CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 febbraio 2009
132.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 4 febbraio 2009.- Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.40.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati.

Andrea ORSINI (PdL), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze, a nome del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, propone di prendere atto dell'eleggibilità dei seguenti deputati eletti nella circoscrizione Estero sulle cui cariche o funzioni il Comitato ha svolto l'istruttoria ai fini del giudizio sull'ineleggibilità e per i quali non sono pendenti ricorsi che attengano a tale profilo:
ripartizione Europa: DI BIAGIO Aldo, FARINA Gianni, GARAVINI Laura, NARDUCCI Franco, PICCHI Guglielmo e RAZZI Antonio;
ripartizione America Meridionale: ANGELI Giuseppe, MERLO Ricardo Antonio e PORTA Fabio;
Ripartizione America Settentrionale e centrale: BERARDI Amato e BUCCHINO Gino;
ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide: FEDI Marco.

La Giunta prende atto.

Verifica dei poteri nella Circoscrizione Estero.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame della relazione di verifica dei poteri nella Circoscrizione Estero di cui sono relatori gli onorevoli Pecorella e Zinzi.

Gaetano PECORELLA (PdL), relatore, nel far presente che riferirà alla Giunta sulla parte della relazione concernente i dati elettorali ed i ricorsi, lasciando al collega correlatore onorevole Zinzi di illustrare le conclusioni, sottolinea che il numero dei votanti, accertato dagli uffici della Giunta, corrisponde alla somma dei voti validi, delle schede bianche (pari a 13.110), delle schede e dei voti nulli (pari a 118.713, ivi incluse le schede annullate in via preliminare dai presidenti di seggio ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera

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c), n. 4), della legge 27 dicembre 2001, n. 459) e dei voti contestati e non assegnati.
Il numero dei voti contestati nelle sezioni elettorali risulta pari a 9.704, di cui 3.163 voti sono stati convalidati (nel dettaglio: 3.153 nella ripartizione Europa, 6 nella ripartizione America meridionale e 4 nella ripartizione America settentrionale e centrale) e 6.541 voti dichiarati nulli dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (nel dettaglio: 5.592 della ripartizione Europa, 814 della ripartizione America meridionale, 45 della ripartizione America settentrionale e centrale, 90 della ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide).
Nel rinviare alla relazione per la parte relativa alle verifiche sul numero di voti validi di lista e alle assegnazioni dei seggi da parte dell'Ufficio centrale, fa, quindi, presente che sono stati presentati alla Giunta delle elezioni, entro il termine previsto dall'articolo 9 del regolamento della Giunta medesima, due ricorsi ed un esposto.
In data 12 maggio 2008 è pervenuto un ricorso di Pasquale VITTORIO (candidato primo dei non eletti della lista Italia dei Valori nella ripartizione Europa) avverso la proclamazione del deputato Antonio RAZZI, con il quale si richiede il riesame delle schede, considerato che, a fronte dei 24 voti di preferenza di scarto tra il ricorrente ed il proclamato, non sarebbero state scrutinate ai fini della proclamazione le schede di 27 seggi, l'esito delle cui risultanze potrebbe, a giudizio del ricorrente, condurre all'attribuzione di voti a suo favore. Il ricorrente afferma che, prima della proclamazione, aveva già «avuto notizia da parte degli organi di stampa e dei dati forniti dal Ministero dell'interno che i valori tenuti per base e ritenuti rilevanti ai fini della determinazione degli eletti riguardavano 1.282 sezioni su 1.309 complessive» e che «è da valutarsi la probabilità non peregrina che tra le sezioni, dopo la proclamazione scrutinate, siano stati accertati altri voti attribuibili al ricorrente e che tanto avrebbe potuto modificare l'esito delle risultanze elettorali».
A tale riguardo, occorre preliminarmente segnalare che nel corso dell'audizione in Giunta delle elezioni (seduta del 16 luglio 2008) il presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, dottor Claudio Fancelli, ha fatto presente che in occasione delle ultime elezioni l'Ufficio centrale non ha dovuto provvedere allo spoglio delle schede di alcun seggio, avendo tutti i seggi elettorali portato a termine le operazioni di scrutinio.
Ciò premesso, il ricorso del signor Pasquale Vittorio appare inammissibile per carenza di motivazione.
Seppure possa ritenersi sussistente in astratto in capo al ricorrente un interesse a contestare il risultato elettorale derivante dalla esiguità dello scarto numerico tra il numero di voti di preferenza da lui conseguiti rispetto a quelli ottenuti dal candidato proclamato Razzi, non sussiste in capo al medesimo ricorrente un interesse a ricorrere qualificato, non ravvisandosi il requisito della concretezza. A norma dell'articolo 9, comma 1, del regolamento della Giunta delle elezioni sono, infatti, legittimati a ricorrere «i soggetti titolari di un interesse personale, diretto e qualificato», dovendosi con tale ultima locuzione intendere un interesse qualificato da adeguate motivazioni in fatto ed in diritto che sorreggano il petitum e, per ciò solo, consentano alla Giunta di effettuare verifiche mirate e non generiche. Nel caso di specie, invece, il ricorso del candidato Vittorio si limita a lamentare che non si sarebbe regolarmente completato lo scrutinio in taluni seggi elettorali e che, ove tali operazioni di scrutinio fossero state portate a termine, ne sarebbero probabilmente potuti derivare voti di preferenza a suo favore tali da poter ribaltare il risultato finale e l'individuazione del candidato da proclamare. Tale motivazione alla base del ricorso - oltre ad essere inconferente in punto di fatto (essendo stato, al contrario, verificato che tutti i seggi elettorali costituiti nella ripartizione Europa hanno regolarmente condotto a termine le rispettive

