CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 dicembre 2008
103.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2008. - Presidenza del Presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali.
C. 1927 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge C. 1927, approvato dal Senato, recante la ratifica della Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, conclusa a Bruxelles il 18 dicembre 1997.
Segnala come la Convenzione non sia ancora entrata in vigore a causa della mancata ratifica da parte dell'Italia, ma risulti già applicabile tra gli Stati membri che hanno proceduto a depositare lo strumento di ratifica.
Passando ad esaminare il contenuto della Convenzione, gli articoli da 1 a 7 recano le disposizioni generali.
In tale contesto l'articolo 1 prevede che gli Stati membri dell'Unione europea operino

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tramite le rispettive Amministrazioni doganali per prevenire ed accertare eventuali violazioni delle disposizioni doganali nazionali e comunitarie, salvaguardando tuttavia le competenze dirette della Comunità nella materia doganale. Viene inoltre operata un'esplicita salvaguardia, tanto delle normative applicabili all'assistenza tra autorità giudiziarie penali, quanto di disposizioni più favorevoli alla reciproca cooperazione già dettate in accordi bilaterali o multilaterali in vigore per gli Stati membri della UE.
L'articolo 2 esplicita che nessuna disposizione della Convenzione può modificare competenze delle rispettive autorità quali dettate da disposizioni nazionali.
In base all'articolo 3, nel caso di un'indagine penale correlata alla Convenzione, l'autorità giudiziaria determinerà l'applicazione alla fattispecie di quanto previsto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale penale, ovvero delle norme dettate dalla Convenzione stessa.
L'articolo 4 reca le definizioni delle principali nozioni utilizzate dalla Convenzione.
Gli articoli da 5 a 7 individuano organi e figure necessari all'espletamento delle attività di cooperazione in materia doganale tra le autorità dei vari Stati membri.
L'articolo 5 prevede innanzitutto che ciascuno Stato membro designi all'interno della propria Amministrazione doganale un ufficio centrale (ufficio di coordinamento) al quale, salvo le eccezioni contemplate dalla Convenzione, fanno capo tutte le attività previste dalla Convenzione stessa. In particolari casi di urgenza, segmenti delle varie autorità doganali possono operare in diretta cooperazione tra loro, ma gli uffici di coordinamento ne devono comunque essere informati.
Ai sensi dell'articolo 6 gli Stati membri possono inoltre scambiarsi funzionari di collegamento in base a specifici accordi, anch'essi incaricati di favorire la cooperazione in materia doganale, ma non competenti intervenire nel Paese ospitante; ai sensi dell'articolo 7 i funzionari presenti in altro Stato membro per esercitarvi i diritti previsti dalla Convenzione devono poter esibire un mandato scritto indicante la loro identità e qualifica.
Gli articoli da 8 a 18 riguardano le specifiche forme di assistenza, su richiesta o d'ufficio, che uno Stato membro, tramite gli organi competenti della propria Amministrazione doganale, fornirà ai sensi della Convenzione. In particolare, l'articolo 8 prevede che l'autorità richiesta estenda l'assistenza a tutti gli aspetti della violazione manifestamente connessi con l'oggetto iniziale della domanda, la quale, secondo l'articolo 9, è comunque da presentare per iscritto, corredata dei necessari documenti. Potranno essere accettate domande orali solo in casi particolarmente urgenti, da confermare peraltro subito dopo per iscritto.
Le richieste di cooperazione possono anzitutto riguardare, ai sensi dell'articolo 10, informazioni che l'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente complete di documenti o copie conformi degli stessi, qualora comunque utili per l'espletamento della richiesta. Previo specifico accordo, funzionari autorizzati dall'autorità richiedente possono raccogliere, negli uffici dello Stato membro richiesto, le informazioni loro necessarie, e possono farne copia.
Per quanto invece riguarda le richieste di sorveglianza, disciplinate dall'articolo 11, esse concernono anzitutto persone che, secondo l'autorità richiedente, abbiano commesso violazioni delle disposizioni doganali comunitarie o nazionali, o progettato di farlo. Detta sorveglianza può essere estesa anche a luoghi, mezzi di trasporto e merci collegate alle attività presuntivamente illecite. In base all'articolo 12 la cooperazione può inoltre riguardare la richiesta di effettuare indagini, alle quali - sempre previo accordo - potranno partecipare anche funzionari indicati dall'autorità richiedente, ma la cui direzione sarà comunque sempre nelle mani dei funzionari dell'autorità richiesta.
L'articolo 14 prevede che i risultati di tali indagini, come anche le informazioni e i documenti trasmessi all'autorità richiedente,

