CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 dicembre 2008
110.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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Mercoledì 17 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Franco STRADELLA.

La seduta comincia alle 15.10.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
C. 1972 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito esame e conclusione - Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato riprende l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 10 dicembre scorso.

Franco STRADELLA, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 10 dicembre l'onorevole Lo Presti aveva svolto la relazione introduttiva, rinviandosi il seguito dell'esame ad una successiva seduta. Nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

Antonino LO PRESTI, relatore, informa preliminarmente il Comitato che, in considerazione della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione e d'intesa con il Presidente Stradella, ha ritenuto opportuno procedere a formulare emendamenti connessi alle indicazioni contenute nella propria relazione e, dunque, nella proposta di parere che oggi sottopone ai colleghi. Si è, inoltre, attivato presso i relatori delle Commissioni al fine di raccomandare un attento esame dei suggerimenti trasmessi dal Comitato, essendo essi animati dal solo intento di migliorare la qualità del testo e di rafforzare le prerogative parlamentari concernenti l'espressione di pareri delle competenti Commissioni su provvedimenti governativi previsti dal decreto-legge in esame.
Naturalmente, ove in seno al Comitato maturino orientamenti diversi rispetto a quelli esposti nella relazione e si addivenga ad un parere diverso da quello proposto, manifesta la piena disponibilità a procedere alla conseguente modifica o al ritiro delle suddette iniziative emendative.
Passando all'illustrazione della proposta di parere, sottolinea come in essa sono

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rinvenibili quasi integralmente le valutazioni già evidenziate nel corso dell'ampia relazione svolta nella precedente seduta dell'organo, i cui contenuti sono quindi trasposti nella parte premissiva e formulati in termini di condizioni ed osservazioni, in ossequio ai consolidati metodi operativi ed alle linee di indirizzo proprie del Comitato per la legislazione.
Segnala, infine, di aver introdotto una raccomandazione avente ad oggetto i possibili intrecci normativi tra disposizioni contenute nel decreto-legge in esame (dunque già entrate in vigore) ed articoli presenti in testi di legge ordinaria che sono stati esaminati dalla Camera e sono attualmente all'esame del Senato. A differenza di quanto riportato nella relazione, non viene però più menzionata la sovrapposizione tra l'articolo 14, comma 5, del decreto e quella già introdotta al Senato nel decreto legge n. 162 del 2008, all'articolo 3-bis, in quanto quest'ultima disposizione è stata opportunamente soppressa dall'Assemblea della Camera, con l'approvazione dell'emendamento del relatore - ruolo svolto dal presidente Stradella - nella seduta di ieri.
Illustra, dunque, la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1972 e rilevato che:
esso reca un contenuto ampio e complesso, in quanto i suoi 36 articoli incidono su numerosi ambiti normativi con misure che appaiono unificate dal perseguimento di obiettivi economico-finanziario sintetizzabili in quattro grandi aree di intervento: sostegno alle famiglie (mediante il cosiddetto bonus famiglia e misure su mutui casa, tariffe e condizioni di accesso al credito); ripresa dell'economia (mediante agevolazioni tributarie, misure di sostegno del credito, semplificazione di oneri gravanti sulle imprese e talune modifiche alla disciplina finanziaria necessarie a seguito delle turbolenze insorte sui mercati finanziari); ridisegno del quadro strategico nazionale (attraverso lo snellimento dei meccanismi di distribuzione delle risorse da destinare ad occupazione, formazione e interventi infrastrutturali, il potenziamento degli ammortizzatori sociali, il rifinanziamento delle opere strategiche di interesse nazionale, l'ampliamento delle funzioni della Cassa Depositi e Prestiti e lo stanziamento di risorse aggiuntive per le ferrovie ed il trasporto pubblico locale); miglioramento dei saldi di bilancio (mediante il potenziamento degli accertamenti fiscali, nonché con maggiori controlli sulla fruizione dei crediti d'imposta e delle agevolazioni previste);
nel perseguire l'intento complessivo di fronteggiare una eccezionale situazione di crisi internazionale, il provvedimento in esame si caratterizza per la presenza di discipline che operano una tantum (come agli articoli 1 e 10) o in deroga alla disciplina vigente (in particolare l'articolo 8, l'articolo 12, comma 1, l'articolo 13, comma 1, capoverso 2, e l'articolo 15, commi 10 e 16) ovvero che sono qualificate come aventi natura sperimentale (l'articolo 4, comma 3, l'articolo 5, l'articolo 7, comma 1) o, ancora, di disposizioni il cui ambito di efficacia viene collegato alla peculiare congiuntura economica (si vedano, in particolare, l'articolo 8, l'articolo 15, comma 13 e l'articolo 18, comma 1, che richiamano la situazione di crisi economica e di turbolenza dei mercati) e, conseguentemente, di norme che dispongono strumenti operativi di contrasto alla crisi aventi carattere soltanto eventuale con riguardo al loro utilizzo (ad esempio, all'articolo 12) o con riferimento alla definizione complessiva degli oneri (si richiamano, al riguardo, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 4, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma 2 e all'articolo 12, comma 9);
nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in gran parte oggetto di modifiche non testuali (ad

