CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 gennaio 2009
120.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 13 gennaio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 13 gennaio 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.20.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, comunica che, a seguito delle riunioni del 16 e del 18 dicembre 2008 e dell'8 gennaio 2009 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del regolamento, il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo gennaio-marzo 2009:

Sede referente:
C. 17 Brugger - Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

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C. 63 Pizzolante e abbinate - Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna;
C. 103 Angeli e abbinate - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza;
C. 137 Ascierto e abbinate - Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (Commissioni riunite I e IV);
C. 139 Ascierto e abbinate - Istituzione del «Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace»;
C. 199 Proposta di legge costituzionale Cirielli ed altri - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati;
C. 465 Anna Teresa Formisano - Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali;
C. 588 Tassone - Modifica all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia;
C. 853 Pisicchio - Disciplina dell'attività dei partiti politici;
C. 907 Bernardini - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare;
C. 1019 Naccarato - Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile a carico dei possessori o detentori di armi;
C. 1052 Santelli - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia;
C. 1221 Lanzillotta - Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province;
C. 1246 Gibelli - Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi;
C. 1598 Proposta di legge costituzionale Pecorella - Modifiche alla Costituzione per la piena attuazione del giusto processo;
C. 1745 Proposta di legge costituzionale Pecorella - Modifica dell'articolo 112 della Costituzione, concernente le funzioni del pubblico ministero, l'organizzazione delle procure della Repubblica e l'esercizio dell'azione penale;
C. 1836 Proposta di legge costituzionale Scandroglio ed altri - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, per la razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica mediante la soppressione delle province;
C. 2031 Governo - Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti (Commissioni riunite I e XI);
C. 2044 Governo - Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

Indagini conoscitive:
Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Audizioni:
Ministro per le riforme per il federalismo, Umberto Bossi, sulle linee programmatiche;

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Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, sulle linee programmatiche.

La presidenza si riserva comunque di inserire nel programma dei lavori ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 gennaio 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Jole SANTELLI. - Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 12.25.

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.
C. 2044 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente e relatore, ricorda che il provvedimento in esame è finalizzato a completare il progetto di creazione in Italia di una banca dati unitaria, pubblica e gratuita relativa alla normativa vigente, sul modello di quanto ha luogo in altri Paesi europei. Strettamente connessa alla realizzazione di tale progetto è l'abrogazione, disposta dal provvedimento stesso, di tutte le norme primarie ormai ritenute estranee ai princìpi dell'ordinamento giuridico attuale.
Questo provvedimento si inserisce, completandolo, nel programma di informatizzazione della legislazione vigente previsto dall'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), e si è fondato sulla collaborazione istituzionale fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
La costituzione della vera e propria banca dati sulla normativa statale vigente si è dimostrata negli anni un obiettivo estremamente più complesso di quanto ipotizzato in origine. Ciò è dovuto sostanzialmente a tre ordini di motivi, evidenziati dalla relazione che accompagna il provvedimento: l'altissimo numero di atti normativi primari e subprimari emanati dal 1861 ad oggi e la non omogeneità delle norme sulle fonti - sia di produzione sia di conoscenza - nel medesimo periodo; la frammentazione e il disordine dell'ordinamento dovuta anche alla scarsa importanza tradizionalmente attribuita dal legislatore alla qualità della legislazione; la povertà del patrimonio di raccolte elettroniche: oltre alla mancanza di una raccolta completa degli atti normativi, si registrano, anche per i sistemi generalmente ritenuti più «affidabili», alcune carenze e lacune.
Proprio le difficoltà insorte nella costruzione e messa a regime della banca dati hanno successivamente indotto il Governo a dare attuazione al cosiddetto procedimento «taglia-leggi» (introdotto dall'articolo 14, commi da 12 a 24, della legge n. 246 del 2005), basandosi, anziché sulla banca dati medesima, su un lavoro di raccolta della normativa vigente effettuato dai singoli Ministeri, che ha dato vita ad una autonoma banca dati di missione.
Inoltre, contestualmente alla presentazione, da parte del Governo, della relazione sul provvedimento «taglia-leggi», le Camere hanno approvato la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), la quale, all'articolo 2, comma 584, reca alcune disposizioni tendenti a dare nuovo

