CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2008
93.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 novembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 12 novembre 2008 - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla missione in Kosovo del 21 e 22 ottobre 2008, presso il contingente militare italiano presente nell'area.
(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, presidente, rende comunicazioni sulla missione in titolo (vedi allegato 1).

Pag. 32

Sulla missione a Parigi del 26 e 27 ottobre 2008, in occasione della riunione dei Presidenti delle Commissioni difesa dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo e dei Parlamenti dei paesi candidati.
(Svolgimento e conclusione)

Edmondo CIRIELLI, presidente, rende comunicazioni sulla missione in titolo (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 novembre 2008. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 151/2008: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.
C. 1857 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Franco GIDONI (LNP), relatore, premettendo che il decreto-legge n. 151 del 2008 recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati di contrasto alla criminalita` organizzata e all'immigrazione clandestina è stato varato durante la seduta del Consiglio dei Ministri del 23 settembre scorso, ma è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale soltanto il 2 ottobre, a causa di alcuni dubbi emersi in merito all'opportunità di inviare un contingente di 500 militari nelle zone casertane oggetto della grande sfida lanciata allo Stato dal clan camorrista dei Casalesi, mentre altri 3.000 uomini e donne delle Forze armate erano già impegnati nella cosiddetta Operazione Strade Sicure. Non è un mistero la circostanza che il nuovo intervento in esame sia stato fortemente voluto dal Ministro dell'interno ancor prima di essere condiviso dal Governo e firmato dal Presidente della Repubblica. Ritiene che proprio la firma del Capo dello Stato dovrebbe rassicurare tutti coloro che a suo tempo videro nel nuovo provvedimento una misura potenzialmente lesiva dell'ordine costituzionale.
Inoltre, per le sue caratteristiche - ridotte dimensioni del contingente e limiti alla sua attività - si è senza dubbio in presenza di un circoscritto intervento di concorso delle Forze armate al mantenimento dell'ordine pubblico, che non implica alcuna invasione di campo e nessun principio di militarizzazione della pubblica sicurezza.
Ricorda altresì come sussistano importanti precedenti di interventi delle Forze armate per espletare funzioni di concorso al mantenimento dell'ordine pubblico. Già sette anni fa, ad esempio, gli articoli 18 e 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, avevano attribuito alle Forze armate impegnate nel controllo degli obiettivi fissi alcune funzioni proprie delle autorità di pubblica sicurezza, in casi eccezionali di necessità ed urgenza. Competenze analoghe erano state inoltre attribuite alle Forze armate nell'ambito dell'operazione «Vespri siciliani», avviata sulla base delle disposizioni del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, successivamente estese alla Calabria, al comune di Napoli ed al Friuli Venezia-Giulia, e reiterate nel tempo da una serie di decreti-legge.
Passando alle disposizioni del decreto-legge di competenza della Commissione Difesa, giova ricordare che lo schema attraverso il quale questa nuova operazione interna delle Forze armate si sta sviluppando, è lo stesso previsto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Non a caso, per garantire

