CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 novembre 2008
100.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
Nuovo testo C. 1875 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, illustra il contenuto

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del provvedimento, il quale dispone la conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania nonché misure urgenti di tutela ambientale.Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, rileva, preliminarmente - per gli aspetti attinenti alla quantificazione - che le disposizioni in esame sono coperte avvalendosi dell'autorizzazione di spesa già disposta dall'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008. A tali fini alla relazione tecnica è allegato il prospetto riepilogativo sopra riportato, che indica le «disponibilità effettive» del Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania di cui al citato articolo 17. Non viene tuttavia precisato se tali disponibilità derivino esclusivamente dal computo delle spese finora sostenute ovvero da una valutazione complessiva delle esigenze finanziarie connesse all'attuazione degli interventi disposti dal decreto-legge n. 90 del 2008, per il periodo di emergenza indicato dal medesimo provvedimento. Soltanto in questa ipotesi le somme residue individuate potrebbero considerarsi effettivamente disponibili per le nuove finalità di spesa previste dal decreto-legge in esame. Pertanto, al fine di riscontrare l'effettiva sussistenza delle disponibilità necessarie a finanziare gli oneri recati dal provvedimento in esame, ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni di dettaglio concernenti l'andamento delle spese finora registrato e le conseguenti previsioni di spesa per il restante periodo, fino al completamento degli interventi disciplinati dal decreto-legge n. 90 del 2008.
Come più puntualmente evidenziato nelle successive osservazioni relative alla copertura finanziaria, ritiene infine necessario disporre di indicazioni di dettaglio circa la natura, di parte corrente o di conto capitale, degli oneri previsti dal provvedimento in esame e delle risorse con le quali farvi fronte, disponibili sul Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania. Per quanto concerne l'articolo 1, osserva, sotto il profilo della quantificazione, che il maggior onere previsto dalla norma, connesso alle esenzioni dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento per i cittadini che si avvalgono dei servizi di raccolta dei rifiuti a domicilio (comma 2), risulta configurato come limite massimo di spesa. Non sono tuttavia definite specifiche procedure volte a garantire l'effettivo rispetto del limite medesimo; il comma 3 si limita infatti a demandare ad ordinanze di protezione civile la definizione di modalità attuative delle disposizioni dell'articolo in esame. Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dispone che fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 e in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta, è esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Alla copertura dei suddetti oneri, nel limite massimo di 2 milioni di euro, si provvede a valere del fondo per l'emergenza rifiuti Campania di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008. Al riguardo, ricorda che l'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2008 e la successiva assegnazione delle risorse iscritte nel suddetto Fondo alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine del loro trasferimento su una apposita contabilità speciale. Le predette risorse sono state, integralmente, iscritte in bilancio nell'anno 2008, ma facevano riferimento, come indicato esplicitamente nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 90 del 2008, a pagamenti da effettuare non solo nell'esercizio finanziario 2008, ma anche in quello relativo all'anno 2009. Da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, si evince che le predette risorse pari a 150 milioni di euro sono state iscritte nei capitoli della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 956 e 980. Tali capitoli, di

