che è stata opportunamente modificata e corretta dalle Commissioni referenti con la sostituzione dell'espressione «primari ospedalieri» con quella di «dirigenti responsabili di struttura complessa», possa lasciare comunque aperti alcuni dubbi sulla reale volontà del legislatore. Infatti, non è possibile escludere che l'intenzione originaria sia quella di riconoscere un particolare status soltanto a coloro che svolgano particolari funzioni operative all'interno degli ospedali, e non anche ad altri dipendenti che, pur appartenenti alla medesima qualifica professionale, svolgano attività all'esterno dei reparti ospedalieri. Si tratta evidentemente di una questione propriamente

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di merito che, tuttavia, reputa utile evidenziare in questa sede.

Antonino LO PRESTI, nel condividere pienamente la proposta illustrata dal Presidente, invita a considerare attentamente il rilievo formulato sulla disposizione che identifica i soggetti nei cui confronti può essere esperita la cosiddetta class action. Infatti, come segnalato dal Presidente, l'articolo 3, comma 2, lettera i) continua a comprendere anche i concessionari di servizi pubblici, mentre la modifica apportata al comma 1 del medesimo articolo dalle Commissioni di merito è chiaramente volta ad escludere la possibilità per ciascun interessato di promuovere mezzi di tutela giurisdizionale nei confronti dei concessionari di pubblico servizio in base al mancato rispetto di standard qualitativi ed economici come definiti ai sensi del citato comma 1.
Si tratta presumibilmente di un mancato coordinamento interno del testo che, tuttavia, a suo avviso, produce una vera e propria contraddizione normativa tra il comma 1 ed il comma 2 che, alla lettera i), richiama i concessionari in due diverse proposizioni. Reputa che tale circostanza sia suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi di notevole portata, tenuto conto che la materia della class action nei confronti della Pubblica amministrazione costituisce una tematica molto delicata, come ha avuto modo di sperimentare in qualità di relatore del provvedimento volto ad introdurre l'azione risarcitoria collettiva (C. 410), attualmente all'esame della Commissione Giustizia.
Per tali ragioni, invita il Presidente a valutare la possibilità di rafforzare il rilievo sul punto, formulandolo in termini di condizione.

Franco STRADELLA, presidente, accogliendo i suggerimenti emersi nel dibattito, provvede a riformulare in tal senso la proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2031, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2009, e rilevato che:
esso è finalizzato a definire una nuova disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e della relativa contrattazione collettiva, mediante il conferimento di cinque deleghe legislative nelle seguenti materie: contrattazione nel settore pubblico e riforma dell'ARAN (articolo 2), valutazione delle prestazioni e del personale (articolo 3), introduzione di strumenti per la valorizzazione del merito e l'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa (articolo 4), disciplina della dirigenza pubblica (articolo 5), sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti (articolo 6); a queste norme di delega si affiancano, inoltre, disposizioni immediatamente applicative volte a disciplinare competenze di organi di rilievo costituzionale quali il CNEL e la Corte dei conti (articoli 8 e 9), nonché ad intervenire in modo puntuale su una norma relativa alla vicedirigenza (articolo 7) e sulla disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente con almeno quaranta anni di anzianità contributiva, al solo fine di escluderne l'operatività per i dirigenti di strutture ospedaliere (articolo 5, comma 3); le Commissioni di merito hanno aggiunto, infine, due ulteriori articoli: uno diretto a permettere deroghe alle disposizioni normative da parte dei contratti o accordi collettivi solo ove sia espressamente previsto dalla legge (articolo 01) e l'altro destinato a modificare l'articolo 3, comma 68, della legge finanziaria 2008 n. 244 del 2007, concernente le forme di comunicazione alle Camere di informazioni sull'azione dei ministeri (articolo 8-bis);
nel formulare prevalentemente principi e criteri direttivi delle deleghe ivi contenute, il provvedimento in esame, per la parte immediatamente dispositiva, non procede ad un adeguato coordinamento con la disciplina vigente delle nuove norme sull'organizzazione ed il funzionamento della Corte dei Conti di cui

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all'articolo 9, e modifica in modo non testuale, con l'articolo 3, comma 8, il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003), compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un «codice» riferito ad un determinato settore disciplinare;
inoltre, al sopra citato comma 3 dell'articolo 5, il disegno di legge in esame incide su una disposizione di recente approvazione, contenuta nel decreto-legge n. 112 del 2008, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
il testo reca, all'articolo 7, una disposizione di interpretazione autentica che espressamente contiene la clausola, priva di una reale portata normativa, secondo cui «sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge»;
il disegno di legge, presentato dal Governo al Senato in data antecedente rispetto alla messa a regime della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), non è corredato di nessuna delle due relazioni;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
si sopprima l'articolo 9, comma 5, quarto periodo - che disciplina una materia già oggetto dell'articolo 3 del regolamento di delegificazione n. 388 del 1995, recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 3, comma 2, lettera i) - che consente l'esperibilità della cosiddetta class action anche nei confronti dei concessionari di servizi pubblici - si coordini la disposizione con quanto statuito dal comma 1 del medesimo articolo, nel quale le Commissioni di merito hanno espunto il riferimento ai concessionari di pubblico servizio tra i soggetti nei cui confronti sono esperibili mezzi di tutela giurisdizionale;
all'articolo 9, comma 6, si proceda a correggere il riferimento alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 117 del 1988 (recato dal secondo periodo del comma 6), in quanto tale disposizione risulta già implicitamente abrogata dall'articolo 18, commi 1 e 3, della legge n. 205 del 2000, come si desume anche dalla circostanza che, in occasione dell'ultimo rinnovo del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, i quattro membri di spettanza parlamentare non sono stati nominati dai Presidenti delle Camere (come previsto dal citato articolo 10 della legge n. 117 del 1988) bensì eletti secondo quanto previsto dalla legge n. 205 del 2000 (rispettivamente, dal Senato il 3 marzo 2005 e dalla Camera l'8 marzo 2005);
al medesimo articolo 9, si proceda ad aggiornare la disposizione di copertura degli oneri (che il comma 8 riferisce alla legge finanziaria dello scorso anno).

