CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 dicembre 2008
110.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 15.05.

Legge finanziaria 2009.
C. 1713-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa nota di variazioni.
C. 1714-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli).

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La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2008.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti ai provvedimenti in esame.

Lucio BARANI (PdL), relatore, ribadisce la proposta di relazione favorevole sulla tabella n. 2 (limitatamente alle parti di competenza) e sulla tabella n. 4 (limitatamente alle parti di competenza), e connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione favorevole relativamente alla tabella n. 2 (limitatamente alle parti di competenza) e alla tabella n. 4 (limitatamente alle parti di competenza), e connesse parti del disegno di legge finanziaria.

La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, il deputato Barani quale relatore presso la V Commissione.

DL 185/2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
C. 1972 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulle parti di competenza del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Si tratta, in particolare, degli articoli 1 e 4, oltre che di alcuni profili degli articoli 2 e 3.
Rileva, in generale, che le più recenti previsioni di autunno dei principali organismi internazionali evidenziano come tutte le economie avanzate siano destinate a risentire fortemente, nel 2009, degli effetti della crisi finanziaria, mentre segnali di ripresa sono previsti solo a partire dal 2010. Al fine di contenere gli effetti negativi della crisi finanziaria, le principali banche centrali, oltre ad introdurre massicce iniezioni di liquidità, hanno provveduto ad operare riduzioni concertate dei tassi d'interesse; con l'ultima revisione operata il 4 dicembre scorso, il tasso di riferimento della BCE è stato fissato al 2,50 per cento, a fronte del 4,25 per cento registrato nel luglio scorso. Da ultimo, la Commissione europea, al fine di contrastare i riflessi della crisi sull'economia reale, ha presentato, il 26 novembre 2008, uno specifico «Piano europeo di ripresa economica», che prevede interventi complessivi per 200 miliardi di euro e l'indicazione per i singoli Stati di destinare una quota del PIL alle misure di sostegno. Alla luce del deteriorarsi del quadro macroeconomico e in conformità con gli indirizzi emersi in sede comunitaria, il decreto-legge in esame, qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica, introduce un insieme di misure in materia di famiglia, occupazione, infrastrutture e contrasto all'evasione fiscale.
Nella relazione introduttiva si sottolinea, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale adottando interventi volti a: favorire l'incremento del potere di acquisto delle famiglie; promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese; riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione, nonché per interventi infrastrutturali. Si sottolinea, altresì, le particolari ragioni di urgenza «connesse con la contingente situazione economico-finanziaria del Paese e con la necessità di sostenere e assistere la spesa per investimenti, nonché l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie

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occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal programma di stabilità e crescita approvato in sede europea, anche in considerazione dei termini vigenti degli adempimenti tributari». Nel complesso, gli effetti derivanti dal decreto-legge comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a circa 390 milioni di euro nel 2009, 480 milioni nel 2010 e 160 milioni nel 2010.
In relazione alla composizione della manovra, il provvedimento reca, per il 2009, nuove o maggiori spese per un ammontare pari a circa 5,27 miliardi di euro, cui si aggiungono circa 1,73 miliardi di euro di minori entrate. Tali oneri, nel medesimo esercizio, sono più che compensati da maggiori entrate pari a circa 5,24 miliardi di euro, cui si aggiungono minori spese per circa 2,15 miliardi. In ordine all'utilizzo delle risorse, le maggiori spese sono principalmente ascrivibili alle disposizioni in materia di bonus straordinario per le famiglie, lavoratori e pensionati a basso reddito e altre disposizioni.
Passa quindi ad illustrare gli articoli di competenza della Commissione. L'articolo 1 assegna per il 2009 un beneficio economico (bonus) straordinario ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito, attraverso l'attribuzione di una somma determinata in base al numero dei componenti della famiglia e all'ammontare del reddito complessivo. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocento milioni di euro, cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge in esame (comma 22). Il reddito complessivo di riferimento deve essere determinato, nel 2008, esclusivamente da: reddito da lavoro dipendente; reddito da pensione; redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente indicati all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c); redditi diversi indicati all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico; i titolari di redditi fondiari, come definiti dall'articolo 25 del TUIR (redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati), solo se realizzati unitamente ai redditi indicati alle lettere precedenti, e per un ammontare non superiore a 2.500 euro. Conseguentemente non beneficiano del bonus i soggetti che realizzano esclusivamente redditi fondiari indipendentemente dall'ammontare degli stessi: dal beneficio sono pertanto esclusi i soggetti titolari di partita IVA.
Il comma 2 specifica che nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si devono considerare il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, i figli e gli altri familiari conviventi come definiti dall'articolo 433 del codice civilem nei limiti indicati dall'articolo 12, comma 1, lettera d) del TUIR. Ai fini del computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo, come definito dall'articolo 8 del TUIR, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
Per quanto attiene alla determinazione del bonus, il comma 3 differenzia l'ammontare del bonus in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti indicati dal comma 1. In alternativa è prevista la facoltà, contemplata al comma 12, di richiedere il bonus in relazione al numero di componenti del nucleo familiare e al reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008. Il bonus viene così determinato: 200 euro nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, con reddito fino a 15.000 euro; 300 euro per il nucleo familiare di due componenti, con reddito complessivo familiare fino a 17.000 euro; 450 euro per il nucleo familiare di tre componenti, con reddito complessivo familiare fino a 17.000 euro; 500 euro per il nucleo familiare di quattro

