CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 novembre 2008
98.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 novembre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.10.

DL 157/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
C. 1891 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 1891, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 154 del 2008, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali».
Il decreto-legge, che ha subito talune modifiche nel corso dell'esame al Senato, si compone di 13 articoli.
L'articolo 1, comma 1, modifica il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2007.
In particolare la lettera a) sopprime la facoltà del commissario ad acta nominato nelle regioni che non rispettano gli adempimenti previsti dai piani di rientro dai deficit sanitari, al fine di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, di proporre la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere.

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La lettera b) prevede la possibilità di nominare, con delibera del Consiglio dei ministri, uno o più sub commissari, con esperienza di gestione sanitaria, da affiancare al commissario ad acta. Viene inoltre consentito al commissario ad acta di disporre motivatamente la sospensione dalle funzioni in atto dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento. Le suddette funzioni possono essere affidate a un soggetto attuatore e ai direttori generali sospesi può essere assegnato un altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.
La lettera c) stabilisce che la regione interessata mette a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il comma 2 consente che, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sia erogato il maggior finanziamento, condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, a quelle regioni nelle quali è stato nominato il commissario ad acta, in deroga a quanto sottoscritto negli accordi previsti, in presenza di talune condizioni:
a) il manifestarsi, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento, di una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
b) l'adozione, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, che dovranno essere verificati da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.

Il comma 3 specifica che le somme erogate alle regioni sono a titolo di anticipazione e possono essere recuperate, con modalità deliberate dal Consiglio dei ministri, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il citato piano di rientro della dimensione finanziaria stabilita dallo stesso.
Il comma 4, alla lettera a), abroga il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 288 del 2003, sopprimendo la trasformazione in Fondazione IRCCS (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) dell'Istituto «Giannina Gaslini» di Genova ed il suo accorpamento con l'esistente Fondazione «Gerolamo Gaslini».
Conseguentemente, la lettera b) inserisce, dopo il comma 1 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 288 del 2003, contenente le disposizioni riguardanti gli IRCCS non trasformati, un comma 1-bis, il quale stabilisce che restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) «Giannina Gaslini» di Genova
Il comma 5 prevede per l'anno 2009 un incremento di 434 milioni di euro del livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, al quale concorre ordinariamente lo Stato, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di abolizione del ticket di 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica, di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge n. 112 del 2008. Conseguentemente le misure previste dai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61 per la copertura degli oneri derivanti dall'abolizione del citato ticket sono attuate a partire dall'anno 2010.
L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, rinvia dal 31 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 il completamento degli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome effettuati presso le aziende sanitarie

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locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria.
La disposizione proroga inoltre dal 31 gennaio 2009 al 31 gennaio 2010 la possibilità di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia allargata), previa autorizzazione aziendale.
L'articolo 1-ter, introdotto anch'esso dal Senato, abroga l'articolo 24-ter del decreto-legge n. 248 del 2007, che ha rinviato al 1o gennaio 2009 l'applicazione della norma in materia di orario di lavoro del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 66 del 2003, in base alla quale al predetto personale non spetta il diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto l'articolo 2, il quale reca disposizioni dirette a garantire, per l'anno 2008, la compensazione, attraverso la misura dei trasferimenti erariali, delle variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) spettante ai comuni in conseguenza di talune disposizioni.
Il comma 1 conferma la validità per l'anno 2008 dei dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 81 del 2007, relativamente all'incremento del gettito derivante dall'ICI in conseguenza delle modifiche del tributo apportate dalle norme citate. Si tratta delle norme in materia di iscrizione in catasto di fabbricati ex rurali e dell'aggiornamento delle rendite catastali dei fabbricati iscritti nelle categorie catastali B (collegi, ospedali, scuole, musei, biblioteche) ed E (stazioni, chioschi, edicole).
Il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui la riduzione dei trasferimenti operata in via provvisoria risulti superiore al maggior gettito ICI realizzato in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto - legge n. 262 del 2006. In tal caso, i comuni sono autorizzati, in deroga alle regole sull'accertamento di cui all'articolo 179 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ad iscrivere, in via provvisoria, tale differenza tra i trasferimenti erariali accertati per l'anno 2008.
Ai sensi del comma 3, sulla base dei dati certificati dai comuni, anche il Ministero dell'interno ridetermina il contributo spettante a ciascun ente sulla base dei conguagli spettanti per l'esercizio 2008.
Il comma 4 stabilisce che gli importi residui accertati secondo il metodo convenzionale, di cui al comma 2, qualora non riscossi entro la fine dell'esercizio, concorrono alla formazione di residui attivi utili ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione degli enti locali interessati, di cui all'articolo 186 del citato Testo unico, il quale è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
Il comma 5 precisa che, per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno, ai soli fini del rispetto dei vincoli relativi al patto di stabilità, gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.
I commi 6 e 7 stabiliscono che la certificazione del mancato gettito ICI accertato entro il termine perentorio del 30 aprile 2009, la quale deve essere trasmessa al Ministero dell'interno, deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione e trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.
Infine, il comma 8 prevede che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie

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locali siano stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro, a titolo di regolazione contabile pregressa, per i minori introiti conseguenti all'abolizione dell'ICI sulla prima casa, disposta dal decreto-legge n. 93 del 2008. L'erogazione ai comuni a titolo di maggiore compensazione finanziaria ai comuni fa seguito ad una valutazione aggiornata circa la perdita di gettito derivante ai comuni stessi dall'abolizione del tributo, ed è frutto di un'intesa tra il Governo e l'ANCI raggiunta in materia il 2 ottobre 2008.
L'articolo 2-bis, parimenti introdotto nel corso dell'esame al Senato, assegna alle comunità montane istituite a seguito del processo di riordino di tali enti disposto dall'articolo 2, commi da 16 a 22, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) e che sono subentrate nei rapporti giuridici delle comunità montane disciolte, tutti i trasferimenti erariali già erogati in favore di queste ultime, al netto delle riduzioni operate articolo 2, comma 16, dalla stessa legge finanziaria per il 2008, e dall'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 (pari complessivamente a 33,4 milioni nel 2008 ed a 96,8 milioni a decorrere dal 2009).
Ricorda che, nell'esercizio finanziario 2008, il contributo ordinario per le comunità montane ammonta a 99,6 milioni di euro, il contributo consolidato a 37,5 milioni di euro e il contributo per lo sviluppo degli investimenti a 14,4 milioni.
Sempre per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2-ter, recante modifiche al regime fiscale dei carburanti per autotrazione.
Tali disposizioni sono dettate dalla necessità di adeguare la normativa nazionale alle norme contenute nella direttiva comunitaria 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ampliando l'insieme dei prodotti energetici che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa applicando dei livelli minimi di tassazione stabiliti dalla direttiva stessa.
La direttiva, inoltre dispone che, in relazione ai prodotti energetici, i provvedimenti di riduzione ed esenzione fiscale, di differenziazione delle aliquote e rimborso di imposta possono essere configurabili come aiuti di Stato e vanno pertanto notificati alla Commissione. Non sono quindi consentiti provvedimenti generali di riduzioni di aliquote.
Il comma 1 attribuisce alle regioni confinanti con la Svizzera una quota ulteriore di compartecipazione all'IVA, a partire dal 1o gennaio 2009. Tale quota sembra doversi considerare aggiuntiva rispetto a quella attribuita alle Regioni dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000, il quale ha istituito una compartecipazione al gettito IVA in favore delle regioni a statuto ordinario, determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante da vendere a prezzo ridotto, ai sensi del successivo comma 2.
Finalità della disposizione è l'aumento delle risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico.
A tale scopo, il comma 2 prevede che le Regioni confinanti con la Confederazione elvetica possano, con propria legge, disporre la riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali.
Si richiede tuttavia che tale riduzione sia effettuata nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante, e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale, in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.
Il comma 3 dispone l'attribuzione dell'istituita compartecipazione con cadenza mensile, sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente. Accanto alla corresponsione mensile, si prevede

