CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 dicembre 2008
104.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.
C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro PAGANO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il parere alle Commissioni Ambiente e Trasporti sul disegno di legge C. 1936, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2008, recante misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.
L'articolo 1 del decreto-legge, che interessa i costruttori che operano nel settore dei lavori pubblici, reca nuove disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi di quei materiali da costruzione che hanno subito rilevanti aumenti nel corso del 2008, al fine di riequilibrare i rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese appaltatrici modificatisi in seguito al rilevante aumento del costo di alcuni materiali, nonché per evitare un eventuale blocco nella realizzazione di quelle infrastrutture di particolare rilevanza per lo sviluppo del Paese.
In tale ambito il comma 1 prevede, in deroga alla disciplina recata dall'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilevi - entro il 31 gennaio 2009 - con proprio decreto, le variazioni percentuali

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su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento del prezzo dei materiali più significativi impiegati nella costruzione dell'opera, per i quali si fa luogo, ai sensi del comma 2, alle relative compensazioni in diminuzione o in aumento, nei limiti delle risorse indicate dai commi 8, 9 e 10.
In base al comma 3, la compensazione è determinata - secondo le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato - applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
Il comma 4 indica le modalità per avanzare l'istanza di compensazione, sia per le variazioni in aumento, sia per le variazioni in diminuzione, mentre il comma 5 specifica che per le variazioni in aumento, qualora il collaudatore o il responsabile del procedimento abbiano accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, la compensazione è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento.
Il comma 6 esclude l'applicabilità della disciplina di compensazione per i materiali da costruzione oggetto di pagamento mediante il meccanismo dell'anticipazione previsto dall'articolo 133, comma 1-bis, mentre il comma 7 chiarisce che per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, continua ad applicarsi la normativa sulla compensazione di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5.
I commi 8, 9 e 10 individuano le fonti di finanziamento delle maggiori spese derivanti dalle predette compensazioni.
Il comma 10-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una norma interpretativa ai fini della applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici. In particolare, esso sembra escludere dagli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico soggetti all'applicazione del Codice le fondazioni e gli ex enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in associazioni o in fondazioni, a condizione che essi non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. Sono comunque fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture.
Il comma 11 istituisce, per le finalità di cui al comma precedente, un apposito Fondo per l'adeguamento prezzi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2009, al quale si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009. La disposizione incrementa inoltre il fondo per il contenimento della spesa sanitaria e le regolazioni contabili con le autonomie locali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 in misura pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. L'accesso al Fondo è disciplinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale dovrà garantire parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalità nell'assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, novella il comma 1020 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) relativo al canone annuo a carico degli enti concessionari ANAS, al fine di prevedere che la destinazione di una quota del predetto canone, pari al 42 per cento, alle attività di vigilanza e controllo sui concessionari svolte dall'ANAS, avvenga prioritariamente e fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie.