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componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20.000 euro; 600 euro per il nucleo familiare di cinque componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20.000 euro; 1.000 euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20.000 euro; 1.000 euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del TUIR, con reddito complessivo familiare fino a 35.000 euro.
Il comma 4 specifica che il bonus è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ivi inclusa la cosiddetta «social card».
Il beneficio è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari del bonus prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta autocertificata prodotta dai soggetti interessati.
La richiesta è presentata entro il 31 gennaio 2009 al sostituto di imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (9 dicembre 2009).
La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ai quali non spetta alcun compenso. Si tratta di: iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; centri di assistenza fiscale (CAF) per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai sensi del comma 21 tali soggetti sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
Il bonus viene erogato dal sostituto d'imposta e dagli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati se riferiti al periodo di imposta 2007 (comma 7).
Il beneficio viene erogato dal sostituto d'imposta, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile (comma 8).
Qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008 (comma 12), il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente, entro il mese di aprile e maggio 2009 (comma 14), in relazione ai dati autocertificati presentati entro il 31 marzo 2009 (comma 13). In tal caso, il beneficio viene erogato dal sostituto d'imposta, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibile nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile (comma 15).
L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso compensazione (articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel

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modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.
Il comma 9 specifica, altresì, che l'utilizzo del sistema del versamento unificato da parte degli enti pubblici (indicati alla Tabelle A e B della legge n. 720 del 1984) è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche (indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), sottoposte ai vincoli della tesoreria unica, recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.
Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 (se riferito al periodo di imposta 2007) o entro il 30 giugno 2009 (se riferito al periodo di imposta 2008), anche mediante i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, le richieste ricevute, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione (commi 10 e 16).
Relativamente alle richieste riferite al periodo d'imposta 2007, qualora il beneficio non sia erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta di ammissione al bonus può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo (comma 11). Per i casi in cui i requisiti siano riferiti al periodo d'imposta 2008 la richiesta può essere presentata (comma 17) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo o con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.
Ai sensi del comma 18 l'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17, lettera a), con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.
Il comma 19 disciplina la restituzione degli importi da parte dei soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte; l'Agenzia delle entrate è autorizzata (comma 20) ad effettuare i necessari controlli.
Il comma 23 dispone circa il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo da parte degli Enti previdenziali e dell'Agenzia delle entrate, i cui risultati dovranno essere comunicati al Ministero del lavoro ed al Ministero dell'economia, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978. La disposizione richiamata prevede che qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.
L'articolo 4, comma 1, dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un apposito fondo rotativo denominato «Fondo di credito per i nuovi nati», finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari e volto ad agevolare l'accesso al credito per le famiglie con un figlio nato o adottato nel periodo 2009-2011.
Al Fondo è concessa una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011: alla copertura del relativo dell'onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia.
Viene poi demandato ad un apposito decreto non regolamentare emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di