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impulso alle attività di informatizzazione della normativa vigente.
Quanto al dettaglio del provvedimento in esame, l'articolo 1 reca nuove disposizioni organizzative aventi ad oggetto le attività di informatizzazione e classificazione della normativa vigente al fine di realizzare una banca dati pubblica e gratuita.
Il comma 1 attribuisce al Ministro per la semplificazione normativa competenze generali in materia, da esercitare «sulla base delle intese già acquisite» tra la Presidenza del Consiglio e le Presidenze delle due Camere, assicurando la «convergenza» presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio (DAGL) di tutti i progetti in corso presso le amministrazioni pubbliche, concernenti sia la normativa statale sia quella regionale.
La figura del ministro per la semplificazione normativa è stata istituita per la prima volta nel IV Governo Berlusconi, costituitosi all'inizio della corrente legislatura. Delle sue funzioni tratta l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 85 del 2008 ai sensi del quale, su delega del Presidente del Consiglio, il ministro assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa.
Il comma 2 autorizza il Ministro, con propri decreti da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione a razionalizzare, sentito il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le attività degli organismi e degli enti operanti in materia e individuare le modalità di utilizzo del personale; a coordinare le iniziative con l'attuazione delle disposizioni di delega c.d. «taglia-leggi» previste dall'articolo 14 della legge di semplificazione 2005 (legge n. 246 del 2005); a definire, di concerto con il Ministro della giustizia, i criteri procedurali per la pubblicazione telematica degli atti normativi, nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta ufficiale.
Il comma 3 dispone in ordine al finanziamento delle attività di cui ai commi precedenti, attingendo alle risorse già stanziate dall'articolo 107 della legge finanziaria per il 2001.
Il comma 4 abroga l'articolo 2, comma 584, della legge finanziaria per il 2008, che recava disposizioni in materia.
L'articolo 2, al comma 1, dispone l'abrogazione degli atti legislativi i cui estremi sono elencati nell'Allegato 1. Si tratta di 28.889 atti normativi di rango primario (leggi, regi decreti-legge, decreti-legge luogotenenziali, decreti legislativi luogotenenziali e decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato) risalenti al periodo intercorrente tra il 1861 e il 1947, cioè al periodo antecedente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Secondo la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione, finalità della norma è quella di contribuire alla certezza del diritto ed al contempo agevolare la realizzazione del progetto di informatizzazione e classificazione della normativa vigente, del quale s'è detto con riguardo all'articolo 1, espungendo dall'ordinamento le norme primarie che siano «ormai ritenute estranee ai princìpi dell'ordinamento giuridico attuale».
La soluzione scelta - prosegue la relazione illustrativa - consente di non dover procedere alla marcatura e all'inserimento di tali atti nella banca dati della legislazione vigente, «con cospicui risparmi di spesa, considerando che l'inserimento e la marcatura di un atto legislativo nella banca dati pubblica costa circa 200 euro».
La medesima relazione dà sinteticamente conto del metodo seguito nell'individuazione degli atti sottoposti ad abrogazione.
I provvedimenti primari emanati nel periodo suindicato (oltre 31.000) sono stati individuati ricorrendo alla banca dati storica del Centro elaborazione dati (CED) della Corte di cassazione. Sono stati quindi espunti dall'elenco gli atti ritenuti vigenti in base alle tabelle redatte ai fini del già menzionato meccanismo «taglia-leggi» di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005. «Sono così residuati»,

