CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 dicembre 2008
105.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica dell'Accordo Italia-USA sulla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.
C. 1928 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco BOSI (UdC), relatore, osserva che la Convenzione per la messa al bando delle armi chimiche, firmata a Parigi il 13 gennaio 1993, completa la disciplina internazionale previgente relativa alle armi chimiche, che si limitava a proibirne l'uso in guerra, senza tuttavia inibirne la produzione, lo sviluppo e la detenzione.
In particolare, la Convenzione stabilisce la totale messa al bando delle armi chimiche, da un lato, prevedendo una serie di obblighi per gli Stati aderenti, quale quello di non utilizzare, sviluppare, produrre ed immagazzinare armi chimiche, dall'altro, provvedendo alla creazione dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) dotata di poteri per l'attuazione di un regime di verifiche relative all'effettivo assolvimento di tali obblighi.
Sotto quest'ultimo profilo, la Convenzione stabilisce un duplice sistema di verifiche denominate di routine e «su sfida». Le prime sono attivate ordinariamente a

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prescindere dall'iniziativa degli Stati Parte della Convenzione e riguardano impianti di produzione di determinati precursori chimici ovvero con capacità potenziali di produzione. Le seconde sono attivate su iniziativa di uno Stato Parte della Convenzione, nel caso vi siano fondati sospetti in merito alle attività condotte in un altro Stato Parte, e possono riguardare qualsiasi installazione dello Stato membro anche al di fuori del settore chimico.
L'Accordo in esame, invece, è applicabile alle «ispezioni su sfida» condotte nel territorio italiano o in qualunque altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo dell'Italia in cui impianti utilizzati dagli Stati Uniti si trovino all'interno dell'area ispezionabile e, viceversa, alle ispezioni condotte nel territorio statunitense o sotto la giurisdizione e il controllo degli Stati Uniti in cui impianti utilizzati dall'Italia si trovino all'interno della citata area.
La relazione introduttiva al disegno di legge di ratifica dell'Accordo elenca, tra le altre, come potenzialmente sottoposte alla disciplina dettata dall'Accordo stesso le basi militari di Aviano, Sigonella, Camp Derby (presso Livorno), Bagnoli, nonché le navi militari statunitensi, quando si trovino nelle acque territoriali italiane.
L'Accordo consta di un preambolo e di 11 articoli.
Nel preambolo l'Italia e gli USA riconoscono la coerenza tra gli obblighi derivanti dall'attuazione della Convenzione di Parigi per quanto riguarda le «ispezioni su sfida» e il Memorandum di intesa bilaterale del 1995 sull'uso di installazioni o infrastrutture in territorio italiano da parte delle Forze armate statunitensi.
L'articolo I stabilisce che una serie di termini usati nel prosieguo del testo dell'Accordo ha lo stesso significato che assume nella Convenzione di Parigi del 1993 con alcuni ampliamenti o integrazioni che riguardano le nozioni di «Parte», di «navi o aeromobili di bandiera», di impianto» e di «area ispezionabile».
L'Articolo II definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo.
L'Articolo III è dedicato alle procedure di notifica concernenti lo svolgimento di «ispezioni su sfida» nel territorio di una delle due Parti.
L'Articolo IV contiene le direttive generali relative anzitutto alle attività pre-ispettive.
L'Articolo V riguarda la disciplina delle ispezioni nelle quali l'Italia è designata dall'OPAC quale Stato Parte ispezionato.
L'Articolo VI, che riguarda la disciplina delle ispezioni nelle quali gli Stati Uniti sono designati dall'OPAC quale Stato Parte ispezionato, riporta sostanzialmente a parti invertite quanto previsto dal precedente Articolo V.
L'Articolo VII prevede che le Parti subordineranno a previa reciproca consultazione ogni dichiarazione da rilasciare alla stampa, allo Stato Parte che ha richiesto l'ispezione o ad altri Stati Parte della Convenzione o ad Organi dell'OPAC.
L'Articolo VIII dispone che le informazioni scambiate tra le Parti in base all'Accordo non potranno essere rese pubbliche se non con il consenso della Parte che le ha fornite.
L'Articolo IX prevede consultazioni tra le Parti per la messa a punto di procedure attuative dell'Accordo nonché per la composizione di ogni eventuale controversia al riguardo.
L'Articolo X stabilisce che le Parti potranno altresì concordare in forma scritta emendamenti all'Accordo.
L'Articolo XI, infine, prevede l'entrata in vigore dell'Accordo subordinatamente alla notifica di ciascuna delle Parti sull'avvenuto espletamento delle procedure interne.
In proposito, ricorda che nella XV legislatura l'Accordo in esame fu esaminato dalla Commissione Difesa nella seduta del 12 settembre 2007. Nel corso dell'esame emersero alcuni profili problematici che consistevano nel fatto che la riconducibilità ad uno Stato Parte del territorio su cui veniva condotta l'ispezione su sfida non comportava necessariamente la designazione di tale Stato come «Stato ispezionato». Ciò significava che, nel caso di «ispezioni su sfida»

