CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 febbraio 2009
132.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 64

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e XI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, illustra il contenuto del nuovo testo del disegno di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito. Con riferimento ai profili finanziari, segnala preliminarmente che il provvedimento, già approvato con modifiche dal Senato, non è corredato di relazione tecnica. Per quanto concerne l'onere stimato per il funzionamento dell'organismo istituito all'interno dell'ARAN a norma dell'articolo 3, comma 2, lettera f), ritiene necessario che il Governo fornisca gli elementi posti alla base della quantificazione al fine di riscontrare la congruità della copertura disposta. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se il contenzioso attivabile a norma dell'articolo 3, comma 2, lettera i), per la violazione degli standard qualitativi ed economici dell'azione amministrativa, possa determinare oneri per le pubbliche amministrazioni condannate per la lesione degli interessi giuridicamente rilevanti degli utenti e dei consumatori. Per quanto

Pag. 65

concerne le restanti disposizioni, rileva che le stesse, secondo quanto affermato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, sono finanziariamente neutre in quanto gli eventuali oneri potranno essere compensati mediante un processo di razionalizzazione dell'uso delle risorse umane e finanziarie. Detto principio è stato sancito, dal punto di vista normativo, mediante l'introduzione di una clausola di invarianza nell'articolo 1 del testo in esame. Per tale motivo, presumibilmente, salvo che per l'organismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), non sono stati considerati oneri in relazione alle disposizioni che, ad esempio, prevedono la riforma dell'ARAN (articolo, 2 comma 2, lettera h); la formazione all'estero dei dirigenti di prima fascia per un periodo non inferiore a quattro mesi (articolo 5, comma 2, lettera f); l'ampliamento della competenza e della struttura del Comitato dei garanti (articolo 5, comma 2, lettera h); l'incremento delle attività amministrative che ciascuna pubblica amministrazione è tenuta a svolgere. Si assume, pertanto, che la delega possa essere effettivamente esercitata ad invarianza di spesa.
Su tali aspetti chiede di acquisire, viste le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, l'avviso del Governo.
Per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 1, con riferimento alla disposizione in base alla quale sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 è espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'inserimento nella disposizione anche dell'esplicito riferimento al parere delle commissioni competenti per i profili finanziari, al fine di valutare il rispetto della clausola di invarianza prevista dall'articolo 1, comma 1. Con riferimento all'articolo 3, comma 3, ricorda che l'articolo 1, comma 227, della legge finanziaria per il 2006, le cui risorse sono utilizzate a fini di copertura, stanzia per la contrattazione collettiva della vicedirigenza del comparto dei Ministeri la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tali risorse sono iscritte nel capitolo 3038 del Ministero dell'economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato sul suddetto capitolo risultano già accantonati, per l'anno 2009, 4 milioni di euro per l'attuazione della disposizione in esame. Con riferimento agli anni successivi, ritiene opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca le modalità di organizzazione dell'organismo e fissi i compensi dei componenti, entro il limite di spesa di cui al comma 3. Segnala poi che l'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, attribuisce alcune nuove competenze al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che le esercita nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le funzioni assegnate concernono lo studio e la valutazione della qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e la tenuta di un Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello. Al riguardo, segnala, sotto il profilo formale, l'opportunità di prevedere che la clausola di invarianza di cui al comma 1, capoverso articolo 10-bis, sia inserita in uno specifico comma in modo da riferirsi più esplicitamente alle risorse disponibili al momento dell'entrata in vigore della disposizione. Segnala ancora che l'articolo 8-bis modificando l'articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007, legge finanziaria 2008, stabilisce, al comma 1, che le relazioni sullo stato della spesa, trasmesse annualmente da ciascun Ministro alle Camere, danno conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati sulla base di apposita direttiva emanata su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni