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potranno essere invocati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente stessa, in base alle procedure di diritto interno.
Del tutto analoghe sono le fattispecie, le modalità e le possibili utilizzazioni dei risultati della cooperazione doganale, qualora, come previsto dall'articolo 15, l'assistenza venga prestata spontaneamente, anche senza una preventiva richiesta delle autorità di uno degli Stati membri della UE.
Sempre nell'ambito dell'assistenza spontanea, l'articolo 16 prevede che ciascuno Stato membro faccia applicare la sorveglianza speciale di cui all'articolo 11 quando ciò sia utile alla prevenzione o al perseguimento di violazioni in altro Stato membro, l'articolo 17 disciplina la comunicazione spontanea ad altro Stato membro di informazioni relative a merci che costituiscono oggetto di violazioni o ai mezzi e metodi per realizzarle, mentre l'articolo 18 stabilisce che le informazioni acquisite ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 possono essere utilizzate come elementi di prova.
Gli articoli da 19 a 24 concernono particolari forme di cooperazione, tra le quali anzitutto quelle transfrontaliere, nel corso delle quali i funzionari dell'autorità richiedente possono operare, con il consenso dell'autorità richiesta, nel territorio dello Stato richiesto. Le attività di cooperazione transfrontaliera sono in particolare consentite per il contrasto dei traffici illeciti di droga, sostanze psicotrope e relativi precursori, nonché di armi, munizioni, esplosivi, beni culturali, rifiuti tossici e pericolosi, materiali nucleari o materiali e attrezzature suscettibili di utilizzazione per la fabbricazione di armi di distruzione di massa. In subordine, la cooperazione transfrontaliera è consentita per il contrasto dei traffici illeciti di merci volti all'evasione fiscale o all'illegale ottenimento di prestazioni finanziarie pubbliche, ma solo se di entità tale da arrecare consistente danno al bilancio comunitario o di uno degli Stati membri. Infine, la cooperazione transfrontaliera è permessa quando si tratti di perseguire traffici di merci soggette comunque a divieti in base a normative doganali comunitarie o nazionali.
La cooperazione a livello transfrontaliero non verrà accordata qualora ciò sia vietato dal diritto interno dello Stato richiesto; è anche previsto il coinvolgimento di pareri dell'autorità giudiziaria se le leggi nazionali ciò stabiliscano per l'espletamento di determinate attività. Qualora i funzionari di uno Stato membro agiscano nel territorio di un altro Stato membro causando danni, nel corso di attività connesse a cooperazione doganale transfrontaliera, lo Stato membro interessato deve porvi rimedio come se fossero stati procurati da propri funzionari, ma viene integralmente risarcito degli importi da esso pagati alle vittime, o ad altre persone o enti aventi diritto, dallo Stato membro i cui agenti hanno causato i danni; non è invece prevista alcuna forma di rivalsa tra Stati membri.
Un profilo particolarmente delicato è disciplinato dall'articolo 20, che tratta delle modalità dell'inseguimento transfrontaliero: infatti i funzionari dell'Amministrazione doganale di uno Stato membro che inseguono nel proprio territorio una persona colta in fragrante a commettere una violazione suscettibile di far scattare la cooperazione doganale a livello transfrontaliero, e per la quale potrebbe essere prevista l'estradizione, hanno la possibilità di continuare l'inseguimento senza preventiva autorizzazione nel territorio di un altro Stato membro, qualora le competenti autorità non abbiano potuto per motivi di urgenza essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio. I funzionari impegnati nell'inseguimento avvertono le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio esso deve avvenire, non oltre il momento dell'attraversamento della frontiera, e l'inseguimento cessa immediatamente a richiesta dello Stato membro interessato. È previsto che le competenti autorità dello Stato in cui si prosegue l'inseguimento fermino una persona inseguita, su richiesta dei funzionari che ne hanno iniziato il perseguimento,