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condotte sul territorio italiano, l'Italia non necessariamente veniva designata come «Stato ispezionato».
L'Articolo IV, comma 3, dell'Accordo prevede infatti espressamente che, nel caso di navi e di aeromobili di bandiera che rappresentino l'unico oggetto dell'ispezione, la Parte che possiede o gestisce tali navi o aeromobili dovrebbe essere designata quale Stato Parte ispezionato. Non viene tuttavia precisato se oltre a tale fattispecie ve ne siano delle ulteriori in cui lo Stato ispezionato non coincida con lo Stato sul cui territorio avviene l'ispezione e sulla base di quali criteri tali fattispecie possano essere concretamente individuate.
Inoltre, si rilevava che la designazione dello Stato ispezionato non sembrava essere affidata integralmente all'OPAC. Infatti, ai sensi dell'Articolo IV, comma 1, dell'Accordo, qualora entrambe le Parti concordino che sia l'altra parte a rispondere correttamente alla definizione di Stato ispezionato, le Parti stesse informeranno il Direttore Generale e il Consiglio Esecutivo dell'OPAC in merito alla loro richiesta di designare quale Stato Parte ispezionato la Parte più appropriata, senza che tuttavia sia disciplinata l'ipotesi in cui permanga una diversità di orientamento tra l'OPAC, da un lato, e l'Italia e gli Stati Uniti, dall'altro.
Si sottolineava come tale aspetto fosse di particolare rilievo dal momento che la designazione di uno Stato Parte come Stato ispezionato risulta ricca di implicazioni sotto il profilo dei poteri e delle responsabilità attribuibili a ciascuno Stato nel corso dell'ispezione. Basti pensare, ad esempio, che lo Stato Parte ispezionato ha la facoltà di limitare l'accesso dell'osservatore ai propri impianti indipendentemente dall'accesso accordato dall'altra Parte agli impianti di sua proprietà (Articolo IV, comma 5) e che l'Italia si riserva di rifiutare l'accesso alla squadra ispettiva fintantoché non sia designata come Stato Parte ispezionato, fermo restando che, nei casi in cui non eserciterà tale diritto, si adopererà per favorire l'ispezione (Articolo IV, comma 2).
Tali profili problematici, pur essendo ritenuti fondati dal rappresentante del Governo, al tempo stesso furono ritenuti da quest'ultimo di non facile soluzione, in quanto, in mancanza di una prassi internazionale di riferimento, essi potevano considerarsi di carattere teorico.
La Commissione Difesa, quindi non espresse il suo parere, rinviando alla Commissione di merito il compito di svolgere un approfondimento sui profili dianzi segnalati. Tali approfondimenti però non vennero ultimati dalla Commissione Esteri a causa della conclusione anticipata della legislatura.
In merito alla questione riguardante la presenza di ulteriori fattispecie, oltre quella indicata all'articolo 4, comma 3, nelle quali lo Stato ispezionato non coincide con lo Stato sul cui territorio avviene l'ispezione, osserva che l'unico caso in cui può verificarsi questa ipotesi di non coincidenza quella descritta dalla predetta disposizione che riguarda il caso di ispezioni di navi o aeromobili di bandiera, in cui lo Stato ispezionato è quello che ha la giurisdizione sulle navi e/o gli aeromobili stessi.
Riguardo invece alla mancata disciplina dell'ipotesi in cui vi sia diversità di orientamento tra l'OPAC, da un lato, e l'Italia e gli Stati Uniti, dall'altro, ritiene che si tratti di un'ipotesi in astratto configurabile, per la cui soluzione, tuttavia, salvo gli ulteriori approfondimenti che l'esperienza applicativa potrà consentire in relazione a casi specifici, l'Accordo prevede meccanismi che consentono, anche nel caso di ispezione ad impianti e aree in situazioni complesse, la possibilità di identificare con sufficiente intelligibilità le finalità e i siti da ispezionare, e, quindi, lo Stato ispezionato (Articolo II, commi 1 e 2, e l'articolo V, lettera B, comma 1), le idonee procedure di consultazione e collaborazione (Articolo IV, lettera D e Articolo V, lettere A e B) nonché i margini di tempo per l'avvio delle ispezioni (Articolo V, lettera C, comma 2). Ritiene che, poiché è compito dell'OPAC agevolare la condotta delle ispezioni, un eventuale irrigidimento della citata Organizzazione su questioni procedurali,