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conto capitale, allo stato non presentano alcuna disponibilità di competenza. Di conseguenza, può presumersi che tali risorse siano già state trasferite, come previsto dalla normativa vigente, ad una specifica contabilità speciale. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo. Con riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione della norma in esame, segnala che né il disposto della norma, né la relazione tecnica specificano il termine finale di applicazione della disposizione in esame. La norma, infatti, si limita a prevedere che il termine di attuazione della disposizione coincida con la fine, peraltro indeterminata nel testo in esame, dello stato di emergenza. A tale proposito, ritiene necessario che il Governo indichi esplicitamente il termine finale di applicazione della norma, e, in particolare se questo, facendo riferimento all'intera durata dello stato di emergenza, possa essere fissato al 31 dicembre 2009, in analogia con quanto previsto dall'articolo 19 della legge n. 90 del 2008. Tale chiarimento appare necessario al fine di valutare l'allineamento temporale tra gli oneri che dalla stessa derivano e la relativa copertura finanziaria. Ritiene ancora necessario che il Governo chiarisca la natura contabile degli oneri di trasporto e di smaltimento di cui alla presente norma, e in particolare se gli stessi abbiano natura di parte corrente o di conto capitale. Tale chiarimento appare necessario al fine di verificare se possa determinarsi una dequalificazione della spesa dal momento che le risorse utilizzate a copertura, anche se allo stato iscritte fuori bilancio, hanno natura di conto capitale. A tale proposito, ricorda, inoltre, che la norma originaria riservava alla copertura di spese correnti il 10 per cento della dotazione complessiva del fondo (15 milioni di euro). Ritiene, quindi, necessario, sempre al fine di valutare se la norma possa determinare una dequalificazione della spesa, che il Governo fornisca non solo, come indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, l'entità delle risorse residue (pari a 5,8 milioni di euro), ma anche la natura di tali risorse, vale a dire se le stesse possano essere utilizzate per spese di parte corrente. Con riferimento, invece, alle risorse utilizzate a copertura, qualora il Governo confermi, come lascerebbe presupporre l'assenza di disponibilità residue sui relativi capitoli della Presidenza del Consiglio, che queste sono state già iscritte in una contabilità speciale fuori dal bilancio dello Stato, ritiene opportuno modificare, sotto il profilo formale, la copertura prevedendo l'utilizzo delle disponibilità iscritte nella contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, anziché come previsto dalla norma in commento, nel fondo di cui al suddetto articolo. Qualora il Governo concordi con l'ipotesi prospettata di riformulazione della clausola di copertura, appare opportuno che lo stesso chiarisca se sia necessario, al fine di dare attuazione contabile alla disposizione, prevedere anche il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la contestuale riassegnazione ad uno specifico stato di previsione della spesa. Con riferimento all'articolo 2, ritiene opportuno che il Governo fornisca indicazioni circa la compatibilità della disciplina derogatoria fissata dai commi 1 e 2, concernente la rimozione e lo stoccaggio provvisorio di cumuli di rifiuti indifferenziati e le procedure di affidamento del servizio, con le disposizioni comunitarie in materia, anche allo scopo di escludere la futura irrogazione di sanzioni a carico dell'Italia. Per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 4, relative alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti, si presume che le modalità e le procedure di realizzazione siano quelle previste dalla vigente normativa in materia, anche se non richiamate espressamente. In proposito andrebbero acquisiti elementi dal Governo anche al fine di escludere profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria. Ritiene altresì utili elementi informativi circa le modalità di determinazione e finanziamento delle eventuali misure compensative da prevedere in favore dei territori interessati. Ulteriori elementi relativi alla

