CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 gennaio 2009
123.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 gennaio 2009. - Presidenza del vicepresidente Mario PEPE (PD).

La seduta comincia alle 13.15.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
(S. 1306 Governo).

(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giovanni DIMA (PdL), relatore, riferisce in ordine ai contenuti del provvedimento in esame. Rileva che l'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni in materia di autorità di bacino di rilievo nazionale; l'articolo 2 disciplina il danno biologico nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale; gli articoli 3 e 4 recano norme attinenti, rispettivamente, alla funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed alla continuità operativa della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale; l'articolo 5 modifica specifici termini fissati in ordine all'attuazione della disciplina della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani; l'articolo 6 reca norme di proroga termini relativamente all'immissione in discarica di talune tipologie di rifiuti; l'articolo 7 prevede modifiche della disciplina sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mentre l'articolo 8 reca disposizioni in materia di protezione civile. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 proroga l'operatività delle Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo

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3 aprile 2006, n. 152, (codice ambientale), con cui andranno definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie agli organi delle costituende Autorità di bacino distrettuale; il nuovo termine permette la continuità delle funzioni svolte dalle vecchie autorità fino alla effettiva costituzione di quelle nuove. Riferisce che l'articolo 2 istituisce una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale delle controversie che sorgono in riferimento alle procedure per il rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e per il risarcimento del danno ambientale: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS), può stipulare con una più imprese, pubbliche o private, una «transazione globale» sulla spettanza e sulla quantificazione degli oneri di bonifica, di ripristino, di risarcimento del danno ambientale e degli altri eventuali danni di cui venisse richiesto il risarcimento dallo Stato e da enti pubblici territoriali; lo schema del contratto di transazione è comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati. Osserva che l'amministrazione svolge nel termine di trenta giorni una conferenza di servizi decisoria per acquisire e comporre gli interessi; il Consiglio dei ministri, quindi, autorizza la stipula del contratto di transazione, che comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione di rimborso delle spese per la bonifica ed il ripristino, nonché dell'azione risarcitoria per il danno ambientale e per gli altri eventuali danni azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali in relazione ai fatti oggetto della transazione. Si sofferma quindi sull'articolo 5, che modifica le disposizioni legislative vigenti allo scopo di prorogare fino a tutto il 2009 il regime transitorio di prelievo relativo al servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in attesa della definitiva adozione degli atti necessari all'implementazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani introdotta dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: viene prorogato il regime transitorio, già previsto dalla leggi finanziarie 2007 e 2008, per il passaggio dall'applicazione della TARSU alla TIA (Tariffa igiene ambientale). Evidenzia che l'articolo 8 reca una norma diretta a consentire l'attivazione di risorse finanziarie per fronteggiare gli eventi alluvionali che negli ultimi mesi hanno interessato gran parte delle regioni del territorio nazionale.

Mario PEPE (PD), presidente, ritiene di particolare rilievo il profilo relativo alla continuità di funzionamento delle attuali autorità di bacino, in attesa dell'istituzione delle nuove autorità di bacino distrettuali. Ravvisa l'esigenza di sottoporre alla Commissione di merito una specifica sollecitazione in merito alla necessità di potenziare le forme di collaborazione e coordinamento tra autorità statali e regionali nelle materie oggetto del decreto-legge in esame.

Il deputato Giovanni DIMA (PdL), relatore, dichiara di concordare con il deputato Pepe. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.
(Nuovo testo C. 2044 Governo).

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PEPE (PD), presidente, in sostituzione del relatore, senatrice Simona VICARI, illustra i contenuti del nuovo testo

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del decreto-legge in oggetto. Riferisce che l'articolo 1 reca disposizioni organizzative afferenti alle attività di informatizzazione e classificazione della normativa vigente al fine di realizzare una banca dati pubblica e gratuita di tale normativa; l'articolo 2 abroga i circa trentamila atti legislativi elencati nell'Allegato 1, emanati tra il 1861 e il 1947, risalenti al periodo antecedente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e recanti norme ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale; l'articolo 3 consente di sottrarre all'effetto abrogativo menzionato, che opera nei confronti di tutti gli atti normativi contenuti nell'allegato A del decreto-legge, specifici atti normativi espressamente richiamati. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che il comma 1 dell'articolo 1 dispone che il Ministro per la semplificazione normativa assicura la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche; per la normativa regionale la predetta convergenza è realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Ravvisa l'esigenza che vi sia un maggior raccordo tra lo Stato e le regioni nei processi si semplificazione e delegificazione normativa. Presenta quindi la proposta di parere predisposta dal relatore, su cui dichiara il proprio voto di astensione.

Il deputato Giovanni DIMA (PdL), ritiene necessario ridurre il peso della legislazione nazionale e regionale attraverso misure di semplificazione che si rendono ormai indifferibili anche in chiave di un nuovo assetto federalista delle relazioni tra i diversi livelli di governo del territorio. Dichiara quindi il proprio voto favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
(S. 1305 Governo).
(Parere alla 1a Commissione del Senato).