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sia altamente improbabile ed estraneo al «modus operandi» dell'Organizzazione stessa.
Infine, osserva che quello all'esame è un Accordo bilaterale destinato a disciplinare le attività di cooperazione tra i due Stati ai fini dell'attuazione della Convenzione internazionale e, pertanto, esso non può incidere sui contenuti della Convenzione stessa concernenti l'identificazione dello Stato ispezionato.
Tutto ciò considerato, formula, pertanto una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda con le valutazioni espresse dal relatore, con particolare riguardo ai profili problematici che erano rimasti aperti nella scorsa legislatura.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan.
C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, osserva che l'Accordo di partenariato e cooperazione concluso a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la ex Repubblica sovietica del Tagikistan, dall'altro, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti «misti», in quanto contiene disposizioni che, interessando anche gli aspetti più propriamente politici, comporta la necessità della ratifica da parte del Parlamento.
L'Accordo in esame mira a fornire una cornice entro cui dovranno svilupparsi le relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti e - come chiarisce il suo preambolo - rientra tra gli strumenti di sostegno alla transizione del Tagikistan verso la democrazia e l'economia di mercato e ha come condizione il pieno rispetto dei diritti umani.
L'Accordo consta di 101 articoli, suddivisi in 11 Titoli, 4 Allegati e un Protocollo sulla mutua assistenza doganale.
Il Titolo I, recando i principi generali dell'Accordo, identifica innanzitutto gli obiettivi del partenariato, che consistono nel fornire un contesto per lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti, nel promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche e nel gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria e culturale. Tale titolo contiene, inoltre, un forte richiamo al rispetto dei principi definiti nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa.
Il Titolo II detta disposizioni in materia di dialogo politico, disciplinando l'istituzionalizzazione di tale dialogo tra le Comunità europee e il Tagikistan, anche attraverso la previsione di riunioni, sia ai massimi livelli, sia a livelli burocratici e diplomatici.
Il Titolo III, nel dettare la disciplina in materia di scambi di merci, prevede, tra l'altro, che le parti si concedano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti i settori.
Il Titolo IV disciplina le attività commerciali e gli investimenti, sulla base del principio di non discriminazione in relazione alla nazionalità, per quanto riguarda condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento.
Il Titolo V, nel dettare disposizioni in materia di cooperazione legislativa, contiene il riconoscimento dell'importanza che le Parti attribuiscono al ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica di Tagikistan a quella comunitaria.
Il Titolo VI contiene disposizioni in materia di cooperazione socio-economica,

