CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 dicembre 2008
104.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 4 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Franco STRADELLA.

La seduta comincia alle 9.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).

Lino DUILIO, relatore, evidenzia che il provvedimento giunge all'esame del Comitato dopo aver subito profonde modifiche durante l'iter di conversione al Senato, ove sono stati aggiunti ben quindici articoli al testo originario, che era composto di soli quattro articoli oltre quello che ne dispone l'immediata entrata in vigore. Ne è derivato un contenuto complesso e, per alcuni versi, non privo di fattori di criticità rinvenibili sia nelle disposizioni sostanziali, sia in talune disposizioni volte alla copertura degli oneri finanziari, sia infine, in quelle che dispongono mere proroghe di termini riferiti a scadenze varie, dalle agevolazioni finanziare e contributive fino a quelle concernenti prescrizioni per gli allevamenti di animali da pelliccia.
Di tali aspetti problematici ha inteso dar conto nella proposta di parere che procede ad illustrare.

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1961 e rilevato che:
esso, in conseguenza dei quindici nuovi articoli introdotti al Senato e delle ulteriori modifiche apportate ai cinque articoli originari, presenta un contenuto complesso, che ha la finalità prevalente di sostenere e rilanciare il sistema agroalimentare mediante agevolazioni fiscali (articoli 1 e 2), interventi a favore degli enti irrigui (articolo 3) e la destinazione di risorse a copertura degli oneri per interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di pesca e acquacoltura (articolo 4); il Senato ha ampliato tale ambito normativo originario con ulteriori previsioni che, pur afferenti il medesimo settore economico, prevedono interventi vari di finanziamento per gli agricoltori (articoli 1-bis e 4-undecies), proroghe di termini relativi ad agevolazioni fiscali e contributive (articoli 1-ter e 4-decies) e di un termine relativo all'attività di allevamento

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degli animali da pelliccia (articolo 4-bis), nonché misure volte a semplificare le procedure di smaltimento di materiali residui (articolo 2-bis), di trasporto di modiche quantità di rifiuti agricoli (articolo 4-quater) e di rilascio di concessioni ed autorizzazioni in materia di acquacoltura e pesca (articoli 4-ter, 4-quinquies e 4-sexies); altre disposizioni, introdotte al Senato, assumono invece un prevalente carattere organizzativo che non appare immediatamente connesso con la finalità del provvedimento: l'articolo 4-septies riguarda i consorzi di bonifica, l'articolo 4-octies concerne la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, l'articolo 4-novies, sottrae i piani di gestione forestale alla valutazione ambientale strategica (VAS), l'articolo 4-duodecies riduce i membri dei consigli di amministrazione di alcuni organismi (AGEA, AGECONTROL S.p.a. e le società controllate dal dicastero agricolo); infine, l'articolo 4-terdecies modifica la disciplina sanzionatoria in tema di preparazione e commercio dei mangimi;
nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in gran parte oggetto di modifiche non testuali (ad esempio, all'articolo 3, commi 1 e 5-bis, ed all'articolo 4-bis); peraltro l'articolo 2-bis, ai commi 1 e 2, e l'articolo 3, comma 5-bis, intervengono implicitamente sul campo di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività;
esso incide, all'articolo 4-decies, in modo non testuale su un termine fissato da una fonte normativa di rango subordinato, circostanza non conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001); peraltro, anche l'articolo 4-duodecies, nel ridurre il numero dei membri del consiglio di amministrazione di AGECONTROL S.p.a. statutariamente fissato, incide direttamente su una fonte non avente rango primario, senza prevedere alcun meccanismo volto a consentire un autonomo adeguamento del proprio statuto da parte della società interessata, cui dovrebbe comunque seguire l'approvazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); inoltre, l'articolo 4-ter autorizza l'adozione di un decreto ministeriale in una materia (quella delle procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura) che appare involgere anche l'area di competenza normativa delle regioni;
nel prorogare o differire termini in scadenza (articoli 1-ter, 2, 3, comma 3-bis, 4-bis) il provvedimento interviene anche a prorogare fino al 31 marzo 2010 un termine per l'adozione di regolamenti di delegificazione che non è di immediata scadenza, essendo fissato al 31 marzo 2009 (articolo 3, comma 3-bis);
esso contiene, all'articolo 4-quater, una rubrica la cui formulazione non risulta rispondente al testo della disposizione che, per quanto concerne la lettera b) del comma 1, non sembra riferirsi alle sole imprese agricole ma appare invece avere portata più generale; inoltre, ai commi 2 e 3 dell'articolo 4-terdecies, utilizza la clausola "salvo che il fatto costituisca più grave reato" che dovrebbe essere sostituita dalla più corretta locuzione "salvo che il fatto costituisca reato"; analogamente, l'articolo 4-undecies rinvia erroneamente ad una "autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12" della legge n. 910 del 1966, mentre sarebbe più corretto fare riferimento al fondo ivi istituito ("Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola");
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

