CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 novembre 2008
92.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 11 novembre 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.15.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio.
C. 1421 Paglia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano SAGLIA, presidente, avverte preliminarmente che il rappresentante del dicastero competente ha fatto presente che - per un imprevisto impedimento sopravvenuto - non potrà partecipare alla seduta odierna, riservandosi tuttavia di illustrare l'orientamento del Governo sul provvedimento in occasione di una prossima seduta.

Aldo DI BIAGIO (PdL) osserva che la proposta di legge C. 1421, che dichiara sin d'ora di condividere, interviene a favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio, alle quali viene attualmente riconosciuta la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste per le pensioni di guerra o, in alternativa, la pensione di reversibilità ordinaria, stabilendo il diritto alla fruizione, in aggiunta al trattamento pensionistico spettante, di un assegno supplementare, al pari delle vedove dei grandi invalidi di guerra. In proposito, fa presente che, riguardo ai trattamenti accessori diretti di invalidità, tra i grandi invalidi di guerra e per servizio si è assistito nel corso degli anni ad una tendenziale omogeneizzazione da parte del legislatore, che ha riconosciuto, per le più rilevanti menomazioni e invalidità, la sostanziale parità di trattamento tra grandi invalidi di guerra e per servizio, quanto a pensioni, cure ed assegni accessori, sia in relazione ai criteri di valutazione delle infermità sia per corrispondenza di importi. A tal riguardo, ricorda che la legge n. 9 del 1980 ha previsto

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(articolo 1) per la classificazione delle mutilazioni e infermità dipendenti da causa di servizio ordinario parametri analoghi a quelli seguiti per la determinazione delle infermità contratte per causa di guerra, allo stesso tempo attribuendo (articolo 7) ai titolari di pensione o di assegno rinnovabile privilegiati ordinari, per lesioni od infermità ascritte alla prima categoria, la qualifica di «grande invalido per servizio», in analogia a quella già prevista di «grande invalido di guerra».
Segnala che, successivamente, con la legge n. 111 del 1984 (articolo 5) gli importi degli assegni accessori diretti (assegno di superinvalidità, indennità di assistenza e di accompagnamento e assegno per cumulo di infermità) per i grandi invalidi per servizio sono stati adeguati nella misura del 60 per cento dell'adeguamento previsto per i corrispondenti assegni spettanti ai pensionati di guerra. In seguito, con la legge n. 13 del 1987 (articolo 2), si è previsto che gli assegni accessori spettanti ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria vengano corrisposti nella stessa misura (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni previsti per i grandi invalidi di guerra, disposizione confermata successivamente dalla legge n. 342 del 1989, con la quale si è ribadito che l'adeguamento automatico da essa previsto si applica nell'identica modalità e misura sia sugli assegni accessori dei grandi invalidi di guerra sia su corrispondenti assegni dei grandi invalidi per servizio e non si applica invece a categorie diverse di invalidi.
Fa presente che la tendenza del legislatore ad uniformare le provvidenze per i grandi invalidi di guerra e per servizio è stata altresì confermata dalla legge n. 422 del 1990, che, nell'incrementare gli importi degli assegni accessori diretti (assegno di superinvalidità, indennità di assistenza e di accompagnamento e assegno per cumulo di infermità) per i grandi invalidi di guerra, ha previsto che tali miglioramenti economici spettano anche ai grandi invalidi per servizio. Infine, la legge n. 288 del 2002 ha previsto un identico trattamento per le due categorie di grandi invalidi in ordine all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore.
Rileva che, a dispetto dell'analogia di disciplina prevista per i grandi invalidi di guerra e per servizio, relativamente sia ai criteri di valutazione e classificazione delle infermità sia ai trattamenti pensionistici e accessori, alle vedove dei grandi invalidi per servizio la normativa vigente non riconosce il diritto all'assegno supplementare (pari al 50 per cento dell'assegno di superinvalidità di cui fruiva in vita il grande invalido), spettante invece alle vedove dei grandi invalidi di guerra ai sensi dell'articolo 38 del testo unico in materia di pensioni di guerra (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978). Pertanto, osserva che il provvedimento in esame, al fine di eliminare la richiamata disparità di trattamento, è volto ad estendere la corresponsione dell'assegno supplementare anche alle vedove dei grandi invalidi per servizio.
In particolare, sottolinea che l'articolo 1 riconosce alle vedove dei mutilati o invalidi per servizio di prima categoria con assegno di superinvalidità, in aggiunta al trattamento pensionistico spettante, un assegno supplementare pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità, previsti dalla tabella E, o riferiti alla medesima tabella E, allegata al testo unico in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, di cui fruiva in vita il grande invalido, a condizione che le menzionate vedove abbiano convissuto con i danti causa e abbiano loro prestato assistenza. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del citato testo unico, l'assegno di superinvalidità, non reversibile, spetta, in aggiunta alla pensione vitalizia o all'assegno temporaneo, ai grandi invalidi affetti da infermità rientranti in una delle categorie indicate nella tabella E allegata al medesimo testo unico; l'importo annuo dell'assegno, originariamente indicato nella stessa tabella E, è stato aumentato dapprima con il decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 e con la legge n. 656 del 1986, che hanno sostituito