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complessiva sostenibilità economica e agli eventuali riflessi per la pubblica amministrazione dell'operazione potranno emergere soltanto dal piano economico-finanziario proposto dal soggetto che realizzerà l'impianto di recupero dei rifiuti. Dal piano dovrebbero infatti desumersi le modalità di remunerazione del capitale privato e la relativa incidenza sui costi complessivi del sistema di gestione dei rifiuti e, di conseguenza, sul sistema di tariffazione per la gestione dei rifiuti. Osserva, infine, che la disposizione introdotta nel corso dell'esame in Commissione (comma 2-bis) prevede l'avvio di un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti senza peraltro indicare le risorse finanziarie necessarie a consentire tale iniziativa. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo fornisca chiarimenti in proposito al fine di escludere nuovi oneri, privi di adeguata copertura. Con riferimento all'articolo 4, chiede di riconoscere ai comuni della facoltà di derogare, sia pure in via temporanea, alla disciplina sugli affidamenti dei servizi pubblici recata dal decreto legislativo n. 163 del 2006, possa ritenersi compatibile con l'ordinamento comunitario; ciò al fine di escludere l'irrogazione di eventuali sanzioni a carico dell'Italia. Ritiene poi opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di invarianza riferita all'aggregato del bilancio dello Stato, anziché a quello più ampio della finanza pubblica, si giustifichi in considerazione del fatto che gli eventuali oneri connessi con la nomina del commissario ad acta sono posti a carico dell'amministrazione comunale inadempiente. Con riferimento all'articolo 5, considerato che il maggior onere determinato dal riconoscimento di un ulteriore compenso di natura straordinaria al personale militare trova copertura a carico delle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'entità delle risorse di natura corrente ancora disponibili al fine assicurare il rispetto del limite di spesa di 15 mln di euro, fissato dallo stesso articolo 17 per tale tipologia di spese. Ritiene, inoltre, necessario che il Governo chiarisca se la norma in esame sia suscettibile di determinare eventuali richieste emulative avanzate da altri soggetti impegnati nella gestione dell'emergenza rifiuti. Considerato, infine, che la norma attribuisce anche, al comma 3, alle Forze Armate un'ulteriore funzione operativa nell'ambito della suddetta attività di contrasto all'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, ritiene altresì opportuno che il Governo confermi che alle nuove attribuzioni possa effettivamente farsi fronte nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. In merito alla clausola di copertura finanziaria di cui al comma 2, formulata in termini di mera previsione, rileva l'opportunità di un coordinamento con la relativa autorizzazione di spesa di cui al comma 1, formulata, invece, in termini di limite massimo. A tale proposito, dai dati indicati nella relazione tecnica, e in considerazione del fatto che la norma prevede l'erogazione di compensi speciali connessi a prestazioni già effettuate e riferite ad uno specifico arco temporale (16 gennaio-9 giugno 2008), ritiene corretta la formulazione dell'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo di cui al comma 1. Al riguardo, giudica opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Qualora il Governo confermi che l'autorizzazione di spesa può essere formulata nei termini suddetti, appare necessario riformulare in tal senso anche la clausola di copertura di cui al comma 2. Sempre con riferimento alla formulazione della disposizione, segnala anche l'opportunità di indicare esplicitamente che l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria di cui ai commi 1 e 2 devono essere riferite all'anno 2008. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, segnala - in analogia con quanto già rilevato con riferimento all'articolo 1, comma 2 - la necessità che il Governo chiarisca, data la natura corrente dell'onere connesso a spese di personale, se le risorse ancora disponibili a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, possano

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essere utilizzate per la copertura di spese di tale natura, senza dar luogo ad una dequalificazione della spesa.
Dal punto di vista formale, si segnala, in analogia con quanto già rilevato all'articolo 1, comma 2, che la norma fa riferimento all'utilizzo delle risorse dei «fondi» di cui all'articolo 17 del decreto-legge 2008, mentre apparirebbe più corretto far riferimento alle disponibilità iscritte nella contabilità speciale istituita ai sensi della suddetta norma. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Per quanto concerne l'articolo 7-bis, nel rilevare che la norma, per la sua formulazione di carattere generale, sembra assumere una portata non limitata ai territori della Campania interessati dall'emergenza nel settore dei rifiuti, osserva che la stessa presenta profili di onerosità dal momento che dispone, in termini precettivi, l'inserimento di una nuova disciplina nell'ambito dei programmi scolastici. La norma implica, quindi, la necessità di procedere alla formazione di parte dei docenti già in servizio, qualora possibile, ovvero al reclutamento di ulteriori unità di personale portatrici delle professionalità richieste. Sul punto ritiene, pertanto, necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 8, in merito ai profili di copertura finanziaria, rileva, in primo luogo, che il comma 2 non indica esplicitamente la quantificazione dell'onere del quale è prevista la copertura. Questa, infatti, pari a 980.000 euro, è desumibile solo dalla relazione tecnica allegata al provvedimento. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di modificare la disposizione indicando esplicitamente l'entità dell'onere. La clausola di copertura andrebbe riformulata, anche, indicando esplicitamente il termine finale di applicazione della disposizione in esame. Questo può desumersi dall'esplicita previsione contenuta nel comma 1 che dispone, al fine di potenziare le strutture di contrasto al fenomeno degli incendi, l'assegnazione in posizione di comando di 35 unità di personale per un periodo non superiore al termine di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2008. Tale disposizione fissa la cessazione dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2009. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, segnala, in analogia con quanto già rilevato con riferimento agli articoli 1, comma 2 e 5, la necessità che il Governo chiarisca, data la natura corrente dell'onere, se le risorse ancora disponibili a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, facciano riferimento alla quota del 10 per cento riservata alla copertura di spese di tale natura. Dal punto di vista formale, segnala, in analogia con quanto già rilevato all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 5, che la norma fa riferimento all'utilizzo delle risorse del «fondo» di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, mentre apparirebbe più corretto far riferimento alle disponibilità iscritte nella contabilità speciale istituita ai sensi della suddetta norma. Infine, qualora il Governo concordi con l'ipotesi prospettata di riformulazione della clausola di copertura, ritiene opportuno che lo stesso chiarisca se sia necessario prevedere esplicitamente nel testo che le risorse del quale è previsto l'utilizzo siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente stato di previsione della spesa. Con riferimento alla spesa autorizzata dal comma 3, segnala che né la disposizione, né la relazione tecnica ne specificano l'anno di applicazione. A tale proposito, ritiene, quindi, necessario un chiarimento da parte del Governo, al fine di valutare l'allineamento temporale tra gli oneri che derivano dalla disposizione in esame e la relativa copertura finanziaria. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le risorse utilizzate, qualificate come «iscritte sulla contabilità speciale del competente capo missione», siano, come desumibile dalla relazione tecnica, quelle stanziate ai sensi dell'articolo 17, del decreto-legge n. 90 del 2008. Qualora il Governo confermi che si tratti delle suddette risorse, ritiene necessario modificare, sotto