Pag. 33

questo risultato, il provvedimento all'esame della Commissione novella l'articolo 7-bis del citato decreto-legge, inserendovi il comma 1-bis e modificando di conseguenza, per esigenze di coordinamento interno al testo normativo, anche i commi 2 e 4.
In proposito ricorda come l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, oltre a stabilire che il personale militare è posto a disposizione dei prefetti delle province in cui si sono verificate le specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, abbia attribuito al Ministro dell'interno il compito di adottare, di concerto con il Ministro della difesa, uno specifico piano per l'utilizzo di tale personale da parte dei prefetti.
Tale piano, che riguardava un contingente massimo di 3.000 unità impiegato per sei mesi, prorogabili di altri sei, è stato adottato avendo ascoltato il Comitato nazionale per l'ordine e per la sicurezza pubblica, integrato dal Capo di Stato maggiore della difesa, e preventivamente informando dei suoi contenuti il Presidente del Consiglio dei ministri.
L'intervento modificativo di questo articolo 7-bis si trova nel comma 1, lettera a) dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, che originariamente conteneva l'autorizzazione ad inviare un contingente addizionale di 500 soldati nelle aree «ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio». Il Senato, approvando un apposito emendamento, ha tuttavia corretto la formulazione della disposizione, prevedendo che i 500 militari rappresentano il limite massimo della consistenza del contingente aggiuntivo utilizzabile. Integrano la novellazione le disposizioni delle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge in oggetto, che si limitano a correggere alcuni richiami normativi interni all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, come convertito dalla legge n. 125 del 2008.
Ricadono, invece, nelle competenze di altre Commissioni le misure del decreto-legge in esame concepite in chiave di rafforzamento delle disposizioni di repressione dell'immigrazione clandestina o per inasprire le sanzioni penali connesse. Per quanto attiene gli aspetti economici, stando a quanto il Governo ha affermato nella relazione illustrativa dell'Atto Senato 1072, la nuova missione militare di concorso al mantenimento dell'ordine pubblico costerà 2,6 milioni di euro, ma non implicherà maggiori oneri di bilancio dello Stato, considerato il ritardo con il quale ha avuto inizio l'intervento di concorso dei 3.000 militari di cui al decreto-legge n. 92 del 2008, partito in agosto anziché in giugno.
Nel ritenere pertanto che non sussistano profili problematici nel contenuto del provvedimento e che l'impiego delle Forze armate a fianco delle Forze dell'ordine abbia già dato lusinghieri risultati negli ultimi mesi, specialmente nella prevenzione della criminalità da strada, propone quindi di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel corso del dibattito.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nel ringraziare il relatore per la sintetica e compiuta illustrazione del provvedimento, sottolinea un aspetto del decreto-legge che, a suo avviso, non risulta sufficientemente chiaro. In particolare, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se il contingente di 500 militari impiegato nella provincia di Caserta rientri nell'ambito di quello già autorizzato ai sensi del decreto-legge n. 92 del 2008 - che disponeva l'impiego di 3.000 unità - ovvero sia aggiuntivo rispetto a quest'ultimo. Inoltre, pur premettendo che il suo gruppo non è contrario all'impiego di militari in situazioni eccezionali, come quelle verificatesi nella provincia di Caserta, ritiene tuttavia di dover formulare alcune osservazioni critiche sull'impiego dei militari nell'ambito di attività di ordine pubblico, invitando il relatore a tenerne conto nella sua proposta di parere favorevole. Innanzitutto, sottolinea come, nonostante l'ottimo

Pag. 34

lavoro svolto dalle Forze armate nei territori in cui sono state impiegate, il problema della criminalità organizzata rimanga vivo ed attuale nel nostro Paese. Ritiene che tale problema andrebbe affrontato con interventi di carattere strutturale che richiederebbero l'aumento delle risorse destinate alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare anziché con l'impiego per brevissimi periodi delle Forze armate, che, invece, andrebbe previsto soltanto in ipotesi del tutto eccezionali. Il Governo, con i recenti provvedimenti di finanza pubblica, al contrario, si è collocato in una prospettiva opposta, penalizzando con consistenti tagli di bilancio proprio il comparto Difesa e Sicurezza. Infine, evidenzia come la previsione di nuovi compiti per le Forze armate disseminati in vari provvedimenti legislativi rischi di produrre una frammentazione delle competenze delle Forze armate stesse e delle correlate attività di comando, come peraltro segnalato dal Capo di Stato maggiore della difesa, Vincenzo Camporini, in occasione della sua audizione presso la Commissione Difesa della Camera. Ribadisce pertanto l'invito al relatore a tenere conto nella sua proposta di parere favorevole dei profili problematici dianzi evidenziati.

Edmondo CIRIELLI, presidente, sottolinea con soddisfazione la felice intuizione avuta dai ministri Maroni e La Russa nel prevedere fin dalla scorsa estate l'impiego del personale delle Forze armate in attività di polizia. Ricorda a questo riguardo che numerosi uomini e donne delle Forze armate già svolgono funzioni di polizia in numerosi teatri operativi all'estero o hanno già vinto concorsi per l'accesso alle Forze di polizia o comunque si apprestano ad entrare in queste ultime attraverso i concorsi riservati previsti dalla legislazione vigente. Le Forze armate pertanto vantano all'interno del proprio personale professionalità già sostanzialmente addestrate allo svolgimento dei compiti di polizia, il cui impiego in operazioni di ordine pubblico risulta non soltanto utile, ma anche economicamente vantaggioso per la finanza pubblica, in quanto consente di conseguire sensibili risparmi di spesa. Infine, nel sottolineare con soddisfazione il clima di ritrovata condivisione sull'impiego delle Forze armate in alcune aree del territorio nazionale, nonostante le perplessità che tale impiego aveva ingenerato nell'opposizione in occasione dell'invio del contingente di 3.000 uomini, osserva come tale clima trovi il suo fondamento nel consenso che l'opinione pubblica ha manifestato sull'impiego dei militari soprattutto nelle aree maggiormente a rischio, come quelle meridionali.

