CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2008
107.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

Giovedì 11 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 9.

Verifica dei poteri su base nazionale.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente e relatore, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame della relazione di verifica dei poteri su base nazionale.
Ricorda che, come convenuto, nella seduta odierna illustrerà la relazione di verifica nazionale mentre la discussione e la votazione delle conclusioni contenute nella relazione avranno luogo nella seduta che sarà convocata mercoledì 17 dicembre 2008. Ciò consentirà formalmente ai singoli relatori circoscrizionali di prendere atto degli esiti della verifica nazionale, cui erano rimaste subordinate le proposte di convalida dagli stessi formulate.
In ogni caso, non essendovi obiezioni, riassumerà in qualità di relatore su base nazionale le suddette proposte di convalida e le sottoporrà alla Giunta in nome e per conto dei singoli relatori circoscrizionali.
Passa, quindi, ad illustrare la relazione di verifica su base nazionale, di seguito integralmente riprodotta.

1. Premessa.

Nelle tabelle pubblicate in allegato (vedi allegato), risultanti dall'aggregazione dei dati illustrati dai competenti relatori nelle relazioni di verifica dei poteri nelle singole Circoscrizioni (ad eccezione della XXVII circoscrizione Valle d'Aosta, costituita in un unico collegio uninominale), sono riportati i dati relativi alle operazioni di calcolo e di assegnazione dei seggi già condotte dall'Ufficio elettorale centrale nazionale e che nella presente relazione, secondo quanto prescritto dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, vengono integralmente ripercorse ai fini della verifica su base nazionale di cui all'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta delle elezioni.
Nella tabella 1 sono altresì riportate, in aggiunta ai dati oggetto delle operazioni compiute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, anche i dati relativi al riepilogo delle schede bianche e delle schede e voti nulli, con le relative percentuali rispetto al dato dei votanti.

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Il numero dei votanti, accertato dagli uffici della Giunta, corrisponde alla somma dei voti validi (comprensivi dei voti contestati e successivamente assegnati), delle schede bianche e delle schede e voti nulli (comprensivi dei voti contestati e successivamente non assegnati).
Delle differenze riscontrate su base nazionale nel numero dei voti validi per ciascuna lista (indicate come differenze algebriche UGE-UCN) si dà conto analiticamente nella tabella 2.

2. Verifica delle operazioni di calcolo e di assegnazione su base nazionale

Sono di seguito illustrate le operazioni di calcolo e assegnazione dei seggi già effettuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ed ora ripetute sulla base dei dati come verificati dalla Giunta delle elezioni a seguito delle relazioni di verifica nelle singole circoscrizioni.
Dei dati relativi a ciascuna delle seguenti operazioni si dà conto analiticamente nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante della presente relazione.
Essendo stati determinati, sulla base delle verifiche nelle singole circoscrizioni, i nuovi valori corrispondenti al totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste in ogni circoscrizione e alle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste e singola lista non collegata, occorre procedere alla determinazione dei nuovi valori corrispondenti alle soglie di sbarramento previste per l'ammissione al riparto dei seggi delle coalizioni e delle singole liste non collegate (v. tabella 2).
La legge elettorale (articolo 83, comma 1, n. 3) e n. 6), del testo unico n. 361 del 1957) fissa le seguenti soglie di sbarramento:
il 10 per cento dei voti validi sul piano nazionale per l'ammissione all'assegnazione dei seggi delle coalizioni, purché queste contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni ricomprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
il 2 per cento del totale nazionale dei voti validi per l'ammissione all'assegnazione dei seggi delle liste collegate in una coalizione a sua volta ammessa al riparto dei seggi; è in ogni caso ammessa al riparto dei seggi anche la lista che, tra le liste della coalizione che non hanno raggiunto il 2 per cento del totale nazionale dei voti validi, abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
il 4 per cento del totale nazionale dei voti validi per l'ammissione all'assegnazione dei seggi delle singole liste non collegate in una coalizione ovvero che facciano parte di una coalizione che non abbia superato la soglia di sbarramento del 10 per cento;
il 20 per cento del totale circoscrizionale dei voti validi per l'ammissione all'assegnazione dei seggi delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze.

I minimi scostamenti che, sulla base del nuovo valore del totale dei voti validi, si registrano nella determinazione delle suddette soglie di sbarramento, sono così riassumibili:
soglia del 10 per cento: + 92;
soglia del 2 per cento: + 18;
soglia del 4 per cento: + 37;
soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige: invariata.

