CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 dicembre 2008
105.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Nunziante CONSIGLIO.

La seduta comincia alle 10.20.

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: attuazione della legge n. 11 del 2005 e prospettive di riforma.
Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e province autonome.
(Svolgimento e conclusione).

Nunziante CONSIGLIO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Monica DONINI, Coordinatrice Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Sandro GOZI (PD) e Nunziante CONSIGLIO, presidente.

Monica DONINI, Coordinatrice Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome, replica ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

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Nunziante CONSIGLIO, presidente, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, approvato dal Senato nella seduta del 26 novembre scorso e diretto a convertire in legge il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. Le nuove disposizioni, oltre ad assicurare il pieno adeguamento della normativa agroalimentare nazionale a quella comunitaria, intervengono, tra l'altro, in materia di investimenti per lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, di agevolazioni fiscali nel campo delle bioenergie, di enti irrigui, di semplificazione amministrativa (con particolare riferimento alla disciplina relativa ai rifiuti agricoli e agroindustriali, alla pesca marittima e alla valutazione ambientale strategica), modificando altresì la disciplina sanzionatoria relativa alla preparazione e al commercio dei mangimi.
Più nel dettaglio, ricorda che l'articolo 1 modifica la normativa sulla detassazione degli investimenti in pubblicità delle imprese agricole e agroalimentari di cui alla legge finanziaria per il 2007, in relazione alle condizioni poste dalla Commissione europea con la decisione C(2008)668 del 13 febbraio 2008.
L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, incrementa di 65 milioni di euro per il 2008 la dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi», al fine di incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni alla produzione e alle strutture.
L'articolo 1-ter, anch'esso introdotto dal Senato, proroga al 31 marzo 2009 le agevolazioni contributive previste dalla legge n. 67/1988, nella misura più favorevole definita dal decreto-legge n. 2/2006, per i datori di lavoro agricoli di territori montani particolarmente svantaggiati e di zone agricole svantaggiate.
L'articolo 2 proroga al 30 giugno 2009 il termine per l'utilizzo, secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente, del contingente di biodiesel soggetto ad accisa agevolata assegnato agli operatori nel 2008.
L'articolo 2-bis attribuisce la qualifica di sottoprodotti alle vinacce e al biogas derivante dalle borlande della distillazione, ove rispettino determinati requisiti, sottraendoli quindi alla disciplina sui rifiuti.
L'articolo 3 contiene diverse disposizioni in materia di enti irrigui, mentre l'articolo 4 provvede alla copertura degli oneri necessari alla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 1994/1999 (programma SFOP). Nel corso dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati introdotti numerosi articoli aggiuntivi.
L'articolo 4-bis differisce il termine per l'adeguamento degli allevamenti degli animali da pelliccia ai nuovi standard di benessere degli animali previsti dal decreto legislativo 146/2001.
L'articolo 4-ter prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, finalizzato a

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semplificare le procedure per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.
L'articolo 4-quater, con alcune novelle al decreto legislativo n. 152/2006 (cosiddetto Codice ambientale), semplifica la normativa per il trasporto di modiche quantità di rifiuti agricoli da parte dei produttori dei rifiuti stessi, ove sia assicurata l'osservanza di determinate prescrizioni.
L'articolo 4-quinquies elimina dal complesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, cui è subordinata la possibilità di esercitare la pesca marittima professionale, la condizione di esercitare la pesca professionale quale attività «esclusiva o prevalente».
L'articolo 4-sexies esenta le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati dall'obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione.
L'articolo 4-septies inserisce i Consorzi di bonifica tra le pubbliche amministrazioni che, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228/2001, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per interventi di sistemazione e manutenzione del territorio e dell'assetto idrogeologico.
L'articolo 4-octies prevede che, al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare gli incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato provveda alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge n. 124/1985.
L'articolo 4-novies esclude dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, che sono redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
L'articolo 4-decies interviene sulle modalità attuative (di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454) in materia di agevolazioni fiscali sulle accise sugli oli minerali utilizzati in agricoltura.
L'articolo 4-undecies stanzia 10 milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare per l'erogazione di risarcimenti per i danni conseguenti alla malattia fungina Peronospora della vite.
L'articolo 4-duodecies interviene sulla composizione dei consigli di amministrazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di Agecontrol Spa e delle società controllate dal dicastero agricolo, riducendo il numero dei consiglieri.
L'articolo 4-terdecies, infine, modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge 281/1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi.
Con riferimento ai profili di competenza della XIV Commissione, le disposizioni che maggiormente investono i profili comunitari sono quelle contenute negli articoli 1, 2-bis, 4, 4-bis e 4-undecies del decreto-legge.
L'articolo 1, come emendato dal Senato, modifica la normativa sulla detassazione degli investimenti in pubblicità delle imprese agricole e agroalimentari contenuta nell'articolo 1, commi 1088-1092, della legge finanziaria per il 2007, in linea con le condizioni poste dalla Commissione europea con la decisione C(2008)668 del 13 febbraio 2008. In particolare, si sostituisce il meccanismo che prevedeva (per tre periodi d'imposta) la detassazione del 25 per cento del reddito di impresa per gli investimenti in pubblicità agroalimentare realizzata all'estero con il nuovo sistema del credito di imposta. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE, alle piccole e medie imprese definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 che producono prodotti agroalimentari non compresi nel citato allegato e ai Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari è riconosciuto per gli anni 2008 e 2009 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti volti alla promozione di prodotti agricoli o agroalimentari di qualità in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE)

