CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 dicembre 2008
109.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, e relativa nota di variazione.
C. 1714-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli con osservazione).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma

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3, del Regolamento, il disegno di legge C. 1713-B, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)», ed il disegno di legge C. 1714-B, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011» e relativa nota di variazione, e le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, approvati dalla Camera e modificati dal Senato.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) e lo stato di previsione della spesa del Ministero del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza.
L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione sullo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) e relative parti del disegno di legge finanziaria, e di una relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), e relative parti del disegno di legge finanziaria.
La Commissione nominerà inoltre un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute della Commissione Bilancio.
Informa inoltre che, secondo quanto già preannunciato, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata odierna.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, in base alle decisioni assunte dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi, della Commissione, nella riunione dell'11 dicembre scorso, si è convenuto di non fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, in considerazione dei tempi assai ristretti di esame dei provvedimenti e del fatto che il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione Bilancio è stato fissato alle ore 16 di oggi: pertanto gli emendamenti potranno essere direttamente presentati presso quest'ultima Commissione.

Marco PUGLIESE (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 1713-B, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)», ed il disegno di legge C. 1714-B, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011» e relativa nota di variazione, e le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, approvati dalla Camera e modificati dal Senato.
Per quanto riguarda le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge finanziaria rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto, all'articolo 2, i commi 49 e 50, i quali intervengono sull'assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse.
In particolare, il comma 49 apporta talune modifiche all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 149 del 2008, che ha previsto un'apposita procedura selettiva, aperta ai soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea, per la concessione, fino al 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e di raccolta, in rete fisica, di giochi su base ippica e sportiva, nel limite massimo di 3.000 soggetti abilitati alla raccolta.
Nel dettaglio, la lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 1-bis del suddetto decreto-legge n. 149, sopprimendo il rinvio al 31 gennaio 2009 quale termine finale per la revoca delle precedenti con- cessioni

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di raccolta dei giochi e delle scommesse su eventi ippici e sportivi.
Conseguentemente, il comma 50 modifica l'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2008, prevedendo che la revoca delle precedenti concessioni debba avvenire previo esperimento delle necessarie procedure di gara ad evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 marzo 2009. In tal modo viene posticipato di due mesi il termine finale per l'esercizio della revoca delle concessioni pregresse e specificato il ricorso alla gara ad evidenza pubblica.
La lettera b) modifica in più punti il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 149 del 2008, prevedendo che le nuove concessioni debbano avere ad oggetto la raccolta in rete fisica dei soli giochi su base ippica, ed espungendo i riferimenti ai giochi basati su altre discipline sportive.
Conseguentemente, la lettera c) espunge il riferimento alle scommesse «su base ippica ovvero su base sportiva» contenuti nel comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 149. Si prevede, pertanto, che la procedura per il rilascio delle nuove concessioni sia aperta alle domande di soggetti già titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio e la raccolta di scommesse «o di prodotti di gioco pubblici».
La lettera d) integra il comma 6 del predetto articolo 1-bis, prevedendo - per effetto del rilascio di nuove concessioni precedute dall'espletamento di procedure di evidenza pubblica - l'abrogazione anche dell'articolo 6 delle convenzioni di concessione approvate con decreti del direttore generale dell'AAMS del 28 agosto 2006.
Le lettere e), f) e g) modificano il comma 7, terzo periodo, dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 149.
In particolare la lettera e) stabilisce l'ulteriore incremento, dal 12,70 al 13,40 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2009, dell'aliquota del prelievo erariale unico (PREU), di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003.
Si ricorda che il prelievo si applica sulle somme giocate negli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, collegati alla rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; il tributo deve essere versato dai concessionari della rete o delle reti per la gestione telematica dei medesimi apparecchi.
Si ricorda inoltre che la predetta aliquota era già stata aumentata, fino alla misura del 12,70 per cento, dall'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge n. 149 del 2008.
La lettera f) prevede che le maggiori somme derivanti dal suddetto incremento del PREU rispetto alle entrate realizzate nel 2008 siano destinate - per il 50 per cento (e non più interamente, come attualmente previsto) - all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), al fine di aumentare il monte premi.
Di conseguenza, la lettera g) dispone che il restante 50 per cento delle somme derivanti dall'incremento del PREU sia assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Le modifiche recate dalle lettere appena illustrate non determinano penalizzazioni per l'UNIRE, in quanto nella formulazione vigente essa risulta l'unica destinataria delle maggiori entrate dovute all'incremento dello 0,70 per cento del PREU (da 12 al 12,70 per cento) disposto dall'articolo 1-bis, comma 7, del decreto- legge n. 149, mentre l'ulteriore incremento dal 12,70 al 13,40 per cento (+0,70 per cento), disposto dalla lettera e) del comma 49 viene destinato al CONI.
Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'altro ramo del Parlamento ha inoltre introdotto nel testo del disegno di legge finanziaria un nuovo articolo 3, il quale sostituisce interamente l'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, in ma teria di emissione di titoli di debito e di