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un meccanismo di conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane.
Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di stabilire le modalità applicative di tale attribuzione e, annualmente, in sede di conguaglio, la misura della quota di compartecipazione, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità delle norme introdotte.
Il comma 5 dispone l'abrogazione, con decorrenza dal 1o gennaio 2009, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000, il quale introduceva, in favore delle Regioni confinanti con la Svizzera, un meccanismo volto a ridurre il prezzo alla pompa delle benzine, nell'àmbito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata.
Il comma 6 dispone che al minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007).
L'articolo 2-quater, comma 1, conferma per l'anno 2009 l'applicazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004 concernenti la procedura per lo scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti, ovvero di mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali).
Il comma 2 determina i trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2009, stabilendo che la determinazione dei trasferimenti spettanti a ogni singolo ente locale è effettuata sulla base dei criteri già adottati dalla legge finanziaria dello scorso anno (articolo 2, comma 2, della legge n. 244 del 2007), che, di fatto, richiamandosi a quanto disposto dalle precedenti leggi finanziarie, consolidano, nel contributo ordinario spettante agli enti locali per l'anno 2009, i contributi erariali attribuiti agli enti locali fino all'anno 2002.
Come già nelle finanziarie precedenti, la disposizione è finalizzata a dettare criteri per la definizione dell'entità dei trasferimenti spettanti a ogni singolo ente locale nel 2008, in modo da consentire l'approvazione dei relativi bilanci.
In sostanza il comma non dispone incrementi dei Fondi erariali assegnati agli enti locali per l'anno 2009, ma si limita a confermare il quadro normativo a legislazione vigente, delineato dalle disposizioni introdotte dalla legge n. 244 del 2007, nonché dalle successive disposizioni che hanno comportato riduzioni per l'anno 2009 e successivi della dotazione dei fondi medesimi.
Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 conferma, per l'anno 2009, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF, disciplinata ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002), e confermata negli anni successivi dalle varie leggi finanziarie.
Ricorda che tale disciplina fissa la compartecipazione provinciale al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato, con riferimento all'esercizio finanziario 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione.
I commi da 4 a 6 novellano alcune norme del Testo unico degli enti locali, relative alla disciplina delle modalità di approvazione dei modelli e documenti contabili e ai termini di scadenza per la presentazione dei rendiconti.
Il comma 4, in particolare, sostituisce la lettera e) del comma 1 dell'articolo 160 del TUEL, relativa all'approvazione dei modelli del conto del bilancio degli enti locali mediante regolamento governativo, escludendo la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà

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dell'ente dai documenti il cui modello necessita di essere approvato con regolamento.
Resta invece confermata l'approvazione con regolamento dei modelli relativi al conto del bilancio e della tabella relativa ai parametri gestionali dell'ente.
Il comma 5 prevede che la certificazione che gli enti locali sono tenuti a redigere sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto siano firmate - oltre che dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario come prevede la norma vigente - anche dall'organo di revisione economico-finanziario dell'ente.
Il comma 6 introduce una serie di modifiche al Testo unico enti locali, con le quali vengono anticipati i termini entro i quali debbono essere deliberati, ovvero presentati, i conti di gestione.
In particolare è anticipato dal 30 giugno al 30 aprile il termine entro il quale deve essere deliberato da parte dell'organo consiliare il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario precedente; è ridotto da due mesi a 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il termine entro il quale il tesoriere è chiamato a rendere all'ente locale il conto della propria gestione di cassa, ai fini della trasmissione alla Corte dei conti; è ridotto da due mesi a 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il termine entro il quale l'economo dell'ente, il consegnatario di beni e gli agenti contabili sono chiamati a rendere conto della propria gestione all'ente locale, ai fini della trasmissione alla Corte dei conti.
In tale ambito segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 7, il quale stabilisce il termine perentorio del 31 gennaio 2009 per la trasmissione al Ministero dell'Interno delle dichiarazioni - anche se già presentate - attestanti il minor gettito derivante dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), in conseguenza dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali per gli immobili di categoria D (si tratta di alberghi e pensioni, opifici, case di cura, teatri e cinema, istituti di credito e di assicurazione, palestre, fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), introdotta dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 1o luglio 2002, n. 197, per ciascuno degli anni 2005 e precedenti.
Tali dichiarazioni sono strumentali all'erogazione del contributo statale istituito dalla legge finanziaria 2001 in favore dei comuni che abbiano subito una diminuzione del gettito ICI in correlazione con l'introduzione di tale sistema di autodeterminazione provvisoria delle rendite.
La procedura per ricevere il contributo statale prevede che i comuni interessati, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, trasmettano al Ministero dell'interno - per il tramite degli uffici territoriali del Governo - apposita dichiarazione in cui si attesta l'importo complessivo del minore gettito dell'ICI derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.
Pertanto la norma consente ai comuni di chiedere, previa attestazione firmata dal responsabile del servizio finanziario dell'ente locale ed asseverata dall'organo di revisione, il rimborso delle minori entrate ICI registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, che finora non veniva corrisposto dal Ministero ai comuni in quanto considerato dall'amministrazione competente tardivamente richiesto.
L'articolo 3 modifica l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte relativa al dimensionamento della rete scolastica, introducendo in tale disposizione tre nuovi commi.
Le nuove previsioni dispongono che:
per l'anno scolastico 2009/2010 le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano entro il 31 dicembre 2008 il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, secondo i parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 (secondo cui per acquisire o mantenere la personalità giuridica, gli istituti devono avere, di norma, una popolazione scolastica compresa fra 500 e 900 unità); in

