CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 dicembre 2008
103.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.10.

Ratifica dell'Accordo Italia-USA sulla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.
C. 1928 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, il quale reca la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di ispezioni su sfida da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC), previste dalla Convenzione di Parigi sulla proibizione e distruzione delle armi chimiche, ratificata dall'Italia con la legge n. 496 del 1995. Tale Convenzione ha introdotto un sistema di controllo internazionale basato anche su un sistema di verifiche articolato in ispezioni di routine e «ispezioni su sfida». Queste ultime - caratterizzate dal breve tempo di preavviso - sono svolte su iniziativa di uno Stato Parte in presenza di fondati sospetti di attività illecite condotte in un altro Stato Parte. Inoltre, ciascuno Stato Parte è responsabile di tutte le attività riguardanti l'attuazione della Convenzione che hanno luogo sul suo territorio indipendentemente dai soggetti che le espletano, come nel caso delle attività

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condotte presso basi militari concesse a Paesi alleati sul territorio nazionale. In particolare, il disegno di legge reca la regolamentazione dei rapporti tra Italia e Stati Uniti nel caso in cui uno Stato Parte terzo chieda all'OPAC un'ispezione su sfida a strutture militari appartenenti al Governo degli Stati Uniti presenti in Italia: come si legge nella relazione introduttiva al disegno di legge, si tratta attualmente delle basi di Aviano, Sigonella, Livorno, Bagnoli, La Maddalena, nonché delle navi della VI flotta, se in acque territoriali. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, rileva che il disegno di legge non è corredato di relazione tecnica e la relazione illustrativa afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ricorda peraltro che su un testo di identico contenuto, esaminato nel corso della precedente legislatura ma non approvato dal Parlamento, la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 settembre 2007. Conseguentemente, osserva che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario, tenuto conto che il disegno di legge in esame non introduce nuove fattispecie di spesa, limitandosi a regolamentare i rapporti con gli USA in attuazione di disposizioni recate dalla Convenzione di Parigi, già ratificata dall'Italia. Segnala inoltre che l'Accordo di cui si propone la ratifica reca anche la regolamentazione delle procedure di rimborso delle spese sostenute per le ispezioni su sfida che, ai sensi della Convenzione di Parigi, sono a carico dell'OPAC (articolo IV, punti A.7 e D.2; articolo V, punto D e articolo VI, punto D).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo.
C. 1930 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, già approvato dal Senato, il quale reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sull'Istituto forestale europeo (EFI), firmata nel 2003. Tale Convenzione è volta alla trasformazione dell'Istituto, fondato nel 1993, in ente di diritto internazionale. Alla fine del 2003, come si legge nella relazione introduttiva al disegno di legge, risultavano associati all'Istituto 130 Enti, tra cui le maggiori Università di scienze forestali d'Europa, comprese quelle italiane, i cui ricercatori, in diretto rapporto con i corrispondenti esteri, partecipano spesso ai congressi, alle riunioni ed ai programmi dell'Istituto. Nel ricordare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, ritiene opportuni chiarimenti del Governo sugli eventuali effetti del provvedimento sul settore delle Pubbliche Amministrazioni, settore di cui fanno parte le università e alcuni istituti di ricerca che, sulla base della Convenzione in esame, sono Membri associati dell'Istituto e, come tali, sono tenuti al versamento dei contributi per il finanziamento dell'Istituto stesso, la cui misura può essere modificata dalla Conferenza (articolo 7).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente, circa gli eventuali effetti sul settore delle pubbliche amministrazioni, di cui fanno parte le Università e gli Istituti di ricerca, che solo nei casi in cui tali Istituti ed Università decidessero di associarsi all'Istituto forestale europeo assumerebbero la qualità di membri associati e sarebbero tenuti al versamento di contributi obbligatori in favore dell'Istituto europeo. Al riguardo, in detti casi, le Università e gli Istituti di ricerca eserciteranno la loro autonomia nei limiti delle