Tali scostamenti non inficiano in alcun modo la determinazione delle coalizioni,

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delle liste collegate e delle singole liste ammesse al riparto dei seggi già operata dall'Ufficio centrale nazionale, restando per il momento impregiudicato, con riferimento alla soglia del 2 per cento, il merito dei ricorsi, di cui si darà conto più avanti nella presente relazione, concernenti l'applicazione del meccanismo di recupero, ai fini dell'ammissione al riparto dei seggi, delle liste collegate in coalizione che abbiano ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra le liste della coalizione che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi.
Verificata l'irrilevanza delle minime variazioni delle soglie di sbarramento ai fini dell'ammissione al riparto dei seggi, si passa, quindi, a determinare il nuovo valore del totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto (pari a 32.954.002, con una differenza algebrica di + 2.219 rispetto al dato calcolato dall'Ufficio centrale nazionale). Al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste non collegate ammesse si procede effettuando le seguenti operazioni:
si divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle liste non collegate ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, pari a 617, ottenendo in tal modo il nuovo quoziente elettorale nazionale (pari a 53.410, con una differenza algebrica di + 4 rispetto al quoziente elettorale nazionale calcolato dall'Ufficio centrale nazionale: v. tabella 3);
si divide, quindi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste e di ogni lista non collegata ammessa al riparto per il predetto quoziente elettorale nazionale, prendendo nota sia dei quozienti interi sia dei resti delle divisioni, ottenendo in tal modo i risultati illustrati nella tabella 3, sulla base dei quali risultano interamente confermati i dati dell'Ufficio centrale nazionale, sia in termini di assegnazione dei seggi a quoziente intero, sia in termini di assegnazione dei seggi residui con i maggiori resti, pari a due, di cui un seggio alla lista Südtiroler Volkspartei ed un seggio alla coalizione Berlusconi.

In esito alle predette operazioni, e conformemente ai calcoli dell'Ufficio centrale nazionale, la coalizione vincente, avente come capo Silvio Berlusconi, risulta aver conseguito 320 seggi, ossia un numero di seggi inferiore a 340, e alla stessa viene pertanto assegnato, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del testo unico n. 361 del 1957, un numero di seggi aggiuntivi, pari alla differenza tra 340 e i seggi già ottenuti, cioè 20, necessari al raggiungimento del suddetto numero di 340 seggi (c.d. premio di maggioranza).
Si procede, quindi, alle seguenti operazioni:
1) si divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione vincente (coalizione Berlusconi) per 340, ottenendo, trascurata la parte decimale, il nuovo quoziente elettorale nazionale di maggioranza (pari a 50.195, con una differenza algebrica di + 6 rispetto al quoziente elettorale nazionale di maggioranza calcolato dall'Ufficio centrale nazionale: v. tabella 4);
2) si procede a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra l'altra coalizione di liste (coalizione Veltroni) e le due liste non collegate ammesse al riparto (Unione dei democratici cristiani e democratici di centro e Südtiroler Volkspartei), dividendo a tal fine il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277; si ottiene, in tal modo, trascurata la parte decimale, il nuovo quoziente elettorale nazionale di minoranza (pari a 57.355, con una differenza algebrica di + 1 rispetto al quoziente elettorale nazionale di minoranza calcolato dall'Ufficio centrale nazionale: v. tabella 5); sulla base del quoziente elettorale nazionale di minoranza vengono, quindi, ripartiti i 277 seggi con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, risultando interamente confermate le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale (tabella 5).

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2.1. Riparto nazionale dei seggi tra le liste ammesse.

Occorre procedere, a questo punto, all'assegnazione dei seggi alle liste facenti parte delle coalizioni in base alla cifra elettorale nazionale delle liste ammesse. A tal fine, tenuto conto dei quozienti elettorali nazionali di maggioranza e di minoranza, si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per detti quozienti, ottenendo i quozienti interi ed i resti delle divisioni, sulla base dei quali sono assegnati i seggi alle liste ammesse di ciascuna delle due coalizioni, risultando anche in questo caso confermati i calcoli dell'Ufficio centrale nazionale (tabelle 4 e 6).

2.2. Distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi alle liste ammesse al riparto.

Avendo determinato i seggi spettanti a livello nazionale a ciascuna lista, si procede, ai sensi dell'articolo 83, comma 5 e comma 1, n. 8), del testo unico n. 361 del 1957, alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste stesse.
A tal fine, per ogni circoscrizione si procede alle seguenti operazioni (i cui risultati sono illustrati nelle tabelle 7 e 8):
1) si calcola un indice individuale circoscrizionale per ogni coalizione o lista singola ammessa al riparto, ottenuto attraverso la divisione della cifra elettorale circoscrizionale della coalizione o lista singola per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza o di minoranza (ossia, per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per il calcolo dell'indice della coalizione Berlusconi; per il quoziente elettorale nazionale di minoranza per il calcolo degli indici della coalizione Veltroni e delle liste singole UDC e SVP);
2) si calcola un indice complessivo circoscrizionale costituito dalla somma degli indici ottenuti ai sensi del punto 1);
3) per ciascuna coalizione o lista singola ammessa al riparto si moltiplica l'indice individuale circoscrizionale per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e si divide il prodotto di tale operazione per l'indice complessivo circoscrizionale, ottenendo in tal modo i quozienti di attribuzione, la cui parte intera rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa al riparto; gli eventuali seggi residui da assegnare sono attribuiti in ciascuna circoscrizione secondo il metodo delle maggiori parti decimali ottenute dall'operazione di cui al presente punto 3).

