CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 febbraio 2009
131.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.40.

Ratifica dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina.
C. 2013 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che dispone l'autorizzazione alla ratifica di un Accordo relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS), stipulato a Kiev il 1o dicembre 2005 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. Ricorda innanzitutto che la politica europea di navigazione satellitare è espressamente finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS). Tali sistemi sono realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e GALILEO. Ciascuna delle due infrastrutture comprende satelliti e stazioni terrestri.
La materia è ora disciplinata dal regolamento n. 683/2008 del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e GALILEO. Il nuovo regolamento prevede una rigida ripartizione delle competenze tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo e l'Agenzia spaziale europea; conferisce inoltre alla Commissione la responsabilità dell'attuazione dei programmi. L'Autorità di vigilanza del GNSS europeo, oltre a facilitare l'introduzione sui mercati commerciali dei servizi offerti dai due sistemi, ha la funzione di coadiuvare la Commissione nei compiti connessi allo

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svolgimento dei programmi. All'Agenzia spaziale europea spettano invece gli aspetti tecnici legati all'aggiudicazione degli appalti pubblici. Il regolamento infine stabilisce la costituzione di un Comitato dei programmi GNSS europei, che dovrà assistere la Commissione nell'applicazione del regolamento, garantendo una gestione unica dei programmi, tempi di decisione più rapidi e una parità di accesso all'informazione.
In particolare, il programma GALILEO mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili ed è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati nel resto del mondo. Il programma comprende una fase di definizione, una fase di sviluppo, una fase costitutiva e una fase operativa. La fase costitutiva dovrebbe cominciare nel 2008 e concludersi nel 2013 di modo che il sistema possa essere operativo a metà del 2013. Le fasi di definizione e sviluppo, che rappresentano la parte del programma dedicata alla ricerca, sono state finanziate dal bilancio comunitario per le reti transeuropee. La fase costitutiva dovrà essere finanziata integralmente dalla Comunità europea in mancanza di un impegno concreto del settore privato. La fase operativa di sfruttamento del sistema potrà essere oggetto di contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici di servizi con il settore privato. Secondo quanto riportato nella relazione introduttiva i costi stimati del Programma GALILEO si attestano sui 3,2 miliardi di euro.
Per quanto attiene all'accordo con l'Ucraina, esso riveste una particolare importanza in quanto questo Stato figura tra i primi otto paesi al mondo in ordine di importanza dei relativi programmi spaziali, e anche le attività ucraine nel campo della navigazione satellitare sono molto avanzate. L'Accordo è composto da 17 articoli: tra questi l'articolo 2 fornisce la definizione di alcuni termini contenuti nell'Accordo, per facilitarne la comprensione. Viene tra l'altro spiegato che GALILEO è un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi di navigazione satellitare globale. L'esercizio del sistema GALILEO, che è stato progettato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, può essere trasferito a privati.
L'articolo 3 elenca i princìpi che le Parti applicheranno, tra i quali la partnership nel Programma GALILEO, la reciprocità nell'offerta di opportunità per realizzare attività di cooperazione per scopi civili della CE, dei suoi Stati membri o dell'Ucraina, nonché lo scambio di informazioni attinenti alle attività di cooperazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
L'ambito della cooperazione, nel settore della navigazione satellitare e della generazione di segnali orari, è precisato nell'articolo 4. Si tratta della ricerca scientifica, della produzione industriale, della formazione, dello sviluppo dei servizi e del mercato, del commercio, degli aspetti legati allo spettro-radio, nonché della normalizzazione, certificazione e regolamentazione del sistema e del recupero dei costi.
L'articolo 6 impegna le Parti a continuare nella cooperazione, già avviata in seno all'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) nel campo dello spettro-radio, con particolare riguardo alla ricerca e all'eliminazione delle interferenze. Secondo il comma 4, la cooperazione bilaterale non dovrà in nessun caso derogare alle pertinenti disposizioni e ai regolamenti della UIT.
Con l'articolo 7 le Parti si impegnano a promuovere la ricerca scientifica nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile, anche attraverso l'utilizzo del programma-quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo e dei programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea, nonché dei programmi a cura delle competenti agenzie ucraine.
In base agli articoli 8 e 9, le Parti sosterranno le rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento della joint venture, nonché il commercio e gli investimenti