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risorse finanziarie a loro disposizione nei propri bilanci, incluse, quindi, quelle risorse ad esse assegnate a legislazione vigente.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, propone di esprimere un parere di nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali.
C. 1927 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il provvedimento, che autorizza la ratifica della Convenzione, basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. Quanto ai profili di quantificazione degli oneri recati dal disegno di legge, segnala, in particolare, che l'articolo 5, comma 3, della Convenzione prevede che gli Stati membri, all'interno della propria amministrazione doganale, designino un Ufficio centrale incaricato di ricevere le domande di mutua assistenza. La relazione tecnica afferma che la designazione dell'Ufficio centrale di coordinamento non comporterà ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si avvarrà dei locali e delle strutture già esistenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non sono previste assunzioni di nuovo personale nel ruolo della Pubblica amministrazione da destinare a tale Ufficio, in quanto le eventuali necessità di personale verranno soddisfatte attraverso il ricorso alla procedura di mobilità, sia interna al Ministero dell'economia e delle finanze, sia esterna ad esso, ove risultasse necessaria l'acquisizione di personale proveniente da altre Amministrazioni pubbliche nazionali. Detta funzione comporterà, comunque, un incremento di attività (missioni, nuove attrezzature informatiche e mobilio, nuove autovetture, incremento nel traffico telefonico) sia per gli Uffici della Guardia di finanza che per quelli dell'Agenzia delle dogane, determinando maggiori spese rispetto alla legislazione vigente, che sono dettagliatamente quantificati dalla relazione tecnica. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento del Governo volto ad escludere che non vi siano altre autorità nazionali coinvolte rispetto a quelle previste (Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e Guardia di finanza) che, su richiesta delle Autorità centrale per la cooperazione transfrontaliera, potrebbero dover adeguare le proprie strutture e le proprie attività alle esigenze della norma, ma i cui oneri eventuali e aggiuntivi non sono stati considerati nella relazione tecnica.
Osserva, inoltre, che gli articoli 19, 20 e 21 della Convenzione prevedono forme di cooperazione particolari tra le amministrazioni doganali, stabilendo, in particolare, che le amministrazioni doganali si prestino reciprocamente la necessaria assistenza in termini di organico e di organizzazione e che i funzionari delle amministrazioni doganali possano, in determinate fattispecie, procedere all'inseguimento ovvero alla sorveglianza di persone anche nel territorio di un altro Stato membro. Al riguardo, alla luce del fatto che, ai sensi dell'articolo 29 della Convenzione, gli Stati membri rinunciano, di norma, a tutte le richieste di rimborso per gli oneri sostenuti in applicazione della Convenzione stessa e tenuto conto che la relazione tecnica non considera le disposizioni in esame, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle presenti disposizioni possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, segnala in primo luogo che, sotto il profilo formale, la clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 1 dell'articolo 3 è formulata difformemente dalla prassi consolidata, prevedendo l'assenza di «ulteriori oneri» a carico del bilancio dello Stato anziché, come di consueto, nel senso di escludere la presenza di nuovi o maggiori oneri.
In relazione alla clausola di copertura contenuta nell'articolo 5, rileva che gli accantonamenti dei quali è previsto l'utilizzo recano la necessaria disponibilità ed una specifica voce programmatica. Dal punto di vista formale, ricorda che il riferimento alla denominazione dei ministeri precedente a quella prevista dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, che ha disposto la riorganizzazione strutture di Governo, è dovuta al fatto che la norma utilizza le dotazioni del fondo speciale relativo al triennio 2008-2010 come determinate dalla legge finanziaria n. 244 del 2007, precedente all'entrata in vigore suddetto decreto. Segnala, infine, che il riferimento all'utilizzo dei fondi relativi al triennio 2008-2010 appare corretto nel presupposto che il provvedimento in esame sia approvato definitivamente dal Parlamento entro il 31 dicembre 2008.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle osservazioni del relatore, osserva che, sulla base delle informazioni disponibili, può escludersi che vi siano altre autorità nazionali rispetto a quelle previste (Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e Guardia di finanza) le quali, qualora richieste dall'Ufficio centrale di coordinamento ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Convenzione, ai fini dell'evasione di una domanda di mutua assistenza presentata a norma della Convenzione stessa, potrebbero dover adeguare le proprie strutture ed attività, con possibili conseguenze onerose per la finanza pubblica. Al riguardo, fa presente che, vertendo l'accordo su materie fiscali e doganali, il caso che le autorità doganali non siano, almeno parzialmente, competenti per l'evasione di una domanda e che, di conseguenza, altre autorità nazionali possano essere richieste dall'Ufficio centrale di coordinamento appare una circostanza del tutto eventuale, che non necessita di quantificazione per l'insussistenza di elementi su cui basare il calcolo. Nei casi in cui detta circostanza dovesse verificarsi, le autorità nazionali interessate assolveranno a quanto richiesto dall'Ufficio centrale di coordinamento sulla base degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Conferma, infine, che dall'applicazione degli articoli 19, 20 e 21 della Convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della Convenzione non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento sia approvato definitivamente entro il 31 dicembre 2008».

La Commissione approva la proposta di parere.

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Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan.
C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che sono in corso approfondimenti sulla copertura finanziaria del provvedimento e richiede, pertanto, di rinviare l'esame del disegno di legge.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta formulata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.