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onde verificarne l'identità o procedere al suo arresto. È altresì previsto che gli Stati membri comunichino al depositario della Convenzione i dati relativi ai funzionari impegnati nell'inseguimento.
Per quanto riguarda le modalità e le procedure dell'inseguimento, all'atto della firma della Convenzione ciascuno Stato membro rilascia una dichiarazione nella quale determina le modalità di esecuzione dell'inseguimento nel proprio territorio: successivamente, tale dichiarazione potrà essere sostituita, ma non in senso restrittivo della precedente, e in ogni caso ciascuna dichiarazione è fatta previo concerto con ciascuno degli Stati membri potenzialmente interessati, allo scopo di omogeneizzare i regimi rispettivamente applicabili. È infine previsto che gli Stati membri possano estendere l'ambito di applicazione di tale disciplina mediante accordi bilaterali, ovvero l'adozione di disposizioni nazionali supplementari; e che all'atto del deposito dello strumento di ratifica della Convenzione in esame, ciascuno Stato membro può dichiarare di non voler applicare l'articolo 20 o parte di esso, con possibilità di successiva revoca della dichiarazione.
Modalità in gran parte analoghe riveste la sorveglianza transfrontaliera di cui all'articolo 21: infatti i funzionari dell'Amministrazione doganale di uno Stato membro sono autorizzati a proseguire la sorveglianza di una persona - implicata in una delle violazioni per le quali è previsto anche l'inseguimento transfrontaliero - nel territorio di un altro Stato membro, purché da quest'ultimo autorizzati in base a una preventiva domanda di assistenza. Tuttavia, in casi di particolare urgenza, la sorveglianza può proseguire senza preavviso oltre frontiera, a condizione che tale attività venga immediatamente notificata, al passaggio della frontiera stessa, alle autorità dello Stato membro interessato, e venga loro trasmessa immediatamente una richiesta a proseguire l'attività di sorveglianza oltre confine. Anche in questo caso, la sorveglianza cessa a richiesta dello Stato membro interessato, ovvero se non viene concessa l'autorizzazione entro 5 ore dal passaggio della frontiera.
L'articolo 21 prevede inoltre che gli Stati membri possano estenderne a livello bilaterale l'ambito di applicazione o adottare a livello interno norme complementari correlate, e inoltre che all'atto del deposito degli strumenti di ratifica della Convenzione in esame sia possibile per ciascuno Stato membro riservarsi di non applicare l'articolo o parte dello stesso, con successiva possibile revoca della riserva.
Tra le altre forme di collaborazione tra Stati membri, l'articolo 22 prevede che, su richiesta di un altro Stato membro, possano essere effettuate consegne controllate nel proprio territorio, correlate a indagini penali per reati che comportino l'estradizione: il diritto applicabile, le procedure e la direzione delle operazioni di consegna controllata sono quelli vigenti nello Stato membro richiesto di collaborazione.
È inoltre prevista, all'articolo 23, la possibilità che, su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta autorizzi funzionari dell'Amministrazione doganale di altro Stato membro ad effettuare operazioni come agenti infiltrati nel proprio territorio, ma solo a condizione che questo tipo di indagine sia indispensabile per chiarire completamente i fatti oggetto di indagine. In ogni caso, le operazioni di infiltrazione nel territorio di un altro Stato membro hanno durata limitata e si svolgono secondo le normative vigenti nel territorio di quest'ultimo. Anche in questo caso vige la possibilità di apporre riserva totale o parziale di cui in precedenza.
L'articolo 24 prevede la possibilità di costituire squadre investigative comuni, composte da funzionari specializzati nei settori di indagine interessati appartenenti a diversi Stati membri, ma con base in uno di essi, stabilendo peraltro un quadro di limiti all'azione di tali squadre, le quali sono istituite unicamente per un fine specifico e per un periodo limitato, e dirette da un funzionario dello Stato membro nel cui territorio si interviene, e al cui diritto ci si deve attenere. La partecipazione a