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operazioni di scrutinio, come anche confermato dal presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero durante la sua audizione in Giunta) - risulta del tutto contraddittoria anche in punto di diritto, non essendo immaginabile (come invece mostra di ritenere il ricorrente) che le proclamazioni siano state effettuate in un momento in cui le operazioni di scrutinio non erano state ultimate, e ciò per la ragione che le proclamazioni vengono effettuate solo una volta che le operazioni di scrutinio siano state concluse, eventualmente con l'intervento in via surrogatoria dell'Ufficio centrale cui (a norma dell'articolo 76, primo comma, n. 1), del testo unico n. 361/1957, applicabile anche alle operazioni elettorali per la circoscrizione Estero in forza del rinvio operato alle disposizioni del predetto testo unico dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2001, n. 459) spetta il compito di fare lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni che queste ultime, per cause di forza maggiore, non abbiano potuto scrutinare entro il termine (ore 14 del martedì successivo al giorno di votazione) prescritto dall'articolo 73, primo comma, del testo unico n. 361/1957. Tale evenienza, come detto, non si è tuttavia verificata in occasione delle elezioni del 13-14 aprile 2008.
In secondo luogo, la carenza di motivazione nel ricorso del signor Vittorio si evince dalla circostanza che in esso si formula una richiesta generica di riesame delle schede esclusivamente sorretta dalla constatazione del ridotto scarto numerico tra le cifre individuali dei candidati in questione (scarto numerico la cui esiguità appare peraltro relativa, se messo a raffronto con la complessiva cifra elettorale, pari a 42.149, conseguita dalla lista Italia dei valori nella ripartizione Europa), senza che siano contestate irregolarità nelle operazioni di scrutinio di uffici di sezione specificamente individuati, dal momento che il ricorrente non contesta espressamente né fornisce alcuna circostanziata prova di fatti che soli avrebbero potuto qualificare il suo interesse a ricorrere, quali, ad esempio, l'illegittimo annullamento di voti di preferenza a suo favore, l'illegittima attribuzione di voti di preferenza al candidato proclamato o errori di trascrizione nella compilazione dei verbali da parte degli uffici elettorali di sezione.
Così genericamente configurato, il ricorso del candidato Vittorio deve, dunque, ritenersi sprovvisto del requisito della concretezza (nel senso che si ha concretezza dell'interesse a ricorrere allorquando vi sia stato un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente cfr., ex plurimis, TAR Lazio, sez. I, 13 febbraio 2007, n. 1335; la giurisprudenza parlamentare in materia non considera ammissibili ricorsi generici che non diano alla Giunta la possibilità dell'indagine e della valutazione di precisi elementi: cfr. Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, sedute del 19 novembre 1953, 5 maggio 1954 e 15 aprile 1997, in cui si è sottolineato che «è da respingere, data la genericità delle argomentazioni svolte, il ricorso - nel quale ci si limiti a dire che sono stati attribuiti ad un candidato voti in casi di schede riportanti segni di riconoscimento o di schede prive di qualunque segno, mentre al contrario non sarebbero stati riconosciuti ad altro candidato voti validi -là dove nessuna indicazione venga data in ordine alle sezioni in cui si sarebbero verificati casi del genere, né vengono in modo più specifico indicati i vizi»; per la Giunta delle elezioni della Camera si veda, già prima dell'approvazione del regolamento del 1998, la seduta del 31 luglio 1996 in cui la Giunta approvò il principio interpretativo secondo cui «la legittimazione attiva dei ricorrenti si fonda sulla configurazione dei ricorsi a mezzo dell'accertamento della sussistenza di un interesse dedotto personale, diretto, concreto e qualificato»).
Per tali motivi, i relatori propongono alla Giunta l'archiviazione del ricorso del candidato Vittorio.
In data 13 maggio 2008 è pervenuto un ricorso di Vincenzo ARCOBELLI (candidato primo dei non eletti della lista Popolo della Libertà nella ripartizione America settentrionale e centrale) - trasmesso alla Camera dei deputati anche dall'Ufficio