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nelle infrastrutture di navigazione satellitare delle due Parti. Le Parti si sforzeranno altresì di accrescere il coinvolgimento del pubblico nelle attività di navigazione satellitare, anche eventualmente istituendo un forum comune degli utenti GNSS.
In base all'articolo 10, in relazione ai servizi GNSS, le Parti favoriscono un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione, anche allo scopo di favorire l'interoperabilità con altri sistemi GNSS.
L'articolo 11 incoraggia lo sviluppo di sistemi GNSS globali e regionali - anche con la realizzazione di un sistema di potenziamento terrestre in Ucraina - che offrano garanzie ottimali di integrità e continuità con il sistema GALILEO.
Con l'articolo 12, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tal fine, la UE e l'Ucraina stabiliranno mediante specifico accordo canali di consultazione per affrontare le questioni legate alla protezione del sistema GNSS.
Dopo l'articolo 13, dedicato alla cooperazione delle Parti in materia di responsabilità e di recupero dei costi; l'articolo 14 prevede che le autorità che presiedono alla realizzazione delle attività di cooperazione sono da un lato il Governo dell'Ucraina e dall'altro la Commissione europea. Tali autorità costituiranno un Comitato direttivo GNSS, responsabile della gestione dell'Accordo. Il Comitato direttivo, composto da funzionari designati dalle Parti, si riunisce di norma una volta all'anno, alternativamente nel territorio delle due Parti stesse, e vi sono previsioni concernenti le spese dell'attività del Comitato. Il comma 4 dell'articolo 14 non manca di prevedere la possibile partecipazione di soggetti ucraini interessati tanto all'Impresa comune GALILEO quanto all'Autorità europea di vigilanza GNSS, ma solo «nel rispetto della legislazione e delle procedure applicabili».
L'articolo 15, in materia di finanziamenti, stabilisce che un accordo distinto regolerà la quantificazione e le modalità del contributo dell'Ucraina al Programma GALILEO. Sono peraltro previste una serie di agevolazioni fiscali, doganali e relative all'ingresso e soggiorno, con riferimento a persone, capitali e attrezzature impiegati nelle attività di cooperazione per l'attuazione dell'Accordo in esame.
Il disegno di legge in esame consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Comunità europea e Ucraina relativo al sistema GALILEO, e il relativo ordine di esecuzione, mentre il terzo dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Segnala infine che la relazione introduttiva al disegno di legge specifica che dalla ratifica di entrambi gli Accordi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma GALILEO, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea (ESA).

Gianluca PINI (LNP) si sofferma in primo luogo su quanto illustrato dal relatore in ordine alla fase operativa del programma Galileo ed ai relativi oneri; si chiede in proposito come siano regolati i previsti contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici di servizi con il settore privato.
Ritiene in secondo luogo opportuno un approfondimento delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 dell'Accordo: occorre infatti, a suo avviso, meglio definire cosa si intenda per «soggetti ucraini interessati», laddove si prevede una loro possibile partecipazione all'Autorità europea di vigilanza GNSS.
Chiede infine un chiarimento riguardo all'articolo 15 dell'Accordo, che prevede, tra l'altro, agevolazioni relative all'ingresso e soggiorno di persone ucraine impiegate

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nelle attività di cooperazione per l'attuazione dell'Accordo medesimo. Occorrerebbe comprendere se siano previsti limiti numerici in tal senso.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, si riserva di approfondire le questioni segnalate dal collega Pini, al fine di fornire i dovuti chiarimenti nel corso del successivo esame del provvedimento.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 3 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.55.

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa - Atto sulle piccole imprese («Small Business Act»).
Doc. XII, n. 194.