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la tabella E, e, da ultimo, con la legge n. 422 del 1990 (articolo 1 e allegato I), che ha rideterminato l'importo base dell'assegno di superinvalidità. In proposito invita a considerare, peraltro, che gli importi dei trattamenti pensionistici di guerra (tra cui l'assegno di superinvalidità) sono adeguati automaticamente con cadenza annuale, in misura percentuale pari all'aumento dell'indice di variazione delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria calcolato dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 656 del 1986, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 342 del 1989; gli importi spettanti per l'anno 2008 sono indicati nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 798 del 6 dicembre 2007.
Inoltre, rammenta l'articolo 38 del testo unico in materia di pensioni di guerra, che riconosce alle vedove dei grandi invalidi di guerra di prima categoria, in aggiunta al trattamento pensionistico spettante, un assegno supplementare, pari al 50 per cento dell'importo dell'assegno di superinvalidità fruito in vita dai grandi invalidi, a condizione di aver convissuto con i danti causa e di aver prestato loro assistenza: anche l'assegno supplementare viene rivalutato annualmente ai sensi del sopra menzionato articolo 1 della legge n. 656 del 1986, e successive modificazioni. Ricorda, altresì, che un assegno di superinvalidità spetta anche ai grandi invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973: l'importo di tale assegno di superinvalidità è stato prima adeguato dall'articolo 2 della menzionata legge n. 9 del 1980 e successivamente dall'articolo 2 della legge n. 111 del 1984, e poi uniformato, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 13 del 1987, all'importo dell'analogo assegno previsto per i grandi invalidi di guerra.
Infine, sottolinea che l'articolo 2 del provvedimento in esame reca la clausola di copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dal provvedimento, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provveda tramite una corrispondente riduzione, con riferimento al bilancio triennale 2008-2010, del fondo speciale di parte corrente, a tal fine utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, segnala che non esiste - allo stato - una quantificazione esatta e definitiva degli oneri recati dal provvedimento in esame; tuttavia, sulla base di una stima provvisoria, la disposizione di cui all'articolo 2 sembrerebbe essere sufficiente a coprire gli oneri stessi. In ogni caso, auspica che il Governo possa contribuire - nel seguito dell'esame - a chiarire l'esatto ambito di applicazione delle norme richiamate e l'eventuale onere previsto.
In conclusione, nel ritenere positive le finalità perseguite dal provvedimento, giudica opportuno che il suo esame in Commissione possa proseguire nelle prossime sedute, nella quali si potrà anche registrare l'orientamento dei gruppi e verificarne l'eventuale condivisione nel merito.

Stefano SAGLIA, presidente, auspica che il provvedimento in esame possa riscontrare, sin dalle prossime sedute dedicate all'esame preliminare, un ampio consenso da parte di tutti i gruppi rappresentati in Commissione.

Giuliano CAZZOLA (PdL) chiede se l'esame del provvedimento in titolo possa presentare elementi problematici in ordine alle regole che disciplinano, in pendenza della sessione di bilancio, l'esame dei progetti di legge recanti norme di spesa.

Stefano SAGLIA, presidente, ricorda che, anche nel corso della sessione di bilancio, le Commissioni permanenti possono - una volta concluso l'esame in sede consultiva della manovra finanziaria per le parti di competenza - esaminare provvedimenti recanti norme di spesa, a condizione di non giungere alla loro definitiva conclusione.