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ogni caso, per tale anno scolastico, il numero dei punti di erogazione del servizio scolastico non deve superare quello dell'anno precedente (comma 4-quater);
per i due anni scolastici successivi, il dimensionamento della rete scolastica, con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico, è effettuato sulla base di un'intesa, promossa dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, da adottare in sede di Conferenza unificata entro il 15 giugno 2009. In tale contesto è richiamata la lettera f-ter del comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112, relativa alle azioni volte a ridurre il disagio degli utenti in caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici dei piccoli comuni. In tale sede devono, inoltre, essere definiti i criteri per la riqualificazione del sistema scolastico ed il contenimento della spesa pubblica, nonché i tempi e le modalità di realizzazione, attraverso appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali (comma 4-quinquies);
alla Conferenza unificata è attribuito il monitoraggio sull'attuazione della disciplina appena descritta; in relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater, il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, di eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (comma 4-sexies).

L'articolo 4, comma 1, novellando l'articolo 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), rinvia dal 30 settembre 2008 al 1o gennaio 2009 l'applicazione della norma, contenuta nella disposizione citata, secondo cui ogni comune può aderire ad un'unica forma associativa tra quelle previste dal Testo unico sugli enti locali.
Il comma 1-bis proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale il Comune di Sanremo dovrà disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori della città.
L'articolo 5, comma 1, attribuisce al Comune di Roma un contributo di 500 milioni per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008. Al rimborso di tale somma alla Cassa provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze, in nome e per conto del Comune di Roma.
Il comma 2 prevede che l'anticipazione sia rimborsata alla Cassa depositi e prestiti a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, appositamente rifinanziato per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
Il comma 3 stabilisce che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, assegnate ai comuni con delibera del CIPE del 30 settembre 2008, possono essere utilizzate anche per trasferimenti al Comune di Roma, di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, ovvero per il ripiano dei disavanzi, anche di spesa corrente.
Ricorda che con la citata delibera il CIPE ha deliberato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, «il finanziamento degli interventi infrastrutturali da realizzarsi nel Comune di Catania per un importo di 140 milioni euro, a valere sulla riserva di programmazione della delibera CIPE n. 166/2007, punto 1.1.1.b) 4, e nel Comune di Roma per un importo di 500 milioni di euro, a valere sulla riserva di programmazione della medesima delibera di cui al punto 1.2.1 b) 2».
Di conseguenza, la norma del comma 3 prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il CIPE provveda alla modifica della predetta delibera 30 settembre 2008, nonché alla riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
L'ultimo periodo del comma 3 prevede, infine, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che a decorrere