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una squadra investigativa comune, diversamente da altre forme di collaborazione, non conferisce ai funzionari che ne fanno parte alcuna facoltà di intervento nel territorio di un altro Stato membro.
L'articolo 25 riguarda la protezione dei dati nell'ambito dello scambio di informazioni tra le amministrazioni doganali. In particolare, è previsto il rispetto della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, concernente la protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato di dati di carattere personale. È naturalmente presupposto, poi, il rispetto della Convenzione appena citata sull'uso dell'informatica nel settore doganale. Inoltre si stabilisce che il trattamento dei dati personali è ammesso solo per gli scopi della Convenzione in esame, come indicati dall'articolo 1, paragrafo 1, e che l'interessato ha diritto di ricevere ogni informazione sui suoi dati personali trasmessi, nonché sull'utilizzazione prevista, salvo motivi di forza maggiore ispirati al pubblico interesse. In ogni caso, il diritto dell'interessato è subordinato alle leggi e regolamenti dello Stato membro nel cui territorio avviene la richiesta di informazioni. Gli Stati membri sono responsabili, in base alle normative nazionali, dei danni causati ad una persona in seguito al trattamento di dati trasmessi nello Stato membro interessato. I dati trasmessi sono conservati solo per il tempo strettamente necessario alle finalità della loro comunicazione.
L'articolo 26 concerne l'interpretazione della Convenzione, prevedendo anzitutto che la Corte di giustizia delle Comunità europee decida in merito ad ogni controversia tra Stati membri, o tra Stati membri e Commissione, sull'interpretazione o applicazione della Convenzione, che non abbia potuto essere risolta, rispettivamente, dal Consiglio o dalla Commissione europea entro sei mesi. Inoltre, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione, ma solo previa accettazione con un'esplicita dichiarazione di ciascuno degli Stati membri, all'atto della firma della Convenzione stessa o successivamente.
Gli articoli da 27 a 35 contengono le disposizioni finali.
In tale contesto l'articolo 27 precisa, tra l'altro, che nello scambio di informazioni le Amministrazioni doganali tengono conto delle esigenze del segreto istruttorio, mentre l'articolo 28 stabilisce che, con espressa motivazione, le autorità di uno Stato membro possano rifiutare di prestare la collaborazione di cui alla Convenzione, se ritengano che essa potrebbe arrecare danno all'ordine pubblico o ledere altri interessi essenziali del proprio Stato, ovvero quando la portata dell'azione richiesta sia giudicata come sproporzionata rispetto alla gravità della violazione indagata. Il rifiuto dell'assistenza può essere totale o parziale, oppure subordinato all'adempimento di determinate condizioni.
Ai sensi dell'articolo 29, con l'eccezione delle spese per il pagamento di esperti, gli Stati membri rinunciano a qualunque richiesta di rimborso per oneri sostenuti nell'applicazione della Convenzione: tuttavia, in casi di spese di entità straordinaria, la ripartizione dei costi è demandata a consultazioni tra le amministrazioni doganali interessate.
Salvo i casi già indicati, l'articolo 30 precisa la Convenzione non è oggetto di alcuna riserva da parte degli Stati membri che ne divengono Parti: inoltre, anche le riserve consentite non devono incidere su obblighi risultanti degli Stati membri da accordi precedenti, con particolare riferimento alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, firmata il 19 giugno 1990, che prevede, tra l'altro, cooperazioni rafforzate in alcune materie disciplinate dalla Convenzione stessa.
L'articolo 32 prevede che prima dell'entrata in vigore della Convenzione, ciascuno Stato membro, al momento del deposito dello strumento di ratifica o successivamente, può dichiarare che la Convenzione stessa- con l'eccezione dell'articolo 26 - può essere applicata, nelle sue relazioni con gli Stati membri che abbiano prestato identica dichiarazione, anche