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centrale per la circoscrizione Estero, presso il quale pure era stato presentato - volto a contestare le irregolarità che si sarebbero verificate nel corso delle operazioni di costituzione dei seggi e di scrutinio, presso il centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, delle schede elettorali provenienti dal nord America, a richiedere che la Giunta esamini tutta la documentazione elettorale relativa ai seggi nn. 1019, 1038, 1017, 1021, 1037, 1024, 1054, 1058, 1063, 1064, 1071, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1079, 1080, 1103, 1105, 1112, 1118 e 1120 relativi alla ripartizione America settentrionale e centrale, verifichi le schede bianche e nulle dei predetti seggi, esamini i verbali e le schede di voto degli stessi, anche al fine di verificare la corrispondenza fra il numero dei tagliandi, presenti nella busta più grande e comprovanti l'avvenuta espressione del voto, e il numero totale delle schede scrutinate, e verifichi i seggi operanti in assenza di presidenti e/o scrutatori o con un numero di scrutatori inferiore a quello prescritto dalla legge.
Il ricorrente, in particolare, lamenta che in alcuni seggi (specificamente indicati nel ricorso) sarebbero risultati presenti soltanto il presidente ed uno scrutatore e ciò in violazione dell'articolo 13 della legge n. 459 del 2001, a norma del quale l'ufficio elettorale di sezione, per essere regolarmente costituito, deve risultare composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario. Né il successivo arrivo, presso i locali del centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, di circa 1.600 persone che assumevano le funzioni di presidenti, segretari e scrutatori avrebbe, a giudizio del ricorrente, sanato le situazioni di irregolare costituzione dei seggi in quanto nessuna formale indicazione sarebbe stata fornita in ordine alle concrete modalità di designazione di tali soggetti e alla sussistenza in capo agli stessi dei requisiti generali prescritti dalla legge per l'accesso all'ufficio di componente di seggio.
In secondo luogo, il ricorrente, sotto diverso profilo, contesta il mancato rispetto in numerosi seggi delle specifiche formalità prescritte in via generale dall'articolo 68 del testo unico n. 361/1957, «considerato che numerosi presidenti decidevano di aprire i plichi contenenti le schede nonostante la mancata corretta costituzione dei seggi», nonché irregolarità ed omissioni nella verbalizzazione delle operazioni di scrutinio, con particolare riferimento alla mancata annotazione nei verbali dei reclami presentati e delle proteste effettuate (senza peraltro indicare, a tale ultimo riguardo, i seggi in cui tali irregolarità nella verbalizzazione si sarebbero verificate) e nell'estrazione delle schede dall'urna.
In terzo luogo, il ricorrente contesta il mancato rispetto dell'articolo 68, settimo comma, del testo unico n. 361/1957, in particolare nel seggio n. 1075, ove il presidente non avrebbe dato pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale della congruità dei dati come verbalizzati e si sarebbe rifiutato di dare contezza nel verbale dell'avvenuto annullamento di circa 350 schede.
Infine, oltre ad ulteriori contestazioni di rilievo minore e comunque riconducibili alla tipologia di presunte irregolarità sopra riportate, il ricorrente lamenta che in alcuni seggi (peraltro non specificamente indicati) il numero totale di schede scrutinate non corrisponderebbe al numero degli elettori che hanno espresso il voto.
Con riferimento alla doglianza formulata dal ricorrente Arcobelli relativamente alla irregolarità della costituzione dei seggi ove non era presente il numero di componenti prescritto dalla legge, lo stesso presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ha effettivamente riconosciuto, in occasione della sua audizione in Giunta, che qualche seggio ha funzionato con un numero di componenti ridotto rispetto all'organico, aggiungendo peraltro che tali seggi hanno operato non appena raggiunto un numero minimo di tre componenti. L'articolo 66, secondo comma, del testo unico n. 361/1957 stabilisce che «tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il