Pag. 66

dello Stato. Il comma 2 rinvia, inoltre, ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere le capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno anche mediante il potenziamento delle risorse umane e strumentali ad essi destinate. In proposito, rileva che la disposizione non pone profili problematici, nel presupposto - sul quale chiede di acquisire una conferma da parte del Governo - che il potenziamento di cui alla norma in esame avvenga nell'ambito delle risorse già assegnate alle amministrazioni in base alla legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 9, osserva che non risultano disponibili le informazioni necessarie a verificare la congruità della copertura disposta con riferimento all'attribuzione di nuove funzioni amministrative alla Corte dei conti. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere recato dall'articolo in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che durante l'esame in prima lettura presso il Senato la Commissione bilancio ha espresso, nella seduta del 12 novembre 2008, parere favorevole sulla disposizione in esame, che prevede l'utilizzo, con finalità di copertura, del taglio lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C, in considerazione dell'importo contenuto della riduzione prevista. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi la funzionalità degli enti, degli istituti e dei programmi a cui le stesse sono destinate. A tale proposito, ricorda che il rappresentante del Governo, nella suddetta seduta della Commissione bilancio del Senato, aveva espresso un parere contrario sulla disposizione, segnalando che la «riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa in tabella C compromette la funzionalità degli enti, degli istituti o dei programmi le cui risorse sono annualmente determinate dalla legge finanziaria in relazione alla quantificazione delle esigenze minime da soddisfare». Dal punto di vista formale, segnala che il riferimento alla legge n. 244 del 2007, in seguito alla conclusione dell'esercizio finanziario 2008, dovrebbe essere aggiornato con il riferimento alla legge finanziaria per il 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Maino MARCHI (PD) ritiene singolare che un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, come quello attualmente in esame, non sia corredato di una relazione tecnica, ancorché le sue disposizioni abbiano natura prevalentemente ordinamentale e, in certa misura, programmatica. La relazione tecnica si rende, in particolare, necessaria con riferimento agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 2, lettera f), e dall'articolo 9, che non sono stati puntualmente quantificati. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 9, comma 8, prevede un taglio lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C allegata alla legge finanziaria, sul quale il Governo nel corso dell'esame al Senato ha espresso una valutazione contraria. Pur rilevando l'esiguità del taglio previsto, ritiene che il ricorso a tale modalità di copertura, se ripetuto con frequenza, come avvenuto in questo avvio di legislatura, rischi di determinare gravi conseguenze per la funzionalità degli enti e dei programmi beneficiari delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione. Nel valutare opportuna la richiesta formulata dal relatore di prevedere che le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento esprimano il proprio parere sugli schemi di decreto legislativo attuativi delle disposizioni di delega previste dal decreto, al fine di verificare l'effettiva invarianza degli oneri per la finanza pubblica, chiede di verificare se la modifica introdotta al comma 3 dell'articolo 5, che nel nuovo testo non fa più riferimento ai primari, ma ai dirigenti responsabili di struttura complessa,

Pag. 67

determini un ampliamento della platea dei soggetti interessati dal provvedimento. Ritiene, infine, necessario un chiarimento in ordine alle modifiche introdotte dall'articolo 8-bis al comma 68 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008, in particolare al fine di verificare i motivi dell'esclusione del primo quadrimestre dell'anno in corso dal contenuto delle relazioni sullo stato della spesa.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede elementi in ordine alla quantificazione dell'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità istituita presso l'ARAN e alla sua dotazione organica. Ritiene, poi, opportuno precisare che per l'obbligatorio periodo di studio all'estero dei dirigenti è necessario prevedere che il dirigente interessato conosca la lingua del paese in cui si svolgerà tale periodo di studio, altrimenti potrebbe avere bisogno di un interprete.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce dell'esigenza segnalata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina.
C. 2013 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, il quale reca la ratifica dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, nel ricordare che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, osserva che alcuni interventi previsti dall'Accordo saranno effettuati dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) - come precisato dalla relazione illustrativa - nell'ambito delle attività ordinarie svolte in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea. Pertanto, poiché il loro finanziamento dovrebbe avvenire attraverso il contributo che l'ASI versa all'Agenzia spaziale europea, con riferimento a tali interventi non dovrebbero determinarsi effetti onerosi. Sul punto chiede di acquisire una conferma da parte del Governo. Con riguardo ad altre attività, previste dall'Accordo, che non sembrerebbero invece totalmente riconducibili ai compiti dell'ASI, andrebbe acquisita una valutazione del Governo al fine di escludere eventuali riflessi negativi per la finanza pubblica. Fa riferimento, in particolare, alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3 e articolo 11, paragrafo 3, dell'Accordo in materia di facilitazione dello sviluppo degli elementi locali Galileo; all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, che prevede la promozione e la sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare Galileo, nonché la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS; all'articolo 10, paragrafo 3, che prevede procedure di certificazione e concessione di licenze in materia di GNSS; all'articolo 12, paragrafo 2, che fa riferimento a iniziative per garantire la qualità, la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul territorio, nonché all'articolo 15, paragrafo 3, che prevede esenzioni fiscali e doganali. Andrebbe infine confermato che anche le spese connesse alla partecipazione di funzionari italiani al comitato di cui all'articolo 14 saranno sostenute nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che gli oneri relativi all'attuazione dell'accordo risultano a carico del programma Galileo finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale