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il profilo formale, la copertura finanziaria prevedendo esplicitamente che le disponibilità utilizzate sono quelle iscritte sulla contabilità speciale istituita ai sensi del suddetto articolo del decreto-legge n. 90 del 2008. Per quanto concerne l'articolo 9, rileva che alle precedenti disposizioni che hanno previsto l'attribuzione degli incentivi in questione non sono stati ascritti specifici effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica, in quanto le provvidenze connesse ad incentivi per le fonti energetiche rinnovabili sono erogate a valere su una componente delle tariffe per le forniture energetiche. Quanto alla possibilità di accesso ai meccanismi incentivanti pur in presenza di contestuale utilizzo di fonti non rinnovabili ed ai criteri di determinazione delle quote di produzione imputabili alle fonti rinnovabili, chiede di acquisire elementi volti ad escludere profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Con riferimento all'articolo 9-bis, chiede chiarimenti circa gli eventuali effetti finanziari connessi alla proroga dell'efficacia degli accordi e dei contratti di programma già stipulati dalle pubbliche amministrazioni, disposta dalla norma in esame. Per quanto concerne l'articolo 9-ter, premesso che l'adozione del Piano previsto dalla norma implica la necessità di reperire i relativi mezzi di finanziamento pubblici, chiede chiarimenti sulle modalità con le quali sarà effettuata tale individuazione di risorse. Infatti, poiché il testo in esame non dispone che il Piano sia approvato con legge, quest'ultimo dovrebbe avere essenzialmente carattere ricognitivo delle risorse messe a disposizione dalla legislazione vigente. D'altra parte, il comma 3 esclude dall'apposita procedura di cui all'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 tutti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani. Andrebbe in primo luogo chiarito se tale esclusione riguardi anche gli impianti di incenerimento oggetto della presente disciplina. Osserva inoltre che non appare chiara la portata della disposizione abrogativa prevista dal comma 3. Infatti da tale abrogazione sembrerebbe derivare l'esclusione dal predetto programma degli impianti di recupero e smaltimento, previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, non solo degli inceneritori di rifiuti urbani, ma anche di altre tipologie di impianti di smaltimento non espressamente indicate e non disciplinate dalla norma in esame. Su tali aspetti andrebbe acquisita una valutazione del Governo, al fine di chiarire con quali modalità potranno essere individuate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi relativi a tutti gli impianti che, per effetto della norma in esame, resterebbero esclusi dalla procedura di finanziamento di cui al citato articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala, in primo luogo, la necessità di chiarire se il Piano nazionale degli inceneritori di cui ai commi 1 e 2 includa anche l'indicazione degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani. Tale chiarimento appare necessario dal momento che il comma 3 esclude l'applicazione ai suddetti impianti delle disposizioni di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tali disposizioni prevedono sia l'inserimento nel DPEF di un programma con la specifica indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero; sia la possibilità che il Governo indichi, nella legge finanziaria, le risorse necessarie alla realizzazione, anche ai fini dell'erogazione di contributi compensativi a favore degli enti locali, per le infrastrutture e gli insediamenti strategici. Pertanto, qualora il Piano nazionale in esame non fosse relativo a tutti gli impianti di smaltimento dei rifiuti, si porrebbe il problema di individuare la procedura applicabile alla realizzazione degli impianti di smaltimento diversi dagli inceneritori. La procedura prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, appare tra l'altro - rispetto al Piano nazionale di cui all'articolo in esame nel quale devono essere indicate ai sensi del comma 2 anche i finanziamenti pubblici, comunitari e i contributi compensativi a favore degli enti locali - più rispettosa degli strumenti della programmazione finanziaria ed in