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conclude la relazione, «circa 29.000 atti primari di incerta o dubbia vigenza, che comunque è utile abrogare espressamente».
La relazione non fornisce tuttavia specifiche indicazioni sul contenuto dei provvedimenti abrogati, che l'Allegato 1 elenca in ordine cronologico, senza operare raggruppamenti per materia o in base ad ulteriori criteri. Il disegno di legge di conversione non risulta inoltre accompagnato dalle relazioni sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), che potrebbero risultare d'ausilio ai fini della valutazione in sede parlamentare degli eventuali effetti della disposizione abrogativa con riguardo a singoli atti inclusi nell'elenco.
Sulla base dei primi approfondimenti svolti dagli uffici della Camera, risulta che per una parte consistente dei provvedimenti indicati nell'allegato la disposizione in esame svolge di fatto una funzione meramente ricognitiva, in quanto trattasi di provvedimenti già implicitamente abrogati da norme successive. Appare in ogni caso opportuno acquisire chiarimenti in ordine all'effettivo esaurimento degli effetti di tutti i provvedimenti contenuti nell'allegato.
Nel dossier predisposto dal Servizio Studi sul provvedimento, si segnalano, in particolare, alcune categorie di provvedimenti in ordine ai quali potrebbe essere utile l'acquisizione di informazioni più puntuali circa l'attuale sussistenza o l'avvenuto venir meno dei relativi effetti: provvedimenti concernenti rapporti internazionali dello Stato, di approvazione di accordi, protocolli o scambi di note internazionali ovvero di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; provvedimenti relativi all'istituzione o alla disciplina di enti pubblici e provvedimenti relativi alla costituzione, al riconoscimento, all'attribuzione di personalità giuridica o comunque concernenti enti privati o enti ecclesiastici; provvedimenti relativi alla costituzione, alla ricostituzione, alla modifica della denominazione o del territorio di comuni; provvedimenti richiamati da atti normativi successivi tuttora in vigore; provvedimenti che dispongono l'abrogazione parziale o che modificano precedenti atti normativi tuttora in vigore.
L'abrogazione ha efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Il successivo comma 2 demanda ad un atto ricognitivo del Governo l'individuazione delle disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi abrogati dal comma 1.
Il comma non fissa un termine per l'adozione dell'»atto ricognitivo», né precisa la natura giuridica di tale atto; sembra tuttavia presumibile che esso debba essere adottato con decreto del Presidente della Repubblica, per poter procedere all'abrogazione di atti ad esso equiordinati, quali i regolamenti governativi.
L'articolo 3 espunge 60 atti normativi di rango primario, indicati nell'Allegato 2, dall'elenco dei 3.370 provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, risultano abrogati a decorrere dal 22 dicembre 2008. Tale articolo 24 ha disposto, al comma 1, l'abrogazione di 3.370 atti normativi di rango primario - riportati nell'allegato A al decreto-legge n.112 - a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, termine venuto a scadenza il 22 dicembre scorso. La norma fa salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della Legge n. 246 del 2005: si tratta del citato meccanismo «taglia-leggi», che delega il Governo all'individuazione della normativa vigente adottata antecedentemente al 1970, disponendo l'automatica abrogazione, salve eccezioni, di tutti gli atti normativi non espressamente indicati come vigenti. Per dare attuazione alla delega è stata compiuta una ricognizione a tappeto delle norme vigenti, che ha costituito la base per la disposizione abrogativa di cui all'articolo 24. Il comma 1-bis dello stesso articolo 24 autorizza il Governo a individuare, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente

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abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'allegato A.
Come precisa la relazione illustrativa, si tratta di atti normativi «per i quali le amministrazioni competenti hanno ritenuto indispensabile il mantenimento in vigore». Si tratta - sostiene la relazione illustrativa - di una correzione la cui portata, inferiore al 2 per cento, conferma l'efficacia dell'intervento abrogativo.
L'articolo 4 reca disposizioni in ordine all'immediata entrata in vigore del decreto-legge.
Per quanto riguarda, infine, le motivazioni di necessità ed urgenza sottese all'emanazione del decreto-legge in esame, queste sono così illustrate nel preambolo dello stesso: «emanare disposizioni dirette a consentire il completamento delle procedure per la creazione di una banca dati normativa unica, pubblica e gratuita della legislazione statale vigente, anche mediante un più efficace utilizzo delle risorse esistenti»; «procedere all'abrogazione di tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale»; «sottrarre all'effetto abrogativo» previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008 «alcune disposizioni di cui risulta indispensabile il mantenimento in vigore».
Per quanto concerne il rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, si fa presente che vengono in rilievo le materie «organi dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», di competenza esclusiva statale ai sensi dello stesso articolo 117, secondo comma, lettere f), g) ed r), della Costituzione.
Con riguardo, infine, ai commi 1 e 2, lettera a), dell'articolo 1, ove si prevede la «convergenza» presso il DAGL di tutte le iniziative in materia, concernenti anche la legislazione regionale, realizzate dalle amministrazioni pubbliche, e la «razionalizzazione» delle attività degli organismi ed enti operanti in quell'ambito, è opportuno un chiarimento del significato normativo dei termini «convergenza» e «razionalizzazione», qualora possano ritenersi riferibili anche ad amministrazioni diverse da quelle statali, e segnatamente alle regioni, che godono di autonomia organizzativa costituzionalmente tutelata.
Per quanto riguarda, poi, l'organizzazione dei lavori, considerato che il ministro Calderoli intende seguire i lavori della Commissione personalmente ma non può prendervi parte nella giornata di oggi a causa di concomitanti impegni al Senato, propone di svolgere nella giornata di oggi la sola relazione e di rinviare l'inizio della discussione a giovedì 15 gennaio, rimettendo all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si riunirà giovedì stesso, il compito di definire i tempi e le modalità del prosieguo dell'esame alla luce delle determinazioni che saranno adottate dalla conferenza dei presidenti dei gruppi prevista per domani, mercoledì 14 gennaio, alle ore 13.