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dall'anno 2010 venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, per le medesime finalità previste dal comma in commento, nell'ambito delle risorse disponibili.
L'articolo 5-bis reca, al comma 1, un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 a favore dell'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge n. 662 del 1996, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000.
Ricorda a tale riguardo che l'Agenzia per le ONLUS esercita i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali.
Il comma 2 integra, per un ammontare di pari importo per ciascuno degli anni 2008 e 2009, talune autorizzazioni di spesa riguardanti l'Unione Italiana Ciechi. Si tratta del contributo ordinario a favore dell'Unione Italiana Ciechi di 289.128 euro previsto dalla legge n. 379 del 1993; del contributo compensativo di 259.688 euro previsto dalla legge n. 24 del 1996; del contributo di 43.995 euro a favore della Federazione Nazionale delle istituzioni pro ciechi previsto dalla legge n. 284 del 1997.
L'articolo 6 indica le modalità di copertura finanziaria di parte degli oneri recati dal provvedimento in esame, quantificati dal comma 1-ter in 260.593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436.593 milioni di euro per l'anno 2009, attraverso il transito di risorse dal Fondo per le aree sottoutilizzate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Gli oneri indicati dal comma 1-ter sono, in particolare, quelli derivanti:
dall'articolo 1, comma 5, che incrementa di 434 milioni di euro il livello di finanziamento del SSN per il 2009 - a titolo di copertura della misura di abolizione del ticket sulle prestazioni di assistenza specialistica di cui all'articolo 61, comma 19 del decreto-legge n. 112 del 2008, così sostituendo le misure di contenimento della spesa per le Regioni previste dallo stesso decreto legge n. 112, all'articolo 61, commi 20 e 21;
dall'articolo 2, comma 8, che stanzia 260 milioni di euro per il 2008, da ripartire tra i Comuni, a titolo di regolazione contabile pregressa finalizzata al ristoro delle minori entrate ICI;
dall'articolo 5-bis, che stanzia 2 milioni di euro per il 2009 a favore dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché la cifra complessiva di 592.811 euro per il 2008 e per il 2009 a favore dell'Unione italiana ciechi.

Ai fini della copertura finanziaria di tali oneri, il comma 1 dispone una riduzione delle risorse relative al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) - di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 - per complessivi 781,779 milioni di euro nel 2008 e per 528 milioni nel 2009.
Il comma 1-bis dispone l'iscrizione delle suddette risorse, rivenienti dalla riduzione del FAS, nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Il comma 1-ter, che reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in 260.593 milioni per il 2008 e in 436.593 milioni per il 2009, stabilisce che alla copertura finanziaria si provveda mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 1-bis.
Il comma 1-quater prevede che la quota parte delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, come integrato dal comma 1-bis, che residua rispetto all'utilizzo a copertura, pari a di 521.186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91.407 milioni di euro per l'anno 2009, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni 2008 e 2009.

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Tale somma corrisponde alla differenza tra le risorse portate in riduzione del FAS (781.779 milioni per il 2008 e 528 milioni per il 2009) che sono andate ad integrare il Fondo interventi strutturali di politica economica, e le risorse di quest'ultimo Fondo utilizzate a copertura degli oneri del decreto legge (260.593 milioni per il 2008 e in 436.593 milioni per il 2009).
Il comma 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, (come introdotto dal comma 512 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007), dotato, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011.
Il fondo - già istituito, limitatamente all'anno 2007, dall'articolo 1, comma 511, della legge finanziaria per il 2007 - è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato (limiti di impegno), concessi in virtù di autorizzazioni legislative.
L'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) in relazione alla disposizione di cui all'articolo 2-ter, non considera chiara la portata della riduzione dell'aliquota di accisa sul carburante per autotrazione prevista nelle regioni confinanti con la Svizzera; evidenzia a tale proposito come anche altre aree del Paese soffrano di problemi analoghi, rilevando quindi l'opportunità di circoscrivere l'agevolazione alle sole regioni a statuto ordinario, in considerazione dei numerosi benefici di cui già godono le ragioni a statuto speciale.
Esprime inoltre preoccupazione per le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 2-quater, le quali anticipano di due mesi il termine entro il quale deve essere approvato, da parte del comune, il rendiconto di gestione, nonché i termini entro cui il tesoriere e l'economo dell'ente devono rendere conto della propria gestione, ritenendo che tale anticipazione renda impossibile ai comuni stessi rispettare la predetta disciplina contabile.

Gianfranco CONTE, presidente, in riferimento ai rilievi avanzati dal deputato Fogliardi circa il comma 6 dell'articolo 2-quater, rileva come l'anticipazione della manovra finanziaria operata quest'anno dal Governo con il decreto-legge n. 112 del 2008 consenta ai comuni di conoscere con maggiore anticipo degli anni scorsi il quadro complessivo entro il quale essi devono adottare le proprie decisioni di bilancio. Qualora tale pratica fosse confermata anche in futuro, i problemi evidenziati potrebbero considerarsi sostanzialmente risolti. Ritiene comunque possibile introdurre un'osservazione in merito nell'ambito del parere alla Commissione Bilancio.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, in merito alle considerazioni emerse circa la modifica dei termini degli adempimenti contabili relativi ai comuni, ritiene che sarebbe possibile individuare una soluzione analoga a quella già prevista per i bilanci delle società, che devono essere approvati entro il 30 aprile, salva la possibilità di richiedere uno slittamento di tale termine in presenza di specifiche condizioni.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