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n. 2005/1698. Tale regolamento, che disciplina il sostegno allo sviluppo rurale, prescrive che gli incentivi per gli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare è concesso solo per prodotti destinati al consumo umano rientranti in sistemi alimentari comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, entro importi e ambiti temporali definiti. In conformità alla decisione C(2008)668, il beneficio previsto dal decreto-legge è condizionato al fatto che la promozione non sia riferita a singoli marchi commerciali o a singole imprese. Sono escluse poi dall'agevolazione le grandi imprese che producono beni non compresi nel citato Allegato I, per le quali il credito d'imposta viene riconosciuto solo nei limiti del regime di aiuti cd. de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, applicabile fino al 31 dicembre 2013. Quest'ultimo regolamento statuisce che gli aiuti di importanza minore (dispensati dalla preventiva notifica alla Commissione) concessi a una stessa impresa non debbano superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Conseguentemente, le nuove norme appaiono finalizzate a consentire alle imprese di sostenere i costi ammessi ad incentivo per il 2008 nei termini fissati dalla Commissione europea, evitando la perdita delle risorse finanziarie stanziate per il medesimo anno.
L'articolo 2-bis - come già detto - include nella nozione di sottoprodotto le vinacce esauste e i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico-fisico, qualora destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, nonché il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione. In proposito, la nuova normativa comunitaria (articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, che entrerà in vigore il 12 dicembre 2008 e dovrà essere recepita entro il 12 dicembre 2010) prevede che una sostanza derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerata rifiuto, ma sottoprodotto a determinate condizioni (in particolare, se è certo che la sostanza sarà ulteriormente utilizzata senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, se è prodotta come parte integrante di un processo di produzione e se l'ulteriore utilizzo è legale (ossia la sostanza rispetta tutti i requisiti riguardanti i prodotti e non determina impatti negativi sull'ambiente o la salute umana).
L'articolo 4 reca la copertura degli oneri, valutati in 50 milioni di euro, necessari per la chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo di programmazione 1994/1999 (programma SFOP). Il programma SFOP costituiva - prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1198/2006, che ha istituito il Fondo europeo per la pesca (FEP) - lo strumento di programmazione dell'intervento finanziario dell'Unione europea nel settore della pesca. Le disposizioni in questione, come precisato anche dalla relazione illustrativa, appaiono volte a risolvere un'emergenza di carattere finanziario e gestionale correlata ai tempi e alle procedure contabili nazionali ed europee in materia. In particolare, si tratta di somme da rimborsare agli organi comunitari in relazione alla nota di addebito del 29 agosto 2008 (decisione C(2008)3797 del 23 luglio 2008) - relativa alla cosiddetta misura «Spadare», per un importo complessivo pari a 15.524.012,00 euro - nonché per l'attuazione degli impegni accertati dalla Ragioneria generale dello Stato, relativamente al programma SFOP per il periodo 1994-1999, per un importo stimato in circa 35 milioni di euro. Il tempestivo pagamento di tali somme dovrebbe consentire di chiudere il contenzioso comunitario per il periodo 1994/1999 e di evitare il blocco degli interventi SFOP per il successivo periodo 2000/2006.
L'articolo 4-bis interviene sul decreto legislativo n. 146/2001, differendo al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale si deve procedere all'adeguamento delle gabbie negli allevamenti di animali da pelliccia. Il citato decreto legislativo ha dato attuazione alla direttiva 98/58/CE, la quale