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al fine di favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonché lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Tagikistan, rafforzando i vincoli economici a vantaggio delle Parti.
Il Titolo VII detta la disciplina in materia di cooperazione per la democrazia e il rispetto dei diritti umani, prevedendo la collaborazione delle Parti in merito alle questioni connesse all'insediamento o al potenziamento delle istituzioni democratiche nonché alla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Il Titolo VIII detta disposizioni sulla cooperazione per la prevenzione delle attività illegali e dell'immigrazione clandestina, ribadendo l'importanza che le Parti annettono alla gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori, organizzando un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi quelli della immigrazione clandestina, la tratta degli esseri umani, nonché l'integrazione di tale problematica nelle strategie nazionali di sviluppo socio-economico dei paesi di origine dei migranti.
Il Titolo IX disciplina la cooperazione nel campo culturale, impegnando le Parti a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale.
Il Titolo X contiene disposizioni in materia di cooperazione finanziaria.
Il Titolo XI prevede un articolato apparato istituzionale finalizzato alla corretta applicazione e allo sviluppo dell'Accordo. La durata dell'Accordo è prevista in dieci anni e lo stesso potrà essere rinnovato automaticamente di anno in anno, salvo denuncia scritta di una delle Parti sei mesi prima della scadenza. Dal momento dell'entrata in vigore, il presente Accordo sostituirà quello tra la CE e l'URSS sugli scambi e la cooperazione economica e commerciale del 18 dicembre 1989, con riguardo ai soli rapporti tra l'Unione europea e il Tagikistan.
Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, segnala l'articolo 4 che, nell'ambito del dialogo politico di cui al Titolo II, sottolinea come le Parti ritengano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. In particolare, le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione di tali armi e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul riarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono, inoltre, di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle predette armi e dei relativi vettori, mediante l'adozione di misure per la firma e la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione a questi nonché per la loro piena attuazione e per la creazione di un efficace sistema di controlli nazionali all'esportazione, compreso un controllo sull'impiego finale delle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
In conclusione, poiché ritiene che l'Accordo in esame sia pienamente condivisibile per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Difesa, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel concordare con la proposta di parere favorevole del relatore, auspica una rapida conclusione dell'iter legislativo relativo al provvedimento in oggetto.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

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DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.
C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Riccardo MAZZONI (PdL), relatore, osserva che il citato decreto-legge, come modificato dal Senato, è composto da 10 articoli.
L'articolo 1 reca disposizioni per il reclutamento nelle università e negli enti di ricerca, prevedendo, tra l'altro, un generale allentamento dei vincoli in materia di turn-over e particolari limitazioni alle assunzioni per le sole università che superino determinati limiti di spesa stabiliti per legge.
L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, detta disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università, prevedendo che le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possano procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi che presentino determinati requisiti professionali.
L'articolo 2 introduce misure per la qualità del sistema universitario prevedendo che, a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo di finanziamento ordinario delle università e del fondo straordinario istituito dalla legge finanziaria 2008 - quota destinata ad incrementarsi progressivamente negli anni successivi - sia ripartita fra le università in base a determinati parametri qualitativi.
L'articolo 3 reca disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli, prevedendo misure di agevolazione economica finalizzate a garantire il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli, quali ad esempio la concessione di borse di studio.
L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, istituisce l'anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascuno l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte.
L'articolo 3-ter, introdotto dal Senato, reca disposizioni sulla valutazione dell'attività di ricerca volte a legare l'incremento stipendiale dei professori universitari ordinari e associati ad una valutazione dell'attività svolta dagli stessi da parte dell'autorità accademica.
L'articolo 3-quater, introdotto dal Senato, disciplina la pubblicità delle attività di ricerca delle università, prevedendo, in particolare, l'obbligo di pubblicità delle predette attività.
L'articolo 3-quinquies, introdotto dal Senato, reca disposizioni sulla definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, prevedendo, in particolare, che con decreti ministeriali siano determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali le istituzioni, nella loro autonomia, individueranno gli insegnamenti da attivare.
Gli articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.
Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, segnala l'articolo 4 che, nel disciplinare la copertura finanziaria, prevede che agli oneri derivanti dall'allentamento dei vincoli in materia di turn-over di cui all'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro nel 2009, a 71 milioni di euro per il 2010 e a 141 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provveda mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. In particolare, per quanto concerne il Ministero della difesa le riduzioni disposte ammontano a 1,5 milioni di euro per il 2009, a 4,08 milioni di euro per il 2010 e 8,1 milioni di euro a decorrere dal 2011. Si segnala altresì che quota parte delle predette riduzioni riguarda spese predeterminate per legge per un ammontare pari a 437 mila euro per il 2009, a 383 mila euro per il 2010 e a 844 mila