Constatato che, in esito alle predette operazioni, risultano confermate le assegnazioni dei seggi nelle varie circoscrizioni alle coalizioni e liste singole ammesse al riparto effettuate dall'Ufficio centrale nazionale, occorre accertare che la somma dei seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste o lista singola in tutte le circoscrizioni corrisponda al numero dei seggi determinati per ciascuna di esse a livello nazionale (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo). A tal fine, verificato, in conformità a quanto già accertato dall'Ufficio centrale nazionale, che dal raffronto tra il riparto dei seggi a livello circoscrizionale e il riparto dei seggi a livello nazionale risulta che la lista Südtiroler Volkspartei è eccedentaria di 1 seggio e che la coalizione Berlusconi è deficitaria di 1 seggio, si sottrae, a norma dell'articolo 83, comma 1, n. 8), del testo unico n. 361 del 1957, il seggio eccedente alla lista Südtiroler Volkspartei nella VI Circoscrizione Trentino-Alto Adige e lo si assegna alla coalizione Berlusconi nella VII Circoscrizione Veneto 1, nella quale la predetta coalizione risulta aver conseguito la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata (v. tabella 9).
In esito a tale ultima operazione, la distribuzione dei seggi di ciascuna coalizione di liste o singola lista nelle varie circoscrizioni - illustrata nella tabella 10 - risulta conforme alla distribuzione operata dall'Ufficio centrale nazionale. Da tale

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operazione risultano già definitivamente distribuiti nelle varie circoscrizioni i seggi assegnati alle singole liste Unione dei democratici cristiani e democratici di centro e Südtiroler Volkspartei.
Dovendosi ora procedere, a norma dell'articolo 83, comma 5 e comma 1, n. 9), del testo unico n. 361 del 1957, all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione, per ogni circoscrizione e per ciascuna coalizione di liste si procede alle seguenti operazioni (i cui risultati sono illustrati nelle tabelle di volta in volta richiamate):
1) si determina il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste della coalizione ammesse al riparto (come risultante dalla tabella 11, per le liste della coalizione Berlusconi, e dalla tabella 18, per le liste della coalizione Veltroni);
2) si divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste della coalizione ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente circoscrizionale di coalizione, trascurando la parte decimale dello stesso (v. tabella 11, ultima colonna a destra, per la coalizione Berlusconi, e tabella 18, ultima colonna a destra, per la coalizione Veltroni);
3) si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per il quoziente circoscrizionale di coalizione, ottenendo i quozienti da attribuire a ciascuna lista della coalizione, le cui parti intere rappresentano il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista nella circoscrizione (v. tabella 12 per le liste della coalizione Berlusconi e tabella 19 per le liste della coalizione Veltroni);
4) conformemente a quanto accertato dall'Ufficio centrale nazionale, si constata (come illustrato nelle tabelle 13 e 20, rispettivamente per la coalizione Berlusconi e per la coalizione Veltroni) che, in ogni circoscrizione e per entrambe le coalizioni, il totale dei quozienti interi di attribuzione di ciascuna lista ammessa è inferiore di una unità al numero dei seggi spettanti alla coalizione nella circoscrizione; si procede, pertanto, ad assegnare i seggi che restano ancora da attribuire alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti di attribuzione di cui al punto 3) (v. tabella 14 per liste della coalizione Berlusconi e tabella 21 per le liste della coalizione Veltroni).

2.3. Compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie.

Occorre, a questo punto, verificare se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista di una coalizione, così come accertati in esito alle operazioni precedenti, corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuiti con il riparto nazionale (indicato, come detto, nelle tabelle 4 e 6).
Nel caso in cui non vi sia corrispondenza, si applica il meccanismo di compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie disciplinato dall'articolo 83, comma 1, n. 9), del testo unico n. 361 del 1957. In base a tale meccanismo, per ogni lista i seggi eccedenti vengono sottratti in quelle circoscrizioni nelle quali sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti più basse ed assegnati - nell'ambito della stessa circoscrizione - alla lista deficitaria; nel caso in cui per lo scambio non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione, alla lista deficitaria è attribuito il seggio in quella circoscrizione nella quale abbia la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.
Anche per tale verifica le operazioni conducono ad una conferma dell'operato dell'Ufficio centrale nazionale.
Infatti, per la coalizione Berlusconi - come illustrato nella tabella 14 - la lista Popolo della Libertà è risultata eccedentaria di 3 seggi e la lista Movimento per l'autonomia eccedentaria di 1 seggio, mentre la lista Lega Nord è risultata deficitaria di 4 seggi. Pertanto, in esito alla verifica, risulta confermata la correttezza delle operazioni di compensazione effettuate