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 2 - che disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dalla legge, prevedendo in particolare, «relativamente all'attuazione delle disposizioni

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di cui agli articoli 2, comma 2, lettera a), 3, 4 e 5», la previa intesa in sede di Conferenza unificata - dovrebbe verificarsi l'opportunità di chiarire la natura dell'intesa e gli effetti della sua eventuale mancanza sull'esercizio della delega, al fine di evitare dubbi interpretativi che potrebbero ingenerarsi tenendo conto che in analoghi precedenti piuttosto recenti la delega non è stata esercitata (articolo 24, comma 2, della legge n. 328 del 2000; articolo 1, comma 2, della legge n. 53 del 2003; articolo 6 della legge n. 56 del 2005) ovvero è stata esercitata sulla base del parere, in luogo dell'intesa, della Conferenza unificata (articolo 6 della legge n. 171 del 2005) o addirittura è stata esercitata anche in presenza di un esplicito diniego di intesa sul provvedimento (alla delega di cui all'articolo 4 della citata legge n. 53 del 2003, in materia di alternanza scuola-lavoro, è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 77 del 2005, il cui preambolo dà conto della «mancata intesa»); peraltro, la previa intesa prevista, finalizzata ad una stesura di un testo condiviso tra Governo statale e Giunte regionali, rende potenzialmente meno incisivo il successivo parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
all'articolo 3, comma 8 - secondo cui «le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;
all'articolo 9 - che reca una complessiva ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni della Corte dei Conti, senza operare i necessari coordinamenti testuali con una disciplina preesistente già stratificata che poggia, principalmente, sulla legge n. 20 del 1994 («Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti») e sul testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al regio decreto n. 1214 del 1934, nonché sull'estensione alla Corte dei conti di un complesso normativo originariamente dettato per i soli organi di governo della giustizia amministrativa - dovrebbe valutarsi l'opportunità di effettuare un'opera di coordinamento complessivo della normativa esistente, evitando il perpetuarsi del meccanismo di estensione alla Corte dei conti di disposizioni riguardanti il Consiglio di Stato (come si verifica nuovamente nell'ultimo periodo del comma 5), nonché ulteriori modifiche e integrazioni non testuali rilevabili, in particolare:
a) al comma 4, che integra il comma 8 dell'articolo 3 della citata legge n. 20, con riguardo alla possibilità per la Corte di acquisire atti, documenti o notizie anche se «formati o conservati in formato elettronico»;
b) al comma 5, nel quale il primo periodo incide indirettamente sull'articolo 3, comma 63, della legge finanziaria per il 2008, il sesto periodo modifica indirettamente disposizioni contenute nel citato testo unico (segnatamente, all'articolo 41), ed, infine, il settimo periodo - che attribuisce al presidente della Corte ogni decisione concernente la composizione nominativa delle sezioni riunite - innova quanto attualmente disposto all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 543 del 1996, che invece affidava tale designazione al consiglio di presidenza;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 5 - ove si prevede che «le disposizioni della presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se si intenda fare riferimento anche ai decreti legislativi che saranno adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge; peraltro, dal momento che la disciplina della Presidenza del Consiglio è contenuta in due provvedimenti a carattere tendenzialmente

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organico, andrebbe verificata l'opportunità di prevedere la novellazione diretta di tali testi normativi, così da evitare margini di dubbio interpretativo su quali siano le disposizioni compatibili con la specificità del relativo ordinamento;
all'articolo 3, comma 3 - che affida ad un decreto ministeriale le modalità di organizzazione e la fissazione dei compensi per i componenti di un organismo di nuova istituzione - dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicarne i termini di adozione, con riguardo all'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega prevista dal medesimo articolo 3;
all'articolo 5, comma 2, lettera f) - che include tra i principi e criteri direttivi della delega prevista dal medesimo articolo in materia di dirigenza pubblica, anche il «prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente (...)» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare l'espressione utilizzata con parametri numerici o altri elementi indicativi della fissazione di limiti superiori o inferiori a quelli attualmente operanti.»

Il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata.

La seduta termina alle 16.20.