CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 dicembre 2008
105.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, fa presente che il decreto-legge n. 171 del 2008, approvato con diverse modificazioni dal Senato, reca una serie di disposizioni finalizzate al rilancio del settore agroalimentare, andando a disciplinare, in particolare, la normativa vertente sui seguenti aspetti: detassazione degli investimenti in pubblicità delle imprese agricole; utilizzazione del biodiesel ad accisa agevolata; qualificazione dei sottoprodotti agricoli; uso delle biomasse; disciplina di enti irrigui e consorzi di bonifica; interventi di semplificazione procedurale a vantaggio delle imprese agricole ed altri interventi di natura varia. Rileva, peraltro, che in materia di promozione dei prodotti agricoli, si sostituisce il meccanismo che prevedeva la detassazione, per tre periodi d'imposta, del 25 per cento del reddito di impresa per gli investimenti in pubblicità agroalimentare realizzata sui mercati esteri, con quello del credito di imposta, riconosciuto nella misura del 50 per cento e per due periodi d'imposta (2008 e 2009), degli investimenti in attività di promozione di prodotti agricoli o agroalimentari di qualità effettuate in altri Stati membri dell'UE o in Paesi terzi. Fa presente, al riguardo, che viene altresì aggiunta la condizione che la promozione non sia rivolta a singoli marchi commerciali o riferita direttamente a singole imprese e che si escludono dalla agevolazione le grandi imprese del settore, per le quali il credito d'imposta viene riconosciuto solo nei limiti del regime di aiuti considerati de minimis, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 del 2006. Segnala, inoltre, che - a seguito di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, approvato dal Senato - il credito di imposta è esteso anche ai consorzi

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di tutela dei prodotti agroalimentari e dei vini a denominazione protetta o indicazione geografica. Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala, in particolare, le disposizioni recate dall'articolo 1-ter, dal comma 5-ter dell'articolo 3 e dall'articolo 4-octies.
Sottolinea anzitutto che l'articolo 1-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, al primo periodo dispone che, fino al 31 marzo 2009, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, si applicano nelle misure (più favorevoli) stabilite dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2006; il secondo periodo del medesimo articolo reca la copertura finanziaria della disposizione. In proposito, fa presente che si tratta, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 9, della disciplina concernente le agevolazioni contributive per le imprese agricole di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate: più specificamente, tale articolo, così come modificato dall'articolo 11, comma 27, della legge n. 537 del 1993, prevede una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate.
Passando all'articolo 3, comma 5-ter, osserva che esso assegna al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la somma di 1,8 milioni di euro per la prosecuzione nel 2009 del servizio di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione centrale del Ministero, prosecuzione peraltro già autorizzata per il 2008 dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 248 del 2007. Ricorda, infatti, che tale disposizione ha autorizzato il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad utilizzare, nel limite di 2 milioni di euro per il 2008, le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, per la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione centrale del Ministero, al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'amministrazione stessa.
Fa poi presente che l'articolo 4-octies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una disposizione volta a rafforzare la salvaguardia delle aree naturali protette e il contrasto del fenomeno degli incendi. A tal fine, si prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il Corpo forestale dello Stato provveda alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985. Rammenta che viene, altresì, precisato che la disposizione in esame non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In conclusione, ritiene che le disposizioni di più diretto interesse della Commissione possano essere valutate in termini positivi e che esse, pertanto, consentano l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Maria Grazia GATTI (PD), nel preannunziare che il suo gruppo si riserva di svolgere più approfondite considerazioni sul merito del provvedimento nella seduta già fissata per domani, rileva che nel decreto-legge in esame sono previsti - in termini che possono essere giudicati positivi sotto un profilo generale - incentivi fiscali legati ad un meccanismo automatico di riconoscimento a vantaggio di alcune categorie di imprese agricole, nonostante il Ministro dell'economia e delle finanze abbia più volte sostenuto, anche pubblicamente, di voler eliminare tale forma di automatismo in relazione alla possibilità di fruire del credito d'imposta, collegandola invece allo svolgimento di determinate procedure e all'inoltro di richieste formali. Si chiede pertanto se tale specifica scelta, che sembrerebbe maggiormente condivisibile rispetto a quella prospettata dal Ministro, non contraddica tuttavia

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l'orientamento generale espresso di recente dal Governo.