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dall'Ufficio centrale nazionale, il quale, iniziando, a norma dell'articolo 83, comma 1, n. 9), del testo unico n. 361 del 1957, dalla lista con il maggior numero di seggi eccedenti (ossia dalla lista Popolo della Libertà) e proseguendo poi con la lista Movimento per l'autonomia, ha assegnato i quattro seggi eccedenti all'unica lista deficitaria (Lega Nord). In particolare - come illustrato nelle tabelle 15, 16 e 17 - alla lista Popolo della Libertà i 3 seggi eccedenti sono stati sottratti nelle Circoscrizioni Marche, Lombardia 1 e Liguria, ossia nelle circoscrizioni in cui tali seggi erano stati ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti, ed assegnati alla lista Lega Nord nelle stesse circoscrizioni, in cui detta lista aveva parti decimali dei quozienti non utilizzate. Alla lista Movimento per l'autonomia il seggio eccedente è stato sottratto nella Circoscrizione Sicilia 1, ove la predetta lista lo aveva conseguito con la minore parte decimale del quoziente, ed assegnato alla lista Lega Nord non nella stessa circoscrizione (non essendovi una parte decimale del quoziente non utilizzata della lista deficitaria, posto che questa non era presente nella circoscrizione) bensì nella circoscrizione Piemonte 2, in cui la lista Lega Nord ha conseguito la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata.
In conformità a quanto accertato dall'Ufficio centrale nazionale, non si sono, invece, verificate per le liste della coalizione Veltroni differenze tra il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista ed il numero dei seggi ad essa attribuiti con il riparto nazionale e, pertanto, non si è dovuto fare ricorso al predetto meccanismo di compensazione dei seggi.
In conclusione, come risulta dal riepilogo dei seggi assegnati nelle singole circoscrizioni alle liste ammesse al riparto (tabella 23), in esito alla verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale non si sono riscontrati scostamenti rispetto ai dati posti a base delle proclamazioni.

3. Esame dei ricorsi e degli esposti concernenti le operazioni su base nazionale

È stato presentato alla Giunta delle elezioni un ricorso da parte del signor Luigi Fedele (candidato primo dei non eletti della lista Popolo della Libertà nella XXIII Circoscrizione Calabria), volto a richiedere l'annullamento dei risultati delle operazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 nella parte in cui è stata ammessa al riparto dei seggi per la Camera dei deputati la lista Movimento per l'autonomia, facente parte della coalizione Berlusconi. Il ricorrente chiede l'annullamento delle proclamazioni dei deputati eletti per la lista Movimento per l'autonomia - ed in particolare dell'eletto nella circoscrizione Calabria (il deputato Elio Belcastro) - e l'attribuzione dei seggi in questione alla lista Popolo della Libertà, con conseguente propria proclamazione in sua vece, sulla base della motivazione che la lista Movimento per l'autonomia, avendo conseguito meno del 2 per cento dei voti validi sul piano nazionale, non avrebbe avuto diritto ad accedere al riparto dei seggi, in quanto l'articolo 83, comma 1, n. 6), del testo unico n. 361 del 1957, e successive modificazioni, prevedrebbe come presupposto per il «ripescaggio» della migliore lista al di sotto della soglia del 2 per cento una necessaria comparazione tra più liste e, dunque, la pluralità delle liste collegate che non abbiano raggiunto la predetta soglia (pluralità non verificatasi nel caso di specie, essendo la lista MPA l'unica lista della coalizione Berlusconi a non aver conseguito sul piano nazionale il 2 per cento dei voti validi espressi).
Un analogo ricorso è stato presentato dalla signora Anna Ferrazzano (candidata prima dei non eletti della lista Popolo della Libertà nella XX Circoscrizione Campania 2), anch'esso volto a richiedere, per le stesse motivazioni alla base del ricorso del signor Fedele, l'annullamento della proclamazione del deputato Arturo Iannaccone, eletto nella XX Circoscrizione

