CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 novembre 2008
92.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 novembre 2008 - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.
C. 1857 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, già approvato dal Senato lo scorso 30 ottobre, finalizzato a convertire in legge il decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.
L'articolo 1 del citato decreto-legge interviene sul decreto legislativo n. 109 del 2008, in materia di conservazione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico da parte degli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica. L'articolo, come emendato dal Senato, modifica la disciplina transitoria dettata dal decreto legislativo n. 109 del 2008, posticipando, tra l'altro, al 31 marzo 2009 sia l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla conservazione dei dati sulle chiamate senza risposta, sia il termine entro il quale i fornitori di servizi di accesso a internet (Internet Access Provider) devono assicurare la disponibilità e l'effettiva univocità degli indirizzi di protocollo internet.
L'articolo 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, necessitano di un più efficace controllo del territorio.

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Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati inseriti nel testo del decreto-legge gli articoli aggiuntivi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.
Gli articoli 2-bis e 2-ter recano nuove disposizioni in ordine al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. In particolare, l'articolo 2-bis dispone in via straordinaria un incremento di 30 milioni di euro delle risorse del citato Fondo di rotazione, al quale può essere altresì destinata, con decreto del Ministro dell'interno, una quota del contributo annuale devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura sui premi assicurativi. L'articolo 2-ter modifica la legge n. 512 del 1999, istitutiva del citato Fondo di rotazione, escludendo che possano accedere alle relative risorse gli eredi dei soggetti, che pur essendo in possesso dei necessari requisiti, siano deceduti a seguito della consumazione di reati di associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale, salvo particolari eccezioni. È poi prevista l'adozione di un nuovo regolamento di attuazione, con specifiche norme relative alla ripetizione delle somme elargite a titolo di provvisionale.
Gli articoli 2-quater e 2-quinquies intervengono sulla disciplina dei benefici per le vittime della criminalità organizzata, ridefinendo la platea dei soggetti aventi diritto alle elargizioni di cui alla legge n. 302 del 1990. Il primo esclude dal novero dei beneficiari le vittime che partecipino ad ambienti o rapporti delinquenziali anche in epoca successiva all'evento lesivo. Il secondo esclude che i benefici previsti per i superstiti delle vittime possano essere attribuiti a soggetti comunque legati alla criminalità organizzata o ad ambienti delinquenziali.
L'articolo 3 reca misure dirette a fronteggiare i flussi di immigrazione clandestina. A tal fine, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2008, 37,5 milioni per il 2009, 40,47 milioni per il 2010 e 20,075 milioni a decorrere dal 2011 per l'ampliamento e il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione. La gran parte delle somme stanziate nei primi anni è destinata alla costruzione di nuovi centri.
L'articolo 3-bis, anch'esso introdotto dal Senato, detta una nuova disciplina per le indennità da corrispondere ai giudici onorari di tribunale (GOT) e ai vice procuratori onorari (VPO).
L'articolo 4 prescrive, infine, l'immediata entrata in vigore del decreto-legge.
Per quanto attiene ai profili di competenza della XIV Commissione, le disposizioni di maggiore interesse sono contenute negli articoli 1 e 3 del decreto-legge in esame.
Più in dettaglio, l'articolo 1 novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 109 del 2008, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/24/CE, riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.
In deroga alle disposizioni della citata direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, la direttiva 2006/24/CE ha introdotto l'obbligo di conservare alcuni specifici dati attraverso i quali è possibile determinare: la fonte e la destinazione di una comunicazione (per la telefonia fissa e mobile, per l'accesso a internet, per la posta elettronica e per la telefonia via internet); la data, l'ora e la durata della comunicazione; il tipo di comunicazione (servizio telefonico o servizio internet utilizzato); il tipo di attrezzatura impiegata; l'ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile. L'obbligo di conservazione riguarda, inoltre, i dati generati da tentativi di chiamata non riusciti, ossia chiamate collegate con successo, ma che non hanno ricevuto risposta. Non possono invece essere conservati i dati relativi ai contenuti delle comunicazioni.
La normativa comunitaria, inoltre, fa obbligo agli Stati membri di garantire che l'accesso ai dati sia consentito alle sole

