CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 novembre 2008
95.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 novembre 2008. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali.
S. 1167 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 1a e 11a del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Paola PELINO (PdL), relatore, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, recante norme in materia di revisione della disciplina sui lavori usuranti, riordino di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, rapporto di lavoro, disciplina del personale delle pubbliche amministrazioni e proroga di misure per il sostegno al reddito dei lavoratori. Rammenta che la Commissione ha espresso in data 1o ottobre 2008, alla XI Commissione della Camera, parere favorevole sul provvedimento in titolo. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione di enti o società vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché per la ridefinizione del rapporto di controllo del menzionato dicastero sugli stessi soggetti;

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il comma 2 definisce la procedura per l'esercizio della delega, stabilendo che i decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Rileva che l'articolo 6 reca alcune novelle all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni: il testo stabilisce il principio della prevalenza, nel coprire il proprio fabbisogno di personale, del reclutamento dall'esterno tramite concorsi pubblici, previo ricorso alla mobilità; precisa che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento da adottare da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale debbano tener conto dell'articolazione delle dotazioni organiche per area o categoria, profilo professionale e posizione economica; dispone l'obbligo, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, di individuare i posti da ricoprire, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle sedi di servizio ovvero all'ambito regionale; pone l'obbligo, per i vincitori delle procedure di progressione verticale, di permanenza nella sede di destinazione per un periodo di almeno cinque anni. Si sofferma in particolare sul comma 5, introdotto dalla Camera, con cui si prevede che il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici debba essere garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Osserva che la disposizione sembra ammettere la possibilità che il luogo di residenza dei concorrenti si delinei quale requisito ai fini del concorso, purché specifiche disposizioni del bando tutelino, al contempo, la parità di condizioni per l'accesso ai posti messi a gara. Segnala, al riguardo, le previsioni degli articoli 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, secondo cui, rispettivamente, tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, che sancisce la libera circolazione dei lavoratori. In relazione all'articolo 7, evidenzia che diverse disposizioni sulla stabilizzazione, recate dalla legge finanziaria 2008 e dalla legge finanziaria 2007, sono abrogate a decorrere dal 1o luglio 2009, fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, che dovranno concludersi entro il 30 giugno 2009. Rileva che, in sede di rideterminazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, le amministrazioni pubbliche debbono prevedere le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare, compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime delle assunzioni e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale. Riferisce quindi sul contenuto dell'articolo 8, che reca disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche. In particolare si sofferma sul comma 1 della predetta disposizione, che dispone che, se a seguito di conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici il personale adibito a tali funzioni risulti in eccedenza, a tale personale si applicano le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, osserva infine che l'articolo 17 reca una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, stabilendo che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Esprime quindi parere favorevole sul testo in esame.

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Il deputato Mario PEPE (PD) prende atto della relazione svolta e dichiara di concordare con la proposta di parere favorevole del relatore per i profili di competenza della Commissione.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) condivide la proposta di parere favorevole sul testo in esame ma esprime perplessità sulla opportunità di applicare alle regioni la specifica previsione di cui all'articolo 7 che dispone che le procedure di stabilizzazione in corso dovranno concludersi entro il 30 giugno 2009.

Il deputato Paola PELINO (PdL), relatore, valutata la considerazione svolta dal deputato Fosson, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.
S. 1197 Governo.

(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Dore MISURACA (PdL), relatore, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame. Evidenzia il contenuto dell'articolo 1, per il quale le università che abbiano superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali ovvero all'assunzione di personale e sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi al piano straordinario per l'assunzione dei ricercatori per gli anni 2008 e 2009. Evidenzia che il testo detta disposizioni per il reclutamento dei professori universitari, stabilendo una nuova composizione delle commissioni e introducendo il sistema del sorteggio, e modifica altresì le procedure di reclutamento dei ricercatori universitari. Rileva che l'articolo 2 reca misure per la qualità del sistema universitario, prevedendo che una quota del fondo di finanziamento ordinario e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge finanziaria 2008, sia ripartita tra le università in base ai risultati dei processi formativi e dell'attività di ricerca scientifica, nonché in base alla qualità dell'offerta formativa e alla efficacia ed efficienza delle sedi didattiche. Osserva che l'articolo 3 prevede, per l'anno 2009, lo stanziamento di risorse per la realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari e per la concessione di borse di studio agli studenti più capaci e meritevoli. Sostiene che il testo in esame interviene in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) ed n), della Costituzione, riconducibili alla competenza legislativa dello Stato, mentre la predetta previsione sulla realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari incide su materia di competenza regionale.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
S. 1175 Governo.

(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, il deputato Isidoro Gottardo, illustra i contenuti del provvedimento in esame, finalizzato a consentire l'adeguamento di previsioni della normativa agricola alla disciplina comunitaria, nonché ad attivare modalità di finanziamento degli investimenti per lo sviluppo nel settore agroalimentare ed agevolazioni fiscali nel settore delle bioenergie. Precisa che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di promozione del settore agroalimentare italiano all'estero, intervenendo sullo strumento del credito di imposta, come disciplinato dall'articolo 1, commi 1088, 1089 e 1090, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Rileva che l'articolo 2 disciplina l'assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato e l'articolo 3 attribuisce un contributo straordinario all'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, in considerazione dell'eccezionale esposizione debitoria dell'ente e proroga di un anno l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano. Osserva che l'articolo 4 reca norme in materia di procedure contabili nazionali ed europee, inerenti agli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito del Programma strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Sostiene che il testo in esame attiene a materie riconducibili alla potestà legislativa concorrente, in relazione alle previsioni sul sostegno all'innovazione per i settori produttivi e sugli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 3).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara di astenersi sulla proposta di parere presentata dal relatore in quanto valuta negativamente le previsioni di cui all'articolo 1 sulla disciplina dei crediti d'imposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.