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grado di assicurare la puntuale valutazione degli effetti finanziari degli interventi programmati da parte del Parlamento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Per quanto concerne l'articolo 9-quater, al fine di escludere eventuali oneri sanzionatori connessi a procedure di infrazione in sede europea, andrebbe chiarito se l'introduzione di una deroga al divieto di smaltimento dei rifiuti nelle reti fognarie sia compatibile con le vigenti regole del diritto comunitario. ritiene inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo circa i possibili effetti finanziari collegati ai nuovi adempimenti che la norma affida agli enti gestori del servizio idrico integrato, fra i quali rientrano soggetti costituiti da enti pubblici, anche ricompresi nel perimetro della pubbliche amministrazioni. Rileva infine che l'articolo 10 amplia l'ambito dei soggetti verso i quali la gestione commissariale può svolgere attività solutorie per il pagamento delle prestazioni connesse allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Considerato che detti pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di un limite di spesa di 40 milioni di euro, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il predetto limite - definito dal decreto-legge n. 90 del 2008 - risulti compatibile alla luce dell'interpretazione autentica proposta, che esplicherebbe effetti anche retroattivi. Andrebbe altresì chiarito se, ai fini del computo delle risorse disponibili sul Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania - che sono destinate alla copertura degli ulteriori oneri determinati dal decreto-legge in esame -, si sia eventualmente tenuto conto anche di somme residue imputabili al predetto limite di spesa. In tale ipotesi occorrerebbe valutare la probabilità che dette disponibilità vengano meno a causa del possibile completo utilizzo dell'importo di 40 milioni di euro, per effetto della disposizione in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede un breve rinvio dell'esame al fine di predisporre gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per le ore 13.30.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti

La seduta comincia alle 13.30.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
Nuovo testo C. 1875 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate, conferma, per quanto concerne l'articolo 1, comma 2: che le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, sono state già trasferite alla specifica contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato. In merito all'indicazione del termine finale di applicazione della disposizione in esame richiesto dalla Commissione, evidenzia che la cessazione dello stato di emergenza è stata già fissata dall'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2008. Pertanto non ritiene necessario modificare la norma di che trattasi, in quanto la disposizione in esame ha effetti entro il termine dello stato di emergenza già esplicitato dal citato articolo 19. Circa poi la natura contabile degli oneri di trasporto e di smaltimento di cui alla presente norma,