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autorità nazionali competenti in casi specifici e in conformità alle rispettive norme nazionali.
I suddetti dati devono quindi essere conservati per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore ai 2 anni dalla data della comunicazione.
Nel fissare come termine di recepimento il 15 settembre 2007, la direttiva 2006/24/CE ha infine previsto che fino al 15 marzo 2009 ogni Stato membro ha facoltà di differire l'applicazione della normativa comunitaria riguardante la conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso a internet, la telefonia via internet e la posta elettronica su internet.
Al fine di dare attuazione alla direttiva 2006/24/CE, è intervenuto il decreto legislativo n. 109 del 2008 che ha modificato l'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali, prevedendo, per finalità di accertamento e prevenzione dei reati, un periodo di conservazione pari a 24 mesi per i dati di traffico telefonico, a 12 mesi per i dati di traffico telematico e a 30 giorni per i dati relativi alle chiamate senza risposta (per le quali originariamente era fissato il termine di 24 mesi).
In tale contesto, interviene l'articolo 1 del decreto-legge in esame, modificando la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 109 del 2008.
Per quanto riguarda i dati relativi alle chiamate senza risposta, il citato articolo 6 prevedeva che l'obbligo di conservazione per soli 30 giorni avesse effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 109 del 2008 (dunque a partire dal 3 ottobre 2008).
L'articolo 1 del decreto-legge n. 151 del 2008 (comma 1, lettera a)) ha posticipato l'efficacia di tale disposizione al 31 dicembre 2008 (termine poi ulteriormente posticipato dal Senato al 31 marzo 2009), in considerazione dei problemi tecnici riscontrati dagli operatori e dell'esigenza di non disperdere informazioni utili ad indagini in corso per la prevenzione e l'accertamento di reati. Fino a tale data, l'obbligo di cancellazione dei dati relativi alle chiamate senza risposta dopo i 30 giorni non è operativo, persistendo il termine previgente di 24 mesi.
Il medesimo articolo 1 (comma 1, lettera b)) interviene anche sul termine entro il quale, ai sensi del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 109 del 2008, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che offrono servizi di accesso a internet (Internet Access Provider), devono assicurare la disponibilità e l'effettiva univocità degli indirizzi di protocollo internet (IP), al fine di consentire l'identificazione diretta dell'abbonato o utente che effettua comunicazioni sulla rete pubblica.
Il termine originariamente previsto per tale adempimento scadeva il 1o ottobre 2008 (cioè trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 109 del 2008). Il decreto-legge in esame ha posticipato al 31 dicembre 2008 tale scadenza, che è stata ulteriormente differita dal Senato al 31 marzo 2009.
Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, l'impossibilità tecnica di assegnare a ogni utente un indirizzo IP univoco (segnalata dagli stessi fornitori del servizio), combinata con il divieto di conservare dati diversi da quelli elencati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2008 in attuazione della direttiva 2006/24/CE, condurrebbe alla perdita definitiva di dati di traffico telematico che potrebbero risultare determinanti per proseguire le indagini, anche per gravi reati. Conseguentemente, le nuove norme sono volte a superare tali contingenti e oggettive difficoltà, nelle more dell'individuazione di una soluzione alternativa che, nel rispetto della normativa comunitaria, consenta la conservazione dei dati del traffico telematico indispensabili ai fini di giustizia.
Infine, per evitare che, nonostante l'impossibilità tecnica di adeguarsi alla nuova normativa, gli operatori siano assoggettati alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 109 del 2008 per l'assegnazione di indirizzi IP che non consentono l'identificazione univoca degli utenti, si stabilisce, che, fino al 31 marzo

