CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2008
107.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento CE n. 1107/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
Atto n. 51.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

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Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, che dà attuazione alla delega contenuta nella legge comunitaria per il 2007 ed è finalizzato a definire il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
Il citato regolamento è fondato sul principio che nel trasporto aereo le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti degli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. Conseguentemente, il regolamento stabilisce una serie di regole per la tutela e l'assistenza dei predetti soggetti nell'ambito del mercato unico dei servizi aerei.
In particolare, il regolamento definisce «persona con disabilità» o «persona a mobilità ridotta» qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona.
La normativa comunitaria vieta quindi agli operatori (vettori aerei, loro agenti e operatori turistici) di rifiutare la prenotazione per un volo o negare l'imbarco a un passeggero a causa della sua disabilità, salvo specifiche deroghe giustificate da ragioni di sicurezza o dalle dimensioni dell'aeromobile. Il vettore aereo (o il suo agente o l'operatore turistico) è tenuto altresì ad informare immediatamente la persona interessata dei motivi del rifiuto di imbarco. Qualora sia richiesto, tali informazioni devono essere comunicate per iscritto entro 5 giorni lavorativi dall'istanza di prenotazione.
Il regolamento prevede altresì che il gestore aeroportuale, in collaborazione con il comitato degli utenti aeroportuali e con le organizzazioni rappresentative di categoria, designa i punti di arrivo e di partenza negli aeroporti, presso i quali le persone con disabilità o a mobilità ridotta possono annunciare il proprio arrivo in aeroporto e chiedere assistenza.
La normativa comunitaria sancisce, altresì, il diritto delle persone con disabilità di ricevere assistenza gratuita negli aeroporti, alla partenza, all'arrivo e in transito, a cura del gestore aeroportuale (direttamente o in regime di appalto) secondo le indicazioni riportate nell'Allegato I. I gestori aeroportuali possono, tuttavia, applicare ai vettori aerei un diritto specifico, ragionevole e commisurato ai costi per finanziare i servizi di assistenza.
Ai passeggeri tutelati dal regolamento (CE) n. 1107/2006 è riconosciuto anche il diritto all'assistenza a bordo degli aerei senza oneri aggiuntivi secondo quanto previsto all'Allegato II. A tal fine, i vettori aerei e i gestori aeroportuali devono garantire un'adeguata formazione del personale che lavora a diretto contatto con i viaggiatori a mobilità ridotta.
È previsto inoltre il diritto del passeggero a ricevere un risarcimento in caso di smarrimento o danneggiamento di sedie a rotelle, di attrezzature per agevolare la mobilità e di altri dispositivi di assistenza.
Gli obblighi stabiliti dal regolamento non sono soggetti a limitazioni o a deroghe. Gli Stati membri sono tenuti a stabilire sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni comunitarie nonché a designare organismi responsabili dell'applicazione del regolamento e dell'esame dei reclami dei passeggeri in caso di infrazioni da parte dei gestori aeroportuali e dei vettori aerei.
In proposito, si osserva che, con il decreto del Ministro dei trasporti del 24 luglio 2007, è stato designato l'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) quale Organismo responsabile, dal 26 luglio 2007, in ordine all'applicazione della disciplina