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esempio, l'articolo 14 interviene sull'ambito di applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993; l'articolo 15, comma 1, incide in maniera non testuale sull'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge n. 244 del 2007; l'articolo 20 introduce uno strumento che si sovrappone parzialmente a quello delineato dall'articolo 13 del decreto legge n. 67 del 1997); peraltro l'articolo 16 in particolare con i commi 8 e 9, reca misure volte a consentire che taluni adempimenti avvengano in via telematica, incidendo dunque su un settore normativo già regolato dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), e compromettendone i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un «codice» riferito ad un determinato settore disciplinare;
il decreto-legge modifica, sia in modo testuale che implicitamente, disposizioni di recente approvazione (l'articolo 3, comma 5, integra l'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2008; l'articolo 12, comma 11, incide sul decreto legge n. 155 del 2008, modificando modalità applicative della disciplina civilistica per le operazioni finanziarie condotte dal Ministero dell'economia; l'articolo 15, comma 7, ultimo periodo, amplia indirettamente l'ambito di applicazione dell'articolo 81, commi 23 e 24, del decreto legge n. 112 del 2008; l'articolo 18 ridefinisce la destinazione di risorse e di fondi disciplinati dagli articoli 6-quater e 6-quinquies del citato decreto-legge n. 112), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
reca disposizioni che si sovrappongono o si intrecciano con norme già approvate dalla Camera dei Deputati ovvero già contenute in disegni di legge di conversione in corso di esame presso questo ramo del Parlamento: l'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, si riferisce alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, per la quale è invece disposta la soppressione nell'articolo 16 del disegno di legge cosiddetto "collegato energia", approvato dalla Camera (C. 1441-ter), ed attualmente all'esame del Senato (S. 1195); analogamente, l'articolo 19 ripropone, con alcune differenze, le disposizioni contenute nell'articolo 27 del disegno di legge cosiddetto "collegato lavoro", approvato dalla Camera (C. 1441-quater) ed attualmente all'esame del Senato (S. 1167); l'articolo 33, nel disporre in materia di indennità di vacanza contrattuale, si affianca a quanto già disposto, all'articolo 2, comma 35, nel disegno di legge finanziaria per il 2009, modificato dal Senato ed nuovamente all'esame della Camera;
il decreto reca numerose disposizioni che demandano il compito di definire elementi attuativi della disciplina ad ulteriori adempimenti, in gran parte rimessi a decreti dell'Esecutivo, talvolta senza però fissarne il termine di adozione o descriverne adeguatamente presupposti procedurali ed ambiti di intervento (in particolare, l'articolo 3, comma 3, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio "sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali"; l'articolo 4 comma 1, prevede un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisca "i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento" del Fondo di credito per i nuovi nati ivi istituito; l'articolo 7, comma 2, rimette ad un decreto del Ministro dell'economia la definizione del "volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo"; l'articolo 11, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia la definizione di criteri, condizioni e modalità per gli interventi di garanzia del Fondo di garanzia operante presso il Mediocredito centrale; l'articolo 12, comma 12, affida ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia la fissazione di