Americo PORFIDIA (IdV), pur ritenendo apprezzabile l'interessamento del Governo per le aree del territorio nazionale più colpite dal fenomeno della criminalità organizzata, esprime il suo disaccordo rispetto ad alcune delle valutazioni poc'anzi svolte dal presidente Cirielli. Innanzitutto, fa presente che il gruppo dell'Italia dei valori non è d'accordo sulle modalità attraverso le quali l'interessamento del Governo per le citate aree si è manifestato, posto che gli interventi realizzati sono stati puramente di facciata, risultando di scarsa utilità, ove si escluda il mero effetto psicologico che hanno prodotto. Ritiene pertanto che le risorse utilizzate per l'impiego delle Forze armate potessero essere più proficuamente utilizzate dal Governo per incrementare il personale e i mezzi delle Forze di polizia nelle aree a rischio, considerato che tale personale vanta comunque una maggiore esperienza nel settore dell'ordine pubblico. Tutto ciò considerato, preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, rispondendo alla richiesta di chiarimenti della deputata Villecco Calipari, fa presente che il contingente di 500 militari previsto dall'articolo 2 del decreto-legge in esame è aggiuntivo rispetto al contingente di 3.000 unità ed è stato finanziato con i risparmi ottenuti dall'impiego di quest'ultimo nel mese di agosto anziché nel giugno scorso.

Pag. 35

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) chiede al relatore se intenda riformulare la propria proposta di parere favorevole, per tener conto delle osservazioni da lei formulate in precedenza.

Franco GIDONI (LNP), relatore, nel rispondere alla deputata Villecco Calipari, ribadisce la sua proposta di parere favorevole.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 novembre 2008. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione dell'Ordine del Tricolore.
C. 1360 Barani.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, osserva che la proposta di legge n. 1360, recante disposizioni per l'istituzione dell'Ordine del Tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici, come risulta dalla relazione illustrativa, si propone di attribuire a coloro che hanno partecipato alla seconda guerra mondiale un riconoscimento analogo a quello tributato ai combattenti della guerra 1914-1918 e a quelli delle guerre precedenti, per i quali la legge 18 marzo 1968, n. 263 istituì l'Ordine di Vittorio Veneto, in occasione del cinquantennale della fine della prima guerra mondiale. Si tratta, a suo avviso, di un progetto di legge coerente con la cultura di pace e di pacificazione dell'Italia post-bellica, che attribuisce pari dignità a coloro che hanno partecipato al conflitto in uno dei momenti più drammatici della storia italiana.
Passando all'illustrazione del provvedimento, rileva che la proposta di legge si compone di 9 articoli.
L'articolo 1 prevede l'istituzione di un nuovo ordine onorifico, l'Ordine del Tricolore, comprendente un'unica classe di cavaliere.
L'articolo 2 prevede che la suddetta onorificenza sia conferita:
a coloro che hanno prestato servizio militare per almeno sei mesi, anche a più riprese, in zona di operazioni, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 e che siano invalidi;
a coloro che hanno fatto parte delle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, oppure delle formazioni che facevano riferimento alla Repubblica sociale italiana;
ai combattenti della guerra 1940-1945;
ai mutilati e invalidi della guerra 1940-1945 che fruiscono di pensioni di guerra;
agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia;
ai combattenti nelle formazioni dell'esercito nazionale repubblicano durante il biennio 1943-1945.