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comunitaria. Detto Ente ha quindi elaborato, congiuntamente alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e agli operatori del settore, la circolare di attuazione del regolamento stesso.
Nel dettaglio, lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 10 articoli e 2 allegati.
L'articolo 1, nel definire l'oggetto del provvedimento che è circoscritto alla definizione della disciplina sanzionatoria per le violazioni del citato regolamento (CE) n. 1107/2006, precisa che sono fatte salve le previsioni dell'articolo 1174 del Codice della navigazione. Il citato articolo 1174 stabilisce, in particolare, che l'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento, ovvero di un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.
L'articolo 2 individua nell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) l'organismo responsabile dell'accertamento delle violazioni al regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli da 3 a 7 del provvedimento.
L'articolo 3 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (da 10.000 a 50.000 euro) a carico del vettore aereo, del suo agente o dell'operatore turistico che rifiuta di accettare la prenotazione per un volo per motivi disabilità o di mobilità ridotta. Si fanno ovviamente salve le deroghe previste dall'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento, che escludono tale responsabilità nelle ipotesi in cui il rifiuto di prenotazione sia giustificato dal rispetto degli obblighi di sicurezza imposti dalla normativa vigente ovvero dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo, nonché nei casi in cui le dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta.
L'articolo 4 contempla, a carico degli stessi operatori, specifiche sanzioni pecuniarie (da 30.000 a 150.000 euro) nei casi di rifiuto di imbarco nei confronti di una persona con disabilità o mobilità ridotta, salve le deroghe sopra descritte. Un'apposita sanzione è prevista altresì per i casi in cui i medesimi operatori rifiutino l'imbarco per una delle ragioni legittime di deroga e non provvedano al rimborso del biglietto o all'offerta di un volo alternativo, anche all'eventuale accompagnatore.
L'articolo 5 definisce gli illeciti amministrativi conseguenti a violazioni degli obblighi d'informazione gravanti sul vettore aereo, sull'agente e sull'operatore turistico, comminando la sanzione pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro salvo che il fatto costituisca reato. In particolare, risulta sanzionata l'omessa informazione al pubblico in ordine alle norme di sicurezza e alle restrizioni nel trasporto aereo applicate ai disabili a causa delle dimensioni dell'aeromobile. Analogamente, è sanzionata la condotta del vettore o dell'operatore turistico che omette di fornire le informazioni sui presupposti che giustificano le deroghe stabilite dalla normativa comunitaria, o che non fornisce risposta scritta all'interessato (entro 5 giorni) nei casi in cui vi sia una richiesta in tal senso. Sono altresì soggetti a sanzioni pecuniarie i vettori e gli operatori turistici che non trasmettono ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito e al vettore aereo effettivo (entro le 36 ore che precedono la partenza) le informazioni sulla notifica di assistenza a disabili o a persone con mobilità ridotta. Infine, costituisce illecito amministrativo anche la mancata tempestiva comunicazione al gestore dell'aeroporto di destinazione (qualora situato nel territorio dell'Unione europea) del numero di persone a bordo che necessitano di assistenza per disabilità o ridotta mobilità, con l'indicazione della natura dell'assistenza stessa.
L'articolo 6 determina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico del gestore aeroportuale per violazione degli obblighi di assistenza indicati nell'allegato 1 dello schema di decreto. La norma

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specifica che le sanzioni, in caso di subappalto del servizio, si applicano unicamente al gestore.
L'articolo 7 individua le sanzioni amministrative pecuniarie a carico del vettore aereo per mancata osservanza degli obblighi di assistenza di cui all'allegato 2.
L'articolo 8 definisce le modalità per l'aggiornamento delle sanzioni relative alle descritte violazioni del regolamento (CE) n. 1107/2006, che saranno operative dal 1o gennaio 2011. All'aggiornamento, su base biennale, si provvede con un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi il 1o dicembre di ogni biennio.
Con l'articolo 9 si prevede l'istituzione di un fondo speciale finalizzato alla promozione di iniziative e campagne informative volte a favorire l'utilizzo del trasporto aereo da parte di persone disabili o a mobilità ridotta. Detto fondo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si finanzia con le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal provvedimento in esame. Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con quelli delle infrastrutture e trasporti, del lavoro, salute e politiche sociali e per le pari opportunità) definisce le modalità di destinazione e di impiego delle entrate del fondo.
L'articolo 10 statuisce, infine, che dal provvedimento non devono derivare oneri per la finanza pubblica.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
C. 1972 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra il decreto-legge in oggetto, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
Il citato decreto-legge si compone di 36 articoli suddivisi in 5 Titoli.
Il Titolo I reca misure di sostegno alle famiglie. In particolare, le nuove norme sono volte ad assegnare un bonus straordinario ai nuclei familiari a basso reddito (articolo 1), a contenere gli oneri dei mutui bancari a tasso variabile per l'acquisto dell'abitazione principale (articolo 2), a ridurre gli aumenti delle tariffe (articolo 3) e ad istituire un Fondo per l'accesso al credito per le famiglie con figli nati o adottati nel periodo 2009-2011 (articolo 4).
Il Titolo II detta norme per il sostegno all'economia. Si prevedono, infatti, agevolazioni fiscali per i dipendenti del settore privato in relazione a incrementi della produttività (articolo 5), si introduce la deducibilità dell'IRAP ai fini IRES e IRPEF (articolo 6), si interviene in materia di liquidazione differita dell'IVA (articolo 7), si modifica la disciplina degli studi di settore (articolo 8), si dettano norme per la velocizzazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 9), si riduce di tre punti percentuali l'acconto 2008 IRES e IRAP (articolo 10), si provvede al potenziamento finanziario dei Confidi (articolo 11), si autorizza il Ministero dell'economia a sottoscrivere obbligazioni bancarie speciali (articolo 12), si modifica la disciplina sulle misure di difesa delle società oggetto di offerta pubblica di acquisto (articolo 13) e si recepisce