Maria Grazia GATTI (PD), nel giudicare ragionevole l'intervento proposto dal provvedimento in esame, si domanda quali siano l'effettivo dimensionamento del fenomeno e la potenziale platea di soggetti

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beneficiari, considerata anche l'esigenza di avere un chiaro quadro di riferimento dei costi attesi.

Stefano SAGLIA, presidente, giudica corretta la questione testé posta, che invita la Commissione ad effettuare una corretta verifica preliminare circa gli oneri recati dal provvedimento, anche in modo da non alimentare irragionevoli aspettative nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati. In tal senso, auspica l'apertura di un fattivo confronto con il Governo - e, in prospettiva, con il dicastero dell'economia e delle finanze - per verificare se l'onere previsto dalla proposta di legge, quantificato in meno di tre milioni di euro, renda possibile avviare un ragionamento positivo sull'argomento.

Aldo DI BIAGIO (PdL) ricorda che nella sua relazione introduttiva ha già chiarito che una prima stima di massima sembra indicare che la copertura recata dal progetto di legge in titolo possa essere ritenuta sufficiente alla integrale copertura delle misure in esso proposte.

Paola PELINO (PdL) dichiara di condividere la proposta di legge in esame, che si propone di eliminare una irragionevole disparità di trattamento tra regimi pensionistici molto simili tra di loro. In particolare, segnala che, con riferimento ai trattamenti accessori diretti di invalidità, tra i grandi invalidi di guerra e per servizio si è assistito nel corso degli anni ad una tendenziale omogeneizzazione giuridica, che ha riconosciuto, per le più rilevanti menomazioni e invalidità, la sostanziale parità di trattamento tra grandi invalidi di guerra e per servizio, quanto a pensioni, cure ed assegni accessori.
In tal senso, ritiene illogico che, pur a fronte dell'analogia di disciplina prevista, relativamente sia ai criteri di valutazione e classificazione delle infermità sia ai trattamenti pensionistici e accessori, la normativa vigente non riconosca, per le vedove dei grandi invalidi per servizio, il diritto all'assegno supplementare, spettante invece alle vedove dei grandi invalidi di guerra ai sensi dell'articolo 38 del testo unico in materia di pensioni di guerra. Nel rilevare il notevole impatto sociale che potrebbe avere il provvedimento in esame, segnala, altresì, di avere di recente presentato una propria proposta di legge, che intende promuovere l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra e che, in parte, incrocia i contenuti del medesimo provvedimento di iniziativa del deputato Paglia.
Raccomanda, in conclusione, la sollecita approvazione del progetto di legge in esame, auspicando che su di esso convergano in termini positivi tutti i gruppi rappresentati in Commissione.

Stefano SAGLIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 novembre 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di nomina del dottor Antonio Finocchiaro a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Nomina n. 20.

Proposta di nomina del ragionier Eligio Boni a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Nomina n. 21.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina in titolo.

Stefano SAGLIA, presidente e relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi della legge

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24 gennaio 1978, n. 14, sulla nomina del dottor Antonio Finocchiaro a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e del ragionier Eligio Boni a componente della medesima COVIP. In tal senso, avverte preliminarmente che la Commissione procederà all'esame congiunto delle proposte di nomina in titolo, mentre le relative votazioni avranno luogo nella prossima settimana.
Ricorda che, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa e contabile: la Commissione ha, in particolare, il compito di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e la sana e prudente gestione dei fondi di previdenza complementare, avendo come obiettivi la tutela degli iscritti e il buon funzionamento del sistema della previdenza complementare. Rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del citato decreto n. 252 del 2005, la COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, che durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta, «scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza»; essi sono nominati, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi della legge n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).
Fa presente che ai componenti della Commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, previste per il presidente e i commissari della CONSOB, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. In particolare, il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa; il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.
Passando a considerare i curricula degli interessati alle proposte di nomina in titolo, evidenzia che il dottor Antonio Finocchiaro è, dall'11 aprile 1997, vice direttore generale della Banca d'Italia, presso la quale si occupa prevalentemente della gestione interna dell'istituto, e rappresenta la stessa Banca d'Italia in alcuni gruppi di lavoro in materia di sistemi dei pagamenti e circolazione monetaria presso la Banca Centrale Europea. Rileva, tra l'altro, che si tratta di una figura che ha coordinato le attività connesse al passaggio all'euro del sistema bancario italiano ed è, inoltre, autore di saggi in materia di cooperazione interbancaria, innovazione tecnologica nei sistemi finanziari, nuovi strumenti di pagamento, pianificazione aziendale e controllo di gestione, utilizzo delle risorse umane, organizzazione e funzioni della Banca centrale.
Per quanto riguarda, invece, l'altra proposta di nomina, rileva che il rag. Eligio Boni, entrato in un istituto bancario privato nel 1971, si è specializzato nell'analisi di bilancio degli istituti di credito; il candidato ha contribuito alla redazione del «Protocollo per la ristrutturazione del sistema creditizio italiano», sottoscritto dal Governo, dall'ABI e dalle organizzazioni sindacali nel 1998, e ha gestito i processi di concentrazione e ristrutturazione dei principali gruppi bancari. Ricorda, inoltre, che l'interessato ha ricoperto le cariche di consigliere di amministrazione