Roberto ZACCARIA (PD) si dichiara non contrario al rinvio dell'inizio della discussione a giovedì, a condizione che la Commissione disponga poi di un tempo congruo per l'esame del provvedimento. Rispetto a quest'ultimo esprime una forte riserva, limitandosi per il momento ad osservare che il Governo avrebbe potuto portare avanti il proprio lavoro di semplificazione dell'ordinamento nell'ambito della delega legislativa tuttora aperta in materia. Ha scelto invece di ricorrere alla decretazione d'urgenza, predisponendo un provvedimento che non si ricollega in alcun modo alla «relazione Pajno» elaborata dal precedente Governo nell'ambito del processo di riordino e di semplificazione legislativa e che contiene inoltre numerosi errori, come rilevato anche dagli organi di stampa, i quali hanno segnalato la presenza nell'elenco delle leggi da abrogare di provvedimenti la cui rilevanza è tutt'altro che esaurita.

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Donato BRUNO, presidente, assicura che sull'esigenza di un esame approfondito c'è un consenso generale e garantisce il proprio personale impegno affinché alla Commissione sia garantito un tempo adeguato, anche in considerazione della straordinaria ampiezza del numero delle leggi di cui si prevede l'abrogazione e del fatto che, già ad un primo vaglio, risultano comprese nell'elenco di esse anche alcune leggi che probabilmente non dovrebbero essere abrogate.

Maurizio BIANCONI (PdL), premesso che la semplificazione dell'ordinamento è un obiettivo della massima importanza e sottolineata la complessità dei problemi che essa comporta, si chiede se non sarebbe stato preferibile procedere, sulla materia, con un disegno di legge ordinario.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER sottolinea che, a differenza di quanto scritto da alcuni giornali, l'abrogazione delle leggi individuate dal decreto-legge in esame decorre non da subito ma dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del provvedimento. Preannuncia, peraltro, che il Governo intende presentare un emendamento finalizzato a posticipare la decorrenza dell'abrogazione fissandola al centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto-legge. Ciò premesso, dichiara di condividere la proposta del presidente Bruno di rinviare l'inizio della discussione, in modo da consentire alla Commissione di esaminare più attentamente l'elenco delle leggi da abrogare e al Governo di riflettere sugli spunti offerti dalla relazione del presidente.

Mario TASSONE (UdC) concorda sull'opportunità di svolgere un esame approfondito, anche al fine di evitare un lavoro inutile come quello svolto in occasione dell'individuazione degli enti pubblici da sopprimere, la gran parte dei quali sono oggi ancora esistenti.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che, dal momento che l'inizio della discussione è stato rinviato alla seduta di giovedì, sarebbe opportuno che i commissari si astenessero dallo svolgere oggi interventi sul merito del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 novembre 2008.

Jole SANTELLI, presidente, comunica che il presidente Bruno, come preannunciato nel corso della seduta del 19 novembre 2008, ha scritto il 21 novembre 2008 al Presidente della Camera per chiedere di promuovere le opportune intese con il Senato, ai sensi degli articoli 78 del Regolamento della Camera e 51, comma 3, del Regolamento del Senato, al fine di consentire alla Commissione affari costituzionali della Camera di procedere nell'esame delle proposte di legge n. 63 e n. 177.
In data 5 gennaio 2009, il Presidente della Camera ha rimesso al presidente Bruno copia della lettera di risposta del Presidente del Senato del 22 dicembre 2008, a lui indirizzata, che è in distribuzione, in cui - posto che la 1o Commissione affari costituzionali del Senato non ha avuto né avrà nelle prossime settimane la possibilità di esaminare il disegno di legge S. 128, avente contenuto identico alle proposte di legge in esame e iscritto all'ordine del giorno della 1o Commissione del Senato dal 7 ottobre 2008 - si acconsente a che la discussione dei progetti di legge in materia inizi presso la I Commissione della Camera, anche alla luce del fatto che una proposta di revisione dell'articolo 132 della Costituzione è attualmente all'esame della stessa Commissione.
La Commissione può quindi procedere all'esame delle proposte di legge n. 63 e