Pag. 68

europea e pertanto dal provvedimento in questione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva inoltre che l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 2, hanno natura programmatica. Per quanto concerne i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9, osserva che il primo riveste carattere programmatico ed il secondo è meramente eventuale in quanto prevede la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS in via telematica e, comunque, senza oneri per il bilancio pubblico. Con riferimento all'articolo 10, paragrafo 3, osserva che le procedure di certificazione e di concessione di licenze in materia di GNSS rientrano nelle competenze del programma Galileo e, pertanto, non comportano oneri aggiuntivi. Per quanto riguarda infine le spese connesse alla partecipazione di funzionari italiani al comitato di cui all'articolo 14, conferma che saranno sostenute nell'ambito degli stanziamenti del programma Galileo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che, al di là delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo in ordine all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dal provvedimento, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi informativi, al fine di verificare quanti dei fondi destinati al programma Galileo saranno destinati all'attuazione dell'accordo in esame. Segnala, peraltro, che l'accordo di cui si prevede la ratifica sia sostanzialmente a senso unico, dal momento che tutte le spese sono poste a carico della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a tutto vantaggio dell'Ucraina, che non assume invece impegni significativi. Si chiede, quindi, quale interesse abbia il nostro Paese a ratificare l'accordo in esame.

Il sottosegretario Luigi CASERO, rilevato che i chiarimenti richiesti dal deputato Borghesi non attengono strettamente ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che il Governo potrà fornire informazioni più dettagliate nella fase attuativa dell'accordo, stipulato peraltro già nel 2005.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fornisce precisazioni in ordine al contenuto dell'accordo. In particolare, precisa che l'accordo è basato su una costellazione di 30 satelliti orbitanti ad un'altitudine di 24.000 chilometri e il sistema è programmato per offrire servizi di carattere generale, commerciali, di interesse pubblico, quali quelli relativi alla navigazione aerea e marittima, alla gestione del traffico su strada e su ferrovia, ai servizi di emergenza, alla ricerca e al salvataggio, di protezione civile, di controlli doganali e di frontiera e di polizia.Formula, quindi, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2013, recante «Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina»;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

NULLA OSTA»

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq.
C. 2037 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in esame, il quale autorizza la ratifica e l'esecuzione del trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a

Pag. 69

Roma, 23 maggio 2007. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, rileva preliminarmente che le disposizioni del trattato prevedono sul piano dell'ordinamento internazionale un quadro di obblighi per l'Italia caratterizzati da un diversificato livello di cogenza che, secondo la relazione illustrativa, non dovrebbero determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica: pertanto, non si renderebbe necessaria la redazione della relazione tecnica. Rileva altresì, che il trattato all'articolo 16 prevede un impegno di spesa, a titolo di crediti d'aiuto, per consentire l'applicazione dell'accordo, per un ammontare fino a 400 milioni di euro nei tre anni successivi l'entrata in vigore dello stesso, rinnovabili per un ulteriore triennio. Ciò premesso, osserva che il provvedimento presenta elementi di problematicità riferibili ai profili di onerosità connessi a fattispecie tipiche della cooperazione internazionale, che per prassi, trovano una puntuale quantificazione nelle relazioni tecniche predisposte dal Governo in sede di ratifica di trattati e accordi internazionali. Si riferisce, nello specifico, a titolo esemplificativo, alla cooperazione tra forze armate e di polizia con scambio di personale e svolgimento di corsi di formazione di cui all'articolo 5 e all'istituzione della Commissione mista con riunioni periodiche nei due Paesi di cui all'articolo 14. Con riferimento al primo caso, ricorda che i commi 8 e 9 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2008 prevedono rispettivamente un rifinanziamento dell'attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene e di un corso di formazione in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni. La relazione tecnica allegata al disegno di legge reca una puntuale quantificazione degli oneri, pari rispettivamente ad euro 6.546.081 e ad euro 236.335 relativamente al periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2009, e la descrizione dei parametri di calcolo, differenziati in riferimento al personale e al funzionamento, nonché con riguardo ai costi dei corsi, delle attività di interpretariato, alle spese relative alla diaria, alle attrezzature, ai sussidi didattici, agli aspetti connessi all'organizzazione generale e agli spostamenti sul territorio nazionale. Con riferimento alla seconda fattispecie tipica, anche in tal caso, tra i frequenti casi di accordi che prevedono l'istituzione di organi collegiali misti, si può citare a titolo esemplificativo l'articolo 4 della legge n. 11 del 2008, di ratifica del memorandum d'intesa italo - svizzero in materia di cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003, che prevede l'istituzione di un Comitato bilaterale, con riunioni alternate a cadenza annuale nei due Paesi, con una puntuale quantificazione dell'onere, pari a euro 20.595 a decorrere ad anni alterni dal 2007, sulla base di ben precisi e determinati parametri quali le spese di pernottamento, diaria e trasferimenti aerei per i funzionari impiegati. A fronte dei suddetti oneri, per i quali in mancanza di relazione tecnica non è possibile procedere ad una verifica, è autorizzato un impegno di spesa di 400 milioni, relativamente al quale né il disegno di legge né il Trattato specificano le modalità di copertura e di ripartizione sul triennio. Ferma restando la possibilità di rinnovo per lo stesso periodo, la copertura, a valere sulle risorse disponibili di cui al Fondo rotativo di cui all'articolo 6, della legge n. 49 del 1987 non è prevista dal disegno di legge ma dalla relazione illustrativa. La legge finanziaria 2009, alla Tabella C, individua una dotazione finanziaria relativa alle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (fondo Paesi in via di sviluppo) pari a 321,79 milioni di euro per il 2009, 331,25 milioni di euro per il 2010 e 215,7 milioni per il 2011. Ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca gli elementi informativi necessari per una quantificazione degli oneri recati dal provvedimento, indicando separatamente quali spese possano considerarsi a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Dovrebbe inoltre essere chiarito se l'importo di 400 milioni di euro nel triennio si configuri come limite massimo di spesa entro il quale la Commissione mista di cui all'articolo 14 possa operare al fine