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la normativa comunitaria sulla partecipazione dell'industria nelle banche (articolo 14). Specifiche norme riguardano anche l'applicazione dei principi contabili internazionali (articolo 15), i costi amministrativi per le imprese (articolo 16) e le misure per il rientro di docenti e ricercatori dall'estero (articolo 17).
Il Titolo III è diretto al ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico nazionale. In particolare, si riprogrammano le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 18), si introducono misure in materia di ammortizzatori sociali e tutela del reddito (articolo 19), si prevedono norme straordinarie per la velocizzazione di investimenti pubblici (articolo 20), si rifinanzia il Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla cd. legge «obiettivo» (articolo 21), si estendono le competenze della Cassa depositi e prestiti (articolo 22) e si consente a gruppi di cittadini organizzati di formulare proposte operative per l'esecuzione di opere di interesse locale (articolo 23).
Il Titolo IV è dedicato ai servizi pubblici. In questo campo, si ridefiniscono le procedure per il recupero degli aiuti di Stato in favore delle cosiddette ex municipalizzate (articolo 24), si istituisce un Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato (articolo 25) e si stanziano i fondi per la privatizzazione della Tirrenia spa (articolo 26).
Il Titolo V reca disposizioni finanziarie, intervenendo sulla disciplina degli accertamenti fiscali (articolo 27), sull'escussione delle garanzie prestate a favore della pubblica amministrazione (articolo 28), sul monitoraggio dei crediti di imposta (articolo 29), sull'applicazione del regime fiscale agevolato per gli enti associativi (articolo 30), sul regime IVA relativo ai canoni di abbonamento alla diffusione radiotelevisiva in forma digitale a mezzo di reti via cavo o satellite (articolo 31) e sulle procedure di riscossione dei tributi (articolo 34). Da ultimo, si disciplina la copertura finanziaria e l'immediata entrata in vigore del provvedimento (artt. 35 e 36).
Le disposizioni che maggiormente investono i profili comunitari sono contenute negli articoli 7, 9, 12, 13, 14, 15, 24, 26 e 31 del decreto-legge.
L'articolo 7, nel prevedere per il triennio 2009-2011 la facoltà di liquidazione dell'IVA in base ai criteri di esigibilità differita, subordina l'efficacia di tale disposizione alla preventiva autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
L'articolo 9 stabilisce che le risorse non utilizzate per i rimborsi IVA sulle auto aziendali, relativamente agli anni 2008 e 2009, siano destinate a un apposito fondo finalizzato a estinguere i debiti pregressi delle amministrazioni statali. Si tratta delle risorse stanziate a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006 (causa C-228/05) che ha escluso limitazioni alla detraibilità dell'IVA sugli autoveicoli utilizzati nell'attività d'impresa.
In relazione all'articolo 12, riguardante la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali, è utile accennare al fatto che la Commissione europea ha recentemente adottato la comunicazione C(2008)8259 del 5 dicembre 2008, concernente la compatibilità comunitaria delle misure di ricapitalizzazione delle società bancarie.
L'articolo 13 rende applicabili le norme del Testo unico sulla finanza, relative alle difese delle società oggetto di offerta pubblica di acquisto, soltanto ove previste dagli statuti delle società. Le citate disposizioni sono state introdotte dal D.Lgs. 229/2007 in attuazione della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto. L'articolo 12 della stessa direttiva consente, tuttavia, agli Stati membri di rendere opzionale l'applicazione di tali norme da parte delle società interessate.
L'articolo 14 definisce, tra l'altro, una nuova disciplina in materia di assunzione di partecipazioni in istituti di credito da parte di soggetti che svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari. Secondo la relazione