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n. 177, concernenti il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
Al riguardo ricorda che l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, dispone che si possa, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.
Nel caso specifico il referendum per il distacco dei comuni in questione dalla Regione Marche e per la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna è stato indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 2006 e si è svolto il 17 e 18 dicembre 2006. Con comunicato, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 28 dicembre 2006, pubblicato in medesima data nella Gazzetta Ufficiale, veniva dato conto dell'esito favorevole al quesito posto dal referendum.
I Consigli regionali interessati hanno espresso il parere previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
In particolare, l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha espresso il proprio parere con la deliberazione n. 142 del 14 novembre 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, parte seconda, n. 175 del 5 dicembre 2007, mentre il Consiglio regionale delle Marche ha espresso il proprio parere con la deliberazione amministrativa n. 84 del 17 marzo 2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, n. 33, del 3 aprile 2008.
A tale riguardo fa presente che nel prospetto relativo ai Comuni che hanno avviato il procedimento di distacco ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione, fornito dal Governo quale documentazione di supporto per l'esame della proposta di legge n. 1221 concernente la modifica dell'articolo 132 della Costituzione, e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 5 novembre 2008, risulta non espresso, verosimilmente per un mero errore materiale, di cui chiede conferma al rappresentante del Governo, il parere della Regione Emilia-Romagna.

Il sottosegretario Michelino DAVICO conferma che si è trattato di un mero errore materiale e che il parere della regione Emilia-Romagna è stato effettivamente espresso.

Manuela DAL LAGO (LNP), relatore, rileva di aver poco da aggiungere a quanto già detto dalla presidente. I due provvedimenti in esame recano un contenuto analogo, prevedendo il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Ricorda che l'iniziativa è stata assunta dalla popolazione dei comuni stessi, nei quali si sono svolti con esito favorevole i previsti referendum, e che le regioni, a loro volta, hanno espresso i previsti pareri: favorevole quello dell'Emilia Romagna e contrario quello delle Marche. Ricorda altresì che i comuni dell'alta Valmarecchia, i quali formano parte integrante del Montefeltro, gravitano da sempre intorno alla provincia di Rimini piuttosto che a quella di Pesaro-Urbino; che nella scorsa legislatura il Governo aveva presentato un disegno di legge per il distacco-aggregazione dei comuni in questione (C. 2527), il quale è poi decaduto prima di essere esaminato per via della fine anticipata della legislatura; e che il Senato aveva a sua volta iniziato l'esame di un progetto di legge (S. 1351) per il distacco-aggregazione dei comuni in questione, il quale non ha completato il suo iter per la medesima ragione. Rileva inoltre che, in questa legislatura, la Commissione ha già approvato per l'Assemblea la proposta di legge C. 1698, la quale prevede il distacco del comune di Lamon dal Veneto e la sua aggregazione al Trentino

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Alto Adige, e ciò nonostante il fatto che in quel caso, a differenza di quanto ha fatto la regione Emilia Romagna rispetto ai comuni dell'alta Valmarecchia, la regione di aggregazione, il Trentino Alto Adige, avesse espresso parere contrario. Aggiunge che le ragioni per il distacco dei comuni dell'alta Valmarecchia non sono di carattere economico, come nel caso del comune di Lamon, bensì di ordine storico, sociale e culturale. Per tutte queste ragioni ritiene non vi siano ragioni ostative ad una rapida approvazione del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), premesso di parlare a nome del deputato Pizzolante, presentatore della proposta di legge C. 63, il quale non è potuto intervenire nella presente seduta a causa di concomitanti impegni parlamentari, sottolinea che il distacco dei comuni dell'alta Valmarecchia non avrebbe riflessi sul bilancio dello Stato in quanto comporterebbe il loro passaggio da una regione a statuto ordinario a un'altra regione a statuto ordinario: la richiesta di distacco non è infatti dovuta alla volontà di beneficiare dei privilegi dell'appartenenza al regime di autonomia speciale, ma da ragioni storiche e culturali. Per inciso, personalmente è dell'idea che l'autonomia speciale non abbia più ragione di esistere e che tutte le regioni dovrebbero avere una maggiore autonomia rispetto ad oggi.
Fa presente che anche dal punto di vista geografico e infrastrutturale i comuni dell'alta Valmarecchia sono di fatto connessi assai più con il territorio di Rimini che con quello di Pesaro, con tutte le conseguenze che ciò comporta a livello organizzativo. Aggiunge che tra la stessa popolazione pesarese non si riscontra una contrarietà al distacco, mentre le motivazioni del parere contrario della regione Marche vanno cercate nel timore che, a causa della diminuzione di popolazione, la provincia di Pesaro e Urbino abbia a rimetterci nei trasferimenti erariali. Per tutte queste ragioni, si dichiara favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento.