Pag. 70

di implementare le misure di cooperazione previste dal trattato, nonché quale sia la modulazione annuale dell'onere.
In relazione ai profili di copertura finanziaria osserva che l'articolo 16 del Trattato dispone che, per il conseguimento degli obiettivi e delle collaborazioni previste dallo stesso - individuati dalla Commissione mista di cui all'articolo 14 del medesimo accordo - il Governo italiano si impegna a rendere disponibile un importo fino a 400 milioni di euro - in crediti di aiuto - entro il triennio dall'entrata in vigore del Trattato. Tale procedura è rinnovabile per lo stesso periodo alle condizioni e nei limiti delle vigenti normative internazionali. In proposito, la relazione illustrativa specifica che l'impegno finanziario di cui al suddetto articolo 16 sarà onorato attraverso le risorse disponibili del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge n. 49 del 1987, concernente la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la disposizione dell'articolo 16 costituisce un vincolo di spesa che dovrebbe essere corredato da un'apposita norma di copertura finanziaria. Qualora alla disposizione dell'articolo 16 debba essere attribuito un valore solo programmatico, per cui non risulta possibile predeterminare, fermo restando l'impegno ad erogare 400 milioni di euro nell'arco di un triennio, la quantificazione dell'onere, che sarà rimessa alle valutazioni della Commissione mista, appare necessario che il Governo assicuri che all'attuazione dell'impegno contenuto nell'articolo 16 si provvederà con apposito provvedimento legislativo, che individuerà anche le risorse finanziarie necessarie a coprire l'onere. Se invece la norma deve essere considerata come immediatamente applicabile, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dovrebbe essere corredato di una clausola di copertura finanziaria. Qualora si intenda recepire l'indicazione contenuta nella relazione illustrativa in ordine all'utilizzo delle risorse del fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, appare necessario che il Governo fornisca un quadro delle attuali disponibilità del fondo e se le stesse possano essere utilizzate per l'attuazione del provvedimento senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse. Dovrebbe inoltre essere precisato se nel caso le risorse del fondo rotativo non risultano sufficienti si intenda attingere allo stanziamento relativo alla legge n. 49 del 1987 come determinato dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2009. Con riferimento alle altre disposizioni del Trattato, ritiene opportuno acquisire, fermo restando le considerazioni formulate in sede di verifica della quantificazione degli oneri, un chiarimento da parte del Governo sulla effettiva possibilità che ai relativi adempimenti le amministrazioni interessate facciano fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e sull'opportunità di esplicitare tale dato nel testo del disegno di legge.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come il disegno di legge di ratifica in esame presenti problematiche analoghe a quello appena esaminato in materia di navigazione satellitare civile, sul quale la Commissione ha espresso nulla osta, chiedendo pertanto le ragioni di tale diversa valutazione.

Maino MARCHI (PD), pur esprimendo una piena condivisione delle finalità del Trattato di cui si prevede la ratifica, firmato dal precedente Governo nell'ottica dello sviluppo dei rapporti politici bilaterali tra Italia e Iraq, ritiene assolutamente necessario approfondire i profili finanziari del provvedimento, richiedendo al Governo di predisporre una relazione tecnica. In ogni caso, valuta assolutamente imprescindibile una modifica del testo del disegno di legge, al fine di introdurre una disposizione che preveda una esplicita copertura finanziaria degli oneri derivanti dal Trattato, attualmente indicata dalla sola relazione illustrativa.

Pag. 71

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce dell'esigenza segnalata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
Atto n. 56.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il 2 febbraio 2009 è stato trasmesso il parere espresso sullo schema di decreto legislativo in esame dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Conferenza unificata ha espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento di una serie di proposte emendative, le quali non sembrano presentare profili di interesse per la Commissione bilancio. Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 28 gennaio 2009, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.50.