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"criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente articolo"; l'articolo 22, comma 3, autorizza il Ministero dell'economia "a compiere qualsiasi atto necessario" per la costituzione della società di gestione prevista per la realizzazione di Expò Milano 2015); tale circostanza è suscettibile di ingenerare perplessità soprattutto per i casi in cui non sia preclusa l'incidenza di tali strumenti giuridici su fonti normative di rango sovraordinato (in particolare, l'articolo 4, comma 3, demanda al decreto del Presidente del Consiglio la misura e le modalità attuative delle previste riduzioni dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico; l'articolo 12, comma 9, affida ad un decreto del Presidente del Consiglio il compito di individuare le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse anche mediante la riduzione di "singole autorizzazioni legislative di spesa", definendo dunque un nuovo ed ulteriore strumento di flessibilità nella gestione del bilancio statale, diverso da quello contemplato dall'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, e simile invece a quello configurato nel testo originario del decreto-legge n. 155 del 2008, poi modificato durante l'iter di conversione); peraltro, appaiono produrre effetti su strumenti giuridici non aventi rango di fonte normativa primaria le disposizioni dell'articolo 2 (che trasferisce una quota della rata di mutuo dal contraente allo Stato incidendo dunque su clausole contrattuali anche se con esclusivo riguardo alle modalità della prestazione, e non al quantum), dell'articolo 3, commi 2 e 4 (che si riflette sull'operatività di previsioni tariffarie contenuti in atti convenzionali) e le norme contenute nell'articolo 14, commi 6, 7 e 8 (ove si ridisciplinano aspetti relativi al regolamento di fondi di investimento);
il provvedimento introduce misure che sono immediatamente operative già dai prossimi giorni e dai prossimi mesi, ad esclusione di quelle dell'articolo 3, comma 12 (che fissa un termine che scade tra due anni), e di quelle dell'articolo 16, commi 6 e 7, i cui effetti finali sono invece destinati a prodursi in un momento significativamente differito rispetto all'entrata in vigore della norma (rispettivamente entro tre anni quelle del comma 6, ed entro un anno quelle del comma 7), per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, nei casi di specie non sono espressamente indicati ma solo implicitamente previsti);
il testo contiene riferimenti normativi che dovrebbero essere corretti (l'articolo 2, comma 3, rinvia in modo incongruo all'articolo 16, comma 9, "del presente decreto"; l'articolo 20, comma 9, terzo periodo, rinvia "al comma 3, secondo e terzo periodo" mentre il rinvio dovrebbe riguardare il quarto e quinto periodo del comma 3; l'articolo 23, comma 2, richiama il decreto legislativo n. 490 del 1999, ora abrogato e sostituito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), nonché termini di efficacia di talune disposizioni formulati in modo erroneo (l'articolo 16, commi 6 e 7, collega l'efficacia delle disposizioni all'entrata in vigore "della presente legge"; l'articolo 31, comma 3, secondo periodo, nel novellare testualmente l'articolo 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005, fissa un termine con riguardo al "presente decreto", mentre dovrebbe invece riferirsi all'entrata in vigore della nuova disposizione introdotta); inoltre le rubriche degli articoli 13, 14 e 24 recano un riferimento generico alla normativa europea, senza specificare gli estremi dell'atto (rispettivamente, la direttiva 2004/25/CE, la direttiva 2007/44/CE e la decisione 2003/193/CE della Commissione);
esso adotta espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (l'articolo 12, comma 4, prevede che "il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli strumenti finanziari di cui al comma 1