Oriano GIOVANELLI (PD) fa presente preliminarmente che non è affatto vero, come riportato dal deputato Stracquadanio, che nella regione Marche si registri un atteggiamento di favore o di indifferenza rispetto al distacco dei comuni in questione. È invece vero che il provvedimento in esame coinvolge problematiche di varia natura, di carattere storico oltre che di merito e di opportunità politica. Per questa ragione ritiene opportuno dare luogo ad un ciclo di audizioni che consenta alla Commissione di entrare in possesso di elementi utili nella prospettiva di assumere decisioni al riguardo: in particolare riterrebbe opportuno audire i rappresentanti delle regioni Marche ed Emilia Romagna e delle provincie di Pesaro e Urbino e di Rimini, i sindaci dei comuni interessati, il comitato promotore dei referendum, nonché esperti della storia della regione del Montefeltro, la quale costituisce un'unità storico-culturale che deve essere rispettata. La base su cui fondare la richiesta di distacco di un comune da una regione e la sua aggregazione presso un'altra regione non può infatti, ragionevolmente, essere la necessità di garantire collegamenti logistici e stradali adeguati, trascurando gli aspetti di carattere storico, che invece devono essere tenuti in preminente considerazione.
Lamenta la mancanza di un disegno di legge di iniziativa del Governo, che sarebbe invece opportuno a mente dell'articolo 132 della Costituzione e osserva che sembra esistere una volontà politica della maggioranza di danneggiare il centrosinistra portando in sostanza avanti solo le richieste di distacco che interessano regioni governate dal centrosinistra, e non, per esempio, quelle che interessano il Veneto. Aggiunge che i comuni che hanno chiesto il distacco dalle Marche e l'aggregazione all'Emilia Romagna non sono solo i sette delle proposte di legge in esame, dovendosi ad essi aggiungere Montecopiolo e Sassofeltrio, i quali non sono stati presi in considerazione dai testi in esame per l'evidente ragione che il forte contrasto

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che esiste in ordine al loro distacco rischierebbe di frenare anche il distacco dei comuni di cui si parla oggi.
Sottolinea, infine, che il distacco dei comuni dell'alta Valmarecchia avverrebbe sulla base di una disposizione costituzionale, il secondo comma dell'articolo 132, che tutti concordemente ritengono bisognosa di revisione.

Jole SANTELLI, presidente, avverte che sulla richiesta di audizioni avanzata dal deputato Giovanelli si pronuncerà l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Manuela DAL LAGO (LNP), relatore, replicando al deputato Giovanelli, sottolinea che le richieste di distacco dal Veneto al Trentino Alto Adige si distinguono da quelle in esame sia perché avverrebbero verso una regione a statuto speciale, sia perché tale regione si è espressa in senso contrario. Per quanto poi riguarda le audizioni, si dichiara contraria ritenendo che esse nulla potrebbero aggiungere in termini di conoscenza, essendo già state sentite le popolazioni interessate ed essendo stato acquisito il parere delle regioni coinvolte.

Maurizio BIANCONI (PdL), premesso di comprendere le riserve del deputato Giovanelli, dovute forse anche al suo legame con le Marche, osserva che però le riforme costituzionali hanno ormai attribuito una rilevanza specifica al principio dell'autodeterminazione dei territori e che, d'altra parte, sebbene le valutazioni storiche siano importanti, l'unità amministrativa va oggi costruita secondo direttrici omogenee di sviluppo d'area. Se non si tiene conto della necessità di aggregare le aree omogenee, si finisce col difendere particolarismi che contrastano con l'interesse collettivo.

Jole SANTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli e C. 1592 Cota.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 gennaio 2009.

Jole SANTELLI, presidente, considerata l'assenza della relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 13 gennaio 2009. - Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
Emendamenti C. 1972-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, rileva che, per quanto riguarda gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione l'emendamento 18.6 Bitonci, che prevede un vincolo di assegnazione delle risorse ivi previste ai comuni nei cui territori ricadono le opere o i lavori, da utilizzare esclusivamente per la tutela della sicurezza pubblica, senza prevedere il coinvolgimento degli enti locali interessati, e l'emendamento 21.1 Lo Monte, che è volto a sostituire il comma 1152 dell'articolo 1 della legge n. 296 del

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2006, prevedendo risorse finalizzate ad interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS spa, senza prevedere il coinvolgimento delle regioni interessate. Propone pertanto di esprimere parere contrario su di essi e parere di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.