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Campania 2 per la lista Movimento per l'autonomia, con conseguente propria proclamazione in sua vece.
Sulla stessa materia verte, infine, anche l'esposto presentato dal signor Pietro Napolitano (cittadino elettore), con il quale si richiede l'annullamento dei risultati delle operazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 nella parte in cui è stata ammessa al riparto dei seggi per la Camera dei deputati la lista Movimento per l'autonomia, facente parte della coalizione Berlusconi, ed il conseguente annullamento delle proclamazioni dei deputati eletti per quella lista, per le medesime motivazioni poste alla base dei ricorsi dei candidati Fedele e Ferrazzano.
I ricorsi e l'esposto sopra illustrati, di pressoché identico contenuto letterale, attenendo alla medesima materia, devono essere trattati congiuntamente.
In via preliminare, occorre osservare che, sebbene il ricorso della candidata Ferrazzano sia formalmente rivolto ad impugnare la sola proclamazione del deputato Iannaccone, lo stesso deve intendersi riferito a tutte le proclamazioni dei deputati eletti per la lista Movimento per l'autonomia, posto che in esso, come negli altri, si contesta la legittimità dell'ammissione della predetta lista al riparto dei seggi, con la conseguenza che, ove per ipotesi accolto, la Giunta dovrebbe procedere alla automatica contestazione anche di tutte le restanti proclamazioni dei deputati eletti nella lista Movimento per l'autonomia.
Ciò premesso, i ricorsi e l'esposto in questione appaiono infondati.
In via del tutto astratta potrebbe ipotizzarsi, facendo prevalere il canone della interpretazione letterale invocato dai ricorrenti, che la disposizione di cui all'articolo 83, comma 1, n. 6), del testo unico n. 361 del 1957, nel riferirsi alla «lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi», debba necessariamente applicarsi solo alle situazioni in cui la pluralità di liste collegate rimaste «sotto soglia» possa essere ragionevolmente considerata indice di una forte dispersione dei voti validi tra un elevato numero di liste facenti parte di una stessa coalizione, così da giustificare la scelta di evitare che un numero presumibilmente consistente di voti validi finisca per concorrere esclusivamente all'attribuzione di seggi a liste diverse della medesima coalizione, con una possibile forte disproporzionalità tra voti conseguiti e seggi ottenuti dalle liste di una coalizione. Nell'ottica dei ricorrenti, il legislatore sarebbe stato indotto a introdurre la deroga alla soglia di sbarramento del 2 per cento e a costituire in tal modo una «posizione premiale» a favore della miglior lista sotto la soglia come misura atta a contrastare la proliferazione dei piccoli partiti e ad accrescere, al contempo, il loro contributo ad una coalizione, sul presupposto che il beneficio dell'ammissione al riparto dei seggi in presenza di una sola lista che non abbia raggiunto la soglia del 2 per cento «comporterebbe l'attribuzione, a vantaggio della stessa lista, di una sfera giuridica di privilegi del tutto inspiegata e ingiustificabile, certamente in violazione del principio di imparzialità» e finirebbe con il determinare la violazione dello stesso principio della soglia di sbarramento.
L'interpretazione della disposizione fatta propria dai ricorrenti, seppur plausibile sul ristretto piano della interpretazione letterale, può essere tuttavia sconfessata sulla base di due distinti ordini di argomentazioni.
In primo luogo, l'articolo 83, comma 1, n. 6), del testo unico n. 361 del 1957 e le restanti disposizioni con cui esso fa sistema assumono come ordinaria l'evenienza che, in un contesto coalizionale, vi sia una pluralità di liste collegate che non abbiano raggiunto la soglia del 2 per cento, poiché solo in tale evenienza è chiamato ad operare un meccanismo di sbarramento che il legislatore ha, appunto, individuato nel ripescaggio della sola lista con la migliore cifra elettorale nazionale. La mancata disciplina del diverso caso in cui a non raggiungere la soglia del 2 per cento sia una sola lista della coalizione, lungi dal costituire una esclusione della

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possibilità di accesso al riparto dei seggi per tale lista (ciò che richiederebbe un'espressa previsione, in ossequio al principio di stretta interpretazione in materia elettorale), è dovuta semplicemente al fatto che in tale evenienza nessun meccanismo di sbarramento è chiamato ad operare ed il principio premiale del recupero della miglior lista al di sotto della soglia trova automaticamente applicazione con l'ammissione al riparto dell'unica lista che si trovi in tale condizione.
In secondo luogo, volendo condurre un ragionamento a contrario, qualora si interpretasse la disposizione in esame nel senso fatto proprio dai ricorrenti ne risulterebbe completamente svuotato di significato proprio quel meccanismo premiale che il legislatore, conformemente ai principi ispiratori della legge n. 270 del 2005, ha inteso invece introdurre - accanto alla riduzione dal 4 al 2 per cento della soglia di sbarramento per le liste che si coalizzano rispetto a quelle che si presentano fuori di una coalizione - quale ulteriore incentivo al collegamento in coalizione (incentivo che assume la forma della soglia implicita, o «mobile», di sbarramento) e che del tutto irragionevolmente non troverebbe applicazione proprio nei casi in cui più accentuati risultano gli effetti di aggregazione e semplificazione delle componenti di una coalizione.
Per tali motivi il relatore propone alla Giunta l'archiviazione dei ricorsi e dell'esposto.

Sono stati, inoltre, presentati alla Giunta alcuni ricorsi volti ad impugnare atti del procedimento elettorale preparatorio.
In particolare, è stato presentato dal signor Giuseppe Cirillo un ricorso volto a richiedere l'annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la ricusazione della lista del «Partito degli Impotenti Esistenziali - Dott. Cirillo» dalla competizione elettorale nella circoscrizione Campania 2 nonché, conseguentemente, l'annullamento di tutti gli atti relativi all'ammissione delle liste presso tutte le circoscrizioni nazionali, i risultati delle elezioni per la Camera e tutte le proclamazioni degli eletti alla Camera. Il ricorso, già presentato al TAR Campania e da questo dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione con sentenza n. 1614/2008, contesta che, successivamente all'iniziale provvedimento provvisorio di ammissione della lista, quest'ultimo veniva revocato a seguito della disposta cancellazione di otto candidati su un totale di dodici, venendo così meno il presupposto di presentabilità della lista medesima. Il ricorrente contesta che la revoca del precedente provvedimento provvisorio di ammissione della lista sarebbe stata assunta illegittimamente essendosi oramai esaurita la competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale; lamenta altresì la violazione delle norme sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi e sul giusto procedimento, non essendogli stata inoltrata alcuna preventiva comunicazione in merito alla nuova riunione collegiale nella quale l'Ufficio centrale circoscrizionale ha provveduto alla esclusione della lista (esclusione poi confermata anche dall'Ufficio centrale nazionale).
Sono stati, poi, presentati alla Giunta delle elezioni due ricorsi avverso l'ammissione di contrassegni di liste ritenuti confondibili con i contrassegni delle liste dei ricorrenti.
In particolare, il deputato Angelo Alessandri, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore della Lega Nord e depositante del contrassegno n. 54 con il quale il predetto partito si è presentato alle elezioni del 13-14 aprile 2008, ha presentato un ricorso volto a richiedere l'annullamento della decisione con la quale l'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione ha ammesso i contrassegni delle liste «Lega autonomia lombarda», «Lega per l'autonomia alleanza lombarda-Lega pensionati», «Liga veneta» e «Unione nord est», in ragione della asserita confondibilità di tali contrassegni con il tradizionale contrassegno della Lega Nord.
Con analogo esposto anche il signor Ambrogio Matteo Brivio, nella sua qualità di presidente della «Lega per l'autonomia Alleanza Lombarda» e di depositante dei