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sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti pubblici territoriali, riproponendo talune disposizioni ivi contenute e apportando alcune modifiche.
Nella nuova formulazione della norma si prevede, fra l'altro, la nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme previste dal regolamento di attuazione, si stabiliscono più stringenti requisiti di forma (ad esempio, il contratto deve recare tutte le informazioni in lingua italiana), e si prevede un contenuto tipico di tali contratti.
In particolare, il comma 1 ribadisce quanto in gran parte già contenuto nel testo oggi vigente dell'articolo 62 del decreto-legge n. 112, relativamente al fatto che le norme ivi contenute costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione.
Costituisce invece una novità la previsione secondo cui le disposizioni introdotte sono qualificate come «norme di applicazione necessaria», vale a dire norme che non possono essere derogate o contraddette nell'ambito dei rapporti di diritto privato.
Il comma 2 vieta alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per gli enti suddetti, si prevede inoltre che la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non possa essere superiore a trenta anni né inferiore a cinque anni.
Il comma 3 stabilisce che, con propri regolamenti, il Ministro dell'economia è chiamato a:
individuare la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che le autonomie territoriali possono concludere;
indicare le componenti derivate, implicite o esplicite, che le autonomie hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento;
individuare le informazioni, in lingua italiana, che i contratti devono contenere, al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate.

I regolamenti saranno emanati sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, e, per i profili d'interesse regionale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il comma 4 stabilisce che - ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata - il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico debba attestare in forma scritta di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi contratti.
Il comma 5 dispone la nullità del contratto relativo a strumenti finanziari derivati o del contratto di finanziamento inclusivo di una componente derivata, stipulato da regioni ed enti locali in violazione del regolamento ministeriale di attuazione o privo dell'attestazione di cui al sopra illustrato comma 4. La nullità è di tipo relativo, in quanto può essere fatta valere solo dall'ente.
Il comma 6 vieta alle regioni e agli enti locali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Il divieto è efficace fino alla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al comma 3 e, comunque, per il periodo minimo di un anno decorrente

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dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008 (ossia a decorrere dal 25 giugno 2008).
Si prevede che rimanga ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
Il comma 7 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e ai contratti di finanziamento comprensivi di componenti derivate stipulati dalle regioni e dagli enti locali.
Resta fermo il disposto dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), i quali prevedono che, a partire dal 1o gennaio 2007, i contratti con cui le regioni e gli enti locali pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, che tale trasmissione è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi, e che le operazioni in violazione della predetta normativa devono essere comunicate alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
Il comma 8 impone alle regioni e agli enti locali di allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
Il comma 9, corrispondente al vigente articolo 62, comma 3-bis), modifica l'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), includendo nella definizione di indebitamento recata dallo stesso comma 17, l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
Il comma 10 abroga, per contrasto con il nuovo comma 2 dell'articolo 62, l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), il quale prevede che le regioni e gli enti locali possano emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito.
Vengono altresì abrogati i commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), i cui contenuti normativi risultano superati dal nuovo articolo 62.
Al riguardo ricorda che il comma 381 dispone che i contratti su strumenti finanziari derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, devono essere informati alla massima trasparenza. Il comma 382 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite la Consob e la Banca d'Italia, il compito di indicare le informazioni che devono recare i contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, nonché il compito di specificare le indicazioni secondo le quali tali contratti devono essere redatti. Il comma 383 stabilisce che la regione o l'ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario debba attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto. È inoltre stabilito che l'ente pubblico territoriale debba evidenziare gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dal contratto in apposita nota allegata al bilancio. Ai sensi del comma 384, il rispetto di quanto previsto dai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti.
Infine, si prevede l'abrogazione differita delle disposizioni relative all'utilizzo