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L'articolo 1-ter, anch'esso introdotto dal Senato, differisce ulteriormente, dal 31 dicembre 2008 al 30 marzo 2009, il termine, stabilito dall'articolo 15 del decreto-legge n. 248 del 2007, a partire dal quale decorre il divieto di devoluzione ad arbitri o a collegi arbitrali delle controversie relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, previsto dall'articolo 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007).
L'articolo 2, comma 1, definisce le modalità procedurali, la tempistica e la copertura finanziaria di una serie di interventi volti a fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, al fine di consentire il mantenimento dei livelli di competitività, previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008. La definizione nel dettaglio delle misure di sostegno è rimessa ad appositi decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Il comma 2 abroga espressamente il comma 3 del citato articolo 9 del decreto-legge n. 112, il quale risulta superato dalle innovazioni apportate dal comma 1.
Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unità, limitatamente ad un importo massimo di spesa fino ad euro 100.000 per il 2008 e di un importo massimo di spesa a regime di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009.
Il comma 2-ter, introdotto anch'esso durante l'esame al Senato, prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano stabiliti i criteri per la fissazione di un contributo che i soggetti «produttori e utilizzatori» di prodotti tutelati da denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) dovranno versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni, all'atto in cui vengono immessi nel sistema di controllo.
Il comma 2-quater modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 185 del 2000, estendendo a tutto il territorio nazionale i benefici (consistenti sostanzialmente in contributi a fondo perduto, mutui agevolati, assistenza tecnica per la realizzazione degli investimenti) disposti in caso di assunzione da parte di un giovane agricoltore della conduzione di azienda agricola, nel contempo modificando le condizioni d'accesso, al fine di ampliare la platea dei soggetti beneficiari.
L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, disciplina il trasporto di veicoli da parte di altri veicoli, provvisti del foglio di via e della targa provvisoria. In particolare, la disposizione introduce due distinte fattispecie di trasporto: la prima, disciplinata dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 99 del Codice della strada, riguarda le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, alle quali viene permesso, a fini di esportazione, di trasportare, sino ai transiti di confine, veicoli nuovi di fabbrica utilizzando, direttamente o avvalendosi di altri soggetti a ciò abilitati, veicoli nuovi di categoria N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote) o O (rimorchi, compresi i semirimorchi), muniti del foglio di via e della targa provvisoria.
La seconda fattispecie, contenuta nel nuovo comma 1-ter del citato articolo 99, si riferisce ai veicoli di categoria N o O, muniti del foglio di via e della targa provvisoria, che trasportano altri veicoli o loro parti, tutti destinati a partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati. In questa ipotesi non è richiesto che i veicoli siano nuovi.
L'articolo 2-ter dispone - al fine di garantire la continuità nella erogazione del servizio di trasporto in regime di concessione

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- la soppressione della norma, contenuta nell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, che abrogava la legge n. 14 del 1965, recante la disciplina delle cosiddette «assuntorie» nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione: si intende per assuntoria la stazione ferroviaria gestita da un soggetto (detto, appunto, assuntore), sulla base di un accordo concluso con la società concessionaria. Pertanto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge n. 162, la predetta legge n. 14 del 1965 tornerà ad esplicare i suoi effetti sugli atti e rapporti ancora pendenti a quel momento.
L'articolo 2-quater, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, sopprime, espungendole dal testo del decreto legislativo n. 284 del 2005, le Sezioni regionali della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e ai Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, i quali costituiscono le articolazioni periferiche rispettivamente della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.
L'articolo 2-quinquies sopprime l'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale precisa che per i contratti di autotrasporto di cose stipulati in forma scritta, l'azione giudiziaria intrapresa dal vettore nei confronti del mittente per il recupero della parte del corrispettivo diversa da quella corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore stesso per l'esecuzione del trasporto si prescrive in un anno dalla conclusione della prestazione. Tale norma viene soppressa in quanto considerata superflua, dal momento che l'articolo 2951 del codice civile già prevede, in via generale, che i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno.
L'articolo 3, comma 1, autorizza in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per le opere connesse al «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del G8, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) già destinate alla regione Sardegna da pregresse delibere CIPE.
Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala in particolare i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3, i quali consentono di definire la posizione dei soggetti che hanno beneficiato della sospensioni dei termini dei versamenti tributari e previdenziali nelle regioni Marche e Umbria colpite da eventi sismici nel 1997, previste dall'articolo 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2008.
Ricorda a tale proposito che l'articolo 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 ha previsto la possibilità, per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi di definire la propria posizione corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo al netto dei versamenti già eseguiti e nella misura e con le modalità che dovranno essere stabilite, nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, con DPCM (a tutt'oggi non ancora emanato), su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2008 ha disposto anche la restituzione del 40 per cento dei versamenti fiscali e tributari sospesi nelle due regioni, senza aggravi di sanzioni o interessi, mediante una rateizzazione operante in dieci anni, autorizzando, a tal fine, un'ulteriore spesa di 17,82 milioni di euro per il 2008, 51,73 per il 2009 e 39,51 per il 2010.
In base al comma 2, i soggetti interessati dovranno corrispondere il 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni indicate nelle norme a cui è fatto rinvio, al netto dei versamenti già eseguiti. Gli adempimenti dovranno essere corrisposti in 120 rate mensili di pari importo, vale a dire mediante una rateizzazione operante in dieci anni, da versare

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entro il giorno 16 di ciascun mese e a decorrere dal giugno 2009. Tali agevolazioni comporteranno un onere quantificato in 15 milioni per il 2008 e in 3 milioni per il 2009, a cui si provvederà mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per il 2008 e di 9 milioni per il 2009.
Inoltre, l'ultimo periodo del comma 2 utilizza la suddetta riduzione delle risorse del FAS per incrementare di 15 milioni di euro per il 2009, 18 milioni per il 2010 e 3 milioni per il 2011, in termini di sola cassa, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Tale fondo è incrementato, a sua volta, in misura pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, dall'articolo 1, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge.
Il comma 3 rimette ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità di effettuazione degli adempimenti tributari - diversi dai versamenti - non eseguiti in virtù delle sospensioni accordate, i quali devono comunque essere effettuati entro il 16 gennaio 2009. La disposizione specifica che i sostituti di imposta i quali - ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 1997 - hanno chiesto la sospensione dell'effettuazione delle ritenute alla fonte, si avvalgono della definizione delle relative posizioni, effettuando direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dall'articolo in esame.
Il comma 4 stabilisce che il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determini l'inefficacia della definizione stessa. In tale caso, si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
Il medesimo comma prevede inoltre che - per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze - si applichino le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 46 del 1999, riguardanti, rispettivamente, le iscrizioni a ruolo dei crediti relativi alle prestazioni tributarie e contributive.
Il comma 5 rimette ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione del modello mediante il quale gli interessati devono comunicare le modalità e i dati di definizione della propria posizione tributaria. Nel medesimo provvedimento è stabilito anche il termine di presentazione del modello stesso.
L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, integra l'articolo 56 del decreto legislativo n. 270 del 1999, al fine di stabilire che le operazioni previste dal commissario straordinario nel quadro dei programmi di salvataggio di imprese in stato di insolvenza non costituiscono trasferimento di azienda o di ramo o parti d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. La norma è sostanzialmente finalizzata ad evitare l'applicazione della previsione del predetto articolo 2112, ai sensi della quale, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L'articolo 3-ter, introdotto dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 4, secondo periodo, della legge n. 9 del 1991, il quale dispone che le forniture di energia elettrica a prezzi agevolati previste dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1165 del 1963, in favore delle imprese industriali che erano proprietarie di impianti di produzione di energia elettrica destinata ai propri autoconsumi e che, per effetto della legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica, avevano dovuto cedere i propri impianti, fossero ridotte in misura progressivamente decrescente nel giro di sei anni.

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Tale agevolazione, che riguarda sostanzialmente le tre società nelle quali è stato suddiviso il ramo d'azienda idroelettrico della società Terni, successivamente privatizzate e rilevate da ThyssenKrupp, Norsk Hydro e Caltagirone, ma di cui gode soprattutto, sia in termini di quantità di energia sovvenzionata, sia in valore assoluto, sia in proporzione al consumo totale di energia elettrica, la ThyssenKrupp, è stata prorogata fino al 2001, e dovrebbe sparire entro la fine del 2007.
Secondo la norma dell'articolo 3-ter, la dizione «progressivamente decrescente» utilizzata dal citato secondo periodo del comma 4 va interpretata nel senso che la sequenza delle riduzioni annuali dovrebbe avvenire nel senso che quella del secondo anno sia doppia di quella del primo anno, quella del terzo tripla di quella del primo e così via.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Luciano PIZZETTI (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, lamentando come il comma 11 dell'articolo 1 distolga ulteriori risorse dal Fondo per le aree sottoutilizzate, che sono utilizzate per finalità difformi rispetto a quelle del Fondo stesso, per la copertura del finanziamento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito dal medesimo comma.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.