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illustrativa, le nuove norme dovrebbero dare anticipata attuazione alla direttiva 2007/44/CE, che riscrive le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. Specifiche disposizioni sono dettate poi in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (intervenendo sull'articolo 56 del D.Lgs. 270/1999). In particolare, si stabilisce che le operazioni di cessione dei complessi aziendali effettuate dal commissario straordinario, nell'ambito del programma di salvataggio, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono trasferimento di azienda agli effetti dell'articolo 2112 c.c., che regolamenta la prosecuzione dei rapporti di lavoro in capo al cessionario in caso di trasferimento d'azienda. In proposito, va ricordato che l'articolo 5 della direttiva 2001/23/CE, concernente la tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, prevede che le disposizioni volte al mantenimento dei diritti dei lavoratori non si applicano (salvo che gli Stati membri dispongano diversamente) nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o analoga aperta in vista della liquidazione dei beni sotto il controllo di un'autorità pubblica.
L'articolo 15 introduce la facoltà, per le società che applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), di optare per il riallineamento dei valori contabili, con riferimento alle divergenze determinate dall'applicazione di diversi criteri fiscali. I principi contabili internazionali sono regole di redazione del bilancio adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, finalizzate, tra l'altro, ad armonizzare l'informazione finanziaria e a garantire trasparenza e comparabilità dei bilanci. Con successivi regolamenti la Commissione europea ha definito i criteri da applicare per la valutazione delle voci da iscrivere in bilancio (IAS/IFRS). L'applicazione di tali criteri è obbligatoria per alcuni soggetti (società quotate diverse dalle compagnie di assicurazione e società appartenenti a gruppi bancari) ed è opzionale per altri. Il regolamento (CE) n. 1606/2002 è stato attuato con il D.Lgs. 38/2005, che reca disposizioni dirette ad armonizzare l'applicazione dei principi contabili internazionali con la normativa fiscale nazionale in materia di reddito d'impresa. Va tuttavia rilevato che le società che applicano per la prima volta gli IAS determinano dei disallineamenti di valore tra il bilancio chiuso nell'esercizio precedente (redatto sulla base dei principi fiscali italiani) e il bilancio di apertura del primo anno di applicazione degli IAS. Su questo aspetto - oggetto delle disposizioni in esame - il legislatore è già intervenuto con la legge finanziaria per il 2008, che ha stabilito una specifica disciplina fiscale diretta a ridurre i disallineamenti contabili.
L'articolo 24 modifica le procedure per il recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione 2003/193/CE, limitatamente agli aiuti consistenti nell'esenzione dall'imposta sul reddito in favore delle società c.d. ex municipalizzate. Le modifiche sono dirette a rendere più efficace l'azione di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate. Si rinvia poi alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 per la determinazione degli interessi sulle somme da restituire, secondo i criteri di calcolo definiti dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03.
In relazione all'articolo 26, si evidenzia che le risorse stanziate per la stipula della nuova convenzione con la società Tirrenia spa, volta ad assicurare i collegamenti marittimi essenziali, sono subordinate alla verifica della compatibilità con la normativa comunitaria della convenzione stessa da parte della Commissione europea, al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza. La citata Convenzione è attualmente al vaglio della Commissione.
L'articolo 31, intervenendo sul decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 (n. 123-ter della parte terza della Tabella A), dispone, con decorrenza 2009, l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria in luogo dell'aliquota ridotta (10 per cento), sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata nonché alla diffusione radiotelevisiva