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conferma la natura di parte corrente degli stessi. Sulla richiesta di riformulazione della copertura, con riferimento alla contabilità speciale, anziché sul fondo di cui al citato articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, osserva come le contabilità speciali rappresentano un mero strumento contabile che consente una gestione delle risorse finanziarie maggiormente corrispondente alle esigenze emergenziali. Ritiene poi necessario inserire, sia all'articolo 2, comma 2-bis, sia all'articolo 2, comma 4, clausole di invarianza volte a prevedere che all'attuazione delle disposizioni si provveda «senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente». Conferma poi che gli oneri connessi all'eventuale nomina del Commissario ad acta, di cui all'articolo 4, comma 3, sono posti a carico delle amministrazioni comunali inadempienti. Per quanto concerne l'articolo 5, comma 2: condivide sia l'osservazione sull'uso del termine «valutati», da sostituire con l'espressione «pari a», sia l'inserimento del riferimento all'annualità «2008». In merito alla natura corrente delle spese in esame e alla formulazione della copertura finanziaria, rinvia a quanto espresso all'articolo 1, comma 2.
Osserva poi che alle attività dell'articolo 7 si potrà fare fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto riguarda l'articolo 8, comma 2, concorda con quanto richiesto dalla Commissione in merito all'introduzione della quantificazione dell'onere derivante dalla disposizione in esame. Relativamente, poi, alla durata dell'applicazione della disposizione, evidenzia che l'impianto normativo del presente decreto-legge è correlato a una situazione di emergenza il cui termine è stato determinato dall'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2008 e pertanto non ritiene necessario reiterare il termine già previsto a legislazione vigente. In merito alla natura corrente delle spese in esame e alla formulazione della copertura finanziaria, rinvia a quanto espresso all'articolo 1, comma 2. Con riferimento all'articolo 8, comma 3, in merito all'anno di applicazione della spesa in esame, fa presente che l'acquisto dei veicoli indicati nella relazione tecnica avverrà non appena l'iter amministrativo per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di che trattasi e la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno sarà completato. Conferma, altresì, che le somme sopra citate sono quelle stanziate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008 e successivamente trasferite sulla contabilità speciale del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti Campania. In ogni caso, non ritiene di dover modificare la copertura per le ragioni espresse in precedenza.

Bruno CESARIO (PD), ricorda come il provvedimento preveda la possibilità di procedere all'arresto di coloro che violano la normativa in materia di rifiuti nei soli territori in cui vige lo stato di emergenza, rilevando come in tal modo si dia luogo ad una discriminazione che non ritiene accettabile. Per quanto attiene agli impianti di termovalorizzazione, osserva come la risposta più efficace alle attuali esigenze sia costituita dall'accelerazione delle procedure in corso e dichiara di non condividere la prevista realizzazione di un quinto impianto nella regione Campania. Svolge quindi alcune osservazioni critiche riguardo alla procedura di scioglimento dei consigli comunali che ritiene si presti a strumentalizzazioni di natura politica in quanto non ne vengono specificati presupposti e modalità.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), rileva che il rappresentante del Governo non ha fornito elementi di risposta in ordine alla richiesta avanzata di una precisazione dello stato di utilizzo delle risorse previste per l'emergenza rifiuti dall'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008. Non è stato infatti precisato se le disponibilità effettive del Fondo di cui viene data contezza nella relazione tecnica ed utilizzate per coprire gli oneri derivanti dal provvedimento derivino

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esclusivamente dal computo delle spese finora sostenute ovvero da una valutazione complessiva delle esigenze finanziarie connesse all'attuazione degli interventi disposti dal decreto-legge n. 90 del 2008 per il periodo di emergenza indicato dal medesimo provvedimento. Solo in tale seconda ipotesi, infatti, il quadro delineato dalla relazione tecnica per la copertura del provvedimento risulta completamente condivisibile. Nel rilevare l'opportunità di un chiarimento su questo punto in occasione del parere che la Commissione dovrà rendere sul provvedimento ai fini della discussione dello stesso in Assemblea, formula comunque, alla luce degli elementi forniti dal rappresentante del Governo, la seguente proposta di parere:
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1875 di conversione in legge del decreto-legge n. 172/2008, recante misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
le risorse del Fondo l'emergenza rifiuti Campania di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2008 sono iscritte nella contabilità speciale n. 5146, che reca disponibilità complessive pari a 5,8 milioni di euro;
le suddette risorse possono essere utilizzate anche per la copertura di oneri di parte corrente;
alle campagne informative di cui all'articolo 7 potrà farsi fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il presente provvedimento e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 9, comma 1, trovino attuazione nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, in modo da evitare contenziosi in sede europea suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania», con le seguenti: «Fino al termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;
all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17», con le seguenti: «a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17»;
all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «con le risorse disponibili allo scopo e previste dalla legislazione vigente», con le seguenti: «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente»;
all'articolo 2, comma 2-bis dopo le parole: «per la protezione ambientale Campania,» inserire le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,»;
all'articolo 2, comma 4, capoverso 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: «senza ulteriori oneri», con le seguenti: «, con oneri a carico delle autorità inadempienti e senza nuovi o maggiori oneri»;

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all'articolo 5, sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:
«1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, è autorizzata l'erogazione di un compenso ulteriore rispetto a quello di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92. Il compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 660.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.»;
all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: «senza oneri», con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
all'articolo 7-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole da : «con oneri a carico del fondo» sino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 980.000 euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.»;
all'articolo 8, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato ad acquistare,» aggiungere le seguenti: «entro il termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,»
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla missione e al programma pertinente del Ministero dell'interno.»;
all'articolo 9-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari,»;
b) al comma 2, dopo la parola: «disponibili» aggiungere le seguenti: «a legislazione vigente»;
c) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Al piano nazionale di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

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La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 27 novembre 2008.