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prescrive, in particolare, che gli animali (anche se legati o trattenuti) devono poter disporre di uno spazio adeguato alle esigenze fisiologiche ed etologiche (allegato, punto 7). L'articolo 2 del decreto legislativo n. 146/2001, nel sancire l'obbligo di adottare misure adeguate a garantire il benessere degli animali per evitare dolore o lesioni inutili, rinvia a un apposito allegato per la puntuale definizione delle modalità di allevamento. Nell'ambito della sezione relativa ai procedimenti di allevamento, il punto 22 dell'allegato detta norme per gli animali da pelliccia (cioè allevati «con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia»), stabilendo misure minime per la superficie e l'altezza delle gabbie, immediatamente applicabili agli allevamenti nuovi o oggetto di ristrutturazione. Per gli allevamenti già esistenti l'adeguamento ai requisiti minimi doveva avvenire entro il 31 dicembre 2001, se le gabbie risultavano particolarmente anguste (superfici inferiori a 1600 cm/q e/o altezza inferiore a 35 cm). Per gli altri allevamenti il termine per l'adeguamento è stato da ultimo stabilito al 31 luglio 2008 e ora differito dal decreto-legge in esame al 31 dicembre 2010. Merita di essere segnalato che in materia è intervenuta anche la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22 giugno 1999 sugli animali da pelliccia. L'Appendice A della citata raccomandazione, relativa alle misure speciali per i visoni, stabilisce quali siano gli spazi minimi di cui debbono disporre gli animali allevati in gabbia, fissando per l'adeguamento il termine del 31 dicembre 2010.
L'articolo 4-undecies stanzia 10 milioni di euro per l'anno 2008 finalizzati all'erogazione dei risarcimenti per i danni conseguenti alla malattia fungina Peronospora della vite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 che disciplina gli aiuti de minimis nel settore della produzione agricola. Il citato regolamento ha innalzato il tetto degli aiuti de minimis nel settore agricolo, ossia degli aiuti inferiori ad una determinata soglia che non sono in grado di causare turbative dei mercati e non sono soggetti all'obbligo di preventiva notifica alla Commissione. Tale tetto è stato portato a 7.500 euro per beneficiario in un periodo di tre anni, per un totale massimo per Stato membro pari allo 0,75 per cento del valore della produzione agricola. Gli Stati membri possono quindi assegnare le citate risorse senza chiedere la preventiva autorizzazione della Commissione. Tale novità è entrata in vigore dal 1o gennaio 2008, ma può anche essere applicata retroattivamente. Secondo gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013, gli indennizzi per danni devono essere versati «il più presto possibile dopo il verificarsi dell'evento calamitoso» e sono destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali, alle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche, alla messa in atto di strumenti di lotta contro le epizoozie e fitopatie e al pagamento di premi assicurativi.
Con riferimento agli atti all'esame delle istituzioni europee, si segnala che il 15 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato il Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di commercializzazione, esigenze di produzione e sistemi di qualità (COM(2008) 641), con il quale ha avviato una consultazione delle parti interessate su come instaurare il quadro politico e normativo più adatto per tutelare e promuovere la qualità dei prodotti agricoli europei. La consultazione terminerà il 31 dicembre 2008. Sulla base dei risultati ottenuti, la Commissione elaborerà una comunicazione, presumibilmente nel maggio 2009, ed eventualmente alcune proposte legislative in materia.
Il 20 novembre 2008, inoltre, il Consiglio dei ministri dell'UE ha raggiunto l'accordo politico sul pacchetto di misure (COM(2008)306/4) volte ad ammodernare, semplificare e snellire la politica agricola comune, nell'ambito della «valutazione dello stato di salute della PAC». I provvedimenti, già esaminati dal Parlamento europeo nell'ambito della procedura di consultazione, verranno adottati senza ulteriore dibattito in una delle prossime sessioni del Consiglio.

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Da ultimo, va ricordato che, in relazione alle disposizioni sui mangimi, la Commissione ha presentato, il 3 marzo 2008, una proposta di regolamento sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (COM(2008)124), unitamente ad una valutazione d'impatto delle misure prospettate. La proposta verrà esaminata dal Parlamento europeo, nell'ambito della procedura di codecisione, presumibilmente nella sessione del 14 gennaio 2009.
Osserva, in conclusione, che il provvedimento in esame appare particolarmente complesso, intervenendo su una molteplicità di settori, e meritevole di adeguato approfondimento, anche al fine di apportare al testo gli opportuni aggiustamenti. Segnala tuttavia come, nell'ambito dell'esame presso la Commissione di merito, stia emergendo l'intenzione della maggioranza di non apportare modifiche al testo, malgrado il notevole numero di proposte emendative presentate. Ritiene che, in tale ipotesi, risulterebbe vanificato non solo il lavoro della XIV Commissione, ma del Parlamento nel suo complesso.

Enrico FARINONE (PD) osserva che tutti i provvedimenti sottoposti all'esame del Parlamento dovrebbero essere modificabili; se il Governo avesse, in questo caso, una diversa intenzione, il gruppo del PD non potrebbe che assumere una posizione nettamente contraria ad una simile procedura.

Luca BELLOTTI (PdL) richiama, a titolo di esempio, le disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto-legge in materia defiscalizzazione del biodiesel. Tenuto conto della bassa incidenza della produzione italiana rispetto alle quantità soggette ad accisa agevolata la misura finirebbe per intervenire soprattutto sull'olio di cocco prodotto nei paesi del sud est asiatico; si tratta, come è evidente, di un intervento che non favorisce l'agricoltura italiana e che meriterebbe, a suo avviso, di essere corretto. Ritiene che, su questioni di tale portata, non si possa chiedere alle Commissioni parlamentari un voto «blindato».

Gianluca PINI, presidente, condivide le osservazioni formulate dal collega Bellotti e ritiene opportuno che, in ogni caso, si svolga sul provvedimento un dibattito approfondito, anche al fine di pervenire alla formulazione di un parere quanto più possibile condiviso.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.