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euro a decorrere dal 2011. In proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca quali siano le spese predeterminate per legge oggetto di riduzione.
In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso della discussione.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA dichiara che il Ministero della difesa non è al momento in condizione di poter precisare quali siano le spese predeterminate per legge oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, in quanto l'individuazione dei citati stanziamenti verrà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di attuazione del provvedimento. Sottolinea, tuttavia, come le riduzioni lineari disposte a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa non abbiano ad oggetto le spese di esercizio.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) giudica paradossale il fatto che il presente decreto-legge, che reca disposizioni in materia di università, trovi copertura finanziaria anche a valere sulle risorse dello stato di previsione del Ministero della difesa e che, recentemente, il decreto-legge n. 147 del 2008, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, sia stato parzialmente coperto a valere sulle risorse destinate al Ministero dell'università e della ricerca e al Ministero della pubblica istruzione.
Ciò premesso, ritiene necessario che il Governo chiarisca, in primo luogo, quali effetti determinino i tagli a carico del Ministero della difesa, posto che essi si aggiungono alle sensibili misure di definanziamento già disposte recentemente, in occasione dell'adozione di provvedimenti di contenimento della spesa, e, in secondo luogo, se i citati tagli incidano sui cosiddetti «consumi intermedi».

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA ribadisce che i tagli lineari disposti dall'articolo 4, comma 1, non incidono sulle spese di esercizio del Mistero della difesa.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nel concordare con le valutazioni del relatore, sottolinea negativamente il fatto che la copertura finanziaria disposta a carico del Ministero della difesa derivi dall'esigenza di far fronte agli oneri conseguenti all'allentamento dei vincoli in materia di turn- over per il personale delle università. A suo avviso, infatti, ciò comporta una doppia penalizzazione per il Ministero della difesa che, in occasione dell'adozione del decreto-legge n. 112 del 2008, aveva dovuto invece sopportare un irrigidimento dei citati vincoli. Ritiene difatti che le stesse motivate ragioni che inducono ad una stabilizzazione dei precari nel Comparto Università dovrebbero indurre all'adozione di analoghe misure anche nel Comparto Difesa e Sicurezza, con un conseguente allentamento per quest'ultimo dei vincoli in materia di turn-over.

Francesco BOSI (UdC) si associa alle considerazioni svolte dal presidente Cirielli.

Riccardo MAZZONI (PdL), relatore, nell'associarsi ai rilievi formulati dal presidente Cirielli in materia di turn-over nelle Università e nel Comparto Difesa e Sicurezza, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato).

Salvatore CICU (PdL), nell'associarsi alle osservazioni del presidente Cirielli, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), pur esprimendo apprezzamento per la relazione svolta dal relatore e per i rilievi formulati dal presidente Cirielli in materia di turn-over, tuttavia, anche a nome del

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suo gruppo, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore che, a suo avviso, non risponde ai dubbi emersi nel corso del dibattito, che, peraltro, non sono stati dipanati dal rappresentante del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.
C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.