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
C. 1891 Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 27 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.45.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00675 Marinello: Abrogazione della legge n. 464 del 1978 sui contributi per la ricostruzione della Valle del Belice.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, concernente la situazione di disagio determinatasi nei territori interessati a seguito dell'inserimento nell'allegato taglia-leggi del decreto-legge n. 112 del 2008 della legge n. 464 del 1978 relativa ai contributi per la ricostruzione della Valle del Belice a seguito del terremoto del 1968.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto essa si limita a ricostruire il quadro degli stanziamenti e delle risorse disponibili per gli interventi di ricostruzione nel Belice a seguito del terremoto del 1968, senza chiarire come si potrà far fronte agli effetti della disposizione «taglia leggi» contenuta nell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008. Per effetto di tale norma è prossima, infatti, l'abrogazione delle disposizioni che prevedono l'istituzione di commissioni presso gli enti locali competenti in ordine alla ripartizione e all'erogazione dei contributi previsti, la quale creerà una lacuna normativa che rischia di precludere il completamento dell'opera di ricostruzione. Al riguardo, sollecita quindi a dare al più presto attuazione all'impegno assunto dal Governo in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria con riferimento all'adozione di opportune iniziative normative volte ad escludere dalla disposizione «taglia leggi» le voci relative alle leggi in materia di contributi per la ricostruzione della Valle del Belice.

5-00676 Commercio: Retrocessione alla Regione siciliana del gettito delle accise sui prodotti petroliferi.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA), replicando, si dichiara insoddisfatto in quanto, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale richiamata

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dal rappresentante del Governo nella sua risposta, il Governo ha accolto, al termine dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 112, un ordine del giorno presentato dal suo gruppo che impegnava il Governo ad effettuare la retrocessione prevista.

5-00677 Vannucci: Riassetto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A (ex Sviluppo Italia).

Massimo VANNUCCI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, rilevando la necessità di acquisire elementi di informazione in ordine alla riorganizzazione della ex Sviluppo Italia S.p.A. e ricordando che il Governo di centrosinistra aveva deciso di procedere al riassetto prendendo atto che la gestione della società era oramai divenuta insostenibile, come dimostra il fatto che, a fronte di una situazione complessiva comunque non florida, l'amministratore delegato di una delle società controllate, Italia Navigando S.p.A. riceveva addirittura ingenti somme in stock options.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ha fornito numerosi elementi conoscitivi sull'andamento del processo di riordino che ha interessato la società Sviluppo Italia. Rileva, tuttavia, che dalle informazioni fornite emerge che, nonostante la razionalizzazione operata, il riordino sembra procedere a rilento e si è ancora lontani dal raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge finanziaria 2007, che prevedeva che il numero delle società controllate fosse ridotto a non più di tre. In particolare, osserva che, in base a quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, sembra che, più che ad operazioni di dismissione, si stia procedendo ad un semplice accorpamento delle società controllate. Ritiene, comunque, che debba essere assicurata la massima conoscibilità alle questioni connesse al riordino di Sviluppo Italia ed invita, pertanto, ad attivare opportune procedure conoscitive in materia, analogamente a quanto avvenuto nella passata legislatura.

5-00678 Bitonci: Proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Massimo BITONCI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Massimo BITONCI (LNP), replicando, si dichiara insoddisfatto e chiede che la Commissione bilancio si interessi alla questione affrontata dall'interrogazione, rilevando che, anche in base alla sua esperienza di sindaco, gli enti locali non sono assolutamente nelle condizioni di approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione, a prescindere dalla formale attivazione dell'ANCI al riguardo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.