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due contrassegni presentati per conto del suddetto partito, chiede l'annullamento della decisione con la quale l'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione ha ammesso i contrassegni della lista «Lega per l'autonomia alleanza lombarda-Lega pensionati» del signor Elidio De Paoli, in ragione della confondibilità di tali contrassegni con quello della Lega per l'autonomia Alleanza Lombarda.
Poiché il ricorso del signor Cirillo, il ricorso dell'onorevole Alessandri e l'esposto del signor Brivio concernono atti del procedimento elettorale preparatorio, ne deve essere preliminarmente valutata l'ammissibilità, senza che in questa fase rilevino gli aspetti di merito che ne costituiscono oggetto (nell'un caso trattandosi di un ricorso avverso la ricusazione di una lista; negli altri casi di un ricorso e di un esposto avverso l'ammissione di altrui contrassegni).
Conformemente alla giurisprudenza della Giunta delle elezioni, consolidatasi nella XV legislatura e ribadita in via di principio anche nell'attuale legislatura (seduta della Giunta del 22 luglio 2008), i due ricorsi e l'esposto sopra menzionati sono manifestamente inammissibili.
Avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio è già apprestato un sistema di tutele che trova la sua compiuta disciplina negli articoli 14, 15, 16, 22 e 23 del testo unico n. 361 del 1957. La competenza della Camera dei deputati a pronunciare giudizio definitivo, ai sensi dell'articolo 87 del testo unico n. 361 del 1957, sui ricorsi e reclami presentati, ivi compresi quelli relativi al procedimento elettorale preparatorio, deve ritenersi sussistente solo in quanto sia finalizzata alla verifica dei titoli di ammissione degli eletti: nel senso che la Camera può e deve conoscere tutto il procedimento elettorale, ivi compresa la fase precedente l'apertura dei seggi, ma esclusivamente ai fini del giudizio sulla corretta composizione dell'organo.
Quanto, in particolare, al ricorso del signor Cirillo, la verifica dei titoli di ammissione degli eletti esclude, per definizione, che in essa possa ritenersi ricompreso anche il controllo sulle posizioni giuridiche soggettive di coloro i quali non hanno affatto partecipato alla competizione elettorale. Se, infatti, la Giunta ritenesse di poter esaminare nel merito un ricorso avverso la ricusazione di una lista, essa dovrebbe ammettere, in via consequenziale, la possibilità di un suo accoglimento, dal che, tuttavia, non potrebbe in ogni caso derivare alcuna conseguenza pratica sui titoli di ammissione dei deputati proclamati (non essendovi, per mancata partecipazione alle elezioni, candidati proclamabili della lista ricusata) se non quella - palesemente estranea, ed anzi contraria, alle finalità proprie della verifica dei poteri - di provocare, alla luce della vigente legge elettorale per la Camera, la ripetizione delle elezioni non solo nella circoscrizione interessata ma - tenuto conto del sistema elettorale introdotto dalla legge n. 270 del 2005 - in tutte le circoscrizioni territoriali italiane (ad eccezione della circoscrizione uninominale Valle d'Aosta) al fine di consentire alla lista esclusa di parteciparvi con propri candidati. Tale paradossale evenienza - se poteva, in linea di principio, ammettersi sotto il vigore della precedente legge elettorale maggioritaria uninominale, in cui all'eventuale invalidazione delle operazioni elettorali di un intero collegio avrebbe potuto far seguito, in teoria, l'indizione di un'elezione suppletiva nel solo collegio interessato - è invece del tutto estranea al sistema attualmente vigente. Sebbene continui a prevalere nella giurisprudenza comune la tradizionale tesi del difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario ed amministrativo in materia di contenzioso elettorale, in ragione della riserva alla cognizione esclusiva delle Camere delle controversie su tutte le operazioni elettorali, ivi incluse quelle sulla regolarità e validità della presentazione dei contrassegni e delle liste, non si ravvisano pertanto valide ragioni per discostarsi dall'orientamento che la Giunta della Camera, unitamente all'omologo organo del Senato, ha adottato con sistematicità a partire dalla XV legislatura.