Alberto FLUVI (PD) esprime la valutazione complessivamente negativa sul provvedimento in esame, evidenziando come la prossima scadenza del termine di conversione renda molto improbabile apportare al testo ulteriori modifiche.
Rileva, quindi, come l'intervento legislativo non abbia natura meramente tecnica, ma affronti questioni di grande rilievo, quali, in particolare, quella, affrontata dall'articolo 2, comma 6, relativa alla restituzione ai comuni del minor gettito

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tributario derivante dall'eliminazione dell'ICI sulla prima casa disposta dal decreto-legge n. 93 del 2008.
A tale riguardo cita le considerazioni espresse dal relatore presso la Commissione Bilancio, il quale ha evidenziato talune perplessità in merito alla quantificazione in soli 260 milioni di euro della somma da riconoscere ai comuni a titolo di maggiore compensazione finanziaria, sottolineando come l'ammontare delle riscossione in conto competenza ed in conto residui riconducibile all'ICI sulla prima casa sia pari in totale ad oltre 3,5 miliardi di euro, a fronte di una stima del Governo pari a soli 3,3 miliardi. A conferma di tali preoccupazioni ricorda come l'ANCI che pure, evidentemente costretta dalle circostanze, ha raggiunto un'intesa con il Governo in materia, abbia invitato i comuni associati a non approvare i bilanci di previsione 2009 fino a quando non sia sciolto definitivamente tale nodo problematico. Sottolinea quindi come la misura contenuta nel decreto-legge non sia in grado di risolvere definitivamente tale problematica, anche in considerazione del fatto che l'ICI istituisce per i comuni un'entrata ricorrente, la cui eliminazione richiede un meccanismo di copertura permanente.
In relazione all'articolo 2-ter, recante misure fiscali per la riduzione del prezzo dei carburanti per autotrazione nelle regioni confinanti con la Confederazione elvetica, ritiene opportuno effettuare un'analisi circa l'articolazione e l'ammontare complessivo dei benefici di natura tributaria previsti in favore delle regioni di confine, al fine di disporre di un quadro complessivo chiaro che consenta di evitare un approccio disorganico alla materia.
Esprime quindi soddisfazione per le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato all'articolo 3, relativo agli interventi per il ridimensionamento della rete scolastica, che hanno consentito di eliminare l'obbligo, per le regioni e gli enti locali, di adottare i piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nella loro competenza non oltre il 30 novembre. Sottolinea come tali modifiche rappresentino un successo del movimento di contestazione ai provvedimenti adottati in materia dal Governo con il decreto-legge n. 112 del 2008, rilevando, tuttavia, come tale riscrittura della norma rischi di confliggere con gli obiettivi del medesimo decreto-legge n. 112, che apportava ben otto miliardi di tali in 3 anni ai finanziamenti del sistema scolastico.
Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianfranco CONTE, presidente, in relazione alle considerazioni del deputato Fluvi circa i regimi fiscali di favore applicabili a specifiche aree del territorio nazionale, ricorda come una tematica analoga sia stata affrontata in occasione dell'incontro dei Presidenti delle Commissioni finanze dei Parlamenti dell'Unione europea tenutasi a Parigi nel settembre scorso. In tale occasione è emersa l'assoluta disparità di vedute tra i Paesi membri in relazione ai temi della fiscalità di vantaggio e della concorrenza fiscale. Concorda quindi con l'esigenza di approfondire ulteriormente l'argomento, auspicando che la rinnovata concordia che sembra caratterizzare la posizione dei Paesi europei con riferimento alle misure per contrastare l'attuale situazione di crisi economica e finanziaria possa consentire di risolvere efficacemente il problema.
Per quanto riguarda invece le modalità di copertura delle minori entrate per i comuni derivanti dall'eliminazione dell'ICI sulla prima casa, ritiene che il Governo abbia compiuto tutti gli sforzi necessari, e che siano state individuate le risorse finanziarie per coprire le esigenze finanziarie dei comuni per il 2009, 2010 ed il 2011.

