CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 novembre 2008
98.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 novembre 2008. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 46.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto ministeriale in esame viene sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari, indicati nella tabella 1 allegata alla legge medesima. Il comma 2, stabilisce che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il medesimo articolo 32 dispone, inoltre, che il riparto delle risorse stanziate su ciascuna di tali unità previsionali di base debba essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sul decreto di ripartizione

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è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. La X Commissione deve esprimere il parere entro il prossimo 1o dicembre. Il comma 3 dello stesso articolo 32 prevede che la dotazione delle unità previsionali di base sia quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni (ovvero nella Tabella C allegata alla legge finanziaria).
Per l'anno 2008 le risorse di cui lo schema in esame propone il riparto tra le varie finalizzazioni, risultano complessivamente pari a 1 milione 118 mila euro. Tale importo risulta dallo stanziamento iscritto nel cap. 2280 (UPB 2.1.2) dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2008, la cui disponibilità, detratto l'accantonamento previsto dal comma 507 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, risulta pari a 931 mila 927 euro, con una riduzione, rispetto all'anno precedente pari a 70.073 euro.
L'articolo unico dello schema di decreto interministeriale reca, al comma 1, la descrizione del riparto del citato stanziamento.
Il comma 1 dell'articolo unico dello schema di riparto dispone pertanto il seguente riparto:
euro 74.555,00 per sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole industrie;
euro 255.348,00 per contributi per il funzionamento delle stazioni sperimentali;
euro 440.801,00 per contributo annuo forfetario agli organismi di normalizzazione italiani;
euro 141.653,00 per contributo spese per la pubblicazione di norme per la salvaguardia della sicurezza (articolo 46, comma 3, legge n. 128 del 1998);
euro 19.570,00 per contributo per la pubblicazione di linee guida applicative per la direttiva macchine (articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996).

Per quanto concerne la prima delle finalità indicate, si tratta di interventi relativi ai contributi per le piccole e medie imprese. In particolare, consistono nella concessione di sussidi e premi volti alla promozione di iniziative da parte di piccole e medie imprese industriali, anche attraverso l'attuazione di convegni e studi.
Per quanto riguarda i contributi per il funzionamento delle stazioni sperimentali, si tratta dei contributi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326 (convertito dalla legge n. 4 del 1991), in base al quale lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali dei dipendenti delle stazioni sperimentali. La finalità di tale finanziamento è quella di consentire alle stazioni sperimentali di indirizzare le proprie risorse in modo più mirato alla ricerca applicata.
Per quanto concerne i contributi di cui ai punti 3 e 4, la relazione illustrativa evidenzia che si tratta di contributi destinati agli enti di normalizzazione italiani (UNI, Ente nazionale italiano di unificazione e CEI, Comitato elettronico italiano) sia sotto forma di contributo forfetario sia come stanziamento finalizzato alla stipula di convenzioni con l'UNI e il CEI per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza.
Il contributo relativo all'applicazione della direttiva macchine si riferisce alle somme attribuite all'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) per la divulgazione delle linee applicative veruna più corretta attuazione della citata direttiva.
Ricorda che lo stanziamento dello scorso anno, per le medesime finalità, è stato pari a 1 milione 2.000 euro, registrando un'erogazione delle risorse ammontante a circa 70 mila euro; occorre rilevare con rammarico, peraltro, che l'atto risulta privo di un'opportuna rendicontazione sui contributi erogati nell'anno precedente e, quindi, risulta difficile comprendere se essi siano stati completamente impegnati ed utilizzati.

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Uno dei rilievi ricorrenti, negli scorsi anni, nell'ambito delle sedute di questa Commissione dedicate all'espressione del parere sui decreti di riparto, riguarda per l'appunto l'esigenza di una conoscenza dettagliata dei criteri di ripartizione dei fondi e del corretto utilizzo delle somme assegnate.
Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere.