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prima dell'entrata in vigore generale - al momento della quale verrà peraltro abrogata la Convenzione per la mutua assistenza doganale del 7 settembre 1967.
Gli articoli 33 e 34 regolano il meccanismo di adesione alla Convenzione e l'emendabilità della stessa, mentre l'articolo 35 indica nel Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea il depositario della Convenzione medesima.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente, come di consueto, le disposizioni per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione intracomunitaria relativa alla mutua assistenza tra le amministrazioni doganali.
L'articolo 3 attua invece l'articolo 5 della Convenzione, prevedendo in particolare, al comma 1, che l'individuazione dell'ufficio di coordinamento ivi contemplato sia operata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale individua a tal fine nell'ambito del Ministero dell'economia e finanze, senza nuovi oneri per la finanza pubblica e senza mutare il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Dicastero, un ufficio di livello dirigenziale non generale, definendone altresì la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento.
In base al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, sentito l'ufficio centrale di coordinamento, in merito agli scambi di funzionari di collegamento previsti dall'articolo 6 della Convenzione.
Il comma 3 indica che è compito dell'ufficio centrale di coordinamento il raccordo con analoghi organi e strutture amministrative centrali nazionali.
L'articolo 4 è dedicato alle norme di coordinamento per l'attuazione della Convenzione compatibilmente con l'ordinamento nazionale italiano.
Il comma 1 prevede, con riferimento alle forme di cooperazione particolare previste agli articoli da 19 a 24 della Convenzione, che esse siano eseguibili nei limiti previsti dall'articolo 2 della Convenzione stessa (ossia secondo la previsione per cui nessuna disposizione della Convenzione può modificare competenze delle rispettive autorità quali dettate da disposizioni nazionali) e soltanto da parte delle autorità indicate nell'articolo 4, n. 7 della Convenzione medesima (ovvero le autorità doganali e delle altre autorità degli Stati membri competenti per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione).
Il comma 2 stabilisce che, nello svolgimento delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV della Convenzione, le quali comportino esecuzione, omissione o ritardo di atti di polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente avvisa con immediatezza, anche solo oralmente, l'autorità giudiziaria territorialmente competente, la quale autorizza le operazioni con proprio decreto.
Nel caso di operazioni di inseguimento o sorveglianza transfrontalieri (articoli 20 e 21 della Convenzione) eseguite in territorio italiano da parte di funzionari appartenenti ad altri Stati membri contraenti della Convenzione, il comma 3 prevede ugualmente che l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dia immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria competente, che autorizza con decreto.
In entrambi i casi, ai sensi del comma 4 l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente trasmette con sollecitudine un rapporto motivato all'autorità giudiziaria.
Secondo il comma 6 l'autorità giudiziaria, invece di autorizzare le operazioni con decreto, può intervenire nella conduzione delle medesime, impartendo le relative disposizioni. Ciò può essere attuato dall'autorità giudiziaria anche oralmente, in casi di urgenza, ma entro le successive 48 ore va emesso il relativo provvedimento.
Per quanto concerne la costituzione di squadre investigative comuni prevista dall'articolo 24 della Convenzione, il comma 5 prevede che i funzionari appartenenti ad altri Stati contraenti della Convenzione che partecipino in territorio italiano alle attività di tali organismi non rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