(Parere alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo, evidenziando come la comunicazione adottata dalla Commissione europea il 25 giugno scorso, «Una corsia preferenziale per la piccola impresa», meglio nota come Small business Act, costituisca un ottimo esempio di un'iniziativa assunta a livello europeo nel pieno rispetto della logica della sussidiarietà. L'obiettivo è quello di definire un quadro coerente di misure da assumere a favore delle piccole e medie imprese, riconducendo ad organicità le diverse iniziative adottate dagli Stati membri ovvero dalle stesse istituzioni europee. In questo quadro, opportunamente la Commissione distingue i compiti spettanti agli Stati membri da quelli che invece investono direttamente la competenza dell'Unione europea.
La comunicazione prende le mosse dalla considerazione del rilievo che assumono, nel panorama produttivo europeo, le piccole e medie imprese. Il rilievo è particolarmente accentuato nel nostro paese che costituisce da questo punto di vista, un unicum a livello europeo. È evidente, quindi, che il Governo italiano dovrà dimostrare il massimo impegno perché le indicazioni contenute nella comunicazione trovino puntuale attuazione. La valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese diventa ancora più importante nell'attuale congiuntura, contrassegnata dalla grave crisi che sta determinando una contrazione della domanda e una accentuazione delle difficoltà, specie per le imprese di più piccola dimensione, a far fronte agli impegni finanziari assunti. Il carattere strategico dello Small business Act risulta tanto più chiaro quando si consideri lo scarto esistente fra l'attuale situazione del nostro Paese e gli obiettivi che vengono stabiliti nel documento per quanto concerne le competenze degli Stati membri.
Procedendo ad una rapida rassegna di dieci principi fondamentali intorno ai quali vengono organizzate le iniziative da adottare, si può osservare che nel nostro ordinamento non sembra sussistere una stretta e proficua integrazione tra sistema scolastico e l'esigenza di una diffusione della imprenditorialità come fattore determinante per l'attivazione di nuove iniziative produttive. Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne la continuità di imprese che siano risultate temporaneamente insolventi ma che non si siano dimostrate responsabili di comportamenti illeciti. La normativa vigente in Italia in materia di fallimenti e di procedure concorsuali sconta, infatti, nonostante i correttivi apportati negli scorsi anni, gli effetti deleteri della eccessiva durata temporale