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2009, i predetti fornitori di servizi di accesso a internet siano autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, compresi quelli non ancora cancellati, anche in deroga alle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 144 del 2005. Quest'ultima norma, sospendendo temporaneamente l'efficacia delle disposizioni che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, ha previsto che tali dati, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, fossero conservati fino all'entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 2006/24/CE e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
Per quanto concerne i documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il 13 novembre 2007 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2007)698) nel settore dei servizi di comunicazioni elettroniche che modifica alcune direttive, tra cui la direttiva 2002/58/CE. La proposta è volta a rafforzare alcuni diritti dei consumatori e degli utenti, facendo in modo che le comunicazioni elettroniche siano affidabili, sicure e attendibili e garantiscano un livello elevato di tutela della vita privata e dei dati a carattere personale. La stessa proposta prevede l'introduzione della notifica obbligatoria delle violazioni alla sicurezza che comportano la perdita dei dati personali degli utenti o che compromettono i dati stessi. La proposta di direttiva, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di esame da parte del Consiglio. Il Parlamento europeo ha concluso l'esame in prima lettura nella seduta plenaria del 24 settembre 2008.
Inoltre, il 4 ottobre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro (COM(2005)475) relativa alla protezione dei dati personali nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. La proposta di decisione, che segue la procedura di consultazione, è stata esaminata dal Parlamento europeo, in prima lettura, nella seduta plenaria del 23 settembre 2008 ed è in attesa di decisione finale da parte del Consiglio.
Per quanto attiene, invece, all'articolo 3 del decreto-legge in esame, che, come già detto, dispone nuovi finanziamenti per i centri di identificazione ed espulsione, segnala che il provvedimento motiva tali stanziamenti con l'esigenza di fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno di immigrazione clandestina, anche al fine di garantire la più rapida attuazione della normativa europea in materia attraverso l'ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione.
In proposito, evidenzia che le istituzioni europee hanno assunto diverse iniziative con riguardo ai centri di accoglienza per richiedenti asilo e ai centri per gli immigrati. Le questioni relative ai suddetti centri sono state affrontate di recente nell'ambito della relazione (COM(2007)745) sull'applicazione della direttiva 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, presentata il 26 novembre 2007.
La Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) del Parlamento europeo sta svolgendo, inoltre, dal 2005 visite ai suddetti centri, in vista della presentazione di una risoluzione sull'opportunità di modificare la direttiva 2003/9/CE. Sono stati finora visitati i centri in Italia, Grecia, Belgio, Regno Unito, Olanda, Polonia e Danimarca e Cipro. Sul risultato di queste visite il Parlamento europeo dovrebbe pronunciarsi in sessione plenaria entro dicembre 2008.

Sandro GOZI (PD) evidenzia la complessità della materia affrontata dal decreto-legge in esame, che merita una adeguata riflessione.

Mario PESCANTE, presidente, invita i colleghi, per il seguito del dibattito, ad attenersi ai profili di competenza della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

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RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 11 novembre 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articoli 2 e 39 del Trattato UE).
Doc. XII, n. 154.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda innanzitutto che il documento all'ordine del giorno è stato adottato dal Parlamento europeo il 25 settembre 2008. Si tratta di un documento che, al pari dei precedenti degli scorsi anni, risponde in primo luogo all'obiettivo di fare il punto sui progressi compiuti in materia di spazio di libertà sicurezza e giustizia (AFSJ), come definita nel programma dell'Aja, adottato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004.
In proposito la risoluzione richiama le conclusioni sull'attuazione del programma dell'Aja per il 2007 presentate dalla Commissione nello scorso luglio. In quella occasione la Commissione aveva rilevato che il bilancio globale è piuttosto insoddisfacente.
In particolare, lo stato di attuazione risulterebbe largamente insufficiente per quanto riguarda la politica dei visti, la condivisione d'informazioni fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie, la prevenzione e lotta alla criminalità organizzata, la gestione delle crisi in ambito UE, la cooperazione di polizia e doganale e la cooperazione giudiziaria penale. L'unico settore del terzo pilastro in cui si sarebbero registrati progressi sarebbe quello della lotta al terrorismo.
La risoluzione del Parlamento europeo, partendo dall'insoddisfacente stato di attuazione del programma dell'Aia, si preoccupa di intervenire in primo luogo sul metodo, suggerendo la strada di una ampia cooperazione interistituzionale in vista dell'adozione del prossimo programma pluriennale per il periodo 2010-2014.
A tal fine vengono individuate alcune misure di carattere generale che il Parlamento ritiene debbano essere adottate prioritariamente entro il 2009, nella fase di transizione al Trattato di Lisbona.
Il dato più significativo che merita evidenziare è probabilmente costituito proprio dalla discontinuità rappresentata dalla enfasi che il documento assegna all'obiettivo di coinvolgere i Parlamenti nazionali degli Stati membri nel processo di attuazione del programma dell'Aja.
Rispetto alle precedenti risoluzioni annuali sul tema - che si concludevano con la richiesta al Presidente europeo di trasmettere il testo al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri - la risoluzione invita esplicitamente i Parlamenti nazionali a presentate commenti, suggerimenti e proposte entro il 15 novembre 2008, ai fini del prossimo dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2008 nello spazio dei libertà sicurezza e giustizia, previsto per il mese di dicembre.
L'esigenza di un coinvolgimento più diretto dei Parlamenti nazionali trae origine dalla constatazione della delicatezza dei temi trattati e dell'incidenza della materia sugli ordinamenti costituzionali nazionali. In sostanza, la risoluzione sembra partire dalla constatazione che soltanto un più intenso coinvolgimento del Parlamento e, quindi, indirettamente, dell'opinione pubblica, possa porre le premesse per vincere le resistenze degli Stati membri.
Quanto ai contenuti della risoluzione, si segnala in primo luogo che la stessa evidenzia che la ratifica del trattato di Lisbona potrà assicurare notevoli progressi