Ignazio MESSINA (IdV) sottolinea come, per l'ennesima occasione, il decreto-legge in esame intervenga su problemi tra loro eterogenei, determinando notevole confusione ed impedendo al Parlamento un adeguato esame delle tematiche affrontate.
Passando a taluni aspetti specifici, evidenzia come l'anticipo di due mesi dei termini per l'adozione degli strumenti contabili

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da parte del comuni, previsto dal comma 6 dell'articolo 2-quater, ponga gli enti locali in una situazione di grande difficoltà, con il concreto rischio di pregiudicare l'erogazione dei trasferimenti statali e di interrompere conseguentemente l'erogazione di servizi essenziali per il territorio.
Con riferimento alle modalità di copertura degli oneri del provvedimento, stabilite in particolare dall'articolo 6, lamenta la perdurante tendenza del Governo ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate a copertura di interventi che nulla hanno a che vedere con le finalità del Fondo stesso: in tal modo si svuota la previsione, introdotta su richiesta dei gruppi di opposizione nel decreto-legge n. 112 del 2008, di riservare alle regioni meridionali almeno l'85 per cento delle risorse del Fondo medesimo.
Esprime quindi la valutazione contrario del proprio gruppo sul provvedimento, preannunciando altresì il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Maurizio BERNARDO (PdL), in merito alle considerazioni critiche espresse circa l'utilizzo del decreto-legge, rileva come appartenga ormai alla storia parlamentare, indipendentemente dalla colorazione politica dei governi che si sono succeduti, il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza per far fronte alle questioni più impellenti che, di volta in volta, si presentino.
Per quanto riguarda le problematiche relative al finanziamento degli enti locali, sottolinea come gli sforzi per realizzare la definitiva stabilizzazione della finanza pubblica debbano riguardare tutti i livelli istituzionali, e come sia in alcuni casi necessario rivedere l'impostazione complessiva della gestione di tali enti. Non ritiene, peraltro, che le misure disposte dal Governo possano determinare tagli ai servizi sociali essenziali, ma siano invece finalizzate all'eliminazione delle spese improduttive. Con particolare riguardo al finanziamento del sistema sanitario, non occorre dimenticare l'esistenza di gravi problemi gestionali in molte aree del Paese, richiamando a tale proposito gli squilibri di bilancio verificatisi in alcuni regioni, che sono stati ripianati attraverso interventi dello Stato, a dimostrazione della concreta attenzione dimostrata dal Governo ai bisogni dei cittadini.
In riferimento alla tematica concernente l'ICI, contesta l'affermazione secondo la quale l'eliminazione di tale tributo sulla prima casa abbia comportato vantaggi solo in favore dei ceti più abbienti, invitando conseguentemente ad approfondire meglio l'effettivo impatto di tale misura sul complesso dei contribuenti.
Esprime quindi il giudizio positivo del proprio gruppo sul provvedimento, preannunciando conseguentemente il voto favorevole sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Gianluca FORCOLIN (LNP) condivide alcune considerazioni espresse nel corso del dibattito circa la relativa eterogeneità del provvedimento in esame, evidenziando tuttavia come il Governo abbia dimostrato anche in tale occasione di saper cogliere le esigenze delle realtà locali.
Segnala, a tale proposito, in particolare, le misure per l'incremento delle risorse finanziarie stanziate per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa, nonché la previsione di cui all'articolo 2-quater, comma 7, che consentirà agli enti locali di ottenere i trasferimenti erariali connessi alle minori entrate derivanti dall'introduzione del sistema di autocertificazione delle rendite catastali per i fabbricati iscritti nel gruppo catastale D. Parimenti condivisibili appaiono le disposizioni di cui all'articolo 2-ter, relativo alla riduzione dell'imposizione sui carburanti per autotrazione nelle regioni confinanti con la Svizzera.
Condivide quindi l'impianto complessivo del decreto-legge, preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.55.

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AUDIZIONI

Martedì 25 novembre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Introduce quindi l'audizione.

Gabriella ALEMANNO, Direttore dell'Agenzia del territorio, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Marco CAUSI (PD), Maurizio LEO (PdL), Ignazio MESSINA (IdV) e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali replica Gabriella ALEMANNO, Direttore dell'Agenzia del territorio.

Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia Gabriella ALEMANNO, Direttore dell'Agenzia del territorio, per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.