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con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte IVA. A tal fine, l'allegato III alla citata direttiva individua le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è ammessa la riduzione dell'aliquota. In particolare, il n. 8) dell'allegato III prevede la possibilità di applicare l'aliquota ridotta alle operazioni relative a «ricezione di servizi radiotelevisivi». A livello nazionale, la tabella A, parte terza, del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 reca l'elenco delle operazioni soggette all'aliquota ridotta. Come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, il testo del n. 123-ter della predetta tabella A «pone problemi di disparità di trattamento relativi a servizi similari». Poiché quindi l'applicazione dell'aliquota ridotta costituisce solo una facoltà attribuita agli Stati membri, la disposizione in esame è volta a rendere omogeneo il trattamento dei dati IVA dei servizi di radiodiffusione, collocandoli tutti tra le operazioni soggette all'aliquota ordinaria. Il medesimo articolo 31 interviene, inoltre, sul D.Lgs. 273/2003 al fine di prorogare al 31 dicembre 2009 il regime transitorio IVA in materia di determinazione del luogo delle prestazioni relative a servizi di radiodiffusione e di televisione e ai servizi resi tramite mezzi elettronici. La norma appare diretta ad adeguare la normativa interna alle proroghe disposte a livello comunitario. La disciplina in materia di territorialità ai fini IVA, contenuta nella direttiva 2006/112/CE, è stata infatti modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE, che ha differito il termine di applicazione del suddetto regime transitorio al 31 dicembre 2009. Il regime transitorio prevede che il luogo delle prestazioni fornite a destinatari stabiliti fuori della Comunità o stabiliti nella Comunità ma fuori del Paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede dell'attività economica o dispone di una stabile organizzazione o, ancora, il luogo di domicilio o residenza abituale.
Con riferimento ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, è opportuno segnalare che il 26 novembre 2008 la Commissione europea ha presentato la comunicazione «Un piano europeo di ripresa economica», indirizzata al Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008. Il Piano prevede un incentivo finanziario di 200 miliardi di euro (1,5 per cento del PIL dell'UE), costituito da risorse aggiuntive pari a 170 miliardi di euro (circa 1,2 per cento del PIL dell'UE), che gli Stati membri dovrebbero stanziare nei bilanci nazionali per il 2009, e da un finanziamento del bilancio dell'UE a favore di azioni immediate pari a 30 miliardi di euro (circa 0,3 per cento del PIL dell'UE). Ad avviso della Commissione, alla luce del patto riveduto, la concomitanza eccezionale di una crisi finanziaria e di una recessione giustifica un'espansione di bilancio coordinata nell'UE, che potrebbe causare in alcuni Stati membri un superamento del valore di riferimento del disavanzo (3 per cento del PIL).
Con riferimento ai pagamenti della pubblica amministrazione oggetto dell'articolo 9 del decreto-legge, il piano europeo di ripresa economica prevede, tra l'altro, che le autorità pubbliche paghino le fatture per le forniture e i servizi entro un mese per alleviare i problemi di liquidità.
Quanto invece alle disposizioni per la riduzione dei costi amministrativi delle imprese di cui all'articolo 16, il piano chiede che l'Unione e gli Stati membri assicurino che l'avvio di un'attività di impresa richieda un massimo di tre giorni e nessun costo e che le formalità per l'assunzione del primo dipendente possano essere espletate tramite un punto di accesso unico.
In ordine alle disposizioni di natura fiscale sui servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 31 del decreto-legge, si rileva che il 7 luglio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che

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modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo alle aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2008)428).
Per quanto riguarda le procedure di contenzioso, si segnala - in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge - che il 31 gennaio 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2006/2456) per non avere dato attuazione alla sentenza della Corte di giustizia 1o giugno 2006 (causa C-207/05). Con la sentenza la Corte aveva constatato che l'Italia non ha adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi dalla decisione della Commissione 2003/193/CE (relativa alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico).

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2008.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, ricorda che è in corso la seduta, in sede consultiva, della V Commissione Bilancio, chiamata ad esprimersi sulla copertiua finanziaria del decreto-legge in esame. Ritiene pertanto opportuno attendere gli esiti di tale esame prima di esprimersi sul provvedimento.

Gianluca PINI, presidente, tenuto conto del fatto che non si può sapere sin d'ora se il testo del decreto-legge subirà modifiche da parte della Commissione di merito e ricordato che l'inizio del suo esame in Aula è già previsto a partire dalla giornata di domani, propone che la XIV Commissione si esprima comunque sul testo originario del provvedimento, salvo poi convocarsi nuovamente ove intervenissero modifiche che appaiono rilevanti per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione medesima.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Enrico FARINONE (PD) richiama l'attenzione dei colleghi sulle disposizioni recate dagli articoli 1-bis - che incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi -e 1-ter - che proroga agevolazioni previdenziali - introdotti nel corso dell'esame del decreto-legge presso il Senato, che giudica particolarmente importanti. Preannuncia quindi il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.30.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 11 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.30.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra.
COM(2008)16.
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Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020.
COM(2008)17.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.
COM(2008)18.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2008.

Gianluca PINI, presidente e relatore, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta di ieri è stata presentata una proposta di parere con condizione e osservazioni.