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Con riferimento agli articoli 22 e 23 della Convenzione, concernenti rispettivamente le operazioni di consegna controllata e le operazioni sotto copertura, il comma 7 prevede che esse siano eseguite in territorio italiano con le modalità di cui all'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, recante autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, il quale ha dettato la disciplina delle operazioni sotto copertura.
Il comma 8, con riferimento alla protezione dei dati il cui trattamento avviene in attuazione della Convenzione, stabilisce che restano ferme le disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
L'articolo 5 reca la copertura finanziaria del provvedimento, per la quale si autorizza la spesa di 2.078.580 euro per il 2008 e di 1.828.410 euro a decorrere dal 2009.
All'onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2008-2010 nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) chiede al relatore chiarimenti in merito ai rapporti tra l'Agenzia delle dogane e l'ufficio centrale di coordinamento previsto dall'articolo 5 della Convenzione.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, in riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Fluvi, rileva come l'ufficio previsto dall'articolo 5 della Convenzione opererà all'interno dell'Agenzia delle dogane, e come pertanto non sia necessario operare alcun incremento delle dotazioni di personale della stessa Agenzia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan.
C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 1931, approvato dal Senato, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Tagikistan, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004.
L'accordo si inserisce nel quadro dei negoziati svolti tra le Comunità europee e le realtà statuali nate dalla dissoluzione dell'Unione sovietica, ed è diretto a realizzare un quadro normativo nel quale possano svilupparsi le relazioni politiche, economiche e commerciali con il Tagikistan, onde favorirne la transizione verso la democrazia e l'economia di mercato, nel pieno rispetto dei diritti umani.
Passando ai punti salienti dell'Accordo, che si compone di 101 articoli, 4 allegati ed un Protocollo, ed ha la durata di dieci anni, l'articolo 1 identifica gli obiettivi del partenariato nel favorire il consolidamento della democrazia nel Tagikistan, incentivare lo sviluppo delle relazioni politiche, promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche e gettare le basi di una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria e culturale.
Il Titolo II dell'Accordo prevede l'istituzionalizzazione del dialogo politico tra le Comunità europee e il Turkmenistan, anche attraverso la previsione di riunioni sia ai massimi livelli, sia a livelli burocratici e diplomatici.