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ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
si sopprima l'articolo 4-decies - che ridefinisce un termine già disciplinato dall'articolo 2, comma 11, del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 454 del 2001 - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
si proceda a coordinare le previsioni contenute, rispettivamente, nel secondo periodo dell'articolo 1-ter e nell'articolo 3, comma 5-ter - entrambe volte ad utilizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 289, della legge finanziaria 2007, pari a complessivi 10 milioni di euro - atteso che la prima delle due disposizioni in oggetto già esaurisce l'intero importo delle suddette risorse.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
dovrebbe valutarsi l'opportunità, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante "norme in materia ambientale" (cosiddetto codice ambientale), di riformulare in termini di novella le seguenti disposizioni, che incidono su di esso in modo non testuale:
a) l'articolo 2-bis, che sottrae all'applicazione della normativa sui rifiuti talune sostanze che residuano dai processi produttivi di distillazione, richiamando per esse la disciplina dell'allegato X alla parte quinta del richiamato decreto legislativo n. 152;
b) l'articolo 3, comma 5-bis, volto ad estendere la disciplina delle attività di realizzazione e gestione di impianti irrigui da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui (di cui al comma 1 dell'articolo 166 del decreto n. 152) anche alle società parzialmente partecipate dai medesimi consorzi ed enti;
all'articolo 4-bis - ove si interviene nuovamente sul termine (di cui al punto 22 dell'allegato al decreto legislativo n. 146 del 2001) relativo all'adeguamento delle gabbie per allevamento di animali da pelliccia, gia prorogato al 31 luglio 2008 ed adesso differito al 31 dicembre 2010 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare in che termini la presente proroga (concernente le gabbie) si coordini con la scadenza del termine previsto al successivo capoverso del medesimo punto 22 (termine mai prorogato e dunque ormai scaduto dal 1o gennaio 2008), a decorrere dal quale scatta l'obbligo secondo cui l'allevamento "deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti";
all'articolo 4-ter - ove si demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, il compito di stabilire "disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura" - dovrebbe valutarsi l'idoneità dello strumento normativo ivi previsto in relazione alla finalità di semplificare le suddette procedure, anche alla luce di quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 (il cui articolo 96, comma 11, recita: "le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche") e dal decreto legislativo n. 112 del 1998, i cui articoli 89, comma 1, lettere e), f) ed i), e 105, comma 2, lettera l) hanno trasferito alle regioni la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica,

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e la competenza in materia di concessioni afferenti a superfici lacuali, aree fluviali ed al demanio marittimo;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 4-quater, comma 1, lettera b) - che novella il già richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di semplificare la normativa per il trasporto di modiche quantità di rifiuti - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare se, in coerenza con quanto indicato nella rubrica e nella lettera a) del medesimo comma, la disposizione riguardi i soli rifiuti agricoli trasportati dai produttori dei rifiuti stessi, in quanto la sua collocazione nell'articolo 212, comma 8, del decreto n. 152, non farebbe emergere alcuna limitazione all'ambito di applicazione della disposizione;
all'articolo 4-sexies - secondo cui "ai sensi del regolamento sanitario internazionale, di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 106, le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati sono esenti dall'obbligo di munirsi di certificazione relativa all'avvenuta derattizzazione o di esenzione dalla stessa comprese quelle di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione aggiornando il riferimento normativo interno, atteso che risulta intervenuto un nuovo regolamento sanitario internazionale, entrato in vigore in Italia il 15 giugno 2007;
all'articolo 4-octies - volto a prevedere che entro sessanta giorni il Corpo forestale dello Stato provveda "alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la portata normativa della disposizione in esame, esplicitandone gli eventuali effetti, tra i quali potrebbe esservi quello, desumibile dalla formulazione della rubrica, di prevedere espressamente la possibilità di utilizzare il personale in oggetto, oltre che nella salvaguardia delle aree naturali, anche per compiti di "contrasto agli incendi boschivi"; dovrebbe, in ogni caso, valutarsi il rapporto di tale disposizione con la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato che, trattando in generale il tema dell'organizzazione del Corpo stesso, prevede, in particolare, che "l'organizzazione, l'attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale" (articolo 3, comma 6);
all'articolo 4-terdecies, comma 3, capoverso Art. 22 - che novella la normativa sanzionatoria prevista dall'articolo 22 della legge n. 281 del 1963, modificando i commi 1, 2 e 3, in tema di preparazione e commercio dei mangimi, prevedendo al comma 4, che "le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano altresì all'allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la normativa, con particolare riguardo alla definizione delle condotte dell'allevatore suscettibili di sanzione, atteso che le fattispecie descritte ai richiamati commi 2 e 3 non appaiono riferibili all'allevatore in quanto tale.».

Dopo che gli onorevoli Doris LO MORO e Roberto ZACCARIA hanno manifestato apprezzamento per l'approfondita analisi svolta dal relatore, dichiarando di condividere i contenuti della relazione, il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.35.