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Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda il ricorso dell'onorevole Alessandri e l'esposto del signor Brivio. Anche in questo caso avverso i provvedimenti di ammissione di contrassegni è previsto un apposito e compiuto sistema di tutele dall'articolo 16, terzo e quarto comma, del testo unico n. 361 del 1957, in forza del quale i depositanti di altro contrassegno possono presentare all'Ufficio centrale nazionale opposizione avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile. Resta, dunque, anche per tali fattispecie estranea alle finalità istituzionali dell'organo parlamentare la valutazione di mera legalità degli atti privi di rilevanza sulla verifica dei titoli di ammissione dei deputati proclamati.
Pertanto, per le motivazioni sopra esposte - pur ribadendo la necessità di un complessivo intervento legislativo volto a rafforzare, nella fase antecedente alle elezioni, il sistema di tutele giurisdizionali per il contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio - il relatore su base nazionale propone alla Giunta di archiviare per manifesta inammissibilità il ricorso del signor Cirillo, il ricorso dell'onorevole Alessandri e l'esposto del signor Brivio.

4. Conclusioni

In conclusione, il relatore su base nazionale propone alla Giunta di:
a) archiviare per infondatezza, per le motivazioni indicate in relazione, i ricorsi del signor Fedele e della signora Ferrazzano e l'esposto del signor Napolitano;
b) archiviare per manifesta inammissibilità, per le motivazioni indicate in relazione, il ricorso del signor Cirillo;
c) archiviare per manifesta inammissibilità, per le motivazioni indicate in relazione, il ricorso dell'onorevole Alessandri e l'esposto del signor Brivio;
d) approvare le modifiche ai valori delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste, come riportate nella tabella 2;
e) preso atto che in esito alla verifica delle operazioni di calcolo su base nazionale risultano confermate, rispetto alle determinazioni compiute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, le assegnazioni dei seggi alle liste ammesse al riparto e la loro distribuzione nelle singole circoscrizioni, ritenere integrata la condizione sospensiva cui i singoli relatori circoscrizionali avevano subordinato le proprie conclusioni;
f) non essendo contestabili le elezioni e concorrendo negli eletti le qualità previste dalla legge, proporre, conseguentemente, all'Assemblea la convalida dell'elezione dei deputati proclamati eletti in tutte le circoscrizioni, indicati nelle relazioni di verifica dei poteri nelle singole circoscrizioni, ad eccezione dell'elezione del deputato Paolo Corsini, proclamato eletto nella IV circoscrizione Lombardia 2, la cui eleggibilità costituisce oggetto di apposita istruttoria in corso di svolgimento presso il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.

Nessuno chiedendo di intervenire, svolge, quindi, talune considerazioni integrative alla relazione di verifica nazionale.
Sottolinea anzitutto come questo sia il primo caso in cui ha luogo e si conclude la verifica dei poteri su base nazionale sotto il vigore del sistema elettorale introdotto con la legge n. 270 del 2005. Nella scorsa legislatura, infatti, non ha avuto luogo la verifica delle operazioni su base nazionale, essendo stata l'intera legislatura (peraltro durata soltanto un biennio, a causa dello scioglimento anticipato) occupata dall'attività di verifica delle schede, deliberata dalla Giunta nella seduta del 14 dicembre 2006 e mai conclusasi.
Più in generale, è la prima volta dalla VI legislatura (1972-1976) che la relazione di verifica su base nazionale (con le conseguenti convalide in Assemblea) viene presentata e discussa entro lo stesso anno solare di inizio della legislatura. Peraltro,