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concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle disposizioni riguardanti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo e di rilascio ed operatività delle garanzie.
Ricorda, al riguardo, che il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (articolo 19, comma 1), ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le politiche della famiglia con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per il 2006 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Tale fondo è espressamente finalizzato a realizzare e promuovere interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali e supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Successivamente, l'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha disposto un ulteriore stanziamento di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Tali risorse devono essere utilizzate per le seguenti finalità: istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la partecipazione delle amministrazioni statali, delle regioni, degli enti locali e del terzo settore; iniziative di conciliazione del tempo di vita e lavoro di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53; iniziative per la riduzione dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; iniziative di sostegno dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile dell'Osservatorio per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia; valorizzazione delle iniziative degli enti locali ed imprese in materia di politiche familiari; sostegno delle adozioni internazionali e della Commissione per le adozioni.
La citata legge finanziaria per il 2007 ha disposto altresì che il Ministro per le politiche della famiglia utilizzi il Fondo in esame per le seguenti ulteriori finalità: finanziare un piano nazionale per la famiglia, acquisire indicazioni per il piano medesimo e verificarne l'efficacia, mediante l'organizzazione, con cadenza biennale, di una Conferenza nazionale sulla famiglia; realizzare, in collaborazione con il Ministro della salute, un'intesa in sede di Conferenza unificata relativa alla riorganizzazione dei consultori familiari; promuovere un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.
Al riparto delle risorse per il 2007, pari a 220 milioni di euro, si è provveduto con il decreto ministeriale 2 luglio 2007. Successivamente, il decreto ministeriale del 19 dicembre 2007 ha destinato le risorse non utilizzate riguardanti le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro e quelle non ripartite, per un importo complessivo pari a 25 milioni di euro, che vanno ad integrare i fondi destinati allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi.
Da ultimo, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha ampliato il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo, con particolare riferimento alla permanenza o il ritorno nella comunità familiare di soggetti non autosufficienti e alle iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione degli abusi sessuali nei confronti di minori.
Un decreto ministeriale del gennaio 22 gennaio 2008 aveva previsto un primo riparto delle risorse afferenti al Fondo, ammontanti complessivamente a 190 milioni di euro. Tale somma è stata successivamente rimodulata, con decreto del 15 aprile 2008, che ha operato una riduzione di 16,8 milioni di euro per effetto del taglio disposto dall'articolo 1 commi 482 e 507 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007).
Ricorda, infine, che l'articolo 46-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, ha modificato l'articolo 1, comma 1250, secondo periodo, della citata legge finanziaria per il 2007. In particolare, è stato stabilito che nello sviluppo di progetti che diffondono e valorizzano le migliori iniziative in materia di politiche familiari siano comprese le iniziative adottate da enti pubblici e privati e da associazioni, oltre a quelle promosse da enti locali e imprese, come già previsto in precedenza.
Ricorda altresì che la Tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2009, attualmente

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all'esame del Senato, prevede il seguente stanziamento triennale: 186,571 milioni di euro per il 2009, 186, 414 milioni di euro per il 2010 e 138,255 per il 2011. In particolare, le citate risorse per il 2009 sono state ridotte dai 190 milioni di euro originari previsti ai 186,571 milioni di euro stanziati, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Ricorda altresì che l'articolo 2 reca norme in materia di determinazione dei tassi di interesse sui contratti di mutuo bancario per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale. In particolare, la norma dispone che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 non possa essere superiore, complessivamente, ad un importo calcolato al tasso del 4 per cento ovvero, se maggiore, ad un importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso. La differenza tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo viene corrisposta dallo Stato. Viene inoltre disposto che, a decorrere dal 1o gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale hanno l'obbligo di assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, dovendo risultare il tasso complessivo applicato in tali contratti in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.
L'articolo 3 interessa profili di competenza della Commissione con particolare riferimento ai commi 9 e 10. Il comma 9 introduce, con decorrenza dal 1o gennaio 2009, agevolazioni tariffarie delle utenze del gas (bonus gas) a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione di tariffe elettriche agevolate (bonus elettrico). La compensazione viene riconosciuta in modo differenziato per zone climatiche ed in forma parametrata al numero di componenti la famiglia, in modo tale da produrre una riduzione della spesa (al netto delle imposte) dell'utente medio indicativamente del 15 per cento.
Il comma 10, in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese riducendo il prezzo dell'energia elettrica, detta alcuni principi a cui, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Ministero dello sviluppo economico deve conformare la disciplina relativa al mercato elettrico, dopo aver consultato l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 dicembre 2008.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche.
C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura.

Audizione informale di rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNMCeO), del Coordinamento italiano dei medici ospedalieri (CIMO) e della Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti (FADOI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-marzo 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.