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del «Fondo Forte» e consigliere del CNEL e già ricopre dal 2004 la carica di commissario della COVIP.
Ritiene, quindi, che sussistano i presupposti per la nomina del dottor Antonio Finocchiaro a presidente della COVIP e per la conferma della nomina del ragionier Eligio Boni a componente della COVIP, preannunciando l'intenzione di formulare la propria definitiva proposta di parere al termine del dibattito che avrà luogo in Commissione.

Lucia CODURELLI (PD), nel rilevare come la formazione di un giudizio sulle proposte di nomina in esame - che riguardano candidati che dichiara di non conoscere, neanche sotto il profilo dei meriti professionali - sia possibile solo alla luce dei curricula allegati alla proposta presentata dal Ministro competente, intende soffermarsi su due specifiche questioni. Fa presente che la prima riguarda la prassi invalsa nella corrente legislatura, che giudica incomprensibile, per cui la proposizione di nomine governative non prevede mai l'indicazione di una «rosa» di nomi, bensì la designazione di un unico candidato, e non contempla mai candidature femminili, come se le competenze professionali fossero riconosciute - a giudizio del Governo in carica - esclusivamente in capo a figure di sesso maschile. Osserva, poi, che la seconda questione investe il tema dell'età anagrafica dei candidati, che - almeno in un caso - presenta aspetti particolarmente problematici.

Stefano SAGLIA, presidente e relatore, con riferimento alle questioni testé poste, ricorda che la Commissione ha un potere esclusivamente consultivo sulle proposte di nomina presentate. In ogni caso, ritiene che sia stato sollevato un problema di assoluto rilievo, che investe la tutela delle pari opportunità tra uomo e donna anche nelle nomine di competenza governativa. Al riguardo, invita i componenti della Commissione a sollevare tale problema anche in occasione del seguito dell'audizione del Ministro per le pari opportunità, verificando, più in generale, se non sia opportuno avviare apposite iniziative, anche di natura legislativa, per affrontare la questione della garanzia di adeguate opportunità professionali, non soltanto per l'universo femminile, ma anche per quello dei giovani.

Paola PELINO (PdL) dichiara di condividere i termini della questione sollevata, che incide su temi di grande attualità. In proposito, peraltro, esprime il convincimento che il Ministro per le pari opportunità saprà dare assoluta incisività alla soluzione dei problemi testé segnalati, anche nel settore delle nomine governative.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel condividere l'importanza delle questioni sinora poste, dichiara di accogliere con favore l'invito alla realizzazione di specifiche iniziative, come indicato dalla presidenza della Commissione, anche con riferimento alla tematica delle pari opportunità per i giovani. Raccomanda, peraltro, a tutti i gruppi di mantenere una certa coerenza con gli impegni assunti al riguardo in campagna elettorale, favorendo altresì l'adozione di un percorso che spinga verso la valutazione delle complesse esigenze di rappresentanza della stessa società civile.