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Il Titolo III, relativo agli scambi di merci, stabilisce che le Parti si concedono reciprocamente, con alcune limitate deroghe, il trattamento di nazione più favorita in tutti i settori, impegnandosi poi ad abolire le restrizioni quantitative, ad eccezione di alcuni prodotti tra cui i tessili, nonché dei materiali nucleari, eventualmente disciplinati da apposite intese da raggiungersi tra EURATOM e Tagikistan. In tale contesto l'articolo 7 stabilisce che le Parti si concedano reciprocamente il trattamento di nazione più favorita, in particolare per quanto riguarda i dazi doganali, le disposizioni in materia di sdoganamento, le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati alle merci importate, nonché i metodi di pagamento ed i relativi trasferimenti, mentre l'articolo 9 stabilisce l'esenzione da oneri di importazione e dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti.
Il Titolo IV, riguardante le attività commerciali e gli investimenti, stabilisce innanzitutto, all'articolo 20, che ciascuna parte riconosca alle società dell'altra parte che si stabiliscano sul proprio territorio un trattamento non meno favorevole a quello concesso alle società di paesi terzi. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 34, il trattamento concesso non può essere più favorevole per i settori o le misure contemplati dall'Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS).
In tale contesto l'articolo 23 consente alle parti di adottare misure cautelari per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone verso le quali sussistono obblighi fiduciari da parte di fornitori di servizi finanziari, ovvero per garantire la stabilità del sistema finanziario.
L'articolo 36 specifica che il trattamento di nazione più favorita non si applica ai vantaggi fiscali già concessi o che saranno concessi in forza di accordi sulla doppia imposizione; la disposizione stabilisce inoltre che la Convenzione non preclude alle Parti l'adozione o applicazione di misure di prevenzione dell'evasione fiscale, né la possibilità di differenziare il trattamento fiscale di contribuenti che si trovino in situazioni diverse, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.
L'articolo 38 stabilisce inoltre che tutti i pagamenti connessi ad attività economiche contemplate nell'Accordo avverranno, tra la Comunità europea e il Tagikistan, in moneta liberamente convertibile: è inoltre garantita la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti effettuati nella stessa cornice, unitamente al rimpatrio dei profitti ottenuti. Tale quadro di liberalizzazione finanziaria può essere attenuato solo per il periodo in cui la moneta tagika non sarà ancora pienamente convertibile: il paese asiatico è autorizzato, in tale lasso di tempo, a restrizioni valutarie imposte dal Fondo Monetario Internazionale a fronte di crediti, ma senza discriminazioni e con pronta informazione. Le Parti possono poi, in ogni caso, qualora ciò risulti assolutamente necessario, adottare, per non più di sei mesi, misure temporanee di salvaguardia del proprio sistema valutario, messo eventualmente in pericolo dalla libera circolazione dei capitali con l'altra Parte contraente.
In materia di cooperazione legislativa, disciplinata dal Titolo V, le Parti riconoscono l'importanza del riavvicinamento della legislazione tagika a quella comunitaria in molteplici campi, come condizione fondamentale per il rafforzamento dei rapporti economici: in tale quadro la Comunità si impegna a fornire l'ausilio tecnico necessario al Tagikistan, e le Parti prevedono l'applicazione concertata di quelle normative che possano incidere sullo svolgimento degli scambi commerciali.
Per quanto riguarda la cooperazione socioeconomica, regolata dal Titolo VI, è prevista, per contribuire allo sviluppo delle rispettive economie, l'intensificazione e la diversificazione della cooperazione economica in numerosi campi, tra i quali quello dell'industria, degli investimenti, delle commesse pubbliche, delle norme di conformità, della tutela dei consumatori, della scienza e della tecnologia, dell'istruzione e formazione, dell'energia, dei servizi postali

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e finanziari, dello sviluppo regionale, delle piccole e medie imprese, della comunicazione, dell'informatica, delle dogane.
In riferimento alla promozione e tutela degli investimenti l'articolo 44 prevede la conclusione, all'occorrenza, di accordi tra gli Stati membri della Comunità europea e il Tagikistan per evitare la doppia imposizione, mentre l'articolo 52 disciplina la cooperazione in campo ambientale ed ambientale, prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo a tal fine di strumenti economici e fiscali.
L'articolo 55 affronta in particolare le tematiche relative alla cooperazione in materia di servizi finanziari e tra le istituzioni fiscali, prevedendo la fornitura di assistenza tecnica per consentire lo sviluppo dei mercati dei titoli, dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi, e delle istituzioni fiscali, nonché per contribuire alla formazione del personale incaricato di elaborare ed attuare la politica tributaria.
L'articolo 56 regola la cooperazione nel settore della ristrutturazione e privatizzazione delle imprese, prevedendo in tale ambito la prestazione di assistenza tecnica per lo sviluppo di fondi di investimento.
L'articolo 63 mira inoltre a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni in materia di scambi, nonché a ravvicinare il sistema doganale delle Parti contraenti, attraverso forme di cooperazione che riguardano, tra l'altro, il sostegno all'introduzione di sistemi informatici per le dogane.
In materia di cooperazione per la prevenzione di attività illegali, disciplinata dal Titolo VIII, l'articolo 68 affronta in particolare il tema della cooperazione amministrativa e tecnica, per rafforzare il contrasto al riciclaggio di denaro.
Per quanto riguarda la cooperazione finanziaria, regolata dal Titolo X, l'articolo 73 prevede che il Tagikistan benefici dell'assistenza temporanea della Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica, l'articolo 74 stabilisce che esso fruisca del programma comunitario TACIS e di altri tipi di assistenza comunitaria, mentre l'articolo 76 prevede che i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con i contributi provenienti da altre fonti internazionali, bilaterali o multilaterali.
Il Titolo XI prevede infine un articolato apparato istituzionale finalizzato alla corretta applicazione ed allo sviluppo dell'Accordo, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un consiglio di cooperazione, assistito da un comitato di cooperazione, nonché la creazione di un comitato parlamentare di cooperazione, costituito da parlamentari tagiki e del Parlamento europeo.
Per quanto concerne il contenuto degli allegati, l'Allegato I elenca a titolo indicativo i vantaggi, anche di natura doganale e fiscale, che il Tagikistan ha concesso agli Stati indipendenti nati dopo la scomparsa dell'URSS, mentre l'Allegato IV individua, ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, le attività qualificabili come servizi finanziari.
Il Protocollo allegato all'Accordo disciplina l'assistenza amministrativa reciproca tra le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e del Tagikistan, ricalcando in linea di massima la struttura degli accordi sull'assistenza amministrativa vigenti in materia.
In considerazione dell'assenza, nelle previsioni dell'Accordo, di profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 3 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.20.