Stefano SAGLIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.
C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola PELINO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VII Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. In linea generale, segnala che il provvedimento mira ad una distribuzione delle risorse stanziate per l'anno 2008 per garantire la qualità del sistema universitario; esso contiene, inoltre, numerose e articolate norme volte a disciplinare le procedure relative ai concorsi di imminente espletamento, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e di valorizzazione del merito. Si prevedono, altresì, immediate risorse aggiuntive per garantire l'esercizio del diritto allo studio, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione. Nel rinviare alla documentazione fornita dagli uffici per quanto attiene al contenuto complessivo del provvedimento, avverte che la relazione si concentrerà sugli ambiti di più stretta competenza della XI Commissione; a tal fine, segnala l'articolo 1, commi 3 e 9, e l'articolo 3-ter, nonché - sia pure in misura meno diretta - l'articolo 1-bis.
In primo luogo, sottolinea che il comma 3 dell'articolo 1 reca disposizioni in materia di turn-over, prevedendo - mediante una apposita novella al primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto legge n. 112 del 2008 - che le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento (prima fissata al 20 per cento) di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente, facendo venir meno il riferimento al numero delle unità cessate nell'anno precedente. Segnala che il comma in esame, inoltre, prevede che ciascuna università destini tale somma, per una quota non inferiore al 60 per cento, all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e, per una quota non superiore al 10 per cento, all'assunzione di professori ordinari. Rileva altresì che tale comma fa salve le assunzioni di ricercatori previste in attuazione del piano straordinario di assunzione di cui all'articolo 1, comma 648, della legge finanziaria per il 2007, nei limiti delle risorse residue previste dal comma 650, prevedendo altresì l'integrazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).
Segnala, poi, il comma 9 dell'articolo 1, che novella l'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 112 del 2008, escludendo gli enti di ricerca dall'obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10 per cento. Si tratta, a suo giudizio, di una misura di particolare interesse, poiché rappresenta un segnale di forte attenzione del Governo e del Parlamento nei confronti di un settore - quello della ricerca - che va opportunamente valorizzato, anche con l'immissione di nuove risorse umane.
Osserva, quindi, che l'articolo 3-ter reca disposizioni volte a legare l'incremento stipendiale biennale dei professori universitari ordinari e associati ad una valutazione dell'attività svolta dagli stessi da parte dell'autorità accademica, che tenga in considerazione le pubblicazioni scientifiche poste in essere nei due anni precedenti. Fa presente che si prevede, peraltro,

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che alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento, rispettivamente, di professori di I e II fascia e di ricercatori, non possano partecipare i professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. Anche in questo caso, ritiene che si tratti di disposizioni molto innovative e di grande interesse, che potrebbero segnare un importante momento di svolta nel percorso di rilancio del settore universitario.
Infine, pur chiarendo che tale disposizione non sembra di stretta competenza della XI Commissione, giudica opportuno segnalare l'articolo 1-bis, che disciplina la chiamata diretta nelle università di studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, nonché di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, nell'ambito del «Programma di rientro dei cervelli», un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane. Osserva, in proposito, che la disposizione, fortemente voluta dal Governo, si muove nel solco delle iniziative finalizzate a contenere il fenomeno meglio conosciuto, negli ultimi anni, con la definizione di «fuga di cervelli», in modo da incoraggiare il rientro in Italia di quelle figure, anche giovani, che possono contribuire al rinnovamento del mondo accademico italiano.
In conclusione, preso atto del contenuto delle norme di interesse della stessa Commissione e ritenuto che vi siano le condizioni per giungere ad un orientamento positivo, formula conseguentemente una proposta di parere favorevole.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) sottolinea l'importanza e la portata innovatrice del provvedimento in discussione, che ritiene possa sciogliere i dubbi emersi in Parlamento e nella società civile circa la reale intenzione del Governo e della maggioranza di introdurre significative tendenze riformatrici in settori delicati, come quelli dell'università e della ricerca. Ritiene che il Governo abbia inteso dare un segnale importante al Paese con l'introduzione di misure volte al rinnovamento della classe docente universitaria, nel tentativo di scardinare un sistema di reclutamento degli insegnanti che privilegia il mantenimento dello status quo e preclude l'accesso ai giovani. Sottolinea in particolare la rilevanza del comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento all'esame, che autorizza le università ad assunzioni di personale nel limite di contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente, precisando che originariamente il decreto-legge n. 112 del 2008 prevedeva una soglia di spesa pari al 20 per cento. Fa notare che anche il comma 9 del medesimo articolo, escludendo gli enti di ricerca dall'obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10 per cento, va nella direzione di un sostanziale arricchimento del settore della ricerca, che non può che essere accolto con favore da tutti i gruppi politici.
In conclusione, ritiene che il provvedimento in esame dimostri inequivocabilmente la volontà del Governo di ridurre gli sprechi esistenti nel mondo dell'università, senza operare tagli indiscriminati, e di investire nel mondo della ricerca, incoraggiando anche il rientro in Italia di giovani studiosi italiani impegnati all'estero in attività di ricerca e di insegnamento.

Maria Anna MADIA (PD), dopo avere fatto presente che il suo gruppo si riserva di svolgere più dettagliate valutazioni di merito nella seduta già prevista per domani, fa notare che l'indirizzo generale seguito dal Governo in materia di lavoro risulta in controtendenza rispetto agli orientamenti emersi in sede comunitaria, che puntano a dare centralità alla durata a tempo indeterminato delle forme contrattuali. Per tali ragioni, pur prendendo atto positivamente della decisione - assunta

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con il provvedimento in esame - di innalzare il limite di spesa per le assunzioni di personale nelle università dal 20 al 50 per cento, fa notare che per effetto delle disposizioni ivi contenute, in particolare al comma 3 dell'articolo 1, una quota di lavoratori a tempo indeterminato pari al 10 per cento verrà sostituita da contrattisti, ovvero da lavoratori assunti con contratto a termine.
Fa notare inoltre che, nonostante si possano cogliere, nel decreto-legge all'esame della Commissione, elementi di miglioramento della situazione dei lavoratori «precari» impiegati negli enti pubblici di ricerca, anche rispetto alla disciplina fortemente lesiva dei diritti di tali lavoratori atipici contenuta nel decreto-legge n. 112 del 2008, vi sono tuttavia attualmente all'esame del Parlamento altri provvedimenti che incidono sulle stesse tematiche del lavoro e sul mondo del precariato, tra cui cita il provvedimento collegato alla manovra finanziaria in tema di lavoro, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato. Prospetta, pertanto, l'assoluta esigenza di adottare un metodo di intervento più organico, che consenta di definire in un'unica sede legislativa il complesso della materia.

Stefano SAGLIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.