CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 febbraio 2009
131.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Davide CAPARINI, presidente, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il senatore Alfonso Mascitelli, in sostituzione del senatore Giuseppe Astore.

Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado.
S. 1239 Casson.

(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Il deputato Mario PEPE (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame, che si propone di definire il regime giuridico, di appartenenza al demanio marittimo, delle valli da pesca della laguna di Venezia, attraverso l'interpretazione autentica di alcuni articoli della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado, dell'articolo 28 del codice della navigazione e dell'articolo 822 del codice civile. Rileva che l'articolo 1 conferma che la laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo, soggetto ad utilizzo da parte dei privati solo dietro concessione; la norma rende esplicita l'appartenenza delle valli da pesca alla laguna di Venezia; definisce per valli da pesca tutte le aree e i bacini lagunari con specchi d'acqua salsa o salmastra, siti nella laguna di Venezia, ancorché chiusi e utilizzati a qualsiasi titolo da chiunque e sancisce che la disposizione in oggetto è interpretazione autentica della definizione di laguna che si legge nell'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, nonché dell'articolo 28 del codice della navigazione. Evidenzia che l'articolo 2 precisa l'ambito ove si rende possibile l'espropriazione di aree ai fini della libera espansione della marea: non le valli da pesca, che sono aree demaniali, bensì i terreni interni o esterni alla laguna di proprietà privata. Sottolinea che l'articolo 3 precisa che, in conformità ai principi dell'ordinamento, i privati sono «utenti» e mai proprietari di beni demaniali, che possono utilizzare in base al titolo concessorio dell'amministrazione competente, purché non vi sia contrasto con i principi di integrità ed unitarietà della laguna di Venezia e del preminente interesse nazionale alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ai sensi della legge 16 aprile n. 1973, n. 171. Fa notare che l'articolo 4 consente la chiusura del contenzioso con lo Stato nei confronti degli occupanti delle valli da pesca, che potranno ottenere concessione trentennale di utilizzo della valle da pesca, alla condizione che essa sia utilizzata per attività produttiva, mentre l'articolo 5 estende la normativa alla laguna di Marano-Grado, come dispone la legge n. 366 del 1963.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista.
S. 406 Mongiello.

(Parere alla 11a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ivano MIGLIOLI (PD), relatore, riferisce sui contenuti del provvedimento in titolo, teso a modificare la legge 29 marzo 1985, n. 113, recante la disciplina del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti. Osserva che l'esigenza di aggiornare la disciplina dettata dalla legge in oggetto, specificamente dedicata ai non vedenti, è motivata da fattori di ordine legislativo e sociale, quali la recente classificazione e quantificazione delle minorazioni visive, delineata dalla legge 3 aprile 2001, n. 138, e le nuove figure professionali di operatori della comunicazione configuratesi con l'evoluzione tecnologica, nonché il nuovo contesto legislativo in tema di collocamento al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Nel dettaglio, precisa che l'articolo 1 prevede la riforma dell'albo professionale degli operatori telefonici non vedenti, con specifiche articolazioni a livello regionale che rispettino le competenze delle regioni in tema di formazione professionale; l'articolo 2 prevede e regola corsi di aggiornamento e di

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formazione delle figure professionali, in cui le associazioni di categoria possono far valere le loro competenze specifiche; l'articolo 3 apporta modifiche alla disciplina sugli obblighi dei datori di lavoro. Evidenzia che il raccordo con la disciplina generale del collocamento obbligatorio è definito dall'articolo 4 in tema di computo della quota di riserva, dall'articolo 5 in tema di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e dall'articolo 6 sulle modalità per il collocamento. Sostiene che l'articolo 7 modifica estende l'ambito applicativo della disciplina a tutti i minorati della vista, non solo quindi ai non vedenti. Si sofferma quindi sull'articolo 8, che impone a carico delle regioni le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei minorati della vista, sull'articolo 9, che reca norme sul trattamento retributivo e previdenziale, nonché sull'articolo 10, che prevede sanzioni e obbligo di certificazione in capo ai datori di lavoro pubblici e privati.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni.
Nuovo testo C. 1889 Cirielli ed abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che prevede la realizzazione di un progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni, in occasione della ricorrenza del millenario. Obiettivi del progetto, rileva, sono il recupero e restauro architettonico dell'Abbazia; il restauro di tratti dell'antico tracciato viario; la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-architettonico. Aggiunge che ulteriori obiettivi sono la definizione e l'ampliamento della zona pedonale entro la quale è ubicata l'Abbazia; lo studio della funzione di riproduzione e di circolazione della cultura che ha avuto la Congregazione cavense, nonché dell'attività culturale da essa prodotta; l'organizzazione di eventi culturali, scientifici e mediatici per la celebrazione del millenario dell'Abbazia. Per la realizzazione del progetto, sottolinea, l'articolo 3 prevede la costituzione di un fondo speciale nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, gestito, ai sensi dell'articolo 4, da un comitato nazionale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composto da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché della provincia di Salerno, della regione e del comune di Cava dei Tirreni, oltre che da esperti. Osserva che la disciplina in esame va ricondotta alla materia dei «beni culturali»; fa notare che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente. Richiama quindi l'orientamento della Corte costituzionale, che prescrive l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali, stabilendo che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del