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degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali, emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002). L'abrogazione opererà a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al nuovo articolo 62, comma 3.
Si rammenta che il richiamato articolo 41, comma 1, ultimo periodo, rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la statuizione delle norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte di regioni ed enti locali: in attuazione di tale previsione, è stato emanano il decreto ministeriale 1o dicembre 2003, n. 389.
Il comma 11 (corrispondente al vigente articolo 62, comma 3), dispone che restino ferme tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del medesimo articolo 62.
Formula quindi una proposta di relazione favorevole con osservazione sulla Tabella 1 (vedi allegato 1), concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, ed una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 2 (vedi allegato 2), concernente lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che è stato presentato l'ordine del giorno 9/1713-B/VI/1 (vedi allegato 3), a firma dei deputati Bernardo e Fluvi, concernente la tematica relativa all'incremento, recato dall'articolo 2, comma 49, del disegno di legge finanziaria, dell'aliquota del prelievo erariale unico applicabile sulle somme giocate negli apparecchi per il gioco lecito.

Marco PUGLIESE (PdL), relatore, esprime una valutazione favorevole sull'ordine del giorno 9/1713-B/VI/1.

La Commissione approva l'ordine del giorno 9/1713-B/VI/1 Bernardo e Fluvi.

Alberto FLUVI (PD) ribadisce la valutazione contraria sul complesso della manovra finanziaria elaborata dal Governo già espresso nel corso dell'esame in prima lettura dei provvedimenti, rilevando come le modifiche introdotte dal Senato non abbiano modificato in positivo la struttura essenziale dei documenti di bilancio, che confermano pertanto tutti i loro limiti.
In particolare, ritiene che il Governo stia compiendo un errore di sottovalutazione circa la portata della crisi economica in atto, evidenziando, a tale proposito, come la crisi dei mercati finanziari si stia rapidamente trasferendo sull'economia reale, determinando una condizione di recessione dell'economia italiana che porterà, anche per il prossimo anno, ad un andamento negativo del PIL.
In questa situazione di rallentamento dell'economia mondiale e di quella interna occorre una nuova strategia di rilancio del PIL, che sostenga i consumi delle famiglie, incrementi le risorse a favore degli ammortizzatori sociali e rilanci il sistema delle imprese.
Pur essendo pienamente consapevole della situazione della finanza pubblica italiana e della necessità di privilegiare la stabilità dei conti pubblici, testimoniata, del resto, dall'azione di risanamento compiuta dai Governi di centro-sinistra, ritiene che proprio in ragione di quell'azione di risanamento sia possibile adottare una manovra anticiclica di grandi dimensioni, anche alla luce delle posizioni assunte dalla Commissione europea, la quale ha più volte sostenuto una interpretazione più flessibile del Patto di stabilità.
Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulle proposte di relazione formulate dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 1, concernente lo

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stato di previsione dell'entrata dell'anno finanziario 2009, del disegno di legge C. 1714-B e relativa nota di variazione, nonché sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, e la proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del disegno di legge C. 1714-B e relativa nota di variazione, nonché sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Nomina quindi il deputato Pugliese relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 9.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00095 Conte ed altri: Problematiche relative alla disciplina delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI