CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 dicembre 2008
103.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 9.05.

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali.
C. 1927 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, ricordando che il disegno di legge, approvato dal Senato nella seduta del 19 novembre, riproduce i contenuti di un'analoga iniziativa legislativa assunta dal Governo nella XV legislatura e non esaminata per l'intervenuto scioglimento delle Camere.
Evidenzia quindi che la Convenzione sulla mutua assistenza tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea - volta a prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa doganale, e a sostituire integralmente il previgente accordo del 1967 - è stata conclusa a Bruxelles il 18 dicembre 1997, ma non è ancora entrata in vigore proprio in ragione della mancata ratifica da parte dell'Italia. Essa tuttavia risulta già applicabile tra gli Stati membri che abbiano proceduto a depositare lo strumento di ratifica.
Passando ad illustrare il contenuto della Convenzione, osserva che il preambolo individua quale ragione fondamentale per il rafforzamento degli impegni previsti nella Convenzione del 1967 l'aumento di

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traffici illeciti di tutti i generi, suscettibili di porre a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini. Sempre nel preambolo, si afferma la necessità di disciplinare con precisione alcune forme di cooperazione in materia doganale che comportano azioni transfrontaliere, le quali vanno ricondotte a un quadro di assoluta legalità, di sussidiarietà e di proporzionalità. Si riconosce infine l'opportunità di uniformare per quanto possibile le procedure sulla mutua assistenza doganale in vigore per ciascuno Stato membro - in base ad accordi bilaterali o multilaterali - con quelle a livello comunitario.
L'articolo 1 dell'accordo prevede che gli Stati membri dell'Unione europea operino tramite le rispettive Amministrazioni doganali al fine della prevenzione e dell'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni doganali nazionali, nonché del perseguimento di analoghe violazioni concernenti la normativa doganale tanto nazionale che comunitaria. Vengono tuttavia salvaguardate espressamente le competenze dirette della Comunità nella materia doganale, in quanto l'unione doganale comunitaria cronologicamente ha preceduto la creazione del mercato unico, e ne ha rappresentato il presupposto essenziale.
Gli articoli 19-24 concernono particolari forme di cooperazione, tra le quali anzitutto quelle transfrontaliere, nel corso delle quali i funzionari dell'autorità richiedente possono operare, con il consenso dell'autorità richiesta, nel territorio dello Stato richiesto. Le attività di cooperazione transfrontaliera sono in particolare consentite per il contrasto dei traffici illeciti di droga, sostanze psicotrope, nonché di armi, munizioni, esplosivi, beni culturali, rifiuti tossici e pericolosi, materiali nucleari o materiali e attrezzature suscettibili di utilizzazione per la fabbricazione di armi di distruzione di massa. In subordine, la cooperazione transfrontaliera è consentita per il contrasto dei traffici illeciti di merci volti all'evasione fiscale o all'illegale ottenimento di prestazioni finanziarie pubbliche, ma solo se di entità tale da arrecare consistente danno al bilancio comunitario o di uno degli Stati membri. Infine, la cooperazione transfrontaliera è permessa quando si tratti di perseguire traffici di merci soggette comunque a divieti in base a normative doganali comunitarie o nazionali. La cooperazione a livello transfrontaliero non verrà accordata qualora ciò sia vietato dal diritto interno dello Stato richiesto; è anche previsto il coinvolgimento di pareri dell'autorità giudiziaria se le leggi nazionali ciò stabiliscano per l'espletamento di determinate attività. Se i funzionari di uno Stato membro agiscono nel territorio di un altro Stato membro causando danni, naturalmente nel corso di attività connesse a cooperazione doganale transfrontaliera, lo Stato membro interessato deve porvi rimedio come se fossero stati procurati da propri funzionari, ma viene integralmente risarcito degli importi da esso pagati alle vittime, o ad altre persone o enti aventi diritto, dallo Stato membro i cui agenti hanno causato i danni; non è invece prevista alcuna forma di rivalsa tra Stati membri.
Un profilo particolarmente delicato è disciplinato dall'articolo 20, che tratta delle modalità dell'inseguimento transfrontaliero. Si prevede, tra l'altro, che i funzionari dell'Amministrazione doganale di uno Stato membro che inseguono nel proprio territorio una persona colta in fragrante a commettere una violazione suscettibile di far scattare la cooperazione doganale a livello transfrontaliero, e per la quale potrebbe essere prevista l'estradizione, hanno la possibilità di continuare l'inseguimento senza preventiva autorizzazione nel territorio di un altro Stato membro, qualora le competenti autorità non abbiano potuto per motivi di urgenza essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio. Per quanto riguarda le modalità e le procedure dell'inseguimento, all'atto della firma della Convenzione in esame ciascuno Stato membro rilascia una dichiarazione nella quale determina le modalità di esecuzione dell'inseguimento nel proprio territorio. È infine previsto che gli Stati membri possano estendere

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l'ambito di applicazione dell'articolo in esame mediante accordi bilaterali, ovvero l'adozione di disposizioni nazionali supplementari.
Modalità in gran parte analoghe riveste la sorveglianza transfrontaliera di cui al successivo articolo 21.
L'articolo 26 concerne l'interpretazione della Convenzione in esame: viene anzitutto previsto che la Corte di giustizia delle Comunità europee decida in merito ad ogni controversia tra Stati membri, o tra Stati membri e Commissione, sull'interpretazione o applicazione della Convenzione in esame, che non abbia potuto essere risolta, rispettivamente, dal Consiglio o dalla Commissione europea entro sei mesi. Inoltre, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione in esame, ma solo previa accettazione con un'esplicita dichiarazione di ciascuno degli Stati membri, all'atto della firma della Convenzione in esame o successivamente.
Gli articoli 27-35 contengono le disposizioni finali relative alla Convenzione in esame. È precisato, tra l'altro, che salvo i casi già visti, la Convenzione non è oggetto di alcuna riserva da parte degli Stati membri che ne divengono Parti: inoltre, anche le riserve consentite non devono incidere su obblighi risultanti degli Stati membri da accordi precedenti, con particolare riferimento alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, firmata il 19 giugno 1990, che prevede tra l'altro cooperazioni rafforzate in alcune materie della Convenzione in esame. La Convenzione in esame sarà aperta alla successiva adesione di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea. Essa sarà inoltre emendabile da ciascuno Stato membro, le cui proposte verranno trasmesse al depositario e da questi al Consiglio e alla Commissione: se il Consiglio adotta gli emendamenti, esso ne raccomanda l'adozione a tutti gli Stati membri secondo le rispettive procedure costituzionali.
Si sofferma quindi sul disegno di legge di ratifica, composto da 6 articoli, che reca, oltre alle disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche norme di adattamento della normativa nazionale ai contenuti della Convenzione per la necessità di individuare, da parte di ciascuno Stato, secondo le proprie leggi in materia doganale, le Amministrazioni di riferimento cui spetta la concreta attuazione della Convenzione. In tale ottica, in particolare, l'articolo 3 del disegno di legge demanda a un decreto del Ministro dell'economia il compito di individuare, in seno al Ministero medesimo, un «Ufficio centrale di coordinamento» di livello dirigenziale non generale, e di stabilirne composizione, compiti e modalità di funzionamento. L'articolo 4, poi, detta norme di coordinamento, stabilendo che le forme di cooperazione previste nella Convenzione sono effettuate secondo le leggi di ciascuno Stato contraente e secondo le modalità nazionali, senza deroghe alla disciplina in materia stabilita singolarmente. Infine, il disegno di legge introduce disposizioni di dettaglio sullo svolgimento delle operazioni di cooperazione transfrontaliera, improntate al mantenimento dello stretto collegamento tra tutti gli atti di polizia giudiziaria e l'avviso all'autorità giudiziaria competente, cui spetta comunque la facoltà di disporre diversamente.
Alla luce delle considerazioni esposte, formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PdL sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE, presidente, preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

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Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan.
C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, ricordando che l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea ed il Tagikistan si colloca nel contesto dei negoziati che le Comunità europee hanno condotto con ciascuna delle nuove realtà statuali sorte dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, anche al fine di sostituire l'Accordo di partenariato tra la CEE e l'URSS del 1989.
L'Accordo - concluso a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 - rientra nella categoria degli accordi cosiddetti «misti», in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi anche gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica. L'Accordo di partenariato CE-Tagikistan mira quindi a fornire una cornice entro cui dovranno svilupparsi le relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti. Esso, come chiarisce il preambolo, rientra tra gli strumenti di sostegno alla transizione del Tagikistan verso la democrazia e l'economia di mercato e ha come condizione il pieno rispetto dei diritti umani.
L'Accordo consta di 101 articoli, suddivisi in undici titoli, quattro Allegati e un Protocollo sulla mutua assistenza doganale. L'articolo 1 dell'Accordo identifica gli obiettivi del partenariato nel fornire un contesto per lo sviluppo delle relazioni politiche tra le parti, promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche nonché gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria e culturale. Gli articoli 2 e 3 (Titolo I) contengono un forte richiamo al rispetto dei principi definiti nell'Atto finale di Helsinki e nella carta di Parigi per una nuova Europa.
L'Accordo si articola poi nei seguenti titoli, nei quali sono disciplinati i diversi aspetti della cooperazione. Nel Titolo II, è prevista l'istituzionalizzazione del dialogo politico tra le Comunità europee e il Tagikistan, anche attraverso la previsione di riunioni sia ai massimi livelli, sia a livelli burocratici e diplomatici.
Il Titolo III riguarda gli scambi commerciali, poiché una delle finalità dell'Accordo è quella di favorire una maggiore apertura dei rispettivi mercati. A tal fine le Parti si concedono reciprocamente - con alcune limitate deroghe - il trattamento di nazione più favorita in tutti i settori. Assai rilevante è poi la previsione per la quale l'intero quadro degli scambi commerciali CE-Tagikistan sarà soggetto a revisione successivamente all'ingresso del Paese asiatico nell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Non sono infine escluse clausole di salvaguardia temporanea o misure antidumping a tutela dei rispettivi sistemi economici, in caso di gravi turbative dei mercati.
Il Titolo IV disciplina le attività commerciali e gli investimenti. Per quanto concerne i pagamenti connessi ad attività economiche contemplate nell'Accordo, ne viene garantita la piena libertà: è inoltre garantita la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti legittimamente effettuati nella stessa cornice, unitamente al rimpatrio in moneta convertibile dei profitti ottenuti. Il quadro di liberalizzazione finanziaria conosce un'attenuazione solo per il periodo in cui la moneta tagika non sarà ancora pienamente convertibile: il paese asiatico è autorizzato, in tale lasso di tempo, a restrizioni valutarie imposte dal Fondo Monetario Internazionale a fronte di crediti. Per quanto infine concerne la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, è previsto l'impegno del Tagikistan - entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo - al raggiungimento di standard analoghi a quelli della Comunità europea, nonché all'adesione alle Convenzioni multilaterali in materia quali elencate nell'allegato IV all'Accordo.

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Il Titolo V dell'Accordo riguarda invece la cooperazione legislativa, mentre il Titolo VI concerne quella socio-economica. La cooperazione per la democrazia e il rispetto dei diritti umani è trattata nel Titolo VII. L'articolo 66, in particolare, fissa la cornice di una collaborazione delle Parti per il potenziamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, nonché della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali secondo gli standard dell'OSCE e, più in generale, il diritto internazionale. In questo contesto, la UE presterà al Tagikistan la necessaria assistenza per l'elaborazione e l'applicazione delle norme appropriate, anche con il potenziamento del sistema giudiziario e l'affinamento delle tecniche elettorali. A tali fini verranno favoriti i contatti tra le omologhe autorità di governo - nazionali e regionali -, nonché tra i Parlamenti e le organizzazioni della società civile.
La cooperazione per la prevenzione di attività illegali e dell'immigrazione clandestina è quindi disciplinata nel Titolo VIII e quella nel campo culturale nel Titolo IX. Per quanto concerne le attività illegali, è previsto in particolare il contrasto al traffico di droga e al riciclaggio di denaro, oltre a tutta una serie di altre attività illegali nel campo economico, tra cui anzitutto la corruzione e inoltre traffici di rifiuti e di armi o contraffazioni. Particolare attenzione viene inoltre posta sulla lotta contro il terrorismo, nonché sulla cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori, combattendo contro l'immigrazione clandestina come anche contro la tratta degli esseri umani correlata. È sancito l'impegno reciproco, in linea di principio, alla riammissione dei propri cittadini illegalmente presenti nel territorio dell'altra Parte contraente.
Con riferimento alla cooperazione finanziaria, di cui al Titolo X, si stabilisce che il Tagikistan beneficerà del programma comunitario TACIS per accelerare il processo di trasformazione della sua economia: in particolare il paese otterrà assistenza temporanea a fondo perduto, in stretto coordinamento con i contributi provenienti da altre fonti internazionali, bilaterali o multilaterali.
Sono infine poste, al Titolo XI alcune disposizioni istituzionali, generali e finali. In particolare è istituito un Consiglio di cooperazione - che si riunirà regolarmente a livello ministeriale -, incaricato di monitorare l'attuazione dell'Accordo, ed un Comitato di cooperazione, che coadiuva il primo, nonché un Comitato parlamentare di cooperazione, composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento tagiko. La durata dell'Accordo è prevista in dieci anni. Dal momento dell'entrata in vigore, il presente Accordo sostituirà quello tra la CE e l'URSS sugli scambi e la cooperazione economica e commerciale del 18 dicembre 1989, naturalmente con riguardo ai soli rapporti tra l'Unione europea e il Tagikistan.
Si sofferma quindi sul disegno di legge in esame, già approvato dal Senato nella seduta del 19 novembre 2008, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione CE-Tagikistan. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, mentre l'ultimo articolo contiene la clausola dell'entrata in vigore.
Alla luce delle considerazioni esposte, formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PdL sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del gruppo della LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannuncia il voto favorevole del gruppo dell'UdC sulla proposta di parere formulata dal relatore.

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Laura GARAVINI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.
C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame ricordando che il disegno di legge in esame, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), è diretto alla conversione del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997. Il provvedimento, che si compone di 12 articoli, è stato già approvato dal Senato, con alcune integrazioni e modifiche, nella seduta del 20 novembre 2008.
L'articolo 1 reca nuove disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione che hanno subito aumenti repentini nel corso del 2008. Tali misure sono volte non solo a riequilibrare i rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese appaltatrici modificatisi in seguito all'aumento dei costi, ma anche a evitare interruzioni nella realizzazione delle infrastrutture di particolare rilevanza per lo sviluppo del Paese. In particolare, l'articolo in esame, come emendato dal Senato, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in deroga alla disciplina recata dall'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) in materia di adeguamento dei prezzi, rilevi - entro il 31 gennaio 2009 - con proprio decreto le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento del prezzo dei materiali più significativi. Le necessarie compensazioni sono quindi effettuate, applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni dei relativi prezzi rilevate dal predetto decreto ministeriale con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni. Per quanto concerne il finanziamento delle maggiori spese derivanti dalle compensazioni, è previsto un meccanismo «a cascata». I fondi sono reperiti anzitutto all'interno del quadro economico dell'opera che ha subito l'aumento. Nel caso in cui tali fondi siano insufficienti, si procede alla rimodulazione degli altri lavori contenuti nell'elenco annuale, a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011 ovvero ridimensionando opere ritenute non prioritarie. Infine, se anche tali misure dovessero risultare insufficienti, si può attingere al Fondo per l'adeguamento prezzi istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si demanda quindi a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, che deve garantire la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalità nell'assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
Nel corso dell'iter al Senato, sono stati introdotti gli articoli 1-bis e 1-ter.
L'articolo 1-bis, che modifica la legge finanziaria per il 2007, concerne l'utilizzo da parte dell'ANAS del canone annuo a

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carico degli enti concessionari in relazione alle attività di vigilanza e controllo sugli stessi concessionari.
L'articolo 1-ter proroga al 30 marzo 2009 il termine di cui al decreto-legge n. 248 del 2007 relativo all'applicazione del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L'articolo 2 reca disposizioni relative ad interventi di sostegno per i settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, volti a fronteggiare lo stato di crisi determinato dall'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. In particolare, la definizione delle misure di sostegno - di carattere sia patrimoniale sia finanziario - viene rimessa, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad appositi decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, si autorizza, inoltre, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad assumere, entro il limite di 68 unità, i vincitori e gli idonei di concorsi conclusi al 31 dicembre 2006, in deroga alla normativa vigente. Al fine di rafforzare la competitività dei prodotti a denominazione protetta, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i criteri per la fissazione di un contributo che i soggetti «produttori e utilizzatori» di prodotti tutelati da denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni. Sono introdotte infine specifiche misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura.
Nel corso dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati inseriti alcuni articoli aggiuntivi.
L'articolo 2-bis disciplina il trasporto di veicoli o loro parti da parte di altri veicoli, muniti del foglio di via e della targa provvisoria. Sono regolamentate due fattispecie. La prima riguarda le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, alle quali è permesso di trasportare, sino ai transiti di confine, veicoli nuovi di fabbrica utilizzando veicoli nuovi di categoria N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote) o O (rimorchi, compresi i semirimorchi). La seconda fattispecie si riferisce ai veicoli di categoria N o O che trasportano altri veicoli o loro parti, destinati a partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere di veicoli nuovi e usati.
L'articolo 2-ter riporta in vigore la legge, abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008, che regola i rapporti con i soggetti (assuntori) che, sulla base di un accordo concluso con la società concessionaria, gestiscono una stazione ferroviaria.
L'articolo 2-quater prevede la soppressione delle sezioni regionali della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica nonché dei Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori.
L'articolo 2-quinquies interviene in materia di prescrizione del contratto di trasporto, abrogando la disposizione dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 secondo la quale, per i contratti stipulati in forma scritta, l'azione giudiziale del vettore si prescrive in 1 anno.
L'articolo 3 riguarda sia il finanziamento delle opere per il G8 sia la definizione degli adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997. Più nel dettaglio, si autorizza in favore della regione Sardegna la spesa di 233 milioni di euro per le opere connesse al «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del G8, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) già destinate alla regione Sardegna da pregresse delibere CIPE. Inoltre, viene definita la posizione dei soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei termini dei versamenti tributari e previdenziali nelle regioni Marche e Umbria colpite da eventi sismici nel 1997, di cui alla legge finanziaria per il 2008 e dal decreto-legge n. 61 del 2008.

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L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, integra l'articolo 56 del decreto-legge n. 270 del 1999, al fine di stabilire che le operazioni effettuate dal commissario straordinario nell'ambito del programma di salvataggio di imprese in crisi non configurano trasferimento di azienda o di ramo o parti d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, concernente la prosecuzione dei rapporti di lavoro in atto.
L'articolo 3-ter, anch'esso introdotto dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica in materia di forniture di energia elettrica, con riferimento agli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali di cui all'articolo 20 della legge n. 9 del 1991, prevedendo le modalità con le quali deve essere progressivamente ridotto il quantitativo di energia elettrica sovvenzionata fornito alle società ex-Terni.
L'articolo 4 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge.
Si sofferma quindi sui profili di competenza della XIV Commissione, rilevando che le disposizioni di maggiore interesse risultano essere quelle contenute negli articoli 2 e 3-bis del decreto-legge.
Come già ricordato, l'articolo 2, comma 1, al fine di fronteggiare la crisi nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, demanda ad appositi decreti ministeriali la definizione di specifiche misure di sostegno, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (di cui al regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 per il periodo 2007-2013). Con riferimento, in particolare, al settore della pesca, l'emergenza determinata dal rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi ha già dato luogo all'adozione di specifici provvedimenti in sede comunitaria e nazionale. L'8 luglio 2008 la Commissione europea ha presentato una comunicazione (COM(2008)453) e una proposta di regolamento (COM(2008)454) recanti un pacchetto di misure di emergenza volte a promuovere la ristrutturazione delle flotte pescherecce europee maggiormente colpite dalla crisi del carburante. Il 24 luglio 2008 è stato adottato il regolamento (CE) n. 744/2008, che resterà in vigore sino al 31 dicembre 2010. Gli interventi previsti comprendono misure d'urgenza (aiuto urgente eccezionale per il fermo temporaneo delle attività di pesca per un periodo massimo di tre mesi nell'ambito di un piano di ristrutturazione), misure a favore dei navigli che partecipano a un programma di adattamento della flotta, misure generali che non rientrano nei programmi di adattamento delle flotte (in particolare, in materia di finanziamenti del Fondo europeo per la pesca) e misure che semplificano il ricorso al sostegno comunitario. In applicazione degli accordi raggiunti in sede comunitaria, il decreto-legge n. 97 del 2008 ha introdotto un pacchetto di misure volte a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore della pesca. Tali misure consistono in un fermo di emergenza temporaneo facoltativo delle attività di pesca, con concessione di un premio alle imprese e di un'indennità giornaliera ai marittimi imbarcati, nell'attivazione immediata della misura di arresto definitivo nell'ambito dei Piani di disarmo previsti dal citato Fondo europeo per la pesca (FEP), nonché nell'estensione al comparto della pesca della Cassa integrazione guadagni straordinaria.
Il comma 2-ter dello stesso articolo 2 prevede - come già detto - che con decreto ministeriale siano stabiliti i criteri per la fissazione di un contributo che i soggetti «produttori e utilizzatori» di prodotti tutelati da denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) devono versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni, all'atto in cui vengono immessi nel sistema di controllo. Tale materia ricade nell'ambito di operatività del regolamento (CE) n. 510/06, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Il citato regolamento prevede che, per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto

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agricolo o alimentare deve essere conforme a uno specifico disciplinare e che le associazioni interessate (ossia le organizzazioni di produttori e trasformatori) presentino domanda di registrazione del prodotto. L'articolo 11 dello stesso regolamento prescrive poi che, per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche all'interno della Comunità, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata dalle autorità competenti anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato e che i costi di tale verifica sono a carico degli operatori soggetti al controllo. Infine, l'articolo 18 prevede la possibilità per gli Stati membri di esigere il pagamento di una tassa per la copertura delle spese, comprese quelle relative alle procedure di registrazione e cancellazione nonché di modifica del disciplinare.
Il comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge in esame modifica, inoltre, l'articolo 9 del decreto legislativo 185/2000, estendendo a tutto il territorio nazionale, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato per le piccole e medie imprese agricole di cui al regolamento (CE) n. 1857/2006, le misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura e ampliando la platea dei soggetti beneficiari. In particolare, viene eliminata la condizione che vincola l'erogazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 185 del 2000 al fatto che il giovane imprenditore subentri nella conduzione di un'azienda familiare, individuando altresì specifici requisiti ove i beneficiari assumano la forma societaria.
Infine, l'articolo 3-bis integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, prevedendo che le operazioni effettuate dal commissario straordinario nell'ambito del programma di salvataggio di imprese in stato di insolvenza (inclusa la cessione di complessi aziendali) non configurano trasferimento di azienda o di ramo o parti d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, che regolamenta la prosecuzione dei rapporti di lavoro in capo all'impresa cessionaria.
Da ultimo, per quanto attiene agli atti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, segnala che il 15 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato il Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di commercializzazione, esigenze di produzione e sistemi di qualità (COM(2008) 641) con cui ha avviato una consultazione delle parti interessate su come instaurare il quadro politico e normativo più adatto per tutelare e promuovere la qualità dei prodotti agricoli europei. La consultazione terminerà il 31 dicembre 2008. Sulla base dei risultati ottenuti, la Commissione elaborerà una comunicazione, presumibilmente nel maggio 2009, ed eventualmente alcune proposte legislative in materia. Il 20 novembre 2008 il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha raggiunto l'accordo politico sul pacchetto di misure (COM(2008)306/4) volte ad ammodernare, semplificare e snellire la politica agricola comune, nell'ambito della «valutazione dello stato di salute della PAC». I provvedimenti, già esaminati dal Parlamento europeo nell'ambito della procedura di consultazione verranno adottati senza ulteriore dibattito in una delle prossime sessioni del Consiglio.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) chiede alcuni chiarimenti in ordine ai contenuti dell'articolo 2-ter, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento pressi il Senato, che riporta in vigore la legge, abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008, che regola i rapporti con i soggetti che, sulla base di un accordo concluso con la società concessionaria, gestiscono una stazione ferroviaria. Si chiede se una simile disposizione, che richiama in vigore un regime concessionario abrogato, non rischi di sollevare problemi di compatibilità comunitaria.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, si riserva di svolgere un approfondimento sul punto.

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Enrico FARINONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che, in base a notizie di stampa, il Governo italiano si appresterebbe ad apporre la propria firma su un documento volto a sostenere la posizione comune dell'Unione europea in sede di Assemblea delle Nazioni Unite per la depenalizzazione del reato di omosessualità, ovvero diretto a promuovere una normativa specifica che intervenga in materia di matrimoni.
Si tratta, come è noto, di una materia controversa, sulla quale ritiene opportuno che il Governo, prima di prendere una posizione definitiva, acquisisca il parere del Parlamento.

Enrico FARINONE, presidente, sottolinea il rilievo della questione solllevata dall'onorevole Buttiglione, che potrà essere sottoposta alla valutazione dell'ufficio di Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle 9.40.