Il sottosegretario Roberto MENIA ricorda in primo luogo che il Governo italiano, pur sostenendo le proposte di direttive in oggetto, ritiene opportuno - con riferimento al raggiungimento entro il 2020 gli obiettivi di 20 per cento di fonti rinnovabili, 20 per cento di risparmio energetico e 20 per cento riduzione di CO2 - riconsiderare alcuni aspetti di tale impegno, che potrebbero avere un impatto assai pesante sul nostro sistema produttivo, anche tenuto conto della situazione economica nazionale.
Con riferimento al parere formulato dal relatore, si sofferma in particolare sulla condizione posta, che riterrebbe preferibile trasformare in osservazione; si condiziona altrimenti in maniera eccessiva, a suo avviso, la posizione che il Governo sostiene in sede negoziale.

Sandro GOZI (PD) approfitta della presenza del rappresentante del Governo per chiedere alcuni chiarimenti. Si domanda innanzitutto se vi siano ulteriori punti di flessibilità, sui quali il Governo sta negoziando, rispetto a quelli contenuti nella proposta di parere all'esame della Commissione. Chiede inoltre se, rispetto a quanto dichiarato dal Governo all'inizio del negoziato, vi sia ancora la possibilità di un veto sulle proposte, nel caso di mancato accoglimento delle richieste italiane, oppure se, come auspica, si stiano negoziando strumenti di flessibilità.

Nicola FORMICHELLA (PdL) esprime, a nome del gruppo del PdL, un orientamento favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore; giudica tuttavia eccessiva la condizione posta e, anche tenuto conto delle precisazioni avanzate dal rappresentante del Governo, invita il relatore a rivalutarne il contenuto.

Il sottosegretario Roberto MENIA precisa innanzitutto che non vi sono mai state le condizioni per la posizione di un veto da parte dell'Italia, ed invita a distinguere la realtà dei fatti dalle modalità con le quali, talvolta, gli organi di stampa riportano le notizie. Come già accennato, ribadisce che il tema principale in discussione è quello di una valutazione dei costi delle misure prospettate; è su tale impatto che debbono esercitarsi criteri di flessibilità, tenuto conto dei differenti modelli di sviluppo che i diversi Paesi europei hanno avuto e continuano ad avere, e del fatto che una eccessiva rigidità potrebbe recare oneri eccessivo in termini di sviluppo economico.
Giudica complessivamente equilibrata la posizione espressa nella proposta di parere in esame e non ritiene che vi siano ulteriori questioni meritevoli di essere aggiunte; esprime invece perplessità, come già detto, in ordine alla condizione posta, che appare eccessiva, prefigurando una soluzione al negoziato in corso, laddove invece appare preferibile lasciare al Governo gli opportuni margini di flessibilità.

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Luca BELLOTTI (PdL) ricorda che nella seduta di ieri aveva chiesto alcune integrazioni alla proposta di parere, in primo luogo al fine di inserire un richiamo alla necessità dello sviluppo di una cultura del rispetto ambientale. Appare inoltre opportuna una revisione, alla luce dell'andamento più recente dell'economia e dei prezzi dell'energia, della valutazione del fabbisogno energetico, anche per non vincolare il Paese a vincoli connessi a fabbisogni non più reali.

Gianluca PINI, presidente e relatore, osserva innanzitutto come le osservazioni dell'onorevole Bellotti, che pure comprende, appaiono già incluse, anche se con differente formulazione, nella proposta di parere.
In ordine alla condizione posta, ritiene possibile alleggerire la portata della sua formulazione, anche al fine di chiarire le intenzioni del relatore, volte a sottolineare la necessità di una difesa assoluta delle piccole e medie imprese italiane, che già subiscono, rispetto ai Paesi membri dell'Unione europea di ultimo ingresso una concorrenza assai pesante su numerosi versanti, dall'energia alla fiscalità. Se a ciò si aggiunge - per il sistema Paese e, quindi, conseguentemente, anche per le aziende - un carico di oneri connessi allo sviluppo della tutela ambientale in tali Paesi, non si potrà che peggiorare ulteriormente la competitività del nostro sistema produttivo. Si tratta di gesti di generosità eccessiva, che, in questa fase economica, l'Italia non può permettersi.
Per tali motivi ritiene opportuno mantenere sul punto una condizione seppure riformulandola nel senso di prevedere che la Commissione di merito provveda a segnalare al Governo l'iniquità e l'inopportunità di iniziative, quali la creazione di un fondo di solidarietà, specificamente dirette a sostenere il rispetto degli obblighi derivanti dal pacchetto energia clima da parte di paesi membri dell'UE con forti emissioni di carbonio e minore efficienza energetica, a meno che tali iniziative non siano bilanciate con misure a favore dei Paesi, come l'Italia, che hanno già conseguito significativi risultati sotto il profilo dell'efficienza energetica e che sono chiamati a far fronte ad onerosi impegni per il rispetto degli obiettivi indicati nel pacchetto. Osserva che tale formulazione si colloca in linea con quanto detto dal Ministro degli Esteri nel corso dell'audizione sul Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008, svolta alla Camera lo scorso martedì 9 dicembre, poiché lascia al Governo spazi di negoziato ma, nel contempo, vincola l'accettabilità del Fondo di solidarietà ad una contropartita per l'Italia.