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occorre anche considerare che nel vigore della vecchia legge elettorale proporzionale la verifica nazionale aveva ad oggetto soltanto i seggi assegnati nel collegio unico nazionale in base ai resti, ciò che rendeva quantitativamente più ridotte le operazioni di verifica oggetto della relativa relazione in Giunta. Infine, va segnalato che anche nel vigore della legge elettorale maggioritaria uninominale la verifica nazionale verteva esclusivamente sulle operazioni di assegnazione di una parte minoritaria dei seggi (quella corrispondente alla quota proporzionale del 25 per cento), sebbene tali operazioni dipendessero integralmente dalla conclusione delle verifiche nei singoli collegi uninominali (da qui è derivata, ad esempio, nella XIV legislatura, la mancata presentazione della relazione nazionale, che non poté svolgersi a causa della mancata conclusione delle verifiche in alcuni collegi uninominali nelle quali la Giunta era impegnata).
Intende, poi, soffermarsi sugli aspetti relativi alla funzionalità della verifica dei poteri in relazione al tipo di legge elettorale su cui è chiamata ad operare. A tale riguardo, ritiene che l'odierno esame della relazione di verifica nazionale costituisca anche una occasione per riflettere sul significato della verifica dei poteri quale istituto espressivo dell'autonomia del Parlamento e quale peculiare strumento di autocontrollo del Parlamento sulla propria legittimazione democratica. La funzionalità di un sistema di verifica dei poteri si misura, in quest'ottica, non solo con la capacità di pervenire alla convalida degli eletti in tempi rapidi - rapidità che pure rappresenta in sé un indubbio valore, a presidio della certezza del risultato elettorale - ma anche con la possibilità di una potenziale effettiva incidenza della verifica parlamentare e con il fatto, in definitiva, che questa non si traduca in un rituale i cui esiti siano già in qualche modo precostituiti o addirittura imposti.
Non può ad esempio sfuggire la problematicità dell'esperienza della XV legislatura, allorquando - in presenza di uno scarto minimo tra le due coalizioni - si dette inizio ad una verifica, senza precedenti nella storia repubblicana, i cui esiti, qualora la verifica si fosse conclusa con l'accertamento del ribaltamento del risultato elettorale, sarebbero tuttavia dipesi dalla stessa maggioranza che avrebbe dovuto subirne gli effetti.
Non è certamente questo il caso dell'attuale legislatura, in cui il risultato elettorale è stato chiaro ed incontestabile. Tuttavia, l'esperienza comparata tra la XV legislatura e quella attuale suggerisce alcune riflessioni sulle quali sarà bene soffermarsi nel prosieguo dei lavori, e in particolar modo nel momento in cui la Giunta sarà chiamata ad elaborare una proposta di modifica del proprio regolamento. Esiste infatti - come l'esperienza dimostra - una evidente interconnessione tra sistema elettorale e verifica dei poteri. Per quanto concerne la legge elettorale, non compete evidentemente alla Giunta in quanto tale prospettare ipotesi o avanzare proposte; dal lato invece delle procedure di verifica elettorale, sarà necessario immaginare modifiche al regolamento della Giunta che delineino procedure più flessibili, in grado di assicurare una maggiore adattabilità degli strumenti regolamentari alla formula elettorale vigente ed una conseguente maggiore efficacia delle procedure di verifica.
Illustra, quindi, i dati sui votanti, voti validi, schede bianche e nulle del 2008 messi a raffronto con i corrispondenti dati del 2006. Sebbene nella XV legislatura non sia mai stato oggetto di comunicazione in Giunta il riepilogo nazionale dei dati dei votanti, dei voti validi e delle schede bianche e nulle - e ciò a causa del fatto che non si è mai svolta, per le ragioni anzidette, la relazione di verifica nazionale - tali dati sono comunque desumibili dalle singole relazioni circoscrizionali che si svolsero tra il mese di ottobre e il mese di dicembre 2006. Reputa opportuno, anche a fini di trasparenza, divulgare in questa sede i suddetti dati nel raffronto tra le elezioni 2008 e le elezioni 2006 (specie con riferimento al numero di schede bianche e nulle, che, singolarmente, non trova ufficiale certificazione in alcun documento elettorale trasmesso alla Camera e che,

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infatti, proprio la Giunta delle elezioni, in esito alle verifiche, ricostruisce volta per volta).
In particolare, il totale dei voti validi è diminuito, rispetto al 2006, del 4,4 per cento, mentre il rapporto tra il totale dei voti validi e il totale dei votanti si è attestato al 96,25 per cento, a fronte del rapporto del 97,10 per cento registrato nel 2006.
Dal raffronto tra i dati sulle schede bianche e nulle del 2008 rispetto al 2006 emerge che:
il totale nazionale delle schede bianche nel 2008 è stato pari a 484.617, a fronte delle 439.063 schede bianche delle elezioni del 2006 (con una variazione, dunque, del + 10,4 per cento); nel 2006 le schede bianche furono l'1,1 per cento dei votanti, nel 2008 l'1,28 per cento dei votanti;
il totale nazionale delle schede nulle nel 2008 è stato pari a 936.073, a fronte delle 708.934 schede nulle delle elezioni del 2006 (con una variazione, dunque, del + 32 per cento); nel 2006 le schede nulle furono l'1,8 per cento dei votanti, nel 2008 il 2,47 per cento dei votanti.

In conclusione, intende esprimere a nome suo personale e di tutti i componenti della Giunta, un convinto ringraziamento a tutto il personale della Camera coinvolto nell'attività di verifica elettorale per l'impegno, la dedizione e la professionalità profusi nelle attività che hanno consentito di giungere all'odierna relazione. Rivolge, infine, un ringraziamento a tutti i relatori per le singole circoscrizioni per il lavoro da essi svolto.

Sui lavori della Giunta.

Roberto Mario COMMERCIO (Misto-MpA) chiede che la seduta già prevista per mercoledì 17 dicembre possa aver luogo nella prima mattinata.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, convenendo la Giunta, ritiene che la seduta di mercoledì 17 dicembre possa essere convocata alle ore 8.45 con l'avvertenza che potrà, ove necessario, proseguire, fino alla conclusione, a partire dalle ore 14.45.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ritiene preferibile stabilire fin da ora che le votazioni sulle conclusioni della relazione di verifica nazionale avranno luogo, salvo diverso andamento della seduta, intorno alle ore 9.15 di mercoledì 17 dicembre.

La Giunta conviene.

La seduta termina alle 9.40.