Ivano MIGLIOLI (PD), nel valutare positivamente la proposta della presidenza di rinviare alla prossima settimana la deliberazione di competenza della Commissione sulle proposte di nomina in esame, rileva che il Governo, per la terza volta nella corrente legislatura, presenta candidature che interessano lo stesso ente. In proposito, nel ricordare come nell'ultima occasione la stessa maggioranza ha espresso qualche segnale di insofferenza nel voto sulle candidature proposte per la COVIP, segnala che avrebbe ritenuto preferibile che il Governo provvedesse a rinnovare l'organismo in questione nella sua interezza, anche in modo da consentire alla Commissione di valutare più compiutamente le formulate proposte.
Auspica, inoltre, che la Commissione sia messa nella condizioni di valutare

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possibili iniziative per il rafforzamento della componente femminile presso gli organi di direzione degli enti di suo interesse e, al contempo, sia posta di fronte all'indicazione, non di un singolo nominativo, ma di una «rosa» di nomi. In tal senso, chiede che - nell'esprimere il parere di competenza - la Commissione possa trasmettere tali considerazioni al Governo; nel caso di impossibilità di adottare tale soluzione procedurale, peraltro, auspica quanto meno l'adozione di un apposito atto di indirizzo in materia.

Aldo DI BIAGIO (PdL), preso atto delle questioni sinora poste, rivolge alla presidenza della Commissione l'invito a portare tali questioni, anche in via informale, all'attenzione del Governo.

Giuliano CAZZOLA (PdL) segnala come il frazionamento delle proposte di nomina relative alla COVIP rappresenti, di fatto, un percorso obbligato, poiché tale ente - a differenza di altri organi collegiali - ha scadenze differenziate tra i diversi componenti e non decade mai come organo nel suo complesso. Fa presente, infatti, che gli incarichi oggetto dell'esame parlamentare nell'odierna seduta sono scaduti ormai da qualche mese e, dunque, il Governo sta provvedendo alla loro sostituzione o conferma.
Esprime, inoltre, le proprie perplessità sull'eventuale richiesta al Ministro di procedere all'indicazione di una «rosa» di nomi, considerato anche che la legge attribuisce al Governo il potere di nomina e alle Commissioni parlamentari un potere di natura consultiva. Quanto, infine, al problema della rappresentanza femminile, dichiara di condividere le considerazioni sinora emerse dal dibattito, raccomandando a tutti i gruppi di mantenere una piena coerenza - con i fatti concreti - rispetto a tali tematiche.

Teresio DELFINO (UdC) osserva che nel campo della scelta delle nomine di competenza governativa si sta consolidando, soprattutto nei periodi più recenti, un metodo ispirato ad una particolare articolazione, secondo responsabilità che, ormai, sono chiaramente individuabili. In questo ambito, rileva che alla Commissione parlamentare compete esclusivamente di esprimersi in senso positivo o negativo sulle proposte presentate dal Governo, valutando - come prescrive la legge - se sussistano i requisiti per procedere alle nomine stesse.
In tal senso, ritiene che l'unica strada che la Commissione potrebbe seguire sul problema delle pari opportunità uomo-donna sia quella dell'adozione di un apposito e separato atto di indirizzo al Governo, da promuovere come segnale di volontà di cambiamento sui criteri di nomina.

Antonino FOTI (PdL) giudica auspicabile l'abbandono di una linea di sostanziale ipocrisia nell'affrontare la questione delle pari opportunità, che spesso viene acriticamente sostenuta senza guardare alla qualità e alla competenza dei candidati proposti, elementi che, al contrario, dovrebbero costituire la vera guida nelle medesime procedure di nomina. Rilevato, peraltro, che la legge fissa precisi limiti al potere di nomina del Governo, invita la Commissione a verificare la possibile adozione di un atto di indirizzo in materia ed a valutare, in futuro, l'eventuale individuazione di soluzioni di natura normativa.

Teresa BELLANOVA (PD) invita anzitutto la Commissione ad approfondire la questione della possibile indicazione di una «rosa» di nomi in luogo della candidatura «secca» presentata da parte del Governo, verificando se vi siano le condizioni giuridiche per procedere sin d'ora in questa direzione. Rileva, inoltre, che il problema della composizione di genere non rappresenta soltanto una questione di buon senso, ma anche una sostanziale linea di tendenza, in atto soprattutto a livello europeo.
Nel segnalare che l'eventuale rinvio ad un futuro atto normativo in materia rappresenterebbe una vera e propria ipocrisia, invita la Commissione - di fronte alla terza proposta di nomina per la COVIP,

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che il Governo presenta indicando soltanto candidature di sesso maschile - ad adottare una chiara posizione che richiami l'Esecutivo ad adeguarsi a criteri di composizione di genere.
In conclusione, anche riferendosi alle questioni sollevate dal deputato Antonino Foti, che ha invocato la ricerca di criteri di qualità nelle nomine, ricorda che vi sono tanti uomini mediocri che ricoprono cariche importanti; sotto questo profilo, segnala ironicamente che l'eventuale candidatura di donne mediocri non dovrebbe assolutamente rappresentare un problema, trattandosi di muoversi secondo una linea di sostanziale continuità rispetto ai criteri attuali.