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per quanto concerne la protezione dei diritti fondamentali, il controllo giurisdizionale esercitato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee e il controllo democratico derivante dall'estensione della codecisione del Parlamento europeo e dal coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel processo legislativo dell'Unione e nella valutazione del suo impatto.
Peraltro, in attesa dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e dei progressi che potranno derivarne, con la risoluzione il Parlamento europeo ha inteso fornire un contributo per superare alcune delle difficoltà e delle riserve sino ad oggi manifestate da alcuni casi dagli Stati membri alla piena attuazione di uno spazio di libertà sicurezza e giustizia.
Per superare l'attuale situazione di stallo la risoluzione invita il Consiglio europeo, il Consiglio e la Commissione a:
avviare fin da ora il processo di determinazione delle priorità per il futuro programma pluriennale AFSJ per il periodo 2010-2014, sulla base di un approccio coerente e ambizioso;
affiancare il Parlamento europeo nel suo dialogo con i Parlamenti nazionali sulle priorità per il periodo 2010-2014, tenendo in conto i problemi incontrati nell'attuazione del programma dell'Aia, fermo restando che, ovviamente, spetterà al nuovo Parlamento e al Consiglio europeo adottare il programma finale a tempo debito;
concordare con il Parlamento europeo un elenco di testi o proposte che potrebbero o dovrebbero essere adottati con priorità prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e, in ogni caso, prima della fine del mandato dell'attuale Parlamento;
progredire nei negoziati sulle proposte di cooperazione di polizia e giudiziaria (che saranno soggette a codecisione) perseguendo un accordo politico con il Parlamento europeo e garantire che, una volta raggiunto tale accordo se ne posponga l'adozione formale fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ovvero si accetti di riadattare le decisioni in base al Trattato CE come modificato dal trattato di Lisbona.

La risoluzione contiene, quindi, un elenco assai ampio e dettagliato di interventi cui si dovrebbe riconoscere carattere prioritario nell'attuale periodo transitorio, in attesa del Trattato di Lisbona. In particolare, in materia di diritti fondamentali e cittadinanza, la risoluzione chiede di:
definire criteri più trasparenti in materia di diritti fondamentali e cittadinanza, modificando, nel caso, la disciplina dell'Unione alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europea;
prendere in conto sistematicamente l'impatto sui diritti fondamentali della legislazione dell'Unione e delle misure nazionali di esecuzione, in particolare rispetto alla lotta al terrorismo;
avviare i dialoghi preparatori per il mandato negoziale in vista dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
rivedere il programma di attività dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali, anche tenendo conto delle priorità indicate dal Parlamento europeo;
avanzare una proposta legislativa per ridurre la discriminazione diretta e indiretta riguardo alla circolazione dei cittadini europei, l'accesso alla giustizia in un paese diverso da quello di origine e la protezione diplomatica e consolare in paesi terzi;
presentare proposte riguardo alla trasparenza e confidenzialità dell'informazione e dei documenti trattati dalle istituzioni UE e alla protezione dei dati;
potenziare le istituzioni responsabili della protezione dei diritti fondamentali nell'UE;
rafforzare il dialogo tra Stati membri, la conoscenza mutua dei sistemi giuridici,

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e attivare la procedura di dialogo per coinvolgere i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo.