Andrea GIBELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 novembre 2008. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
C. 1897 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Santo Domenico VERSACE (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento d'urgenza recante disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. Il decreto-legge si compone di 12 articoli, che dispongono prevalentemente in materia sanitaria e in materia di enti locali; reca altresì disposizioni in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (articolo 3) e in favore di alcune organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 5-bis).
Le disposizioni che interessano le competenze della X Commissione sono contenute nell'articolo 2-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato. L'articolo in questione modifica il regime fiscale da applicare ai carburanti da autotrazione nelle regioni confinanti con la Svizzera. La norma consente alle regioni che confinano con la Confederazione elvetica di adottare misure per la riduzione dei prezzi dei carburanti, attribuendo alle medesime aree una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, per un ammontare commisurato all'onere finanziario da sopportare in virtù della suddetta riduzione. Sono contestualmente abrogate le disposizioni (recate dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000) che avevano già previsto, per le medesime aree, analoghi meccanismi di riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa, nell'ambito della quota complessiva dell'accisa loro riservata. Nel dettaglio, il comma 1 attribuisce alle regioni confinanti con la Svizzera una quota ulteriore di compartecipazione all'IVA, a partire dal 1o gennaio 2009. La quota sembra doversi considerare aggiuntiva rispetto a quella attribuita alle regioni dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000. La quota di compartecipazione è determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante da vendere a prezzo ridotto, ai sensi del comma 2. Finalità della disposizione introdotta è l'adeguamento (in aumento) delle risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio - utilizzati come carburante per autotrazione - situate nel territorio elvetico. A questo scopo, il comma 2 dell'articolo 2-ter prevede che le regioni confinanti con la Confederazione elvetica possano, con propria legge, disporre la riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali. Si richiede, tuttavia, che tale riduzione sia effettuata nel rispetto della normativa comunitaria, al fine di garantire che il prezzo non sia

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inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale, in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine. Il comma 3 dispone l'attribuzione dell'istituita compartecipazione con cadenza mensile, sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente. Accanto alla corresponsione mensile, si prevede un meccanismo di conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane. Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di stabilire le modalità applicative di tale attribuzione e, annualmente, in sede di conguaglio, la misura della quota di compartecipazione, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità delle norme introdotte. Il comma 5 dispone infine l'abrogazione, con decorrenza dal 1o gennaio 2009, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000.
In relazione alla limitata portata delle disposizioni di competenza della Commissione, propone di esprimere di un parere favorevole.

Ludovico VICO (PD), nell'esprimere apprezzamento per la relazione svolta, osserva che il provvedimento d'urgenza presenta alcuni profili problematici, soprattutto in relazione ad alcune modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato. In particolare, sottolinea che l'articolo 2 prevede che la Conferenza Stato-città stabilisca criteri e modalità per la ripartizione di ulteriori 260 milioni di euro per l'anno 2008 relativi alla copertura della perdita del gettito ICI sull'abitazione principale, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, previa iscrizione di tali risorse nel Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Con riferimento all'articolo 5, che prevede l'assegnazione al comune di Roma 500 milioni di euro per l'anno 2008 (alla cui copertura si provvede mediante l'utilizzo del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica), preannunzia la presentazione di una proposta emendativa per l'esame in Assemblea volta a definire questo contributo quale prestito da restituire.
Per quanto riguarda infine le disposizioni recate dall'articolo 2-ter in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione, ricorda che nel passato la sua parte politica ha ritenuto non praticabili analoghe proposte provenienti dalle regioni Sicilia e Sardegna. Osserva tuttavia che, se alle regioni confinanti con la Confederazione elvetica sarà consentito di adottare misure per la riduzione dei prezzi dei carburanti, il medesimo regime fiscale dovrebbe essere esteso a tutte le altre regioni italiane.

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP) sottolinea che le disposizioni agevolative previste dall'articolo 2-ter del provvedimento in esame hanno natura virtuosa essendo destinate a garantire un maggior gettito fiscale per le casse dello Stato e non una fiscalità di vantaggio alle regioni confinanti con la Confederazione elvetica.

Andrea LULLI (PD) dichiara voto contrario sulla proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Andrea GIBELLI, presidente, avverte che le interrogazioni a risposta immediata su argomenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, già previste per la giornata di domani, non avranno luogo

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per indisponibilità dei sottosegretari di Stato. Si riserva di rappresentare al Governo il disagio manifestato dai componenti della Commissione, i cui lavori vengono ad essere condizionati dalle assenze, sia pure comprensibili, dei rappresentanti del Governo ad attività istituzionali da tempo programmate.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
C. 1875 Governo.