CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 novembre 2008
99.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
COMUNICATO
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Nella riunione del 25 novembre 2008, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha approvato la seguente delibera:

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio della Regione Abruzzo.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
premesso:
a) che con decreto 13 agosto 2008, n. 111, del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo sono stati convocati i comizi elettorali ed indette le elezioni per il Presidente della Giunta Regionale ed il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo;
b) visti, quanto alla potestà della Commissione parlamentare di rivolgere indirizzi generali alla RAI, di esercitare la funzione di vigilanza e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
c) visti altresì l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, relativo alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale; gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali; considerati altresì i principi della tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché della tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, di cui all'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo in materia approvati dalla Commissione, il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
d) preso atto della nota inviata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 24 novembre 2008, in riferimento alla consultazione prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

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e) considerate le restanti disposizioni della citata legge n. 28 del 2000, quanto alla attuazione del criterio di parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle forze politiche legittimate all'accesso alla programmazione radiotelevisiva; considerato altresì che il combinato disposto dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 20 della citata legge n. 515/1993 limita la presenza di candidati ed altri esponenti politici a determinate tipologie di trasmissioni;
f) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario»;
g) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni»;
h) vista la legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di elezioni regionali in Abruzzo;
i) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni; considerata altresì l'urgenza di provvedere ed i precedenti di definizione nella sede dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di provvedimenti di disciplina di campagne elettorali, in particolare il 14 gennaio ed il 20 febbraio 1992, in riferimento alla campagna per le elezioni politiche della XI legislatura;
l) considerato che la Commissione si è ricostituita il 20 novembre 2008 e che, pertanto, le presenti disposizioni, le quali costituiscono peraltro atto dovuto, intervengono nell'ultima fase della campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Abruzzo;
dispone:
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, quanto segue:

Art. 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Abruzzo.
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.
3. Le disposizioni del presente provvedimento, adottato in via d'urgenza, non pregiudicano la programmazione già posta in essere dalla RAI con riferimento alla prassi risultante dalle precedenti delibere adottate dalla Commissione, ed in particolare il calendario delle trasmissioni predisposto dalla RAI e comunicato alla Commissione con nota n. TGR/SR/469 del 7 novembre 2008.

Art. 2.
(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale nella Regione Abruzzo).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nella regione Abruzzo ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti

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politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti;
b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 4 del presente provvedimento;
c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la relativa responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ricevuta nella regione Abruzzo non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, nè possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3.
(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella regione Abruzzo trasmissioni di comunicazione politica.
2. Le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:
a) alle liste e coalizioni che presentano un candidato alla presidenza della Regione;
b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, le coalizioni di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.
5. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della stessa trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
6. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento.
7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.
(Messaggi autogestiti).

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per la regione Abruzzo.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.

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3. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
4. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5.
(Informazione).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

Art. 6.
(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella osservano regione Abruzzo è sospesa nel periodo di efficacia del presente provvedimento.

Art. 7.
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. La RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali abruzzesi, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 8.
(Tribune elettorali).

1. In riferimento alle elezioni regionali, la RAI organizza e trasmette nella regione Abruzzo, su rete locale in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune televisive e radiofoniche, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
2. Alle Tribune di cui al presente articolo prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.
3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6.
4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.
5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile

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alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la stessa percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
7. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
8. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo a ciascuno spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.
9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla TGR (testata giornalistica regionale), che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 9.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 10.
(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.