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a condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso"; inoltre, il comma 11 disciplina le "operazione della specie"; l'articolo 18, comma 2, reca la locuzione "libere convenzioni volontariamente sottoscritte");
all'articolo 19, il decreto in esame reca due capoversi, contravvenendo alla regola di cui al paragrafo 7, lettera e) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi ("Ogni comma può suddividersi in periodi, cioè in frasi sintatticamente complete che terminano con il punto, senza andare a capo. Si va a capo soltanto alla fine del comma. Le uniche eccezioni ammissibili sono: la suddivisione del comma in lettere anziché in periodi; il comma che reca una novella");
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 7, comma 2 - ove, con riferimento all'applicazione di nuove modalità di pagamento dell'IVA, si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia il compito di stabilire "il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo" - valutino le Commissioni la congruità dello strumento normativo ivi previsto a definire la platea dei destinatari della disposizione, non derivando dalla formulazione della disposizione in esame né parametri di riferimento né una quantificazione delle risorse utilizzabili; si valuti altresì, la necessità di introdurre meccanismi idonei ad assicurare un più penetrante ed incisivo ruolo delle Camere relativamente all'adozione del citato decreto;
all'articolo 12, commi 9 e 10 - che, nel quadro degli interventi per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria, introduce uno strumento sostanzialmente identico a quello già previsto nel testo originario dell'articolo 1 del decreto-legge n. 155 del 2008, volto a consentire l'adozione da parte del Presidente del Consiglio di uno strumento di carattere straordinario, e la sua immediata trasmissione al Parlamento - si valuti la necessità (rilevata in termini identici nel parere reso sul citato decreto-legge n. 155 del 2008, lo scorso 29 ottobre 2008) di introdurre meccanismi idonei ad assicurare un più penetrante ed incisivo ruolo delle Camere relativamente all'impiego (peraltro solo eventuale) di detto strumento, attesa la sua potenziale idoneità ad incidere anche su spese legislativamente previste, nonché la mancanza di un espresso termine finale di operatività della disposizione e quella di un tetto massimo di risorse utilizzabili;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
si proceda a correggere i riferimenti normativi recati:
a) dall'articolo 2, comma 3, ove si richiama in modo incongruo l'articolo 16, comma 9, "del presente decreto";
b) dall'articolo 20, comma 9, terzo periodo, che intende riferirsi ai casi in cui possa comunque erogarsi un compenso per il commissario delegato nonostante la mancata realizzazione dell'opera, rinviando al secondo e terzo periodo del comma 3 (che invece attengono alla fase esecutiva dell'opera) e non, come invece appare corretto, al quarto e quinto periodo del comma 3 (che riguardano appunto le ipotesi di ritardo o di impossibilità nell'esecuzione);
c) dall'articolo 23, comma 2, che richiama il decreto legislativo n. 490 del 1999, in luogo del decreto legislativo n. 42

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del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che ha sostituito e dunque espressamente abrogato il citato decreto n. 490;
si proceda altresì, all'articolo 16, commi 6 e 7 - ove si indica il termine di efficacia delle disposizioni con riferimento all'entrata in vigore "della presente legge" - a fissare il medesimo termine con riguardo, alternativamente, all'entrata in vigore del decreto in esame ovvero all'entrata in vigore della relativa legge di conversione;
all'articolo 31, comma 3, primo periodo - che estende l'ambito di applicazione dell'addizionale di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 anche "al reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi e dei compensi alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto" - valutino le Commissioni l'esigenza di chiarire il significato normativo dell'espressione citata.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 4, comma 3 - che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio il compito di definire la misura e le modalità attuative delle riduzioni dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico aventi un reddito inferiore ad una determinata soglia - dovrebbe valutarsi l'opportunità, essendo predeterminato l'importo complessivo massimo e la platea dei destinatari ma non l'ammontare del beneficio riconosciuto in via sperimentale e limitato al solo 2009, di prevedere in ogni caso il coinvolgimento delle Camere nell'adozione del decreto;
all'articolo 8 - che rimette ad un decreto del Ministro dell'economia l'integrazione degli studi di settore "al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali", in deroga all'articolo 1, comma 1, del regolamento di delegificazione n. 195 del 1999 - dovrebbe precisarsi a quali prescrizioni contenute nel citato articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 si intenda derogare, atteso che la disposizione da ultimo richiamata interviene sia sui termini (entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore, prorogato, per il solo 2008, al 31 dicembre) che sulle modalità di pubblicazione degli studi di settore (prevedendone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); dovrebbe, inoltre, precisarsi l'ambito temporale di applicazione della deroga prevista nella disposizione in esame;
all'articolo 12, comma 12 - che affida ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia la fissazione di "criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente articolo", con formule sostanzialmente identiche alla previsione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2008, nel testo originario - dovrebbe valutarsi l'opportunità (rilevata in termini identici nel parere reso sul citato decreto-legge n. 155, lo scorso 29 ottobre 2008) di verificare se, data l'ampiezza di contenuto, sia congrua la scelta dello strumento del decreto, con specifico riguardo alla natura non regolamentare, nonché l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle Camere;
all'articolo 16, commi 8 e 9 - volti a disciplinare modalità organizzative delle pubbliche amministrazioni per agevolare l'uso delle nuove tecnologie digitali nella trasmissione dei documenti - dovrebbe procedersi ad un'espressa novella del Codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico, cui si ispira