Stefano SAGLIA, presidente e relatore, soffermandosi sulle diverse questioni sollevate, ribadisce anzitutto che la legge prescrive al Governo di presentare un'unica candidatura e non una «rosa» di nomi. Inoltre, ricorda che il problema della composizione di genere non può essere formalmente sollevato in sede di esame di atti del Governo su proposte di nomina, in ordine alle quali la Commissione può solo esprimersi in senso favorevole o contrario. Per tali ragioni, invita a separare i diversi aspetti e a non legare tra di loro le procedure, che debbono necessariamente restare distinte; in tal senso, richiama l'opportunità di procedere - per un verso - alla deliberazione di competenza sulle proposte di nomina in titolo e - per altro verso - di adottare, in una fase successiva, un apposito atto di indirizzo sull'argomento, auspicando un'ampia convergenza dei gruppi su tale atto.

Maria Grazia GATTI (PD) preannuncia l'intenzione di valutare l'eventuale intervento del «consigliere di parità» in ordine alla congruità delle nomine in esame rispetto ai principi di composizione di genere.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) invita i gruppi a non farsi «tentare» da eventuali soluzioni che potrebbero portare ad una possibile degenerazione rispetto agli obiettivi concreti che si propone l'intervento parlamentare. Ricorda, infatti, che l'inserimento di limiti stringenti in materia, soprattutto sotto il profilo numerico, rischia spesso di produrre effetti negativi, come si è potuto riscontrare, ad esempio, nelle regole che disciplinano la composizione della giunta regionale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Donella MATTESINI (PD) prospetta l'opportunità di rinviare al Governo le proposte di nomina in esame, chiedendo una loro riconsiderazione sotto il profilo della composizione di genere.

Paola PELINO (PdL), dichiarato di non ricordare, nella precedente legislatura, una sola proposta di nomina presentata dal Governo pro tempore che riguardasse candidature femminili, invita la Commissione a procedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alle proposte di nomina in esame, dedicando ad un altro atto parlamentare l'eventuale sottolineatura delle richieste in merito al rispetto delle pari opportunità nelle nomine governative.

Stefano SAGLIA, presidente e relatore, prende atto dell'ampio dibattito sinora svolto, segnalando che la presidenza della Commissione intende affrontare con serietà la questione delle pari opportunità uomo-donna nelle nomine di competenza governativa.
Quanto, in particolare, alla richiesta di rinviare al Governo le proposte di nomina in esame, fa presente che tale soluzione non appare possibile, essendo nelle facoltà della Commissione esclusivamente un pronunciamento in senso favorevole o contrario sulle proposte medesime. In tal senso, conferma che è sua intenzione proporre, per la prossima seduta, l'espressione di un parere favorevole sulle due candidature presentate, limitandosi alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualità e competenza richiesti dalla legge. Giudicando, peraltro, importante avviare anche un percorso finalizzato all'adozione

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di una posizione comune sulla composizione di genere, auspica che i gruppi presentino appositi atti di indirizzo sulla materia, che potrebbero essere discussi in tempi molto rapidi.
Segnala, in conclusione, che un'ampia conoscibilità dei temi emersi nel corso del dibattito odierno sarà assicurata dalle ordinarie forme di pubblicità dei lavori parlamentari e che sarà, comunque, sua cura farsi interprete presso il Ministro competente delle problematiche sollevate.

Lucia CODURELLI (PD) ringrazia la presidenza della Commissione per aver dato spazio ad un dibattito molto utile e costruttivo, preannunciando che il suo gruppo lavorerà sin dalla giornata odierna alla predisposizione di un atto di indirizzo sull'argomento della composizione di genere. Auspica, in tal senso, che gli impegni oggi assunti siano caratterizzati dalla massima serietà, in modo da giungere in tempi rapidi all'adozione di una posizione condivisa in materia.

Stefano SAGLIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.