Relativamente allo spazio giudiziario europeo, si sottolinea la opportunità di:
sottoporre a revisione la proposta legislativa sui diritti degli individui nel processo penale;
presentare una proposta sui diritti delle vittime dei crimini e terrorismo;
migliorare il mutuo riconoscimento tra Stati membri;
promuovere la interconnessione dei casellari giudiziari;
rivedere lo statuto di Europol, Eurojust e della Rete giudiziaria europea.

In materia di protezione delle frontiere, la risoluzione sollecita l'adozione di misure adeguate intese a garantire la piena utilizzazione di SIS II e l'entrata in vigore delle decisioni collegate alla Convenzione di Prüm, nonché il rafforzamento dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex/) e la valutazione dell'impatto delle nuove proposte della Commissione sui controlli alle frontiere.

Il Parlamento europeo ritiene inoltre necessario:
potenziare le informazioni Frontex sugli accordi firmati dall'Agenzia con paesi terzi e sulle relazioni di valutazione in merito alle operazioni congiunte;
garantire che i controlli alle frontiere rispettino i diritti umani e modificare il mandato dell'Agenzia, per includere operazioni di salvataggio in mare;
istituire una cooperazione strutturata tra Frontex e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per semplificare le operazioni relative, tenendo in conto la protezione dei diritti umani.

Infine, in materia di immigrazione e asilo, la risoluzione sollecita una azione energica e ambiziosa della Commissione e del Consiglio a promozione di una strategia europea rivolta al futuro relativamente a:
migrazione legale (con riferimento alle proposte relative a una procedura di applicazione unica della Carta blu, proposta su lavoratori stagionali, distacchi intrasocietari e tirocini retribuiti);
migrazione illegale (proposte che includono sanzioni e un programma UE di reinsediamento);
asilo (revisione della direttiva 2005/85/CE in merito alle procedure sull'attribuzione e la revoca della qualifica di rifugiati e della direttiva 2004/83/CE sulle norme minime per la qualificazione a cittadini di paesi terzi ed apolidi);
lo sviluppo di una politica comunitaria sulla migrazione e l'asilo basata sull'apertura di canali per la migrazione legale e sulla definizione di norme comuni per la protezione nell'UE dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo;
inserimento negli atti normativi dell'Unione europea di tutte le disposizioni della Convenzione ONU sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, del 18 dicembre 1990.

In conclusione, pur trattandosi di un atto di indirizzo non direttamente produttivo di effetti giuridici, la risoluzione riveste notevole importanza essenzialmente per le innovazioni che essa propone quanto al metodo, vale a dire il più ampio coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, ai fini dell'aggiornamento e della integrale attuazione del programma dell'Aja in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Si tratta di una novità di evidente importanza che richiama la XIV Commissione, al pari delle Commissioni competenti quanto al merito, ad una attenta analisi delle indicazioni e delle priorità che in essa vengono prospettate allo

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scopo di fornire un positivo contributo all'obiettivo di realizzare pienamente il programma dell'Aja.

Mario PESCANTE, presidente, evidenzia, come sottolineato dal relatore, che la risoluzione in esame, pur essendo un atto di indirizzo, riveste notevole importanza metodologica, poiché prevede un più ampio coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e, conseguentemente, della stessa XIV Commissione.

Sandro GOZI (PD) si riserva, sul merito, di intervenire in altra seduta. Dal punto di vista del metodo richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che quello in esame è un atto di indirizzo sul quale il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo maggiormente incisivo; ricorda infatti che in materia di libertà, sicurezza e giustizia esiste un quadro consolidato di relazioni tra parlamenti nazionali e Parlamento europeo, che si è tradotto in diverse riunione interparlamentari. In particolare, giudica inaccettabile che la XIV Commissione non abbia preso parte all'incontro parlamentare congiunto svoltosi a Bruxelles lo scorso 10 e 11 settembre su migrazione e integrazione, organizzato dal Parlamento europeo e dal Parlamento francese. È in gioco, a suo avviso, l'effettivo controllo parlamentare su materie di grande rilievo e delicatezza, come quelle che incidono sui diritti fondamentali dei cittadini.

Mario PESCANTE, presidente, condivide l'osservazione dell'onorevole Gozi e si riserva, per il futuro, di adottare ogni utile iniziativa al fine di garantire la partecipazione di rappresentanti della XIV Commissione a tali incontri.

Enrico FARINONE (PD) ritiene particolarmente grave l'assenza della Commissione alla citata riunione, che auspica non si ripeta in futuro.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.