Il sottosegretario Roberto MENIA valuta la formulazione proposta dal relatore migliorativa rispetto a quella precedente, ma espungerebbe il riferimento all'iniquità, che anticipa un giudizio di merito su una questione ancora da definire.

Gianluca PINI, presidente e relatore, accoglie la correzione proposta dal rappresentante del Governo.

Isidoro GOTTARDO (PdL) osserva come la posizione del Governo sia manifesta e sia stata enunciata chiaramente, da ultimo nel corso delle Comunicazioni del Governo sul Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre. In quella occasione infatti, il Ministro Frattini ha chiarito che l'Italia è aperta alla possibilità di creare fondi di solidarietà nell'ambito del negoziato in materia di energia e cambiamenti climatici; rileva in proposito come, del resto, la storia dell'Europa sia fondata proprio sul principio della coesione economica e sociale, che dà espressione alla solidarietà tra gli Stati membri e le regioni dell'Unione europea e favorisce lo sviluppo equilibrato del territorio comunitario e la riduzione dei divari strutturali tra le regioni comunitarie. In passato, paesi come l'Italia stessa, la Spagna e la Germania - in occasione della riunificazione - hanno potuto recuperare i loro ritardi proprio grazie ai fondi strutturali. Intende perciò sottolineare che il Popolo delle Libertà condivide i meccanismi europei di solidarietà, che valuta positivamente, anche tenuto

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conto del fatto che l'Italia ne è ancora beneficiaria.
Fatta questa precisazione, manifesta il proprio assenso sulla condizione, come da ultimo riformulata dal relatore, chiedendo tuttavia che sia inserito un inciso, dopo le parole «a meno che», che specifichi «, nell'ambito del negoziato,».

Gianluca PINI, presidente e relatore, accoglie la proposta integrativa avanzata dall'onorevole Gottardo.

Jean Leonard TOUADI (PD) osserva che la discussione in atto all'interno della maggioranza mette in luce una situazione paradossale: in sede europea, infatti, l'Italia ha avuto alleati negoziali soprattutto nei Paesi che orbitavano nella sfera di influenza dell'ex Unione sovietica, mentre oggi ci si oppone alla creazione di un Fondo di solidarietà proprio nei loro confronti. Rileva, più in generale, come occorra operare un cambio di paradigma, collocandosi in una nuova prospettiva, che vede le fonti rinnovabili non solo come un onere, ma come una opportunità di sviluppo; in tal senso appare fortemente criticabile l'ultimo taglio operato dal Governo proprio sulle fonti rinnovabili.

Antonio RAZZI (IdV) sottolinea la posizione favorevole del suo gruppo all'energia derivante da fonti rinnovabili e ricorda che in tale ambito la Spagna e la Germania si pongo all'avanguardia rispetto all'Italia; anche per tale motivo il Governo deve sostenere le piccole e medie imprese ad affrontare tale processo innovativo.

Gianluca PINI, presidente e relatore, con riferimento agli interventi svolti dai colleghi Gottardo e Touadi, precisa che il gruppo della Lega non intende affatto mettere in discussione il principio di coesione; ciò non significa tuttavia che un principio generale debba trovare sempre e comunque applicazione, senza tenere conto del contesto particolare nel quale ci si trova.
Alla luce del dibattito svoltosi, formula, in conclusione, una nuova proposta di parere, con condizione e osservazioni, che accoglie le proposte di riformulazione avanzate nel corso della seduta (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.10.