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presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali». Tale ultima disposizione nulla dispone, peraltro, in ordine alle eventuali conseguenze sulla validità delle operazioni elettorali di una irregolare costituzione dei seggi nei quali sia stato presente un numero di componenti inferiore a quello prescritto, salva restando per altro verso l'applicabilità a carico dei singoli componenti del seggio, ricorrendone gli estremi, delle disposizioni penali previste dal titolo VII del testo unico n. 361/1957. In ogni caso, come si evince anche dalla collocazione sistematica del citato articolo 66 del testo unico n. 361/1957 - che precede immediatamente il titolo V, concernente lo scrutinio - le operazioni di costituzione dei seggi e le eventuali irregolarità nel loro ambito verificatesi afferiscono ad un momento antecedente e formalmente estraneo alla fase dello scrutinio propriamente intesa, alla quale soltanto deve intendersi riferita la competenza della Giunta delle elezioni in sede di verifica dei poteri. Conformemente alla ratio della ormai consolidata giurisprudenza parlamentare in base alla quale non rientra nell'oggetto proprio della verifica dei poteri il contenzioso relativo agli atti della fase preparatoria delle elezioni, anche le contestazioni relative agli adempimenti propedeutici alla votazione e, dunque, antecedenti alla fase dello scrutinio strettamente inteso esorbitano dalle finalità proprie della verifica parlamentare. La competenza della Camera dei deputati a pronunciare giudizio definitivo sui ricorsi e reclami presentati, ai sensi dell'articolo 87 del testo unico n. 361/1957, deve, infatti, ritenersi sussistente solo in quanto sia finalizzata alla verifica dei titoli di ammissione degli eletti: nel senso che la Camera può e deve conoscere il procedimento elettorale, ivi compresa la fase precedente l'apertura dei seggi, ma esclusivamente ai fini del giudizio sulla corretta composizione dell'organo. Non rientrano in tale ambito le verifiche su eventuali irregolarità degli adempimenti organizzativi quali quelli relativi alla costituzione dei seggi, essendo queste inidonee, ove non seguite da effettive irregolarità dello scrutinio (che nella specie non sono state, però, denunciate), ad inficiare il risultato elettorale.
Quanto, poi, alla doglianza concernente l'apertura dei plichi contenenti le schede in assenza del numero minimo di componenti del seggio e l'irregolare od omessa verbalizzazione delle operazioni di taluni seggi - per la quale pure, in relazione al primo aspetto, valgono le considerazioni testé svolte in ordine alla non riconducibilità della stessa all'oggetto proprio della verifica dei poteri - rilievo assorbente ai fini di una valutazione di infondatezza assume la circostanza che la mancata specifica indicazione dei seggi in cui tali irregolarità avrebbero avuto luogo impedisce comunque l'esperibilità delle verifiche richieste, non sussistendo pertanto, sotto tale profilo, il requisito della concretezza dell'interesse a ricorrere.
Con riferimento, poi, alla contestazione secondo cui nel seggio n. 1075 il presidente non avrebbe dato pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale della congruità dei dati e si sarebbe rifiutato di dare contezza nel medesimo verbale dell'avvenuto annullamento di circa 350 schede, si tratta di doglianza relativa ad una fenomenologia assai frequente, ancorché non giustificabile, di casi di errata, incompleta od omessa compilazione dei verbali di seggio, che costituiscono fisiologicamente oggetto delle attività di verifica preliminare della documentazione elettorale condotte ai sensi dell'articolo 8 del regolamento della Giunta. In esito a tali attività di verifica preliminare sono state risolte tutte le incongruenze o anomalie riscontrate nei singoli verbali di seggio; in particolare, per il seggio n. 1075 il relativo verbale sezionale non presentava fin dall'inizio della verifica preliminare alcun tipo di incongruenza dei dati in esso riportati. Non trova, pertanto, riscontro l'affermazione del ricorrente circa la mancata verbalizzazione delle operazioni del seggio e la mancata attestazione della congruità dei dati oggetto di scrutinio, né l'affermazione secondo cui vi sarebbero state circa 350 schede nulle non verbalizzate, dal momento che il verbale riporta