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Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
Avverte quindi che i presentatori dell'interrogazione Milo ed altri n. 5-00718 hanno chiesto di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione.
Avverte inoltre che, su richiesta del Governo, concorde il presentatore, l'interrogazione Fugatti n. 5-00719, sarà svolta in un'altra seduta.

5-00720 Fluvi: Esiti dell'attività di riscossione nei confronti dei contribuenti che hanno omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell'adesione ai condoni tributari.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Alberto FLUVI (PD), nel riservarsi di formulare una compiuta valutazione della risposta quando sarà possibile conoscere i dati analitici relativi alla distribuzione territoriale ed alla tipologia dei soggetti che hanno omesso i pagamenti dovuti a seguito dell'adesione ai condoni, esprime la sua preoccupazione per la mancata indicazione da parte del Governo dei tempi entro i quali tali dati saranno disponibili.
Rileva inoltre come le problematiche segnalate dall'interrogazione siano per lo più ascrivibili alla sostanziale inerzia dei Governi di centrodestra nel corso della XIV legislatura, che ha consentito a molti contribuenti di avvalersi dei vantaggi dei condoni versando solo la prima rata delle somme dovute, ed alla scelta legislativa, rivelatasi sbagliata, di prevedere che i condoni perfezionassero i loro effetti prima che il contribuente avesse corrisposto tutto l'ammontare dovuto, sottolineando come sarà impossibile recuperare effettivamente tali somme nella percentuale e nell'ammontare ipotizzati dal Sottosegretario nella risposta.
Ribadisce quindi l'assoluta contrarietà del suo gruppo alla politica dei condoni, la quale ha ingenerato le gravi distorsioni denunciate con l'atto di sindacato ispettivo.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento all'integrazione di dati richiesti nell'interrogazione, ritiene opportuno che la Commissione chieda formalmente al Governo la trasmissione dei dati non ancora disponibili.

Alberto FLUVI (PD), ringrazia il Presidente per la disponibilità dimostrata a facilitare la disponibilità dei dati richiesti nell'interrogazione.

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00040 Fluvi: Requisiti per lo svolgimeno dell'attività di consulenza finanziaria.
(Seguito discussione e conclusione - Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2008.

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Alberto FLUVI (PD), come preannunciato nel corso della precedente seduta di discussione dell'atto di indirizzo, riformula il testo della propria risoluzione, nel senso di impegnare il Governo a prevedere una proroga, fino al 30 giugno 2009, del termine entro il quale le società a responsabilità limitata italiane che svolgono attività di consulenza finanziaria e che rispettino i requisiti patrimoniali minimi previsti dall'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE, devono trasformarsi in società per azioni (vedi allegato 2).

Gianfranco CONTE, presidente, condivide le modifiche apportate alla risoluzione dal presentatore.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA si rimette alla Commissione in merito alla risoluzione, come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00020.

La seduta termina alle 14.45.