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dei relativi procedimenti, che pone tutti i soggetti interessati (imprese, lavoratori e creditori) in una prolungata condizione di precarietà e incertezza. Significativo appare anche l'obiettivo di considerare adeguatamente le esigenze proprie delle piccole e medie imprese quando si procede all'adozione di nuove disposizioni di carattere legislativo o amministrativo. Soltanto recentemente si è avviato in Italia un virtuoso percorso di drastica semplificazione della normativa e di una conseguente riduzione di adempimenti non più rispondenti a effettive necessità e tuttavia risultano assai onerosi per i soggetti interessati.
Il documento della Commissione attribuisce poi notevole importanza alla semplificazione delle procedure per l'avvio di nuove attività riducendo ovvero eliminando tutte le licenze e i permessi che non siano necessari allo scopo. Il piano di ripresa economica ha fissato in tre giorni il tempo massimo a disposizione delle autorità pubbliche per valutare la procedibilità di richieste di avvio di nuove attività imprenditoriali. Viene poi sottolineato il contributo che può essere offerto dalla istituzione di sportelli unici, esperienza che il nostro paese da tempo ha avviato ma sulla quale occorrerebbe procedere a una prima verifica. Assai delicato è poi il tema dell'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici. È evidente, anche sulla base della esperienza italiana, che non è facile trovare un punto di equilibrio soddisfacente tra la necessità delle stazioni appaltanti di avvalersi delle economie di scala che possono essere assicurate da controparti di maggiori dimensioni con quella di non estromettere dal mercato delle commesse pubbliche le piccole e medie imprese. In ogni caso, le indicazioni della Commissione impegnano gli Stati membri a porre in essere alcune iniziative per quanto concerne la facilitazione della disponibilità di informazioni e la maggiore trasparenza negli appalti anche attraverso l'istituzione di appositi portali elettronici.
Una questione che chiama direttamente in causa il nostro paese riguarda la tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Come è noto, il sistema delle imprese italiano si lamenta per i ritardi con i quali le pubbliche amministrazioni provvedono a saldare i propri debiti, il che comporta gravi difficoltà fino all'insolvenza delle imprese creditrici. Su questo aspetto è indispensabile che il Governo italiano assuma comportamenti adeguati alla gravità della situazione, risultando oggettivamente paradossale che quello stesso Stato che non provvede a saldare i propri debiti proceda poi nei confronti delle medesime imprese all'attivazione di procedure di riscossione coattiva dei tributi dovuti. Ricorda che il piano di ripresa economica, nel ribadire l'importanza di questo tema ha fissato in un mese il termine massimo entro cui dovranno essere saldati i debiti in essere e quelli nuovi che le pubbliche amministrazioni dovessero contrarre con le imprese.
Gli ulteriori principi indicati nella Comunicazione pongono l'accento sulla facilitazione all'accesso al credito; sull'utilizzo delle firme elettroniche; sulla agevolazione all'utilizzo del sistema del marchio comunitario; sulla costituzione di cluster, vale a dire di raggruppamenti di imprese relativamente ai quali si dovrebbe verificare l'utilità dell'esperienza italiana dei distretti, e sugli incentivi per l'utilizzo di tecnologie ecocompatibili nonché sul sostegno alle imprese esportatrici. A questo ultimo riguardo, segnala che nel nostro paese si registrano evidenti carenze e sovrapposizioni a causa di una troppo articolata e non sempre efficace strumentazione a sostegno delle imprese esportatrici.
Da ultimo, notevole attenzione va posta alle iniziative che sono state adottate a livello europeo per quanto concerne l'attenuazione dei vincoli relativi alla fruizione degli aiuti di Stato cosiddetti de minimis. È chiaro che i nuovi criteri indicati offrono notevoli opportunità di cui appare necessario che il nostro sistema possa avvalersi.
Segnala infine che la comunicazione è stata esaminata dal Parlamento europeo che il 4 dicembre scorso ha adottato una risoluzione nella quale si richiamano gli

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Stati membri a garantire l'integrale attuazione dello Small business Act, per quanto di loro competenza, e si sottolinea l'importanza di un periodico monitoraggio dei progressi compiuti a riguardo.

Gianluca PINI (LNP) richiama la situazione delle piccole imprese nel centro e nel nord del Paese, dove ciò che rallenta lo sviluppo non sembra tanto essere la lentezza delle procedure necessarie all'avvio di una attività di impresa, quanto piuttosto gli adempimenti cui quotidianamente i piccoli imprenditori debbono fare fronte, che in molti casi assumono carattere vessatorio. Sottolinea inoltre le responsabilità del sistema bancario italiano, con specifico riferimento al credito alle PMI.
Richiama infine l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di ampliare l'esame dello Small Business Act mediante l'analisi di alcune proposte legislative, quali, in particolare, il regolamento sull'esenzione generale per categoria riguardo agli aiuti di Stato, la direttiva in materia di aliquote IVA ridotte, nonché il regolamento che definisce lo Statuto della Società privata europea.

Mario PESCANTE, presidente, si sofferma sull'importanza, evidenziata dal relatore, di misure volte alla semplificazione delle procedure e richiama quanto previsto in proposito dal piano di ripresa economica, che fissa in tre giorni il tempo massimo a disposizione delle autorità pubbliche per valutare la procedibilità di richieste di avvio di nuove attività imprenditoriali. Ritiene peraltro che, accanto alle carenze dello Stato centrale, si debbano valutare anche le difficoltà recate dalla legislazione regionale. L'eccesso di burocratizzazione delle procedure appare, a suo avviso, una patologia prettamente italiana, rispetto alla quale è necessario un segnale forte di cambiamento. Importante, sotto tale profilo, la previsione del termine massimo di un mese entro il quale dovranno essere saldati i debiti in essere e quelli nuovi che le pubbliche amministrazioni dovessero contrarre con le imprese.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.