L'articolo 3 determina le caratteristiche dell'insegna, realizzata in bronzo, del nuovo Ordine e rinvia a un decreto del Ministro della difesa per la definizione dei relativi dettagli.
L'articolo 4 reca disposizioni relative alla composizione dell'Ordine, prevedendo

Pag. 36

che il Capo dell'Ordine del Tricolore sia il Presidente della Repubblica e che l'Ordine sia retto da un Consiglio composto: da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede; da due generali e da un ammiraglio in rappresentanza di ciascuna Forza armata; dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane; dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci; dal presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia; dal presidente dell'Istituto storico della Repubblica sociale italiana.
Il presidente e i membri del consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
L'articolo 5 prevede che le onorificenze siano conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa domanda presentata dagli interessati al Ministero della difesa, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
L'articolo 6 prevede che agli insigniti dell'Ordine del Tricolore sia riconosciuto un assegno vitalizio annuo, non reversibile, pari a 200 euro, da corrispondere in un'unica soluzione entro il 31 luglio di ogni anno. Sia l'assegno vitalizio che le domande e i documenti necessari per ottenere l'onorificenza sono esenti, rispettivamente, dalle imposte sui redditi e dalle relative addizionali nonché dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.
L'articolo 7 prevede disposizioni in materia di adeguamento pensionistico, prevedendo, in particolare, l'incremento del 20 per cento, a decorrere dall'anno 2009, dei trattamenti economici degli invalidi e dei mutilati di guerra previsti dalle tabelle C), G), N) ed E) allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, nonché l'aumento della medesima misura del 20 per cento dell'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del medesimo testo unico.
Ricorda che le citate tabelle definiscono, raggruppandole in categorie, le lesioni o infermità che danno diritto a benefici economici determinati in funzione della gravità delle lesioni o delle infermità stesse. In particolare, le tabelle C) ed E) definiscono i trattamenti diretti in favore dei mutilati ed invalidi a causa di guerra, corrispondenti, rispettivamente, al trattamento economico e agli assegni di superinvalidità, ossia a quegli assegni che si aggiungono alla pensione vitalizia o all'assegno temporaneo, qualora le infermità del soggetto rientrino in una categoria di particolare gravità. Le Tabelle G) ed N), invece, si riferiscono ai trattamenti indiretti spettanti ai congiunti dei caduti per causa di guerra o ai superstiti degli invalidi.
L'articolo 8 reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della proposta di legge, determinato in 200 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009.
L'articolo 9 disciplina, infine, l'entrata in vigore del provvedimento.
Ciò premesso, dal punto di vista tecnico, ravvisa alcuni elementi di criticità nella formulazione delle disposizioni della proposta di legge.
Innanzitutto, si osserva che l'articolo 2 prevede il requisito dell'invalidità soltanto per alcuni combattenti, ossia per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate per almeno 6 mesi e non per gli altri destinatari.
Inoltre, l'articolo 3 definisce la larghezza del nastro di seta che dovrebbe sostenere l'insegna dell'Ordine e, al tempo stesso, rinvia in modo non del tutto coerente ad un decreto del Ministro della difesa, per la definizione, tra l'altro, proprio della misura del medesimo nastro.
L'articolo 8, nel quantificare l'onere derivante dal provvedimento, non stabilisce quanta parte della spesa derivi dall'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 e quanta, invece, sia riferibile all'adeguamento pensionistico previsto dall'articolo 7, né prevede una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni di spesa,