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66 schede o voti nulli e 74 schede annullate senza procedere allo scrutinio (c.d. schede preannullate).
Infine, anche per la doglianza concernente la presunta non corrispondenza tra il numero totale di schede scrutinate e il numero degli elettori votanti difetta in capo al ricorrente il requisito della concretezza dell'interesse a ricorrere, non avendo lo stesso indicato in quali seggi tale mancata corrispondenza si sarebbe verificata.
Pertanto, per tutte le motivazioni sopra esposte, i relatori - nel sottolineare la necessità di un intervento legislativo che ponga rimedio alle cause all'origine delle diverse disfunzionalità organizzative registrate, seppur in misura minore, anche in occasione delle elezioni del 13-14 aprile 2008 - propongono alla Giunta l'archiviazione del ricorso del candidato Arcobelli.
Infine, in data 15 maggio 2008 è pervenuto un esposto-denuncia di Teresa TODARO RESTIFA (candidata che ha ottenuto il maggiore numero di voti di preferenza nella lista Popolo della Libertà nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide, ove la predetta lista non ha tuttavia conseguito alcun seggio) - trasmesso alla Camera dei deputati anche dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, presso il quale pure era stato presentato - volto a richiedere accertamenti su presunte irregolarità che si sarebbero verificate nella fase di trasferimento dei plichi contenenti le schede dalle rappresentanze diplomatiche alla sede di scrutinio in Castelnuovo di Porto, nonché su presunte irregolarità nell'effettuazione dello scrutinio delle schede per la ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide. La presentatrice dell'esposto chiede che sia disposto l'accertamento del numero reale delle buste spedite dai Consolati e del numero reale delle buste ricevute nella sede di Castelnuovo di Porto, che siano verificate le schede non valide e individuati i seggi che hanno operato in assenza di presidenti e/o scrutatori.
Anche per tale esposto possono essere richiamate le ragioni alla base della proposta di archiviazione del ricorso del signor Arcobelli, con l'ulteriore ed assorbente motivo della carenza dei requisiti della attualità e della concretezza dell'interesse a ricorrere, posto che la presentatrice dell'esposto non fornisce alcun riscontro circa le specifiche situazioni di irregolarità ed i seggi ove le stesse si sarebbero verificate.
Tenuto altresì conto che nessun seggio è stato conseguito nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide dalla lista nella quale era candidata la signora Todaro Restifa e che, pertanto, difetta anche sotto tale ulteriore profilo il requisito dell'attualità dell'interesse a ricorrere, i relatori propongono l'archiviazione dell'esposto della candidata Todaro Restifa.
Passa, quindi, la parola al correlatore onorevole Zinzi.