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patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione. Ricorda che nelle materie in questione la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), ritiene che su tali iniziative sia da considerarsi più adeguato e conforme ai principi ispiratori della riforma federalista un intervento delle autonomie territoriali interessate rispetto all'intervento statale.

Davide CAPARINI, presidente, nel concordare con il senatore Vaccari, reputa eccessivo il ricorso allo strumento della legislazione statale per predisporre misure di tutela e valorizzazione di tale tipologia.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa l'opportunità di rappresentare, in premessa alla proposta di parere sul testo in esame, l'esigenza che si proceda, sull'intero territorio nazionale, ad una verifica dei casi in cui si rendono necessarie analoghe iniziative di tutela dei beni culturali.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), relatore, nel concordare con gli interventi svolti, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte».
Nuovo testo C. 867 Vannucci.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), relatore, illustra il provvedimento in esame, che intende assumere sotto l'egida del Ministero per i beni e le attività culturali il «Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte», iniziativa istituita dalla comunità montana del Montefeltro e dal comune di Sassocorvaro (provincia di Pesaro e Urbino) per ricordare la figura di Pasquale Rotondi, soprintendente delle Marche, il quale durante la seconda guerra mondiale ha coordinato le operazioni del salvataggio di quasi diecimila opere d'arte italiana che furono custodite nella Rocca ubaldinesca di Sassocorvaro per sottrarle ai pericoli della guerra. Le ragioni per un'assunzione a livello nazionale del Premio, giunto alla XII edizione, fa notare, sono dovute al fatto che i predetti enti locali non sono più in grado di far fronte da soli alla gestione del Premio. Osserva che l'articolo 1 prevede, a decorrere dal 2009, l'istituzione del premio annuale mediante il quale s'intendono segnalare le figure che si sono contraddistinte nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello internazionale, europeo e nazionale; l'ente responsabile dell'organizzazione dell'evento è il comune di Sassocorvaro, che agisce di concerto con i comuni di Carpegna e di Urbino e con la comunità montana del Montefeltro, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Riferisce che l'articolo 2 specifica la composizione della giuria e l'articolo 3 prevede un contributo annuo di 160.000 euro. Fa presente che la disciplina recata dal provvedimento può essere ricondotta alla materia dei «beni culturali»; in tale ambito, l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente.

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Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno che gli enti locali interessati contribuiscano alla copertura degli oneri recati dal provvedimento.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), relatore, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.
C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI della Camera).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), relatore, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, finalizzato ad ottimizzare la produttività del lavoro pubblico. In ordine ai profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Evidenzia che tra gli obiettivi perseguiti rileva l'introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici: tali strumenti devono garantire, attraverso specifiche condizioni contenute nei bandi di concorso, il riferimento al luogo di residenza dei concorrenti nel caso in cui tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Osserva che i richiamati decreti legislativi di attuazione devono essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata per quanto attiene l'attuazione delle disposizioni concernenti: gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge; i principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche; i principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità; i principi e criteri in materia di dirigenza pubblica; le restanti disposizioni di attuazione sono invece sottoposte al solo parere della medesima Conferenza. Fa notare che il comma 4 dispone l'obbligo, per i decreti legislativi di attuazione, di individuare le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell'ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le Regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza. Osserva che l'articolo 2 detta i principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa, nonché per l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; prevede in particolare la riforma dell'ARAN, con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, anche mediante il potenziamento del potere di rappresentanza delle Regioni e degli enti locali. Sottolinea che l'articolo 9 introduce alcune disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento della Corte dei conti; in particolare il comma 2 introduce una nuova forma di controllo, dando la facoltà alla Corte dei conti di effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Precisa che tale facoltà è estesa anche alle sezioni regionali della Corte medesima, per quanto riguarda le gestioni delle regioni e degli enti locali. Sottolinea che per le amministrazioni

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regionali e locali la funzione di controllo spetta alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; l'oggetto del controllo e le procedure sono analoghe con la differenza che le funzioni del ministro competente si intendono attribuite ai «rispettivi organi di governo» e le comunicazioni non sono rese al Parlamento, bensì alle rispettive assemblee elettive, consigli regionali, provinciali e comunali.

Davide CAPARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.