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anche la previsione dell'articolo 89 del citato decreto legislativo, secondo cui "la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice";
analogamente, all'articolo 14, comma 1 - che interviene sull'ambito di applicazione all'articolo 19 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - dovrebbe valutarsi l'opportunità di una modifica testuale del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
all'articolo 20 - ove si introducono, secondo quanto riportato in rubrica, "norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad un coordinamento ed un'eventuale fusione con la disciplina contenuta nell'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, atteso che l'ambito di applicazione risulta apparentemente sovrapponibile (l'articolo in esame si riferisce a "investimenti pubblici di competenza statale ... ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali", con formule dunque simili ma non coincidenti a quelle del citato articolo 13 che, in particolare, riguarda "le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte .... di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali..") e che le facoltà e i poteri dei commissari straordinari previsti da entrambe le disposizioni appaiono anch'essi simili ma non coincidenti;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 6, comma 1 - la cui rubrica reca un riferimento alla sola deduzione dall'IRES della quota di IRAP - dovrebbe chiarirsi se tale deduzione testualmente riferita solo all'imposta sul reddito delle società (IRES), debba invece intendersi relativa anche all'IRPEF, in ragione del richiamo all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997, che riguarda anche le imprese individuali;
all'articolo 19, commi 1, 6, 15, 16 e 18 - che dispone in merito all'utilizzo del "fondo per l'occupazione" le cui risorse, per effetto dell'articolo 18, comma 1, lettera a), sono invece confluite nel fondo sociale per l'occupazione e formazione, ivi istituito - dovrebbe verificarsi l'opportunità di fare riferimento al nuovo fondo istituito dall'articolo precedente;
all'articolo 20, comma 8 - secondo cui "i provvedimenti adottati ai sensi del medesimo articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire meglio i provvedimenti cui ci si intende riferire, tenendo conto che l'articolo prevede anche decreti del Presidente del Consiglio;
all'articolo 23, comma 4 - che consente la detraibilità di talune somme dall'imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, richiamando in proposito l'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 - dovrebbe specificarsi se la detrazione operi ai soli fini IRPEF, cui la citata legge n. 449 si riferisce, ovvero possa riguardare anche i redditi delle persone giuridiche, come potrebbe desumersi dal tenore letterale della disposizione in esame che si indirizza genericamente ai "soggetti che li hanno erogati";
all'articolo 29 - volto a disciplinare il credito di imposta per spese per attività di ricerca e le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici - dovrebbe procedersi ad un coordinamento tra il comma 1, secondo periodo, che rinvia ai commi 2 e 3 per le detrazioni concernenti la riqualificazione energetica, e i medesimi commi 2 e 3 che, invece, si riferiscono esclusivamente alle sole attività di ricerca, mentre la specifica procedura

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in ordine all'utilizzabilità delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici risulta recata dai successivi commi da 6 a 10;
all'articolo 31, comma 3, secondo periodo - che novella l'articolo 1, comma 466, della legge finanziaria 2006 con riguardo all'addizionale gravante sul materiale pornografico riferita a "ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti" - dovrebbe chiarire in che termini la qualifica di materiale pornografico possa riferirsi anche alle opere letterarie.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
rinviando a quanto detto in premessa, con riferimento alle disposizioni - recate, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, all'articolo 19 ed all'articolo 33 - abbia cura il legislatore di evitare, e ove esistente rimuovere, l'intreccio tra disposizioni contenute in provvedimenti contemporaneamente all'esame del Parlamento».

Roberto ZACCARIA, nel prendere positivamente atto dell'iniziativa del relatore di presentare emendamenti ispirati a rendere il testo maggiormente conforme alle indicazioni espresse dal Comitato per la legislazione, lo invita a tenere informata la Presidenza ed i colleghi degli esiti delle suddette proposte, affinché vi possa essere un'azione comune, sia in Commissione che in Assemblea, volta ad assicurare che il parere del Comitato sia adeguatamente valutato nel prosieguo dell'iter di conversione del decreto.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Franco STRADELLA, presidente, desidera conclusivamente formulare i migliori auguri per le festività, ringraziando i colleghi nonché gli uffici per il consueto prezioso contributo offerto ai lavori del Comitato.

La seduta termina alle 15.30.