Domenico ZINZI (UdC), relatore, fa presente che nel corso delle attività di verifica preliminare condotte ai sensi dell'articolo 8 del regolamento della Giunta delle elezioni sono state riscontrate numerose incongruenze nei verbali sezionali a causa della loro errata o mancata compilazione, le quali hanno reso necessario fare ricorso - con particolare riferimento alla ricostruzione del dato degli iscritti - alle copie dei verbali in possesso del comune di Roma nonché ad appositi prospetti elaborati dalla Corte di appello di Roma. Anche a seguito di tali ulteriori attività di «quadratura» permanevano, tuttavia, per i 10 seggi elettorali di seguito indicati, anomalie e incongruenze. A tale ultimo riguardo - e analogamente alla prassi già seguita in occasione delle relazioni di verifica dei poteri per le circoscrizioni sul territorio nazionale - i relatori precisano che la «quadratura» dei dati elettorali delle sottoindicate sezioni ha avuto un valore esclusivamente tecnico, al fine di consentire al sistema informatico di produrre i prospetti finali da allegare alla presente relazione, fermo restando peraltro che - anche ove modificati - i dati delle sezioni sottoindicate non appaiono in ogni caso tali da determinare un sostanziale mutamento dei dati posti a base delle

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proclamazioni. Le sezioni in questione sono le seguenti:
1. Consolato di Bedford, sez. 365;
2. Consolato di Bedford, sez. 366;
3. Consolato di Ginevra, sez. 490;
4. Consolato di Monaco di Baviera, sez. 279;
5. Consolato di Nizza, sez. 147;
6. Consolato di Parigi, sez. 148;
7. Consolato di Sofia, sez. 92;
8. Consolato di Tallin, sez.361;
9. Consolato di Wolfsburg, sez. 287;
10. Consolato di Buenos Aires, sez. 654.

In conformità ai risultati delle verifiche compiute, in ciascuna ripartizione la cifra elettorale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
I vecchi e i nuovi valori dei voti validi per l'attribuzione dei seggi a ciascuna lista di ogni ripartizione sono riportati nei prospetti contenuti nella relazione depositata agli atti della Giunta.
In conclusione, i relatori - sottolineato che non sono stati presentati ricorsi avverso l'eleggibilità dei deputati eletti nella circoscrizione Estero e che pertanto la Giunta, previa comunicazione dell'apposito Comitato, ha preso atto nella seduta odierna della eleggibilità degli stessi - propongono alla Giunta di:
a) archiviare per inammissibilità, per le motivazioni indicate in relazione, il ricorso del signor Pasquale Vittorio;
b) archiviare per infondatezza e, limitatamente alla contestazione circa le irregolarità nelle operazioni di costituzione dei seggi, per inammissibilità, per le motivazioni indicate in relazione, il ricorso del signor Vincenzo Arcobelli;
c) archiviare per inammissibilità, per le motivazioni indicate in relazione, l'esposto della signora Teresa Todaro Restifa;
d) approvare le modifiche ai valori delle cifre elettorali conseguite dalle liste nelle quattro ripartizioni della Circoscrizione Estero, come riportate nelle tabelle contenute nella relazione depositata agli atti della Giunta;
e) preso atto che nelle singole ripartizioni risultano confermate le assegnazioni dei seggi alle liste compiute dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, non essendo contestabili le elezioni e concorrendo negli eletti le qualità previste dalla legge, proporre, conseguentemente, all'Assemblea la convalida dell'elezione dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione Estero, indicati nella relazione.

Andrea ORSINI (PdL), nel concordare in pieno con i contenuti e le conclusioni della relazione svolta dai relatori Pecorella e Zinzi, tiene ad evidenziare come ancora una volta si riproponga il problema del funzionamento tecnico della legge elettorale per il voto nella circoscrizione Estero, la cui disciplina è sicuramente da ripensare anche al fine di evitare che un cattivo funzionamento delle procedure danneggi l'importanza dell'istituto del voto degli italiani all'estero.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della verifica alla seduta di mercoledì 11 febbraio 2009, alle ore 14.30.

Sui lavori della Giunta.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che nella seduta di mercoledì 11 febbraio sarà iscritto all'ordine del giorno della Giunta plenaria anche il punto relativo all'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare per consentire alla Giunta di prendere atto della nel frattempo intervenuta cessazione di taluni deputati dalle cariche precedentemente ricoperte e che hanno formato oggetto di istruttoria.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle 15.05.