Pag. 37

come invece richiesto dalla vigente disciplina contabile, di cui all'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978. Inoltre, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, a carico del quale viene operata la copertura finanziaria, per un ammontare pari 200 milioni di euro a decorrere dal 2009, non reca le necessarie risorse, né per il vigente triennio 2008-2010, né per il nuovo triennio 2009-2011, come definito nella manovra di bilancio in corso di approvazione.
In conclusione, nel condividere le finalità del provvedimento in esame, auspico che durante il dibattito si realizzi la più ampia convergenza sugli obiettivi della proposta di legge e possano essere superati i profili problematici dianzi evidenziati.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Edmondo CIRIELLI, presidente, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea e al fine di consentire l'avvio dell'esame, in sede referente, del successivo provvedimento all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento della qualifica di ex combattente agli appartenenti alla Guardia Civica di Trieste.
C. 682 Menia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio HOLZMANN (PdL), relatore, rileva che la proposta di legge n. 682, recante disposizioni per il riconoscimento della qualifica di ex combattente agli appartenenti alla Guardia Civica di Trieste, come emerge dalla relativa relazione illustrativa, è volta principalmente ad assicurare una parità di trattamento tra due categorie di soggetti: da un lato, i cittadini altoatesini e i residenti, prima del 1o gennaio 1940, nelle zone cosiddette «mistilingui» di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio che prestarono servizio durante la seconda guerra mondiale nell'esercito tedesco o in formazioni armate da esso organizzate, ai quali, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 364, furono riconosciuti i benefìci di ex combattenti; dall'altro, gli appartenenti alla ex Guardia Civica di Trieste che, pur operando nell'ambito della Repubblica sociale italiana, alla fine del secondo conflitto mondiale, si batterono affinché Trieste rimanesse italiana, ai quali, invece, non fu riconosciuto un analogo beneficio.
La proposta di legge è composta da tre articoli.
L'articolo 1 dispone la riapertura dei termini per il riconoscimento della qualifica di ex combattente per gli arruolati nella Guardia Civica di Trieste.
L'articolo 2 prevede il conferimento di pensioni e indennità di guerra, ai militari della Guardia Civica di Trieste che abbiano riportato ferite e lesioni o contratto infermità o menomazioni psico-fisiche o siano stati deportati in campi di concentramento jugoslavi o collocati in congedo illimitato per infermità, alle condizioni e nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, compresi i benefici economici e previdenziali, previsti dalla legge n. 336 del 1970, a favore dei dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici, ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, e categorie equiparate.
L'articolo 3, infine, stabilisce che agli effetti del riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge, fanno fede le attestazioni rilasciate dal comando del Corpo o dall'Associazione della Guardia Civica di Trieste. Per i medesimi fini sono altresì considerate valide le certificazioni rilasciate ai sensi della legge 19 febbraio 1942, n. 133.
Ciò premesso, dal punto di vista tecnico, si ravvisano alcuni elementi di criticità relativi alla formulazione delle disposizioni della proposta di legge.

Pag. 38

Innanzitutto, l'articolo 1, pur facendo riferimento alla riapertura di un termine per il riconoscimento della qualifica di ex combattente, non rinvia ad alcuna disposizione a norma della quale tale termine risulterebbe fissato.
In secondo luogo, l'articolo 2, ai fini della validità delle certificazioni, si riferisce impropriamente alla legge 19 febbraio 1942, n. 133, che non detta disposizioni in materia pensionistica, ma «Modificazione del termine per la notificazione dell'accertamento d'ufficio dei valori venali stabilito all'articolo 21 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639». Si tratta, peraltro, di un riferimento normativo comunque superato, dal momento che tale legge è stata recentemente abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, recante il cosiddetto taglia-leggi.
In realtà, il riferimento normativo in questione potrebbe essere relativo, non già alla legge 19 febbraio 1942, n. 133, ma alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, recante miglioramenti alle otto categorie di pensioni concernenti mutilati ed invalidi di guerra.
Infine, la proposta di legge, pur estendendo benefici di carattere assistenziale alla nuova platea di soggetti individuata all'articolo 2, non reca, né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria e la clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni di spesa, come invece richiesto dalla vigente disciplina contabile, di cui all'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978.
In conclusione, auspico che la Commissione possa svolgere nel corso dell'esame un proficuo lavoro, che consenta di superare i profili problematici dianzi evidenziati.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giovanni FAVA (LNP), pur riservandosi di intervenire nel corso del dibattito, sottolinea come il gruppo della Lega nord Padania non ritenga condivisibile l'impianto complessivo del provvedimento, che tenderebbe ad assicurare parità di trattamento tra due categorie di soggetti che non appaiono sovrapponibili per la diversità dei ruoli che svolsero nel corso della seconda guerra mondiale. In particolare, evidenzia come gli appartenenti alla Guardia Civica di Trieste furono arruolati non già dalle autorità tedesche, ma dal podestà della città, e comunque svolsero attività di polizia municipale non idonee ai fini del riconoscimento della qualifica di ex combattente.
Auspica pertanto un ulteriore approfondimento del contenuto del provvedimento da parte del relatore, al fine di giungere all'elaborazione di un testo unanimemente condiviso dalla Commissione.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nel riservarsi di approfondire i diversi profili problematici emersi nel corso del dibattito, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

REFERENTE

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio» e «Libero Comune di Zara in esilio».
C. 684 Menia e C. 685 Menia.